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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/01/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
RGAC 71284 ANNO 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE Roberto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 71284 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2017, trattenuta in decisione alla udienza di precisazione delle conclusioni del 29 ottobre 2024, e vertente
TRA
(o. IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via Monte Asolone n. 8 presso lo studio dell'avv. Milena
Liuzzi che la rappresenta e difende, unitamente all'avv. Stefano Clivio del Foro di Torino,
giusta procura alle liti conferita su foglio allegato all'atto di citazione
ATTRICE
E
(cf ), rappresentata dalla società (cf Controparte_1 P.IVA_2 CP_1
), giusto mandato per atto dj notaio in Roma, in data 16 P.IVA_3 Persona_1
giugno 2015 rep. 43026 in persona del procuratore speciale della società CP_2
per atto di notaio in Roma, in data 16 novembre 2016 rep. 51999,
[...] Persona_1
elettivamente domiciliata in Roma, via Mario Fani n. 20 presso lo studio dell'avv. Gianluca
De Micco Padula che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in calce alla copia notificata dell'atto di citazione. TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
CONVENUTA
Oggetto: risarcimento danni ex art. 2043, 2050 e 2051 cc.
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 29 ottobre 2024 alla quale la causa era stata rinviata a seguito della rimessione sul ruolo istruttorio da parte del giudice designato trasferito nelle more del deposito della sentenza il quale aveva rimesso la causa sul ruolo affinché le parti formulassero i chiarimenti richiesti dalle pari stesse al CTU, benché nel procedimento si fosse svolto già due accertamenti tecnici preventivi – il primo dei quali non aveva potuto esaminare la situazione interna del complesso immobiliare non avendo la proprietà ritenuto di consentire l'access per lo svolgimento dei sopralluoghi peritali - e, nel corso del presente giudizio era stata espletata una ulteriore consulenza tecnica nel corso del procedimento della quale i consulenti di parte avevano avuto la possibilità di formulare al CTU le loro osservazione in relazione alla bozza di consulenza ricevuta e che il consuete avesse già risposto nella consulenza tecnica definitiva depositata, rimessione sul ruolo avvenuta nel mese di agosto 2024 il termine per i deposito della sentenza fosse scaduto il 29 febbraio 2024, la causa è stata di nuovo trattenuta in decisione con assegnazione di termini ridotti a seguito di anticipazione della udienza fissata in considerazione del fatto che la causa era stata introdotta nel 2017.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la società attrice ha convenuto in giudizio la società convenuta jn via di surroga, al fine di veder accertare la responsabilità della stessa per i danni che aveva dovuto indennizzare, alla società in Parte_2
relazione alla polizza all risks n. 2011/2352262 che copriva i danni subiti dagli immobili indicati in polizza indipendentemente dalla titolarità degli stessi, inizialmente avente
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decorrenza dal 25 febbraio 2011 e scadenza al 25 febbraio 2012 e successivamente rinnovata, in relazione alla quale aveva risarcito il danno subito da un immobile sito in
Roma, Piazza Albina n. 3 a causa del cedimento della pavimentazione stradale che aveva interessato il muro di confine e parte del giardino con conseguente danneggiamento degli impianti a servizio del fabbricato.
Stante l'urgenza di provvedere al ripristino dei luoghi era stato effettuato un primo accertamento tecnico d'ufficio e nel 2014 il CTU designato aveva concluso che il crollo era stato determinato da una cavità che si era formata a causa di una perdita continua presente su di una tubazione del diametro di sedici centimetri, lesione che era stata individuata e che la stessa attraversava i ¾ della circonferenza della tubazione, e la perdita si era protratta ragionevolmente per una pluralità di anni.
Il primo accertamento aveva accertato solo i danni esterni al muro di confine in quanto la proprietà dell'immobile non aveva consentito l'accesso per consentire il sopralluogo peritale.
Era stata effettuata anche un ulteriore accertamento tecnico preventivo che aveva stimato i danni anche interni al complesso immobiliare e confermato la indicazione secondo cui la causa ultima del cedimento del suolo doveva essere rinvenuta in una perdita di acqua
CP_ presente negli impianti della
Di conseguenza la Assicurazione aveva indennizzato l'importo di euro 148.500, già detratto lo scoperto di polizza pari al 10%, somma corrisposta in modo completo solo dopo l'avvenuto completamento dei lavori di ripristino e si era surrogata nel credito risarcitorio vantato dalla propria assicurata nei confronti del danneggiante che aveva individuato nella società Controparte_1
Ritenendo che sulla base di quanto accertato in sede di accertamento tecnico la responsabilità dovesse essere ascritta alla società per non aver curato la CP_1
RGAC 2017 Pag. 3 di 15 G.U. Roberto Parziale Parte_3
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manutenzione delle tubazioni dell'acqua che passavano sotto l'immobile assicurato, ha introdotto il presente giudizio per ottenere il risarcimento del danno spettante alla
Assicurata nella misura dell'indennizzo in concreto corrisposto.
Si è costituita la società rappresentata dalla società Controparte_3 CP_1
contestando la esistenza della prova dell'avvenuto pagamento dell'importo richiesto e che le cessioni di credito, peraltro relative a solo parte del credito asserito, non costituiscono idonea prova del pagamento atta a giustificare la surroga.
Ha evidenziato che per l'identico sinistro la società aveva citato in giudizio Parte_4
CP_
e l con giudizio perdente innanzi al Tribunale di Roma n. 38294/2016, CP_4
chiedendo un risarcimento di euro 706.000 circa e che vi era prova della proprietà
dell'immobile in capo alla società nel 2015 e non anche al Controparte_5
momento del sinistro, specie considerando che si trattava di una polizza per conto di chi spetta e quindi non in favore del contraente che non era titolare dell'interesse assicurato.
Ha contestato, inoltre la propria responsabilità nell'evento dannoso evidenziando come nel corso degli accertamenti tecnici anticipati posti in essere erano stati indagati i danni ed il costo dei ripristini ma non la responsabilità ella causazione del sinistro avendo i CTU
indicato una pluralità di cause che avevano concorso alla verificazione del sinistro considerando le caratteristiche geomorfologiche del terreno sottostante interesato dalla presenza di numerose cavitò, anche di rilevanti dimensioni, dovuta alle caratteristiche del terreno ed all'attività estrattiva svolta nei secoli dall'uomo, la presenza di numerosi servizi e sottoservizi sotto il giardino della casa e che il dilavamento operato dall'acqua in presenza di cavità preesistenti poteva avere una pluralità di cause, ivi compresa quella connessa all'assorbimento delle acque meteoriche.
