TRIB
Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 03/07/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 782/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente relatore dott.ssa Marta Paganini Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione. 782/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in [...], con il patrocinio dell'avv. BONFANTI ELISA LUCIA
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a Controparte_1 C.F._2
CC, Via Giulio Fiocchi n. 33, con il patrocinio dell'avv. D'AMICO EMIDIO;
con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
“RICORRONO alll.mo Tribunale di CC affinché, espletati gli incombenti di rito, autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere favorevole, voglia
OMOLOGARE CON SENTENZA la presente regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale su figlio nato fuori dal matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
1. Affidamento.
Il figlio resta affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente Persona_1 la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
Ciascun genitore prenderà decisioni di emergenza quando è compromessa la salute o la sicurezza del minore e informerà al più presto possibile l'altro genitore.
Ciascun genitore deve avere accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, la salute e la sicurezza dei figli e deve firmare qualsiasi documentazione necessaria affinché entrambi possano avere accesso ai documenti stessi.
Ciascun genitore ha l'autorità indipendente di conferire con gli insegnanti e gli operatori sociosanitari che si occupano del bambino, con onere di tempestiva informazione all'altro genitore.
Entrambi i genitori devono risultare nell'elenco dei contatti di emergenza per il bambino.
Ciascun genitore deve assicurarsi che l'altro abbia il suo indirizzo di casa e di lavoro, e tutti i recapiti utili in caso si ravvisi la necessità di mettersi in contatto con lui.
2. Collocamento prevalente e diritti di visita.
2.1 Il figlio resta collocato prevalentemente presso la dimora materna. Persona_1
2.2 Il padre potrà esercitare il diritto di visita nei confronti del figlio secondo le seguenti cadenze, individuate in accordo con la signora tenendo conto delle esigenze lavorative di entrambi i Pt_1 genitori:
2.2.A Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio due fine settimana al mese, alternati con la madre, secondo i seguenti orari: il padre preleverà il figlio dalla casa della madre il sabato mattina alle ore 9.00 e lo terrà con sé fino a dopo cena della Domenica, allorché lo accompagnerà presso la casa della madre alle ore 21.00. Qualora il figlio dovesse andare a scuola anche nel giorno di sabato, il padre lo preleverà dall'Istituto scolastico al termine delle lezioni e lo terrà con sé fino a dopo cena della Domenica, allorché lo accompagnerà presso la casa della madre alle ore 21.00.
2.2.B Compatibilmente con i propri orari di lavoro, nei weekend in cui il padre terrà con sé il figlio, la signora si impegna ad accompagnare il bambino il sabato mattina presso la casa paterna o, Pt_1 in alternativa (secondo accordo tra i genitori), ad andarlo a prendere la Domenica sera.
2.2.C I genitori convengono che, qualora per esigenze connesse agli orari di lavoro della signora CP_ ed alla turnazione cui la medesima è soggetta, debba lavorare in uno e/o in entrambi i Pt_1 weekend in cui secondo il presente calendario delle visite Ella ha diritto di tenere con sé il figlio, il padre terrà con sé in tali weekend, consentendo alla madre di tenere con sé il figlio nei Per_1 residui weekend del mese.
Tale deroga non dovrà in alcun modo pregiudicare il diritto di ciascun genitore a trascorrere n. due weekend al mese con il figlio.
Al fine di agevolare i genitori nell'organizzazione e gestione del presente calendario delle visite, la signora comunicherà al sig. i propri orari di lavoro, turnazione settimanale e mensile Pt_1 Per_1 compresa, con un preavviso di almeno 9 giorni.
2.2.D Quanto ai diritti di visita infrasettimanali, i genitori concordano quanto segue: - il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio il martedì di ciascuna settimana dal pomeriggio e sino alla mattina successiva, pernottamento compreso. Egli dovrà quindi prelevare il figlio al termine delle lezioni, presso l'Istituto scolastico dal medesimo frequentato e lo dovrà riaccompagnare a scuola l'indomani mattina entro l'orario di inizio delle lezioni. Nei periodi estivi o comunque di vacanza – fatto salvo quanto previsto al successivo punto 3 e nel rispetto degli eventuali impegni extrascolastici del minore – il padre preleverà il figlio dalla casa materna alle ore 14.00 e lo riaccompagnerà presso la casa materna l'indomani mattina alle ore 10.00.
