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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 26/05/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2634/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Il Tribunale, nella persona dei magistrati
Stefania Deiana Presidente
Marta Guadalupi Giudice
Ilaria Bradamante Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 14/08/2024 da nato ad [...] il [...], ivi residente in [...] (C.F. Parte_1
e , nata ad [...] il [...], residente in [...] Parte_2
delle Baleari n. 28 (C.F. , C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Simona Udanch del Foro di Sassari presso e nello studio del quale elegge domicilio in Alghero in via xx Settembre n. 46;
nonché
con la comunicazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c., premesso di aver contratto matrimonio concordatario in
Alghero il 26.06.1999, trascritto sul Registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, al nr. 55
pagina 1 di 3 parte 2 s. A 1999, dalla cui unione nasceva Alghero il 21.07.2001) maggiorenne Parte_3 Per_1
non economicamente autosufficiente, hanno dedotto di aver proposto ricorso per separazione dinanzi all'intestato Tribunale e che la separazione è stata omologata nell'ambito del procedimento n°
3057/2022 R.G., con decreto del 06.03.2023 alle condizioni concordate ivi contenute. Hanno
rappresentato che dalla separazione sono trascorsi i termini di legge per dar corso alla richiesta di divorzio, atteso che nelle more i coniugi non hanno ripreso la convivenza, né si ritiene possibile ricostruire la loro comunione materiale e spirituale.
Hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio, richiesta confermata con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza il 20.03.2025, alle condizioni di seguito riassunte e contenute nel ricorso introduttivo che si richiama integralmente:
“ 1) disporre che i coniugi continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
2) i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non aver nulla a pretendere
reciprocamente;
3) i coniugi dichiarano che la figlia studentessa, ha stabilito la propria residenza anagrafica a Per_1
casa del padre, ma dimora alternativamente presso ciascuno dei genitori liberamente e verrà sostenuta
economicamente da entrambi i genitori fino al raggiungimento della piena autosufficienza economica;
4) prestano il consenso reciproco al rilascio e/o rinnovo dei passaporti”.
All'udienza del 10.04.2025 il Giudice ha trattenuto la causa per riferire al Collegio per la decisione.
***
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissata dall'art. 3 n. 2 lett. B L. 898/1970, come modificato dalla L. n. 55/ 2015 in vigore al maggio 2015 per la pronuncia di divorzio, essendo ampiamente trascorso il termine di ininterrotta separazione dell'udienza di comparazione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale del 21.02.2023 ed essendo, comunque, indiscussa l'impossibilità di ricostituire fra le parti l'originaria comunione di vita materiale e spirituale, con conseguente accoglimento della domanda principale di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 2 di 3 contratto tra le parti e relativo ordine di annotazione sui Registri al competente Ufficiale dello stato civile.
Il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti la figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente, nel suo esclusivo interesse, e i rapporti economici tra le parti, con condizioni che non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Stante la natura congiunta della procedura, compensa integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 Parte_2
celebrato in Alghero il 26.06.1999, trascritto sul Registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune,
al nr. 55 parte 2 s. A Ufficio 1 anno 1999, autorizzando l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Alghero alle trascrizioni di legge;
- conferma le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti nel ricorso introduttivo e confermate nelle note di trattazione scritta del 20.03.2025;
- spese di lite integralmente compensate.
Sassari, il 26.05.2025
Il Presidente Il Giudice est.
Stefania Deiana Ilaria Bradamante
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Il Tribunale, nella persona dei magistrati
Stefania Deiana Presidente
Marta Guadalupi Giudice
Ilaria Bradamante Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 14/08/2024 da nato ad [...] il [...], ivi residente in [...] (C.F. Parte_1
e , nata ad [...] il [...], residente in [...] Parte_2
delle Baleari n. 28 (C.F. , C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Simona Udanch del Foro di Sassari presso e nello studio del quale elegge domicilio in Alghero in via xx Settembre n. 46;
nonché
con la comunicazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c., premesso di aver contratto matrimonio concordatario in
Alghero il 26.06.1999, trascritto sul Registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, al nr. 55
pagina 1 di 3 parte 2 s. A 1999, dalla cui unione nasceva Alghero il 21.07.2001) maggiorenne Parte_3 Per_1
non economicamente autosufficiente, hanno dedotto di aver proposto ricorso per separazione dinanzi all'intestato Tribunale e che la separazione è stata omologata nell'ambito del procedimento n°
3057/2022 R.G., con decreto del 06.03.2023 alle condizioni concordate ivi contenute. Hanno
rappresentato che dalla separazione sono trascorsi i termini di legge per dar corso alla richiesta di divorzio, atteso che nelle more i coniugi non hanno ripreso la convivenza, né si ritiene possibile ricostruire la loro comunione materiale e spirituale.
Hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio, richiesta confermata con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza il 20.03.2025, alle condizioni di seguito riassunte e contenute nel ricorso introduttivo che si richiama integralmente:
“ 1) disporre che i coniugi continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
2) i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non aver nulla a pretendere
reciprocamente;
3) i coniugi dichiarano che la figlia studentessa, ha stabilito la propria residenza anagrafica a Per_1
casa del padre, ma dimora alternativamente presso ciascuno dei genitori liberamente e verrà sostenuta
economicamente da entrambi i genitori fino al raggiungimento della piena autosufficienza economica;
4) prestano il consenso reciproco al rilascio e/o rinnovo dei passaporti”.
All'udienza del 10.04.2025 il Giudice ha trattenuto la causa per riferire al Collegio per la decisione.
***
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissata dall'art. 3 n. 2 lett. B L. 898/1970, come modificato dalla L. n. 55/ 2015 in vigore al maggio 2015 per la pronuncia di divorzio, essendo ampiamente trascorso il termine di ininterrotta separazione dell'udienza di comparazione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale del 21.02.2023 ed essendo, comunque, indiscussa l'impossibilità di ricostituire fra le parti l'originaria comunione di vita materiale e spirituale, con conseguente accoglimento della domanda principale di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 2 di 3 contratto tra le parti e relativo ordine di annotazione sui Registri al competente Ufficiale dello stato civile.
Il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti la figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente, nel suo esclusivo interesse, e i rapporti economici tra le parti, con condizioni che non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Stante la natura congiunta della procedura, compensa integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 Parte_2
celebrato in Alghero il 26.06.1999, trascritto sul Registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune,
al nr. 55 parte 2 s. A Ufficio 1 anno 1999, autorizzando l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Alghero alle trascrizioni di legge;
- conferma le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti nel ricorso introduttivo e confermate nelle note di trattazione scritta del 20.03.2025;
- spese di lite integralmente compensate.
Sassari, il 26.05.2025
Il Presidente Il Giudice est.
Stefania Deiana Ilaria Bradamante
pagina 3 di 3