Infatti, dal momento dell'inizio del dissesto Acea era intervenuta più volte per verificare le condotte idriche e di scarico senza riscontrare danni alle tubazioni. Inoltre, i successivi
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accertamenti eseguiti a seguito dell'intervento dei Vigili del Fuoco avevano riscontrato che in corrispondenza della voragine che si era creata la condotta si era incurvata determinando una perdita sui due giunti ai lati della stessa, perdita da ricondurre all'incurvamento della condotta stessa in conseguenza della creazione della voragine, di guisa che la perdita riscontrata era stata determinata della voragine e non era essa stessa causa della voragine. In occasione dell'intervento erano stati posti in essere degli interventi riparativi per eliminare le perdite ed assicurare la continuità del flusso idrico ma il cedimento della pavimentazione stradale e del giardino interno era proseguita.
Tale posizione era stata ribadita anche nel corso degli accertamenti tecnici svolti nel corso dei quali era stata evidenziato che se la lesione trovata fosse stata presente prima della apertura della voragine, la dimensione della lesione avrebbe da un lato determinato un abbassamento di pressione nel sistema di distribuzione dell'acqua, perdita di pressione non segnalata dalla utenza prima del crollo della pavimentazione, ma avrebbe determinato,
proprio in relazione alla pressione esistente all'interno della tubazione, la formazione di una fuoriuscita d'acqua sulla pavimentazione della strada o nel giardino, fenomeno che non era stato rilevato.
Inoltre, tra le possibili cause del dissesto dovevano essere considerate le modificazioni dei luoghi in conseguenza dei lavori eseguiti per la realizzazione del garage e della piscina oltre che l'impianto idrico del giardino, oltre alla presenza di cavita e gallerie sotterranee preesistenti che non era stata correttamente esaminata dai consulenti chiamati a svolgee l'accertamento tecnico preventivo.
Ha evidenziato, inoltre, che la gestione dei sistemi di raccolta delle acque meteoriche, con
CP_ esclusione del giardino facevano capo a e non alla società CP_4
Di conseguenza non era stata raggiunte alcuna certezza in relazione alle cause della verificazione della voragine,
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Ha contestato, inoltre, la misura del risarcimento richiesto in quanto parte dei lavori di ripristino, compresa la ricostruzione del muro di confine, era stata eseguita a spese di
. CP_4
Nel corso del giudizio sono stati escussi quali testi i consulenti di parte che avevano partecipato ai precedenti accertamenti tecnici e che hanno ribadito le valutazioni espresse in tali sedi, ed espletata una consulenza tecnico ulteriore sulle cause del dissesto e sul costo dei danni arrecati, la causa è stata trattenuta in decisione alla udienza del 29 ottobre
2024 sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'oggetto principale del giudizio attiene all'accertamento della effettiva esistenza dei diritto di surroga in quanto se l'indennizzo di polizza doveva essere corrisposto alla società
proprietaria dell'immobile, sussiste una contestazione in relazione al soggetto effettivamente proprietario dell'immobile considerando che, secondo quanto prospettato
CP_ dalla società era pendente un giudizio nei confronti di per il CP_4
risarcimento del danno subito per effetto della formazione della voragine nell'immobile di via Albinia n. 3, introdotto dalla società qualificatasi come proprietaria del Parte_4
medesimo immobile, e recante il n. 32294/2016.
In atti risulta che il pagamento è stato effettuato alla società quale Parte_2
cessionaria del credito della società cessione avvenuta nel Controparte_6
2015.
Nel corso del giudizio, a fronte della contestazione della proprietà dell'immobile e della conseguente validità della cessione del credito, nulla è stato depositato o provato dalla
Assicurazione attrice, malgrado la polizza preveda che ai sesi de6.1 delle condizioni che regolano la liquidazione n dei sinistri è precisato che il pagamento possa essere effettuato
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solo nei confronti o con il consenso dell'effettivo titolare dell'interesse assicurato che nel caso di specie consiste nella proprietà del bene assicurato.
D'altra parte l'accertamento dell'effettivo titolare dell'indennizzo, tenuto conto che la polizza riserva, comunque, al solo contraente l'accertamento e la liquidazione del danno, era propedeutica al pagamento dell'indennizzo anche nel caso di cessione del credito quale surroga (cessione documentata per la somma di euro 75.000 e per la somma di euro
10.000 mentre per il pagamento di euro 73.500 è presente solo una comunicazione della società contraente per il pagamento alla società alla società Investimenti Immobiliari italiani.
La Assicurazione attrice, quindi, nel presente giudizio ha provato che la società
[...]
fosse la titolare dell'interesse assicurato, coincidente, nel caso di Controparte_7
specie, con la proprietà dell'immobile, avendo depositato di una ispezione ipotecaria dalla quale risultava che la società in questione era proprietaria dell'immobile dal 29 novembre
2005.
Sotto questo aspetto, dovendosi ritenente provato il pagamento dell'indennizzo, risulta provato che lo stesso sia stato versato alla società proprietaria dell'immobile essendo oggetto di contestazione tra le parti tale aspetto, anche in considerazione della provata pendenza di una richiesta risarcitoria proposta per il medesimo immobile per lo stesso
Controparte_ sinistro dalla società questione superata dopo il deposito della visura ipotecaria tratta dai Registri Immobiliari, specie se si considera che l'immobile oggetto dell'altro giudizio era limitrofo, posto ai civici 1 e 2 ed avente una differente particella catastale .
L'altra questione attiene alla individuazione delle cause della frana in relazione alle quale le prospettazioni delle parti divergono.
Secondo la Assicurazione attrice il sinistro era stato causato da una perdita di acqua proveniente da una spaccatura che era stata rilevata su di una tubatura dell'acqua della
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Acea della dimensioni di sedici centimetri sulla quale era stata rinvenuta una spaccatura che interessava buona parte della circonferenza della stessa, perdita che, protrattasi neo tempo aveva provocati la creazione della cavita determinata del dilavamento del terreno favorito dalla presenza di cavità naturali o determinate dalla attività estrattiva posta in essere nei secoli passati.
CP_ L' ha dedotto che non vi era prova certa del fatto che la rottura della conduttura fosse presente prima del cedimento de terreno dovendosi ritenere che la stessa fosse stata determinata dal crollo stesso, avendo constatato i Vigili del Fuoco intervenuti una incurvatura della tubazione determinata dal cedimento del terreno che aveva determinato la lesione riscontrata sulla condotta.
