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Sentenza 13 aprile 2025
Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 13/04/2025, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte, in composizione collegiale, così composta:
Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere relatore
Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 704 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2019 vertente tra con sede in , Piazza Parte_1 Pt_1
Salimbeni 3 - C.f. e n. iscrizione presso il Registro delle Imprese di
RE , Gruppo IVA MPS - partita IVA P.IVA_1 P.IVA_2 in persona del sottoscritto Dott. nato a [...] il Parte_2
3.9.1964, rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Nicotera (c.f.
, giusta procura in calce all'atto di appello, ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Lamezia Terme,
Via Ettore e Ruggiero De Medici n. 31
- appellante
e
(C.F. ) nato a [...] Controparte_1 C.F._2 in data 28.3.1973 e ivi residente in [...], TT
SI (C.F. ) nata a Lamezia Terme in [...] C.F._3
07.12.1976 e residente in [...], in qualità di eredi con beneficio di inventario di , deceduto nelle A_ more del presente giudizio, rappresentati e difesi, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Gaetano Catalano (C.F.
) e dall'avv. Giuliana Russo (C.F. C.F._4
, presso il cui studio in via Mario Paola n. 4 di C.F._5
Lamezia Terme eleggono domicilio.
- appellati
Sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per : “Voglia la Onorevole Corte d'Appello Parte_1 adita, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, annullare e riformare la sentenza n. 236/2019, emessa dal Tribunale di Lamezia
Terme, in persona del Giudice dott. Carlo Fontanazza, in data 23.02.2019, depositata in data 28.02.2019, mai notificata, con specifico riferimento alle statuizioni puntualmente individuate nei precedenti specifici motivi di appello, e, per l'effetto revocare la gravata sentenza e dichiarare priva di alcuna efficacia la CTU resa nel giudizio di primo grado con ogni conseguenziale statuizione di legge, annullare e riformare la sentenza n.
236/2019, emessa dal Tribunale di Lamezia Terme, e, per l'effetto accertare e dichiarare - per tutti i motivi specifici di impugnazione dedotti in narrativa – dovuti dal correntista gli interessi convenzionali pattuiti con riguardo all'intercorso rapporto di conto corrente;
parimenti, accertare e dichiarare dovute dal correntista le somme a titolo di commissione di massimo scoperto con riguardo al medesimo rapporto bancario, trattandosi di clausola valida ed efficace. Con condanna alla refusione delle spese e competenze di lite di entrambi i giudizi”.
pag. 2/15 Per gli eredi e TT SI: “Rigettare l'appello Controparte_1 proposto dal , in quanto infondato in fatto e Parte_1 diritto, anche perché la domanda circa gli interessi e le cms non è suffragata da alcun documento idoneo a provarla, confermando per
l'effetto la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Lamezia
Terme con la quale si accerta un saldo attivo in favore del sig. ER
pari ad euro 81.700,00 alla data del 30 giugno 2010, sul conto
[...] corrente n. 6220.24.
In via subordinata, ove ritenuto opportuno e necessario ai fini della decisione, nominare ctu tecnico contabile al fine di calcolare il saldo del conto corrente per cui è causa, depurato da tutte le voci passive illegittime quali capitalizzazione trimestrale, commissioni di massimo scoperto, costi per valute postergate ed interessi ultralegali, non validamente pattuiti.
Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio”.
pag. 3/15 PRINCIPALI FATTI DI CAUSA 1.
Con atto di citazione regolarmente notificato, A_ citava in giudizio , dinanzi al Tribunale Parte_1 di Lamezia Terme, deducendo di aver aperto il conto corrente n. 6220.24 nel lontano 1976, senza però accettare formalmente alcuna clausola negoziale;
nel corso di tale rapporto, ancora aperto all'atto di instaurazione del giudizio, la banca aveva addebitato spese ed interessi non dovuti, perché anatocistici, non stabiliti convenzionalmente e superiori al tasso soglia.
Tale pratica era illegittima, così come l'applicazione delle commissioni di massimo scoperto;
chiedeva una pronuncia di accertamento del saldo e di restituzione della somma in suo favore.
Si costituiva in giudizio , eccependo la Parte_1 prescrizione delle rimesse, di natura solutoria, e contestando la pretesa attorea, infondata in fatto e in diritto.
Il tribunale di Lamezia Terme accoglieva la domanda di ER
, dichiarava la nullità della capitalizzazione degli interessi passivi
[...]
e della commissione di massimo scoperto nel rapporto tra le parti;
dichiarava l'esistenza di un saldo attivo in favore dell'attore di euro
81.780,00 al 30.6.2010 e condannava la convenuta al pagamento di tale somma in favore dell'attore; condannava la convenuta al rimborso delle spese di lite liquidate in euro 550,00 per spese vive ed euro 7.795,00 per onorari, oltre accessori di legge;
spese di CTU definitivamente a carico della soccombente. Pt_1
Secondo il primo giudice, attesa la documentazione prodotta e l'espletata consulenza tecnica contabile, non vi era pattuizione di interessi convenzionali opponibili, era stata applicata una capitalizzazione trimestrale senza clausola di reciprocità fino al
22.4.2000, erano presenti spese non dovute;
quanto all'eccezione di pag. 4/15 prescrizione avanzata dalla banca convenuta, nel rapporto di conto corrente, che non risultava chiuso da un decennio al momento della domanda, non si rinvenivano, né erano state dedotte specificamente, rimesse solutorie, come peraltro emergente dalla CTU in atti.
2.
Avverso tale decisione, ha Parte_1 proposto appello con i seguenti motivi.
a) Inammissibilità della domanda di ripetizione di indebito.
Il rapporto tra il correntista e la banca era ancora in corso al momento della proposizione dell'azione e lo è stato per tutta la durata del giudizio;
ne deriva l'inammissibilità della domanda di ripetizione di indebito, poiché il termine per la sua proposizione inizierebbe a decorrere solo dalla chiusura del conto corrente, ossia dal momento esatto in cui si cristallizzano definitivamente i rapporti di credito e debito tra le parti.
b) Carenza documentale a sostegno della pretesa del correntista.
