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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 11/04/2025, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia SORRENTINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1653/2023 promossa da:
), elettivamente domiciliato in VIA B. Parte_1 C.F._1
BARBIELLINI AMIDEI,18 00100 ROMA con l'avv. BORRANI MARCO
), dal quale rappresentato e difeso giusta procura in calce all'istanza di C.F._2 fissazione di udienza ex art. 703 comma 4 c.p.c. per la prosecuzione del giudizio di merito
RICORRENTE contro
), elettivamente domiciliato in VIALE Controparte_1 C.F._3
ITALIA 110 00055 LADISPOLI difeso in proprio
TO CC ), elettivamente domiciliato in Roma, via Carlo C.F._4
Poma n. 2, con l'avv. SIRIANNI VALENTINO ( ), dal quale C.F._5 rappresentato e difeso giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTI
, Controparte_2 Controparte_3
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: Azione di reintegrazione nel possesso (artt. 703 c.p.c., 1168 - 1169 c.c.) – fase merito
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 di 4 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
1. Con ricorso ex art. 703 c.p.c. (iscritto al n. RG 3188/2022), ha chiesto la Parte_1 reintegra nel possesso dell'immobile sito in Cerveteri, località Cerenova, via Cales n. 30 (distinto in Catasto Terreni al foglio 56, part. 1344), lamentando di averne subito lo spoglio in data
30.11.2021 per effetto dell'accesso eseguito dall'avv. , nominato custode Controparte_1 dell'immobile nell'ambito della procedura esecutiva RGE 193/1997, unitamente all'Ufficiale
Giudiziario dott. Pierucci e ai Carabinieri della Stazione di Campo di Mare, in assenza di preavviso e in mancanza di un titolo esecutivo rivolto espressamente nei confronti dell'occupante.
Il contraddittorio è stato instaurato nei confronti di (creditore Controparte_3 procedente nella procedura esecutiva RGE 193/1997), (aggiudicataria Controparte_2 dell'immobile all'esito di vendita forzata dello stesso), LB Pierucci e;
Controparte_1 questi ultimi si sono costituiti eccependo l'inammissibilità, improcedibilità e infondatezza del ricorso.
Con ordinanza del 21.12.2022, il Giudice ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso per omessa notifica al della Giustizia;
il ricorrente ha reclamato tale ordinanza e il reclamo CP_4
(iscritto al n. RG 95/2023) è stato rigettato dal Collegio con ordinanza del 24.3.2023 sul presupposto della infondatezza nel merito del ricorso possessorio.
Il ricorrente ha quindi depositato istanza di prosecuzione del giudizio possessorio per la fase di merito, iscrivendo a ruolo un nuovo procedimento nel quale si sono nuovamente costituiti e LB Pierucci, instando per il rigetto delle avverse pretese. Controparte_1
La causa è stata istruita con la sola acquisizione dei documenti prodotti dalle parti ed è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. con provvedimento del 19.12.2024, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sulle conclusioni precisate dalle parti con note di trattazione scritta.
2. In via preliminare, va dichiarata l'inammissibilità delle censure sollevate da parte ricorrente avverso l'ordinanza del 24.3.2023 con cui il Collegio ha rigettato il reclamo.
Invero, trattasi della fase di merito possessorio, rispetto alla quale ogni valutazione in punto di legittimità e/o erroneità dell'ordinanza collegiale è del tutto estranea.
In secondo luogo, va chiarito che la fase interdittale si è esaurita con l'udienza del
21.12.2022, nella quale è stata dichiarata l'improcedibilità del ricorso, e che il rigetto del reclamo nel merito è stato pronunciato in assenza di attività istruttoria;
ciononostante, parte ricorrente ha omesso di articolare richieste istruttorie nella presente fase di merito e, pertanto, la decisione si fonda esclusivamente sulle prove documentali prodotte dalle parti.
Ciò posto, l'odierno ricorrente vanta il possesso dell'immobile de quo in virtù della procura notarile a vendere l'immobile conferitagli dalla proprietaria in data 6.12.1994 e Persona_1
2 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
della successiva (asserita) interversione del possesso, protrattosi per oltre vent'anni, con conseguente acquisizione della proprietà per usucapione;
l'acquisto per usucapione è stato dichiarato dall'odierno ricorrente nell'atto pubblico di compravendita a terzi, a rogito del dott. trascritto a Civitavecchia il 20/03/2018 (reg. gen. 2380 reg. part. 1718); il Persona_2 ricorrente ha esposto di aver promosso una causa di accertamento dell'usucapione, conclusasi con sentenza di rigetto n. 759/2018, pubblicata in data 28.9.2018 e sottoposta a gravame in appello;
inoltre, ha esposto di aver proposto opposizione di terzo all'esecuzione avente ad oggetto l'espropriazione forzata dell'immobile de quo, la quale tuttavia è stata parimenti rigettata.
