Articolo 12 della Legge 17 febbraio 1950, n. 53
Articolo 11
Versione
14 marzo 1950
Art. 12.
Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione degli articoli precedenti l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici faranno fronte con disponibilita' dei propri bilanci, derivanti da economie realizzate o da realizzare sulle spese, con precedenza per le spese attinenti prevalentemente al personale.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Entrata in vigore il 14 marzo 1950