La domanda di (oggi dei suoi eredi) sarebbe priva A_ di documentazione a sostegno;
secondo le regole del riparto dell'onere della prova, spetta al correntista allegare il contratto e tutti gli estratti conto, nel caso in esame totalmente omessi;
non sarebbe sufficiente neppure l'espletata consulenza tecnica di ufficio, esplorativa e volta a sopperire alle mancate allegazioni attoree.
c) Consulenza tecnica di ufficio di primo grado inattendibile.
La c.t.u. espletata nel primo grado di giudizio, disposta per sopperire alle lacune probatorie, sarebbe inattendibile, perché espletata su documentazione inidonea ed incompleta.
d) Eccezione di prescrizione.
Il primo giudice ha disatteso l'eccezione di prescrizione avanzata dalla banca convenuta senza verificare la natura delle rimesse, se di pag. 5/15 natura solutoria oppure ripristinatoria, in base agli estratti conto che, nel caso in esame, non sarebbero stati prodotti dal correntista.
e) Violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto il pronunciato.
, con l'atto introduttivo del giudizio, aveva chiesto A_ la restituzione di euro 68.000,00; il primo giudice, condannando la al pagamento della maggiore somma di euro 81.780,00, avrebbe Pt_1 violato il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.
La appellante ha quindi concluso come da intestazione della Pt_1 presente sentenza.
Si è costituito , contestando l'impugnazione, A_ infondata in fatto e in diritto, e concludendo per la conferma della sentenza resa nel primo grado di giudizio.
3.
Alla prima udienza di comparizione delle parti, ritenuti acquisiti sufficienti elementi ai fini della decisione, accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Nelle more del giudizio, è deceduto l'originario appellato ER
e si sono regolarmente costituiti in giudizio gli eredi
[...] CP_1
e TT SI.
[...]
All'udienza del 10.12.2024, sostituita dal deposito telematico di note di trattazione scritta, rilevato che le parti nel termine assegnato hanno depositato note di conclusioni, la causa è stata assegnata a sentenza, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4.
pag. 6/15 a) Sull'inammissibilità dell'azione di ripetizione di indebito.
Con il primo motivo, l'appellante deduce l'inammissibilità dell'azione di ripetizione di indebito, avanzata dal correntista in presenza di rapporto contrattuale di conto corrente ancora aperto.
La doglianza difensiva si rileva fondata, ma per ragioni giuridiche diverse da quelle prospettate.
In tema di azione di accertamento negativo del saldo e ripetizione di indebito in ipotesi di conto ancora aperto, sussiste l'interesse del correntista, anche prima della chiusura del conto, e pure in assenza di rimesse solutorie, all'accertamento giudiziale della nullità delle clausole anatocistiche e dell'entità del saldo parziale ricalcolato, depurato delle appostazioni illegittime, con riaccredito delle somme illecitamente addebitate dalla banca, atteso che tale accertamento mira al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento concessogli e nella riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto (Cass, Sezioni Unite, sentenza n. 24418/2010).
Secondo l'indirizzo offerto dalla Suprema Corte, al fine di individuare le ragioni della inammissibilità della domanda, occorre distinguere tra rimesse ripristinatorie della provvista e rimesse solutorie.
Si è quindi rimarcato come costituiscano pagamento in senso tecnico
(determinando uno spostamento di ricchezza a favore della banca) le c.d. rimesse solutorie, ovvero i versamenti effettuati dal correntista su un conto corrente per il quale vi sia stato uno sconfinamento rispetto al fido concesso (con contratto di apertura di credito in conto corrente) oppure su un conto corrente ab origine non affidato.
Con riferimento, invece, alle rimesse c.d. ripristinatorie, che affluiscono su un conto non ma solo – non pag. 7/15 essendovi stato sconfinamento rispetto al limite di affidamento – non può parlarsi tecnicamente di pagamento atteso che, con quei versamenti, il correntista si limita a ripristinare la provvista, non determinando alcuno spostamento patrimoniale a favore della banca e potendo riutilizzare in qualsiasi momento la somma versata sul conto corrente, che la banca è contrattualmente obbligata a tenere a disposizione del cliente fino alla eventuale revoca dell'affidamento.
È evidente che se, nel corso del rapporto di conto corrente, i versamenti di danaro eseguiti su di esso dal correntista hanno la semplice finalità di ripristinare il fido concesso dalla banca al cliente (in quanto eseguite su un conto affidato e nell'ambito dell'affidamento concesso), nella descritta situazione potrà dunque parlarsi di pagamento> soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto (così ancora S.U. n. 24418/2010 cit., punto 3.3).
Ne consegue che l'azione di ripetizione dell'indebito può essere esercitata anche in costanza del rapporto di conto corrente bancario ma, affinché la pretesa del correntista, cui sia stata illegittimamente addebitata una somma seguita da un suo versamento, sia qualificabile come ripetizione di indebito pagamento, occorre che quel versamento abbia natura solutoria;
in caso contrario, non è configurabile un diritto di ripetizione dell'indebito, ai sensi degli artt. 2033 e ss. cod. civ. in capo al correntista, il quale potrà naturalmente agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso. E potrà farlo, se al conto accede un'apertura di credito bancario, allo scopo di recuperare una maggiore disponibilità di credito entro i limiti del fido pag. 8/15 concessogli. Ma non può agire por la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo (così, sempre Cass.
S.U. 24418/2010, cit.).
Tali principi sono stati ribaditi dalla Suprema Corte in una recente pronuncia, secondo cui “In tema di operazioni bancarie regolate in conto corrente, l'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. è ammissibile anche in costanza di rapporto (c.d. "conto aperto"), ma affinché la pretesa restitutoria del correntista, al quale sia stata illegittimamente addebitata una somma seguita da un suo versamento, sia qualificabile come ripetizione di indebito pagamento, occorre che quel versamento abbia natura solutoria” (Cassazione, sentenza civile n. 4214/2024; successiva conforme Cassazione ordinanza n. 11056/2024).