- nelle settimane in cui il figlio minore trascorrerà il weekend con la madre, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio anche il venerdì pomeriggio (compresa la sera) secondo il seguente orario: il padre preleverà il figlio presso l'Istituto scolastico dal medesimo frequentato al termine delle lezioni e lo dovrà riaccompagnare presso la casa materna, dopo cena, alle ore 21.00. Nei periodi estivi o comunque di vacanza – fatto salvo quanto previsto al successivo punto 3 e nel rispetto degli eventuali impegni extrascolastici del minore – il padre preleverà il figlio dalla casa materna alle ore 14.00 e lo riaccompagnerà presso la casa materna dopo cena alle ore 21.00.
2.3 In considerazione del fatto che, attualmente, il signor vive presso l'abitazione della Per_1 madre, signora , sita in CC (LC), via Giulio Fiocchi n. 33 (ove ha stabilito la propria Parte_2 residenza), sino al momento in cui Egli troverà un'abitazione propria, i sopra descritti diritti di visita nei confronti del figlio saranno esercitati dal sig. presso la dimora della nonna Per_1 Per_1 paterna.
Quando il sig. avrà reperito idoneo alloggio abitativo – la cui ubicazione dovrà essere Per_1 immediatamente comunicata alla signora – Egli potrà esercitare i propri diritti di visita secondo Pt_1 il medesimo calendario presso la nuova abitazione.
2.4 Qualora, per ragioni lavorative e/o di natura strettamente emergenziale, il genitore che deve tenere con sé il figlio secondo il sovraesposto calendario non potesse occuparsene personalmente, Egli potrà affidare il medesimo alle cure di uno o più dei seguenti soggetti, sin d'ora ritenuti idonei da entrambi i genitori, senza necessità di reperire il preventivo consenso dell'altro coniuge:
, nato a [...] il [...] residente in [...]
n. 33 (nonno paterno)
nata a [...] il [...] residente in [...] Parte_2
(nonna paterna)
nato a [...] il [...] residente in [...]
33 (zio paterno)
nata a [...] il 19.021971 e residente in [...]
Magno 3/A (nonna materna) ato a CC il 26.09.1966 residente in [...] Parte_6
(nonno materno)
nata a [...] il [...] residente in [...] (zia Persona_2 materna) Quanto statuito al presente punto varrà anche nelle ipotesi in cui l'impedimento lavorativo e/o emergenziale del genitore dovesse sorgere durante le festività e/o vacanze estive di cui al successivo punto n. 3.
2.5 Al fine di assicurare il mantenimento e lo sviluppo di un equo rapporto con entrambe le linee parentali della famiglia, ogni eventuale deroga al presente calendario delle visite sarà concordata tra i genitori e fatta rispettare dal minore.
2.6 Qualora per malattia del figlio minore, risulti impossibile rispettare il sovraesposto calendario delle visite, al genitore che avrebbe dovuto tenere con sé il bambino è riconosciuto un diritto di visita giornaliero per almeno ore 2, secondo orari da concordarsi con l'altro genitore.
3. Festività e vacanze estive.
In ordine alle festività e vacanze estive, ciascun genitore starà con il figlio secondo il seguente calendario:
3.1 Pasqua e Pasquetta:
Il figlio trascorrerà la presente festività ad anni alternati con la madre o con il padre. Per l'anno 2025 il figlio trascorrerà questa festività con la sig.ra Pt_1
Quando spetterà al padre trascorrere la presente festività con il figlio, Egli lo preleverà dalla casa della madre alle ore 9.00 della mattina del giorno di Pasqua e lo riporterà dopo cena del giorno di Pasquetta, alle ore 21.00;
Quando spetterà alla madre trascorrere la presente festività con il figlio e tale festività coincida con i giorni in cui il padre ha il diritto di tenere con sé il figlio secondo il calendario di cui al punto 2, Ella dovrà rispettare gli stessi orari sopra descritti.
3.2 Festa della Liberazione - 25 aprile:
Il figlio trascorrerà la presente festività ad anni alternati con la madre o con il padre. Per l'anno 2025 il figlio trascorrerà questa festività con il sig. . Per_1
Quando spetterà al padre trascorrere la presente festività con il figlio, Egli lo preleverà dalla casa della madre alle ore 9.00 della mattina e lo riporterà dopo cena, alle ore 21.00.
Quando spetterà alla madre trascorrere la presente festività con il figlio e tale festività coincida con i giorni in cui il padre ha il diritto di tenere con sé il figlio secondo il calendario di cui al punto 2, Ella dovrà rispettare gli stessi orari sopra descritti.
