TRIB
Sentenza 11 ottobre 2025
Sentenza 11 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 11/10/2025, n. 1973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1973 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile
Il Tribunale di Potenza, in funzione del giudice unico dott.ssa Rosa Maria Verrastro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di R.G. 1499/2020 avente ad oggetto "promessa di pagamento- ricognizione di debito", vertente
TRA
TE 1 C.F. C.F. 1 TE 2 C.F. C.F. 2
tutti rappresentati TE 3 C.F. C.F. 3 eredi di Persona 1 e e difesi dall'avv. Giuratrabocchetta Giuseppe, con studio in Potenza, giusta mandato in atti;
OPPONENTE
E
,rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Lorenzo e CP 1 C.F. C.F. 4
EB MO, giusta procura in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
FATTO E DIRITTO
TE 1Con atto di citazione notificato l'11.6.2020, TE 2 e TE 3
proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 252/2020 con il quale era loro ingiunto, nella qualità deceduto il 30.6.2016, il pagamento della somma di € 30.987,41, oltredi eredi di Persona 1 interessi dal dovuto al saldo, e spese del procedimento monitorio.
A fondamento della spiegata opposizione, gli attori, contestata la ricostruzione fattuale presupposta al ricorso per decreto ingiuntivo, in particolare quanto agli accordi contrattuali intervenuti tra il defunto
Parte 2 ed il creditore ed alla sussistenza del credito, eccepivano: l' inesistenza del rapporto fondamentale e del credito;
l'impossibilità del TE 2 di sottoscrivere l'atto di riconoscimento del debito depositato in uno con il ricorso, per le gravi condizioni di salute nelle quali egli versava nel periodo della asserita sottoscrizione;
le anomalie dell'atto di ricognizione per le sue caratteristiche estrinseche e per le modalità di redazione e di sottoscrizione, con effetti sulla valenza probatoria del documento, e sulla stessa esistenza di una manifestazione di volontà dell'apparente sottoscrittore.
Gli attori, proponendo formale disconoscimento della sottoscrizione apposta dal de cuius, in subordine, domandavano l'annullamento dell'atto di riconoscimento del 10.3.2010, non sussistendo, in ogni caso, in capo a Persona 1 al momento della pure contestata sottoscrizione, la capacità di intendere e di volere;
in subordine, ed in via conseguenziale rispetto al riconoscimento della insussistenza del debito, discendente dalla inesistente o annullabile promessa di pagamento, gli opponenti eccepivano la prescrizione del credito, domandando nel merito la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna del creditore anche al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c..
Con le note depositate in vista dell'udienza cartolare del 17.3.2021 gli opponenti domandavano autorizzazione a proporre querela di falso incidentale avverso il documento, depositato dalla controparte e denominato ricognizione del debito, datata 10.3.2024, depositando procura speciale.
Si costituiva in giudizio il creditore opposto, proponendo una diversa lettura delle vicende contrattuali intercorse tra le parti, ed allegava la validità e l'autenticità dell'atto di ricognizione del debito, che non poteva essere negata per il solo fatto che le sottoscrizioni erano state apposte dalle parti non in calce, ma nella parte iniziale dello scritto.
Il creditore, pertanto, proposta istanza di verificazione, domandava di rigettare l'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo e la condanna degli attori al pagamento pro quota del debito, nonché alle spese processuali ed al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
La causa era istruita mediante acquisizioni documentali e prova testimoniale, oltre che con l'espletamento di una CT, resasi necessaria per la verificazione della autenticità della sottoscrizione Persona 1 sul documento in atti, denominato “ricognizione di debito”.di
La stessa era quindi riservata a sentenza con termini 190 c.p.c. e di seguito rimessa sul ruolo.
Gli opponenti, all'udienza del 7.10.2025, per il tramite del difensore munito di procura speciale, rinunciavano all'istanza di proposizione della querela di falso e la causa era riservata a sentenza, con rinuncia delle parti ai termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
L'opposizione va accolta, ed il decreto ingiuntivo va revocato.
La trattazione sarà suddivisa in paragrafi, il primo finalizzato alla descrizione delle pattuizioni intervenute tra le parti, il secondo all'analisi delle risultanze della prova testimoniale e della TA
CT, l'ultimo alla valutazione ed alla sussunzione del quadro probatorio nella cornice normativa, tenuto conto del perimetro dell'odierno decidere e della operata rinuncia alla proposizione della querela di falso.
1. Le vicende contrattuali prodromiche al giudizio- il titolo sul quale si fonda il diritto di credito.
Il decreto ingiuntivo è stato ottenuto in forza dei seguenti documenti: ,atto di surroga, per intervenuto pagamento, redatto per notaio Persona 2 registrato il 3.4.2000, in favore di CP 1 il quale era surrogato nella garanzia ipotecaria costituita in favore di [...]
Controparte_2 ex art. 1181 e 1201 c.c. sugli immobili siti in Via Orazio Flacco nn. 13 -11 e 9 piano terra e primo piano, riportati al catasto del Comune di Potenza, fg. 105 p.lle 1353 sub le 2 e
1056 sub 1, ipoteca costituita a garanzia di un mutuo ipotecario concesso a Persona 1 e con residuo debito indicato in L.60.000.000; TE 1
,atto di compravendita a mezzo del notaio Persona 2 datato 3.6.2000, intervenuto tra Per 1
"[...] e CP 1 avente ad oggetto gli immobili di cui al catasto del Comune di Potenza fg.
105 particelle 1353 sub 1 e 2, al prezzo complessivo di L. 15.500.000;
n. 8 assegni circolari datati 14.3.2000 per un importo complessivo di L. 100.000.00 ed assegno datato
24.11.1999 di L. 9.000.000, questo emesso in favore di Persona 1 i primi otto assegni sono emessi tutti in favore di “Poste Italiane s.p.a. Cassiere Prov. le di Potenza".
Nel giudizio, CP 1 ha depositato, come i debitori opponenti, ulteriore documentazione, dalla quale lo svolgersi del rapporto tra le parti può essere sintetizzato come segue: con atto datato 2.3.1999 Persona 1 prometteva di trasferire a P_ al prezzo di
L.119.000.000, il diritto di proprietà sugli gli immobili ubicati, rispettivamente, in Potenza alla Via O.