Ha dedotto la società che le cause dovevano essere rinvenute nella consdizione del terreno, già interessato da estese cavita sia naturali che create dalla attività escavativa dell'uomo con modificazione dello stesso in conseguenza del cedimento delle volte di tali cavità sia naturali sia conseguenti alla attività svolta sul terreno – indicndo tra esse, la recente escavazione del terreno per la creazione dei garage interrati e della piscina –
l'impianto di annaffiamento del giardino e l'assorbimento da parte del giardino delle acque meteoriche, deducendo a sostegno della assenza di perdite significative precedenti al sinistro in quanto nessuna comunicazione era pervenuta in relazione ad una riduzione della pressione dell'acqua da parte degli utenti allacciati alla condotta risultata danneggiata, né
segnalazioni in ordine alla presenza di affioramenti di acqua o umidità.
Sotto questo aspetto la consulenza tecnica affidata nel presente giudizio al fine di accertare la causa della formazione della voragine sotto l'immobile sito in Piazza Albina n. 3 non ha raggiunto certezze, avendo avuto unicamente la possibilità di rivalutare il contenuto dei due accertamenti tecnici di ufficio posti in essere, essendo ormai stati effettuati tutti i lavori di
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ripristino, e a rivalutare la documentazione all'epoca acquisita ed a formulare la ipotesi ritenuta maggiormente probabile.
La consulenza, infatti, ha evidenziato come l'immobile in questione si trovi in Piazza Albina,
sul colle Aventino, area interessata dalla presenza di cave di tufo lionato e di pozzolana in relazione alle quali sono presenti cavità e cunicoli, non tutti conosciuti anche a causa di crolli che li hanno interessati e che ne rendono impossibile la verifica.
Tali cavità sono responsabili di sprofondamenti e crolli verificatisi in vari quartieri di Roma
all'interno delle mura serviane, fenomeno ricollegabili anche al dilavamento conseguente a perdite delle tubazioni relative alle condotte idriche o ad intensi fenomeni metereologici.
Ha evidenziato che la zona del cole Aventino è stata interessata più volte da tali crolli connessi alla cavità sotterranee evidenziato che a seguito dello sprofondamento di un tratto di strada in via Giosafat nel 1987 ed in tale occasione vennero effettuati studi geomorfologici della zona evidenziando la presenza di un vasto sistema di gallerie sotterranee solo in parte esplorate e che tali studi avevano evidenziato che tale sistema di cavità e cunicoli si estendeva fino a Piazza Albina evidenziando che una delle cavitò,
presente tra via Giosafat, via San Marcello e Piazza Albine aveva una dimensione superiore ai 300 mq ed era collocata ad una profondità compresa tra i 14 ed i 15 m. Da tale cavità principale si dipanano delle gallerie che passano sotto piazza Albina, gallerie in alcuni casi crollate o riempite da detrito.
Nulla risulta in relazione alla esistenza di interventi per la valutazione del rischio o per la imposizione di vincoli ai privati nello svolgimento di attività di ristrutturazione quale quella che ha interessato l'immobile in questione con la creazione di un garage interrato ed una piscina.
Tuttavia, considerato che lo stesso consulente ha citato convegni svolti nel 1999 in relazione alla valutazione e prevenzione del rischio connesso con la presenza delle cavità,
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la situazione deve ritenersi conosciuta sia dagli Enti che gestivano servizi, sia da parte dei privati proprietari di immobili nella zona.
Lo sprofondamento risulta essere iniziato il 29 ottobre 2012 interessando la parte inferiore di una parte del muro di confine alle spalle del quale è presente un giardino dal piano di calpestio sopraelevato di circa un paio di metri rispetto al piano stradale antistante.
Erano intervenuti i Vigili del Fuoco rilevando la presenza di una voragine di tre metri di diametro che interessava in parte la sede stradale ed il parte il muro di confine che era in parte crollato, voragine della profondità di tre metri, voragine in evoluzione anche a causa della perdita rilevante rilevata sulle condutture idriche messe in evidenza dallo sgrottamento del terreno al di sotto del giardino e risultate danneggiate dallo sgrottamento.
I Vigili del Fuoco sono intervenuti anche il giorno successivo perché, malgrado la eliminazione della perdita di acqua dalle condutture, lo smottamento del terreno proseguiva rendendo pericolante anche un albero di alto fusto presente nel giardino.
Nella relazione dell'intervento si dava anche atto che la videoispezione eseguita nella fognatura che correva parallela al muro di confine aveva mostrato che la stessa era integra e non interessata al cedimento.
CP_ La relazione dell'intervento eseguito dall' il 29 ottobre 2012 ha indicato che era stata riscontrata la presenza di una condotta idrica arcuata che presentava perdite ai sue lati di giunzione, perdite che erano state eliminate montando un sistema di distribuzione alternativa che assicurava la distribuzione di acqua agli utenti, mentre il portatore posto alla sinistra del civico 2/a di Piazza Albina risultava divelto e inghiottito nella voragine, segno che la evoluzione non era causata dalla perdita di acqua riscontrata al momento dell'intervento.
CP_ L'accertamento tecnico affidato al sulla base i sopralluoghi effettuati tra il 28 dicembre TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
alla perdita presente sulla tubazione collegata alla lesione che interessava corca un quarto della circonferenza della condotta e che si era protratta per anni.
Anche il secondo accertamento tecnico è giunto alla conclusione che la lesione presente sulla conduttura molto probabilmente non era stata causata dalla formazione della voragine ma era causa della formazione della voragine.
Il consulente tecnico nominato nel corso del presente procedimento ha indicato di concordare con tale valutazione probabilistica dei consulenti che si erano espressi nei precedenti accertamenti tecnici producendo delle fotografie asseritamente tratte da google maps in epoca precedente alla verificazione del sinistro dalle quali è possibile verificare che sul muro di confine presente accanto all'ingresso del garage interrato, era presente una macchia di umidità macchia di umidità giunta nel 2011 fino alla balaustra posta sul muro e che passava accanto ad una fenditura presente sul muro di confine.
Nessun accertamento risulta essere stato effettuato in relazione al periodo di realizzazione
CP_ del garage interrato, indicato in alcune osservazioni del consulente di parte in quindici anni prima del sinistro, né quali interventi fossero stati operati nel giardino soprastante la zona interessata dalla voragine iniziale ed in particolare se la altezza originaria del giardino fosse la medesima o lo stesso si trovasse originariamente all'altezza del piano stradale e quale parte dello stesso sia stata oggetto di escavazione per la creazione del garage.
Dalla presenza delle macchie di umidità sul muro il consulente trae il convincimento che vi fosse una perdita idrica dell'impianto dell'Acea.
