Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/05/2025, n. 2286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2286 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza del 28 Maggio 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 9877 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], ed elettivamente domiciliato in Adrano, Piazza A. Diaz n. 6, presso il proprio studio, rappresentato e difeso da sé medesimo.
Ricorrente
CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell' e rappresentato e difeso dagli avv.ti Vincenza Marina Marinelli, Pier Luigi CP_1
Tomaselli, Maria Rosaria Battiato e Livia Gaezza, per mandato generale alle liti del 23.01.2023, (Rep. 37590 -
Racc. 7131) a rogito in Notar di Roma. Persona_1
, in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2
Resistente
OGGETTO: Opposizione ad avviso di addebito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il
22.10.2024, il ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 593 2019 00121292 61 000, CP_ notificato il 12.09.2024, con cui l richiedeva il pagamento della somma di € 3.008,90, a titolo di contributi previdenziali Gestione Separata per l'anno 2012 nel quale aveva svolto l'attività di avvocato.
1
l'intervenuta prescrizione della pretesa contributiva, tenuto conto del giorno in cui i contributi dovevano essere corrisposti e della data di compimento del primo atto interruttivo.
Alla luce di quanto sopra eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato e ne chiedeva, previa sospensione,
l'annullamento.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l resistendo alla domanda. Rilevava, in CP_1 particolare, che l'iscrizione d'ufficio del ricorrente nella Gestione Separata per l'anno in questione era stata disposta dall'ente previdenziale a seguito delle risultanze dell'incrocio con le banche date dell'Agenzia dell'Entrate, dalle quali è risultato che lo stesso, per il periodo in contestazione, aveva dichiarato un reddito derivante da attività autonoma senza assoggettarlo a contribuzione obbligatoria alcuna. Poiché il legislatore ha collegato l'iscrivibilità alla Gestione Separata, alla qualificazione fiscale dei redditi percepiti, in riferimento al reddito di cui si tratta, parte ricorrente, iscritto all'Albo degli Avvocati non aveva pagato alcuna contribuzione obbligatoria proporzionale al reddito prodotto ma soltanto il contributo integrativo. Precisava che il rinvio operato dall'art. 18, comma 12, D.L. 98/2011 allorché escludeva dal versamento contributivo alla gestione separata i redditi professionali derivanti da “… attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti” era da intendersi come riferita alla sola “contribuzione previdenziale obbligatoria presso la cassa di categoria” diversa dalla contribuzione integrativa. Con riferimento alla prescrizione, deduceva che nessuna prescrizione contributiva poteva dirsi maturata atteso che l'istituto era venuto a conoscenza della produzione di un reddito, circostanza che determina l'obbligo del versamento, solo con la presentazione della dichiarazione dei redditi e che la richiesta dell' pagamento dei CP_1 contributi risulta recapitate entro il termine di prescrizione. Concludeva per il rigetto del ricorso.
L' , restava intimata. Controparte_2
Con provvedimento del 03.02.2025, reso all'esito dell'udienza di pari data, celebrata ai sensi dell'art. 127 Ter
c.p.c., la causa veniva rinviata per la discussione e decisione ed il sottoscritto giudicante all'uopo delegato.
Differita come da provvedimenti in atti, con decreto del 23.04.2025 venivano fissate le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 28.05.2025.
La causa istruita mediante produzione documentale, sulle conclusioni delle parti costituite, la stessa è stata trattenuta per la decisione.
2 Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito.
Parte ricorrente ha eccepito di avere esercitato nell'anno 2012 attività professionale di avvocato e sostenuto che, in base all'interpretazione autentica di cui all'art. 18, comma 12, del D.L. n. 98/2011, esistendo una specifica Cassa di previdenza per gli avvocati e non esistendo per tale annualità l'obbligo di iscrizione alla stessa in base alla normativa di riferimento, non era comunque tenuta alla contestuale iscrizione alla Gestione
Separata.
L'opposta tesi dell'istituto previdenziale muove dall'affermazione secondo la quale i liberi professionisti sono tenuti al pagamento del contributo alla Gestione Separata relativamente ai redditi professionali non assoggettati a contribuzione previdenziale obbligatoria alla cassa di categoria, non rilevando il pagamento del solo contributo integrativo o di solidarietà, cioè un contributo non correlato all'erogazione di un trattamento pensionistico.
Ebbene, in merito a tale questione si sono variamente pronunciati i Tribunali e le Corti di merito di tutto il territorio, avallando ora l'una ora l'altra tesi prospettata dalle parti in causa.
Una prima pronuncia dirimente in materia di Gestione Separata per la categoria degli avvocati si rinviene nella sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 32167/2018, cui ha dato continuità con la sentenza n. 519 dell'11.01.2019, nella quale così si legge “… 7. La questione principale, oggetto del motivo proposto, CP_ concerne l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata presso l degli avvocati non iscritti obbligatoriamente alla Cassa di previdenza forense alla quale hanno versato esclusivamente un contributo integrativo, in quanto iscritti agli albi, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, è già stata decisa, sebbene riferita alla categoria professionale degli ingegneri ed architetti, da questa Corte di cassazione con le sentenze, n. 30344 del 2017, n. 30345 del 2017, n. 1172 del 2018, n. 2282 del 2018, n. 1643 del 2018, con le quali si è affermata la sussistenza dell'obbligo in discorso. … 9. Il Collegio ritiene di dover dare seguito ai propri specifici precedenti in ragione, oltre che di quanto nei medesimi affermato, anche di considerazioni più ampie sollecitate dall'estensione, della questione oggetto del ricorso in esame, a diverse categorie di professionisti (avvocati, praticanti avvocati, commercialisti) che, al pari degli ingegneri e degli architetti, svolgono attività per cui è necessaria l'iscrizione ad albo o ad elenco e per i quali esiste una che gestisce l'assicurazione obbligatoria di categoria alla quale chi esercita l'attività CP_3 professionale, pur senza esservi iscritto per varie ragioni, versa obbligatoriamente un contributo integrativo.
