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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 01/07/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
N. 1557/2025 R.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice rel. dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione e divorzio a domanda congiunta instaurato da
nata il [...] a [...], residente a [...]
Valsugana (TN), in Via per Canaia, n.3 (codice fiscale ), C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata al ricorso introduttivo, dall'Avv.
Pacchielat Michela del Foro di Trento e presso il cui studio, sito in via Zara 1, Trento, è elettivamente domiciliata;
e nato il [...] a [...], residente a [...]
(TN), in Via XX Settembre, n.28 (codice fiscale , rappresentato e C.F._2
difeso, giusta procura alle liti allegata al ricorso introduttivo, dall'Avv. Pacchielat Michela del Foro di Trento e presso il cui studio, sito in via Zara 1, Trento, è elettivamente domiciliato;
con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: separazione consensuale
CONCLUSIONI: le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso depositato in data 03-04-2025, così come successivamente confermate all'udienza del 26-06-2025 celebrata nelle forme di cui all'articolo 127-ter, c.c., introdotto ad opera del d.lgs. n. 149/2022, sostituita dal deposito delle note scritte.
Il PM non si oppone, per tacite conclusioni, giusta punto 2 protocollo PM-Tribunale del
14/3/2023.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 03-04-2025.
All'udienza del 26-06-2025, le parti hanno insistito per l'emissione della pronuncia di separazione alle condizioni dalle stesse concordate.
Tanto premesso, si ritiene che ricorrano le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso e che in questa sede si richiamano: “1. pronunciare la separazione personale di e Parte_1 Pt_2
[...]
2.disporre l'affidamento condiviso della figlia minore a entrambi i genitori e la Persona_1
sua prevalente collocazione abitativa con la madre.
3. trascorrerà con i genitori un tempo equamente suddiviso durante la settimana, le Per_1
vacanze scolastiche invernali, pasquali ed estive, dormendo presso l'una o l'altra abitazione secondo accordo tra i genitori, tenuto conto delle sue esigenze di ordine scolastico e personale e di quelle lavorative dei genitori.
4.ogni genitore si occuperà di ogni esigenza della figlia (scuola, compiti, igiene, trasporto per attività extrascolastiche o ludiche, ecc) durante il periodo in cui la minore starà con loro.
5.durante le vacanze estive, la figlia trascorrerà due settimane di vacanza anche continuative con l'uno o con l'altro genitore;
mentre per il restante periodo estivo saranno seguite le frequentazioni sopra concordate.
6.i rapporti con la scuola e con gli insegnanti saranno gestiti da entrambi, così come la gestione pratica e ordinaria riguardante la salute.
7.in considerazione della suddivisione paritaria dei compiti di cura non si prevede il pagamento di alcun assegno di mantenimento per la figlia a favore dell'uno o dell'altro genitore.
8.le spese straordinarie per la figlia minore, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, spese mediche, scolastiche, corsi sportivi e non, viaggi di studio e di piacere, stages, gite scolastiche, tasse di studio, libri di testo e quant'altro, sono a carico del padre nella misura del 50%. Tali spese vengono individuate con riferimento alla Linee Guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento nelle cause di diritto famigliare approvate dal C.N.F.
9. continuerà a percepire gli assegni famigliari in misura intera corrispondendo Parte_2
mensilmente a la metà del relativo importo. Parte_1
10.i genitori si autorizzano reciprocamente all'espatrio della figlia minore.
11.I coniugi si dichiarano vicendevolmente autosufficienti. Non si dà luogo alla previsione di alcun assegno di mantenimento in loro favore.
12.A fronte della vendita dell'immobile abitazione principale e incasso del prezzo in favore di , del pagamento della somma di €.25.000,00 in favore di e del Parte_1 Parte_2 trasferimento della quota di comproprietà dell'immobile in via XX Settembre n.28 da Parte_1
a , i coniugi dichiarano di non aver più nulla da pretendere l'uno
[...] Parte_2 dall'altro e di ritenere pienamente soddisfatte le proprie ragioni economiche anche per quanto concerne gli arredi e corredi presenti nei suddetti immobili.
13.quanto depositato sui conti correnti bancari accesi da ciascun coniuge rimane di proprietà esclusiva dei rispettivi intestatari, avendo già gli stessi provveduto ad estinguere il conto corrente cointestato.
14.le parti chiedono di dichiarare, secondo quanto prevede l'art.473 bis. 49, c.p.c., lo scioglimento del matrimonio, alle condizioni su precisate, trascorso il termine indicato dall'art.3, n.2, lett. b) della L.898/70, previe le declaratorie e gli incombenti di rito.
15.le spese di lite oltre 15% spese generali, 4% CPA e iva di legge sono a carico delle parti in misura uguale.”
Va, dunque, omologata la separazione consensuale tra le parti alle condizioni sopra indicate, in quanto non contrarie né all'interesse della prole, né al buon costume o all'ordine pubblico.
Dal corpo dell'atto si evince, inoltre, che le parti hanno anche chiesto la pronuncia di divorzio.
Ragione per cui la causa va rimessa sul ruolo per la prosecuzione ai fini della suddetta pronuncia.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni pattuite nel ricorso congiunto iscritto in data 03-04-2025, riportate in parte motiva. Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di
Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000
n. 369 (matrimonio celebrato a Pieve Tesino (TN) il giorno 20 maggio 2006, iscritto nei
Registri del comune di Pieve Tesino, al N. 1, P. 1, anno 2006);
Rimette la causa sul ruolo, come da separata ordinanza, ai fini della pronuncia di divorzio.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del giorno 30 giugno 2025
Il giudice relatore Il Presidente
Dott. Luciano Spina
Dott.ssa Laura Di Bernardi