In realtà il mancato accertamento delle condizioni pregresse del giardino interno prima della realizzazione del garage interrato, non consente di valutare se il muro fosse destinato fin dall'origine al contenimento del terrapieno adibito a giardino o se lo stesso fosse stato rialzato con la costruzione del garage interrato, mentre risulta presente un sistema di impermeabilizzazione della parte interna del muro di confine considerando che lo stesso si
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trovava a contatto con un terrapieno alto due metri e messo di terra di terra con prato sopra e presenza di un impianto di irrigazione, come pure impermeabilizzate erano le parti delle mura interrate del garage.
Ha anche indicato che la cessazione della infiltrazione non poteva essere considerata una causa che escludeva un ulteriore effetto della stessa sulla voragine in quanto la riduzione della quantità di acqua che era presente nella terra aveva favorito fenomeni di assestamento del terreno una volta privo di acqua.
CP_ In realtà oltre alla lesione i tecnici dell' – circostanza questa non confermata dai periti
CP_ nominati da nel corso degli accertamenti tecnici espletati - hanno indicato di aver riscontrato la perdita nelle giunzioni ai due lati della conduttura indicando che la stessa risultava incurvata, circostanza confermata anche dai Vigili del fuoco al momento dell'arrivo e ritiene che la fessura, che interessava tre quarti della circonferenza della conduttura di sedici centimetri di diametro sarebbe stata presente da anni.
In realtà considerata la pressione di esercizio della condotta, descritta dai Vigili del fuoco come getto di acqua zampillante, avrebbe necessariamente determinato una riduzione di pressione in tutte le utenze collegate, nessuna delle quali, però, risulta aver segnalato la riduzione della pressione dell'acqua all'interno delle abitazioni nel corso di anni.
Non vi sono, quindi, elementi certi per affermare che la rottura constatata e che determinava la perdita con zampillo rilevata dai Vigili del Fuoco non sia conseguente al movimento della condotta in conseguenza della perdita del sostegno.
Dagli accertamenti effettuati risulta che la lesione della conduttura interessava il lato superiore ed i due lati laterali ma non quello in basso della tubazione, tubazione esterna rispetto alla zona di frana interna nel giardino.
Malgrado il muro si trovasse a destra della condotta, nessun danno diretto risulta presente sul lato sinistro della stessa, quello verso la Piazza, ulteriore elemento che appare rendere
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assai improbabile che la perdita connessa da una lesione presente su tre quarti della circonferenza di una tubazione di sedici centimetri di diametro con una pressione di esercizio pari a 3 o 4 atmosfere, non avesse prodotto conseguenze sulla pavimentazione della Piazza, tenuto conto che la fuoriuscita di acqua avrebbe interessato i tre lati della condotta, laterali e superiore.
Ritiene in conclusione il giudicante che non siano emersi elementi tali da far ritenere che la voragine sia stata causata da una presunta di acqua prolungata nel tempo e non una conseguenza della particolare condizione della zona, dal momento che al di sotto di piazza
Albina erano presenti sicuramente cunicoli conseguenti alle operazioni di scavo eseguite nei secoli scorsi, cunicoli e cavità soggette anche a crollo per cedimento dele pareti o delle volte, anche in conseguenza della acque meteoriche in libera dispersione nel suolo, come nel giardino dell'immobile, interessato da lavori di ristrutturazione quindici anni prima del sinistro e che avevano comportato lo sbancamento di parte del terrapieno per la realizzazione del garage interrato, la installazione di una piscina e la sistemazione del giardino, non essendo peraltro, emerso nulla in relazione alle prospezioni del terreno per la esecuzione dei lavori, tenuto conto che quando gli stessi erano stati eseguito, una quindicina di anni prima del sinistro, si era già verificato uno sprofondamento del terreno in una via limitrofa a piazza Albina, crollo che aveva determinato anche la attivazione di controlli e ricerche che avevano operato una prima mappatura del rischio, che aveva reso evidente che anche sotto l'immobile in questione erano presenti caverne e cunicoli che costituivano un rischio che richiedeva particolari cautele nella effettuazione di lavori di rilievo ed al tempo stesso un monitoraggio costante che avrebbe dovuto consentire per tempo di valutare la presenza della macchia di umidita sul muro di confine, specie in considerazione del fatto che la parte interna e muro era stata oggetto di
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impermeabilizzazione e quindi l'umidità non avrebbe dovuto provenire dal terrapieno in terra di due metri e mezzo al cui sostegno era destinato il muro di confine.
La domanda attrice, quindi, non appare essere stata fondata, dal punto di vista probatorio al fine di consentire di affermare che , secondo il criterio del più probabile che non, il cedimento del terreno debba trovare la propria causa prevalente in una perdita di acqua da una tubazione dell'Acea piuttosto che il un fenomeno di cedimento della cavita sotterranee presenti ed all'interno della quali si è riversata la terra determinando il cedimento del muro di cinta e la creazione della voragine.
Infatti sia pure attraverso la surroga la Assicurazione ha azionato una d responsabilità da omessa custodia, responsabilità che postula, per la sussistenza, che parte attrice provi la esistenza del fatto e del nesso di causalità, prova che neppure le consulenze espletate hanno consentito di accertare, tenuto conto che lo spargimento di acqua è stato verificato solo dopo la verificazione del danno, e non sono emersi elementi univoci per individuare la presenza di un a perdita in epoca precedente al sinistro, dal momento che dalle foto tratte da google maps e risalenti al 2011 sono visibili tracce di umidità sul muro ad una altezza di circa due metri e mezzo dove si apprezzano le lesioni della muratura, segno che la impermeabilizzazione del muro di confine non era integra e che la umidità si trovava all'altezza del piano calpestabile del terrapieno e, quindi, difficilmente correlabile con una perdita al di sotto del piano della pavimentazione stradale.
Deve, pertanto, essere respinta la domanda attrice.
Considerata la pluralità di consulenze svolte senza una reale ricerca delle cause della apertura della voragine, ritiene il giudicante di dover compensare tra le parti le spese del presente giudizio, ivi comprese le spese di CTU.
P Q M
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il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta con atto di citazione ritualmente notificato dalle società nei confronti Parte_1
della società rappresentata dalla società Controparte_1 CP_1
* respinge la domanda attrice;
* compensa tra le parti le spese del presente giudizio ivi comprese le spese di CTU.
Così deciso in Roma, il giorno 31 dicembre 2024.
