Sentenza 13 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 13/06/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
La Corte, composta dai sigg. Magistrati
Dott Cinzia Caleffi Presidente
Dott. Cristina Fois Consigliere-relatore
Dott. Doriana Meloni Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello, iscritta al n. 86 del Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024, promossa da
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Pilo, come da Parte_1 C.F._1
procura in atti;
appellante
CONTRO
e dei signori Controparte_1 CP_1 Controparte_2
in persona del curatore fallimentare rappresentato e difeso CP_3 Controparte_4 dall'Avv. Marco NA Vistoso, come da procura in atti;
appellato
( ); Controparte_5 C.F._2
appellato contumace
*****
All'udienza del 13 giugno 2025 la causa, dopo breve discussione, è stata decisa nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. sulle conclusioni delle parti come formulate in atti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO CP_ Il fallimento e dei Sigg.ri , e Controparte_1 CP_1 Controparte_2
(d'ora in poi anche solo il ) proponeva opposizione ordinaria di terzo ai CP_3 CP_1 sensi dell'art. 404 1° co. c.p.c. avverso la sentenza n. 1584/2014, resa nel giudizio RG 329/2014,
in Comune di Porto Torres, foglio 20 mappali 682 e 683. Assumeva il fallimento che il Pt_1 aveva notificato l'atto introduttivo del giudizio di usucapione esclusivamente al sig. CP_5
peraltro storpiandone il cognome in , indicato dall'attore come “intestatario
[...] Pt_2 catastale”, in realtà precedente dante causa dei signori e , Controparte_6 CP_3 provvedendo poi per pubblici proclami alla notificazione “a chiunque vi abbia interesse” nonostante dai registri della Conservatoria risultasse nel 1988 la trascrizione del decreto di trasferimento in favore dei falliti contro gli originari proprietari e Controparte_5 Persona_1
, e nel 1997 la trascrizione contro della sentenza dichiarativa del
[...] Controparte_6
fallimento.
In quanto non evocato ritualmente in giudizio nonostante fosse l'unico legittimato passivo rispetto alla domanda di usucapione proposta dal il fallimento proponeva opposizione di terzo per Pt_1 ottenere la declaratoria d'inefficacia/inopponibilità della sentenza di usucapione unitamente all'accertamento della propria qualità di proprietario. A tale ultimo proposito rappresentava che nonostante il mappale 682, in data 18.1.2022, fosse stato venduto a tale Parte_3 nell'ambito della procedura concorsuale, il fallimento aveva in ogni caso interesse all'accertamento della declaratoria di proprietà per cautelarsi contro una possibile azione di evizione proveniente dal
NA.
resisteva alla domanda, contestando la legittimazione del fallimento a proporre Parte_1 opposizione di terzo, in quanto destinatario della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio per pubblici proclami, eseguita nei confronti “di qualunque interessato”, pertanto parte e non terzo rispetto alla sentenza 1584/2014. Il contestava inoltre l'interesse e la legittimazione del Pt_1 fallimento a domandare l'accertamento della proprietà del mappale 682 che il fallimento aveva già venduto al NA.
Il tribunale, istruita la causa con soli documenti, con sentenza in data 29.1.2024 accoglieva interamente le domande formulate dal fallimento con le seguenti argomentazioni: il fallimento, reale intestatario dei beni al tempo del giudizio di usucapione, era da considerarsi terzo e non parte, ed era pertanto legittimato ad agire ex art. 404 c.p.c., non potendo considerarsi ritualmente evocato nel giudizio n. 329/2014 mediante una citazione per pubblici proclami effettuata nei confronti di qualsiasi interessato;
era fondata la domanda di accertamento della proprietà, avendo il fallimento provato l'esistenza dei titoli per oltre un ventennio e la continuità delle trascrizioni, mentre l'interesse del fallimento ad essere dichiarato proprietario permaneva anche con riferimento al mappale n. 682, trasferito dalla procedura a con atto del 18.1.2022, ed era da ravvisarsi nell'esigenza di Parte_3 consolidare l'acquisto del NA contro un'eventuale domanda di evizione ai sensi dell'art. 1483
c.c..
