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Sentenza 28 novembre 2024
Sentenza 28 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 28/11/2024, n. 1730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1730 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 6324 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Modena
Prima sezione CIVILE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 63242023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERTOLANI Parte_1 P.IVA_1
MASSIMO
ATTORE
Contro
(cf. ), con il patrocinio dell'avv. FABBRICINI CP_1 C.F._1
STEFANO
CONVENUTO
Il giudice dott. Riccardo Di Pasquale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 6/11/2023, ha convenuto in Parte_1
giudizio per ottenere, ai sensi dell'art. 524 c.c., la dichiarazione di inefficacia CP_1 della rinuncia di all'eredità del padre e disporsi l'autorizzazione a favore CP_1 Persona_1 della ricorrente ad accettare l'eredità del defunto in luogo della figlia resistente, al solo Persona_1
scopo di soddisfarsi sui beni ereditari, sino alla concorrenza dei crediti vantati nei confronti del rinunciante.
La convenuta si è costituita in data 2/5/2024, chiedendo di accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della ricorrente stante la mancanza di documentazione comprovante l'effettiva titolarità del credito e di dichiarare quindi inammissibile il ricorso ex art. 524 cc.
All'udienza del 14/5/2024 il Giudice ha concesso, ai sensi dell'art. 281 duodecies comma 4 c.p.c., termine perentorio di giorni 20 per il deposito di note difensive. All'udienza del 5/11/2024, dopo che le parti hanno precisato le conclusioni e hanno proceduto alla discussione della causa ai sensi degli art.li 281 terdecies e 281 sexies cpc, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione.
Motivi della decisione
La domanda è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento per i seguenti motivi.
1) L'eccezione di difetto di legittimazione attiva va disattesa. Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco […] non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 t.u.b., dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (Cass.
7866/2024).
Nel caso per cui si procede – pacifica e documentale l'esistenza del credito per cui si procede e della fideiussione resa da (doc. 3 parte attrice) – parte attrice ha prodotto: a) l'avviso CP_1 pubblicato in Gazzetta Ufficiale in cui si fa riferimento a tutte le posizioni “deteriorate” relative a finanziamenti stipulati tra il 1971 e il 2016 (dunque si indica un credito che ha le caratteristiche di quello ceduto) (doc. 18); b) l'elenco dei debitori inclusi nella cessione pubblicato sul sito della
Unicredit e richiamato dall'avviso pubblicato in G.U., in cui viene indicato, a pag. 35, il codice
3974933397 (doc. 19); c) il riepilogo della segnalazione alla Centrale Rischi in cui viene indicato il medesimo codice con riferimento alla posizione della debitrice XL RL (doc. 25).
In relazione a tali elementi, va precisato che la contestazione del convenuto con riguardo alla valenza probatoria del doc. 19 è generica, non avendo contestato che tale documento CP_1
risulti effettivamente pubblicato sul sito della Unicredit.
Va poi osservato che parte attrice ha anche prodotto dichiarazione della banca cedente (doc. 22) che, pur non potendosi considerare decisiva (in quanto proveniente da terzo e non strettamente confessoria), rappresenta comunque un elemento che rafforza il convincimento di questo Giudice.
Vi sono, quindi, sufficienti elementi per ritenere provato che tra i crediti ceduti in blocco rientri anche quello oggetto di causa.
2) Parimenti, deve ritenersi infondata l'eccezione con cui la convenuta ha sostenuto che il credito sarebbe stato estinto per avvenuta transazione. Non vi è, infatti, prova di una simile transazione, posto che i documenti di parte convenuta non contengono alcuna rinuncia da parte della banca al proprio credito, mentre il doc. 3 fa riferimento a un rapporto diverso da quello oggetto di causa.
La domanda ex art. 524 c.c. può, quindi, essere accolta, apparendo evidente e non essendo comunque contestata, la dannosità della rinuncia all'eredità rispetto alle ragioni creditorie.
3) Le spese legali sono liquidate sulla base del decreto ministeriale 10/03/2014 n. 55, come modificato dal d.m. 08/03/2018 n. 37 ed aggiornato dal d.m. 13/08/2022 n. 147.
Nel caso in esame il compenso può essere liquidato, in considerazione della limitata attività svolta, in misura di poco superiore ai valori minimi per fase (studio della controversia, introduzione del procedimento e fase decisoria) indicati dalla Tabella 2 del citato d.m. per lo scaglione di riferimento
(da 52.001,00 a 260.000,00 euro per il valore indicato di euro 243.299) oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
I. ACCOGLIE la domanda e per l'effetto, ai sensi dell'art. 524 c.c., dichiara l'inefficacia della rinuncia di all'eredità del padre e autorizza parte attrice ad accettare CP_1 Persona_1
l'eredità del defunto di al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari, Persona_1 CP_1
sino alla concorrenza dei crediti vantati nei confronti del rinunciante;
II – CONDANNA la convenuta a rifondere alla società attrice le spese del presente procedimento, che liquida in € 5.000,00 per compensi ed € 786,00 per esborsi, oltre al 15% di spese forfettarie ed agli accessori di legge
Modena, 28/11/2024
Il giudice
Riccardo Di Pasquale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Modena
Prima sezione CIVILE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 63242023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERTOLANI Parte_1 P.IVA_1
MASSIMO
ATTORE
Contro
(cf. ), con il patrocinio dell'avv. FABBRICINI CP_1 C.F._1
STEFANO
CONVENUTO
Il giudice dott. Riccardo Di Pasquale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 6/11/2023, ha convenuto in Parte_1
giudizio per ottenere, ai sensi dell'art. 524 c.c., la dichiarazione di inefficacia CP_1 della rinuncia di all'eredità del padre e disporsi l'autorizzazione a favore CP_1 Persona_1 della ricorrente ad accettare l'eredità del defunto in luogo della figlia resistente, al solo Persona_1
scopo di soddisfarsi sui beni ereditari, sino alla concorrenza dei crediti vantati nei confronti del rinunciante.