Flacco 13 piano terra e n. 11 piano primo, con pattuizione che la somma di L. 60.000.000 sarebbe stata versata a tiolo di caparra “al momento del compromesso” e la residua somma di L. 59.000.000 al momento della stipula dell'atto pubblico;
Persona 1con atto datato 24.3.1999, denominato “preliminare di compravendita", prometteva di trasferire a CP 1 la proprietà dei medesimi immobili, specificando che sulla proprietà insisteva ipoteca volontaria in favore di a garanzia di un mutuo Controparte 2
,
ipotecario; le parti convenivano che la caparra di L.60.000.00 di cui al precedente accordo sarebbe stata versata da CP 1 a TE 2 entro il 31.3.1999, con vincolo di utilizzazione in capo al venditore alla estinzione della debitoria collegata al mutuo ipotecario, mentre la restante parte sarebbe stata versata alla stipula dell'atto definitivo;
66 con atto aggiuntivo” datato 30.9.1999, mediante predisposizione di un "Articolo Unico" le parti ancora una volta convenivano che la caparra di L. 60.000.000 sarebbe stata corrisposta “entro il termine finale di adempimento”, ma “a semplice richiesta della parte venditrice", così che la parte promittente venditrice potesse provvedere alla estinzione anticipata del mutuo con Controparte_2
L'atto aggiuntivo, nella sua veste grafica, si presenta come un insieme di fogli protocollo, in numero di due facciate, "a righi".
A partire dalla facciata n. 2, dopo l'indicazione dalla data del preliminare “Potenza, ventisei aprile millenovecentonovantanove" le parti apponevano le proprie sottoscrizioni e, a seguire, sul secondo foglio, compaiono due scritture, la prima datata 24 novembre 1999 e la seconda datata 20 marzo 2000, entrambe sottoscritte dopo l'indicazione “In Fede” dalle parti.
Nei due scritti, rispettivamente, si dava atto dei pagamenti da P_ a TE 2 di L. 9.000.000 il
24.11.1999 mediante assegno “in attesa del perfezionamento dell'atto”, nonché nella data del
20.3.2000, di L. 60.000.000 "sotto forma di assegni” e di L.
5.000.000 in contanti.
La tempistica delle quietanze di pagamento parrebbe, solo prima facie, essere coerente con la documentazione depositata dal creditore, e segnatamente con gli assegni depositati in copia, fermo restante che le pattuizioni intervenute prevedevano che TE 2 , ovvero il creditore promittente alienante, e non P_ , avrebbe dovuto utilizzare le somme per estinguere il debito residuo derivante dal mutuo con Controparte_2 e che dette somme gli sarebbero state versate dal promissario acquirente con la tempistica descritta, e con vincolo di destinazione alla estinzione del residuo debito.
Si osserva come la veste grafica e la struttura esteriore delle due quietanze che seguono il preliminare ultimo, collocate sul secondo foglio del documento, siano, quantomeno nella loro rappresentazione esteriore, molto simili al documento denominato riconoscimento di debito, fatta salva la circostanza della sottoscrizione delle parti che, in questo secondo caso, ovvero nel riconoscimento del 2010, era apposta dopo l'espressione “In fede” che compare anche nelle due quietanze, non in calce allo scritto, bensì nel margine superiore del foglio.
Ad ogni modo, il documento probatorio assolutamente centrale, nella trama logica che sostiene la domanda del creditore, è proprio l'atto, sottoscritto dal debitore nel 2010, nel quale Parte_2 assumeva formale impegno alla restituzione della somma di euro 30.987,41 a saldo della surroga dell'ipoteca accesa in forza di contratto con la Controparte 2 come da atto di quietanza e surroga... con cui CP 1 si è surrogato nell'ipoteca concessa ed iscritta a me...".
Il documento è stato contestato dagli opponenti, non solo sotto il profilo della genuinità della sottoscrizione del de cuius, ma anche nella sua vesta grafica e, infine, e per quanto quivi di interesse nella sua coerenza logica rispetto al contenuto degli accordi tra le parti.
Le contestazioni sul merito della domanda e sulla reale esistenza del credito sono state poi ribadite alla stregua della documentazione ulteriore che P_ depositava in seno al giudizio di opposizione.
La prova logica offerta dagli opponenti e la ricostruzione da questi operata è condivisibile, ed a tale conclusione si addiviene proprio sulla scorta dei documenti che le parti, ivi compreso il creditore, hanno depositato in giudizio.
2. La prova orale testimoniale esperita. ,in sede di interrogatorio formale, e quanto alle circostanze nelle quali sarebbe stato CP 1
sottoscritto l'atto ricognitivo, riferiva che: egli aveva incontrato nel 2010 TE_2 recandosi in casa sua, che era presente una donna che non era sua moglie, che il debitore gli era parso lucido ma non
"brillante”, che i due in quella occasione concordarono la redazione di una scrittura privata, che
CP 1 avrebbe scritto di proprio pugno sotto dettatura del TE 2 che poi l'avrebbe sottoscritta.
La prova testimoniale esperita su istanza degli opponenti si incentrava sulle condizioni di salute nelle quali versava nel periodo temporale prossimo alla data di redazione delPersona 1
riconoscimento di debito, ovvero nel 2010.
Gli opponenti, infatti revocavano in dubbio sia il fatto in sé della sottoscrizione del documento, da parte del de cuius nel 2010, sostenendo gli stessi che TE_2 non sarebbe stato in grado, all'epoca di apporre una sottoscrizione, sia la esistenza, in capo al debitore, della capacità di intendere e di volere al 2010, oltre che, a monte la sussistenza del debito.
Orbene, il teste Testimone_1 ha dichiarato che nel 2010 le condizioni di salute di Per 1
[…] suo cognato, erano peggiorate, tanto che egli era "allettato" ed assistito costantemente da
TE 1 la moglie, e "dagli assistenti domiciliari".