L'azione di ripetizione di indebito, quindi, contrariamente alle ragioni delineate dalla difesa dell'appellante, può essere esperita anche in costanza di rapporto (c.d. conto aperto); tuttavia, nel caso in esame, la pretesa restitutoria deve essere respinta a causa della natura ripristinatoria dei versamenti, come sostenuto dalla stessa difesa fin dal primo atto introduttivo e per le ragioni che saranno ER esplicitate per i successivi motivi di appello.
Ne deriva la revoca della statuizione di condanna alla ripetizione dell'indebito, erroneamente disposta dal primo giudice in presenza di rimesse ripristinatorie, residuando spazio per la sola azione di accertamento del saldo;
si precisa che tale ultima richiesta emerge dal tenore letterale delle conclusioni dell'originario atto introduttivo di
, in cui si chiede l'accertamento sulla invalidità del rapporto e lo ER scorporo ed eliminazione delle voci di conto illegittime.
b) e c) Sulla carenza documentale e sull'inattendibilità della consulenza tecnica di primo grado.
pag. 9/15 Con il secondo e il terzo motivo, trattati congiuntamente per l'evidente connessione, l'appellante deduce la carenza documentale a sostegno della pretesa del correntista, che non avrebbe allegato il contratto e i relativi estratti conto, non assolvendo al proprio onere della prova e inficiando di conseguenza anche la consulenza tecnica di ufficio, redatta su documentazione incompleta e inattendibile.
Tale tesi difensiva, smentita dalle allegazioni in atti, non può essere accolta.
Il rapporto tra il correntista e la banca risulta iniziato nel lontano
1976, epoca in cui era consentita la conclusione per facta concludentia di un contratto di apertura di credito;
si tratta infatti di un regime previgente all'entrata in vigore della Legge n. 154 del 1992 che ha imposto l'obbligo della forma scritta ai contratti relativi alle operazioni e ai servizi bancari.
In altri termini, nel periodo precedente l'introduzione della forma solenne, il contratto bancario (e quindi di conto corrente e di affidamento) era validamente stipulato per accordo verbale, rilevando solo la necessaria pattuizione scritta dei tassi ultralegali ex art. 1284 comma 3
c.c., secondo cui “Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto;
altrimenti sono dovuti nella misura legale”.
Il conto corrente affidato costituito nel regime normativo anteriore all'entrata in vigore dell'art. 3 della legge 17 febbraio 1992 n. 154 è, quindi, un contratto a forma libera, concluso per facta concludentia ovvero alla luce del comportamento rilevante della banca (Cass.
17090/08; 14470/05); non essendo richiesta la forma scritta né ad substantiam né ad probationem, la prova dell'affidamento può essere offerta attraverso tutti gli elementi sintomatici, quali assenze di revoca, recesso, intimazioni di rientro, diffide, segnalazione a sofferenza, oltre che dall'applicazione di CMS, tassi di interessi intra ed extra fido rilevata dall'analisi degli estratti conto.
pag. 10/15 In buona sostanza, la prova della concessione dell'affidamento per tali contratti può essere fornita con ogni mezzo, ivi compreso il ricorso alle presunzioni, atteso che il divieto sancito dall'art. 2725 c.c., a cui si riporta l'art. 2729 comma 2 c.c., è inapplicabile ai contratti di apertura di credito conclusi in un periodo in cui i medesimi non dovevano stipularsi per iscritto a pena di nullità (Cassazione sentenza civile n. 16445/2024).
Nella fattispecie in esame, l'esistenza del rapporto contrattuale può ritenersi certamente provata dal correntista, attesa la produzione di tutti gli estratti conto relativi al rapporto n. 6220.24 dal 1976 fino al 30 giugno 2010, i c.d. scalari dal 1979 a giugno 2010 (come del resto rinvenuto dal CTU in entrambi gli elaborati peritali depositati),
l'applicazione di commissioni massimo scoperto e di interessi ivi contenuti;
da valorizzare, poi, il continuo e consistente scoperto di conto, lungo tutto il periodo del rapporto fino alla proposizione della domanda, e la condotta dell'istituto bancario che, come osservato dalla difesa , non ha mai richiesto il rientro al correntista né ha mai ER segnalato la posizione a sofferenza, ma ha continuato a concedere il credito.
La produzione, nel caso in esame, del riepilogo dei dati rilevati e di sviluppo per definire il credito del cliente, degli estratti conto rilasciati dalla dal 1976 al 2010, degli estratti conto a scalare dal 1979 al Pt_1
2010 e delle schede riepilogative dei dati annuali dal 1979 al 2010, ha consentito al consulente tecnico di “esaminare numerosi movimenti contabili e l'incrocio di altrettanti dati ” (vedi ctu pagina 4), rendendo l'elaborato peritale e le conclusioni ivi contenute attendibili, perché espletate, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, su documentazione idonea e completa fino al 2010, anno in cui si arresta peraltro la pronuncia del primo giudice.
Del resto, in tema di rapporti bancari, va osservato il principio di diritto secondo cui “la produzione dell'estratto conto, quale atto riassuntivo
pag. 11/15 delle movimentazioni del conto corrente, può offrire la prova del saldo del conto stesso, in combinazione con le eventuali controdeduzioni di controparte e le ulteriori risultanze processuali;
là dove tali movimentazioni siano ricavabili anche da altri documenti, come i cosiddetti riassunti scalari, attraverso la ricostruzione operata dal consulente tecnico d'ufficio, secondo l'insindacabile accertamento in fatto del giudice di merito, ciò è sufficiente alla integrazione della prova di cui il correnti sta richiedente è onerato” (Cassazione sentenza civile n. 10293/2023).
