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Sentenza 19 novembre 2024
Sentenza 19 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 19/11/2024, n. 2970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2970 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2024 |
Testo completo
3072/2022 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
2) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3072 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto divorzio contenzioso, vertente
TRA
nata il [...] in [...], (C.F. Parte_1
), Corso A. De Gasperi n. 208, ivi elettivamente domiciliata in via Schito n. C.F._1
121/F, presso lo studio dell'avv. Valeria Russo, dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
, nato il [...] a [...] (C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 10.10.2024, il difensore della parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “- si chiede quanto al diritto di visita e all'affidamento del figlio maggiorenne portatore di handicap grave, tenuto conto che la _1
madre è stata nominata amministratrice di sostegno del figlio in virtù del decreto di Parte_1
nomina del 16/2/2023, disporre che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio Controparte_1
, un pomeriggio a settimana dalle ore 16:00 alle 17:00 previo accordo telefonico;
- si _1
1 chiede quanto agli accordi economici disporre che il padre abbia obbligo di Controparte_1 corrispondere in favore della sig.ra la somma di € 400,00 a titolo di contributo per il Pt_1
mantenimento dei due figli ( benché maggiorenne non risulta ancora economicamente PE
autosufficiente) nonché di contribuire nella misura della metà alle spese scolastiche ed alle eventuali cure mediche specialistiche non coperte dal SSN sostenende per questi ultimi;
- infine, disporre che nessuno dei due ex coniugi sia tenuto a corrispondere all'altro alcun assegno divorzile essendo entrambi economicamente autosufficienti”.
Ha chiesto di assegnare la causa in decisione rinunciando ai termini di cui all'art. 190 cpc.
Il P.M., in data 23.10.2024, ha concluso chiedendo dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03.06.2022, chiedeva di dichiarare lo scioglimento del Parte_1
matrimonio civile contratto con in data 03.03.1999 in Castellammare di Stabia, nel Controparte_1
corso del quale sono nati due figli, , nata il [...], e , nato il [...]. PE _1
Deduceva che il Tribunale di Torre Annunziata aveva pronunciato la separazione giudiziale dei coniugi, nella contumacia del con sentenza n. 877/2014 pubblicata il 4.3.2014 e che da quel CP_1
momento non si erano più riconciliati. Precisava, infatti, di aver perso ogni contatto con il marito dal
2008 e che lo stesso non aveva adempiuto alle disposizioni contenute nella sentenza di separazione, con cui era stato disposto l'affido esclusivo dei figli alla madre con la possibilità di vedere il padre due giorni alla settimana previo accordo telefonico e un contributo a carico di questi per i figli di euro
400,00.
Chiedeva, dunque, di dichiarare lo scioglimento del matrimonio e di porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli confermando le condizioni di cui alla separazione.
All'udienza di comparizione dei coniugi del 15.03.2023, attesa l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante l'assenza del resistente - nonostante la ritualità della notifica del ricorso eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c. - il Presidente confermava i provvedimenti adottati in sede di separazione salvo che per le statuizioni relative all'affidamento, alla collocazione e al diritto di visita della figlia , essendo ella nelle more divenuta maggiorenne, e con conferma delle stesse, PE invece, salvo che per l'affidamento, per il figlio , maggiorenne ma affetto da grave _1
infermità.
Le parti venivano rimesse innanzi al giudice istruttore.
Depositata dalla ricorrente memoria integrativa in cui ribadiva le iniziali richieste, con ordinanza dell'11.1.2023, rilevata la ritualità della notifica effettuata a norma dell'art. 143 cpc presso la casa comunale dell'ultima residenza nota del resistente e dichiarata la contumacia dello stesso, in assenza
2 di istanze istruttorie, la causa veniva rinviava per la precisazione delle conclusioni;
con ordinanza del
29.02.2024, pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 28.02.2024, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione, senza i termini ex art. 190 cpc in ragione della rinuncia ad essi, disponendo contestualmente la trasmissione degli atti al P.M. per le conclusioni.
Con sentenza pubblicata in data 02.05.2024 veniva pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra le parti e la causa veniva rimessa sul ruolo per il deposito della documentazione attestante la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 37 bis disp. att. c.c, ovvero la sussistenza della condizione di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/1992 in capo al figlio maggiorenne
, e per acquisire relazioni aggiornate dai S.S. sui rapporti padre-figlio. _1
Con ordinanza del 10.10.2024, resa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del
9.09.2024, acquisita la documentazione e la relazione richieste, sulle conclusioni rassegnate dalla parte costituita la causa veniva assunta in decisione senza i termini ex art. 190 c.p.c., attesa la rinuncia ad essi, disponendo la trasmissione degli atti al P.M. per le conclusioni.