Il teste precisava che TE_2 a suo dire, non era lucido, che prendeva la pensione di invalidità, e che non era in grado di firmare. (cfr. verbale di udienza del 30.1.2024) Il teste Testimone 2 ha dichiarato: che egli si recava presso l'abitazione del Parte 2 per effettuare delle sedute di fisioterapia;
che il paziente non era in condizioni di recarsi presso lo studio;
che in casa vi era sempre la moglie del Parte_2 che quest'ultimo era lucido ed aveva problemi motori. (cfr. verbale di udienza citato)
"Testimone 3 fisioterapista, dichiarava di essersi recata presso l'abitazione del TE_2 La teste dal 2006, per qualche anno;
che nel 2006 egli non era “allettato" ma aveva il morbo di Parkinson;
che era autonomo per la sue incombenze personali;
che era lucido. (verbale di udienza citato)
3. L'TA CT
Sulla scorta delle emergenze probatorie descritte, e, principalmente, dell'avvenuto disconoscimento della sottoscrizione del TE_2 e della collegata istanza di verificazione, era TA CT a mezzo del dott. Persona 3 al quale era posto il quesito relativo all'accertamento della riferibilità della sottoscrizione del documento riconoscimento del debito" a 66 Persona 1 da effettuare acquisendo scritture di comparazione, sia anteriori sia successive rispetto al documento contestato, nonché di verificare se il documento fosse stato vergato dalla medesima penna, se ciò fosse avvenuto nella medesima epoca, e se la firma del TE_2 recasse tracce della patologia dalle quali egli era affetto, come documentata dalle certificazioni in atti. Il CT rappresentava che l'analisi in ordine alla vetustà degli inchiostri presentava una indubbia criticità, laddove riferiva che l'analisi chimica avrebbe potuto verificare la vetustà degli inchiostri sino a 4-5 anni dopo la vergatura, di tal che, su conforme volontà delle parti, e tenuto conto del tempo trascorso, non si procedeva a tale- pure utile - utile accertamento.
Il CT espletava l'incarico e, con esame coerente con il dato documentale, completo e privo di vizi
66 logici e metodologici, dava atto che il documento “ riconoscimento del debito" era stato scritto su di
66 un foglio precedentemente “ tagliato"; che il testo (nel quale TE 2 si impegnava a restituire a
RU le somme da questi versate alla banca) ivi compresa la dicitura "In fede" erano stati scritti dalla stessa mano;
che la sottoscrizione del Laguardia corrispondeva, nei suoi tratti grafici, alle sottoscrizioni esaminate, sia anteriori che posteriori rispetto alla insorgenza della patologia;
che pertanto al sottoscrizione poteva dirsi di Persona 1 che i tratti grafici della sua sottoscrizione, negli anni, e cioè anche dopo la insorgenza della patologia certificata, erano rimasti sostanzialmente immutati. Va rilevato come CP 1 , in sede di interrogatorio formale, abbia dichiarato che il testo dell'atto lo aveva materialmente scritto lui, su dettatura ed in accordo con TE_2 ma che poi TE 2 lo aveva sottoscritto.
Conclusivamente, e nei limiti dell'odierno decidere, si può ritenere che il de cuius abbia apposto la sottoscrizione che compare dopo la scritta “in fede", non in calce ma nella parte inziale del documento.
4. La valutazione del quadro probatorio.
Gli elementi probatori sin qui descritti, ivi compreso il dato documentale, vanno a questo punto letti non solo in base ad un criterio puramente formale, ma in base ad un criterio logico ed esperienziale, che consentono di ritenere che il creditore, del debito azionato, abbia fornito una prova che non appare convincente.
In diritto e come è noto, la promessa di pagamento e la ricognizione dei debito dispensano la parte nei cui confronti sono state rese dall' onere di provare il rapporto fondamenatle, laddove l'esistenza di questo si presume, salvo prova contraria,
Va tenuto conto, inoltre ed in aggiunta, del riparto ordinario dell'onere della prova nel giudizio in materia di decreto ingiuntivo, nel quale il predetto onere grava sul creditore opposto, attore sostanziale.
La presunzione legale di cui all'art. 1988 c.c., trattandosi di presunzione legale iuris tantum è pacificamente superabile attraverso presunzioni, ovvero mediante la produzione in giudizio di elementi di tipo logico indiziario, che consentono di superare l'efficacia della presunzione. (cfr. Cass. n.
10681/2003) Nella odierna vicenda processuale, proprio dall'esame logico dei documenti prodotti in giudizio dal creditore emergono delle criticità che non consentono di ritenere fondata l'esistenza stessa del credito al 2010, pure in presenza del documento.
Si inizierà l'esame dalla sequenza dei pagamenti che P_ sostiene di avere eseguito nel tempo e dalla analisi della tempistica della redazione dei documenti che egli ha depositato.
Procedendo con ordine, negli atti che hanno preceduto il definitivo (nel quale il prezzo della compravendita era indicato fittiziamente in L.15.500,00) le parti convenivano che il prezzo effettivo della vendita sarebbe stato pari a L.119.000.000.
In entrambi gli scritti del 1999 le parti convenivano che L. 60.000.000 sarebbero state versate "al momento del compromesso", mentre i residui L. 59.000.000 al momento della stipula del definitivo, precisando le stesse cha la somma di L.60.000.000 avrebbe dovuto essere versata dal RU al promittente venditore, ed utilizzata da quest'ultimo per estinguere la residua debitoria con [...]
Controparte_2
Nel contratto definitivo stipulato nel mese di giugno del 2000 le parti davano atto che il prezzo era stato integralmente versato.
Alla pagina 2 del foglio sul quale è stato redatto l'atto aggiuntivo datato 26.4.1999 compaiono : una prima quietanza sottoscritta nella quale TE 2 dà atto che in data 24.11.1999 aveva ricevuto la somma di L.
9.000.000 mediante assegno (depositato nella produzione di parte opposta) una seconda quietanza datata 20.3.2000 nella quale si dà atto che in quella data CP 1 aveva consegnato a TE 2 quale "anticipazione", la somma di L. 60.000.000 sotto forma di assegni circolari e L.
5.000.000 in contanti “in attesa dell'atto pubblico” che, come esaminato, era stipulato il
5.6.2000.
E' stata poi depositata una ulteriore quietanza, questa datata 6.6.2000 ( giorno immediatamente successivo alla redazione del definitivo) nella quale le parti davano atto che a seguito dell'incontro 66
avvenuto presso il notaio" P_ versava l'ulteriore somma di L. 45.000.00, in parte mediante assegni ed in parte, e precisamente per la somma di L. 27.710.000, in contanti.