Ed invero, secondo l'indirizzo ormai consolidato, nei rapporti bancari di conto corrente, in ipotesi di domanda proposta dal correntista, come nella specie, l'accertamento del dare-avere non deve necessariamente essere effettuato mediante la documentazione delle singole rimesse suscettibili di restituzione, operata esclusivamente mediante la produzione di tutti gli estratti conto periodici, ben potendo tale accertamento essere effettuato anche con l'ausilio di una consulenza d'ufficio, da valutarsi con un accertamento in fatto, insindacabile innanzi al giudice di legittimità.
L'enunciato principio di diritto afferma quindi come, anche a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto, è sempre possibile, per il giudice del merito, ricostruire i saldi attraverso l'impiego di mezzi di prova ulteriori, purché questi siano idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto rapporto (Cass. n.
11543/2019; Cass. n. 9526/2019).
La prova dei movimenti del conto può, pertanto, come si è già osservato, desumersi aliunde (Cass. n. 29190/2020), avvalendosi eventualmente dell'opera di un consulente d'ufficio che ridetermini il saldo del conto in base a quanto emergente dai documenti prodotti in giudizio (Cassazione n. 10293/2023, in motivazione pagina 4 e 5; v. anche Id., n. 6893/2024).
pag. 12/15 Ciò posto, l'accertamento di merito effettuato dal primo giudice risulta aderente alle risultanze istruttorie, date dalla documentazione in atti e dalla consulenza contabile.
Il c.t.u. di primo grado, dott. , ha infatti accertato nel Persona_2 rapporto oggetto di causa l'applicazione di commissioni massimo scoperto e che “dal 1976 al I Trimestre 2000 è stata applicata la
Capitalizzazione Trimestrale degli interessi passivi e la Capitalizzazione annuale degli interessi attivi. A decorrere dal II trimestre 2000 al saldo al
30.6.2010 è stata applicata capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e per interessi passivi” (vedi elaborato peritale pagina 20).
Rideterminati i rapporti di dare-avere tra le parti, epurandoli dall'applicazione di CMS, senza tener conto del criterio anatocistico ma di quello di capitalizzazione reciproca degli interessi attivi e passivi come indicato dalla banca sulla Gazzetta Ufficiale, il c.t.u. ha accertato un saldo attivo del conto corrente pari ad euro 81.780,00 alla data del
30.6.2010 (vedi integrazione all'elaborato peritale da pagina 12 a pagina
18).
d) Sull'eccezione di prescrizione.
Secondo l'appellante il primo giudice avrebbe errato nel disattendere l'eccezione di prescrizione, senza prima verificare anche d'ufficio la natura delle rimesse, se solutorie oppure ripristinatorie.
La doglianza difensiva è infondata.
Il correntista attore, come visto in precedenza, parte debole nell'iperbolico squilibrio contrattuale caratterizzante i rapporti bancari e quindi protetto dal legislatore, è ammesso a provare l'esistenza del fido a mezzo di evidenze documentali e per facta concludentia; nel caso in cui la banca eccepisca la prescrizione, senza contestare l'esistenza del rapporto, la natura ripristinatoria delle rimesse è presunta ed il giudice non può supplire all'omesso assolvimento di tali oneri, individuando d'ufficio i versamenti solutori (Cassazione civile n. 20933/2017).
pag. 13/15 Il rapporto di conto corrente oggetto di causa è stato fin dall'inizio certamente assistito da un affidamento, benché non regolato in forma scritta, come emerge inequivocabilmente dall'esame degli estratti conto e dalla documentazione in precedenza analizzata, con le conseguenze che il limite dell'affidamento, in assenza di altri elementi (il c.t.u. non ha potuto chiarire o meno la presenza di rimesse solutorie), è da individuarsi nello stesso massimo scoperto permesso e, appunto, di fatto concesso dalla banca.
Pertanto, ogni rimessa intervenuta nel corso di un siffatto rapporto non può che avere funzione meramente ripristinatoria della provvista, perché intervenuta in costanza di affidamento entro i limiti dello stesso.
e) Sulla presunta violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto il pronunciato.
Il primo giudice, secondo la prospettazione dell'appellante, condannando la al pagamento della maggiore somma di euro Pt_1
81.780,00 anziché di euro 68.000,00 come in origine richiesto dal correntista, avrebbe violato il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.
Anche tale ultima doglianza difensiva è infondata.
Dalla lettura dell'originario atto introduttivo del correntista risulta la richiesta di pagamento della somma di euro A_
68.000,00 ovvero di “quella maggiore o minore che emergerà attraverso
l'istruttoria e l'esibizione della documentazione” (vedi atto di citazione in giudizio di primo grado, pagina 3 e 4).
È evidente che l'accertamento della maggior somma di euro
81.780,00 non costituisce una violazione di quanto originariamente preteso, trattandosi di una quantificazione meramente indicativa e, infatti, supportata dalla successiva richiesta di liquidare l'importo maggiore o minore risultante dall'istruttoria.
pag. 14/15 5.
Sussistono, avuto riguardo alla posizione di soccombenza reciproca delle parti (accoglimento della domanda di accertamento del saldo avanzata dal correntista ma non quella di ripetizione di indebito, su cui è attualmente vittoriosa la appellante) giustificate ragioni per Pt_1 disporre la compensazione integrale delle spese e competenze relative ad entrambi i gradi di giudizio tra le parti, ivi compresi i costi di CTU.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] avverso la sentenza n. 236/2019 del 28.2.2019 Parte_1 emessa dal Tribunale di Lamezia Terme, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, revoca la condanna di al pagamento in favore di Parte_1
della somma di euro 81.780,00 al 30.6.2010; A_
- conferma nel resto la sentenza impugnata, quanto all'accertamento e alla rideterminazione del saldo attivo in favore dell'attore, di pari importo, alla data indicata;
- compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio e pone i costi di Ctu a carico di tutti, in solido, e nei rapporti interni a metà.
