Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 25/03/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. n. 332/2018 R.G.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PRATO in persona del giudice istruttore, dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo il 31 gennaio 2018 al n. 332/2018 del Ruolo Generale, avente ad oggetto: accertamento responsabilità - risarcimento danni, vertente tra:
elettivamente domiciliato presso l'avv. Maurizio Parte_1
NARDI, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione;
FAX: 0574/592005 Pec: vvocati.prato.it Email_1
Attore
nei confronti di in persona del legale Controparte_1
procura in calce alla comparsa di risposta, dall'avv. Giuseppe Lombardi, dall'avv. Lotario Benedetto Dittrich;
dall'avv. Lazare-David Vittone Tassinari;
dall'avv. Massimiliano Moruzzi del Foro di Milano, nonché dall'avv. Fabio Nannotti del foro di Prato Pec: Email_2
Pec: Email_3
Pec: Email_4
Pec: Email_5
Pec: Email_6
Pec: Email_7
Convenuta
All'udienza del 3 ottobre 2024, la causa è stata posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per l'attore: “La difesa del Sig. precisa le conclusioni come da Parte_1 ricorso in riassunzione depositato in data 02.11.22 e norificato il 28.11.22, e quindi come da atto di citazione;
in via istruttoria, insiste nelle istanze tutte formulate e non ammesse, nonché nella richiesta avanzata in sede di note scritte, di cui le ultime quelle del 16.01.24 e del 24.04.24, ovvero disporsi “...d'ufficio l'acquisizione dei bilanci e dei prospetti informativi della MP analizzati dal CTU”;
1
basata sull'acquisto effettuato in data 9 settembre 2011; Nel Parte_1 e tutte le domande svolte dal sig. siccome Parte_1 inammissibili e/o infondate per le ragioni esposte in atti ovvero, in via subordinata, per il denegato caso di accoglimento delle domande avversarie, dedurre da quanto eventualmente dovuto da (i) i danni che l'attore Controparte_1 ha concorso a cagionare 27, primo e/o secondo comma, c.c.; (ii) gli importi percepiti per la vendita delle azioni. 3.- condannare il sig.
a rifondere a favore di Parte_1 Controparte_1 compensi e spese relativi al presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 26 gennaio 2018, . Parte_1 esponeva:
- di essere intestatario di un conto deposito titoli, acceso presso Credito
ITno, Filiale di Prato n 057, individuato con il n 057/8770131;
- che su tale conto erano state depositate le azioni acquistate dalla
[...]
, ovvero: Controparte_1
• € 10.000,00 al prezzo di € 0,393, con valuta 9.9.2011 per un importo di
€ 3.930,00;
• € 16.000,00 al prezzo di € 0,243, con valuta 25.3.2014 per un importo di € 3.880,00;
• € 9.000,00 al prezzo di € 0,284, con valuta 8.4.2014 per un importo di
€ 2556,00;
• € 15.000,00 al prezzo di € 0,228, con valuta 22.4.2014 per un importo di € 3.420,00;
• € 3.000,00 al prezzo di € 1,140, con valuta 2.9.2014 per un importo di
€ 3.420,00;
• € 4.000,00 al prezzo di € 1,135, con valuta 5.9.2014 per un importo di
€ 4.540,00;
• € 5.000,00 al prezzo di € 1,025, con valuta 25.9.2014 per un importo di
€ 5.125,00;
- di avere inoltre sottoscritto in data 20 giugno 2014 un aumento di capitale
MP per € 21.400,00 ed in data 12 giugno 2015 di € 19.830,00 ( differenze rispetto CTU 1695 e data 8.6.2015;
- di aver pertanto effettuato un investimento complessivo di € 68.101,00, di cui € 26.871,00 per acquisto azioni ed € 41.230,00 per sottoscrizione aumenti di capitale;
2 - che tali operazioni erano state promosse sulla base delle informazioni sociali ricevute, ovvero che circolavano sul mercato, e che facevano apparire una consistenza patrimoniale e una situazione generale della sia a CP_1 livello di rendicontazione economica che di stato patrimoniale, prospettando alta redditività per gli investitori;
- di avere prospettato l'invalidità dei contratti di acquisto sottoscritti dal proprio assistito, assumendo di essere stato indotto in errore, contestando che la perdita di valore delle azioni era stata determinata da condotte illegittime ed alle negligenze della dirigenza MP, anche in ordine alle inesattezze contenute nei bilanci 2010-2014 e nei prospetti informativi depositati nel medesimo arco temporale presso la . CP_2
Tanto premesso conveniva innanzi a questo Tribunale per CP_3 sentire accertare la responsabilità dell'emittente, ai sensi dell'art 94 TUF e l'inesattezza e incompletezza delle informazioni diffuse nonché la condanna al risarcimento dei danni pari al capitale investito ovvero alla differenza tra il prezzo pagato ed il valore reale dei medesimi al momento dell'acquisto, con il favore delle spese di lite.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio CP_3 eccependo preliminarmente la nullità dell'atto di citazione, l'incompetenza per materia del Tribunale adito, per essere la controversia devoluta alla competenza del Tribunale di Firenze, Sezione specializzata in materia di
Impresa, ovvero in subordine per territorio, a favore del Tribunale di Siena.
Eccepiva, inoltre, la prescrizione dei diritti risarcitori basati sull'acquisto risalente al 9 settembre 2011, e nel merito, rilevava la infondatezza delle domande avversarie evidenziando, in particolare, che l'attore aveva posto in essere le operazioni contestate attraverso altro istituto bancario, il Credito
Emiliano, al quale avrebbero dovuto essere imputati gli addebiti relativi agli obblighi dell'intermediario e non all'istituto emittente.
