Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 10/03/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Valeria Monti Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 94/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 10/01/2025
DA
) rappresentato e difeso, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. FACCHINI ENRICO
E
IC ON rappresentata e difesa, per C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. BASSI GIORGIO
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … Chiedono pertanto accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
Dichiararsi lo scioglimento del matrimonio civile tra e RO Parte_1
IC, contratto in Porto Mantovano in data 25 settembre 2004 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio di quel Comune, per l'anno 2004 al numero 11 parte 1, e ordinarsi che la sentenza di scioglimento sia trasmessa in copia autentica dalla Cancelleria all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Porto
Mantovano per le annotazioni di legge, alle seguenti
CONDIZIONI
b) la figlia maggiorenne continuerà a risiedere con la Per_1 madre nell'abitazione coniugale sita in Mantova, Via Ludovico Grossi 24.
2) Contributo ordinario nel mantenimento della figlia - Il sig. si Parte_1 obbliga a corrispondere alla sig.ra IC RO, a titolo di concorso ordinario al mantenimento della figlia la somma mensile di Persona_2
€410,00, rivalutata annualmente secondo i tassi ISTAT, da corrispondersi entro il giorno quindici di ciascun mese e con valuta data operazione.
3) Spese straordinarie - I genitori, così come previsto dal protocollo di intesa in uso presso il Tribunale di Mantova, contribuiranno nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie della figlia secondo il seguente schema: a) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: i) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
ii) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
iii) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
iv) tickets sanitari;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: i) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
ii) cure termali e fisioterapiche;
iii) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio
Sanitario Nazionale e non effettuati tramite lo stesso;
iv) cure non convenzionali;
v) farmaci particolari;
c) spese di studio (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: i) tasse di iscrizione all'università imposte da istituti pubblici;
ii) libri di testo e materiale di cancelleria;
iii) trasporto pubblico;
d) spese di studio (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: i) tasse di iscrizione all'università imposte da istituti privati;
ii) corsi di specializzazione;
iii) corsi di recupero e lezioni private;
iv) alloggio presso la sede universitaria;
e) spese (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: i) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
ii) viaggi e vacanze;
iii) abbigliamento ed accessori;
iv) corso di preparazione per l'esame di guida, teorico e pratico;
v) acquisto dell'automobile e/o di ciclomotore. Per le spese straordinarie, che non richiedono il preventivo accordo, il genitore anticipatario dovrà esibire all'altro genitore il documento attestante la spesa, con obbligo da parte di quest'ultimo di provvedere al rimborso della quota di spettanza entro 20 giorni. Per le spese straordinarie, che richiedono il preventivo accordo, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, anche tramite messaggistica (es. whatsapp), dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro 5 giorni dalla richiesta;
in caso di mancato riscontro il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa, che dovrà essere rimborsata, per la quota di spettanza, entro 20 giorni dall'esibizione del documento attestante l'esborso.
4) Diritto di visita della figlia - A fronte della intervenuta maggiore età, la figlia potrà vedere, frequentare e stare con il padre o con la madre quando essa Per_1 lo riterrà.
5) Abitazione coniugale - L'abitazione coniugale, sita in Mantova, via Ludovico
Grossi 24, rimarrà di proprietà esclusiva del sig. ma con diritto di Parte_1 abitazione a favore di RO IC in ragione della metà (diritto espressamente riconosciuto nel ricorso congiunto di Torna al sommario
2 separazione personale - doc. 2).
6) Spese ordinarie dell'immobile - Tutte le spese relative all'ordinaria manutenzione saranno a carico della sig.ra RO, come pure le spese per le utenze e le spese condominiali ordinarie. La stessa sig.ra RO provvederà con diligenza alla conservazione ed alla manutenzione ordinaria dell'immobile.
7) Spese straordinarie dell'immobile - Saranno a carico del sig. le spese Pt_1 straordinarie e la componente straordinaria delle spese condominiali relative all'immobile destinato ad abitazione famigliare in Mantova, Via Ludovico Grossi 24.
8) Veicoli e gli altri beni - Ciascun coniuge rimarrà esclusivo proprietario dell'autovettura e degli altri beni mobili registrati già di sua proprietà.
9) Condizioni patrimoniali /reddituali dei ricorrenti:
a) dichiara di essere pensionato e che il suo reddito netto negli Parte_1 ultimi tre anni è stato pari a: i) Anno 2021 €.27.117,00 ii) Anno 2022 €.22.160,00 iii) Anno 2023 €.18.671,00 Il suo patrimonio mobiliare è così formato: iv) rapporti bancari: (1) Saldo al 31.12.2023 = €.5.829,90 (2) Saldo al 31.12.2022 =
€.7.396,90 (3) Saldo al 31.12.2021 = €.36.952,49 Il Sig. è titolare Parte_1 di strumenti finanziari custoditi preso un conto deposito titoli e recanti un controvalore al 16 ottobre 2024 di €.7.624,96; Sono in essere i seguenti finanziamenti: v) pagamento mensile di €.199,90 per rimborso mutuo di scopo finalizzato al pagamento di spese odontoiatriche di originari €.10.000,00, contratto nell'ottobre 2020 con scadenza nell'ottobre 2025; Il sig. è Pt_1 proprietario dell'abitazione in Mantova, Via Ludovico Grossi 24, oggetto di assegnazione alla moglie sig.ra IC RO in sede di separazione personale coniugi, immobile sul quale la stessa sig.ra RO è titolare di diritto di abitazione per ½.
b) RO IC dichiara di essere insegnante di ruolo di scuola primaria e che il suo reddito netto negli ultimi tre anni è stato pari a: i) Anno 2021 €19.497,00 ii) Anno 2022 €19.429,00 iii) Anno 2023 €22.485,00 Il suo patrimonio mobiliare è così formato: iv) Rapporti bancari: (1) Saldo al 31.12.2023 = €1.101,98 (2) Saldo al 31.12.2022 = €715,05 (3) Saldo al 31.12.2021 = €13,67 La Sig.ra RO IC non è titolare di strumenti finanziari (azioni, titoli e altro) e non ha finanziamenti in corso di ammortamento. Torna al sommario
10) Spese legali - Le spese legali si intendono integralmente compensate. Ogni parte provvederà al saldo del proprio avvocato. … (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per scioglimento del matrimonio le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
3 Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di
Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in PORTO
MANTOVANO (MN) il 25/09/2004 ed ivi iscritto al numero 11, Parte I del registro dei relativi atti dell'anno 2004;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PORTO MANTOVANO di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 27/02/2025.
Il Presidente
Massimo De Luca
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