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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 03/11/2025, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Ivana Genduso
letti gli atti della controversia iscritta al n. 1926/2024 R.G., la cui udienza è stata fissata per il giorno
31.10.2025 e trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; visto che il predetto decreto risulta essere stato ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le “note di trattazione scritta” depositate;
dato atto che i difensori delle parti hanno prestato acquiescenza alla modalità di trattazione dell'udienza, non opponendosi nei termini di legge;
P.Q.M.
Decide come da sentenza in calce al presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI OL
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Paola, sezione Lavoro, nella persona della dott.ssa Ivana Genduso, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 1926/2024, avente ad oggetto: opposizione ad A.T.P.
TRA
nato a [...] il [...], in qualità di coniuge erede legittimo di Parte_1
nata a [...] il [...] e deceduta in San Nicola Arcella il Persona_1
02.02.2025 rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Marino che la rappresenta e difende come in atti
RICORRENTE
CONTRO
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in CP_1 P.IVA_1
Roma in Via Ciro il Grande n.21, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avvocati
[... RT FE e CE AL, come da procura generale alle liti a rogito Notaio in Tivoli/Roma rilasciata in data 21/07/2015 rep. N. 80974, tutti elettivamente domiciliati Per_2 in Cosenza presso la Sede Provinciale dell' sita in Piazza Loreto 22 CP_1
RESISTENTE resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1. L'istante in epigrafe ha esposto di aver proposto ricorso per A.T.P., ai sensi dell'art. 445 bis
c.p.c., per il riconoscimento del requisito sanitario utile all'indennità di accompagnamento, di cui alla L. 18/1980, ed allo stato di portatore di handicap ex art. 3, comma 3, L. 104/1992 all'esito del quale il c.t.u. nominato ha ritenuto sussistente il solo requisito sanitario relativo allo stato di portatore di handicap in condizioni di gravità, mentre ha ritenuto insussistente il requisito sanitario per beneficiare dell'indennità di accompagnamento.
Tanto premesso, parte ricorrente ha chiesto con la presente opposizione, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento del requisito sanitario dalla data della domanda amministrativa.
L' ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità della domanda o, comunque, rigettarsi la stessa. CP_1
All'udienza odierna, tenutasi in modalità di trattazione scritta la causa viene decisa con la presente sentenza.
§ 2. Va preliminarmente osservato che le condizioni previste dall'art. 1 della legge n. 18 del 1980 per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento consistono, alternativamente, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza;
ai fini della valutazione di dette situazioni non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero alla necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana (Cass. 7273/2011).
Fatta questa premessa, le censure sono parzialmente fondate.
Va precisato che il c.t.u., nominato nella fase di A.T.P., Dott. , ha ritenuto Persona_3 la parte ricorrente affetta da “La ricorrente di anni 79 è affetta diabete mellito tipo Persona_1 due in attuale terapia insulinica complicato da nefropatia con insufficienza renale cronica terzo stadio in terapia conservativa. Neuropatia periferica e retinopatia con attuale visus utile.
Ipertensione arteriosa in terapia associata fibrillazione atriale in terapia con anticoagulanti orali in attuale compenso emodinamico. Ipertensione polmonare. La ricorrente è affetta da patologie legate all'età soprattutto poiché dalla documentazione emerge un buon controllo clinico delle stesse malattie nel corso degli ultimi anni per cui abbiamo rilevato una giusta percentuale al 100% di invalidità civile difficoltà persistente a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età grave ed un giusto riconoscimento di un handicap grave per via dello svantaggio socio assistenziale per la stessa, ma non riteniamo ancora necessario un accompagnamento continuativo permanente rilevabile e a conferma anche nei test geriatrici allegati al fascicolo che riportano dei risultati con valori medi per attività quotidiane.”.
Chiamato a rendere una relazione integrativa in questa fase di merito alla luce della documentazione sanitaria depositata dalla parte ricorrente unitamente al ricorso e ancora successivamente in corso di causa, il c.t.u. ha osservato, nella relazione integrativa depositata, che: “Come già avevamo lasciato intendere in conclusione di bozza Luglio 2024, un probabile peggioramento dovuto al precario stato di salute della ricorrente, con la documentazione successiva probatoria esibita dalla parte, la nostra conclusione è logicamente un po' diversa nel senso che se eravamo d'accordo sul non iriconoscimento dell'accompagnamento alla data della nostra visita peritale o alla data della visita in commissione, alla data invece di questa nuova certificazione successiva 27/9/2024, dove chiaramente si evince il peggioramento dello stato di salute senza necessità di ulteriori perizie, possiamo affermare il giusto riconoscimento del diritto all'accompagnamento infatti è certificato una cardiopatia scompensata in classe funzionale NYHA III, insieme a tutte le altre patologie già presenti che col tempo si sono aggravate e peggiorate, da qui lo scompenso cardiovascolare certificato con visita cardiologica del 27/9/2024 con esame obiettivo: attività cardiaca aritmica da fibrillazione atriale, soffio sistolico puntale e aortico, severo edema degli arti inferiori e con ecocardiogramma: atrio sinistro marcatamente ingrandito, moderata insufficienza mitralica, dispnea per minimi sforzi, severo edema degli arti inferiori di recente insorgenza, clarence della creatinina a 2,2 quindi anche grave insufficienza renale.