Il Giudice
(Roberto Parziale)
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Roberto Parziale 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2012 ed il 26 novembre 2013 è giunto alla conclusione che la voragine era stata causata
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Roberto Parziale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE Roberto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 71284 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2017, trattenuta in decisione alla udienza di precisazione delle conclusioni del 29 ottobre 2024, e vertente
TRA
(o. IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via Monte Asolone n. 8 presso lo studio dell'avv. Milena
Liuzzi che la rappresenta e difende, unitamente all'avv. Stefano Clivio del Foro di Torino,
giusta procura alle liti conferita su foglio allegato all'atto di citazione
ATTRICE
E
(cf ), rappresentata dalla società (cf Controparte_1 P.IVA_2 CP_1
), giusto mandato per atto dj notaio in Roma, in data 16 P.IVA_3 Persona_1
giugno 2015 rep. 43026 in persona del procuratore speciale della società CP_2
per atto di notaio in Roma, in data 16 novembre 2016 rep. 51999,
[...] Persona_1
elettivamente domiciliata in Roma, via Mario Fani n. 20 presso lo studio dell'avv. Gianluca
De Micco Padula che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in calce alla copia notificata dell'atto di citazione. TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
CONVENUTA
Oggetto: risarcimento danni ex art. 2043, 2050 e 2051 cc.
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 29 ottobre 2024 alla quale la causa era stata rinviata a seguito della rimessione sul ruolo istruttorio da parte del giudice designato trasferito nelle more del deposito della sentenza il quale aveva rimesso la causa sul ruolo affinché le parti formulassero i chiarimenti richiesti dalle pari stesse al CTU, benché nel procedimento si fosse svolto già due accertamenti tecnici preventivi – il primo dei quali non aveva potuto esaminare la situazione interna del complesso immobiliare non avendo la proprietà ritenuto di consentire l'access per lo svolgimento dei sopralluoghi peritali - e, nel corso del presente giudizio era stata espletata una ulteriore consulenza tecnica nel corso del procedimento della quale i consulenti di parte avevano avuto la possibilità di formulare al CTU le loro osservazione in relazione alla bozza di consulenza ricevuta e che il consuete avesse già risposto nella consulenza tecnica definitiva depositata, rimessione sul ruolo avvenuta nel mese di agosto 2024 il termine per i deposito della sentenza fosse scaduto il 29 febbraio 2024, la causa è stata di nuovo trattenuta in decisione con assegnazione di termini ridotti a seguito di anticipazione della udienza fissata in considerazione del fatto che la causa era stata introdotta nel 2017.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la società attrice ha convenuto in giudizio la società convenuta jn via di surroga, al fine di veder accertare la responsabilità della stessa per i danni che aveva dovuto indennizzare, alla società in Parte_2
relazione alla polizza all risks n. 2011/2352262 che copriva i danni subiti dagli immobili indicati in polizza indipendentemente dalla titolarità degli stessi, inizialmente avente
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decorrenza dal 25 febbraio 2011 e scadenza al 25 febbraio 2012 e successivamente rinnovata, in relazione alla quale aveva risarcito il danno subito da un immobile sito in
Roma, Piazza Albina n. 3 a causa del cedimento della pavimentazione stradale che aveva interessato il muro di confine e parte del giardino con conseguente danneggiamento degli impianti a servizio del fabbricato.
Stante l'urgenza di provvedere al ripristino dei luoghi era stato effettuato un primo accertamento tecnico d'ufficio e nel 2014 il CTU designato aveva concluso che il crollo era stato determinato da una cavità che si era formata a causa di una perdita continua presente su di una tubazione del diametro di sedici centimetri, lesione che era stata individuata e che la stessa attraversava i ¾ della circonferenza della tubazione, e la perdita si era protratta ragionevolmente per una pluralità di anni.
Il primo accertamento aveva accertato solo i danni esterni al muro di confine in quanto la proprietà dell'immobile non aveva consentito l'accesso per consentire il sopralluogo peritale.
Era stata effettuata anche un ulteriore accertamento tecnico preventivo che aveva stimato i danni anche interni al complesso immobiliare e confermato la indicazione secondo cui la causa ultima del cedimento del suolo doveva essere rinvenuta in una perdita di acqua
CP_ presente negli impianti della
Di conseguenza la Assicurazione aveva indennizzato l'importo di euro 148.500, già detratto lo scoperto di polizza pari al 10%, somma corrisposta in modo completo solo dopo l'avvenuto completamento dei lavori di ripristino e si era surrogata nel credito risarcitorio vantato dalla propria assicurata nei confronti del danneggiante che aveva individuato nella società Controparte_1
Ritenendo che sulla base di quanto accertato in sede di accertamento tecnico la responsabilità dovesse essere ascritta alla società per non aver curato la CP_1
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manutenzione delle tubazioni dell'acqua che passavano sotto l'immobile assicurato, ha introdotto il presente giudizio per ottenere il risarcimento del danno spettante alla
Assicurata nella misura dell'indennizzo in concreto corrisposto.
Si è costituita la società rappresentata dalla società Controparte_3 CP_1
contestando la esistenza della prova dell'avvenuto pagamento dell'importo richiesto e che le cessioni di credito, peraltro relative a solo parte del credito asserito, non costituiscono idonea prova del pagamento atta a giustificare la surroga.
Ha evidenziato che per l'identico sinistro la società aveva citato in giudizio Parte_4
CP_
e l con giudizio perdente innanzi al Tribunale di Roma n. 38294/2016, CP_4
chiedendo un risarcimento di euro 706.000 circa e che vi era prova della proprietà
dell'immobile in capo alla società nel 2015 e non anche al Controparte_5
momento del sinistro, specie considerando che si trattava di una polizza per conto di chi spetta e quindi non in favore del contraente che non era titolare dell'interesse assicurato.
Ha contestato, inoltre la propria responsabilità nell'evento dannoso evidenziando come nel corso degli accertamenti tecnici anticipati posti in essere erano stati indagati i danni ed il costo dei ripristini ma non la responsabilità ella causazione del sinistro avendo i CTU
indicato una pluralità di cause che avevano concorso alla verificazione del sinistro considerando le caratteristiche geomorfologiche del terreno sottostante interesato dalla presenza di numerose cavitò, anche di rilevanti dimensioni, dovuta alle caratteristiche del terreno ed all'attività estrattiva svolta nei secoli dall'uomo, la presenza di numerosi servizi e sottoservizi sotto il giardino della casa e che il dilavamento operato dall'acqua in presenza di cavità preesistenti poteva avere una pluralità di cause, ivi compresa quella connessa all'assorbimento delle acque meteoriche.