Così deciso nella camera di consiglio del 18.3.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Dott. Alberto Nicola Filardo
pag. 15/15
In nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte, in composizione collegiale, così composta:
Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere relatore
Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 704 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2019 vertente tra con sede in , Piazza Parte_1 Pt_1
Salimbeni 3 - C.f. e n. iscrizione presso il Registro delle Imprese di
RE , Gruppo IVA MPS - partita IVA P.IVA_1 P.IVA_2 in persona del sottoscritto Dott. nato a [...] il Parte_2
3.9.1964, rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Nicotera (c.f.
, giusta procura in calce all'atto di appello, ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Lamezia Terme,
Via Ettore e Ruggiero De Medici n. 31
- appellante
e
(C.F. ) nato a [...] Controparte_1 C.F._2 in data 28.3.1973 e ivi residente in [...], TT
SI (C.F. ) nata a Lamezia Terme in [...] C.F._3
07.12.1976 e residente in [...], in qualità di eredi con beneficio di inventario di , deceduto nelle A_ more del presente giudizio, rappresentati e difesi, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Gaetano Catalano (C.F.
) e dall'avv. Giuliana Russo (C.F. C.F._4
, presso il cui studio in via Mario Paola n. 4 di C.F._5
Lamezia Terme eleggono domicilio.
- appellati
Sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per : “Voglia la Onorevole Corte d'Appello Parte_1 adita, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, annullare e riformare la sentenza n. 236/2019, emessa dal Tribunale di Lamezia
Terme, in persona del Giudice dott. Carlo Fontanazza, in data 23.02.2019, depositata in data 28.02.2019, mai notificata, con specifico riferimento alle statuizioni puntualmente individuate nei precedenti specifici motivi di appello, e, per l'effetto revocare la gravata sentenza e dichiarare priva di alcuna efficacia la CTU resa nel giudizio di primo grado con ogni conseguenziale statuizione di legge, annullare e riformare la sentenza n.
236/2019, emessa dal Tribunale di Lamezia Terme, e, per l'effetto accertare e dichiarare - per tutti i motivi specifici di impugnazione dedotti in narrativa – dovuti dal correntista gli interessi convenzionali pattuiti con riguardo all'intercorso rapporto di conto corrente;
parimenti, accertare e dichiarare dovute dal correntista le somme a titolo di commissione di massimo scoperto con riguardo al medesimo rapporto bancario, trattandosi di clausola valida ed efficace. Con condanna alla refusione delle spese e competenze di lite di entrambi i giudizi”.
pag. 2/15 Per gli eredi e TT SI: “Rigettare l'appello Controparte_1 proposto dal , in quanto infondato in fatto e Parte_1 diritto, anche perché la domanda circa gli interessi e le cms non è suffragata da alcun documento idoneo a provarla, confermando per
l'effetto la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Lamezia
Terme con la quale si accerta un saldo attivo in favore del sig. ER
pari ad euro 81.700,00 alla data del 30 giugno 2010, sul conto
[...] corrente n. 6220.24.
In via subordinata, ove ritenuto opportuno e necessario ai fini della decisione, nominare ctu tecnico contabile al fine di calcolare il saldo del conto corrente per cui è causa, depurato da tutte le voci passive illegittime quali capitalizzazione trimestrale, commissioni di massimo scoperto, costi per valute postergate ed interessi ultralegali, non validamente pattuiti.
Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio”.
pag. 3/15 PRINCIPALI FATTI DI CAUSA 1.
Con atto di citazione regolarmente notificato, A_ citava in giudizio , dinanzi al Tribunale Parte_1 di Lamezia Terme, deducendo di aver aperto il conto corrente n. 6220.24 nel lontano 1976, senza però accettare formalmente alcuna clausola negoziale;
nel corso di tale rapporto, ancora aperto all'atto di instaurazione del giudizio, la banca aveva addebitato spese ed interessi non dovuti, perché anatocistici, non stabiliti convenzionalmente e superiori al tasso soglia.
Tale pratica era illegittima, così come l'applicazione delle commissioni di massimo scoperto;
chiedeva una pronuncia di accertamento del saldo e di restituzione della somma in suo favore.
Si costituiva in giudizio , eccependo la Parte_1 prescrizione delle rimesse, di natura solutoria, e contestando la pretesa attorea, infondata in fatto e in diritto.
Il tribunale di Lamezia Terme accoglieva la domanda di ER
, dichiarava la nullità della capitalizzazione degli interessi passivi
[...]
e della commissione di massimo scoperto nel rapporto tra le parti;
dichiarava l'esistenza di un saldo attivo in favore dell'attore di euro
81.780,00 al 30.6.2010 e condannava la convenuta al pagamento di tale somma in favore dell'attore; condannava la convenuta al rimborso delle spese di lite liquidate in euro 550,00 per spese vive ed euro 7.795,00 per onorari, oltre accessori di legge;
spese di CTU definitivamente a carico della soccombente. Pt_1
Secondo il primo giudice, attesa la documentazione prodotta e l'espletata consulenza tecnica contabile, non vi era pattuizione di interessi convenzionali opponibili, era stata applicata una capitalizzazione trimestrale senza clausola di reciprocità fino al
22.4.2000, erano presenti spese non dovute;
quanto all'eccezione di pag. 4/15 prescrizione avanzata dalla banca convenuta, nel rapporto di conto corrente, che non risultava chiuso da un decennio al momento della domanda, non si rinvenivano, né erano state dedotte specificamente, rimesse solutorie, come peraltro emergente dalla CTU in atti.
2.
Avverso tale decisione, ha Parte_1 proposto appello con i seguenti motivi.
a) Inammissibilità della domanda di ripetizione di indebito.
Il rapporto tra il correntista e la banca era ancora in corso al momento della proposizione dell'azione e lo è stato per tutta la durata del giudizio;
ne deriva l'inammissibilità della domanda di ripetizione di indebito, poiché il termine per la sua proposizione inizierebbe a decorrere solo dalla chiusura del conto corrente, ossia dal momento esatto in cui si cristallizzano definitivamente i rapporti di credito e debito tra le parti.
b) Carenza documentale a sostegno della pretesa del correntista.