3.3 Festa dei lavoratori - 01 maggio:
I figli trascorreranno la presente festività ad anni alternati con la madre o con il padre. Per l'anno 2025 il figlio trascorrerà questa festività con la sig.ra Pt_1
Quando spetterà al padre trascorrere la presente festività con il figlio, Egli lo preleverà dalla casa della madre alle ore 9.00 della mattina e lo riporterà dopo cena, alle ore 21.00.
Quando spetterà alla madre trascorrere la presente festività con il figlio e tale festività coincida con i giorni in cui il padre ha il diritto di tenere con sé figlio secondo il calendario di cui al punto 2, Ella dovrà rispettare gli stessi orari sopra descritti.
3.4 Festa della Repubblica - 02 giugno: Il figlio trascorrerà la presente festività ad anni alternati con la madre o con il padre. Per l'anno 2025 il figlio trascorrerà questa festività con il sig. . Per_1
Quando spetterà al padre trascorrere la presente festività con il figlio, Egli lo preleverà dalla casa della madre alle ore 9.00 della mattina e lo riporterà dopo cena, alle ore 21.00.
Quando spetterà alla madre trascorrere la presente festività con il figlio e tale festività coincida con i giorni in cui il padre ha il diritto di tenere con sé figlio secondo il calendario di cui al punto 2, Ella dovrà rispettare gli stessi orari sopra descritti.
3.5 Festa di Ognissanti – 01 novembre: I figli trascorreranno la presente festività ad anni alternati con la madre o con il padre. Per l'anno 2025 il figlio trascorrerà questa festività con la sig.ra Pt_1
Quando spetterà al padre trascorrere la presente festività con il figlio, Egli lo preleverà dalla casa della madre alle ore 9.00 della mattina e lo riporterà dopo cena, alle ore 21.00.
Quando spetterà alla madre trascorrere la presente festività con il figlio e tale festività coincida con i giorni in cui il padre ha il diritto di tenere con sé figlio secondo il calendario di cui al punto 2, Ella dovrà rispettare gli stessi orari sopra descritti.
3.6 Festa dell'Immacolata Concezione – 08 dicembre:
Il figlio trascorrerà la presente festività ad anni alternati con la madre o con il padre. Per l'anno 2025 il figlio trascorrerà questa festività con il sig. . Per_1
Quando spetterà al padre trascorrere la presente festività con il figlio, Egli lo preleverà dalla casa della madre alle ore 9.00 della mattina e lo riporterà dopo cena, alle ore 21.00.
Quando spetterà alla madre trascorrere la presente festività con il figlio e tale festività coincida con i giorni in cui il padre ha il diritto di tenere con sé figlio secondo il calendario di cui al punto 2, Ella dovrà rispettare gli stessi orari sopra descritti.
3.7 Natale (24, 25 e 26 dicembre):
Il figlio trascorrerà la presente festività ad anni alternati con la madre o con il padre.
Per l'anno 2025 il figlio trascorrerà questa festività con la signora Pt_1
In parziale deroga a quanto sopra previsto:
- nell'anno in cui il padre ha diritto di tenere con sé il figlio, i genitori convengono che la madre potrà fare visita al figlio la mattina di Natale (25 dicembre), secondo orari concordati con il padre. Inoltre, essi convengono che trascorra il giorno di Santo Stefano (26 dicembre) presso la dimora Per_1 materna. A tale fine la madre lo preleverà da casa del padre alle ore 9.00 della mattina e lo terrà con sé tutta la giornata;
- nell'anno in cui la madre ha diritto di tenere con sé il figlio, i genitori convengono che il padre potrà fare visita al figlio la mattina di Natale (25 dicembre), secondo orari concordati con la madre. Inoltre, essi convengono che trascorra il giorno della Vigilia (24 dicembre) presso la dimora Per_1 paterna. A tale fine il padre lo preleverà da casa della madre alle ore 9.00 della mattina e lo riporterà presso la dimora materna entro le ore 21.00.
3.8 Capodanno: Il figlio trascorrerà la presente festività ad anni alternati con la madre o con il padre. Per il Capodanno 2025/26 il figlio trascorrerà questa festività con il sig. . Per_1
Quando spetterà al padre trascorrere la presente festività con il figlio, Egli lo preleverà dalla casa della madre alle ore 17.00 del 31 dicembre e lo riporterà dopo cena il 01 gennaio, alle ore 21.00.