Il creditore ha infine depositato n. 8 assegni circolari, tutti datati 14.3.2000, il cui importo totale ammonta a L.100.000.000.
Di tali assegni, solo i sei con importo unitario di L. 10.000.000 corrispondono alle indicazioni che si rinvengono nella distinta di versamento eseguita presso il 3.4.2000 con Controparte_2
firma, in calce alla distinta, di CP 1
Orbene, dalle indicazioni sottoscritte apposte dalle parti in calce all'atto aggiuntivo del 1999, e dalla lettura del successivo scritto del 6.6.2000, si desume: che il 24.11.1999 TE_2 aveva ricevuto il primo assegno di lire novemilioni ( assegno prodotto dal creditore); che il successivo 20.3.2000 aveva ricevuto sessantamilioni in assegni ed ulteriori cinquemilioni in contanti;
che il 6.6.2000 il de cuius aveva ricevuto ulteriori quarantacinquemilioni.
In base alle pattuizioni del 1999, P_ avrebbe dovuto consegnare a TE 2 la provvista per estinguere il residuo debito, corrispondente alla caparra/acconto sul prezzo di L. 60.000.000.
La somma che oggi viene domandata in pagamento dal creditore equivale perfettamente a tale somma, che a sua volta corrisponde all'importo degli assegni che Parte 2 dichiarava di avere ricevuto il
20.3.2000.
La circostanza troverebbe la sua spiegazione nel fatto che, a dire dell'opposto, gli assegni ricevuti da
TE 2 (che evidentemente secondo le prospettazioni del creditore sarebbero assegni diversi da quello di cui alla distinta di versamento) non sarebbero stati poi utilizzati per estinguere il mutuo.
Il creditore allega- ma non documenta che a causa della distrazione delle somme, ovvero della mancata destinazione degli assegni al pagamento del debito tra TE_2 Controparte 2
[...] , avrebbe ricevuto un pignoramento.
Tuttavia, la tempistica dei documenti non convince.
Si osserva come:
gli assegni versati a Controparte_2 sono assegni circolari emessi il 14.3.2000, e il promittente venditore dichiarava di avere ricevuto assegni dal P_ in data 23.3.2000, data assai prossima alla data della emissione degli assegni;
l'importo degli assegni ricevuti da TE 2 , per come dichiarato in quietanza, corrisponde all'importo degli assegni di cui alla distinta di versamento a Controparte_2 sono proprio sei assegni, emessi tutti il 14.3.2000, che CP 1 versava alla Controparte_2
[...] , discendendone, solo di seguito, la stipula dell'atto di surroga per pagamento del terzo;
il 6.6.2000 P_ versava a TE 2 l'ulteriore somma di L. 45.000.000.
Sommando gli importi di cui agli assegni ed alle quietanze, già alla data del definitivo (e cioè al
5.6.2000), P_ in base alle sue stesse prospettazioni, e tenuto conto degli importi quietanzati و
aveva già versato al solo TE 2 la somma complessiva di L. 74.000.000 (un assegno da novemilioni, cinquemilioni in contanti e sessantamilioni in assegni circolari).
A tali versamenti dovrebbero poi essere sommati i due assegni dell'importo di ventimilioni (che non si comprende se rientrino nel novero di quelli consegnati al TE 2 che però sottoscriveva di avere ricevuto assegni per sessantamilioni) e che non sono ricompresi nella distinta di versamento. Di seguito, lo stesso acquirente, giusta quietanza del 6.6.2000, versava ulteriori L. 45.000.000 sempre al Parte_2 cui il primo avrebbe pagato, pertanto, un prezzo di gran lunga superiore a quello pattuito e versato nelle diverse circostanze di tempo in precedenza esaminate.
Si osserva come, peraltro, appaia decisamente poco credibile che, consegnati assegni per sessantamilioni al TE 2 il 20.3.2000, solo dopo qualche giorno, il 3.4.2000, P_ versasse ulteriori assegni del medesimo importo a tenuto conto che, come rilevato,Controparte_2 tutti gli assegni che CP 1 ha depositato sono datati 14.3.2000 e che non vi è prova del pignoramento che lo avrebbe costretto al versare, egli direttamente ed in contrasto con le pattuizioni del 1999, queste rimaste immodificate, ulteriori assegni alla banca creditrice del promittente venditore.
Conclusivamente, è proprio sul piano logico ed in base alla tempistica dei documenti e delle pattuizioni tra le parti, come sottolineato in più riprese dagli opponenti, che l'assunto del creditore non convince, con la conseguenza che del credito azionato non vi è prova convincente.
Pertanto, il decreto ingiuntivo opposto va revocato, in accoglimento della spiegata opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico della parte opposta ed in favore degli opponenti.
Esse sono liquidate in € 7.000,00, tenuto conto: del valore e della natura del procedimento, delle attività processuali in concreto svolte, dei criteri tariffari di cui al d.m. 55/2014 e s.m.i. applicati in somme sostanzialmente intermedie tra minimi e medi tariffari ed applicando la maggiorazione per il numero di parti difese dal medesimo legale, oltre la prima.
Le spese di CT, liquidate con separato decreto, vanno invece compensate tra le parti in ragione della metà, tenuto conto della circostanza dell'accertamento dell'avvenuto riconoscimento della provenienza della sottoscrizione da Persona 1 negata, invece, dagli eredi opponenti;
per la restante parte vanno poste a carico della parte opposta, soccombente nel merito.
Non può essere accolta la domanda risarcitoria formulata dagli opponenti ex art. 96 c.p.c. in quanto del tutto prima di allegazioni e prova a sostegno.
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 252/2020 proposta da Parte 1 TE_3 ogni
, TE 2 e altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) Condanna la parte opposta al pagamento delle spese processuali che liquida in € 7.000,00 oltre spese forfettarie IVA e CPA come per legge, ed oltre spese vive;
3) Rigetta la domanda risarcitoria proposta dagli opponenti ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; 4) Le spese di CT, liquidate con separato decreto, sono compensate tra le parti in quota di metà, mentre per la restante parte esse sono poste a carico della parte opposta, nel merito soccombente.
