Articolo 6 della Legge 29 maggio 1969, n. 315
Articolo 5Articolo 7
Versione
13 luglio 1969
Art. 6.
Le disposizioni della presente legge si applicano anche per i passaggi a livello delle ferrovie e tranvie extraurbane concesse all'industria privata o in regime di gestione commissariale governativa, sostituite alla Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e le sue direzioni compartimentali, a seconda della rispettiva competenza, previo parere dell'azienda esercente.
L'onere relativo gravera' sui fondi iscritti nel capitolo 5094 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile per il 1969 e sul corrispondente capitolo dei successivi esercizi.
Entrata in vigore il 13 luglio 1969
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