Quando spetterà alla madre trascorrere la presente festività con il figlio e tale festività coincida con i giorni in cui il padre ha il diritto di tenere con sé figlio secondo il calendario di cui al punto 2, Ella dovrà rispettare gli stessi orari sopra descritti.
3.9 Epifania:
Il figlio trascorrerà la presente festività ad anni alternati con la madre o con il padre. Per l'anno 2026 i figli trascorreranno questa festività con la sig.ra Pt_1
Quando spetterà al padre trascorrere la presente festività con il figlio, Egli lo preleverà dalla casa della madre alle ore 9.00 della mattina e lo riporterà dopo cena, alle ore 21.00.
Quando spetterà alla madre trascorrere la presente festività con il figlio e tale festività coincida con i giorni in cui il padre ha il diritto di tenere con sé figlio secondo il calendario di cui al punto 2, Ella dovrà rispettare gli stessi orari sopra descritti.
3.10 Vacanze estive:
3.10.A. Il periodo estivo inizia con la fine dell'ultimo giorno delle lezioni e finisce con l'inizio del primo giorno di scuola. I figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di due settimane consecutive, da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno.
Tali periodi non dovranno ovviamente sovrapporsi con eventuali impegni scolastici ed extrascolastici (oratorio / centri estivi etc.) dei minori.
Entrambi i genitori possono viaggiare (anche all'estero) durante il periodo in cui hanno con sé i figli, ma dovranno preventivamente fornire all'altro genitore tutte le informazioni al riguardo con almeno 7 giorni di anticipo. Le informazioni includono l'indirizzo della struttura ove la famiglia alloggerà, se disponibile.
3.10.B. Per l'anno 2025 la madre trascorrerà le vacanze estive con il figlio nel mese di settembre dal giorno 01 al giorno 15. Il padre autorizza sin d'ora la madre a trascorrere tale vacanza con il figlio anche all'estero, unitamente a eventuali famigliari e/o terzi soggetti, fatto salvo quanto previsto al successivo punto n. 6.
Al fine di consentire al padre di fare visita al figlio nel giorno del suo compleanno (13 settembre), la madre rientrerà dalla vacanza entro la sera del giorno 12.09.2025.
Sempre per l'anno 2025 il padre trascorrerà le vacanze estive con il figlio nel mese di agosto dal giorno 09 al giorno 23.
3.10.C. I genitori concordano per l'anno 2025 che il figlio trascorra n. 4 settimane durante il periodo estivo presso il campo estivo del maneggio ASD Centro Ippico Robbie's team sito in Villa D'Adda (LC), strada Fornace. Il periodo che il figlio trascorrerà presso il suddetto centro estivo o altro diverso che in futuro verrà individuato (in termini di data iniziale e finale) sarà concordato di anno in anno tra i genitori tenendo conto delle esigenze del minore e della programmazione delle vacanze con ciascun genitore.
3.10 Anche per i periodi di vacanza e/o festività, compatibilmente con i propri orari di lavoro, nei weekend in cui il padre terrà con sé il figlio, la signora si impegna ad accompagnare il bambino Pt_1 il sabato mattina presso la casa paterna o, in alternativa (secondo accordo tra i genitori), ad andarlo a prendere la Domenica sera.
4. Attività scolari ed extracurriculari.
In ordine alle attività scolari ed extracurriculari del figlio, i genitori concordano quanto segue:
4.1 - Attività scolari.
Attualmente il figlio frequenta l'ultimo anno di asilo presso la Scuola dell'Infanzia sita in Per_1
LG OR (LC)- Fraz. San Zeno, via Cesare Cantù n. 49.
Con decorrenza settembre 2025, il figlio frequenterà la scuola primaria presso l'Istituto DO MO sita in Airuno (LC), via Vittorio Emanuele II.
Il figlio sarà accompagnato all'asilo e/o a scuola dal genitore presso cui si trova a dimorare in quella data giornata e dal medesimo sarà riportato a casa (nel rispetto del calendario delle visite di cui al punto 2), salvo l'utilizzo di mezzi pubblici concordato dai genitori.
Per quanto attiene al c.d. “post asilo”, ossia alla eventuale permanenza del minore in asilo oltre l'orario ordinariamente previsto, ciascun genitore dovrà reperire il preventivo consenso dell'altro genitore ed in tale ipotesi il relativo costo sarà suddiviso al 50% tra i genitori;
in caso contrario, il relativo esborso sarà sostenuto integralmente dal genitore che ha concesso la permanenza del minore senza reperire il preventivo assenso dell'altro.