Infatti, dal momento dell'inizio del dissesto Acea era intervenuta più volte per verificare le condotte idriche e di scarico senza riscontrare danni alle tubazioni. Inoltre, i successivi
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accertamenti eseguiti a seguito dell'intervento dei Vigili del Fuoco avevano riscontrato che in corrispondenza della voragine che si era creata la condotta si era incurvata determinando una perdita sui due giunti ai lati della stessa, perdita da ricondurre all'incurvamento della condotta stessa in conseguenza della creazione della voragine, di guisa che la perdita riscontrata era stata determinata della voragine e non era essa stessa causa della voragine. In occasione dell'intervento erano stati posti in essere degli interventi riparativi per eliminare le perdite ed assicurare la continuità del flusso idrico ma il cedimento della pavimentazione stradale e del giardino interno era proseguita.
Tale posizione era stata ribadita anche nel corso degli accertamenti tecnici svolti nel corso dei quali era stata evidenziato che se la lesione trovata fosse stata presente prima della apertura della voragine, la dimensione della lesione avrebbe da un lato determinato un abbassamento di pressione nel sistema di distribuzione dell'acqua, perdita di pressione non segnalata dalla utenza prima del crollo della pavimentazione, ma avrebbe determinato,
proprio in relazione alla pressione esistente all'interno della tubazione, la formazione di una fuoriuscita d'acqua sulla pavimentazione della strada o nel giardino, fenomeno che non era stato rilevato.
Inoltre, tra le possibili cause del dissesto dovevano essere considerate le modificazioni dei luoghi in conseguenza dei lavori eseguiti per la realizzazione del garage e della piscina oltre che l'impianto idrico del giardino, oltre alla presenza di cavita e gallerie sotterranee preesistenti che non era stata correttamente esaminata dai consulenti chiamati a svolgee l'accertamento tecnico preventivo.
Ha evidenziato, inoltre, che la gestione dei sistemi di raccolta delle acque meteoriche, con
CP_ esclusione del giardino facevano capo a e non alla società CP_4
Di conseguenza non era stata raggiunte alcuna certezza in relazione alle cause della verificazione della voragine,
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Ha contestato, inoltre, la misura del risarcimento richiesto in quanto parte dei lavori di ripristino, compresa la ricostruzione del muro di confine, era stata eseguita a spese di
. CP_4
Nel corso del giudizio sono stati escussi quali testi i consulenti di parte che avevano partecipato ai precedenti accertamenti tecnici e che hanno ribadito le valutazioni espresse in tali sedi, ed espletata una consulenza tecnico ulteriore sulle cause del dissesto e sul costo dei danni arrecati, la causa è stata trattenuta in decisione alla udienza del 29 ottobre
2024 sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'oggetto principale del giudizio attiene all'accertamento della effettiva esistenza dei diritto di surroga in quanto se l'indennizzo di polizza doveva essere corrisposto alla società
proprietaria dell'immobile, sussiste una contestazione in relazione al soggetto effettivamente proprietario dell'immobile considerando che, secondo quanto prospettato
CP_ dalla società era pendente un giudizio nei confronti di per il CP_4
risarcimento del danno subito per effetto della formazione della voragine nell'immobile di via Albinia n. 3, introdotto dalla società qualificatasi come proprietaria del Parte_4
medesimo immobile, e recante il n. 32294/2016.
In atti risulta che il pagamento è stato effettuato alla società quale Parte_2
cessionaria del credito della società cessione avvenuta nel Controparte_6
2015.
Nel corso del giudizio, a fronte della contestazione della proprietà dell'immobile e della conseguente validità della cessione del credito, nulla è stato depositato o provato dalla
Assicurazione attrice, malgrado la polizza preveda che ai sesi de6.1 delle condizioni che regolano la liquidazione n dei sinistri è precisato che il pagamento possa essere effettuato
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solo nei confronti o con il consenso dell'effettivo titolare dell'interesse assicurato che nel caso di specie consiste nella proprietà del bene assicurato.
D'altra parte l'accertamento dell'effettivo titolare dell'indennizzo, tenuto conto che la polizza riserva, comunque, al solo contraente l'accertamento e la liquidazione del danno, era propedeutica al pagamento dell'indennizzo anche nel caso di cessione del credito quale surroga (cessione documentata per la somma di euro 75.000 e per la somma di euro
10.000 mentre per il pagamento di euro 73.500 è presente solo una comunicazione della società contraente per il pagamento alla società alla società Investimenti Immobiliari italiani.
La Assicurazione attrice, quindi, nel presente giudizio ha provato che la società
[...]
fosse la titolare dell'interesse assicurato, coincidente, nel caso di Controparte_7
specie, con la proprietà dell'immobile, avendo depositato di una ispezione ipotecaria dalla quale risultava che la società in questione era proprietaria dell'immobile dal 29 novembre
2005.
Sotto questo aspetto, dovendosi ritenente provato il pagamento dell'indennizzo, risulta provato che lo stesso sia stato versato alla società proprietaria dell'immobile essendo oggetto di contestazione tra le parti tale aspetto, anche in considerazione della provata pendenza di una richiesta risarcitoria proposta per il medesimo immobile per lo stesso
Controparte_ sinistro dalla società questione superata dopo il deposito della visura ipotecaria tratta dai Registri Immobiliari, specie se si considera che l'immobile oggetto dell'altro giudizio era limitrofo, posto ai civici 1 e 2 ed avente una differente particella catastale .
L'altra questione attiene alla individuazione delle cause della frana in relazione alle quale le prospettazioni delle parti divergono.
Secondo la Assicurazione attrice il sinistro era stato causato da una perdita di acqua proveniente da una spaccatura che era stata rilevata su di una tubatura dell'acqua della
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Acea della dimensioni di sedici centimetri sulla quale era stata rinvenuta una spaccatura che interessava buona parte della circonferenza della stessa, perdita che, protrattasi neo tempo aveva provocati la creazione della cavita determinata del dilavamento del terreno favorito dalla presenza di cavità naturali o determinate dalla attività estrattiva posta in essere nei secoli passati.
CP_ L' ha dedotto che non vi era prova certa del fatto che la rottura della conduttura fosse presente prima del cedimento de terreno dovendosi ritenere che la stessa fosse stata determinata dal crollo stesso, avendo constatato i Vigili del Fuoco intervenuti una incurvatura della tubazione determinata dal cedimento del terreno che aveva determinato la lesione riscontrata sulla condotta.