10. Le tesi, reciprocamente contrapposte, poggiano sull'affermazione, o negazione, della permeabilità del sistema professionale di categoria rispetto alla regola fissata dall'art. 2, comma 26, legge n. 335 del 1995,
3 laddove risulti che il reddito prodotto attraverso l'esercizio della professione de qua non sia inciso da obbligo contributivo utile a costituire una posizione previdenziale in favore dello stesso professionista. CP_ 11. Esiste, dunque, una questione di fondo, comune alle singole tipologie professionali nei cui confronti l ha fatto valere l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata, la cui soluzione impone, da un lato, la verifica dell'ambito di concreta, attuale, operatività di tale Gestione e, quindi, l'individuazione della sua funzione all'interno del sistema della previdenza;
dall'altro, il confronto del risultato di tale verifica con l'ambito di concreta operatività della gestione affidata dalla legge alle apposite Casse professionali (in ragione del disposto del d.lgs. n. 194 del 1994 o del d.lgs. n. 103 del 1996).
12. Giova ricordare, in riferimento al caso di specie, che per l'iscrizione alla Parte_2
, al tempo in cui si colloca la fattispecie, occorrevano due requisiti: l'iscrizione all'albo
[...] professionale e l'esercizio della professione con carattere di continuità.
13. Non potevano usufruire della previdenza forense coloro che esercitavano la libera professione in modo occasionale pur rimanendo iscritti all'albo professionale.
14. L'obbligo di iscriversi alla , con conseguente obbligo di contribuzione nei limiti fissati dal Parte_2
Comitato dei Delegati della conseguiva al raggiungimento, nel corso dell'anno, di un reddito netto e di CP_3 un volume di affari (Iva) superiore ai limiti determinati, anno per anno, sempre dal Comitato dei Delegati.
15. Com'è noto, questa Corte di Cassazione, con la sentenza a Sezioni unite n. 3240 del 2010 che, per questo aspetto, continua ad esprimere arresti condivisibili e non contrastati, ha affermato i passaggi di seguito riportati, a proposito della legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26, il cui testo dispone: «26. A decorrere CP_ dal 1 gennaio 1996 sono tenuti all'iscrizione presso una apposita gestione separata, presso l , e finalizzata all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitino, per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al T.U. delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, e successive modificazioni e integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'art. 49, comma 2, lett. A), medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività»: con la creazione della nuova gestione separata si è inteso estendere la copertura assicurativa, nell'ambito della cd. «politica di universalizzazione delle tutele», non solo a coloro che ne erano completamente privi, ma anche a coloro che ne fruivano solo in parte, a coloro cioè che svolgevano due diversi tipi di attività e che erano coperti dal punto di vista previdenziale, solo per una delle due, facendo quindi in modo che a ciascuna corrispondesse una forma di assicurazione;
la caratteristica della norma, che si evince dal testo, è l'aver assoggettato ad assicurazione non più determinate categorie di lavoratori sebbene due tipi di reddito da lavoro autonomo: quelli di cui all'art. 49, comma 1, del TUIR, che derivano dall'esercizio, abituale ancorché non
4 esclusivo, di arti e professioni, e quelli di cui al secondo comma dello stesso articolo, derivanti dagli uffici di amministratore e sindaco di società e da altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
la Gestione separata presenta, per tale motivo, aspetti diversi rispetto alle altre (la gestione dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e le gestioni dei lavoratori autonomi, ossia commercianti, artigiani, coltivatori diretti), che sono caratterizzate da una definizione compiuta del proprio campo di applicazione, corrispondente all'attività lavorativa svolta;
diversamente, nel citato art. 2, comma 26, il riferimento è invece eteronomo e supportato esclusivamente dalla norma fiscale (i citati articoli del TUIR), per cui, nella gestione separata, l'obbligazione contributiva è basata sostanzialmente sulla mera percezione di un reddito: più che un contributo destinato ad integrare un settore previdenzialmente scoperto, i conferimenti alla gestione separata hanno, piuttosto, il sapore di una tassa aggiuntiva su determinati tipi di reddito, con il duplice scopo di fare cassa e di costituire un deterrente economico all'abuso di tali forme di lavoro;
la nuova tutela previdenziale può, quindi, essere “unica”, in quanto corrispondente all'unica attività svolta, oppure “complementare” a quella apprestata dalla gestione a cui il soggetto è iscritto in relazione all'altra attività lavorativa espletata;
la compatibilità, per i percettori dei redditi di cui all'art. 46 del TUIR, della doppia iscrizione è testualmente prevista dalla legge 27 dicembre 1997, n.449, art. 59, comma 16, laddove, all'interno della gestione separata,
è prevista una differente aliquota per coloro i quali sono iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria e quanti non lo sono;
le peculiarità indicate comportano differenze fondamentali fra la gestione separata e tutte le altre sopra indicate e cioè: a) contribuzione basata sul criterio di cassa e non di competenza;
b) mancanza Part di un minimale contributivo, esistente invece, oltre che per l , anche per l'assicurazione commercianti (per cui, quale che sia il reddito ricavato, la contribuzione non può scendere al di sotto di una certa soglia, cfr. L. 31 dicembre 1991, n. 415, art. 6, comma 7); c); la negazione del principio dell'attività prevalente;
nella Gestione separata la contribuzione si commisura, esclusivamente, ai compensi percepiti ed i decreti ministeriali a cui fa rinvio la L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 30, ossia il D.M. 24 novembre 1995 ed il successivo d.m. 2 maggio
1996, n. 281, dettano i criteri per il versamento della contribuzione, distinguendo tra i redditi di cui art. 49, comma 1, TUIR, che sono quelli da lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti o professioni, per i quali il soggetto onerato del versamento della contribuzione è lo stesso soggetto percettore (come previsto per gli altri CP_ lavoratori autonomi iscritti nelle gestioni artigiani, commercianti e coltivatori diretti), e i redditi di cui al secondo comma del medesimo art. 49, che derivano dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società e dagli altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per i quali il soggetto obbligato al versamento della contribuzione è invece il soggetto erogatore dei compensi (come prescritto per la gestione
AGO dei lavoratori dipendenti) attraverso un meccanismo analogo a quello previsto per il sostituto di imposta
(il DP.R. n. 917 del 1986 è stato modificato dal d.lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, con effetti dal primo gennaio
5 2004, ma l'impianto fondamentale, per quanto interessa, è rimasto lo stesso); la regola generale è quindi che all'espletamento di duplice attività lavorativa, quando per entrambe si prevede la tutela assicurativa, deve corrispondere la duplicità di iscrizione e non si ha, peraltro, duplicazione di contribuzione, perché a ciascuna fa capo una attività diversa. Inoltre ciascuna delle obbligazioni contributive viene parametrata sulla base dei compensi rispettivamente percepiti, che non si cumulano, ma restano distinti e sottoposti alla rispettiva aliquota di prelievo.