4.2 – Attività extra-curricolari.
I genitori devono accordarsi preventivamente in ordine alla scelta delle attività extra-curriculari del figlio e/o per la modifica di quelle attuali.
Il figlio sarà accompagnato alle attività extracurriculari che svolgerà dal genitore presso cui si trova a dimorare in quella data giornata (il quale provvederà a tutte le sue necessità) e dal medesimo sarà riportato a casa (nel rispetto del calendario delle visite di cui al punto 2), salvo l'utilizzo di mezzi pubblici concordato dai genitori.
4.3. Nell'eventualità che il genitore cui spetta uno degli incombenti di cui ai punti 4.1 e 4.2 sia impossibilitato ad attendervi per imprevisti lavorativi e/o di natura emergenziale, ciascun genitore autorizza reciprocamente l'altro ad affidare l'adempimento di tali incombenti, senza necessità di preventivo accordo, ai seguenti soggetti:
, nato a [...] il [...] residente in [...]
n. 33 (nonno paterno)
nata a [...] il [...] residente in [...] Parte_2
(nonna paterna)
nato a [...] il [...] residente in [...]
33 (zio paterno)
nata a [...] il [...] residente a [...]
Battisti, 5 (zia paterna) nata [...] CC residente in [...] Parte_8
ZI (cugina paterna)
nato a [...] il [...] Residente a ZI via Donatello 14 (zio paterno) Parte_9
nata a [...] il 19.021971 residente in [...]
3/A (nonna materna) ato a CC il 26.09.1966 residente in [...] Parte_6
(nonno materno) nata a [...] il [...] residente in [...]
Magno 3/A (zia materna)
nata a [...] il [...] residente in [...] (zia materna) Parte_10
nato a [...] il .03.12.1955 residente in [...] (zio Parte_11 materno) nata a [...] il [...] e residente in [...]. (amica di Persona_3 famiglia)
nata a [...] il [...] residente in [...] (amica di Persona_4 famiglia)
nata a [...] il [...] residente in [...]
IO SC 10 (bis nonna materna) ato a CC il 11.04.1982 residente in [...] Persona_5
(zio materno)
nata a [...] il 2 1.02.1984 residente in [...]
NO 1 (zia materna)
5. Cure mediche ed affini.
I genitori discuteranno preventivamente di tutte le cure mediche, psicologiche, terapeutiche, oculistiche, odontoiatriche, dentali, ortodontiche che il figlio dovesse necessitare.
In caso di malattia, incidenti e/o ospedalizzazioni del figlio, il genitore che ne è al corrente avvertirà immediatamente l'altro genitore.
Il genitore che programma gli appuntamenti per il figlio informerà l'altro genitore almeno 2 giorni prima in modo che costui possa partecipare, salvo urgenze.
6. Frequentazione di eventuali nuovi partner dei genitori.
Al fine di preservare quanto più possibile la serenità del figlio nelle immediatezze dell'interruzione della convivenza dei genitori, questi ultimi concordano che per il primo anno decorrente dalla data di omologa della sentenza di primo grado né il padre né la madre consentirà, durante i periodi in cui avrà con sé , il pernottamento di eventuali partner nella stessa dimora del figlio e/o in altra Per_1 abitazione o struttura alberghiera.
Durante il giorno il figlio minore potrà frequentare l'eventuale nuovo partner del genitore solo alla presenza di quest'ultimo.
I genitori si impegnano a rispettare tale onere sin dalla sottoscrizione del presente ricorso.
7. Assegno di mantenimento.
Il signor verserà alla signora tramite accredito in c/c, entro e non oltre Controparte_1 Parte_1 il giorno 15 di ogni mese, l'assegno di mantenimento per il figlio, pari ad € 275,00; assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della sentenza di primo grado.
8. Spese straordinarie.
Le spese straordinarie nell'interesse del figlio sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
8.1-A Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c
) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/ o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/ o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
8.1 -B Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/ o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/ o medico curante.
8.1 - C Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/ o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto. 8.1 - D Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero;
f) gite scolastiche con pernottamento.
