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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 19/12/2025, n. 697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 697 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 815/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PALMI
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Francesco Pio Me, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la Sentenza n. 195/2022, resa dal Giudice di Pace di
PI MA nell'ambito del procedimento RG n. 108/2021, pubblicata in data 23 dicembre
2022., promossa da:
(già società con unico socio, soggetta a dire- Parte_1 Parte_2 zione e coordinamento da parte dell' con sede in Roma, via Ombrone n.
2 - P.I. Parte_2
- in persona del procuratore pro tempore e come tale legale rappresentante, P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Ninfa Badalamenti
- APPELLANTE
Contro
nato a [...] il [...] C.F. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonino Freno C.F._1
- APPELLATO
Nonché
in persona del legale rapp.te pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_2 dall'avv. Giovanni Travia
- APPELLATO
OGGETTO: risarcimento danno da attività pericolosa
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
In decisione all'udienza del 20 novembre 2025 ex art. 281 sexies c.p.c
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'impugnata sentenza ha statuito in parte dispositiva: Avverso tale sentenza ha promosso appello la società proponendo i seguenti motivi Parte_1 di gravame:
- Il giudice di prime cure avrebbe erroneamente applicato la disciplina prevista dall'art. 2050
c.c. in luogo di quella dall'art. 2043 c.c., con conseguente mancata prova del nesso di causalità tra danno ed evento;
- Mancato riconoscimento del caso fortuito come causa dell'evento;
- Travisamento delle emergenze processuali e omessa pronuncia in ordine ad un fatto decisivo della controversia in tema di obblighi di protezione dell'impianto dell'utente;
- omessa pronuncia in ordine alla titolarità e al funzionamento degli apparecchi utilizzatori in data antecedente l'occorso e restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza impugnata
Pertanto, l'appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni: “- ammettere per la forma il presente atto di appello;
nel merito, in riforma della sentenza impugnata,
- rigettare tutte le domande formulate dal sig. perché infondate in fatto e in diritto per tutte CP_1 le motivazioni addotte nel presente atto;
e, per l'effetto,
- condannare parte appellata alla restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di prime cure pari a complessivi €. 2.863,84 di cui € 1.615,13 a titolo di sorte (ivi compresi interessi e rivalutazione monetaria) ed € 1.248,71 per spese processuali ivi compresi oneri accessori (doc.1 specifica somme);
- in riforma del capo della decisione relativo alle spese, condannare parte attrice al pagamento delle spese processuali dei due gradi di giudizio e, coerentemente a ciò, alla restituzione di quanto ver- sato in esecuzione della sentenza di prime cure.”
Si è costituito in giudizio il che ha rassegnatole seguenti conclusioni: CP_1
“Rigettare l'appello proposto dalla in quanto inammissiible e/o infondato, e, Parte_1 per l'effetto, confermare la sentenza impugnata;
Condannare l'appellante al pagamernto delle spese e dei compensi di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore, il quale all'uopo si dichiara antistatario.-“
L'appellata non si è costituita in giudizio. Controparte_2
Nel corso del giudizio le parti costituite hanno depositato i loro scritti difensivi.
Infine, all'udienza del 4 dicembre 2025 le parti sono state invitate alla discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e hanno depositato le rispettive memorie ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. insistendo per l'accoglimento delle loro conclusioni
***
L'appello è infondato per tutti i motivi che seguono.
Preliminarmente ritiene il giudice che il giudice di primo grato ha correttamente inquadrato l'azione in quella prevista dall'art. 2050 c.c.
Sul punto, secondo un granitico e ormai consolidato orientamento giurisprudenziale a cui questo giudicante intende dare seguito, la disciplina della responsabilità per l'esercizio di attività pericolose, dettata dall'art. 2050 c.c., è applicabile anche in ipotesi di attività di carattere squisitamente tecnico, consistente nella produzione e fornitura di energia elettrica (ex multis. C. Cass. Civ. n. 537/82, e C.
Cass. Civ. n. 3935/95).