16. Alle conclusioni cui pervennero le Sezioni Unite n. 3240 del 2010, può aggiungersi, consolidandole e rendendole attuali, che la finalità di conseguire l'estensione delle tutele attribuita alla gestione separata sin dalla sua costituzione, si è accentuata (tanto da realizzare, secondo una condivisibile opinione, una sorta di positiva eterogenesi dei fini rispetto all'originaria mera finalità di cassa) attraverso un'opera di costante ampliamento delle categorie di lavoratori tenute a detta iscrizione.
17. Si è giunti, dunque, all'estensione dell'obbligo assicurativo a quasi tutti i lavoratori autonomi, ricomprendendovi non solo i lavoratori definiti parasubordinati (lavoratori coordinati e continuativi secondo il d.lgs. n. 81 del 2015), ma anche, con interventi normativi mirati, varie altre categorie, quali: addetti a servizi turistici, addetti ad attività di intermediazione, incaricati di vendite a domicilio, beneficiari di borse di studio per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca (art. 1, legge n. 315 del 1998), associati in partecipazione (art. 43,
d.l. n. 269 del 2003, conv. in l. n. 326 del 2003 ed art. 1, comma 157, l. n. 311 del 2004); (art. 44, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003), lavoratori autonomi occasionali al di sopra di una certa soglia di reddito (euro 5.000); spedizionieri doganali non dipendenti (l. n. 230 del 1997); assegnisti di ricerca;
amministratori locali;
beneficiari di borse di studio a sostegno della mobilità internazionale degli studenti (solo da maggio a dicembre 2003) e degli assegni per attività di tutorato, didattico-integrative, propedeutiche e di recupero, i medici con contratto di formazione specialistica, i volontari del Servizio Civile Nazionale (avviati dal 2006 al 2008).
18. Il presupposto da cui deriva l'obbligo di iscrizione dei suddetti soggetti è, in linea di principio, strettamente correlato alla qualificazione fiscale dei redditi che essi percepiscono ed all'entità dei medesimi, che diventa irrilevante se inferiore alla soglia di cui all'art. 44, comma 2, d.l. n. 269 del 2003.
19. Tale complessivo ed articolato quadro normativo, che si è correttamente ricondotto ad una consapevole scelta legislativa di estensione della copertura assicurativa anche attraverso il piano oggettivo, perché ancorata direttamente alla produzione di redditi qualificati secondo la disciplina tributaria, induce a ritenere che la copertura previdenziale realizzata attraverso l'istituzione della Gestione separata non è limitata alla protezione nominativa di singole figure di lavoratori autonomi, rimaste prive di tutela assicurativa ed emergenti, via via, a seconda dell'evoluzione del sistema economico e produttivo, ma ha assunto una funzione di chiusura del sistema che si rivolge alle aree soggettive e oggettive non coperte da altre forme di assicurazione obbligatoria e che risponde all'obbligo dello Stato di dare concretezza al principio di universalità delle tutele
6 assicurative obbligatorie relative a tutti i lavoratori (art. 35 Cost.), rispetto agli eventi indicati nell'art. 38, secondo comma, della Costituzione, nei modi indicati dal comma quarto dello stesso articolo 38 della
Costituzione.
20. Sono lavoratori tutti coloro che traggono dalla loro personale attività professionale i mezzi necessari a soddisfare le esigenze di vita proprie e familiari, ivi compresi anche i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti, secondo il dettato costituzionale, per cui essi vanno tutelati dal punto di vista previdenziale al verificarsi di una delle situazioni di bisogno individuate dallo stesso art. 38 Cost.
21. Su queste premesse va verificata la sostenibilità, rispetto alla appena enunciata regola dell'universalizzazione delle tutele, della contraria tesi secondo cui, in applicazione del disposto dell'art. 2, comma 26, l. n. 335 del 1995 come interpretato dall'art. 18, comma 12, d.l. n. 98 del 2011 conv. in l. n. 11 del
2011 (ndr l. n. 111 del 2011), si sottrae all'obbligo di iscrizione alla gestione separata il professionista che, per svariate ragioni dovute alle specifiche discipline previdenziali di categoria, non sia soggetto alla iscrizione presso la cassa professionale di riferimento benché soggetto all'obbligo di versamento del contributo integrativo.