Rilevava, ancora, la correttezza della propria condotta e la completezza delle informazioni fornite e concludeva per l'integrale rigetto della domanda con il favore delle spese di lite.
A seguito dell'udienza del 31 gennaio 2019 il G.I. rigettava l'eccezione preliminare di nullità dell'atto di citazione e concedeva alle parti i termini per 3 le memorie ex 183, co. VI c.p.c. Alla successiva udienza del 18 giugno 2020 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Con sentenza n. 97/2021, depositata in data 05.02.21, il Tribunale di Prato emetteva sentenza non definitiva, con la quale: “non definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti Parte_1 di … rigetta, le eccezioni di Controparte_1 incompetenza sollevate dalla banca convenuta e dispone, con separata ordinanza, la remissione della causa innanzi al G.I., dott. M. Sirgiovanni, per
l'espletamento dell'ulteriore istruttoria”.
Disposta la CTU al fine di verificare “la correttezza delle informazioni contenute nei prospetti informativi e dei valori portati nei bilanci MP con riferimento, rispettivamente, al momento degli acquisti ed al momento della sottoscrizione egli aumenti di capitale individuando, in caso di accertata non veridicità, l'incidenza di tali indicazioni sui valore degli strumenti finanziari”, all'udienza del 27 maggio 2021 il processo veniva sospeso ex art. 48 c.p.c. a seguito della proposizione, da parte della Banca convenuta, di ricorso per regolamento di competenza dinnanzi alla Corte di Cassazione.
La Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza depositata in cancelleria in data 16 settembre 2022, rigettava il ricorso della convenuta, dichiarando definitivamente la competenza del Tribunale di Prato. In data 2 novembre
2022, all'esito del già menzionato regolamento di competenza, l'attore provvedeva a riassumere il presente giudizio avanti al Tribunale di Prato, con ricorso in riassunzione notificato alla Banca convenuta in data 28 novembre
2022; pertanto, veniva fissata per la prosecuzione del giudizio l'udienza del
30 marzo 2023 per l'affidamento dell'incarico al ctu nominato.
Depositata la consulenza in data 12.08.2023, parte convenuta proponeva eccezione di nullità della CTU “… in ordine alla utilizzazione di documentazione non prodotta dalle parti...” da parte del perito, a fronte della quale il G.I. disponeva l'acquisizione dal CTU di “elementi integrativi circa la possibilità di rispondere ai quesiti facendo esclusivo riferimento ai documenti prodotti dalle parti”, rinviando la causa all'udienza del 2 maggio 2024.
4 Depositata l'integrazione della consulenza in data 17 aprile 2024, all'udienza del 3 ottobre 2024, tenutasi mediante il deposito di note per la trattazione scritta, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, la domanda di parte attrice è fondata e deve essere accolta nei limiti della seguente motivazione.
1. DECIDENDUM ED INQUADRAMENTO DELLE DOMANDE CP_4
Al fine di esattamente delimitare il thema decidendum e qualificare correttamente la domanda occorre tenere presente che il complesso normativo di riferimento è costituito dall'art. 94 D.Lgs. 24/02/1998 n. 58, per come sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 51 del 2007, nella versione vigente ratione temporis, che prevede, al comma 8: «L'emittente, l'offerente e
l'eventuale garante, a seconda dei casi, nonché le persone responsabili delle informazioni contenute nel prospetto rispondono, ciascuno in relazione alle parti di propria competenza, dei danni subiti dall'investitore che abbia fatto ragionevole affidamento sulla veridicità e completezza delle informazioni contenute nel prospetto, a meno che non provi di aver adottato ogni diligenza allo scopo di assicurare che le informazioni in questione fossero conformi ai fatti e non presentassero omissioni tali da alterarne il senso».
Con tale disposizione, in assenza di una precisa indicazione in tal senso da parte del legislatore comunitario (cfr. infatti l'art. 6 della dir. 2003/71/CE,
c.d. direttiva prospetto), è stata introdotta una presunzione (iuris tantum) di colpevolezza che agevola l'investitore il quale agisca in via risarcitoria nei confronti dell'emittente (ovvero dell'offerente o del garante) lamentando imprecisioni del prospetto e cioè carenze dello stesso sotto il profilo della veridicità o della completezza.
Secondo tale ottica, nel giudizio introdotto dall'investitore che verte su di una responsabilità extracontrattuale (Cass. Sez. U. 8 aprile 2011, n. 8034; Cass. 14 giugno 2018, n. 15707), non è dunque l'attore a dover dimostrare il dolo o la colpa della controparte per la diffusione del prospetto infedele, ma è piuttosto l'emittente (o l'offerente, o il garante) ad essere onerato della prova 5 di aver adottato ogni diligenza lo scopo di assicurare che le informazioni erano veridiche e complete. A questa presunzione se ne aggiunge un'altra, pure relativa, circa l'esistenza del nesso causale tra l'illecito e il danno.
Secondo l'orientamento della S.C., qui condiviso, la presunzione è desumibile dal sistema incentrato sulla previsione di uno strumento ― il prospetto, appunto ― soggetto a una dettagliata disciplina connotata pure da controlli pubblici: uno strumento deputato a svolgere una insostituibile funzione informativa nei confronti dei destinatari della sollecitazione di investimento.
Al di fuori dell'ipotesi di inesattezze del prospetto limitate e marginali, la cui incidenza risulti in concreto talmente modesta da non essere apprezzabile, è stato puntualizzato che «la non veridicità del prospetto non può non generare la presunzione di rilevanza della distorsione informativa sulle scelte dell'investitore, al quale non può esser perciò imposto l'ulteriore onere della prova negativa di eventuali diversi fattori dai quali dette scelte sarebbero state determinate» (Cass. 11 giugno 2010, n. 14056).