Potenza, 11.10.2025
Il giudice
Dott.ssa Rosa Maria Verrastro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile
Il Tribunale di Potenza, in funzione del giudice unico dott.ssa Rosa Maria Verrastro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di R.G. 1499/2020 avente ad oggetto "promessa di pagamento- ricognizione di debito", vertente
TRA
TE 1 C.F. C.F. 1 TE 2 C.F. C.F. 2
tutti rappresentati TE 3 C.F. C.F. 3 eredi di Persona 1 e e difesi dall'avv. Giuratrabocchetta Giuseppe, con studio in Potenza, giusta mandato in atti;
OPPONENTE
E
,rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Lorenzo e CP 1 C.F. C.F. 4
EB MO, giusta procura in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
FATTO E DIRITTO
TE 1Con atto di citazione notificato l'11.6.2020, TE 2 e TE 3
proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 252/2020 con il quale era loro ingiunto, nella qualità deceduto il 30.6.2016, il pagamento della somma di € 30.987,41, oltredi eredi di Persona 1 interessi dal dovuto al saldo, e spese del procedimento monitorio.
A fondamento della spiegata opposizione, gli attori, contestata la ricostruzione fattuale presupposta al ricorso per decreto ingiuntivo, in particolare quanto agli accordi contrattuali intervenuti tra il defunto
Parte 2 ed il creditore ed alla sussistenza del credito, eccepivano: l' inesistenza del rapporto fondamentale e del credito;
l'impossibilità del TE 2 di sottoscrivere l'atto di riconoscimento del debito depositato in uno con il ricorso, per le gravi condizioni di salute nelle quali egli versava nel periodo della asserita sottoscrizione;
le anomalie dell'atto di ricognizione per le sue caratteristiche estrinseche e per le modalità di redazione e di sottoscrizione, con effetti sulla valenza probatoria del documento, e sulla stessa esistenza di una manifestazione di volontà dell'apparente sottoscrittore.
Gli attori, proponendo formale disconoscimento della sottoscrizione apposta dal de cuius, in subordine, domandavano l'annullamento dell'atto di riconoscimento del 10.3.2010, non sussistendo, in ogni caso, in capo a Persona 1 al momento della pure contestata sottoscrizione, la capacità di intendere e di volere;
in subordine, ed in via conseguenziale rispetto al riconoscimento della insussistenza del debito, discendente dalla inesistente o annullabile promessa di pagamento, gli opponenti eccepivano la prescrizione del credito, domandando nel merito la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna del creditore anche al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c..
Con le note depositate in vista dell'udienza cartolare del 17.3.2021 gli opponenti domandavano autorizzazione a proporre querela di falso incidentale avverso il documento, depositato dalla controparte e denominato ricognizione del debito, datata 10.3.2024, depositando procura speciale.
Si costituiva in giudizio il creditore opposto, proponendo una diversa lettura delle vicende contrattuali intercorse tra le parti, ed allegava la validità e l'autenticità dell'atto di ricognizione del debito, che non poteva essere negata per il solo fatto che le sottoscrizioni erano state apposte dalle parti non in calce, ma nella parte iniziale dello scritto.
Il creditore, pertanto, proposta istanza di verificazione, domandava di rigettare l'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo e la condanna degli attori al pagamento pro quota del debito, nonché alle spese processuali ed al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
La causa era istruita mediante acquisizioni documentali e prova testimoniale, oltre che con l'espletamento di una CT, resasi necessaria per la verificazione della autenticità della sottoscrizione Persona 1 sul documento in atti, denominato “ricognizione di debito”.di
La stessa era quindi riservata a sentenza con termini 190 c.p.c. e di seguito rimessa sul ruolo.
Gli opponenti, all'udienza del 7.10.2025, per il tramite del difensore munito di procura speciale, rinunciavano all'istanza di proposizione della querela di falso e la causa era riservata a sentenza, con rinuncia delle parti ai termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
L'opposizione va accolta, ed il decreto ingiuntivo va revocato.
La trattazione sarà suddivisa in paragrafi, il primo finalizzato alla descrizione delle pattuizioni intervenute tra le parti, il secondo all'analisi delle risultanze della prova testimoniale e della TA
CT, l'ultimo alla valutazione ed alla sussunzione del quadro probatorio nella cornice normativa, tenuto conto del perimetro dell'odierno decidere e della operata rinuncia alla proposizione della querela di falso.
1. Le vicende contrattuali prodromiche al giudizio- il titolo sul quale si fonda il diritto di credito.
Il decreto ingiuntivo è stato ottenuto in forza dei seguenti documenti: ,atto di surroga, per intervenuto pagamento, redatto per notaio Persona 2 registrato il 3.4.2000, in favore di CP 1 il quale era surrogato nella garanzia ipotecaria costituita in favore di [...]
Controparte_2 ex art. 1181 e 1201 c.c. sugli immobili siti in Via Orazio Flacco nn. 13 -11 e 9 piano terra e primo piano, riportati al catasto del Comune di Potenza, fg. 105 p.lle 1353 sub le 2 e
1056 sub 1, ipoteca costituita a garanzia di un mutuo ipotecario concesso a Persona 1 e con residuo debito indicato in L.60.000.000; TE 1
,atto di compravendita a mezzo del notaio Persona 2 datato 3.6.2000, intervenuto tra Per 1
"[...] e CP 1 avente ad oggetto gli immobili di cui al catasto del Comune di Potenza fg.
105 particelle 1353 sub 1 e 2, al prezzo complessivo di L. 15.500.000;
n. 8 assegni circolari datati 14.3.2000 per un importo complessivo di L. 100.000.00 ed assegno datato
24.11.1999 di L. 9.000.000, questo emesso in favore di Persona 1 i primi otto assegni sono emessi tutti in favore di “Poste Italiane s.p.a. Cassiere Prov. le di Potenza".
Nel giudizio, CP 1 ha depositato, come i debitori opponenti, ulteriore documentazione, dalla quale lo svolgersi del rapporto tra le parti può essere sintetizzato come segue: con atto datato 2.3.1999 Persona 1 prometteva di trasferire a P_ al prezzo di
L.119.000.000, il diritto di proprietà sugli gli immobili ubicati, rispettivamente, in Potenza alla Via O.