22. La risposta non può essere positiva proprio in quanto la funzione assunta nel sistema dalla Gestione
Separata risponde ad una logica di copertura universale, soggettiva ed oggettiva, delle attività umane produttive di reddito organizzative dello Stato in materia previdenziale, sottesa all'attribuzione alle casse professionali (sia privatizzate che di nuova istituzione) della gestione dei rapporti assicurativi degli iscritti.
23. In altri termini, il principio di universalizzazione soggettivo e oggettivo della copertura assicurativa obbligatoria si traduce operativamente nella regola secondo la quale l'obbligo (ex art. 2, comma 26, l. n. 335 del 1995) di iscrizione alla gestione separata è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall'esercizio abituale (anche se non esclusivo), ma anche occasionale (entro il limite monetario indicato nell'art. 44, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003) di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco, anche se il medesimo soggetto svolge anche altra diverse attività per cui risulta già iscritto ad altra gestione.
24. Tale obbligo viene meno solo se il reddito prodotto dall'attività professionale predetta è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento.
25. Per tale ragione non è corretto adottare, nella ricerca della soluzione della questione, una logica limitata ad un mero riparto di competenze tra Gestione Separata e Cassa Professionale con la pretesa di paralizzare il pieno dispiegarsi del principio di universalizzazione delle tutele, improntato a precisi obblighi derivanti dalla
Costituzione, per effetto dell'attribuzione alla cassa professionale del compito di gestire il rapporto assicurativo dei propri associati.
7 26. Va, infatti, rimarcato che il principio di autonomia riconosciuto alle Casse professionali dal d.lgs. 509 del
1994 realizza, nel rispetto della natura pluralista dell'intero sistema previdenziale, il diverso scopo di rispettare le istanze del gruppo professionale nella gestione dell'assicurazione obbligatoria, all'interno dello spazio assegnato loro dalla legge (art. 3, comma 12, l. n. 335 del 1995), senza il concorso finanziario da parte dello
Stato.
27. L'art. 2 del d.lgs. n. 509 del 1994 ha attribuito autonomia gestionale, organizzativa e contabile a tali associazioni o fondazioni, con i limiti dovuti «alla natura pubblica dell'attività svolta» (art. 2, 1° co.); così i nuovi soggetti fruiscono di autonomia statutaria e regolamentare (art. 1, 4° co.), si finanziano attraverso i versamenti contributivi dei propri iscritti, con divieto di contribuzioni pubbliche (art. 1, 1° e 3° co.) ma permane, nei loro confronti, il controllo pubblico (art. 3).
28. Tale controllo si è, anzi, rafforzato con modifiche alla legge di sistema (v. leggi 30 luglio 2010, n. 122 e 15 luglio 2011, n. 111) e con leggi di settore che, per specifici aspetti, hanno attratto le attività delle Casse nel proprio ambito oggettivo.
29. La dottrina, che aveva approfondito la natura degli enti previdenziali, sin da prima della privatizzazione di quelli di tipo professionale, aveva colto la differenza tra quelli gestori di forme di tutela per i lavoratori dipendenti e quelli gestori di alcune forme di tutela per i lavoratori autonomi e, in particolare, il tratto differenziale era stato colto nella diversa struttura e nella disciplina di scelta degli organi di governo.
30. Tanto chiarito quanto alla struttura, sotto il profilo funzionale rimane la considerazione che, in realtà, entrambi gli enti si pongono nello stesso modo nei riguardi dello Stato, giacché seppure, in passato, poteva ritenersi che il fine della solidarietà all'interno della categoria fosse proprio, ed esclusivo, della stessa categoria protetta, con il nuovo assetto costituzionale la copertura assicurativa previdenziale è divenuto un compito diretto dello Stato al quale spetta fissare i limiti delle tutele.
31. La giurisprudenza costituzionale conforta tale assunto, essendo stato rilevato che la trasformazione in soggetti privati ha lasciato «immutato il carattere pubblicistico dell'attività istituzionale di previdenza ed assistenza svolta dagli enti, articolandosi invece sul diverso piano di una modifica degli strumenti di gestione e della differente qualificazione giuridica dei soggetti stessi: l'obbligo contributivo costituisce un corollario, appunto, della rilevanza pubblicistica dell'inalterato fine previdenziale. L'esclusione di un intervento a carico della solidarietà generale consegue alla stessa scelta di trasformare gli enti, in quanto implicita nella premessa che nega il finanziamento pubblico o altri ausili pubblici di carattere finanziario» (v. Corte Cost. n. 248/1997).
32. Il Giudice delle leggi ha pure chiarito, quanto alla natura della contribuzione obbligatoria, che non si tratta di finanziamento pubblico ma del “corollario della rilevanza pubblicistica del fine previdenziale”; che costituisce lo strumento per abilitare, facilitare promuovere l'auto-organizzazione di una comunità di professionisti in fatto di previdenza e, conseguentemente, l'equilibrio di un sistema previdenziale basato su una “solidarietà endo –
8 categoriale” o “comunanza d'interessi”; che l'appartenenza obbligatoria all'ente privatizzato non lede la libertà negativa di associazione, riconosciuta dall'art. 18 Cost., in quanto è funzionale alla «tutela di altri interessi costituzionalmente garantiti», «purché non siano altrimenti offesi libertà, diritti e principi costituzionalmente garantiti (diversi dalla libertà negativa di associarsi)», e risulti, al tempo stesso, che tale previsione «assicura lo strumento meglio idoneo all'attuazione di finalità schiettamente pubbliche, trascendenti la sfera nella quale opera il fenomeno associativo costituito per la libera determinazione dei privati” (sentenza n. 40/1982), o di un fine pubblico «che non sia palesemente arbitrario, pretestuoso o artificioso» (Corte Cost. sentenza n. 20/1975;
e cfr. anche le sentenze n. 120/1973 e n. 69/1962).