A riguardo, non si è mancato di rilevare in dottrina che la soluzione adottata dal legislatore discende dalla teoria finanziaria denominata Fraud on the market, fatta propria anche dalla Corte Suprema degli Stati Uniti, in base alla quale sui mercati caratterizzati da efficienza informativa, in cui sono cioè accessibili i dati conoscitivi relativi a un certo strumento finanziario, la violazione di un obbligo di informazione determina un danno agli investitori, dal momento che questi, in tale evenienza, finiscono per acquistare il prodotto a prezzo maggiorato, o comunque falsato , e subiscono gli effetti del deprezzamento che si determina a seguito della diffusione di informazioni corrette circa la reale situazione di fatto riguardante l'emittente e il titolo.
Siffatta impostazione, d'altra parte, è coerente con la complessiva disciplina della materia finanziaria.
Il successivo comma 9, infatti, dispone che la responsabilità per informazioni false o per omissioni idonee ad influenzare le decisioni di un investitore grava sull'intermediario responsabile del collocamento, a meno che non provi di avere adottato la diligenza prevista dal comma precedente.
Il fondamento della presunzione circa l'esistenza del nesso causale viene ribadito dalla S.C. anche con riguardo all'attività dell'intermediario e 6 all'inadempimento di questo agli obblighi informativi su di lui gravanti nel caso di acquisto di strumenti finanziari per conto del cliente, precisando che nella prestazione del servizio di negoziazione di titoli, qualora l'intermediario abbia dato corso all'acquisto di prodotti finanziari ad alto rischio senza adempiere ai propri obblighi informativi nei confronti del cliente, il danno risarcibile consiste «nell'essere stato posto a carico di detto cliente un rischio, che presumibilmente egli non si sarebbe accollato» (Cass. 29 dicembre 2011, n.
29864, in motivazione).
Si è quindi chiarito che, in materia di intermediazione finanziaria, alla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo gravante sull'intermediario finanziario, preordinato al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo-informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria (così Cass. 28 luglio 2020, n. 16126; cfr. pure Cass. 11 novembre 2021, n. 33596).
In tema di responsabilità per il contenuto del prospetto informativo, sul nesso di causa opera la presunzione fino a prova contraria, salvo che le inesattezze del documento siano da considerare «limitate e marginali».
I siffatta ipotesi, infatti, deve essere di regola esclusa la correlazione tra la scelta di investimento e il danno riportato: le falsità e le omissioni del prospetto riferite a dati di minima consistenza non possono alterare l'andamento del valore del titolo, così che non è riscontrabile alcun incolpevole affidamento dell'investitore da tutelare.
D'alta parte, mantenere la operatività della presunzione anche in tali ipotesi presterebbe certamente il fianco ad abusi ed iniziative opportunistiche dell'investitore, il quale attraverso l'azione risarcitoria farebbe leva su trascurabili imprecisioni del prospetto per rimediare alle conseguenze di un andamento del titolo sfavorevole, derivato da scelte di investimento infelici, piuttosto che a carenze nel patrimonio informativo.
Le informazioni false o mancanti devono essere rilevanti per l'investitore, onde l'emittente o l'intermediario in tal caso può comunque fornire la prova
7 liberatoria dimostrando l'irrilevanza delle inesattezze rispetto alle decisioni di investimento.
Riaffermato, infatti, che il nesso di causa tra l'illecito e il danno si presume iuris tantum, la prova contraria di cui è gravato l'emittente, offerente o garante, idonea a superare l'indicata presunzione, deve avere in tale prospettiva ad oggetto l'irrilevanza del deficit informativo: irrilevanza che è appunto normalmente associata al carattere limitato o marginale delle omissioni o delle inesattezze del prospetto.
Secondo la ricostruzione offerta dalla Cassazione, la irrilevanza, in sede giudiziale, potrà emergere in due modi:
a) attraverso la prova del fatto che la falsità o la reticenza sono state incapaci di determinare una distorsione informativa incidente sulle scelte dell'investitore, sicché lo stesso avrebbe negoziato alle stesse condizioni pur in assenza di tali falsità o reticenze;
b) attraverso la prova dell'esistenza di altri elementi, estranei a quelli oggetto di alterazione o reticenza, che hanno autonomamente determinato la scelta di investimento.
In assenza di evidenze nel senso indicato il tema dell'irrilevanza delle informazioni false o mancanti resta relegato sul piano della non concludenza: in tanto ha senso dibattere dell'irrilevanza di tali informazioni, in quanto consti la prova che le lamentate carenze del prospetto si siano in concreto rivelate prive di influenza sul processo decisionale dell'investitore.
Tale ricostruzione, quindi, viene a delineare una responsabilità di natura extracontrattuale dell'emittente, nonché anche indiretta degli intermediari finanziari per il fatto commesso esclusivamente dal promotore, in solido con quest'ultimo per i danni arrecati a terzi, che peraltro non esclude anche a possibilità di configurare anche una eventuale responsabilità diretta, con vincolo solidale ex art 2055 c.c., qualora sia prospettabile una potenziale condotta che in concreto concorrente nella determinazione del danno (Cass.
31.7.2017, n 18928; Cass. 13.12.2007, n 26172).
Una volta accertata la sussistenza e l'illiceità del fatto, tali soggetti non rispondono per fatto illecito in sé ma dei danni che siano conseguiti a tale
8 fatto illecito, e risponde per l'intero ex art 185 c.p. ed in solido anche per i danni non patrimoniali, oltre che per quelli patrimoniali.