8.1 - E Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) gruppo estivo comunale e/ o parrocchiale, tempo prolungato, pre- scuola e dopo- scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e / o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
8.1 - F Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall' attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni);
g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
8.2 Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di sette giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
8.3 La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno).
9. Patente di guida e/o acquisto veicoli. Qualora il figlio volesse conseguire il patentino di guida per il motorino e/o l'automobile ciascun genitore dovrà reperire il preventivo assenso dell'altro. I costi per il conseguimento del patentino saranno ripartiti al 50% tra i genitori. Anche l'acquisto dei veicoli dovrà essere necessariamente concordato preventivamente tra i genitori;
in caso contrario l'esborso sostenuto resterà a carico del genitore che ha proceduto all'acquisto senza premunirsi del consenso dell'altro genitore. 10. Utilizzo e gestione dei Social Network.
Ciascun genitore acconsente affinché l'altro genitore pubblichi nel rispetto della legge sui propri social network (Facebook, Instagram, Twitter, Whatsapp) immagini e/o video del proprio figlio, nel rispetto del buon costume e della dignità dei minori. Essi tuttavia convengono che per il primo anno decorrente dalla data di omologa della sentenza di primo grado né il padre né la madre potranno postare sui propri social network o app di messaggistica fotografie del figlio unitamente al proprio eventuale nuovo partner. I genitori si impegnano a rispettare tale onere sin dalla sottoscrizione del presente ricorso.
I ricorrenti convengono che il figlio potrà in futuro utilizzare i social network, nel rispetto della legge, previo accordo dei genitori.
11. Tatuaggi e/o piercing.
Qualora in futuro il figlio chieda di potersi tatuare e/o apporre piercing, il genitore cui venga rivolta la richiesta dovrà necessariamente reperire il consenso dell'altro genitore prima di assecondare l'istanza del figlio. I costi saranno ripartiti al 50% tra i genitori, con diritto di rimborso nel termine di 15 giorni dalla richiesta scritta in favore del genitore che avesse anticipato al spesa.
12. Assegno unico.
I genitori concordano espressamente che a beneficiare in via esclusiva del c.d. assegno unico per i figli sia la madre.
13. Espatrio.
Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio ai fini della validità per l'espatrio.
****
Spese di giudizio interamente compensate tra le parti.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
e hanno intrattenuto una relazione more uxorio dalla Parte_1 Controparte_1 quale è nato il figlio , nato il [...] nel Comune di CC, minorenne. Persona_1
Con ricorso ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 23/05/2025, le parti, dato atto della fine della loro relazione sentimentale, hanno chiesto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio nato fuori dal matrimonio in conformità alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo le parti fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. il quale ha chiesto di pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni concordate tra le parti. Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio minore non sono in contrasto con l'interesse dello stesso, stima Per_1 sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici concordate tra le parti, come sopra riportate, e provvede in conformità alle stesse, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
CC, 29/06/2025
Il Presidente relatore dott. Marco Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente relatore dott.ssa Marta Paganini Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione. 782/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in [...], con il patrocinio dell'avv. BONFANTI ELISA LUCIA
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a Controparte_1 C.F._2
CC, Via Giulio Fiocchi n. 33, con il patrocinio dell'avv. D'AMICO EMIDIO;
con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
“RICORRONO alll.mo Tribunale di CC affinché, espletati gli incombenti di rito, autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere favorevole, voglia
OMOLOGARE CON SENTENZA la presente regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale su figlio nato fuori dal matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
1. Affidamento.
Il figlio resta affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente Persona_1 la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
Ciascun genitore prenderà decisioni di emergenza quando è compromessa la salute o la sicurezza del minore e informerà al più presto possibile l'altro genitore.
Ciascun genitore deve avere accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, la salute e la sicurezza dei figli e deve firmare qualsiasi documentazione necessaria affinché entrambi possano avere accesso ai documenti stessi.
Ciascun genitore ha l'autorità indipendente di conferire con gli insegnanti e gli operatori sociosanitari che si occupano del bambino, con onere di tempestiva informazione all'altro genitore.
Entrambi i genitori devono risultare nell'elenco dei contatti di emergenza per il bambino.
Ciascun genitore deve assicurarsi che l'altro abbia il suo indirizzo di casa e di lavoro, e tutti i recapiti utili in caso si ravvisi la necessità di mettersi in contatto con lui.