Avverso la sentenza ha proposto appello per i seguenti motivi: i) nella parte in cui il Parte_1
Tribunale riteneva irrituale e in ogni caso inidonea a raggiungere il fallimento la notifica della citazione del giudizio di usucapione fatta per pubblici proclami nei confronti di qualsiasi interessato, ritenendo pertanto erroneamente legittimato il fallimento a proporre opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c.; ii) per aver erroneamente accolto la domanda di accertamento della proprietà del mappale 682, che il fallimento aveva già perduto al tempo della proposizione del giudizio, con conseguente perdita dell'interesse e della legittimazione a proporla, peraltro in mancanza del vero legittimato passivo, da individuarsi nell'attuale intestatario del terreno.
Ha resistito il fallimento.
La causa, senza ulteriore attività istruttoria, è stata decisa all'odierna udienza nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. previa concessione di termini per il deposito di note conclusionali.
******
L'appello è solo in parte fondato per le ragioni di seguito indicate.
È certamente destituito di fondamento il primo motivo, con il quale il contesta la Pt_1
legittimazione del fallimento a proporre opposizione di terzo in quanto a suo dire parte del giudizio definito con la sentenza di usucapione, dovendosi considerare tra i “possibili interessati” evocati in giudizio con la notifica per pubblici proclami.
Ad avviso della Corte la censura non ha pregio e la notifica dell'atto di citazione nel giudizio di usucapione, perfezionata nei rapporti con , non era certo idonea ad Controparte_5
evocare ritualmente in giudizio il , peraltro al tempo unico proprietario dei terreni, CP_1 perfettamente identificabile attraverso l'ispezione ipotecaria, così come agevolmente accaduto nell'ambito della procedura concorsuale. La dicitura “chiunque vi abbia interesse” contenuta nell'atto di citazione notificato per pubblici proclami, in quanto rivolta ad una generalità indistinta di soggetti, è tamquam non esset nei rapporti con l'intestatario formale dei terreni, unico legittimato a contraddire, che ben può dolersi del pregiudizio derivante da tale sentenza al proprio diritto con lo strumento dell'opposizione di terzo. Dimentica l'appellante che la notificazione per pubblici proclami è pur sempre un procedimento notificatorio in senso stretto, finalizzato ad instaurare un valido rapporto processuale tra le parti del processo, e non uno strumento pubblicitario con il quale si voglia diffondere una certa notizia “erga omnes”. Perché possa considerarsi tale deve essere pertanto idonea ad instaurare un valido rapporto processuale con l'elevato numero di destinatari nominativamente indicati nell'atto ovvero identificati per relationem per l'appartenenza ad una categoria omogenea di soggetti (per esempio tutti gli attuali proprietari di unità immobiliari di un grande supercondominio). Secondo Cass. n. 8558/2018 “in tema di notificazioni per pubblici proclami (art. 150 c.p.c.), nel caso in cui essa si renda necessaria a causa delle difficoltà dovute all'elevato numero di destinatari è onere del notificante procedere alla specifica individuazione di ciascuno di essi, comportando il suo mancato assolvimento l'inesistenza della notifica e della vocatio in ius e quindi la mancata integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 c.p.c.”
Principi ai quali si è puntualmente attenuto il Tribunale con una statuizione che, su tale punto, è pienamente condivisibile anche in questa sede.
Viceversa, è parzialmente fondato il motivo sub ii), con il quale il censura la decisione del Pt_1
Tribunale nella parte in cui ha accertato la proprietà in capo al fallimento anche del mappale 682 nonostante fosse stato venduto ad un terzo precedentemente alla proposizione dell'opposizione di terzo.
Ora, per quanto partendo da premesse corrette, il tribunale ha errato là dove ha ravvisato la permanenza di un interesse del fallimento all'accertamento della proprietà del terreno pacificamente venduto a nell'ambito della procedura concorsuale, ravvisandolo Parte_3 in un “interesse (giuridicamente rilevante) ad evitare che l'acquirente sig. NA possa promuovere a suo danno l'azione di evizione del bene ai sensi dell'art. 1483 c.c.”
Nessuna delle due argomentazioni sulle quali poggia la ratio decidendi percorsa dal primo giudice trova la condivisione di questa Corte.
Non v'è dubbio che con l'opposizione ordinaria il terzo non può limitarsi a dedurre un vizio in rito della pronuncia pregiudizievole ma è tenuto a dedurre una situazione incompatibile con quella accertata nella sentenza opposta. Secondo Cass. n. 11961 del 3/5/2024 “l'opposizione di terzo ordinaria, ex art. 404, comma 1, c.p.c., oltre che al litisconsorte necessario pretermesso, è offerta anche al terzo che si affermi titolare di un diritto autonomo e incompatibile con quelli delle parti destinatarie del provvedimento opposto, dalla cui esecuzione subirebbe un inevitabile pregiudizio”.