Concludiamo per tanto con il riconoscimento del diritto all'accompagnamento a partire dalla data del peggioramento dello stato di salute certificato in data 27/9/2024.”
Alla luce di tali considerazioni occorre, quindi, rivedere le conclusioni raggiunte in sede di accertamento tecnico preventivo: ne consegue l'accoglimento dell'opposizione e il riconoscimento che è stata invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le Persona_1 funzioni e i compiti propri della sua età, grave 100%, con necessità di assistenza continua e permanente dal 27.09.2024, nonché portatrice di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.
n. 104/1992 a partire dalla domanda amministrativa del 22.05.2023, fino al decesso del
02.02.2025.
§ 3. Le spese di lite vanno compensate fra le parti nella misura della metà, atteso il riconoscimento del requisito sanitario con decorrenza successiva alla domanda amministrativa e per la restante parte vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, così come aggiornato al D.M. 147/2022, tenuto conto dei valori minimi, in considerazione della natura del procedimento
(controversia in materia di previdenza), del valore della causa (scaglione euro 5.201,00 –
26.000,00), della complessità (bassa), oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge con attribuzione in favore dell'Avv. Giuseppe Marino dichiaratosene anticipatario, ex art 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara che è stata invalida Persona_1 ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età, grave 100%, con necessità di assistenza continua e permanente dal
27.09.2024, nonché portatrice di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. n.
104/1992 a partire dalla domanda amministrativa del 22.05.2023, fino al decesso del
02.02.2025;
2. Condanna l' al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore di parte CP_1 ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 1,347,50 per compenso professionale, oltre 15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e
C.P.A., se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Giuseppe Marino dichiaratosene anticipatario ex art 93 c.p.c..
Si comunichi.
Paola, 03.11.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Ivana Genduso
letti gli atti della controversia iscritta al n. 1926/2024 R.G., la cui udienza è stata fissata per il giorno
31.10.2025 e trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; visto che il predetto decreto risulta essere stato ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le “note di trattazione scritta” depositate;
dato atto che i difensori delle parti hanno prestato acquiescenza alla modalità di trattazione dell'udienza, non opponendosi nei termini di legge;
P.Q.M.
Decide come da sentenza in calce al presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI OL
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Paola, sezione Lavoro, nella persona della dott.ssa Ivana Genduso, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 1926/2024, avente ad oggetto: opposizione ad A.T.P.
TRA
nato a [...] il [...], in qualità di coniuge erede legittimo di Parte_1
nata a [...] il [...] e deceduta in San Nicola Arcella il Persona_1
02.02.2025 rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Marino che la rappresenta e difende come in atti
RICORRENTE
CONTRO
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in CP_1 P.IVA_1
Roma in Via Ciro il Grande n.21, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avvocati
[... RT FE e CE AL, come da procura generale alle liti a rogito Notaio in Tivoli/Roma rilasciata in data 21/07/2015 rep. N. 80974, tutti elettivamente domiciliati Per_2 in Cosenza presso la Sede Provinciale dell' sita in Piazza Loreto 22 CP_1
RESISTENTE resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1. L'istante in epigrafe ha esposto di aver proposto ricorso per A.T.P., ai sensi dell'art. 445 bis
c.p.c., per il riconoscimento del requisito sanitario utile all'indennità di accompagnamento, di cui alla L. 18/1980, ed allo stato di portatore di handicap ex art. 3, comma 3, L. 104/1992 all'esito del quale il c.t.u. nominato ha ritenuto sussistente il solo requisito sanitario relativo allo stato di portatore di handicap in condizioni di gravità, mentre ha ritenuto insussistente il requisito sanitario per beneficiare dell'indennità di accompagnamento.
Tanto premesso, parte ricorrente ha chiesto con la presente opposizione, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento del requisito sanitario dalla data della domanda amministrativa.
L' ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità della domanda o, comunque, rigettarsi la stessa. CP_1
All'udienza odierna, tenutasi in modalità di trattazione scritta la causa viene decisa con la presente sentenza.