Diverso è l'ambito di un rapporto contrattuale che prevede l'assunzione di obbligazioni il cui adempimento richiede un diverso grado di diligenza e perizia professionale e che, nel caso in esame, intercorre con . CP_5
E' nell'ambito di tale rapporto contrattuale che la Corte ha chiarito che l'art. 23, comma 6, del D.Lgs. n. 58 del 1998, relativo alla diligenza dell'intermediario finanziario, va interpretato nel senso che, una volta fornita la prova da parte del sottoscrittore dell'investimento nonché del danno economico sofferto, spetta alla Banca dimostrare di aver adempiuto ai proprio obblighi di correttezza e trasparenza fornendo all'investitore un'informativa completa, chiara ed adeguata al profilo dello stesso ( sul punto , cfr Cass., sez III, 11 luglio 2017).
Con sentenza n.17138 del 17 agosto 2016, nei giudizi di risarcimento danni per lo svolgimento dei servizi di investimento, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta, acquisendo dai clienti le informazioni necessarie in ordine alla loro esperienza in materia di investimenti finanziari, la loro situazione finanziaria, gli obiettivi perseguiti e la loro propensione al rischio in conformità all'art. 21 del D. Lgs. n. 58 del 1998 (TUE) ed agli artt. 28 e 29 del regolamento (n. 11522 del 1998. CP_2
Appare chiaro che la fattispecie della responsabilità prevista dall'art 94 TUF, di natura extracontrattuale, è differente da quella dell'intermediario, ovvero del consulente finanziario. La responsabilità da prospetto non veridico è conseguenza di un illecito aquiliano autonomo, che accomuna, in via solidale, non soltanto tutti i soggetti che abbiano materialmente provveduto alla sua redazione, ma anche quelli che ne abbiano successivamente fatto uso in sede di offerta pubblica o privato collocamento dei titoli in esso rappresentati, in quanto la responsabilità nasce all'atto della propalazione di notizie, informazioni, indicazioni false o fuorvianti;
ne deriva che la materiale illustrazione e consegna da parte dell'offerente del prospetto, di cui l'investitore assuma la non veridicità, integra ed esaurisce la condotta illecita del primo ed identifica il "locus commissi delicti" come il luogo in cui le 9 condotte materiali descritte sono state tenute, in quanto l'azione illecita si consuma nel luogo in cui il prospetto viene diffuso (Cass., 8.4.2011, n 8034).
2
RICOSTRUZIONE DEI FATTI E RESPONSABILITA'
Svolte le superiori considerazioni di carattere generale, ad avviso del giudicante, ricorrono nella presente fattispecie tutti i requisiti richiesti dall'art 94, Dlgs 24 febbraio 1998, n 58.
Nel caso in esame, l'attore ha allegato di avere effettuato i seguenti acquisti di azioni della Banca Monte dei Paschi S- che su tale conto erano state depositate le azioni acquistate dalla : Controparte_1
• € 10.000,00 al prezzo di € 0,393, con valuta 9.9.2011 per un importo di
€ 3.930,00;
• € 16.000,00 al prezzo di € 0,243, con valuta 25.3.2014 per un importo di € 3.880,00;
• € 9.000,00 al prezzo di € 0,284, con valuta 8.4.2014 per un importo di
€ 2556,00;
• € 15.000,00 al prezzo di € 0,228, con valuta 22.4.2014 per un importo di € 3.420,00;
• € 3.000,00 al prezzo di € 1,140, con valuta 2.9.2014 per un importo di
€ 3.420,00;
• € 4.000,00 al prezzo di € 1,135, con valuta 5.9.2014 per un importo di
€ 4.540,00;
• € 5.000,00 al prezzo di € 1,025, con valuta 25.9.2014 per un importo di
€ 5.125,00;
A tali acquisti, si sono poi aggiunte le sottoscrizioni di due aumenti di capitale con la medesima banca, rispettivamente in data 20 giugno 2014 , per €
21.400,00. ed in data 12 giugno 2015 per € 19.830,00.
Nel corso dell'istruttoria, le operazioni sono state documentate, fatta salva per l'ultima che è risultata essere stata conclusa in realtà in data 8 giugno
2015 e per il minori importo di € 1695,00.
Secondo quanto enunciato tali operazioni sono state promosse sulla base delle informazioni sociali ricevute, ovvero che circolavano sul mercato, e che facevano apparire una consistenza patrimoniale e una situazione generale della Banca, sia a livello di rendicontazione economica che di stato patrimoniale, prospettando alta redditività e rivelatesi non veritiere.
10 Le operazioni risultano tutte documentate e, per tutte, l'intermediario nell'ambito del servizio di consulenza finanziaria, aveva segnalato la non adeguatezza degli investimenti rispetto al profilo di rischio dell'investitore.
Quanto alle due operazioni di sottoscrizioni di nuove azioni per aumento di capitale, erano inoltre specificati i fattori di rischio relativi all'emittente e i nuovi obiettivi perseguiti ed approvati dal Consiglio di amministrazione.
In effetti, nella relazione prodotta in data 12 agosto 2023 il CTU, dott. dà atto della presenza dell'indicazione del livello di Persona_1 rischio, indicato in 6 o superiore, ossia un livello di rischio “molto alto”, con l'avvertenza che, tenuto in considerazione il livello di rischio, gli strumenti finanziari acquistati potrebbero essere non adeguati in relazione all'incidenza nel portafoglio di prodotti con il medesimo rischio. In taluni ordini viene precisato che la presenza di titoli ad alto rischio non dovrebbe superare il 40% dell'intero portafoglio. I bilanci di MP non risultano acquisiti, anche se trattasi di documenti pubblici e agevolmente reperibili , a partire dal 2000, su sito internet: https://www.gruppomps.it/investor- relations/archivio/risultati-finanziari-year-2000.html .
Anche i prospetti informativi non risultano prodotti dalle parti , parimenti rinvenibili nel medesimo sito web sopra indicato.