33. Ed ancora, Corte Cost. n. 15/1999 rammenta che «la privatizzazione degli enti pubblici di previdenza e assistenza è inserita nel contesto del complessivo riordinamento o della soppressione di enti previdenziali, in corrispondenza ad una direttiva più generale volta ad eliminare duplicazioni organizzative e funzionali nell'ambito della pubblica amministrazione», e che le Casse sono sfuggite a questo processo di
“razionalizzazione organizzativa” o “fusioni ed incorporazioni” in quanto «enti che, non usufruendo di alcun sostegno finanziario pubblico, intendono mantenere la loro specificità ed autonomia, assumendo la forma dell'associazione o della fondazione».
34. Da ultimo, con la sentenza n. 7/2017 la Corte costituzionale ha ribadito che la trasformazione delle Casse operata dal decreto legislativo n. 509 del 1994, «pur avendo inciso sulla forma giuridica dell'ente e sulle modalità organizzative delle sue funzioni, non ha modificato il carattere pubblicistico dell'attività istituzionale di previdenza ed assistenza. Peraltro, la Corte delle leggi ricorda come il principio del buon andamento di cui all'art. 97 Cost. stia alla base del portato normativo del citato decreto legislativo n. 509, essendo la riforma stata ispirata dall'esigenza di «percorrere una strada alternativa di tipo mutualistico rispetto alla soluzione
«generalista» della previdenza».
35. Risulta, per quanto sin qui detto, allo stesso modo errato e fuorviante il richiamo ai precedenti di questa
Corte, nn. 3622 del 2007, 11634 del 2007 e 13218 del 2008, che miravano a stabilire se una certa attività
(quella delle guide turistiche) dovesse o meno essere inquadrata nell'ambito della Gestione separata e, quindi, erano orientati a definire i soli profili soggettivi dell'obbligo assicurativo presso la Gestione separata e non la ben diversa ipotesi, qui trattata, della possibile esistenza di un vuoto di obbligo assicurativo relativo all'attività professionale del libero professionista iscritto ad un ordine professionale per cui esiste una cassa previdenziale di riferimento.
36. Sulle premesse sin qui esposte va esaminato il disposto dell'art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 6 luglio
2011, convertito dalla legge n. 111 del 15 luglio del 2011, che, esplicitando l'intento di voler chiarire quali liberi professionisti siano tenuti alla iscrizione alla gestione separata, dispone che il comma 26 del citato art. 2 della
I. 335 del 1995 va inteso nel senso che «i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non
9 CP_ esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato alla iscrizione ad appositi albi professionali ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11 in base ai rispettivi ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11».
37. La congiunzione “ovvero” può avere sia funzione meramente esplicativa, per cui sarebbero tenuti alla iscrizione i soggetti che esercitano una attività professionale per il cui esercizio non è richiesta l'iscrizione agli albi professionali, e che dunque non sono tenuti al versamento di alcuna contribuzione alle casse professionali, sia funzione disgiuntiva, per cui sarebbero tenuti alla iscrizione i soggetti che esercitano una attività professionale per il cui esercizio non è richiesta l'iscrizione agli albi professionali ed altresì coloro che, pur iscritti agli albi, non sono tenuti al versamento di alcuna contribuzione alle casse professionali.
38. Dal punto di vista astratto, è possibile, poi, intendere il versamento contributivo, come riferito al contributo soggettivo o anche a quello integrativo, giacche viene messo in dubbio se il versamento che esonera dalla iscrizione sia solo quello soggettivo, finalizzato alla creazione di una posizione previdenziale o anche quello integrativo (che viene versato da tutti coloro che sono iscritti agli albi ma non alle casse). Quest'ultimo versamento in quanto sterile, perché non produttivo di alcuna prestazione per il soggetto tenuto al pagamento, avrebbe una mera finalità solidaristica in senso lato.
39. Queste ulteriori questioni derivate dalla legge interpretativa, come già sottolineato dai precedenti specifici di questa Corte n. 30344 del 2017, n. 30345 del 2017, n. 1172 del 2018, n. 2282 del 2018, n. 1643 del 2018, vanno risolte, necessariamente, alla luce della ricostruzione sistematica sopra rappresentata perché un'interpretazione meramente letterale non potrebbe mai giungere a soluzioni certe essendo il termine versamento contributivo, senza ulteriore specificazione, del tutto ambiguo, così come la valenza della congiunzione ovvero.
40. Per tale ragione va certamente condivisa l'impostazione dei precedenti specifici di questa Corte già ricordati nei paragrafi che precedono, che hanno correttamente rimarcato che la legge interpretativa non può essere letta senza considerare la norma che si intende interpretare e sul cui contenuto, di centrale rilievo sistematico, si è sin qui detto.
41. La norma interpretata, infatti, significativamente intitolata all'armonizzazione degli ordinamenti pensionistici, pur nel rispetto della pluralità degli organismi assicurativi (art. 1, comma 1° l. n. 335 del 1995), ha chiaramente indicato la volontà di estendere l'area della tutela assicurativa attraverso l'istituzione della
Gestione separata, facendone un principio dell'intera riforma.
42. Il principio ha trovato sostanziale, seppure non totale, concretizzazione nei sensi sopra ricordati, e la sua portata deve incidere anche sulla disciplina sostanziale delle previdenze di categoria, ridimensionando in caso
10 di sua negazione, i criteri di autonomia e di separazione delle tutele, che caratterizzano il provvedimento sulla privatizzazione, adottato dal d.lgs. n. 509 del 1994.
