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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 19/12/2025, n. 1516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1516 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai seguenti magistrati:
MARIANGELA MASTRO Presidente rel.
SI PO IU
LU IN IU
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2139/2025 promossa da
( ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. MARINA DI CARLO, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Montorio al Vomano (TE), Contrada San Giovanni 4; ricorrente contro
), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. CESARE MAZZAGATTA, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Teramo Via Argentina 10; resistente
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 17.12.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno 2009 n. 69, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sicché, nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini del decidere, le posizioni delle parti possono essenzialmente riepilogarsi come di seguito. Tribunale di Teramo
Con ricorso depositato in data 18 settembre 2025, ha convenuto in giudizio dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale , chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_1
a) disporre l'affidamento condiviso della minore Persona_1
b) pronunciare, come in premessa in ordine al regime di visite e di incontri tra il minore ed il padre sig. ovvero assumere ogni altro provvedimento meglio visto e ritenuto, previa, ove occorrendo, Controparte_1 ammissione di apposita CTU;
c) dichiarare tenuto e per l'effetto condannare il sig. a contribuire al mantenimento del Controparte_1 figlio minore con la corresponsione di una somma mensile pari ad euro 350,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché a concorrere alle spese straordinarie con specifico riferimento a quelle contenute nel
Protocollo del Tribunale di Teramo in ragione del 50% con la ricorrente.
Con vittoria di spese, diritti e onorari.
Con memoria difensiva depositata in data 4 novembre 2025 si è costituito in giudizio Controparte_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
I) disporre l'affido condiviso della minore nata il [...] a [...]; Persona_1
II) disporre che la minore resterà a vivere con la madre. Il padre, in considerazione Persona_1 della collocazione prevalente della minore presso la residenza della madre, corrisponderà a quest'ultima, a titolo di contributo al suo mantenimento, la somma di Euro 200,00 mensili da rivalutare secondo gli indici ISTAT annualmente. In ogni caso le spese straordinarie andranno divise al 50% tra i genitori (regime di spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di
Teramo).
III) regolamentare il diritto di visita come segue: il padre potrà tenere con sé la figlia un fine settimana ogni 15 giorni, dalle ore 10,00 del sabato alle ore 20,00 della domenica;
nelle settimane in cui il padre non avrà la minore con sé nel fine settimana potrà tenerla con sé il mercoledì pomeriggio
(dalle 15,00 alle 19,00); i genitori, durante le vacanze natalizie, si alterneranno annualmente in modo tale che la figlia trascorra con un genitore il periodo che va dal 23 dicembre al 31 dicembre, e con l'altro il periodo che va dal 1° gennaio al 6 gennaio;
allo stesso modo, durante le vacanze pasquali, i genitori si alterneranno annualmente in modo che la figlia trascorra con un genitore il periodo che va dal giovedì Santo al giorno di Pasqua e con l'altro il periodo che va dal lunedì dell'Angelo al mercoledì; ciascun genitore terrà con sé la figlia per un periodo continuativo di quindici giorni durante le vacanze estive, previo accordo tra i genitori da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
2 Tribunale di Teramo
IV) i genitori s'impegnano, anche in ossequio a quanto previsto all'art. 317 bis c.c. come sostituito dall'art. 42 D.Lgs. n. 154/2013 dedicato ai “Rapporti con gli ascendenti”, a far sì che i figli mantengano rapporti significativi con i nonni;
V) emettere ogni altro provvedimento ritenuto utile e necessario, connesso e preordinato alla richiamata pronuncia.
VI) Vittoria di spese del presente giudizio oltre a rimborso forfettario del 15%, IVA e Cap come per legge
Così instauratosi il contraddittorio alla prima udienza di comparizione delle parti, i difensori e le parti stesse, presenti avanti al Presidente relatore, hanno raggiunto un accordo alle seguenti condizioni:
“la minore sarà affidata a entrambi i genitori in modo condiviso, con collocamento prevalente Per_1 presso la madre;
il padre potrà vedere la bambina ogni volta che vorrà, previ accordi con la madre, e in considerazione delle esigenze della minore, precisando che non sono mai esistiti conflitti tra le parti in merito alla permanenza della bambina presso l'uno e l'altro genitore;
quanto alle questioni economiche, il sig. allo Per_1 stato disoccupato, si impegna a corrispondere mensilmente, quale contributo al mantenimento della figlia, € 220,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, da individuarsi come da Protocollo in uso presso questo Tribunale;
il sig. si impegna, quando avrà reperito una nuova occupazione, a corrispondere quale contributo un assegno di € Per_1
300,00. L'Assegno unico sarà percepito dalla sig.ra . Pt_1
I difensori delle parti, quindi, hanno chiesto che il Tribunale ratificasse l'accordo.
Gli atti sono stati rimessi al Collegio per la decisione.
***
L'accordo raggiunto dalle parti risulta conforme all'interesse della minore e, pertanto, devono essere recepite dal Collegio le condizioni ivi previste con integrale compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione collegiale, definitivamente decidendo la causa iscritta al n.
2139/2025 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
- recepisce la regolamentazione stabilita di comune accordo tra le parti così come riportata nel verbale d'udienza del 17 dicembre 2025;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso, in Teramo, il giorno 19 dicembre 2025.