2. Collocamento prevalente e diritti di visita.
2.1 Il figlio resta collocato prevalentemente presso la dimora materna. Persona_1
2.2 Il padre potrà esercitare il diritto di visita nei confronti del figlio secondo le seguenti cadenze, individuate in accordo con la signora tenendo conto delle esigenze lavorative di entrambi i Pt_1 genitori:
2.2.A Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio due fine settimana al mese, alternati con la madre, secondo i seguenti orari: il padre preleverà il figlio dalla casa della madre il sabato mattina alle ore 9.00 e lo terrà con sé fino a dopo cena della Domenica, allorché lo accompagnerà presso la casa della madre alle ore 21.00. Qualora il figlio dovesse andare a scuola anche nel giorno di sabato, il padre lo preleverà dall'Istituto scolastico al termine delle lezioni e lo terrà con sé fino a dopo cena della Domenica, allorché lo accompagnerà presso la casa della madre alle ore 21.00.
2.2.B Compatibilmente con i propri orari di lavoro, nei weekend in cui il padre terrà con sé il figlio, la signora si impegna ad accompagnare il bambino il sabato mattina presso la casa paterna o, Pt_1 in alternativa (secondo accordo tra i genitori), ad andarlo a prendere la Domenica sera.
2.2.C I genitori convengono che, qualora per esigenze connesse agli orari di lavoro della signora CP_ ed alla turnazione cui la medesima è soggetta, debba lavorare in uno e/o in entrambi i Pt_1 weekend in cui secondo il presente calendario delle visite Ella ha diritto di tenere con sé il figlio, il padre terrà con sé in tali weekend, consentendo alla madre di tenere con sé il figlio nei Per_1 residui weekend del mese.
Tale deroga non dovrà in alcun modo pregiudicare il diritto di ciascun genitore a trascorrere n. due weekend al mese con il figlio.
Al fine di agevolare i genitori nell'organizzazione e gestione del presente calendario delle visite, la signora comunicherà al sig. i propri orari di lavoro, turnazione settimanale e mensile Pt_1 Per_1 compresa, con un preavviso di almeno 9 giorni.
2.2.D Quanto ai diritti di visita infrasettimanali, i genitori concordano quanto segue: - il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio il martedì di ciascuna settimana dal pomeriggio e sino alla mattina successiva, pernottamento compreso. Egli dovrà quindi prelevare il figlio al termine delle lezioni, presso l'Istituto scolastico dal medesimo frequentato e lo dovrà riaccompagnare a scuola l'indomani mattina entro l'orario di inizio delle lezioni. Nei periodi estivi o comunque di vacanza – fatto salvo quanto previsto al successivo punto 3 e nel rispetto degli eventuali impegni extrascolastici del minore – il padre preleverà il figlio dalla casa materna alle ore 14.00 e lo riaccompagnerà presso la casa materna l'indomani mattina alle ore 10.00.
- nelle settimane in cui il figlio minore trascorrerà il weekend con la madre, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio anche il venerdì pomeriggio (compresa la sera) secondo il seguente orario: il padre preleverà il figlio presso l'Istituto scolastico dal medesimo frequentato al termine delle lezioni e lo dovrà riaccompagnare presso la casa materna, dopo cena, alle ore 21.00. Nei periodi estivi o comunque di vacanza – fatto salvo quanto previsto al successivo punto 3 e nel rispetto degli eventuali impegni extrascolastici del minore – il padre preleverà il figlio dalla casa materna alle ore 14.00 e lo riaccompagnerà presso la casa materna dopo cena alle ore 21.00.
2.3 In considerazione del fatto che, attualmente, il signor vive presso l'abitazione della Per_1 madre, signora , sita in CC (LC), via Giulio Fiocchi n. 33 (ove ha stabilito la propria Parte_2 residenza), sino al momento in cui Egli troverà un'abitazione propria, i sopra descritti diritti di visita nei confronti del figlio saranno esercitati dal sig. presso la dimora della nonna Per_1 Per_1 paterna.
Quando il sig. avrà reperito idoneo alloggio abitativo – la cui ubicazione dovrà essere Per_1 immediatamente comunicata alla signora – Egli potrà esercitare i propri diritti di visita secondo Pt_1 il medesimo calendario presso la nuova abitazione.
2.4 Qualora, per ragioni lavorative e/o di natura strettamente emergenziale, il genitore che deve tenere con sé il figlio secondo il sovraesposto calendario non potesse occuparsene personalmente, Egli potrà affidare il medesimo alle cure di uno o più dei seguenti soggetti, sin d'ora ritenuti idonei da entrambi i genitori, senza necessità di reperire il preventivo consenso dell'altro coniuge:
, nato a [...] il [...] residente in [...]
n. 33 (nonno paterno)
nata a [...] il [...] residente in [...] Parte_2
(nonna paterna)
nato a [...] il [...] residente in [...]