Pertanto, la prima censura sollevata da parte appellante non coglie nel segno e non merita accoglimento. In secondo luogo, non merita accoglimento nemmeno la censura secondo cui “il GDP non ha compreso i ruoli societari ovvero che il rapporto di fornitura intercorre con la società di vendita (nel Cont caso di specie ) la quale è titolare del contratto di somministrazione e, come tale, è tenuta ad adempiere alle relative obbligazioni.”
Anche tale assunto è privo di fondamento in diritto poiché si è affermato che legittimato passivo nelle cause relative ai danni che si verificano - come nel caso di specie - a causa di sbalzi di corrente è esclusivamente il gestore della rete elettrica e non nel fornitore del servizio.
Pertanto, correttamente si è individuato nella società come controparte del Parte_1 danneggiato.
Quanto alle altre censure sollevate le stesse possono essere tutte rigettate sulla scorta del fatto grava sull'esercente l'attività pericolosa – gestore della rete elettrica - l'onere della prova dell'esenzione da responsabilità a proprio carico.
Questi può vincere tale presunzione solamente provando di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.
Nella scelta di tali misure egli è vincolato all'osservanza di tutte le prescrizioni previste da norme legislative o regolamentari per l'esercizio dell'attività, potendo disporre di un certo margine di discrezionalità, da esercitare facendo uso della normale prudenza e tenuto conto dello sviluppo della tecnica e delle condizioni pratiche in cui si svolge l'attività, solo laddove non vi siano tali obblighi normativi (C. Cass. civ. n. 3022/01).
Nel caso di specie, tale prova non è stata fornita essendosi limitato l'appellante a dedurre il verificarsi di fenomeni atmosferici imprevedibili o contestando il comportamento del danneggiato che non avrebbe adottato le idonee precauzioni.
Sul punto si osserva che tali affermazioni oltre che generiche – si fa riferimento a un elaborato tecnico in cui ci limita a sostenere che i guasti sono dovuti a un elevato numero di fulmini - non vincono la presunzione di responsabilità non essendo peraltro stata fornita a monte la prova della correttezza dell'operato di nella gestione della rete. Parte_1
A ciò si aggiunga che non può nemmeno ritenersi l'imprevedibilità di fenomeni atmosferici di cui non è nemmeno provata la straordinarietà né sotto al profilo quantitativo né sotto al profilo dell'imprevedibilità.
***
Per parte sua il danneggiato ha dimostrato l'esistenza del nesso di causalità, facendo ricorso a prova testimoniale, tra calo di tensione e mancato funzionamento di beni connessi alla rete elettrica. Parimenti prive di pregio sono le considerazioni circa la mancata prova della titolarità dei beni essendo emerso che si trattava di beni incorporati all'abitazione utilizzata dall'appellato ed alimentata di energia elettrica a mezzo della fornitura a lui intestata.
Per quanto tutto sopra esposto l'appello non merita accoglimento e la sentenza impugnata deve essere confermata.
***
Con riferimento alle spese del presente giudizio le stesse vengono determinate come segue, facendo riferimento al principio di soccombenza e in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014.
Pertanto, la soccombente deve essere condannata al pagamento delle spese del Parte_1 presente giudizio (cause per valore fino a 5.200 euro – valori minimi in ragione della modesta difficoltà delle questioni in fatto e indiritto) per un importo complessivo di euro 1.700,00 per compensi e 255,00 euro per spese generali, ferme restando le statuizioni del precedente giudice relative alle spese del primo grado
Quanto alle spese nei confronti di la contumacia della stessa Controparte_2 induce a disporre la compensazione delle spese
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: rigetta l'appello promosso da e per l'effetto conferma la Sentenza n. 195/2022, Parte_1 resa dal Giudice di Pace di PI MA nell'ambito del procedimento RG n. 108/2021, pubblicata in data 23 dicembre 2022
Condanna la soccombente al pagamento delle spese di lite per il presente grado Parte_1 di giudizio da distrarsi in favore del difensore ex art. 93 c.p.c. che si determinano in euro 1.700,00 per compensi e 255,00 euro per spese generali.