Orbene, i documenti che, secondo la tesi attorea, attesterebbero la situazione di possesso in capo a non sono stati prodotti in giudizio. L'unico documento allegato Parte_1 all'originario ricorso possessorio, prodotto nel fascicolo RG n. 3188/2022, ovvero l'atto notarile del 20.3.2018, non è stato nuovamente depositato nella fase di merito che ci occupa, né parte ricorrente ha chiesto l'acquisizione del fascicolo relativo alla precedente fase inderdittale. Peraltro, la dichiarazione unilaterale dell'odierno ricorrente di aver acquisito la proprietà per usucapione, per quanto recepita in atto pubblico, non assume alcuna efficacia probatoria circa l'effettiva sussistenza del possesso, tanto più laddove la relativa domanda svolta in via giudiziale risulta essere stata rigettata.
Pertanto, non essendo stata espletata alcuna attività istruttoria, il requisito del possesso, quale situazione di fatto di cui si chiede tutela in capo al ricorrente, non risulta dimostrato.
Tanto basta ai fini del rigetto della domanda di reintegra.
Peraltro, quanto alla condotta asseritamente integrante lo spoglio, va rilevato che l'accesso del custode all'immobile de quo è avvenuto nell'ambito di una procedura esecutiva di espropriazione immobiliare, nella quale l'odierno ricorrente è stato definito quale “terzo occupante senza titolo”, in virtù dell'ordine di liberazione emesso dal GE nei confronti della proprietaria e di qualunque terzo che occupasse l'immobile senza titolo opponibile alla procedura previa notifica anche a quale occupante del preavviso di rilascio a mezzo raccomandata;
la notifica Parte_1 risulta essersi infatti perfezionata per compiuta giacenza in data 7.8.2021 (doc. 11 del fascicolo di parte resistente).
Le doglianze sollevate dal ricorrente avverso l'agire degli organi della procedura esecutiva sono quindi prive di fondamento.
Non ravvisandosi alcun vizio della procedura di rilascio dell'immobile, non può dirsi neppure integrata la fattispecie di spoglio violento o clandestino.
In conclusione, difettano i presupposti richiesti dall'art. 1168 c.c. per la tutela invocata e la domanda non può che essere rigettata.
3 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia (indeterminabile).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta la domanda;
- condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 2.905,00 per Parte_1 compensi in favore di ciascuna delle altre parti costituite, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Civitavecchia, 10 aprile 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Giulia Sorrentino
4 di 4
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia SORRENTINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1653/2023 promossa da:
), elettivamente domiciliato in VIA B. Parte_1 C.F._1
BARBIELLINI AMIDEI,18 00100 ROMA con l'avv. BORRANI MARCO
), dal quale rappresentato e difeso giusta procura in calce all'istanza di C.F._2 fissazione di udienza ex art. 703 comma 4 c.p.c. per la prosecuzione del giudizio di merito
RICORRENTE contro
), elettivamente domiciliato in VIALE Controparte_1 C.F._3
ITALIA 110 00055 LADISPOLI difeso in proprio
TO CC ), elettivamente domiciliato in Roma, via Carlo C.F._4
Poma n. 2, con l'avv. SIRIANNI VALENTINO ( ), dal quale C.F._5 rappresentato e difeso giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTI
, Controparte_2 Controparte_3
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: Azione di reintegrazione nel possesso (artt. 703 c.p.c., 1168 - 1169 c.c.) – fase merito
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 di 4 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
1. Con ricorso ex art. 703 c.p.c. (iscritto al n. RG 3188/2022), ha chiesto la Parte_1 reintegra nel possesso dell'immobile sito in Cerveteri, località Cerenova, via Cales n. 30 (distinto in Catasto Terreni al foglio 56, part. 1344), lamentando di averne subito lo spoglio in data
30.11.2021 per effetto dell'accesso eseguito dall'avv. , nominato custode Controparte_1 dell'immobile nell'ambito della procedura esecutiva RGE 193/1997, unitamente all'Ufficiale
Giudiziario dott. Pierucci e ai Carabinieri della Stazione di Campo di Mare, in assenza di preavviso e in mancanza di un titolo esecutivo rivolto espressamente nei confronti dell'occupante.
Il contraddittorio è stato instaurato nei confronti di (creditore Controparte_3 procedente nella procedura esecutiva RGE 193/1997), (aggiudicataria Controparte_2 dell'immobile all'esito di vendita forzata dello stesso), LB Pierucci e;
Controparte_1 questi ultimi si sono costituiti eccependo l'inammissibilità, improcedibilità e infondatezza del ricorso.
Con ordinanza del 21.12.2022, il Giudice ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso per omessa notifica al della Giustizia;
il ricorrente ha reclamato tale ordinanza e il reclamo CP_4
(iscritto al n. RG 95/2023) è stato rigettato dal Collegio con ordinanza del 24.3.2023 sul presupposto della infondatezza nel merito del ricorso possessorio.
