Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 17/03/2025, n. 878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 878 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in persona del giudice on. dott.ssa Maria Paola
Sanghez, ha emesso la seguente
SENTENZA
Resa contestualmente, previa discussione ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. anche mediante il rinvio alle note conclusionali, all'udienza del 17.3.2025, nella causa civile iscritta al n.5496/20 R.G.
Trib.
TRA
Parte_1
Rappresentata e difesa dal prof. avv.to Ernesto Sticchi Damiani, per procura allegata all'atto di citazione in opposizione, procuratore domiciliatario
- opponente –
CONTRO
, in persona del suo titolare Controparte_1 Controparte_1
Rappresentato e difeso dall'avv.to Giuseppe Rampino, in virtù di mandato in calce all'originale della comparsa di costituzione e risposta, procuratore domiciliatario
-opposta-
MOTIVAZIONE
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 cod. proc. civ., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma
17, della legge 18 giugno 2009, n. 69, trattandosi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, di quest'ultima legge, di disposizione normativa suscettibile di trovare applicazione con riguardo ai giudizi che, alla data della suddetta entrata in vigore (4 luglio 2009), risultino ancora pendenti in primo grado, così come quello in esame.
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Il fascicolo veniva assegnato al giudice dott.ssa M. N. Mazzone.
Instauratosi il contraddittorio tra le parti, con ordinanza emessa a fine udienza il giudice rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto non ricorrendone i presupposti di legge, quindi venivano assegnati i termini istruttori ex art.183 comma 6 c.p.c. richiesti dalle parti e si rinviava per l'ammissione dei mezzi di prova all'udienza del 22.4.2021. Con ordinanza emessa a seguito di scioglimento di riserva venivano ammessi i mezzi istruttori richiesti. In più udienze si procedeva all'interrogatorio formale dell'opponente ed alla prova testimoniale richiesta.
Nelle more del giudizio il fascicolo veniva assegnato a questo giudice.
All'udienza del 25.9.2023, conclusasi l'istruttoria, le parti chiedevano un rinvio per tentare di comporre bonariamente la lite. All'udienza di rinvio del 15.1.2024, stante l'esito negativo delle trattative, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 26.3.2024.
Precisate le conclusioni, la causa veniva rinviata per la discussione ex art.281 sexies c.p.c. dapprima all'udienza del 29.10.2024, poi rinviata d'ufficio all'udienza del 17.3.2025, con termine alle parti per note conclusive.
In data odierna, dopo la discussione anche mediante il rinvio alle note conclusive, il giudice ha deciso la causa con sentenza contestuale inviata telematicamente alle parti.
DECISIONE
Ritiene il giudice che l'opposizione non sia fondata e non meriti accoglimento. Tuttavia, avendo parte opponente pagato delle somme banco iudicis, il decreto ingiuntivo deve essere revocato con
2 condanna di parte opponente al pagamento della restante somma portata dal decreto al netto delle somme già versate dalla stessa.
Risulta documentalmente, ma anche l'istruttoria espletata lo ha confermato (vedi in particolare deposizione architetto Direttore dei Lavori), che oltre al contratto sottoscritto dalle parti Tes_1
in data 30 ottobre 2017, tra le parti siano intervenuti successivi accordi che sostanzialmente hanno modificato il contenuto del contratto iniziale. Infatti sulla base di questi accordi successivi viene in essere un secondo computo metrico e viene stilato un elenco di lavori che vengono in buona parte contabilizzati dal Direttore dei Lavori, architetto Tes_1
Inoltre come l'istruttoria ha dimostrato (vedi deposizione arch. l'esecuzione di questi Tes_1
ulteriori lavori hanno comportato ritardi nella consegna degli stessi che non possono essere imputati all'impresa. Costituisce principio consolidato che, quando, nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto, il committente abbia richiesto all'appaltatore notevoli ed importanti variazioni del progetto che importino "notevoli modificazioni della natura dell'opera", ciò determina una sostituzione consensuale del regolamento contrattuale già in essere, facendo venir meno il termine di consegna pattuito nel contratto, per effetto del mutamento dell'originario piano dei lavori.
L'efficacia della penale è conservata soltanto se le parti fissano di comune accordo un nuovo termine mentre, in mancanza, grava sul committente, che intenda conseguire il risarcimento del danno da ritardata consegna dell'opera, l'onere di fornire la prova della colpa dell'appaltatore.
