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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 28/10/2025, n. 981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 981 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Udienza del 28/10/2025
È presente l'avvocato Antonio Di Stasio nell'interesse della ricorrente, il quale esibisce e deposita in duplicato informatico il messaggio, la ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna del messaggio PEC con il quale sono stati ritualmente notificati al resistente l'atto di ricorso e il Decreto di fissazione dell'udienza di discussione. Pertanto, la scrivente difesa nel riportarsi integralmente al contenuto dell'atto introduttivo e alla documentazione allegata, insiste per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate. Si precisa che la ricorrente è ancora nel circuito scolastico come comprovato dalla GPS
2025/2026 pubblicata sul sito web del provveditorato di Avellino allegata con nota di deposito acquisita agli atti in data odierna. All'esito della presente udienza, chiede che la causa sia trattenuta in decisione. Si insiste per l'aumento del 30% delle spese di lite in quanto gli atti depositati in giudizio sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione e consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto (sul punto Cass. n. 23088 del
18/08/2021). Inoltre, per le ragioni esposte e documentate nell'atto introduttivo al paragrafo III denominato “Responsabilità per lite temeraria ex art. 96, commi I e III, c.p.c.”, Contr si insiste per la condanna del al pagamento, in favore della ricorrente, di una somma di danaro equitativamente determinata. All'esito della presente udienza chiede che la causa sia trattenuta in decisione.
Il Giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, verificata la regolarità della notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza alla parte resistente, non costituitasi sebbene ritualmente convenuta in giudizio.
P.Q.M.
Dichiara la contumacia del e all'esito della camera di Controparte_2 consiglio provvede come da sentenza ex art. 429 c.p.c..
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito della udienza di discussione del
28/10/2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 2016/2024 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: altre ipotesi;
TRA
(c.f. indicato: ), rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 in virtù di procura in atti, dall'avv. Antonio Di Stasio, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata in Luogosano (Av) alla P.zza Alcide De Gasperi 24 (indirizzo pec indicato: ; Email_1
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del l.r.p.t.; Controparte_2
RESISTENTE CONTUMACE conclusioni: come in atti
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 17/06/2024 la parte ricorrente in epigrafe indicata, docente in servizio per l'anno scolastico 2023/2024 presso l'I.C. NC De AN di
DO (Av), chiedeva di: “1) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire la Carta elettronica del valore di 500 euro annui per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1 commi da 121 a
124 della legge n. 107/2015 e ai sensi degli artt. 63 e 64 CCNL, e per l'effetto condannare il
alla elargizione del beneficio, così come previsto e Controparte_2 disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato, e riconosciuto, per l'anno 2023, ai sensi del D.L. 3 giugno 2023, n. 69 (conv. in L. 10 agosto 2023, n. 103)
2 anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante. Perciò: a) in via principale - previa disapplicazione dell'all'art. 1, comma 121, della L. n. 107 del 13 luglio
2015 e del DPCM di attuazione, nonché del D.L. 3 giugno 2023, n. 69 (conv. in L. 10 agosto
2023, n. 103), nella parte in cui essi non riconoscono il bonus di € 500,00 anche in favore dei docenti non di ruolo incaricati per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999 - condannare il (già e Controparte_2 Controparte_2 precedentemente ) nella persona Controparte_3 del pro tempore a corrispondere alla ricorrente la Carta elettronica del valore di CP_4
500 euro annui per l'aggiornamento e la formazione del docente per ogni anno di insegnamento prestato a tempo determinato, ed in particolare per gli anni scolastici
2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024, per un valore complessivo pari a € 1500 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. b) in via subordinata, - previa disapplicazione dell'all'art. 1, comma 121, della L. n. 107 del 13 luglio 2015 e del DPCM di attuazione, nonché del D.L. 3 giugno 2023, n. 69 (conv. in L. 10 agosto 2023, n. 103), nella parte in cui essi non riconoscono il bonus di € 500,00 anche in favore dei docenti non di ruolo incaricati per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999 - condannare il
[...]
(già e precedentemente Controparte_2 Controparte_2 [...]