Ha dedotto la società che le cause dovevano essere rinvenute nella consdizione del terreno, già interessato da estese cavita sia naturali che create dalla attività escavativa dell'uomo con modificazione dello stesso in conseguenza del cedimento delle volte di tali cavità sia naturali sia conseguenti alla attività svolta sul terreno – indicndo tra esse, la recente escavazione del terreno per la creazione dei garage interrati e della piscina –
l'impianto di annaffiamento del giardino e l'assorbimento da parte del giardino delle acque meteoriche, deducendo a sostegno della assenza di perdite significative precedenti al sinistro in quanto nessuna comunicazione era pervenuta in relazione ad una riduzione della pressione dell'acqua da parte degli utenti allacciati alla condotta risultata danneggiata, né
segnalazioni in ordine alla presenza di affioramenti di acqua o umidità.
Sotto questo aspetto la consulenza tecnica affidata nel presente giudizio al fine di accertare la causa della formazione della voragine sotto l'immobile sito in Piazza Albina n. 3 non ha raggiunto certezze, avendo avuto unicamente la possibilità di rivalutare il contenuto dei due accertamenti tecnici di ufficio posti in essere, essendo ormai stati effettuati tutti i lavori di
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ripristino, e a rivalutare la documentazione all'epoca acquisita ed a formulare la ipotesi ritenuta maggiormente probabile.
La consulenza, infatti, ha evidenziato come l'immobile in questione si trovi in Piazza Albina,
sul colle Aventino, area interessata dalla presenza di cave di tufo lionato e di pozzolana in relazione alle quali sono presenti cavità e cunicoli, non tutti conosciuti anche a causa di crolli che li hanno interessati e che ne rendono impossibile la verifica.
Tali cavità sono responsabili di sprofondamenti e crolli verificatisi in vari quartieri di Roma
all'interno delle mura serviane, fenomeno ricollegabili anche al dilavamento conseguente a perdite delle tubazioni relative alle condotte idriche o ad intensi fenomeni metereologici.
Ha evidenziato che la zona del cole Aventino è stata interessata più volte da tali crolli connessi alla cavità sotterranee evidenziato che a seguito dello sprofondamento di un tratto di strada in via Giosafat nel 1987 ed in tale occasione vennero effettuati studi geomorfologici della zona evidenziando la presenza di un vasto sistema di gallerie sotterranee solo in parte esplorate e che tali studi avevano evidenziato che tale sistema di cavità e cunicoli si estendeva fino a Piazza Albina evidenziando che una delle cavitò,
presente tra via Giosafat, via San Marcello e Piazza Albine aveva una dimensione superiore ai 300 mq ed era collocata ad una profondità compresa tra i 14 ed i 15 m. Da tale cavità principale si dipanano delle gallerie che passano sotto piazza Albina, gallerie in alcuni casi crollate o riempite da detrito.
Nulla risulta in relazione alla esistenza di interventi per la valutazione del rischio o per la imposizione di vincoli ai privati nello svolgimento di attività di ristrutturazione quale quella che ha interessato l'immobile in questione con la creazione di un garage interrato ed una piscina.
Tuttavia, considerato che lo stesso consulente ha citato convegni svolti nel 1999 in relazione alla valutazione e prevenzione del rischio connesso con la presenza delle cavità,
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la situazione deve ritenersi conosciuta sia dagli Enti che gestivano servizi, sia da parte dei privati proprietari di immobili nella zona.
Lo sprofondamento risulta essere iniziato il 29 ottobre 2012 interessando la parte inferiore di una parte del muro di confine alle spalle del quale è presente un giardino dal piano di calpestio sopraelevato di circa un paio di metri rispetto al piano stradale antistante.
Erano intervenuti i Vigili del Fuoco rilevando la presenza di una voragine di tre metri di diametro che interessava in parte la sede stradale ed il parte il muro di confine che era in parte crollato, voragine della profondità di tre metri, voragine in evoluzione anche a causa della perdita rilevante rilevata sulle condutture idriche messe in evidenza dallo sgrottamento del terreno al di sotto del giardino e risultate danneggiate dallo sgrottamento.
I Vigili del Fuoco sono intervenuti anche il giorno successivo perché, malgrado la eliminazione della perdita di acqua dalle condutture, lo smottamento del terreno proseguiva rendendo pericolante anche un albero di alto fusto presente nel giardino.
Nella relazione dell'intervento si dava anche atto che la videoispezione eseguita nella fognatura che correva parallela al muro di confine aveva mostrato che la stessa era integra e non interessata al cedimento.
CP_ La relazione dell'intervento eseguito dall' il 29 ottobre 2012 ha indicato che era stata riscontrata la presenza di una condotta idrica arcuata che presentava perdite ai sue lati di giunzione, perdite che erano state eliminate montando un sistema di distribuzione alternativa che assicurava la distribuzione di acqua agli utenti, mentre il portatore posto alla sinistra del civico 2/a di Piazza Albina risultava divelto e inghiottito nella voragine, segno che la evoluzione non era causata dalla perdita di acqua riscontrata al momento dell'intervento.
CP_ L'accertamento tecnico affidato al sulla base i sopralluoghi effettuati tra il 28 dicembre TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
alla perdita presente sulla tubazione collegata alla lesione che interessava corca un quarto della circonferenza della condotta e che si era protratta per anni.
Anche il secondo accertamento tecnico è giunto alla conclusione che la lesione presente sulla conduttura molto probabilmente non era stata causata dalla formazione della voragine ma era causa della formazione della voragine.
Il consulente tecnico nominato nel corso del presente procedimento ha indicato di concordare con tale valutazione probabilistica dei consulenti che si erano espressi nei precedenti accertamenti tecnici producendo delle fotografie asseritamente tratte da google maps in epoca precedente alla verificazione del sinistro dalle quali è possibile verificare che sul muro di confine presente accanto all'ingresso del garage interrato, era presente una macchia di umidità macchia di umidità giunta nel 2011 fino alla balaustra posta sul muro e che passava accanto ad una fenditura presente sul muro di confine.
Nessun accertamento risulta essere stato effettuato in relazione al periodo di realizzazione
CP_ del garage interrato, indicato in alcune osservazioni del consulente di parte in quindici anni prima del sinistro, né quali interventi fossero stati operati nel giardino soprastante la zona interessata dalla voragine iniziale ed in particolare se la altezza originaria del giardino fosse la medesima o lo stesso si trovasse originariamente all'altezza del piano stradale e quale parte dello stesso sia stata oggetto di escavazione per la creazione del garage.
Dalla presenza delle macchie di umidità sul muro il consulente trae il convincimento che vi fosse una perdita idrica dell'impianto dell'Acea.