43. Pertanto, l'unica forma di contribuzione obbligatoriamente versata che può inibire la forza espansiva della norma di chiusura contenuta nell'art. 2, comma 26, l. n. 335 del 1995 come chiarita dall'art. 18, comma 12, d.l.
n. 98 del 2011, non può che essere quella correlata ad un obbligo di iscrizione ad una gestione di categoria, in applicazione del divieto di duplicazione delle coperture assicurative incidenti sulla medesima attività professionale.
44. Per tale ragione la contribuzione integrativa, in quanto non correlata all'obbligo di iscrizione alla cassa professionale, ed a prescindere dalla individuazione della funzione assolta all'interno del sistema di finanziamento delle attività demandate alla cassa professionale, non attribuisce al lavoratore una copertura assicurativa per gli eventi della vecchiaia, dell'invalidità e della morte in favore dei superstiti, per cui non può CP_ essere rilevante ai fini di escludere l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata presso l' .
45. La conclusione qui esposta non è contraddetta, infine, neanche dalle considerazioni, evocate soprattutto in sede di discussione, circa la eventuale non utilità della contribuzione versata dal professionista presso la
Gestione Separata a seguito della sua iscrizione d'ufficio, posto che questa Corte di Cassazione ha avuto modo da tempo (Cass. n.10396 del 2009) di ribadire che dall'obbligo introdotto dall'art. 2, comma 26, l. n. 335 del 1995 e dal successivo comma 32, che regola l'emanazione di norme regolamentari, si trae la deduzione che la nuova gestione separata è chiamata fondamentalmente a rappresentare un'ulteriore gestione della assicurazione generale obbligatoria, che si aggiunge a quelle preesistenti per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi dell'agricoltura, commercio e artigianato.
46. Peraltro, anche gli sviluppi recenti della legislazione (v. L. n. 228 del 2012 e L. n. 232 del 2016) si sono mossi nel senso di ampliare la sfera della cumulabilità della diversa contribuzione, non coincidente, maturata da ciascun lavoratore secondo le proprie valutazioni di convenienza.
47. Si tratta certamente di una estensione della copertura assicurativa e non può certo confondersi la funzione dell'imposizione dell'obbligo dell'iscrizione alla Gestione separata con la concreta valorizzazione della contribuzione maturata da ciascun iscritto, come tale legata alle peculiarità della vita lavorativa di ciascuno, in assenza un rapporto di indefettibile corrispondenza tra le pensioni e le retribuzioni e tra le pensioni e l'ammontare della contribuzione versata, ed in presenza di «una tendenziale correlazione, che salvaguardi l'idoneità del trattamento previdenziale a soddisfare le esigenze di vita» (Corte Cost. n. 259 del 2017)”
Tale pronuncia ha inteso quindi richiamare e confermare il principio già espresso nella sentenza n.
32167/2018, cioè che “Gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie che, svolgendo attività libero professionale priva del carattere dell'abitualità, non hanno – secondo la disciplina vigente "ratione temporis", antecedente l'introduzione dell'automatismo della iscrizione – l'obbligo di iscrizione alla
[...]
[...] , alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti CP_4 all'albo professionale, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono CP_ tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l , in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del
1995, secondo cui l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione
è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale”.
Il giudice delle leggi ha inteso affermare, in modo particolare, i seguenti principi:
- nella gestione separata, l'obbligazione contributiva “è basata sostanzialmente sulla mera percezione di un reddito, ciò si evince dal riferimento dell'art. 2, comma 26, L 335/1995 alla norma fiscale anziché al tipo di attività svolta per definire il perimetro di applicazione della gestione separata;
- la tutela apprestata dalla gestione separata può essere complementare a quella apprestata dalla gestione a cui il soggetto è iscritto in relazione all'eventuale altra attività lavorativa espletata;
- è possibile una doppia iscrizione nel caso di espletamento di duplice attività lavorativa “quando per entrambe si prevede la tutela assicurativa” com'è testualmente previsto dall'art. 59, comma 16, L. 449/1997, precisando che in casi del genere “non si ha,…, duplicazione di contribuzione, perché a ciascuna fa capo una attività diversa” e, inoltre, “ciascuna delle obbligazioni contributive viene parametrata sulla base dei compensi rispettivamente percepiti, che non si cumulano” ma restano distinti e sottoposti alle proprie, rispettive, aliquote di prelievo;
- attraverso il costante ampliamento delle categorie di lavoratori tenute a detta iscrizione, la gestione separata
“ha assunto una funzione di chiusura del sistema che si rivolge alle aree soggettive ed oggettive non coperte da altre forme di assicurazione obbligatoria e che risponde all'obbligo dello Stato di dare concretezza al principio della universalità delle tutele assicurative obbligatorie relative a tutti i lavoratori (art. 35 Cost.), rispetto agli eventi indicati nell'art. 38, secondo comma, della Costituzione, nei modi indicati dal comma quarto dello stesso articolo 38 della Costituzione”;
- l'enunciato principio di universalizzazione soggettivo ed oggettivo della copertura assicurativa obbligatoria “si traduce operativamente nella regola secondo la quale l'obbligo (ex art. 2, comma 26, I. n. 335 del 1995) di iscrizione alla gestione separata è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall'esercizio abituale (anche se non esclusivo), ma anche occasionale (entro il limite monetario indicato nell'art. 44, comma 2, del D.L. n. 269/2003) di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco, anche se il medesimo soggetto svolge anche altra diverse attività per cui risulta già iscritto ad altra gestione”;
- l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale (in tal senso,
12 Cass. 30344/2017); non è rilevante, perciò, la contribuzione integrativa “in quanto non correlata all'obbligo di iscrizione alla cassa professionale e non attribuisce al lavoratore una copertura assicurativa per gli eventi della vecchiaia, dell'invalidità e della morte in favore dei superstiti…”.
