Articolo 17 della Legge 18 marzo 2025, n. 40
Articolo 16Articolo 18
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2 aprile 2025
Art. 17.

Opere e lavori pubblici gia' programmati

1. Su richiesta delle amministrazioni pubbliche ordinariamente competenti, previo parere della Cabina di coordinamento di cui all'articolo 4, mediante la sottoscrizione di un protocollo con il Commissario straordinario, i piani approvati ai sensi dell'articolo 13, comma 2, possono essere integrati con ulteriori opere da eseguire nel medesimo territorio, a condizione che tali opere non determinino un rallentamento del processo di ricostruzione, siano complementari agli interventi regolati dalla presente legge e risultino gia' interamente finanziate.
2. Nei casi previsti dal comma 1, le risorse gia' stanziate per i lavori e le opere pubbliche delegati al Commissario straordinario sono trasferite, contestualmente alla sottoscrizione del protocollo di cui al medesimo comma 1, alla contabilita' speciale di cui all'articolo 3, comma 6, lettera f).
Entrata in vigore il 2 aprile 2025