Provvedimento: In tema di licenziamenti collettivi, ai fini della regolarità formale della correlativa procedura, ex artt. 2, 3, 4 accordo interconfederale 20 dicembre 1950 (dichiarato efficace erga omnes, con DPR n. 1019 del 1960) l'eventuale sinteticità della motivazione del licenziamento intimato al singolo lavoratore (nella specie: "per riduzione del personale") non ne comporta l'inefficacia, quando i motivi e l'entità della riduzione dell'attività aziendale, la sua data di prevista attuazione ed il numero dei lavoratori in essa coinvolti abbiano formato oggetto di preventiva comunicazione alle associazioni sindacali e quindi di deliberazione nel corso della procedura di conciliazione, in questa, …
Leggi di più...