Ciò premesso, occorre decidere le ulteriori domande relative alla collocazione e al diritto di visita del figlio nonché al mantenimento per i figli. _1
Regolamentazione della collocazione e del diritto di visita del figlio . _1
Si premette che, in seguito alla integrazione documentale disposta dal Collegio, parte ricorrente ha depositato verbale della commissione medica per l'accertamento dell'handicap da cui risulta che il figlio è portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 co. 3 legge _1
104/1992, in quanto affetto da “grave disturbo dello spettro autistico”; egli, inoltre, risulta sottoposto ad amministrazione di sostegno come da provvedimento del G.T. del Tribunale di Torre Annunziata del 16.02.2023, depositato nel presente giudizio in data 26.02.2023.
Pertanto, a norma dell'art. 337 septies co. 2 c.c., rispetto al figlio , maggiorenne portatore _1
di handicap grave, occorre disciplinare tanto la collocazione quanto il diritto di visita da parte del genitore non collocatario.
In ordine alla collocazione, si ritiene che debba essere confermata la collocazione prevalente presso la madre con la quale ha sempre convissuto e che si occupa di tutte le sue necessità. In ordine, poi, al diritto di visita da parte del padre, il Collegio ritiene che, in ragione della condotta assunta dal CP_1
- il quale, come si evince dalla sentenza di separazione, dal mese di aprile del 2008 ha abbandonato la casa familiare rendendosi da quel momento irreperibile, disinteressandosi completamente delle prole - nulla debba essere previsto, rimettendo ad un eventuale futura richiesta del resistente di riprendere il rapporto con il figlio e ad una preventiva verifica delle condizioni psicologiche del figlio, ogni valutazione in ordine alla conformità all'interesse del figlio del ripristino di tale rapporto, da effettuare pur sempre con gradualità e in modalità protetta. D'altra parte, anche la relazione depositata
3 dai S.S. di Castellammare di Stabia in data 16.07.2024 conferma che non ha mai avuto _1
alcun rapporto con il padre, essendosi questi allontanato quando il figlio aveva solo quattro anni, disinteressandosi altresì delle problematiche di salute del medesimo;
inoltre, da accertamenti anagrafici effettuati dai S.S. ai fini della convocazione del è emerso che questi è irreperibile CP_1
dal 2010 e che da notizie riferite dalla medesima ricorrente, risalenti ad anni fa, avrebbe vissuto per un periodo in Spagna.
Pertanto, sulla scorta di detti elementi, nulla va previsto in ordine al regime di visita padre-figlio.
Domanda di mantenimento dei figli.
In ordine ai profili economici, la ricorrente ha chiesto di confermare a carico del padre l'obbligo di corrispondere a titolo mantenimento dei figli, maggiorenni non autosufficienti, l'importo mensile pari ad euro 400,00.
In giurisprudenza è consolidato il principio secondo il quale “L'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, secondo le regole degli artt. 147 e 148 cod. civ., non cessa, “ipso facto”, con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, immutato, finché il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell'obbligo stesso non dia la prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un'attività economica dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso” (Cass. civ., sent. n. 19589 del 26-9-2011; conf. Cass. civ., ord. n. 21752 del 15-7/9-10-2020).
Nel caso di specie, la SO all'udienza presidenziale ha dichiarato che la figlia di anni 22, PE
è studentessa universitaria e frequenta la facoltà di scienze politiche, mentre , di anni 19, _1
è affetto da una grave forma di autismo, abita con la madre nominata, altresì, amministratore di sostegno e frequenta un centro in semiconvitto dalle 9:00 alle 15:00. Dunque, in assenza di allegazioni segno contrario, si ritiene che i figli, benché maggiorenni, non abbiano ancora raggiunto l'indipendenza economica, per cui va disposto a carico del resistente l'obbligo di provvedere al versamento di un assegno di mantenimento in favore degli stessi.
Quanto alla misura dell'assegno, si reputa equo confermare quanto già previsto in sede di separazione;
infatti, in ordine alla condizione reddituale delle parti, dalle dichiarazioni rese all'udienza presidenziale, risulta che la ricorrente è casalinga, percepisce il reddito di cittadinanza dell'importo mensile di euro 1.150,00 e vive unitamente ai figli in una casa in affitto per la quale corrisponde un canone mensile di euro 250,00; risulta, poi, che il figlio , in attesa di percepire la pensione _1 di invalidità, è titolare dell'indennità di accompagnamento pari a circa euro 520,00.