Compensa le spese tra ed Controparte_2 Parte_1
Palmi, 18 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Francesco Pio Me
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PALMI
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Francesco Pio Me, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la Sentenza n. 195/2022, resa dal Giudice di Pace di
PI MA nell'ambito del procedimento RG n. 108/2021, pubblicata in data 23 dicembre
2022., promossa da:
(già società con unico socio, soggetta a dire- Parte_1 Parte_2 zione e coordinamento da parte dell' con sede in Roma, via Ombrone n.
2 - P.I. Parte_2
- in persona del procuratore pro tempore e come tale legale rappresentante, P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Ninfa Badalamenti
- APPELLANTE
Contro
nato a [...] il [...] C.F. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonino Freno C.F._1
- APPELLATO
Nonché
in persona del legale rapp.te pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_2 dall'avv. Giovanni Travia
- APPELLATO
OGGETTO: risarcimento danno da attività pericolosa
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
In decisione all'udienza del 20 novembre 2025 ex art. 281 sexies c.p.c
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'impugnata sentenza ha statuito in parte dispositiva: Avverso tale sentenza ha promosso appello la società proponendo i seguenti motivi Parte_1 di gravame:
- Il giudice di prime cure avrebbe erroneamente applicato la disciplina prevista dall'art. 2050
c.c. in luogo di quella dall'art. 2043 c.c., con conseguente mancata prova del nesso di causalità tra danno ed evento;
- Mancato riconoscimento del caso fortuito come causa dell'evento;
- Travisamento delle emergenze processuali e omessa pronuncia in ordine ad un fatto decisivo della controversia in tema di obblighi di protezione dell'impianto dell'utente;
- omessa pronuncia in ordine alla titolarità e al funzionamento degli apparecchi utilizzatori in data antecedente l'occorso e restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza impugnata
Pertanto, l'appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni: “- ammettere per la forma il presente atto di appello;
nel merito, in riforma della sentenza impugnata,
- rigettare tutte le domande formulate dal sig. perché infondate in fatto e in diritto per tutte CP_1 le motivazioni addotte nel presente atto;
e, per l'effetto,
- condannare parte appellata alla restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di prime cure pari a complessivi €. 2.863,84 di cui € 1.615,13 a titolo di sorte (ivi compresi interessi e rivalutazione monetaria) ed € 1.248,71 per spese processuali ivi compresi oneri accessori (doc.1 specifica somme);
- in riforma del capo della decisione relativo alle spese, condannare parte attrice al pagamento delle spese processuali dei due gradi di giudizio e, coerentemente a ciò, alla restituzione di quanto ver- sato in esecuzione della sentenza di prime cure.”
Si è costituito in giudizio il che ha rassegnatole seguenti conclusioni: CP_1
“Rigettare l'appello proposto dalla in quanto inammissiible e/o infondato, e, Parte_1 per l'effetto, confermare la sentenza impugnata;
Condannare l'appellante al pagamernto delle spese e dei compensi di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore, il quale all'uopo si dichiara antistatario.-“
L'appellata non si è costituita in giudizio. Controparte_2
Nel corso del giudizio le parti costituite hanno depositato i loro scritti difensivi.
Infine, all'udienza del 4 dicembre 2025 le parti sono state invitate alla discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e hanno depositato le rispettive memorie ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. insistendo per l'accoglimento delle loro conclusioni
***
L'appello è infondato per tutti i motivi che seguono.
Preliminarmente ritiene il giudice che il giudice di primo grato ha correttamente inquadrato l'azione in quella prevista dall'art. 2050 c.c.
Sul punto, secondo un granitico e ormai consolidato orientamento giurisprudenziale a cui questo giudicante intende dare seguito, la disciplina della responsabilità per l'esercizio di attività pericolose, dettata dall'art. 2050 c.c., è applicabile anche in ipotesi di attività di carattere squisitamente tecnico, consistente nella produzione e fornitura di energia elettrica (ex multis. C. Cass. Civ. n. 537/82, e C.
Cass. Civ. n. 3935/95).