Flacco 13 piano terra e n. 11 piano primo, con pattuizione che la somma di L. 60.000.000 sarebbe stata versata a tiolo di caparra “al momento del compromesso” e la residua somma di L. 59.000.000 al momento della stipula dell'atto pubblico;
Persona 1con atto datato 24.3.1999, denominato “preliminare di compravendita", prometteva di trasferire a CP 1 la proprietà dei medesimi immobili, specificando che sulla proprietà insisteva ipoteca volontaria in favore di a garanzia di un mutuo Controparte 2
,
ipotecario; le parti convenivano che la caparra di L.60.000.00 di cui al precedente accordo sarebbe stata versata da CP 1 a TE 2 entro il 31.3.1999, con vincolo di utilizzazione in capo al venditore alla estinzione della debitoria collegata al mutuo ipotecario, mentre la restante parte sarebbe stata versata alla stipula dell'atto definitivo;
66 con atto aggiuntivo” datato 30.9.1999, mediante predisposizione di un "Articolo Unico" le parti ancora una volta convenivano che la caparra di L. 60.000.000 sarebbe stata corrisposta “entro il termine finale di adempimento”, ma “a semplice richiesta della parte venditrice", così che la parte promittente venditrice potesse provvedere alla estinzione anticipata del mutuo con Controparte_2
L'atto aggiuntivo, nella sua veste grafica, si presenta come un insieme di fogli protocollo, in numero di due facciate, "a righi".
A partire dalla facciata n. 2, dopo l'indicazione dalla data del preliminare “Potenza, ventisei aprile millenovecentonovantanove" le parti apponevano le proprie sottoscrizioni e, a seguire, sul secondo foglio, compaiono due scritture, la prima datata 24 novembre 1999 e la seconda datata 20 marzo 2000, entrambe sottoscritte dopo l'indicazione “In Fede” dalle parti.
Nei due scritti, rispettivamente, si dava atto dei pagamenti da P_ a TE 2 di L. 9.000.000 il
24.11.1999 mediante assegno “in attesa del perfezionamento dell'atto”, nonché nella data del
20.3.2000, di L. 60.000.000 "sotto forma di assegni” e di L.
5.000.000 in contanti.
La tempistica delle quietanze di pagamento parrebbe, solo prima facie, essere coerente con la documentazione depositata dal creditore, e segnatamente con gli assegni depositati in copia, fermo restante che le pattuizioni intervenute prevedevano che TE 2 , ovvero il creditore promittente alienante, e non P_ , avrebbe dovuto utilizzare le somme per estinguere il debito residuo derivante dal mutuo con Controparte_2 e che dette somme gli sarebbero state versate dal promissario acquirente con la tempistica descritta, e con vincolo di destinazione alla estinzione del residuo debito.
Si osserva come la veste grafica e la struttura esteriore delle due quietanze che seguono il preliminare ultimo, collocate sul secondo foglio del documento, siano, quantomeno nella loro rappresentazione esteriore, molto simili al documento denominato riconoscimento di debito, fatta salva la circostanza della sottoscrizione delle parti che, in questo secondo caso, ovvero nel riconoscimento del 2010, era apposta dopo l'espressione “In fede” che compare anche nelle due quietanze, non in calce allo scritto, bensì nel margine superiore del foglio.
Ad ogni modo, il documento probatorio assolutamente centrale, nella trama logica che sostiene la domanda del creditore, è proprio l'atto, sottoscritto dal debitore nel 2010, nel quale Parte_2 assumeva formale impegno alla restituzione della somma di euro 30.987,41 a saldo della surroga dell'ipoteca accesa in forza di contratto con la Controparte 2 come da atto di quietanza e surroga... con cui CP 1 si è surrogato nell'ipoteca concessa ed iscritta a me...".
Il documento è stato contestato dagli opponenti, non solo sotto il profilo della genuinità della sottoscrizione del de cuius, ma anche nella sua vesta grafica e, infine, e per quanto quivi di interesse nella sua coerenza logica rispetto al contenuto degli accordi tra le parti.
Le contestazioni sul merito della domanda e sulla reale esistenza del credito sono state poi ribadite alla stregua della documentazione ulteriore che P_ depositava in seno al giudizio di opposizione.
La prova logica offerta dagli opponenti e la ricostruzione da questi operata è condivisibile, ed a tale conclusione si addiviene proprio sulla scorta dei documenti che le parti, ivi compreso il creditore, hanno depositato in giudizio.
2. La prova orale testimoniale esperita. ,in sede di interrogatorio formale, e quanto alle circostanze nelle quali sarebbe stato CP 1
sottoscritto l'atto ricognitivo, riferiva che: egli aveva incontrato nel 2010 TE_2 recandosi in casa sua, che era presente una donna che non era sua moglie, che il debitore gli era parso lucido ma non
"brillante”, che i due in quella occasione concordarono la redazione di una scrittura privata, che
CP 1 avrebbe scritto di proprio pugno sotto dettatura del TE 2 che poi l'avrebbe sottoscritta.
La prova testimoniale esperita su istanza degli opponenti si incentrava sulle condizioni di salute nelle quali versava nel periodo temporale prossimo alla data di redazione delPersona 1
riconoscimento di debito, ovvero nel 2010.
Gli opponenti, infatti revocavano in dubbio sia il fatto in sé della sottoscrizione del documento, da parte del de cuius nel 2010, sostenendo gli stessi che TE_2 non sarebbe stato in grado, all'epoca di apporre una sottoscrizione, sia la esistenza, in capo al debitore, della capacità di intendere e di volere al 2010, oltre che, a monte la sussistenza del debito.
Orbene, il teste Testimone_1 ha dichiarato che nel 2010 le condizioni di salute di Per 1
[…] suo cognato, erano peggiorate, tanto che egli era "allettato" ed assistito costantemente da
TE 1 la moglie, e "dagli assistenti domiciliari".