Nel caso di specie il diritto pregiudicato dalla sentenza impugnata sarebbe la proprietà del terreno del quale il è stato riconosciuto proprietario nei confronti di un soggetto sostanzialmente Pt_1
estraneo. Proprietà del Fallimento che il Tribunale ha ritenuto di poter accertare, argomentando anche sull'assolvimento del relativo onere probatorio attraverso la continuità degli atti e delle trascrizioni nel corso del ventennio (c.d. “prova diabolica”), relegando ad elemento secondario il fatto che di tale diritto il fallimento si fosse pacificamente già spogliato in favore di Parte_3
prima del giudizio, ravvisando l'interesse ad agire nell'esigenza di cautelarsi da un
[...]
eventuale chiamata per evizione.
Ora, se si considera che il diritto di proprietà è un diritto autodeterminato e che la causa petendi di un'azione di accertamento o rivendica della proprietà è il diritto stesso, è evidente che non poteva essere dichiarato proprietario un soggetto che aveva già perduto quel diritto per averlo trasferito ad altri al momento dell'instaurazione del giudizio. La domanda con la quale il fallimento chiedeva di essere riconosciuto titolare di un diritto non poteva pertanto essere accolta per le stesse ragioni per cui , precedente proprietario del terreno, è stato inutilmente evocato Controparte_5
in giudizio dal allo stesso modo anche il , ormai precedente proprietario, non Pt_1 CP_1
aveva legittimazione e interesse attuale a controvertere sulla proprietà di un bene che aveva già trasferito a un terzo.
Dunque, il fallimento, già al momento di proposizione della domanda e a maggior ragione di pronuncia della sentenza, in quanto non più titolare di un diritto pregiudicato o incompatibile con quello accertato con la sentenza resa tra il e il non aveva più un interesse attuale e Pt_1 CP_5 concreto alla proposizione dell'opposizione di terzo.
La decisione del Tribunale non convince neppure nella parte in cui ha ravvisato l'interesse giuridicamente rilevante del nell'esigenza di cautelarsi da una potenziale chiamata in CP_1
garanzia per evizione del in danno del NA, attuale proprietario e possessore del terreno. Pt_1
Non esiste infatti una tutela preventiva del venditore dalla possibile evizione che subisca il compratore, che presuppone necessariamente quantomeno la chiamata in causa del compratore da parte del terzo che vanta diritti sulla cosa. In altre parole, ciò significa che se il dovesse Pt_1
intraprendere una nuova causa di usucapione nei confronti del NA, attuale intestatario del mappale 682 e pertanto unico legittimato a contraddire rispetto alle pretese dominicali del e Pt_1
dimostrare in quella sede di aver effettivamente posseduto il bene continuativamente e uti dominus per vent'anni, il fallimento non sarebbe tutelato da una possibile responsabilità per evizione, peraltro solo risarcitoria, nei rapporti con il suo avente causa ( ). Parte_3
Per tali ragioni la sentenza deve essere parzialmente riformata e l'opposizione di terzo rigettata con riferimento al mappale n. 682, trasferito dal a con atto del 18.1.2022. CP_1 Parte_3
L'esito della controversia impone la rivisitazione delle spese di lite. La parziale soccombenza del fallimento con riferimento alla proprietà del mappale 682 giustifica, infatti, la compensazione per metà delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio che (liquidate nei valori medi del relativo scaglione) sono poste nella restante parte a carico di , soccombente nella restante Parte_1
parte.
PQM
la Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa deduzione, eccezione e domanda, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Sassari in data 29.1.2024 nel procedimento iscritto al n. 2026/2022 R.G., che si conferma nella restante parte: 1) rigetta l'opposizione proposta dal con riferimento al terreno in Comune di Porto CP_1
Torres, in catasto fg. 20 mappale 682;
2) compensa le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio in misura della metà, ponendole a carico di nella restante parte, che liquida (la metà) in € 1.276 ed € 1.457,5 Parte_1
per compensi professionali rispettivamente del primo e del secondo grado del giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.
Così deciso all'udienza del 13 giugno 2025.
Il consigliere estensore
Dr.ssa Cristina Fois Il Presidente
Dr.ssa Cinzia Caleffi