Il ricorrente ha quindi depositato istanza di prosecuzione del giudizio possessorio per la fase di merito, iscrivendo a ruolo un nuovo procedimento nel quale si sono nuovamente costituiti e LB Pierucci, instando per il rigetto delle avverse pretese. Controparte_1
La causa è stata istruita con la sola acquisizione dei documenti prodotti dalle parti ed è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. con provvedimento del 19.12.2024, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sulle conclusioni precisate dalle parti con note di trattazione scritta.
2. In via preliminare, va dichiarata l'inammissibilità delle censure sollevate da parte ricorrente avverso l'ordinanza del 24.3.2023 con cui il Collegio ha rigettato il reclamo.
Invero, trattasi della fase di merito possessorio, rispetto alla quale ogni valutazione in punto di legittimità e/o erroneità dell'ordinanza collegiale è del tutto estranea.
In secondo luogo, va chiarito che la fase interdittale si è esaurita con l'udienza del
21.12.2022, nella quale è stata dichiarata l'improcedibilità del ricorso, e che il rigetto del reclamo nel merito è stato pronunciato in assenza di attività istruttoria;
ciononostante, parte ricorrente ha omesso di articolare richieste istruttorie nella presente fase di merito e, pertanto, la decisione si fonda esclusivamente sulle prove documentali prodotte dalle parti.
Ciò posto, l'odierno ricorrente vanta il possesso dell'immobile de quo in virtù della procura notarile a vendere l'immobile conferitagli dalla proprietaria in data 6.12.1994 e Persona_1
2 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
della successiva (asserita) interversione del possesso, protrattosi per oltre vent'anni, con conseguente acquisizione della proprietà per usucapione;
l'acquisto per usucapione è stato dichiarato dall'odierno ricorrente nell'atto pubblico di compravendita a terzi, a rogito del dott. trascritto a Civitavecchia il 20/03/2018 (reg. gen. 2380 reg. part. 1718); il Persona_2 ricorrente ha esposto di aver promosso una causa di accertamento dell'usucapione, conclusasi con sentenza di rigetto n. 759/2018, pubblicata in data 28.9.2018 e sottoposta a gravame in appello;
inoltre, ha esposto di aver proposto opposizione di terzo all'esecuzione avente ad oggetto l'espropriazione forzata dell'immobile de quo, la quale tuttavia è stata parimenti rigettata.
Orbene, i documenti che, secondo la tesi attorea, attesterebbero la situazione di possesso in capo a non sono stati prodotti in giudizio. L'unico documento allegato Parte_1 all'originario ricorso possessorio, prodotto nel fascicolo RG n. 3188/2022, ovvero l'atto notarile del 20.3.2018, non è stato nuovamente depositato nella fase di merito che ci occupa, né parte ricorrente ha chiesto l'acquisizione del fascicolo relativo alla precedente fase inderdittale. Peraltro, la dichiarazione unilaterale dell'odierno ricorrente di aver acquisito la proprietà per usucapione, per quanto recepita in atto pubblico, non assume alcuna efficacia probatoria circa l'effettiva sussistenza del possesso, tanto più laddove la relativa domanda svolta in via giudiziale risulta essere stata rigettata.
Pertanto, non essendo stata espletata alcuna attività istruttoria, il requisito del possesso, quale situazione di fatto di cui si chiede tutela in capo al ricorrente, non risulta dimostrato.
Tanto basta ai fini del rigetto della domanda di reintegra.
Peraltro, quanto alla condotta asseritamente integrante lo spoglio, va rilevato che l'accesso del custode all'immobile de quo è avvenuto nell'ambito di una procedura esecutiva di espropriazione immobiliare, nella quale l'odierno ricorrente è stato definito quale “terzo occupante senza titolo”, in virtù dell'ordine di liberazione emesso dal GE nei confronti della proprietaria e di qualunque terzo che occupasse l'immobile senza titolo opponibile alla procedura previa notifica anche a quale occupante del preavviso di rilascio a mezzo raccomandata;
la notifica Parte_1 risulta essersi infatti perfezionata per compiuta giacenza in data 7.8.2021 (doc. 11 del fascicolo di parte resistente).
Le doglianze sollevate dal ricorrente avverso l'agire degli organi della procedura esecutiva sono quindi prive di fondamento.
Non ravvisandosi alcun vizio della procedura di rilascio dell'immobile, non può dirsi neppure integrata la fattispecie di spoglio violento o clandestino.
In conclusione, difettano i presupposti richiesti dall'art. 1168 c.c. per la tutela invocata e la domanda non può che essere rigettata.
3 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia (indeterminabile).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta la domanda;
- condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 2.905,00 per Parte_1 compensi in favore di ciascuna delle altre parti costituite, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Civitavecchia, 10 aprile 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Giulia Sorrentino
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