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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 11/06/2025, n. 1059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1059 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. Giordano Avallone ha pronunciato, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 2786/2022
TRA
, nato il [...] a [...] ed ivi Parte_1
residente alla c.da Licastro, cod. fisc. e difeso CodiceFiscale_1 dall'avv. Francesca Artuso, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, CF con Controparte_1 P.IVA_1
sede centrale in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gilda Avena e Umberto Ferrato, in virtù di procura alle liti in atti;
RESISTENTE
E
, con sede in Roma alla Via Giuseppe Controparte_2
Grezar n.14, codice fiscale e Partita IVA n. in persona del l.r.p.t., rappresentata P.IVA_2
e difesa dall'avvocato Francesco Patti, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 27.5.2022 parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 034 2021 90036222 42/000 notificata il 26.4.2022, in forza dei seguenti avvisi di addebito:
1) avviso di addebito n. 33420140000785563000, euro 16.996,89, contributi anni 2008, 2009,
2010, 2011, 2012 e 2013, asseritamente notificato il 04.06.2014; 2) avviso di addebito n. 33420150001537230000, euro 2.434,36, contributi anno 2014, asseritamente notificato il 26.10.2015;
3) avviso di addebito n. 33420160001202615000, euro 2.389,56, contributi anno 2015, asseritamente notificato il 12.05.2016;
4) avviso di addebito n. 33420160004060846000, euro 2,338,23, contributi anno 2015, asseritamente notificato il 18.11.2016;
5) avviso di addebito n. 33420170001964483000, euro 4.613,93, contributi anno 2016, asseritamente notificato il 02.10.2017;
6) avviso di addebito n. 33420190002139634000, euro 19.035,10, contributi anni 2013, 2014,
2015, 2016, 2017 e 2018, asseritamente notificato il 19.07.2019;
7) avviso di addebito n. 33420190004916488000, euro 18.439,03, contributi anni 2013, 2014,
2015, 2016, 2017 e 2018, asseritamente notificato il 10.12.2019.
Parte ricorrente deduceva, in particolare, che gli importi non erano dovuti perché l'attività commerciale era cessata sin dal 2008 e, in ogni caso, perché i crediti richiesti erano prescritti.
Si costituiva in giudizio parte resistente , evidenziando la corretta notifica degli avvisi CP_3
di addebito e rilevando che per quanto attiene ai primi 5 avvisi di addebito oggetto dell'intimazione opposta era intervenuto annullamento d'ufficio.
Si costituiva in giudizio anche l' sostenendo la correttezza del proprio operato e la CP_4
notifica di atti interruttivi della prescrizione.
Trattandosi di controversia avente carattere documentale, la causa viene decisa all'odierna udienza.
***
Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento con le limitazioni e per le ragioni di seguito evidenziate.
Osserva il giudicante che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D. Lgs. n. 46/1999, art. 24, comma 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente,
l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2 e art. 618 bis cod. proc. civ.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia "nel termine perentorio di venti giorni (cinque prima delle modifiche delle modifiche apportate dal D.L. n. 35/005, conv. in L. n. 80/2005) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto" per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma
1) (cfr. Cass. 17/07/2015, n. 15116).
In tale quadro, giova precisare che la doglianza secondo cui l'opposizione risulterebbe tardiva ex art. 24, comma 5, D.lgs. 46/99, deve trovare accoglimento con riferimento alle eccezioni relative alla cessazione dell'attività a far data dal 2008. Infatti, l' , con riferimento agli CP_3 unici due avvisi di addebito che non hanno formato oggetto di annullamento d'ufficio (avviso di addebito n. 33420190002139634000 e avviso di addebito n. 33420190004916488000) ha prodotto la prova della rituale notifica dei predetti atti al ricorrente. Dalla data della notifica dei predetti avvisi di addebito, pertanto, è iniziato a decorrere il termine di 40 giorni per l'impugnazione, nel merito, della pretesa contributiva.
La conseguenza della mancata proposizione dell'impugnazione nei termini è la cristallizzazione della pretesa contributiva.
Di conseguenza, il ricorso non può trovare accoglimento relativamente alle eccezioni sollevate e riguardanti la cessazione dell'attività a far data dal 2008.
Infondate sono anche le doglianze relative alla regolarità formale dell'intimazione di pagamento, che rispetta tutti i canoni previsti dalla vigente normativa in tema di atti riscossivi.
Viceversa, non incorre in decadenza la parte, ove voglia dedurre fatti estintivi successivi alla notifica dell'avviso addebito (la prescrizione successiva del credito). L'azione, infatti, va qualificata come azione di accertamento negativo del credito, che non è soggetta a tale termine di decadenza.