Orientamento che la Suprema Corte di Cassazione ha consolidato nel tempo con successivi pronunciamenti dello stesso tenore, tra cui può richiamarsi la sentenza n. 519 dell'11.01.2019 e n. 3799 dell'8.02.2019.
In applicazione dei superiori principi quindi il ricorrente era tenuto in linea generale ad iscriversi presso la gestione separata dell' CP_1
Occorre a questo punto esaminare l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente, in quanto l ha CP_1 dato prova di aver richiesto il pagamento del credito risultante dalla dichiarazione dei redditi 2013 per il Par periodo d'imposta del 2012, con missiva raccomandata n. 68952930640-6 12.09.2018, ricevuta
25.09.2018, così come con le stesse modalità risulta essere stato notificato l'avviso di addebito.
Con riferimento a tale notificazione si precisa che l'art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 602/73, consente anche agli Uffici impositori di provvedere alla notifica degli atti di accertamento mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, e ciò per costante giurisprudenza della Suprema Corte, (Cfr.: Cass. Ordinanza 29 agosto 2017, n. 20506) nella quale si legge “… è legittimamente eseguita anche la notificazione diretta da parte degli Uffici finanziari a mezzo del servizio postale universale (Cfr.: Cass., tra le altre, n. 3254 del 18 febbraio 2016, nella quale la Corte precisa che “Tale conclusione trova conforto nel tenore letterale dell'art. 14 legge n. 890/92, come modificato dall'art. 20 L. n. 146/98, dal quale risulta che, la notifica degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari. La circostanza che tale disposizione faccia salve le modalità di notifica di cui al DPR n. 600/73 art. 60 e delle singole leggi d'imposta non elide la possibilità riconosciuta agli uffici finanziari – e per quel che qui interesse alla società concessionaria – di utilizzare le forme semplificate a mezzo del servizio postale – con specifico riferimento all'inoltro di raccomandata consegnata al portiere v. art. 39 d.m. 9 aprile 2001 (Cfr.:
Cass. n. 27319/2014) – senza il rispetto della disciplina in tema di notifiche a mezzo posta da parte dell'ufficiale giudiziario. In questa direzione, del resto, depone proprio l'art. 26 1° comma del DPR n.
602/73 che consente anche agli ufficiali della riscossione di provvedere alla notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, precisando che in caso di notifica al portiere, la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento da quest'ultimo sottoscritto, prevedendo, lo stesso articolo 26, il rinvio all'art. 60 DPR n. 600/73 unicamente per quanto non regolato nello stesso articolo (Cfr.: Cass. n. 14196/2014)”. Pertanto, nel caso di notificazione diretta a mezzo del servizio di posta universale non troveranno applicazione le norme dettate dall'art. 149 cod.proc.civ. e della legge n. 890/1982 ma unicamente quella concernente il servizio postale ordinario (Cass. n.ri: n.
17723 del 2006; n. 17598 del 2010, n. 20027 del 2011; n. 270 del 2012; n. 9111 del 06/06/2012). Con dette
13 pronunce si è, infatti, statuito che in tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l'avviso di liquidazione o di accertamento senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, (in quanto le disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 cod. proc. civ.), ed, in particolare, per quello che qui interessa, quella dettata dal D.P.R. n. 655 del 1982, il cui art. 40, prevede, per le raccomandate che non abbiano potuto essere recapitate, un periodo di giacenza negli uffici di destinazione di trenta giorni, stabilendo, altresì, che “deve essere dato avviso della giacenza di oggetti raccomandati od assicurati, che non abbiano potuto essere distribuiti, ai destinatari ed ai mittenti, se identificabili”.
Con le conseguenze che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (come ribadito di recente da Cass. n. 10245 del 26 aprile 2017) e che, in detta ipotesi, ai fini della ritualità della notificazione, non sarà necessaria la CAD, ovvero la comunicazione dell'avvenuto deposito all'Ufficio postale da effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento di cui all'art. 8 della legge
890/1982”.
Ne consegue che la predetta comunicazione (al pari dell'avviso di addebito) potevano essere eseguite direttamente dall' mediante spedizione diretta a messo del servizio postale di raccomandata con CP_1 avviso di ricevimento.
Sul decorso del termine di prescrizione relativo alla gestione separata è più di recente intervenuta la Suprema
Corte di Cassazione con la sentenza n. 19640 del 24 luglio 2018, nella quale testualmente si legge “…questa
Corte, … , in generale, ha sempre posto in rilievo che l'impossibilità di far valere un diritto, alla quale l'art. 2935 cod. civ. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 cod. civ. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, nel cui ambito, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sulla esistenza di tale diritto od il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento (cfr. sentenze n. 21026 del 06/10/2014 e n. 10828 del
26/05/2015)”, precisando inoltre che “… questa Corte ha già affermato, con specifico riferimento alla materia in oggetto (sentenza n. 13463 del 29/05/2017), che in tema di contributi cd. “a percentuale”, il fatto costitutivo
14 dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito ex art. 1, comma 4 della l. n. 233/1990, quand'anche l'efficacia del predetto fatto sia collegata ad un atto amministrativo di ricognizione del suo avveramento;
ne consegue che il momento di decorrenza della prescrizione dei contributi in questione, ai sensi dell'art. 3 della l. n. 335 del 1995, deve identificarsi con la scadenza del termine per il loro pagamento e non con l'atto, eventualmente successivo – CP_ ed avente solo efficacia interruttiva della prescrizione anche a beneficio dell' – con cui l'Agenzia delle
Entrate abbia accertato, ex art. 1 del d.lgs. n. 462 del 1997, un maggior reddito”.