Il Presidente
MA ST
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai seguenti magistrati:
MARIANGELA MASTRO Presidente rel.
SI PO IU
LU IN IU
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2139/2025 promossa da
( ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. MARINA DI CARLO, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Montorio al Vomano (TE), Contrada San Giovanni 4; ricorrente contro
), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. CESARE MAZZAGATTA, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Teramo Via Argentina 10; resistente
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 17.12.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno 2009 n. 69, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sicché, nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini del decidere, le posizioni delle parti possono essenzialmente riepilogarsi come di seguito. Tribunale di Teramo
Con ricorso depositato in data 18 settembre 2025, ha convenuto in giudizio dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale , chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_1
a) disporre l'affidamento condiviso della minore Persona_1
b) pronunciare, come in premessa in ordine al regime di visite e di incontri tra il minore ed il padre sig. ovvero assumere ogni altro provvedimento meglio visto e ritenuto, previa, ove occorrendo, Controparte_1 ammissione di apposita CTU;
c) dichiarare tenuto e per l'effetto condannare il sig. a contribuire al mantenimento del Controparte_1 figlio minore con la corresponsione di una somma mensile pari ad euro 350,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché a concorrere alle spese straordinarie con specifico riferimento a quelle contenute nel
Protocollo del Tribunale di Teramo in ragione del 50% con la ricorrente.
Con vittoria di spese, diritti e onorari.
Con memoria difensiva depositata in data 4 novembre 2025 si è costituito in giudizio Controparte_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
I) disporre l'affido condiviso della minore nata il [...] a [...]; Persona_1
II) disporre che la minore resterà a vivere con la madre. Il padre, in considerazione Persona_1 della collocazione prevalente della minore presso la residenza della madre, corrisponderà a quest'ultima, a titolo di contributo al suo mantenimento, la somma di Euro 200,00 mensili da rivalutare secondo gli indici ISTAT annualmente. In ogni caso le spese straordinarie andranno divise al 50% tra i genitori (regime di spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di
Teramo).
III) regolamentare il diritto di visita come segue: il padre potrà tenere con sé la figlia un fine settimana ogni 15 giorni, dalle ore 10,00 del sabato alle ore 20,00 della domenica;
nelle settimane in cui il padre non avrà la minore con sé nel fine settimana potrà tenerla con sé il mercoledì pomeriggio
(dalle 15,00 alle 19,00); i genitori, durante le vacanze natalizie, si alterneranno annualmente in modo tale che la figlia trascorra con un genitore il periodo che va dal 23 dicembre al 31 dicembre, e con l'altro il periodo che va dal 1° gennaio al 6 gennaio;
allo stesso modo, durante le vacanze pasquali, i genitori si alterneranno annualmente in modo che la figlia trascorra con un genitore il periodo che va dal giovedì Santo al giorno di Pasqua e con l'altro il periodo che va dal lunedì dell'Angelo al mercoledì; ciascun genitore terrà con sé la figlia per un periodo continuativo di quindici giorni durante le vacanze estive, previo accordo tra i genitori da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
2 Tribunale di Teramo
IV) i genitori s'impegnano, anche in ossequio a quanto previsto all'art. 317 bis c.c. come sostituito dall'art. 42 D.Lgs. n. 154/2013 dedicato ai “Rapporti con gli ascendenti”, a far sì che i figli mantengano rapporti significativi con i nonni;
V) emettere ogni altro provvedimento ritenuto utile e necessario, connesso e preordinato alla richiamata pronuncia.
VI) Vittoria di spese del presente giudizio oltre a rimborso forfettario del 15%, IVA e Cap come per legge
Così instauratosi il contraddittorio alla prima udienza di comparizione delle parti, i difensori e le parti stesse, presenti avanti al Presidente relatore, hanno raggiunto un accordo alle seguenti condizioni:
“la minore sarà affidata a entrambi i genitori in modo condiviso, con collocamento prevalente Per_1 presso la madre;
il padre potrà vedere la bambina ogni volta che vorrà, previ accordi con la madre, e in considerazione delle esigenze della minore, precisando che non sono mai esistiti conflitti tra le parti in merito alla permanenza della bambina presso l'uno e l'altro genitore;
quanto alle questioni economiche, il sig. allo Per_1 stato disoccupato, si impegna a corrispondere mensilmente, quale contributo al mantenimento della figlia, € 220,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, da individuarsi come da Protocollo in uso presso questo Tribunale;
il sig. si impegna, quando avrà reperito una nuova occupazione, a corrispondere quale contributo un assegno di € Per_1
300,00. L'Assegno unico sarà percepito dalla sig.ra . Pt_1
I difensori delle parti, quindi, hanno chiesto che il Tribunale ratificasse l'accordo.
Gli atti sono stati rimessi al Collegio per la decisione.
***
L'accordo raggiunto dalle parti risulta conforme all'interesse della minore e, pertanto, devono essere recepite dal Collegio le condizioni ivi previste con integrale compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione collegiale, definitivamente decidendo la causa iscritta al n.
2139/2025 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
- recepisce la regolamentazione stabilita di comune accordo tra le parti così come riportata nel verbale d'udienza del 17 dicembre 2025;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso, in Teramo, il giorno 19 dicembre 2025.
Il Presidente
MA ST
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