) nella persona del Ministro pro tempore a Controparte_3 corrispondere alla ricorrente a titolo risarcitorio la somma di € 500,00 (o altra somma che sarà ritenuta equa e/o di giustizia) per ogni anno di docenza svolta a tempo determinato ed in particolare per gli anni scolastici 2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024 per un valore complessivo pari a € 1500 (o altra somma che sarà ritenuta equa e/o di giustizia). 2) accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 96, c. 1, c.p.c. e/o dell'art. 96, c. 3,
c.p.c., la responsabilità del del merito per lite temeraria, Controparte_2 condannando quest'ultimo al pagamento, in favore della ricorrente, di una somma di danaro equitativamente determinata;
3) condannare, in ogni caso, il
[...]
in persona del al pagamento delle spese Controparte_2 Controparte_5
e competenze del presente giudizio aumentate del trenta per cento quando gli atti depositati sono redatti in modalità telematiche idonee ad agevolarne la consultazione ex art. 4, c. 1 bis del D.M. n. 55/2014, con attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”.
3 A sostegno del ricorso deduceva di aver prestato servizio alle dipendenze del CP_2 convenuto con plurimi contratti fino al termine delle attività didattiche negli anni scolastici
2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024, svolgendo funzioni identiche e analoghe a quelle svolte dai colleghi assunti a tempo indeterminato e, segnatamente: a.s. 2020-2021 dal
22/10/2020 al 15/06/2021 presso Istituto Omnicomprensivo Statale di Bovino C.M.
; a.s. 2022-2023 dal 03/10/2022 al 30/06/2023 presso I.C. A. MANZI di C.F._2
CALITRI C.M. ; a.s. 2023/2024 dal 24/11/2023 al 30/06/2024 presso l'I.C. C.F._3
NC De AN di DO (Av) (C.M. . C.F._4
Soggiungeva di aver diffidato l'amministrazione per ottenere la carta il docente con missiva inviata il 5.06.2024, senza ottenere alcun riscontro.
Forniva documentazione adeguata e produceva i contratti dimostrando di essere inserita nel sistema scolastico.
Lamentava il mancato riconoscimento, per tutto il suddetto periodo, della somma di euro
500,00 annui di cui all'art. 1 comma 121 L. 107/2015 e pedissequo DPCM 23.09.2015
(cosiddetta carta elettronica del docente), in quanto insegnante “precaria”.
Soggiunto il carattere discriminatorio di detta esclusione, per contrasto con gli artt. 3, 35 e
97 Cost., per violazione degli artt. 63 e 64 CCNL di categoria, nonché per violazione del principio di non discriminazione nell'ambito delle condizioni di impiego di cui alla clausola
4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva 1999/70, nonché dei principi generali di parità di trattamento e di non discriminazione e illustrato, altresì, il quadro normativo e giurisprudenziale in subiecta materia a sostegno del ricorso, rassegnava la conclusioni come sopra riportate.
2. Instauratosi il contraddittorio, non si costituiva la parte resistente, sebbene ritualmente convenuta in giudizio.
Istruita documentalmente, all'esito della discussione, la causa è stata decisa come da sentenza ex art. 429 c.p.c..
3. Preliminarmente in rito, va dichiarata la contumacia della parte resistente, non costituitasi sebbene ritualmente convenuta in giudizio (cfr. i files di accettazione e consegna delle notificazioni eseguite via pec il 24/08/2024).
4. Venendo all'esame nel merito, la questione oggetto del contendere verte sul diritto della ricorrente, docente non di ruolo, a vedersi riconosciuto il beneficio economico di €
500,00 annui, denominato “Carta del Docente”, istituito dall'art. 1, comma 121, della Legge
n. 107/2015 (L.13 luglio 2015, n. 107 / Art. 1.) “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”.
4 La normativa primaria e i successivi decreti attuativi (DPCM 23 settembre 2015 e 28 novembre 2016) hanno inizialmente limitato l'erogazione del beneficio ai soli docenti di ruolo. Tale esclusione è stata tuttavia ritenuta illegittima dalla giurisprudenza nazionale ed europea per contrasto con il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla Direttiva 1999/70/CE.
Sul punto, è dirimente la pronuncia della Corte di Cassazione n. 29961 del 27 ottobre 2023, con la quale è stato chiarito che:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_2
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui
è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il
5 sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
La Suprema Corte, così come in precedenza il Consiglio di Stato (sentenza n. 1842/2022) e la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (ordinanza del 18 maggio 2022, causa C-450/21), ha stabilito che la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e docenti a tempo determinato non è giustificata da alcuna ragione oggettiva, posto che anche il personale precario è tenuto all'obbligo di formazione continua, strumentale a garantire la qualità dell'insegnamento e il buon andamento dell'amministrazione scolastica.
5. Le suesposte considerazioni valgono anche per il personale che abbia svolto supplenze brevi e saltuarie, dovendo ritenersi superato il proprio precedente orientamento stante la pronuncia di cui infra si dirà.