Ricostruiti gli avvenimenti che hanno coinvolto MP e i suoi vertici a partire dal 2002, sfociati nel dissesto finanziario iniziato nel 2007, dal 2010 hanno inizio le ispezioni della Banca d'IT ed alla formulazione di pesanti rilievi nell'anno seguente, Nel febbraio 2013 viene coretto il bilancio da cui emergono 730 milioni di perdita e negli anni 2014 e 2015 approvati gli aumenti di capitale, ai quali l'attore aderisce per gli acquisti sopra indicati.
Negli anni successivi il dissesto si acuisce: nei confronti dei vertici della banca vengono instaurati diversi procedimenti penali e numerosi sono le cause civili intentate dai clienti e risparmiatori.
Tali vicende si riflettono sull'andamento dei titoli, i cui valori vengono separatamente riportati negli allegati 4 e 5 prendendo in considerazione rispettivamente i dieci anni antecedenti il primo acquisto ( dal 9.9.2002 al
9.9.2011) e quelli successivi (dal 10.9.2011 al 10/9/2016).
11 Dall'analisi svolta si evince un andamento costantemente in perdita che, dopo un iniziale periodo prevalentemente positivo, evidenzia una diminuzione del valore dei titoli pari al 70,527 %., mentre nei cinque anni successivi si arriva ad una variazione del 99,636 % , già pari al 95,63% alla data dell'ultima operazione del giugno 2015.
Il consulente prende in esame l'andamento nel medesimo periodo dei titoli di due delle banche italiani più importanti ( a valenza sistemica), registrando per una ( Banca Intesa) l'aumento del 221,21 % e per l'altra ( Unicredit) la diminuzione del 67,9872 % .
L'analisi dei bilanci circoscritta al periodo antecedente di due anni rispetto alla prima sottoscrizione di azioni fino all'ultima è riportata alle pagg 16 e 17 consente di riscontrare una serie errori contabili tali da comportare la revisione (o restatement ) dei saldi dei bilanci degli anni precedenti.
In particolare, dall'analisi dei bilanci è emerso quanto segue.
✓ Bilancio al 31/12/2009:
- Forte riduzione dell'utile che passa da 922 mil. a 220 mil.
- Aumento del patrimonio creditori e debitorio dei derivati (rispettivamente
+ 100 mil. e + 542 mil.)
- Riduzione del patrimonio netto
- Evidenziazione di una perdita derivante da “AN”
- Quota di mercato in crescita
✓ Bilancio al 31/12/2010:
- Utile in risalita, dovuto alla riduzione dei costi (+765 mil. rispetto all'anno precedente)
- Aumento del patrimonio creditori e debitorio dei derivati (rispettivamente
+ 115 mil. e + 805 mil.)
- Riduzione del patrimonio netto
- Nessuna evidenziazione riguardante i derivati sopra citati (AN, AL, ecc.)
- Quota di mercato in crescita
✓ Bilancio al 31/12/2011:
- Perdita molto rilevante (-4.685 Mil.) con una differenza rispetto all'anno precedente di 5,6 miliardi
- Aumento del patrimonio creditori e debitorio dei derivati (rispettivamente
+ 50 mil. e + 2.623 mil.)
- Riduzione del patrimonio netto
- Nessuna evidenziazione riguardante i derivati sopra citati (AN, AL, ecc.)
- Quota di mercato in lievissima crescita
12 ✓ Bilancio al 31/12/2012:
- Perdita molto rilevante (-3.170 Mil.).
- Aumento del patrimonio creditorio e debitorio dei derivati (rispettivamente
+ 188 mil. e + 1.215 mil.)
- Riduzione del patrimonio netto di 215 Mil.
- Evidenziazione del c.d. “restatment” di AN, Alexandrria e Nota IT, riguardante i derivati sopra citati.
- Vengono variati i saldi del bilancio dell'anno precedente, in discontinuità, rendendo molto difficoltoso la comparazione, infatti si legge: “I saldi dell'esercizio precedente, rispetto a quelli pubblicati, riflettono le variazioni illustrate nel capitolo “Rettifica dei saldi dell'esercizio precedente in conformità alle disposizioni dello IAS 8 (Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori)” al quale si rimanda.” Nella nota Integrativa si legge: “La Capogruppo, dopo approfondite analisi, ha accertato la presenza di errori nella rappresentazione contabile nei propri bilanci delle operazioni strutturate denominate “AL”, “AN” e
“Nota IT” e dei costi del Personale. Gli errori identificati sono stati ritenuti rilevanti e determinabili. Pertanto, come richiesto dal Principio contabile IAS 8, si è proceduto alla correzione retrospettiva come evidenziato nelle tabelle successive.” La Nota integrativa spiega accuratamente le modifiche intervenute nei valori relativi ai tre derivati/operazioni, oltre che evidenzia altri errori contabili (es. spese del personale) e ne ricava le seguenti variazioni:
• Patrimonio netto all'1/1/2011: -105,1 mln di euro.
• Conto economico 2011: +43,4 mln di euro.
• Patrimonio netto al 31/12/2011: -61,7 mln di euro. Nella convocazione assembleare relativa al bilancio al 31/12/2012 si legge tra i vari punti all'ordine del giorno, vi è quello relativo a: Azione di responsabilità, deliberazioni inerenti e conseguenti, evidentemente da effettuarsi nei confronti dei precedenti amministratori/classe dirigente. Il verbale segnalato come disponibile ma il link non funziona.
✓ Bilancio al 31/12/2013:
- Perdita molto rilevante (-1.439 Mil.) anche se in forte riduzione rispetto all'anno precedente (-3.168 Mil.)
- Forte riduzione del patrimonio creditorio e debitorio dei derivati (rispettivamente - 154 mil. e - 2.250 mil.)