Pertanto, la prima censura sollevata da parte appellante non coglie nel segno e non merita accoglimento. In secondo luogo, non merita accoglimento nemmeno la censura secondo cui “il GDP non ha compreso i ruoli societari ovvero che il rapporto di fornitura intercorre con la società di vendita (nel Cont caso di specie ) la quale è titolare del contratto di somministrazione e, come tale, è tenuta ad adempiere alle relative obbligazioni.”
Anche tale assunto è privo di fondamento in diritto poiché si è affermato che legittimato passivo nelle cause relative ai danni che si verificano - come nel caso di specie - a causa di sbalzi di corrente è esclusivamente il gestore della rete elettrica e non nel fornitore del servizio.
Pertanto, correttamente si è individuato nella società come controparte del Parte_1 danneggiato.
Quanto alle altre censure sollevate le stesse possono essere tutte rigettate sulla scorta del fatto grava sull'esercente l'attività pericolosa – gestore della rete elettrica - l'onere della prova dell'esenzione da responsabilità a proprio carico.
Questi può vincere tale presunzione solamente provando di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.
Nella scelta di tali misure egli è vincolato all'osservanza di tutte le prescrizioni previste da norme legislative o regolamentari per l'esercizio dell'attività, potendo disporre di un certo margine di discrezionalità, da esercitare facendo uso della normale prudenza e tenuto conto dello sviluppo della tecnica e delle condizioni pratiche in cui si svolge l'attività, solo laddove non vi siano tali obblighi normativi (C. Cass. civ. n. 3022/01).
Nel caso di specie, tale prova non è stata fornita essendosi limitato l'appellante a dedurre il verificarsi di fenomeni atmosferici imprevedibili o contestando il comportamento del danneggiato che non avrebbe adottato le idonee precauzioni.
Sul punto si osserva che tali affermazioni oltre che generiche – si fa riferimento a un elaborato tecnico in cui ci limita a sostenere che i guasti sono dovuti a un elevato numero di fulmini - non vincono la presunzione di responsabilità non essendo peraltro stata fornita a monte la prova della correttezza dell'operato di nella gestione della rete. Parte_1
A ciò si aggiunga che non può nemmeno ritenersi l'imprevedibilità di fenomeni atmosferici di cui non è nemmeno provata la straordinarietà né sotto al profilo quantitativo né sotto al profilo dell'imprevedibilità.
***
Per parte sua il danneggiato ha dimostrato l'esistenza del nesso di causalità, facendo ricorso a prova testimoniale, tra calo di tensione e mancato funzionamento di beni connessi alla rete elettrica. Parimenti prive di pregio sono le considerazioni circa la mancata prova della titolarità dei beni essendo emerso che si trattava di beni incorporati all'abitazione utilizzata dall'appellato ed alimentata di energia elettrica a mezzo della fornitura a lui intestata.
Per quanto tutto sopra esposto l'appello non merita accoglimento e la sentenza impugnata deve essere confermata.
***
Con riferimento alle spese del presente giudizio le stesse vengono determinate come segue, facendo riferimento al principio di soccombenza e in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014.
Pertanto, la soccombente deve essere condannata al pagamento delle spese del Parte_1 presente giudizio (cause per valore fino a 5.200 euro – valori minimi in ragione della modesta difficoltà delle questioni in fatto e indiritto) per un importo complessivo di euro 1.700,00 per compensi e 255,00 euro per spese generali, ferme restando le statuizioni del precedente giudice relative alle spese del primo grado
Quanto alle spese nei confronti di la contumacia della stessa Controparte_2 induce a disporre la compensazione delle spese
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: rigetta l'appello promosso da e per l'effetto conferma la Sentenza n. 195/2022, Parte_1 resa dal Giudice di Pace di PI MA nell'ambito del procedimento RG n. 108/2021, pubblicata in data 23 dicembre 2022
Condanna la soccombente al pagamento delle spese di lite per il presente grado Parte_1 di giudizio da distrarsi in favore del difensore ex art. 93 c.p.c. che si determinano in euro 1.700,00 per compensi e 255,00 euro per spese generali.
Compensa le spese tra ed Controparte_2 Parte_1
Palmi, 18 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Francesco Pio Me