Rigetto
Sentenza 29 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 29/01/2025, n. 689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 689 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00689/2025REG.PROV.COLL.
N. 05204/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5204 del 2021, proposto dalla società cooperativa di produzione e lavoro Agapo a r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocata Beatrice Vestri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cascina, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Fabrizio Laudani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, sezione III, 10 marzo 2021, n. 379, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Cascina;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 4 dicembre 2024 il consigliere Alessandro Enrico Basilico, udita per l’appellante l’avvocata Beatrice Vestri e viste le conclusioni del Comune di Cascina come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’appellante censura la sentenza che ha dichiarato irricevibile l’impugnativa proposta contro l’ordinanza di demolizione emessa in relazione a un immobile di sua proprietà.
2. I fatti di causa rilevanti, quali emergono dalle affermazioni delle parti non specificamente contestate e comunque dagli atti e documenti del giudizio, possono essere sinteticamente ricostruiti nei termini seguenti.
2.1. Con ordinanza n. 88 del 30 marzo 2020 il Comune di Cascina ha ingiunto la demolizione di un fabbricato adibito a magazzino di proprietà dell’odierna appellante.
2.2. L’interessata ha impugnato il provvedimento con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
2.3. Con atto notificato via p.e.c. il 20 novembre 2020, e poi notificato anche per posta l’11 dicembre 2020, il Comune ha chiesto che il ricorso fosse deciso in sede giurisdizionale.
2.4. La cooperativa ha quindi notificato al Comune e depositato dinanzi al T.a.r. della Toscana l’atto di costituzione in giudizio, rispettivamente il 4 e il 5 febbraio 2021.
3. Con sentenza 10 marzo 2021, n. 379, il Tribunale ha dichiarato il ricorso irricevibile per tardività, essendosi la parte costituita oltre il termine perentorio di 60 giorni stabilito dall’art. 10, comma 2, del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, e dall’art. 48, comma 1, c.p.a. – che il primo giudice ha ritenuto decorresse dalla data della notifica via p.e.c.– nonché disatteso la prospettiva della ricorrente secondo cui si sarebbe dovuto restituire gli atti per la decisione del ricorso straordinario.
4. La cooperativa ha impugnato la pronuncia.
4.1. Nel giudizio di secondo grado si è costituito il Comune di Cascina, chiedendo il rigetto del gravame.
4.2. Nel corso del processo le parti hanno depositati scritti difensivi, approfondendo le rispettive tesi.
4.3. All’udienza del 4 dicembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. L’appello si fonda su due motivi.
5.1. Con il primo si deduce: « Nullità della notificazione per EC ».
In particolare, l’appellante eccepisce che il Comune non ha prodotto la ricevuta di consegna della notifica dell’atto di opposizione fatta dal Comune via p.e.c., risultando così non provata la data del suo perfezionamento, e sostiene comunque che questa non fosse valida, perché l’atto era in formato .pdf e non in formato .p7m, l’unico in grado di assicurare l’integrità del file ; pertanto, il termine per la costituzione sarebbe decorso da quando si è perfezionata la notifica fatta per posta e sarebbe stato rispettato.
5.2. Con il secondo si deduce: « Violazione e falsa applicazione dell’art. 48 cod. proc. amm. e dell’art. 10 d.p.r. 1188/1971 ».
L’appellante sostiene che il T.a.r. abbia errato nel dichiarare irricevibile il ricorso invece di rimettere gli atti al Ministero in applicazione dell’art. 48, comma 3, c.p.a..
6. I motivi sono infondati.
6.1. A ben vedere, infatti, l’appellante non contesta specificamente di aver ricevuto l’atto di opposizione notificato via p.e.c. dal Comune, limitandosi a rilevare che il Comune non avrebbe dato prova dell’avvenuta notificazione; tuttavia, la mancata contestazione del fatto della ricezione della p.e.c. consente di ritenerlo dimostrato in applicazione del principio di non contestazione di cui all’art. 64, comma 2, c.p.a..
6.2. Che l’atto di opposizione sia stato effettivamente trasmesso in via telematica, poi, può ritenersi comunque provato per presunzioni, dato che la stessa appellante ha contestato che il file era in formato .pdf, invece che in formato .p7m, circostanza di cui non avrebbe potuto avvedersi non l’avesse ricevuto.
6.3. Sotto altro profilo, il Comune ha depositato fin dal primo grado (doc. 1 del 5 marzo 2021) copia della ricevuta di consegna della p.e.c. inviata.
Vero è che l’Ente avrebbe dovuto produrre la ricevuta in formato .eml per dare piena prova dell’avvenuta notificazione, tuttavia a tal fine può ritenersi sufficiente anche la copia in formato .pdf del testo della ricevuta se, come nella specie, non vi è contestazione sulla sua conformità all’originale e vi sono altri elementi che inducono a ritenere che vi sia stata effettivamente la trasmissione.
6.4. Pertanto, avendo l’appellante ricevuto l’opposizione alla decisione del ricorso straordinario già in data 20 novembre 2020, l’atto di costituzione, notificato il 4 febbraio 2021 e depositato il giorno successivo, è tardivo rispetto al termine di sessanta giorni sancito dall’art. 10, comma 2, del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, e dall’art. 48, comma 1, c.p.a..
6.5. In tali circostanze, non si può accedere alla tesi dell’appellante che, invocando il comma 3 dell’art. 48 c.p.a., vorrebbe che il fascicolo fosse restituito per la decisione del ricorso in sede straordinaria.
Come si evince dal testo della disposizione, questa possibilità riguarda l’ipotesi in cui a essere tardiva è l’opposizione, non quella in cui l’impugnativa sia stata trasposta oltre il termine a seguito di opposizione; se infatti si consentisse alla trasposizione tardiva seguisse la restituzione del fascicolo dalla sede giurisdizionale a quella straordinaria, si priverebbe di effetto utile l’opposizione tempestiva alla prosecuzione della controversia nella sede straordinaria (C.g.a., 2 luglio 2019, n. 631).
7. L’appello è quindi meritevole di rigetto.
8. La particolarità della questione risultata dirimente giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione VII, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge; compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2024, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, c.p.a., con l’intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Carmelina Addesso, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere, Estensore
Ofelia Fratamico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Enrico Basilico | Marco Lipari |
IL SEGRETARIO