Orbene l'opponente, come anticipato, ha eccepito la prescrizione dei crediti previdenziali azionati a seguito del decorso del termine quinquennale di legge, anche a partire dalla data di asserita notificazione dell'avviso di addebito e cartella indicati nell'intimazione di pagamento impugnata.
Sul punto, occorre osservare che l'art. 3, comma 9, legge 8 agosto 1995, n. 335, dispone che
«Le contribuzioni di previdenza e di assistenza obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti ... A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni, salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni».
Tale norma si riferisce ai crediti direttamente aventi ad oggetto i contributi previdenziali.
In ordine a tale tematica sono intervenute le Sezioni Unite chiarendo il principio secondo cui:
“la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art.
2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle
Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo” (Cass. Sez. Un., 17.11.2016, n. 23397).
Orbene, applicando le suesposte coordinate ermeneutiche al caso di specie, emerge come i crediti previdenziali indicati nell'intimazione di pagamento non risultino prescritti.
Ed invero, l' ha documentato l'annullamento dei crediti richiesti con i primi 5 avvisi di CP_3 addebito contenuti nell'intimazione opposta, mentre ha documentato la notifica degli ulteriori due avvisi di addebito in data 19.7.2019 ed in data 10.12.2019.
Ha fatto seguito alla notifica di questi avvisi la notifica dell'intimazione di pagamento opposta in questa sede, avvenuta, come evidenziato dallo stesso ricorrente, in data 26.4.2022, nel rispetto del termine di prescrizione quinquennale. In ragione di ciò il ricorso va accolto limitatamente agli avvisi di addebito nn.
33420140000785563000, 33420150001537230000, 334201600012026150000,
33420160004060846000 e n. 33420170001964483000 oggetto di annullamento da parte dell' . CP_3
Il ricorso va rigettato nel resto.
Le spese, in ragione della soccombenza reciproca, possono essere compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza od eccezione ogni così provvede:
1. Dichiara non dovuti dal ricorrente i crediti previdenziali contenuti negli avvisi di addebito nn. 33420140000785563000, 33420150001537230000,
334201600012026150000, 33420160004060846000 e n. 33420170001964483000, portati dall'intimazione di pagamento 034 2021 90036222 42/000 notificata il
26.4.2022;
2. Rigetta nel resto il ricorso;
3. Compensa le spese tra le parti.
Castrovillari, 11 giugno 2025
Il Giudice
Dott. Giordano Avallone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. Giordano Avallone ha pronunciato, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 2786/2022
TRA
, nato il [...] a [...] ed ivi Parte_1
residente alla c.da Licastro, cod. fisc. e difeso CodiceFiscale_1 dall'avv. Francesca Artuso, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, CF con Controparte_1 P.IVA_1
sede centrale in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gilda Avena e Umberto Ferrato, in virtù di procura alle liti in atti;
RESISTENTE
E
, con sede in Roma alla Via Giuseppe Controparte_2
Grezar n.14, codice fiscale e Partita IVA n. in persona del l.r.p.t., rappresentata P.IVA_2
e difesa dall'avvocato Francesco Patti, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 27.5.2022 parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 034 2021 90036222 42/000 notificata il 26.4.2022, in forza dei seguenti avvisi di addebito:
1) avviso di addebito n. 33420140000785563000, euro 16.996,89, contributi anni 2008, 2009,
2010, 2011, 2012 e 2013, asseritamente notificato il 04.06.2014; 2) avviso di addebito n. 33420150001537230000, euro 2.434,36, contributi anno 2014, asseritamente notificato il 26.10.2015;
3) avviso di addebito n. 33420160001202615000, euro 2.389,56, contributi anno 2015, asseritamente notificato il 12.05.2016;
4) avviso di addebito n. 33420160004060846000, euro 2,338,23, contributi anno 2015, asseritamente notificato il 18.11.2016;
5) avviso di addebito n. 33420170001964483000, euro 4.613,93, contributi anno 2016, asseritamente notificato il 02.10.2017;
6) avviso di addebito n. 33420190002139634000, euro 19.035,10, contributi anni 2013, 2014,
2015, 2016, 2017 e 2018, asseritamente notificato il 19.07.2019;
7) avviso di addebito n. 33420190004916488000, euro 18.439,03, contributi anni 2013, 2014,
2015, 2016, 2017 e 2018, asseritamente notificato il 10.12.2019.
Parte ricorrente deduceva, in particolare, che gli importi non erano dovuti perché l'attività commerciale era cessata sin dal 2008 e, in ogni caso, perché i crediti richiesti erano prescritti.
Si costituiva in giudizio parte resistente , evidenziando la corretta notifica degli avvisi CP_3
di addebito e rilevando che per quanto attiene ai primi 5 avvisi di addebito oggetto dell'intimazione opposta era intervenuto annullamento d'ufficio.
