Articolo 1 della Legge 7 novembre 1957, n. 1081
Versione
10 dicembre 1957
Art. 1. Articolo unico.

L'Amministrazione delle finanze e' autorizzata a vendere, a trattativa privata, all'Ente morale "Casa dell'Aviatore" il terreno di metri quadrati 1260, appartenente al patrimonio dello Stato, costituito da un rettangolo della dimensione di metri 45 per 28 con unico fronte stradale sul viale dell'Universita' in Roma, per il prezzo di lire 37.800.000, con l'obbligo per l'acquirente di costruirvi un edificio da adibirsi in perpetuo esclusivamente a luogo di sosta e di ritrovo per gli ufficiali dell'Aeronautica, pena, in difetto, la risoluzione del contratto, con esclusione di rivalutazione eventuale, qualora essa superi il prezzo di cessione, e senza corrispettivo di sorta per le costruzioni e addizioni che vi sorgeranno.
Il Ministro per le finanze provvedera' all'approvazione del relativo atto con proprio decreto.

Entrata in vigore il 10 dicembre 1957