Come chiarito dalla Corte giustizia UE sez. X, 03/07/2025, n. 268, la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/Ce del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di € 500 annui che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione.
Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico, la durata, in generale, dell'incarico ovvero esigenze di politica sociale non costituiscono, chiarisce la Corte, nella pronuncia richiamata, tali ragioni oggettive.
La mancata emersione di elementi oggettivi funzionali a superare la presunzione di equiparazione, ai fini del beneficio, tra personale di ruolo e non di ruolo e le esigenze di formazione che, del resto, risultano maggiormente incisive per i docenti che effettuano supplenze di breve durata –sovente all'inizio della propria attività professionale o chiamati ad insegnare diverse materie in diverse scuole– fonda l'integrale pretesa di parte ricorrente.
6 Quanto sopra riportato è sufficiente alla decisione del caso concreto in punto di an debeatur del diritto preteso.
6. Nel caso di specie risulta allegato e documentato che la ricorrente ha prestato servizio alle dipendenze del in forza di plurimi contratti a tempo determinato Controparte_2 per gli anni scolastici 2020/2021 (dal 22.10.2020 al 9.01.2021, dal 25.11.2020 al 22.12.2020, dal 23.12.2020 al 10.05.2021, dall'11.05.2021 al 27.05.2021, dal 28.05.2021 al 2.06.2021, dal
10.06.2021 all'11.06.2021, dal 3.06.2021 al 9.06.2021 e dal 14.06.2021 al 15.06.2021),
2023/2024 (dal 5.10.2023 al 29.10.2023, dal 24.11.2023 al 30.06.2024), nonché di contratti fino al termine delle attività didattiche per l'.a.s. 2022/2023 e 2023/2024, il che impone di riconoscere alla ricorrente, ad oggi interna “al sistema delle docenze scolastiche”, poiché ancora collocata in G.P.S. per l'a..s. 2025/2026, come documentato dall'istante in data odierna, il diritto all'attribuzione della carta docente con adempimento in forma specifica.
In ragione dello svolgimento delle supplenze con le modalità temporali suddette, e previa disapplicazione parziale delle norme interne e delle disposizioni amministrative difformi, nel senso sopra indicato, va pertanto riconosciuto il diritto della ricorrente all'erogazione della Carta Docente per le annualità predette, per l'importo nominale di euro 500,00 all'anno, con condanna del ll'assegnazione in favore di parte ricorrente della carta CP_1 docente per gli aa.ss. 2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024, con conseguente emissione in suo favore del relativo buono elettronico, di importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico, da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM 28.11.2016.
7. Non può essere accolta la domanda di risarcimento per lite temeraria, tanto per mancanza di allegazione e prova del danno, quanto in considerazione del fatto che sulla questione oggetto di controversia si è formato soltanto recentemente uno stabile orientamento, alla luce dei principi espressi dalla Corte di giustizia con riferimento alla ipotesi -qui ricorrente- delle supplenze brevi e saltuarie.
8. Quanto alle spese di lite, tenuto conto del principio di legalità di cui all'art. 97 Cost., che vincola le p.a. all'applicazione della legislazione vigente e della complessità della materia, che ha richiesto plurimi interventi chiarificatori della giurisprudenza nazionale e comunitaria, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione per 1/2 delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c. come modificato dall'art. 13 comma 1 d.l.
12/09/14 n. 132 conv. in l. 10/11/14 n. 162, nel testo risultante dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 77 del 19/04/18, ponendosi il residuo a carico del soccombente.
P.Q.M.
7 Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 2016/2024 R.G Lavoro, proposto da , con ricorso depositato il 17/06/2024 nei confronti di Parte_1
, in persona del l.r.p.t., ogni contraria istanza Controparte_2 deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara la contumacia del;
Controparte_2
2) in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto di Parte_1 all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121 della legge n.107/2015 per gli aa.ss. 2020/2021, 2022/2023 e
2023/2024.
2) Condanna il , previa emissione della Carta docente, ad accreditarvi la somma di CP_2
€#1.500# (euromillecinquecento/00);
3) rigetta nel resto il ricorso;
4) compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna il Controparte_2 in persona del Ministro pro tempore, alla rifusione, in favore della ricorrente, del residuo che liquida in complessivi € 657,00 (euroseicentocinquntasette/00) oltre 15% per spese forfetarie IVA, CPA, con attribuzione.
Così deciso in Avellino, lì 28/10/2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
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