La convenuta si è costituita in data 2/5/2024, chiedendo di accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della ricorrente stante la mancanza di documentazione comprovante l'effettiva titolarità del credito e di dichiarare quindi inammissibile il ricorso ex art. 524 cc.
All'udienza del 14/5/2024 il Giudice ha concesso, ai sensi dell'art. 281 duodecies comma 4 c.p.c., termine perentorio di giorni 20 per il deposito di note difensive. All'udienza del 5/11/2024, dopo che le parti hanno precisato le conclusioni e hanno proceduto alla discussione della causa ai sensi degli art.li 281 terdecies e 281 sexies cpc, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione.
Motivi della decisione
La domanda è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento per i seguenti motivi.
1) L'eccezione di difetto di legittimazione attiva va disattesa. Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco […] non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 t.u.b., dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (Cass.
7866/2024).
Nel caso per cui si procede – pacifica e documentale l'esistenza del credito per cui si procede e della fideiussione resa da (doc. 3 parte attrice) – parte attrice ha prodotto: a) l'avviso CP_1 pubblicato in Gazzetta Ufficiale in cui si fa riferimento a tutte le posizioni “deteriorate” relative a finanziamenti stipulati tra il 1971 e il 2016 (dunque si indica un credito che ha le caratteristiche di quello ceduto) (doc. 18); b) l'elenco dei debitori inclusi nella cessione pubblicato sul sito della
Unicredit e richiamato dall'avviso pubblicato in G.U., in cui viene indicato, a pag. 35, il codice
3974933397 (doc. 19); c) il riepilogo della segnalazione alla Centrale Rischi in cui viene indicato il medesimo codice con riferimento alla posizione della debitrice XL RL (doc. 25).
In relazione a tali elementi, va precisato che la contestazione del convenuto con riguardo alla valenza probatoria del doc. 19 è generica, non avendo contestato che tale documento CP_1
risulti effettivamente pubblicato sul sito della Unicredit.
Va poi osservato che parte attrice ha anche prodotto dichiarazione della banca cedente (doc. 22) che, pur non potendosi considerare decisiva (in quanto proveniente da terzo e non strettamente confessoria), rappresenta comunque un elemento che rafforza il convincimento di questo Giudice.
Vi sono, quindi, sufficienti elementi per ritenere provato che tra i crediti ceduti in blocco rientri anche quello oggetto di causa.
2) Parimenti, deve ritenersi infondata l'eccezione con cui la convenuta ha sostenuto che il credito sarebbe stato estinto per avvenuta transazione. Non vi è, infatti, prova di una simile transazione, posto che i documenti di parte convenuta non contengono alcuna rinuncia da parte della banca al proprio credito, mentre il doc. 3 fa riferimento a un rapporto diverso da quello oggetto di causa.
La domanda ex art. 524 c.c. può, quindi, essere accolta, apparendo evidente e non essendo comunque contestata, la dannosità della rinuncia all'eredità rispetto alle ragioni creditorie.
3) Le spese legali sono liquidate sulla base del decreto ministeriale 10/03/2014 n. 55, come modificato dal d.m. 08/03/2018 n. 37 ed aggiornato dal d.m. 13/08/2022 n. 147.
Nel caso in esame il compenso può essere liquidato, in considerazione della limitata attività svolta, in misura di poco superiore ai valori minimi per fase (studio della controversia, introduzione del procedimento e fase decisoria) indicati dalla Tabella 2 del citato d.m. per lo scaglione di riferimento
(da 52.001,00 a 260.000,00 euro per il valore indicato di euro 243.299) oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
I. ACCOGLIE la domanda e per l'effetto, ai sensi dell'art. 524 c.c., dichiara l'inefficacia della rinuncia di all'eredità del padre e autorizza parte attrice ad accettare CP_1 Persona_1
l'eredità del defunto di al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari, Persona_1 CP_1
sino alla concorrenza dei crediti vantati nei confronti del rinunciante;
II – CONDANNA la convenuta a rifondere alla società attrice le spese del presente procedimento, che liquida in € 5.000,00 per compensi ed € 786,00 per esborsi, oltre al 15% di spese forfettarie ed agli accessori di legge
Modena, 28/11/2024
Il giudice
Riccardo Di Pasquale