In realtà il mancato accertamento delle condizioni pregresse del giardino interno prima della realizzazione del garage interrato, non consente di valutare se il muro fosse destinato fin dall'origine al contenimento del terrapieno adibito a giardino o se lo stesso fosse stato rialzato con la costruzione del garage interrato, mentre risulta presente un sistema di impermeabilizzazione della parte interna del muro di confine considerando che lo stesso si
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trovava a contatto con un terrapieno alto due metri e messo di terra di terra con prato sopra e presenza di un impianto di irrigazione, come pure impermeabilizzate erano le parti delle mura interrate del garage.
Ha anche indicato che la cessazione della infiltrazione non poteva essere considerata una causa che escludeva un ulteriore effetto della stessa sulla voragine in quanto la riduzione della quantità di acqua che era presente nella terra aveva favorito fenomeni di assestamento del terreno una volta privo di acqua.
CP_ In realtà oltre alla lesione i tecnici dell' – circostanza questa non confermata dai periti
CP_ nominati da nel corso degli accertamenti tecnici espletati - hanno indicato di aver riscontrato la perdita nelle giunzioni ai due lati della conduttura indicando che la stessa risultava incurvata, circostanza confermata anche dai Vigili del fuoco al momento dell'arrivo e ritiene che la fessura, che interessava tre quarti della circonferenza della conduttura di sedici centimetri di diametro sarebbe stata presente da anni.
In realtà considerata la pressione di esercizio della condotta, descritta dai Vigili del fuoco come getto di acqua zampillante, avrebbe necessariamente determinato una riduzione di pressione in tutte le utenze collegate, nessuna delle quali, però, risulta aver segnalato la riduzione della pressione dell'acqua all'interno delle abitazioni nel corso di anni.
Non vi sono, quindi, elementi certi per affermare che la rottura constatata e che determinava la perdita con zampillo rilevata dai Vigili del Fuoco non sia conseguente al movimento della condotta in conseguenza della perdita del sostegno.
Dagli accertamenti effettuati risulta che la lesione della conduttura interessava il lato superiore ed i due lati laterali ma non quello in basso della tubazione, tubazione esterna rispetto alla zona di frana interna nel giardino.
Malgrado il muro si trovasse a destra della condotta, nessun danno diretto risulta presente sul lato sinistro della stessa, quello verso la Piazza, ulteriore elemento che appare rendere
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assai improbabile che la perdita connessa da una lesione presente su tre quarti della circonferenza di una tubazione di sedici centimetri di diametro con una pressione di esercizio pari a 3 o 4 atmosfere, non avesse prodotto conseguenze sulla pavimentazione della Piazza, tenuto conto che la fuoriuscita di acqua avrebbe interessato i tre lati della condotta, laterali e superiore.
Ritiene in conclusione il giudicante che non siano emersi elementi tali da far ritenere che la voragine sia stata causata da una presunta di acqua prolungata nel tempo e non una conseguenza della particolare condizione della zona, dal momento che al di sotto di piazza
Albina erano presenti sicuramente cunicoli conseguenti alle operazioni di scavo eseguite nei secoli scorsi, cunicoli e cavità soggette anche a crollo per cedimento dele pareti o delle volte, anche in conseguenza della acque meteoriche in libera dispersione nel suolo, come nel giardino dell'immobile, interessato da lavori di ristrutturazione quindici anni prima del sinistro e che avevano comportato lo sbancamento di parte del terrapieno per la realizzazione del garage interrato, la installazione di una piscina e la sistemazione del giardino, non essendo peraltro, emerso nulla in relazione alle prospezioni del terreno per la esecuzione dei lavori, tenuto conto che quando gli stessi erano stati eseguito, una quindicina di anni prima del sinistro, si era già verificato uno sprofondamento del terreno in una via limitrofa a piazza Albina, crollo che aveva determinato anche la attivazione di controlli e ricerche che avevano operato una prima mappatura del rischio, che aveva reso evidente che anche sotto l'immobile in questione erano presenti caverne e cunicoli che costituivano un rischio che richiedeva particolari cautele nella effettuazione di lavori di rilievo ed al tempo stesso un monitoraggio costante che avrebbe dovuto consentire per tempo di valutare la presenza della macchia di umidita sul muro di confine, specie in considerazione del fatto che la parte interna e muro era stata oggetto di
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impermeabilizzazione e quindi l'umidità non avrebbe dovuto provenire dal terrapieno in terra di due metri e mezzo al cui sostegno era destinato il muro di confine.
La domanda attrice, quindi, non appare essere stata fondata, dal punto di vista probatorio al fine di consentire di affermare che , secondo il criterio del più probabile che non, il cedimento del terreno debba trovare la propria causa prevalente in una perdita di acqua da una tubazione dell'Acea piuttosto che il un fenomeno di cedimento della cavita sotterranee presenti ed all'interno della quali si è riversata la terra determinando il cedimento del muro di cinta e la creazione della voragine.
Infatti sia pure attraverso la surroga la Assicurazione ha azionato una d responsabilità da omessa custodia, responsabilità che postula, per la sussistenza, che parte attrice provi la esistenza del fatto e del nesso di causalità, prova che neppure le consulenze espletate hanno consentito di accertare, tenuto conto che lo spargimento di acqua è stato verificato solo dopo la verificazione del danno, e non sono emersi elementi univoci per individuare la presenza di un a perdita in epoca precedente al sinistro, dal momento che dalle foto tratte da google maps e risalenti al 2011 sono visibili tracce di umidità sul muro ad una altezza di circa due metri e mezzo dove si apprezzano le lesioni della muratura, segno che la impermeabilizzazione del muro di confine non era integra e che la umidità si trovava all'altezza del piano calpestabile del terrapieno e, quindi, difficilmente correlabile con una perdita al di sotto del piano della pavimentazione stradale.
Deve, pertanto, essere respinta la domanda attrice.
Considerata la pluralità di consulenze svolte senza una reale ricerca delle cause della apertura della voragine, ritiene il giudicante di dover compensare tra le parti le spese del presente giudizio, ivi comprese le spese di CTU.
P Q M
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il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta con atto di citazione ritualmente notificato dalle società nei confronti Parte_1
della società rappresentata dalla società Controparte_1 CP_1
* respinge la domanda attrice;
* compensa tra le parti le spese del presente giudizio ivi comprese le spese di CTU.
Così deciso in Roma, il giorno 31 dicembre 2024.
Il Giudice
(Roberto Parziale)
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2012 ed il 26 novembre 2013 è giunto alla conclusione che la voragine era stata causata
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