Il teste precisava che TE_2 a suo dire, non era lucido, che prendeva la pensione di invalidità, e che non era in grado di firmare. (cfr. verbale di udienza del 30.1.2024) Il teste Testimone 2 ha dichiarato: che egli si recava presso l'abitazione del Parte 2 per effettuare delle sedute di fisioterapia;
che il paziente non era in condizioni di recarsi presso lo studio;
che in casa vi era sempre la moglie del Parte_2 che quest'ultimo era lucido ed aveva problemi motori. (cfr. verbale di udienza citato)
"Testimone 3 fisioterapista, dichiarava di essersi recata presso l'abitazione del TE_2 La teste dal 2006, per qualche anno;
che nel 2006 egli non era “allettato" ma aveva il morbo di Parkinson;
che era autonomo per la sue incombenze personali;
che era lucido. (verbale di udienza citato)
3. L'TA CT
Sulla scorta delle emergenze probatorie descritte, e, principalmente, dell'avvenuto disconoscimento della sottoscrizione del TE_2 e della collegata istanza di verificazione, era TA CT a mezzo del dott. Persona 3 al quale era posto il quesito relativo all'accertamento della riferibilità della sottoscrizione del documento riconoscimento del debito" a 66 Persona 1 da effettuare acquisendo scritture di comparazione, sia anteriori sia successive rispetto al documento contestato, nonché di verificare se il documento fosse stato vergato dalla medesima penna, se ciò fosse avvenuto nella medesima epoca, e se la firma del TE_2 recasse tracce della patologia dalle quali egli era affetto, come documentata dalle certificazioni in atti. Il CT rappresentava che l'analisi in ordine alla vetustà degli inchiostri presentava una indubbia criticità, laddove riferiva che l'analisi chimica avrebbe potuto verificare la vetustà degli inchiostri sino a 4-5 anni dopo la vergatura, di tal che, su conforme volontà delle parti, e tenuto conto del tempo trascorso, non si procedeva a tale- pure utile - utile accertamento.
Il CT espletava l'incarico e, con esame coerente con il dato documentale, completo e privo di vizi
66 logici e metodologici, dava atto che il documento “ riconoscimento del debito" era stato scritto su di
66 un foglio precedentemente “ tagliato"; che il testo (nel quale TE 2 si impegnava a restituire a
RU le somme da questi versate alla banca) ivi compresa la dicitura "In fede" erano stati scritti dalla stessa mano;
che la sottoscrizione del Laguardia corrispondeva, nei suoi tratti grafici, alle sottoscrizioni esaminate, sia anteriori che posteriori rispetto alla insorgenza della patologia;
che pertanto al sottoscrizione poteva dirsi di Persona 1 che i tratti grafici della sua sottoscrizione, negli anni, e cioè anche dopo la insorgenza della patologia certificata, erano rimasti sostanzialmente immutati. Va rilevato come CP 1 , in sede di interrogatorio formale, abbia dichiarato che il testo dell'atto lo aveva materialmente scritto lui, su dettatura ed in accordo con TE_2 ma che poi TE 2 lo aveva sottoscritto.
Conclusivamente, e nei limiti dell'odierno decidere, si può ritenere che il de cuius abbia apposto la sottoscrizione che compare dopo la scritta “in fede", non in calce ma nella parte inziale del documento.
4. La valutazione del quadro probatorio.
Gli elementi probatori sin qui descritti, ivi compreso il dato documentale, vanno a questo punto letti non solo in base ad un criterio puramente formale, ma in base ad un criterio logico ed esperienziale, che consentono di ritenere che il creditore, del debito azionato, abbia fornito una prova che non appare convincente.
In diritto e come è noto, la promessa di pagamento e la ricognizione dei debito dispensano la parte nei cui confronti sono state rese dall' onere di provare il rapporto fondamenatle, laddove l'esistenza di questo si presume, salvo prova contraria,
Va tenuto conto, inoltre ed in aggiunta, del riparto ordinario dell'onere della prova nel giudizio in materia di decreto ingiuntivo, nel quale il predetto onere grava sul creditore opposto, attore sostanziale.
La presunzione legale di cui all'art. 1988 c.c., trattandosi di presunzione legale iuris tantum è pacificamente superabile attraverso presunzioni, ovvero mediante la produzione in giudizio di elementi di tipo logico indiziario, che consentono di superare l'efficacia della presunzione. (cfr. Cass. n.
10681/2003) Nella odierna vicenda processuale, proprio dall'esame logico dei documenti prodotti in giudizio dal creditore emergono delle criticità che non consentono di ritenere fondata l'esistenza stessa del credito al 2010, pure in presenza del documento.
Si inizierà l'esame dalla sequenza dei pagamenti che P_ sostiene di avere eseguito nel tempo e dalla analisi della tempistica della redazione dei documenti che egli ha depositato.
Procedendo con ordine, negli atti che hanno preceduto il definitivo (nel quale il prezzo della compravendita era indicato fittiziamente in L.15.500,00) le parti convenivano che il prezzo effettivo della vendita sarebbe stato pari a L.119.000.000.
In entrambi gli scritti del 1999 le parti convenivano che L. 60.000.000 sarebbero state versate "al momento del compromesso", mentre i residui L. 59.000.000 al momento della stipula del definitivo, precisando le stesse cha la somma di L.60.000.000 avrebbe dovuto essere versata dal RU al promittente venditore, ed utilizzata da quest'ultimo per estinguere la residua debitoria con [...]
Controparte_2
Nel contratto definitivo stipulato nel mese di giugno del 2000 le parti davano atto che il prezzo era stato integralmente versato.
Alla pagina 2 del foglio sul quale è stato redatto l'atto aggiuntivo datato 26.4.1999 compaiono : una prima quietanza sottoscritta nella quale TE 2 dà atto che in data 24.11.1999 aveva ricevuto la somma di L.
9.000.000 mediante assegno (depositato nella produzione di parte opposta) una seconda quietanza datata 20.3.2000 nella quale si dà atto che in quella data CP 1 aveva consegnato a TE 2 quale "anticipazione", la somma di L. 60.000.000 sotto forma di assegni circolari e L.
5.000.000 in contanti “in attesa dell'atto pubblico” che, come esaminato, era stipulato il
5.6.2000.
E' stata poi depositata una ulteriore quietanza, questa datata 6.6.2000 ( giorno immediatamente successivo alla redazione del definitivo) nella quale le parti davano atto che a seguito dell'incontro 66
avvenuto presso il notaio" P_ versava l'ulteriore somma di L. 45.000.00, in parte mediante assegni ed in parte, e precisamente per la somma di L. 27.710.000, in contanti.