Ulteriori precisazioni possono inoltre trarsi, anche a conferma di quanto già precedentemente affermato, da quanto statuito dalla Suprema Corte nella sua successiva sentenza n. 27950 del 31.10.2018, nella quale si legge “Si è recentemente affermato, ed è qui condiviso, che in tema di contributi cd. "a percentuale", il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito (Cass. 29 maggio 2017, n. 13463). E' peraltro chiaro che, pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia del resto con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento in cui «in cui i singoli contributi dovevano essere versati» (art. 55 r.d.l. 1827/1935). In proposito vale la regola, fissata dall'art. 18, co. 4, D. Lgs.. 9 luglio 1997, n.
241, secondo cui «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi»”.
Si osserva, inoltre, che questo decidente è ben a conoscenza che la Suprema Corte è intervenuta più di recente sulla materia dapprima con la pronuncia n. 6677 del 07.03.2019 ed ancora, tornando sulla questione, con la più recente pronuncia n. 30605 del 22 novembre 2019, che così argomentava: “che del pari manifestamente infondato è il nono motivo, avendo la Corte territoriale accertato che il ricorrente omise di compilare correttamente la dichiarazione dei redditi (così la sentenza impugnata, pag. 6) ed essendosi chiarito che costituisce doloso occultamento del debito contributivo verso l'ente previdenziale, ai fini dell'applicabilità dell'art. 2941 c.c., n. 8, la condotta del professionista che ometta di compilare la dichiarazione dei redditi nella parte relativa ai proventi della propria attività, utile al calcolo dei contributi per la Gestione separata (Cass. n.
6677 del 2019;” e di cui ha fatto applicazione in alcuni pronunciamenti.
Tuttavia, questo decidente, deve rilevare che successivamente Questo Ufficio ha ritenuto di aderire all'orientamento di legittimità secondo cui “La prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo versamento, in quanto il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è rappresentato dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato
15 reddito (in tal senso, si rinvia a quanto già statuito nella sentenza Tribunale Catania Sez. lavoro, Sent.,
24/01/2020; in tal senso conformi anche Corte d'Appello Catania Sez. lavoro Sent., 07/11/2019; Cass. Sez. lav. 31 ottobre 2018, n. 27950). Non rilevano pertanto, a tal fine, né la data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (che, quale dichiarazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo, potendo tuttavia valere come atto ricognitivo del debito laddove sia compilato il quadro RR), né l'atto, eventualmente successivo (avente piuttosto efficacia interruttiva CP_ della prescrizione, anche a beneficio dell' ), con cui l'Agenzia delle Entrate abbia accertato, ex art. 1 del
D.Lgs. n. 462 del 1997, un maggior reddito. Ritenendo che in tali casi, non ricorre alcun comportamento doloso della parte ricorrente che possa consentire di configurare l'ipotesi di cui all'art. 2941 n. 8 c.c., laddove abbia omesso di compilare il quadro RR in seno alla dichiarazione dei redditi, attesa l'assoluta incertezza normativa in merito all'obbligo contributivo nella gestione separata degli avvocati e degli altri professionisti già iscritti in albi (obbligo che appariva semmai escluso, per gli avvocati, dalla l. 22, l. 576/1980), che ha reso necessario l'intervento del legislatore mediante norma di interpretazione autentica, peraltro di difficile lettura
(art. 18, comma 12, D.L. 98/2011 ), tanto da generare notevoli oscillazioni giurisprudenziali, solo in parte sopite dopo i recenti interventi dalla Suprema Corte. Il termine prescrizionale deve pertanto intendersi decorso dalla data di scadenza dei contributi, senza alcun evento sospensivo”, (ex multis: Trib. Catania, Sez. Lav., dott. , sent. n. 3035 del 23.09.2020; n. 3704 del 28.10.2020), cui va dato seguito anche da questo Per_2 decidente.
Pertanto facendo applicazione dei suindicati principi al caso di specie e rilevato che i contributi sono riferiti all'anno 2012, il termine di prescrizione decorre dalla data di scadenza per il versamento del saldo di quanto dovuto a titolo di imposte.
In particolare:
➢ per l'anno 2012, entro il 16.06.2013, che in quanto ricadente nella giornata di domenica prorogato al primo giorno feriale utile 17.06.2013 (termine prorogato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri – DPCM – del 13.06.2013, all'8.07.2013).
Ne consegue che il termine di prescrizione decorrente rispettivamente dall'8.07.2013 era già maturato alla data di formazione e notificazione dell'avviso di pagamento per l'anno 2012 con la comunicazione del
12.09.2018, e vieppiù era decorso alla data di notificazione dell'avviso di addebito e ciò anche tenuto conto dell'applicazione della sospensione dei termini di 311 giorni per la pandemia Covid-19.
Conclusivamente, l'eccezione di prescrizione è fondata ed il ricorso va accolto, con assorbimento di tutte le altre censure.
3. Spese.
16 L'evoluzione giurisprudenziale, che ha registrato discordi orientamenti nella giurisprudenza anche di legittimità, giustifica la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 22.10.2024 da nei confronti dell' Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., e dell' , in persona del
[...] Controparte_2 legale rappresentante p.t., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1. Dichiara la contumacia dell' , in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t.
2. Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara non dovuti i contributi relativi all'anno 2012 per intervenuta prescrizione ed annulla l'avviso di addebito impugnato.
3. Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Così deciso in Catania, 28.05.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
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