- Aumento elevato del patrimonio netto (+5,3 Mil.) Vengono trattate ed analizzate le operazioni relative ai derivati (AN, AL, Nota IT)
- Ulteriore variazione delle poste contabili per il riferimento all'operazione
“Fresh 2008”, e nessuna indicazione sul riflesso di tale variazione sul bilancio (le variazioni vengono indicate in maniera aggregata).
✓ Bilancio al 31/12/2014:
13 Per_
- Perdita molto rilevante (-5,3 in forte aumento rispetto all'anno precedente
- Ulteriore aumento del patrimonio creditorio e debitorio dei derivati (rispettivamente +215.024 e + 690.473)
- Ulteriore riduzione del patrimonio netto
- Presenza di ulteriori rettifiche per presenza di errori contabili dell'anno precedente
- Vengono trattate ed analizzate le operazioni relative ai derivati (AN, AL, Nota IT, Fresh)
I titoli, nel periodo interessato dagli acquisti da parte dell'attore, subiscono ingenti perdite. Le variazioni dei titoli, elencate separatamente per i cinque anni antecedenti i primo acquisto – 9 settembre 2006 / l 9 settembre 2011. e nei cinque anni successivi l'andamento dei titoli viene riportato negli allegati da CTU. Il consulente passa poi all'analisi dei prospetti informativi: ( pag. 22
e ss), che di per sé risultano coerenti con il dettato normativo.
Le informazioni concretamente ricavabili dai prospetti informativi, sulla scorta dei rilievi del consulente, non risultano tuttavia appaganti per l'acquirente.
Se in astratto le informazioni rispondono a quanto importo dalla normativa vigente, non può omettersi di considerare che per alcuni aspetti rimandano ai dati di bilancio e tali dati , in concreto, non sono risultati attendibili.
Secondo quanto sottolinea il dott. a partire dal bilancio al Per_1
31/12/2012, sono state effettuate, da parte degli amministratori della banca, correzioni contabili sul bilancio precedente.
A riguardo, viene fatto richiamo alle correzioni del bilancio al 31/12/2012, nel quale viene precisato che, con riguardo all'operazione “AL”, ai fini di una corretta rappresentazione in bilancio, “Tale maggior valore è stato quindi apprezzato in sede di bilancio 2012; esso rappresenta una sottostima del valore di prima iscrizione della passività finanziaria nell'esercizio 2009 di 308,5 mln di euro al lordo degli effetti fiscali”.
Tenuto conto dei rinvii operati per relationem ai dati di bilancio non del tutto veritieri, il tecnico conclude per la non correttezza delle informazioni contenute nei prospetti informativi in riferimento ai soli valori di bilancio di
MP . segnalando che un investitore con medie conoscenze del mercato certamente non avrebbe essere in grado di conoscere l'erroneità dei valori
14 contabili, tanto che lo stesso Cda del Mps, nella convocazione assembleare dispone, ad uno dei punti all'o.d.g. l'esercizio dell'azione di responsabilità, deliberazioni inerenti e conseguenti ( pag. 27 relazione in risposta alle osservazioni del CT di parte attrice).
In definitiva – rileva il CTU- nei 5 anni antecedenti al 09/09/2011 le azioni del segnano un forte decremento, di circa il 72% Controparte_1 mentre nel periodo successivo alla prima data di acquisto (09/09/2011), le azioni segnano un'ulteriore forte decremento pari a circa il 99%.
Se anche l'andamento negativo dei titoli era noto già prima dell'acquisto delle prime azioni. a prezzi sensibilmente inferiori a quelli nominativi,
l'investitore avrebbe potuto legittimamente attendersi un differente andamento per il periodo successivo in presenza di informazioni veritiere.
D'altra parte, il trend negativo perdurante ed anzi crescente negli anni successivi, è certamente stato influenzato proprio dalle modalità di contabilizzazione di alcune rilevanti operazioni nei bilanci di MP, tant'è che nel medesimo periodo considerato le altre banche ITne hanno avuto un andamento negativo, ma in misura nettamente inferiore rispetto ad Mps, ed il mercato azionario (indice Ftse Mib, addirittura, è stato in linea generale in controtendenza, con un aumento del 58% circa. Evidenzia il CTU che i prospetti informativi riportano i dati di bilancio che, sebbene nel pieno rispetto dei principi contabili nazionali e internazionali, hanno evidenziato valori che sono fortemente variati nel tempo e che la presenza di correzioni contabili in tutti i bilanci relativi agli anni 2012 2013 e 2014, che si riferiscono a poste di molti anni antecedenti, ha comportato una difficoltà valutativa ben evidente: le correzioni espresse nei bilanci al 31/12/2012,
2013 e 2014 si riferiscono anche ai derivati/operazioni AN, AL,
Nota IT e Fresh, nonché ad altri errori contabili rilevanti come ad esempio i costi del personale nel 2011. I derivati citati erano stati acquistati dalla banca anni prima del primo acquisto di azioni da parte dell'attore il quale, pertanto, non poteva sapere che nei bilanci precedenti al 09/09/2011, le contabilizzazioni esposte nel bilancio non erano corrette e veritiere.