La domanda di (oggi dei suoi eredi) sarebbe priva A_ di documentazione a sostegno;
secondo le regole del riparto dell'onere della prova, spetta al correntista allegare il contratto e tutti gli estratti conto, nel caso in esame totalmente omessi;
non sarebbe sufficiente neppure l'espletata consulenza tecnica di ufficio, esplorativa e volta a sopperire alle mancate allegazioni attoree.
c) Consulenza tecnica di ufficio di primo grado inattendibile.
La c.t.u. espletata nel primo grado di giudizio, disposta per sopperire alle lacune probatorie, sarebbe inattendibile, perché espletata su documentazione inidonea ed incompleta.
d) Eccezione di prescrizione.
Il primo giudice ha disatteso l'eccezione di prescrizione avanzata dalla banca convenuta senza verificare la natura delle rimesse, se di pag. 5/15 natura solutoria oppure ripristinatoria, in base agli estratti conto che, nel caso in esame, non sarebbero stati prodotti dal correntista.
e) Violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto il pronunciato.
, con l'atto introduttivo del giudizio, aveva chiesto A_ la restituzione di euro 68.000,00; il primo giudice, condannando la al pagamento della maggiore somma di euro 81.780,00, avrebbe Pt_1 violato il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.
La appellante ha quindi concluso come da intestazione della Pt_1 presente sentenza.
Si è costituito , contestando l'impugnazione, A_ infondata in fatto e in diritto, e concludendo per la conferma della sentenza resa nel primo grado di giudizio.
3.
Alla prima udienza di comparizione delle parti, ritenuti acquisiti sufficienti elementi ai fini della decisione, accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Nelle more del giudizio, è deceduto l'originario appellato ER
e si sono regolarmente costituiti in giudizio gli eredi
[...] CP_1
e TT SI.
[...]
All'udienza del 10.12.2024, sostituita dal deposito telematico di note di trattazione scritta, rilevato che le parti nel termine assegnato hanno depositato note di conclusioni, la causa è stata assegnata a sentenza, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4.
pag. 6/15 a) Sull'inammissibilità dell'azione di ripetizione di indebito.
Con il primo motivo, l'appellante deduce l'inammissibilità dell'azione di ripetizione di indebito, avanzata dal correntista in presenza di rapporto contrattuale di conto corrente ancora aperto.
La doglianza difensiva si rileva fondata, ma per ragioni giuridiche diverse da quelle prospettate.
In tema di azione di accertamento negativo del saldo e ripetizione di indebito in ipotesi di conto ancora aperto, sussiste l'interesse del correntista, anche prima della chiusura del conto, e pure in assenza di rimesse solutorie, all'accertamento giudiziale della nullità delle clausole anatocistiche e dell'entità del saldo parziale ricalcolato, depurato delle appostazioni illegittime, con riaccredito delle somme illecitamente addebitate dalla banca, atteso che tale accertamento mira al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento concessogli e nella riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto (Cass, Sezioni Unite, sentenza n. 24418/2010).
Secondo l'indirizzo offerto dalla Suprema Corte, al fine di individuare le ragioni della inammissibilità della domanda, occorre distinguere tra rimesse ripristinatorie della provvista e rimesse solutorie.
Si è quindi rimarcato come costituiscano pagamento in senso tecnico
(determinando uno spostamento di ricchezza a favore della banca) le c.d. rimesse solutorie, ovvero i versamenti effettuati dal correntista su un conto corrente per il quale vi sia stato uno sconfinamento rispetto al fido concesso (con contratto di apertura di credito in conto corrente) oppure su un conto corrente ab origine non affidato.
Con riferimento, invece, alle rimesse c.d. ripristinatorie, che affluiscono su un conto non ma solo – non pag. 7/15 essendovi stato sconfinamento rispetto al limite di affidamento – non può parlarsi tecnicamente di pagamento atteso che, con quei versamenti, il correntista si limita a ripristinare la provvista, non determinando alcuno spostamento patrimoniale a favore della banca e potendo riutilizzare in qualsiasi momento la somma versata sul conto corrente, che la banca è contrattualmente obbligata a tenere a disposizione del cliente fino alla eventuale revoca dell'affidamento.
È evidente che se, nel corso del rapporto di conto corrente, i versamenti di danaro eseguiti su di esso dal correntista hanno la semplice finalità di ripristinare il fido concesso dalla banca al cliente (in quanto eseguite su un conto affidato e nell'ambito dell'affidamento concesso), nella descritta situazione potrà dunque parlarsi di pagamento> soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto (così ancora S.U. n. 24418/2010 cit., punto 3.3).
Ne consegue che l'azione di ripetizione dell'indebito può essere esercitata anche in costanza del rapporto di conto corrente bancario ma, affinché la pretesa del correntista, cui sia stata illegittimamente addebitata una somma seguita da un suo versamento, sia qualificabile come ripetizione di indebito pagamento, occorre che quel versamento abbia natura solutoria;
in caso contrario, non è configurabile un diritto di ripetizione dell'indebito, ai sensi degli artt. 2033 e ss. cod. civ. in capo al correntista, il quale potrà naturalmente agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso. E potrà farlo, se al conto accede un'apertura di credito bancario, allo scopo di recuperare una maggiore disponibilità di credito entro i limiti del fido pag. 8/15 concessogli. Ma non può agire por la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo (così, sempre Cass.
S.U. 24418/2010, cit.).
Tali principi sono stati ribaditi dalla Suprema Corte in una recente pronuncia, secondo cui “In tema di operazioni bancarie regolate in conto corrente, l'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. è ammissibile anche in costanza di rapporto (c.d. "conto aperto"), ma affinché la pretesa restitutoria del correntista, al quale sia stata illegittimamente addebitata una somma seguita da un suo versamento, sia qualificabile come ripetizione di indebito pagamento, occorre che quel versamento abbia natura solutoria” (Cassazione, sentenza civile n. 4214/2024; successiva conforme Cassazione ordinanza n. 11056/2024).