Il creditore ha infine depositato n. 8 assegni circolari, tutti datati 14.3.2000, il cui importo totale ammonta a L.100.000.000.
Di tali assegni, solo i sei con importo unitario di L. 10.000.000 corrispondono alle indicazioni che si rinvengono nella distinta di versamento eseguita presso il 3.4.2000 con Controparte_2
firma, in calce alla distinta, di CP 1
Orbene, dalle indicazioni sottoscritte apposte dalle parti in calce all'atto aggiuntivo del 1999, e dalla lettura del successivo scritto del 6.6.2000, si desume: che il 24.11.1999 TE_2 aveva ricevuto il primo assegno di lire novemilioni ( assegno prodotto dal creditore); che il successivo 20.3.2000 aveva ricevuto sessantamilioni in assegni ed ulteriori cinquemilioni in contanti;
che il 6.6.2000 il de cuius aveva ricevuto ulteriori quarantacinquemilioni.
In base alle pattuizioni del 1999, P_ avrebbe dovuto consegnare a TE 2 la provvista per estinguere il residuo debito, corrispondente alla caparra/acconto sul prezzo di L. 60.000.000.
La somma che oggi viene domandata in pagamento dal creditore equivale perfettamente a tale somma, che a sua volta corrisponde all'importo degli assegni che Parte 2 dichiarava di avere ricevuto il
20.3.2000.
La circostanza troverebbe la sua spiegazione nel fatto che, a dire dell'opposto, gli assegni ricevuti da
TE 2 (che evidentemente secondo le prospettazioni del creditore sarebbero assegni diversi da quello di cui alla distinta di versamento) non sarebbero stati poi utilizzati per estinguere il mutuo.
Il creditore allega- ma non documenta che a causa della distrazione delle somme, ovvero della mancata destinazione degli assegni al pagamento del debito tra TE_2 Controparte 2
[...] , avrebbe ricevuto un pignoramento.
Tuttavia, la tempistica dei documenti non convince.
Si osserva come:
gli assegni versati a Controparte_2 sono assegni circolari emessi il 14.3.2000, e il promittente venditore dichiarava di avere ricevuto assegni dal P_ in data 23.3.2000, data assai prossima alla data della emissione degli assegni;
l'importo degli assegni ricevuti da TE 2 , per come dichiarato in quietanza, corrisponde all'importo degli assegni di cui alla distinta di versamento a Controparte_2 sono proprio sei assegni, emessi tutti il 14.3.2000, che CP 1 versava alla Controparte_2
[...] , discendendone, solo di seguito, la stipula dell'atto di surroga per pagamento del terzo;
il 6.6.2000 P_ versava a TE 2 l'ulteriore somma di L. 45.000.000.
Sommando gli importi di cui agli assegni ed alle quietanze, già alla data del definitivo (e cioè al
5.6.2000), P_ in base alle sue stesse prospettazioni, e tenuto conto degli importi quietanzati و
aveva già versato al solo TE 2 la somma complessiva di L. 74.000.000 (un assegno da novemilioni, cinquemilioni in contanti e sessantamilioni in assegni circolari).
A tali versamenti dovrebbero poi essere sommati i due assegni dell'importo di ventimilioni (che non si comprende se rientrino nel novero di quelli consegnati al TE 2 che però sottoscriveva di avere ricevuto assegni per sessantamilioni) e che non sono ricompresi nella distinta di versamento. Di seguito, lo stesso acquirente, giusta quietanza del 6.6.2000, versava ulteriori L. 45.000.000 sempre al Parte_2 cui il primo avrebbe pagato, pertanto, un prezzo di gran lunga superiore a quello pattuito e versato nelle diverse circostanze di tempo in precedenza esaminate.
Si osserva come, peraltro, appaia decisamente poco credibile che, consegnati assegni per sessantamilioni al TE 2 il 20.3.2000, solo dopo qualche giorno, il 3.4.2000, P_ versasse ulteriori assegni del medesimo importo a tenuto conto che, come rilevato,Controparte_2 tutti gli assegni che CP 1 ha depositato sono datati 14.3.2000 e che non vi è prova del pignoramento che lo avrebbe costretto al versare, egli direttamente ed in contrasto con le pattuizioni del 1999, queste rimaste immodificate, ulteriori assegni alla banca creditrice del promittente venditore.
Conclusivamente, è proprio sul piano logico ed in base alla tempistica dei documenti e delle pattuizioni tra le parti, come sottolineato in più riprese dagli opponenti, che l'assunto del creditore non convince, con la conseguenza che del credito azionato non vi è prova convincente.
Pertanto, il decreto ingiuntivo opposto va revocato, in accoglimento della spiegata opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico della parte opposta ed in favore degli opponenti.
Esse sono liquidate in € 7.000,00, tenuto conto: del valore e della natura del procedimento, delle attività processuali in concreto svolte, dei criteri tariffari di cui al d.m. 55/2014 e s.m.i. applicati in somme sostanzialmente intermedie tra minimi e medi tariffari ed applicando la maggiorazione per il numero di parti difese dal medesimo legale, oltre la prima.
Le spese di CT, liquidate con separato decreto, vanno invece compensate tra le parti in ragione della metà, tenuto conto della circostanza dell'accertamento dell'avvenuto riconoscimento della provenienza della sottoscrizione da Persona 1 negata, invece, dagli eredi opponenti;
per la restante parte vanno poste a carico della parte opposta, soccombente nel merito.
Non può essere accolta la domanda risarcitoria formulata dagli opponenti ex art. 96 c.p.c. in quanto del tutto prima di allegazioni e prova a sostegno.
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 252/2020 proposta da Parte 1 TE_3 ogni
, TE 2 e altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) Condanna la parte opposta al pagamento delle spese processuali che liquida in € 7.000,00 oltre spese forfettarie IVA e CPA come per legge, ed oltre spese vive;
3) Rigetta la domanda risarcitoria proposta dagli opponenti ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; 4) Le spese di CT, liquidate con separato decreto, sono compensate tra le parti in quota di metà, mentre per la restante parte esse sono poste a carico della parte opposta, nel merito soccombente.
Potenza, 11.10.2025
Il giudice
Dott.ssa Rosa Maria Verrastro