Le alterazioni informative nei bilanci, peraltro, sono state riscontate ancora nei bilanci al 31.12.2013 e 31.12.2014. 15 Ancora nella relazione ( pag. 33) viene richiamato il passaggio del Bilancio
31.12.2015, per significare che solo sulla indicazione dell'autorità sono state introdotte variazioni dei criteri di contabilizzazione afferenti i derivati sopra indicati: “…omissis… pur confermando la validità delle scelte contabili effettuate in occasione del restatement del 2012 e negli esercizi successivi
..omissis… preso atto, da un lato, della valutazione cui è pervenuta l'Autorità di
Vigilanza ad esito della propria interpretazione del materiale emerso recentemente dalle indagini penali e, dall'altro lato, del fatto che l'operazione
AL, come detto, è stata chiusa nel corso del 2015 …omissis… e considerata altresì la controvertibilità di un'interpretazione, quale quella sulla
“reale volontà delle parti” nella definizione di un negozio giuridico, connotata da ineliminabili elementi di soggettività, ritiene di attenersi alle indicazioni dell'Autorità di Vigilanza contenute nella Delibera e, dunque, uniformarsi al contenuto della stessa.” (il riferimento è alla delibera Consob n. 19459 del 11 dicembre 2015).
Il Bilancio per il 2015 è stato approvato solo nell'aprile 2016, e tali considerazioni inducono a procedere alla stima del danno causato dalle errate contabilizzazioni.
A tal riguardo, non possono essere condivise le osservazioni di MP che, tramite il proprio CTP, segnala la necessità che la correttezza delle informazioni fornite all'investitore sia operata utilizzando esclusivamente la documentazione in atti, espungendo quindi i Bilanci d'esercizio di MP non depositati ritualmente.
In senso contrario a tali osservazioni milita intanto il principio, richiamato dallo stesso consulente, per cui trattandosi di atti pubblici, sono comunque liberamente consultabili e il CTU, nei limiti delle indagini che gli sono affidate e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire su incarico del giudice quei documenti - necessari al fine di dare risposta ai quesiti - pur se relativi ai fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare, senza che tale attività incorra nella sanzione da nullità relativa di cui all'art.157 c.p.c. (Cass.
16.2.2025, n 3947)
16 Ancor più rileva, ad avviso del giudicante, che l'impianto normativo sopra richiamato pone una presunzione iuris tantum a carico dell'emittente, in ordine alla correttezza dei dati informativi desumibili dal prospetto informativo ed alla rilevanza rispetto alle scelte operate dall'investitore.
In forza di tale presunzione, sarebbe comunque l'istituto emittente a dovere offrire adeguata dimostrazione che le scelte dell'acquirente non siano state in alcun modo condizionate da informazioni incomplete o non veritieri e consapevoli rispetto adi dati resi pubblici.
Neanche può accedersi al rilievo che l'attore abbia avuto comunque consapevolezza dell'andamento decrescente del titolo MP e che la decisione dei vari acquisti effettuati, animata da finalità di trading, non sia stata influenzata dalla qualità delle informazioni rese disponibili al mercato dall'emittente,
In proposito, la conoscenza dell'andamento negativo di MP degli anni precedenti, non esclude la rilevanza degli errori contabili riscontrati nei bilanci 2012, 2013 e 2014 in riferimento agli esercizi precedenti, sui quali l'acquirente ha fatto comunque affidamento nell'orientare le proprie scelte di portafoglio e strategie di investimento, operando in ogni caso la presunzione a carico dell'emittente sul nesso causale sulla imputazione del danno.
In relazione al primo acquisto, risalente al 9 settembre 2011, non può essere accolta l'eccezione di prescrizione sollevata da MP.
A riguardo, la decorrenza del termine prescrizionale quinquennale non può avere inizio prima del verificarsi del danno di cui si chiede il risarcimento (
Cass., 5.12.2011, n 26020 ) e, conseguentemente, dal momento del verificarsi della diminuzione alla propria sfera patrimoniale determinata dall'illecito commesso o, più precisamente, dalla sua conoscenza o conoscibilità.
Nel caso di specie, il pregiudizio è derivato a seguito della perdita economica determinata dall'andamento negativo dei titoli nel periodo successivo all'acquisto fino all'acquisizione dei dati per la successiva dismissione e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione è correlata strettamente alla pretesa risarcitoria, e secondo tali binari è stata orientata la successiva attività istruttoria volta alla quantificazione del pregiudizio.
17 3.
QUANTIFICAZIONE DEL DANNO
Quanto alla sussistenza e quantificazione del danno, ai fini dell'accertamento della responsabilità per inadempimento degli obblighi informativi da parte dell'intermediario, è necessaria la dimostrazione del nesso di causalità fra inadempimento e danno, nel senso che questo non si sarebbe verificato ove la banca avesse fornito tutte le informazioni necessarie, inducendo il cliente a desistere dall'investimento. Alla base della complessiva finalità della previsione dettata in tema di obblighi informativi dell'intermediario finanziario sta la considerazione secondo cui ogni investitore razionale è avverso al rischio, sicché il medesimo, a parità di rendimento, sceglierà
l'investimento meno aleatorio e, a parità di alea, quello più redditizio, se non si asterrà perfino dal compiere l'operazione, ove l'alea dovesse superare la sua propensione al rischio. La scelta tra differenti opportunità di investimento è quindi essenzialmente un problema di raccolta e di valutazione di informazioni, ovvero di ogni dato sulla natura dello strumento finanziario, sul suo emittente, sul suo rendimento e sull'economia nel suo complesso, compresa l'informativa circa l'eventuale sussistenza, con riferimento alla singola operazione da porre in essere, di una situazione di cd. grey market, cioè di carenza di informazioni circa le caratteristiche concrete del titolo ed il rating del prodotto finanziario nel periodo in considerazione, o
– addirittura – di una situazione di imminente default economico dell'emittente. E' evidente che, essendo le informazioni finanziarie complesse e costose, nei rapporti di intermediazione finanziaria le imprese di investimento posseggono – ovvero devono procurarsi – elementi informativi diversi e superiori rispetto a quelli a disposizione degli investitori, o da essi acquisibili. In forza di tali considerazioni, non vi è dubbio che anche soltanto la sottolineatura della mancanza di rating costituisce un elemento che, se adeguatamente comunicato e valorizzato, potrebbe, già da solo, almeno secondo parametri di normalità, porre l'investitore sull'avviso e, se non altro, suscitare in lui un fondato dubbio in ordine alla sicura percorribilità dell'affare. E tanto basta alla sussistenza del nesso di causalità, da escutere
18 diversi secondo la regola «del più probabile che non». (Cass. Sez. I, 3 giugno
2016- Cass., sez. I, 19 ottobre 2012, n. 18039).