(Vedi Corte di Cassazione Ordinanza n. 21515 del 20.8.2019; Corte Cassazione Civile Sez. II,
2.4.2019, n.9152). Ed ancora :”E' ricorrente nella giurisprudenza di questa Corte l'affermazione secondo cui, quando, nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto, il committente abbia richiesto all'appaltatore notevoli ed importanti variazioni del progetto, il termine di consegna e la penale per il ritardo, pattuiti nel contratto, vengono meno per effetto del mutamento dell'originario piano dei lavori, di tal che, perchè la penale conservi efficacia, occorre che le parti di comune accordo fissino un nuovo termine” (Cass. Sez. 2, 6.10.2011, n. 20484; Cass. Sez. 2, 28.5.2001, n.
7242).
Pertanto, poiché nel caso in esame l'opponente ha richiesto ulteriori opere rispetto all'originario contratto ed in mancanza di un nuovo termine per la clausola penale, la stessa non può essere presa in considerazione.
Dappiù il ritardo nella consegna oltre che dai lavori aggiuntivi è dipeso anche dalla circostanza che l'opponente ha pagato in ritardo e frazionandolo l'acconto stabilito contrattualmente, nonostante più volte l' avesse formalmente richiesto il pagamento facendo presente di dover CP_1
pagare i materiali e gli operai e che, in mancanza, avrebbe sospeso i lavori (Vedi, al riguardo, la testimonianza dell'architetto . Tes_1
3 A ciò si aggiunga anche il ritardo con cui veniva rilasciata la concessione edilizia (rilascio datato10.6.2018 n.219/18, nonostante la CILA fosse del 11.11.2017) che riguardava apertura porte esterne, solai e recinzioni, benchè l'impresa avrebbe potuto lavorare all'interno come dichiarato dalla teste arch. ma che non riprendevano per le circostanze anzidette. Tes_1
In definitiva, alla luce di tali argomentazioni, ritiene questo giudice che l'istruttoria abbia dimostrato che il ritardo nella consegna dei lavori non possa essere imputato all' e, CP_1
pertanto, alcuna penale è dovuta.
Inoltre l'istruttoria ha dimostrato che sono dovuti anche i lavori di stonacatura (fu commissionata dalla committente, come dichiarato dall'arch. , nonché il costo dello smaltimento dei Tes_1
materiali (il costo dello smaltimento fu autorizzato da me ed era corrispondente alla quantità di materiale smaltito, dichiarazione dell'arch. . Tes_1
Relativamente al pagamento della TOSAP, la Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con sentenza n.
8628 depositata il 7 maggio 2020, ha statuito che :”In tema di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), la legittimazione passiva del rapporto tributario, in presenza di un atto di concessione o di autorizzazione rilasciato dall'ente locale, spetta, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, esclusivamente al soggetto titolare di tale atto, e solo in mancanza di questo, all'occupante di fatto”. Pertanto, in mancanza di specifica pattuizione, il pagamento della
TOSAP spetta al titolare della concessione, quindi, alla committente.
Ditalchè, alla luce di tali considerazioni, disattesa ogni altra questione paventata nel presente giudizio che deve ritenersi assorbita da quanto statuito, il giudice ritiene che l'opposizione non sia fondata. Tuttavia, avendo l'opponente pagato la somma di €.4.951,65 banco iudicis, somma che deve essere detratta dall'importo del decreto ingiuntivo, il giudice revoca il decreto ingiuntivo n.985/2020 del 12.5.2020, ritualmente notificato con il quale l' ha Controparte_1 ingiunto a il pagamento della somma di €.23.342,22 oltre interessi come Parte_1 Parte_1
da domanda e spese della procedura monitoria.
Per quanto emerso dall'istruttoria, condanna l'opponente al pagamento Parte_1 della somma di €.18.390,57, oltre interessi legali da dì della domanda al soddisfo, così quantificata la somma dovuta al netto di quanto già corrisposto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice on. dott.ssa Maria Paola Sanghez, definitivamente decidendo sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da nei confronti Parte_1
dell' , in persona del suo titolare , disattesa ogni Controparte_1 Controparte_1
altra azione, istanza ed eccezione così decide :
4 1. In virtù di quanto argomentato revoca il decreto ingiuntivo n.985/2020 del 12.5.2020, ritualmente notificato, con il quale l' ha ingiunto a Controparte_1
il pagamento della somma di €.23.342,22 oltre interessi come da Parte_1
domanda e spese della procedura monitoria.
2. Per le ragioni su espresse condanna al pagamento della somma di Parte_1
€.18.390,57, oltre interessi legali da dì della domanda al soddisfo, così quantificata la somma dovuta al netto di quanto già corrisposto.
3. Condanna, infine, l'opponente al pagamento delle spese del Parte_1
giudizio in favore dell'opposta che si liquidano in €.3.500,00, Controparte_1
oltre alle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Lecce, 17.3.2025 ore 16.00
Il giudice on.
dott.ssa Maria Paola Sanghez
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