Si costituiva in giudizio anche l' sostenendo la correttezza del proprio operato e la CP_4
notifica di atti interruttivi della prescrizione.
Trattandosi di controversia avente carattere documentale, la causa viene decisa all'odierna udienza.
***
Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento con le limitazioni e per le ragioni di seguito evidenziate.
Osserva il giudicante che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D. Lgs. n. 46/1999, art. 24, comma 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente,
l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2 e art. 618 bis cod. proc. civ.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia "nel termine perentorio di venti giorni (cinque prima delle modifiche delle modifiche apportate dal D.L. n. 35/005, conv. in L. n. 80/2005) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto" per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma
1) (cfr. Cass. 17/07/2015, n. 15116).
In tale quadro, giova precisare che la doglianza secondo cui l'opposizione risulterebbe tardiva ex art. 24, comma 5, D.lgs. 46/99, deve trovare accoglimento con riferimento alle eccezioni relative alla cessazione dell'attività a far data dal 2008. Infatti, l' , con riferimento agli CP_3 unici due avvisi di addebito che non hanno formato oggetto di annullamento d'ufficio (avviso di addebito n. 33420190002139634000 e avviso di addebito n. 33420190004916488000) ha prodotto la prova della rituale notifica dei predetti atti al ricorrente. Dalla data della notifica dei predetti avvisi di addebito, pertanto, è iniziato a decorrere il termine di 40 giorni per l'impugnazione, nel merito, della pretesa contributiva.
La conseguenza della mancata proposizione dell'impugnazione nei termini è la cristallizzazione della pretesa contributiva.
Di conseguenza, il ricorso non può trovare accoglimento relativamente alle eccezioni sollevate e riguardanti la cessazione dell'attività a far data dal 2008.
Infondate sono anche le doglianze relative alla regolarità formale dell'intimazione di pagamento, che rispetta tutti i canoni previsti dalla vigente normativa in tema di atti riscossivi.
Viceversa, non incorre in decadenza la parte, ove voglia dedurre fatti estintivi successivi alla notifica dell'avviso addebito (la prescrizione successiva del credito). L'azione, infatti, va qualificata come azione di accertamento negativo del credito, che non è soggetta a tale termine di decadenza.
Orbene l'opponente, come anticipato, ha eccepito la prescrizione dei crediti previdenziali azionati a seguito del decorso del termine quinquennale di legge, anche a partire dalla data di asserita notificazione dell'avviso di addebito e cartella indicati nell'intimazione di pagamento impugnata.
Sul punto, occorre osservare che l'art. 3, comma 9, legge 8 agosto 1995, n. 335, dispone che
«Le contribuzioni di previdenza e di assistenza obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti ... A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni, salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni».
Tale norma si riferisce ai crediti direttamente aventi ad oggetto i contributi previdenziali.
In ordine a tale tematica sono intervenute le Sezioni Unite chiarendo il principio secondo cui:
“la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art.
2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle
Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo” (Cass. Sez. Un., 17.11.2016, n. 23397).
Orbene, applicando le suesposte coordinate ermeneutiche al caso di specie, emerge come i crediti previdenziali indicati nell'intimazione di pagamento non risultino prescritti.
Ed invero, l' ha documentato l'annullamento dei crediti richiesti con i primi 5 avvisi di CP_3 addebito contenuti nell'intimazione opposta, mentre ha documentato la notifica degli ulteriori due avvisi di addebito in data 19.7.2019 ed in data 10.12.2019.
Ha fatto seguito alla notifica di questi avvisi la notifica dell'intimazione di pagamento opposta in questa sede, avvenuta, come evidenziato dallo stesso ricorrente, in data 26.4.2022, nel rispetto del termine di prescrizione quinquennale. In ragione di ciò il ricorso va accolto limitatamente agli avvisi di addebito nn.
33420140000785563000, 33420150001537230000, 334201600012026150000,
33420160004060846000 e n. 33420170001964483000 oggetto di annullamento da parte dell' . CP_3
Il ricorso va rigettato nel resto.
Le spese, in ragione della soccombenza reciproca, possono essere compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza od eccezione ogni così provvede:
1. Dichiara non dovuti dal ricorrente i crediti previdenziali contenuti negli avvisi di addebito nn. 33420140000785563000, 33420150001537230000,
334201600012026150000, 33420160004060846000 e n. 33420170001964483000, portati dall'intimazione di pagamento 034 2021 90036222 42/000 notificata il
26.4.2022;
2. Rigetta nel resto il ricorso;
3. Compensa le spese tra le parti.
Castrovillari, 11 giugno 2025
Il Giudice
Dott. Giordano Avallone