L'azione di ripetizione di indebito, quindi, contrariamente alle ragioni delineate dalla difesa dell'appellante, può essere esperita anche in costanza di rapporto (c.d. conto aperto); tuttavia, nel caso in esame, la pretesa restitutoria deve essere respinta a causa della natura ripristinatoria dei versamenti, come sostenuto dalla stessa difesa fin dal primo atto introduttivo e per le ragioni che saranno ER esplicitate per i successivi motivi di appello.
Ne deriva la revoca della statuizione di condanna alla ripetizione dell'indebito, erroneamente disposta dal primo giudice in presenza di rimesse ripristinatorie, residuando spazio per la sola azione di accertamento del saldo;
si precisa che tale ultima richiesta emerge dal tenore letterale delle conclusioni dell'originario atto introduttivo di
, in cui si chiede l'accertamento sulla invalidità del rapporto e lo ER scorporo ed eliminazione delle voci di conto illegittime.
b) e c) Sulla carenza documentale e sull'inattendibilità della consulenza tecnica di primo grado.
pag. 9/15 Con il secondo e il terzo motivo, trattati congiuntamente per l'evidente connessione, l'appellante deduce la carenza documentale a sostegno della pretesa del correntista, che non avrebbe allegato il contratto e i relativi estratti conto, non assolvendo al proprio onere della prova e inficiando di conseguenza anche la consulenza tecnica di ufficio, redatta su documentazione incompleta e inattendibile.
Tale tesi difensiva, smentita dalle allegazioni in atti, non può essere accolta.
Il rapporto tra il correntista e la banca risulta iniziato nel lontano
1976, epoca in cui era consentita la conclusione per facta concludentia di un contratto di apertura di credito;
si tratta infatti di un regime previgente all'entrata in vigore della Legge n. 154 del 1992 che ha imposto l'obbligo della forma scritta ai contratti relativi alle operazioni e ai servizi bancari.
In altri termini, nel periodo precedente l'introduzione della forma solenne, il contratto bancario (e quindi di conto corrente e di affidamento) era validamente stipulato per accordo verbale, rilevando solo la necessaria pattuizione scritta dei tassi ultralegali ex art. 1284 comma 3
c.c., secondo cui “Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto;
altrimenti sono dovuti nella misura legale”.
Il conto corrente affidato costituito nel regime normativo anteriore all'entrata in vigore dell'art. 3 della legge 17 febbraio 1992 n. 154 è, quindi, un contratto a forma libera, concluso per facta concludentia ovvero alla luce del comportamento rilevante della banca (Cass.
17090/08; 14470/05); non essendo richiesta la forma scritta né ad substantiam né ad probationem, la prova dell'affidamento può essere offerta attraverso tutti gli elementi sintomatici, quali assenze di revoca, recesso, intimazioni di rientro, diffide, segnalazione a sofferenza, oltre che dall'applicazione di CMS, tassi di interessi intra ed extra fido rilevata dall'analisi degli estratti conto.
pag. 10/15 In buona sostanza, la prova della concessione dell'affidamento per tali contratti può essere fornita con ogni mezzo, ivi compreso il ricorso alle presunzioni, atteso che il divieto sancito dall'art. 2725 c.c., a cui si riporta l'art. 2729 comma 2 c.c., è inapplicabile ai contratti di apertura di credito conclusi in un periodo in cui i medesimi non dovevano stipularsi per iscritto a pena di nullità (Cassazione sentenza civile n. 16445/2024).
Nella fattispecie in esame, l'esistenza del rapporto contrattuale può ritenersi certamente provata dal correntista, attesa la produzione di tutti gli estratti conto relativi al rapporto n. 6220.24 dal 1976 fino al 30 giugno 2010, i c.d. scalari dal 1979 a giugno 2010 (come del resto rinvenuto dal CTU in entrambi gli elaborati peritali depositati),
l'applicazione di commissioni massimo scoperto e di interessi ivi contenuti;
da valorizzare, poi, il continuo e consistente scoperto di conto, lungo tutto il periodo del rapporto fino alla proposizione della domanda, e la condotta dell'istituto bancario che, come osservato dalla difesa , non ha mai richiesto il rientro al correntista né ha mai ER segnalato la posizione a sofferenza, ma ha continuato a concedere il credito.
La produzione, nel caso in esame, del riepilogo dei dati rilevati e di sviluppo per definire il credito del cliente, degli estratti conto rilasciati dalla dal 1976 al 2010, degli estratti conto a scalare dal 1979 al Pt_1
2010 e delle schede riepilogative dei dati annuali dal 1979 al 2010, ha consentito al consulente tecnico di “esaminare numerosi movimenti contabili e l'incrocio di altrettanti dati ” (vedi ctu pagina 4), rendendo l'elaborato peritale e le conclusioni ivi contenute attendibili, perché espletate, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, su documentazione idonea e completa fino al 2010, anno in cui si arresta peraltro la pronuncia del primo giudice.
Del resto, in tema di rapporti bancari, va osservato il principio di diritto secondo cui “la produzione dell'estratto conto, quale atto riassuntivo
pag. 11/15 delle movimentazioni del conto corrente, può offrire la prova del saldo del conto stesso, in combinazione con le eventuali controdeduzioni di controparte e le ulteriori risultanze processuali;
là dove tali movimentazioni siano ricavabili anche da altri documenti, come i cosiddetti riassunti scalari, attraverso la ricostruzione operata dal consulente tecnico d'ufficio, secondo l'insindacabile accertamento in fatto del giudice di merito, ciò è sufficiente alla integrazione della prova di cui il correnti sta richiedente è onerato” (Cassazione sentenza civile n. 10293/2023).
