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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Perugia, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Perugia |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 66/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PERUGIA Sezione 1, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 12:30 con la seguente composizione collegiale:
SCANDURRA DONATELLA, Presidente
IO EL, EL
FIORUCCI MASSIMO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 336/2025 depositato il 11/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Perugia - Via Canali 12 06100 Perugia PG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025PG0076165 CATASTO-RENDITA CATASTALE 2024
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025PG0076165 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E CLASSAMENTO
2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: accoglimento.
Resistente: rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento sopra indicato, ritenendo illegittima la rettifica della rendita catastale effettuata dall'AdE di Perugia in relazione alla variazione DoCFa n.
PG0054850 del 04.05.2024 inerente un immobile in Foligno, Indirizzo_1 Dati catastali_1 a seguito di ampliamento e ristrutturazione.
L'Agenzia delle Entrate di Perugia depositava in atti la conciliazione avvenuta tra le parti in relazione alla causa in oggetto.
All'udienzza del 13 gennaio 2026 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giusrtizia Tributariaa di I grado di Perugia ritiene che debba essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Dalla documentazione in atti, tra cui la proposta di conciliazione controfirmata dalle parti, verificata la sussistenza dei presupposti, si deve concludere dichiarando cessata la materia del contendere e copensate le spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessata materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PERUGIA Sezione 1, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 12:30 con la seguente composizione collegiale:
SCANDURRA DONATELLA, Presidente
IO EL, EL
FIORUCCI MASSIMO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 336/2025 depositato il 11/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Perugia - Via Canali 12 06100 Perugia PG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025PG0076165 CATASTO-RENDITA CATASTALE 2024
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025PG0076165 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E CLASSAMENTO
2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: accoglimento.
Resistente: rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento sopra indicato, ritenendo illegittima la rettifica della rendita catastale effettuata dall'AdE di Perugia in relazione alla variazione DoCFa n.
PG0054850 del 04.05.2024 inerente un immobile in Foligno, Indirizzo_1 Dati catastali_1 a seguito di ampliamento e ristrutturazione.
L'Agenzia delle Entrate di Perugia depositava in atti la conciliazione avvenuta tra le parti in relazione alla causa in oggetto.
All'udienzza del 13 gennaio 2026 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giusrtizia Tributariaa di I grado di Perugia ritiene che debba essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Dalla documentazione in atti, tra cui la proposta di conciliazione controfirmata dalle parti, verificata la sussistenza dei presupposti, si deve concludere dichiarando cessata la materia del contendere e copensate le spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessata materia del contendere. Spese compensate.