§ 2. Va preliminarmente osservato che le condizioni previste dall'art. 1 della legge n. 18 del 1980 per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento consistono, alternativamente, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza;
ai fini della valutazione di dette situazioni non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero alla necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana (Cass. 7273/2011).
Fatta questa premessa, le censure sono parzialmente fondate.
Va precisato che il c.t.u., nominato nella fase di A.T.P., Dott. , ha ritenuto Persona_3 la parte ricorrente affetta da “La ricorrente di anni 79 è affetta diabete mellito tipo Persona_1 due in attuale terapia insulinica complicato da nefropatia con insufficienza renale cronica terzo stadio in terapia conservativa. Neuropatia periferica e retinopatia con attuale visus utile.
Ipertensione arteriosa in terapia associata fibrillazione atriale in terapia con anticoagulanti orali in attuale compenso emodinamico. Ipertensione polmonare. La ricorrente è affetta da patologie legate all'età soprattutto poiché dalla documentazione emerge un buon controllo clinico delle stesse malattie nel corso degli ultimi anni per cui abbiamo rilevato una giusta percentuale al 100% di invalidità civile difficoltà persistente a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età grave ed un giusto riconoscimento di un handicap grave per via dello svantaggio socio assistenziale per la stessa, ma non riteniamo ancora necessario un accompagnamento continuativo permanente rilevabile e a conferma anche nei test geriatrici allegati al fascicolo che riportano dei risultati con valori medi per attività quotidiane.”.
Chiamato a rendere una relazione integrativa in questa fase di merito alla luce della documentazione sanitaria depositata dalla parte ricorrente unitamente al ricorso e ancora successivamente in corso di causa, il c.t.u. ha osservato, nella relazione integrativa depositata, che: “Come già avevamo lasciato intendere in conclusione di bozza Luglio 2024, un probabile peggioramento dovuto al precario stato di salute della ricorrente, con la documentazione successiva probatoria esibita dalla parte, la nostra conclusione è logicamente un po' diversa nel senso che se eravamo d'accordo sul non iriconoscimento dell'accompagnamento alla data della nostra visita peritale o alla data della visita in commissione, alla data invece di questa nuova certificazione successiva 27/9/2024, dove chiaramente si evince il peggioramento dello stato di salute senza necessità di ulteriori perizie, possiamo affermare il giusto riconoscimento del diritto all'accompagnamento infatti è certificato una cardiopatia scompensata in classe funzionale NYHA III, insieme a tutte le altre patologie già presenti che col tempo si sono aggravate e peggiorate, da qui lo scompenso cardiovascolare certificato con visita cardiologica del 27/9/2024 con esame obiettivo: attività cardiaca aritmica da fibrillazione atriale, soffio sistolico puntale e aortico, severo edema degli arti inferiori e con ecocardiogramma: atrio sinistro marcatamente ingrandito, moderata insufficienza mitralica, dispnea per minimi sforzi, severo edema degli arti inferiori di recente insorgenza, clarence della creatinina a 2,2 quindi anche grave insufficienza renale.
Concludiamo per tanto con il riconoscimento del diritto all'accompagnamento a partire dalla data del peggioramento dello stato di salute certificato in data 27/9/2024.”
Alla luce di tali considerazioni occorre, quindi, rivedere le conclusioni raggiunte in sede di accertamento tecnico preventivo: ne consegue l'accoglimento dell'opposizione e il riconoscimento che è stata invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le Persona_1 funzioni e i compiti propri della sua età, grave 100%, con necessità di assistenza continua e permanente dal 27.09.2024, nonché portatrice di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.
n. 104/1992 a partire dalla domanda amministrativa del 22.05.2023, fino al decesso del
02.02.2025.
§ 3. Le spese di lite vanno compensate fra le parti nella misura della metà, atteso il riconoscimento del requisito sanitario con decorrenza successiva alla domanda amministrativa e per la restante parte vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, così come aggiornato al D.M. 147/2022, tenuto conto dei valori minimi, in considerazione della natura del procedimento
(controversia in materia di previdenza), del valore della causa (scaglione euro 5.201,00 –
26.000,00), della complessità (bassa), oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge con attribuzione in favore dell'Avv. Giuseppe Marino dichiaratosene anticipatario, ex art 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara che è stata invalida Persona_1 ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età, grave 100%, con necessità di assistenza continua e permanente dal
27.09.2024, nonché portatrice di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. n.
104/1992 a partire dalla domanda amministrativa del 22.05.2023, fino al decesso del
02.02.2025;
2. Condanna l' al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore di parte CP_1 ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 1,347,50 per compenso professionale, oltre 15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e
C.P.A., se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Giuseppe Marino dichiaratosene anticipatario ex art 93 c.p.c..
Si comunichi.
Paola, 03.11.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Ivana Genduso