Quanto al resistente, invece, nulla è emerso circa i redditi da lui percepiti;
dalle allegazioni della ricorrente risulta unicamente che dal 2008 si sarebbe trasferito in Spagna per lavorare in un ristorante
4 di un amico, non dando da quel momento più alcuna notizia di sé e non versando alcuna somma per il mantenimento dei minori.
In conclusione, sulla scorta di tali elementi complessivamente valutati, a carico del resistente va posto l'obbligo di versare alla ricorrente l'importo mensile di euro 400,00 (euro 200,00 ciascuno) a titolo di mantenimento dei figli, nonché di contribuire alle spese straordinarie per ciascun figlio nella misura del 50%.
Regolamentazione delle spese di lite.
Le spese di lite, atteso l'esito complessivo della controversia, seguono la soccombenza e sono poste interamente a carico del resistente contumace;
esse di liquidano in dispositivo secondo il DM 147/22 in ragione del valore indeterminabile della controversia e della non particolare complessità delle questioni trattate ai valori minimi per ciascuna fase processuale, esclusa quella istruttoria in quanto non celebrata. Il pagamento va disposto in favore dello Stato, stante l'ammissione in via provvisoria e anticipata della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato come da delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata risultante dalla nota Prot. n. 2022/851/GP depositata in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a entro il giorno 5 di Controparte_1 Parte_1
ogni mese, un assegno di euro 400,00 a titolo di mantenimento dei figli e , PE _1
maggiorenni non autosufficienti, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat come per legge, nonché il 50% delle spese straordinarie per ciascun figlio;
2) dispone che il figlio , maggiorenne portatore di handicap grave, sia collocato presso la _1 madre e nulla dispone in ordine all'esercizio del diritto di visita da parte del padre;
3) condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 2.906,00 a Controparte_1
titolo di compensi professionali oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% come per legge, in favore dello Stato attesa l'ammissione in via provvisoria e anticipata di Pt_1
al patrocinio a spese dello Stato.
[...]
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 28.10.2024.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Marianna Lopiano
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
2) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3072 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto divorzio contenzioso, vertente
TRA
nata il [...] in [...], (C.F. Parte_1
), Corso A. De Gasperi n. 208, ivi elettivamente domiciliata in via Schito n. C.F._1
121/F, presso lo studio dell'avv. Valeria Russo, dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
, nato il [...] a [...] (C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 10.10.2024, il difensore della parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “- si chiede quanto al diritto di visita e all'affidamento del figlio maggiorenne portatore di handicap grave, tenuto conto che la _1
madre è stata nominata amministratrice di sostegno del figlio in virtù del decreto di Parte_1
nomina del 16/2/2023, disporre che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio Controparte_1
, un pomeriggio a settimana dalle ore 16:00 alle 17:00 previo accordo telefonico;
- si _1
1 chiede quanto agli accordi economici disporre che il padre abbia obbligo di Controparte_1 corrispondere in favore della sig.ra la somma di € 400,00 a titolo di contributo per il Pt_1
mantenimento dei due figli ( benché maggiorenne non risulta ancora economicamente PE
autosufficiente) nonché di contribuire nella misura della metà alle spese scolastiche ed alle eventuali cure mediche specialistiche non coperte dal SSN sostenende per questi ultimi;
- infine, disporre che nessuno dei due ex coniugi sia tenuto a corrispondere all'altro alcun assegno divorzile essendo entrambi economicamente autosufficienti”.
Ha chiesto di assegnare la causa in decisione rinunciando ai termini di cui all'art. 190 cpc.
Il P.M., in data 23.10.2024, ha concluso chiedendo dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03.06.2022, chiedeva di dichiarare lo scioglimento del Parte_1
matrimonio civile contratto con in data 03.03.1999 in Castellammare di Stabia, nel Controparte_1
corso del quale sono nati due figli, , nata il [...], e , nato il [...]. PE _1
Deduceva che il Tribunale di Torre Annunziata aveva pronunciato la separazione giudiziale dei coniugi, nella contumacia del con sentenza n. 877/2014 pubblicata il 4.3.2014 e che da quel CP_1
momento non si erano più riconciliati. Precisava, infatti, di aver perso ogni contatto con il marito dal
2008 e che lo stesso non aveva adempiuto alle disposizioni contenute nella sentenza di separazione, con cui era stato disposto l'affido esclusivo dei figli alla madre con la possibilità di vedere il padre due giorni alla settimana previo accordo telefonico e un contributo a carico di questi per i figli di euro
400,00.