La prova del collegamento causale tra violazione dei doveri informativi e il pregiudizio lamentato dal cliente può essere di carattere presuntivo ( Cass.
Sez.I, 15.3.2016), la prova del danno e della relazione causale può essere fornita con ogni mezzo, e la sua valutazione non può prescindere dalla considerazione, da un lato, delle peculiarità del tipo di investimento e, dall'altro, della condotta che ha dato luogo alla violazione dei doveri di corretta informazione.
Al fine di stimare il danno, il calcolo non deve basarsi sull'intero prezzo pagato, ma sulla base di quanto le errate indicazioni di bilancio hanno inciso sull'acquisto e sull'andamento dei titoli, tenendo conto che non risulta – sino alla data della domanda – che i titoli siano stati dismessi dall'attore.
L'importo complessivamente corrisposto dall'attore per le operazioni di acquisto dei titoli sopra indicata è stato quantificato in € 49.974,00, in luogo di € 68.101,00 indicati nell'atto introduttivo.
Ai fini della stima del pregiudizio, in consulente ha dato atto di non avere rinvenuto un dossier titoli da quale desumere se i titoli oggetto delle operazioni siano ancora posseduti dall'attore ovvero siano stati venduti.
Correttamente presumendo – in assenza di allegazione- che gli stessi siano ancora posseduti ha stimato il pregiudizio riportato secondo due distinte comparazioni. Da una parte, ha preso in considerazione le altre due banche considerate da Banca d'IT “too big to fail”, e cié CR e NT, considerandole con caratteristiche similari alla banca MP.
In base a tale criterio, il danno è stato stimato in € 42.804,93 secondo la seguente tabella, riportata a pag. 25 della relazione:
19 Prendendo invece in considerazione l'andamento di tutte le banche italiane
(indice Ftse IT all share Bank (FTITLMS3010), perviene invece alla seguente tabella.
In assenza di dati più precisi sul profilo dell'investitore, dovendosi comunque fare riferimento ad un criterio di carattere presuntivo circa la attitudine delle informazioni false e incomplete a incidere sulla formazione del prezzo delle azioni da sottoscrivere e sul processo decisionale dell'investitore, piuttosto che sulla comparazione delle caratteristiche delle banche, è tale ultima stima che può farsi riferimento, anche in via equitativa.
20 D'altra parte, in mancanza di una specifica prova relativa al rendimento medio del portafoglio dell'investitore (indice che potrebbe costituire un utile riferimento per la individuazione del pregiudizio sofferto a causa del mancato impiego alternativo del danaro), la giurisprudenza ha fatto ricorso a criteri equitativi , come il riferimento agli interessi legali sulle somme oggetto di restituzione all'investitore danneggiato( Trib. Milano 20.3.2006) ovvero sulla base del rendimento annuo dei prodotti offerti dalla banca a investitori con propensione ad investimenti sicuri ( Trib. Pinerolo 14.10.2005).
In assenza di differenti criteri, occorre considerare che l'attore aveva un alto profilo di rischio e la scelta di acquistare titoli di natura bancaria non appare necessariamente limitata agli istituti di carattere sistemico.
Dalla data della domanda, invece, dovranno essere computati gli interessi al tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi.
Da ultimo, non sono stati acquisiti elementi di riscontro in ordine all'eccezione sollevata dalla banca con riferimento al vantaggio conseguito per la vendita dei titoli, mentre quanto all'ipotesi del concorso di colpa, in presenza di un prospetto di offerta pubblica di sottoscrizione di azioni societarie che contenga informazioni fuorvianti in ordine alla situazione patrimoniale della società atte a incidere sulla scelta di investimento dell'investitore, non è configurabile alcun concorso di colpa di quest'ultimo nella produzione del danno, per non aver lo stesso basato la propria decisione su flussi informativi, quali quelli provenienti dai report delle agenzie di rating o da comunicati stampa, che abbiano veicolato dati contrastanti con quelli desumibili dal prospetto (Cass..21.12.2024, n 33841).
Le spese di lite, infine, seguono la soccombenza e vanno poste a carico della banca convenuta per come liquidate in dispositivo in applicazione del DM
55/2014 ( parametri medi per tutte le fasi), tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta, compensate per un quarto in ragione della minore del danno rispetto a quanto richiesto e dei diversi orientamenti giurisprudenziali nella materia trattata.
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P. Q.M.
Il Tribunale di PRATO, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da con atto di citazione notificato il 26 Parte_1 gennaio 2018, nei confronti della Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: a) dichiara la responsabilità extracontrattuale della convenuta per il pregiudizio CP_1 lamentato dall'attore e la condanna, nei limiti e per le causali indicati in motivazione, al pagamento della somma di € 42.191.79, oltre interessi al tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi, come specificato in parte motiva, dalla data domanda al soddisfo;
b) condanna, la società convenuta al pagamento in favore dell'attore delle spese processuali, liquidate complessivamente in € 7.616,00, per compenso di avvocato, oltre I.V.A. , C.P.A. e spese generali nella misura di legge, nonché di CTU nella misura separatamente liquidata, compensandole per la quota di un quarto.
Così deciso in data 23 marzo 2025 dal Tribunale di Prato, in persona del G.I., dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di giudice unico. Il Giudice Istruttore ed estensore Dott. Michele Sirgiovanni
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