Ed invero, secondo l'indirizzo ormai consolidato, nei rapporti bancari di conto corrente, in ipotesi di domanda proposta dal correntista, come nella specie, l'accertamento del dare-avere non deve necessariamente essere effettuato mediante la documentazione delle singole rimesse suscettibili di restituzione, operata esclusivamente mediante la produzione di tutti gli estratti conto periodici, ben potendo tale accertamento essere effettuato anche con l'ausilio di una consulenza d'ufficio, da valutarsi con un accertamento in fatto, insindacabile innanzi al giudice di legittimità.
L'enunciato principio di diritto afferma quindi come, anche a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto, è sempre possibile, per il giudice del merito, ricostruire i saldi attraverso l'impiego di mezzi di prova ulteriori, purché questi siano idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto rapporto (Cass. n.
11543/2019; Cass. n. 9526/2019).
La prova dei movimenti del conto può, pertanto, come si è già osservato, desumersi aliunde (Cass. n. 29190/2020), avvalendosi eventualmente dell'opera di un consulente d'ufficio che ridetermini il saldo del conto in base a quanto emergente dai documenti prodotti in giudizio (Cassazione n. 10293/2023, in motivazione pagina 4 e 5; v. anche Id., n. 6893/2024).
pag. 12/15 Ciò posto, l'accertamento di merito effettuato dal primo giudice risulta aderente alle risultanze istruttorie, date dalla documentazione in atti e dalla consulenza contabile.
Il c.t.u. di primo grado, dott. , ha infatti accertato nel Persona_2 rapporto oggetto di causa l'applicazione di commissioni massimo scoperto e che “dal 1976 al I Trimestre 2000 è stata applicata la
Capitalizzazione Trimestrale degli interessi passivi e la Capitalizzazione annuale degli interessi attivi. A decorrere dal II trimestre 2000 al saldo al
30.6.2010 è stata applicata capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e per interessi passivi” (vedi elaborato peritale pagina 20).
Rideterminati i rapporti di dare-avere tra le parti, epurandoli dall'applicazione di CMS, senza tener conto del criterio anatocistico ma di quello di capitalizzazione reciproca degli interessi attivi e passivi come indicato dalla banca sulla Gazzetta Ufficiale, il c.t.u. ha accertato un saldo attivo del conto corrente pari ad euro 81.780,00 alla data del
30.6.2010 (vedi integrazione all'elaborato peritale da pagina 12 a pagina
18).
d) Sull'eccezione di prescrizione.
Secondo l'appellante il primo giudice avrebbe errato nel disattendere l'eccezione di prescrizione, senza prima verificare anche d'ufficio la natura delle rimesse, se solutorie oppure ripristinatorie.
La doglianza difensiva è infondata.
Il correntista attore, come visto in precedenza, parte debole nell'iperbolico squilibrio contrattuale caratterizzante i rapporti bancari e quindi protetto dal legislatore, è ammesso a provare l'esistenza del fido a mezzo di evidenze documentali e per facta concludentia; nel caso in cui la banca eccepisca la prescrizione, senza contestare l'esistenza del rapporto, la natura ripristinatoria delle rimesse è presunta ed il giudice non può supplire all'omesso assolvimento di tali oneri, individuando d'ufficio i versamenti solutori (Cassazione civile n. 20933/2017).
pag. 13/15 Il rapporto di conto corrente oggetto di causa è stato fin dall'inizio certamente assistito da un affidamento, benché non regolato in forma scritta, come emerge inequivocabilmente dall'esame degli estratti conto e dalla documentazione in precedenza analizzata, con le conseguenze che il limite dell'affidamento, in assenza di altri elementi (il c.t.u. non ha potuto chiarire o meno la presenza di rimesse solutorie), è da individuarsi nello stesso massimo scoperto permesso e, appunto, di fatto concesso dalla banca.
Pertanto, ogni rimessa intervenuta nel corso di un siffatto rapporto non può che avere funzione meramente ripristinatoria della provvista, perché intervenuta in costanza di affidamento entro i limiti dello stesso.
e) Sulla presunta violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto il pronunciato.
Il primo giudice, secondo la prospettazione dell'appellante, condannando la al pagamento della maggiore somma di euro Pt_1
81.780,00 anziché di euro 68.000,00 come in origine richiesto dal correntista, avrebbe violato il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.
Anche tale ultima doglianza difensiva è infondata.
Dalla lettura dell'originario atto introduttivo del correntista risulta la richiesta di pagamento della somma di euro A_
68.000,00 ovvero di “quella maggiore o minore che emergerà attraverso
l'istruttoria e l'esibizione della documentazione” (vedi atto di citazione in giudizio di primo grado, pagina 3 e 4).
È evidente che l'accertamento della maggior somma di euro
81.780,00 non costituisce una violazione di quanto originariamente preteso, trattandosi di una quantificazione meramente indicativa e, infatti, supportata dalla successiva richiesta di liquidare l'importo maggiore o minore risultante dall'istruttoria.
pag. 14/15 5.
Sussistono, avuto riguardo alla posizione di soccombenza reciproca delle parti (accoglimento della domanda di accertamento del saldo avanzata dal correntista ma non quella di ripetizione di indebito, su cui è attualmente vittoriosa la appellante) giustificate ragioni per Pt_1 disporre la compensazione integrale delle spese e competenze relative ad entrambi i gradi di giudizio tra le parti, ivi compresi i costi di CTU.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] avverso la sentenza n. 236/2019 del 28.2.2019 Parte_1 emessa dal Tribunale di Lamezia Terme, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, revoca la condanna di al pagamento in favore di Parte_1
della somma di euro 81.780,00 al 30.6.2010; A_
- conferma nel resto la sentenza impugnata, quanto all'accertamento e alla rideterminazione del saldo attivo in favore dell'attore, di pari importo, alla data indicata;
- compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio e pone i costi di Ctu a carico di tutti, in solido, e nei rapporti interni a metà.
Così deciso nella camera di consiglio del 18.3.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Dott. Alberto Nicola Filardo
pag. 15/15