Chiedeva, dunque, di dichiarare lo scioglimento del matrimonio e di porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli confermando le condizioni di cui alla separazione.
All'udienza di comparizione dei coniugi del 15.03.2023, attesa l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante l'assenza del resistente - nonostante la ritualità della notifica del ricorso eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c. - il Presidente confermava i provvedimenti adottati in sede di separazione salvo che per le statuizioni relative all'affidamento, alla collocazione e al diritto di visita della figlia , essendo ella nelle more divenuta maggiorenne, e con conferma delle stesse, PE invece, salvo che per l'affidamento, per il figlio , maggiorenne ma affetto da grave _1
infermità.
Le parti venivano rimesse innanzi al giudice istruttore.
Depositata dalla ricorrente memoria integrativa in cui ribadiva le iniziali richieste, con ordinanza dell'11.1.2023, rilevata la ritualità della notifica effettuata a norma dell'art. 143 cpc presso la casa comunale dell'ultima residenza nota del resistente e dichiarata la contumacia dello stesso, in assenza
2 di istanze istruttorie, la causa veniva rinviava per la precisazione delle conclusioni;
con ordinanza del
29.02.2024, pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 28.02.2024, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione, senza i termini ex art. 190 cpc in ragione della rinuncia ad essi, disponendo contestualmente la trasmissione degli atti al P.M. per le conclusioni.
Con sentenza pubblicata in data 02.05.2024 veniva pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra le parti e la causa veniva rimessa sul ruolo per il deposito della documentazione attestante la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 37 bis disp. att. c.c, ovvero la sussistenza della condizione di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/1992 in capo al figlio maggiorenne
, e per acquisire relazioni aggiornate dai S.S. sui rapporti padre-figlio. _1
Con ordinanza del 10.10.2024, resa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del
9.09.2024, acquisita la documentazione e la relazione richieste, sulle conclusioni rassegnate dalla parte costituita la causa veniva assunta in decisione senza i termini ex art. 190 c.p.c., attesa la rinuncia ad essi, disponendo la trasmissione degli atti al P.M. per le conclusioni.
Ciò premesso, occorre decidere le ulteriori domande relative alla collocazione e al diritto di visita del figlio nonché al mantenimento per i figli. _1
Regolamentazione della collocazione e del diritto di visita del figlio . _1
Si premette che, in seguito alla integrazione documentale disposta dal Collegio, parte ricorrente ha depositato verbale della commissione medica per l'accertamento dell'handicap da cui risulta che il figlio è portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 co. 3 legge _1
104/1992, in quanto affetto da “grave disturbo dello spettro autistico”; egli, inoltre, risulta sottoposto ad amministrazione di sostegno come da provvedimento del G.T. del Tribunale di Torre Annunziata del 16.02.2023, depositato nel presente giudizio in data 26.02.2023.
Pertanto, a norma dell'art. 337 septies co. 2 c.c., rispetto al figlio , maggiorenne portatore _1
di handicap grave, occorre disciplinare tanto la collocazione quanto il diritto di visita da parte del genitore non collocatario.
In ordine alla collocazione, si ritiene che debba essere confermata la collocazione prevalente presso la madre con la quale ha sempre convissuto e che si occupa di tutte le sue necessità. In ordine, poi, al diritto di visita da parte del padre, il Collegio ritiene che, in ragione della condotta assunta dal CP_1
- il quale, come si evince dalla sentenza di separazione, dal mese di aprile del 2008 ha abbandonato la casa familiare rendendosi da quel momento irreperibile, disinteressandosi completamente delle prole - nulla debba essere previsto, rimettendo ad un eventuale futura richiesta del resistente di riprendere il rapporto con il figlio e ad una preventiva verifica delle condizioni psicologiche del figlio, ogni valutazione in ordine alla conformità all'interesse del figlio del ripristino di tale rapporto, da effettuare pur sempre con gradualità e in modalità protetta. D'altra parte, anche la relazione depositata
3 dai S.S. di Castellammare di Stabia in data 16.07.2024 conferma che non ha mai avuto _1
alcun rapporto con il padre, essendosi questi allontanato quando il figlio aveva solo quattro anni, disinteressandosi altresì delle problematiche di salute del medesimo;
inoltre, da accertamenti anagrafici effettuati dai S.S. ai fini della convocazione del è emerso che questi è irreperibile CP_1
dal 2010 e che da notizie riferite dalla medesima ricorrente, risalenti ad anni fa, avrebbe vissuto per un periodo in Spagna.
Pertanto, sulla scorta di detti elementi, nulla va previsto in ordine al regime di visita padre-figlio.
Domanda di mantenimento dei figli.
In ordine ai profili economici, la ricorrente ha chiesto di confermare a carico del padre l'obbligo di corrispondere a titolo mantenimento dei figli, maggiorenni non autosufficienti, l'importo mensile pari ad euro 400,00.
In giurisprudenza è consolidato il principio secondo il quale “L'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, secondo le regole degli artt. 147 e 148 cod. civ., non cessa, “ipso facto”, con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, immutato, finché il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell'obbligo stesso non dia la prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un'attività economica dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso” (Cass. civ., sent. n. 19589 del 26-9-2011; conf. Cass. civ., ord. n. 21752 del 15-7/9-10-2020).
Nel caso di specie, la SO all'udienza presidenziale ha dichiarato che la figlia di anni 22, PE
è studentessa universitaria e frequenta la facoltà di scienze politiche, mentre , di anni 19, _1
è affetto da una grave forma di autismo, abita con la madre nominata, altresì, amministratore di sostegno e frequenta un centro in semiconvitto dalle 9:00 alle 15:00. Dunque, in assenza di allegazioni segno contrario, si ritiene che i figli, benché maggiorenni, non abbiano ancora raggiunto l'indipendenza economica, per cui va disposto a carico del resistente l'obbligo di provvedere al versamento di un assegno di mantenimento in favore degli stessi.
Quanto alla misura dell'assegno, si reputa equo confermare quanto già previsto in sede di separazione;
infatti, in ordine alla condizione reddituale delle parti, dalle dichiarazioni rese all'udienza presidenziale, risulta che la ricorrente è casalinga, percepisce il reddito di cittadinanza dell'importo mensile di euro 1.150,00 e vive unitamente ai figli in una casa in affitto per la quale corrisponde un canone mensile di euro 250,00; risulta, poi, che il figlio , in attesa di percepire la pensione _1 di invalidità, è titolare dell'indennità di accompagnamento pari a circa euro 520,00.
Quanto al resistente, invece, nulla è emerso circa i redditi da lui percepiti;
dalle allegazioni della ricorrente risulta unicamente che dal 2008 si sarebbe trasferito in Spagna per lavorare in un ristorante
4 di un amico, non dando da quel momento più alcuna notizia di sé e non versando alcuna somma per il mantenimento dei minori.
In conclusione, sulla scorta di tali elementi complessivamente valutati, a carico del resistente va posto l'obbligo di versare alla ricorrente l'importo mensile di euro 400,00 (euro 200,00 ciascuno) a titolo di mantenimento dei figli, nonché di contribuire alle spese straordinarie per ciascun figlio nella misura del 50%.
Regolamentazione delle spese di lite.
Le spese di lite, atteso l'esito complessivo della controversia, seguono la soccombenza e sono poste interamente a carico del resistente contumace;
esse di liquidano in dispositivo secondo il DM 147/22 in ragione del valore indeterminabile della controversia e della non particolare complessità delle questioni trattate ai valori minimi per ciascuna fase processuale, esclusa quella istruttoria in quanto non celebrata. Il pagamento va disposto in favore dello Stato, stante l'ammissione in via provvisoria e anticipata della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato come da delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata risultante dalla nota Prot. n. 2022/851/GP depositata in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a entro il giorno 5 di Controparte_1 Parte_1
ogni mese, un assegno di euro 400,00 a titolo di mantenimento dei figli e , PE _1
maggiorenni non autosufficienti, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat come per legge, nonché il 50% delle spese straordinarie per ciascun figlio;
2) dispone che il figlio , maggiorenne portatore di handicap grave, sia collocato presso la _1 madre e nulla dispone in ordine all'esercizio del diritto di visita da parte del padre;
3) condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 2.906,00 a Controparte_1
titolo di compensi professionali oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% come per legge, in favore dello Stato attesa l'ammissione in via provvisoria e anticipata di Pt_1
al patrocinio a spese dello Stato.
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Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 28.10.2024.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Marianna Lopiano
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