33 (zio paterno)
nata a [...] il 19.021971 e residente in [...]
Magno 3/A (nonna materna) ato a CC il 26.09.1966 residente in [...] Parte_6
(nonno materno)
nata a [...] il [...] residente in [...] (zia Persona_2 materna) Quanto statuito al presente punto varrà anche nelle ipotesi in cui l'impedimento lavorativo e/o emergenziale del genitore dovesse sorgere durante le festività e/o vacanze estive di cui al successivo punto n. 3.
2.5 Al fine di assicurare il mantenimento e lo sviluppo di un equo rapporto con entrambe le linee parentali della famiglia, ogni eventuale deroga al presente calendario delle visite sarà concordata tra i genitori e fatta rispettare dal minore.
2.6 Qualora per malattia del figlio minore, risulti impossibile rispettare il sovraesposto calendario delle visite, al genitore che avrebbe dovuto tenere con sé il bambino è riconosciuto un diritto di visita giornaliero per almeno ore 2, secondo orari da concordarsi con l'altro genitore.
3. Festività e vacanze estive.
In ordine alle festività e vacanze estive, ciascun genitore starà con il figlio secondo il seguente calendario:
3.1 Pasqua e Pasquetta:
Il figlio trascorrerà la presente festività ad anni alternati con la madre o con il padre. Per l'anno 2025 il figlio trascorrerà questa festività con la sig.ra Pt_1
Quando spetterà al padre trascorrere la presente festività con il figlio, Egli lo preleverà dalla casa della madre alle ore 9.00 della mattina del giorno di Pasqua e lo riporterà dopo cena del giorno di Pasquetta, alle ore 21.00;
Quando spetterà alla madre trascorrere la presente festività con il figlio e tale festività coincida con i giorni in cui il padre ha il diritto di tenere con sé il figlio secondo il calendario di cui al punto 2, Ella dovrà rispettare gli stessi orari sopra descritti.
3.2 Festa della Liberazione - 25 aprile:
Il figlio trascorrerà la presente festività ad anni alternati con la madre o con il padre. Per l'anno 2025 il figlio trascorrerà questa festività con il sig. . Per_1
Quando spetterà al padre trascorrere la presente festività con il figlio, Egli lo preleverà dalla casa della madre alle ore 9.00 della mattina e lo riporterà dopo cena, alle ore 21.00.
Quando spetterà alla madre trascorrere la presente festività con il figlio e tale festività coincida con i giorni in cui il padre ha il diritto di tenere con sé il figlio secondo il calendario di cui al punto 2, Ella dovrà rispettare gli stessi orari sopra descritti.
3.3 Festa dei lavoratori - 01 maggio:
I figli trascorreranno la presente festività ad anni alternati con la madre o con il padre. Per l'anno 2025 il figlio trascorrerà questa festività con la sig.ra Pt_1
Quando spetterà al padre trascorrere la presente festività con il figlio, Egli lo preleverà dalla casa della madre alle ore 9.00 della mattina e lo riporterà dopo cena, alle ore 21.00.
Quando spetterà alla madre trascorrere la presente festività con il figlio e tale festività coincida con i giorni in cui il padre ha il diritto di tenere con sé figlio secondo il calendario di cui al punto 2, Ella dovrà rispettare gli stessi orari sopra descritti.
3.4 Festa della Repubblica - 02 giugno: Il figlio trascorrerà la presente festività ad anni alternati con la madre o con il padre. Per l'anno 2025 il figlio trascorrerà questa festività con il sig. . Per_1
Quando spetterà al padre trascorrere la presente festività con il figlio, Egli lo preleverà dalla casa della madre alle ore 9.00 della mattina e lo riporterà dopo cena, alle ore 21.00.
Quando spetterà alla madre trascorrere la presente festività con il figlio e tale festività coincida con i giorni in cui il padre ha il diritto di tenere con sé figlio secondo il calendario di cui al punto 2, Ella dovrà rispettare gli stessi orari sopra descritti.
3.5 Festa di Ognissanti – 01 novembre: I figli trascorreranno la presente festività ad anni alternati con la madre o con il padre. Per l'anno 2025 il figlio trascorrerà questa festività con la sig.ra Pt_1
Quando spetterà al padre trascorrere la presente festività con il figlio, Egli lo preleverà dalla casa della madre alle ore 9.00 della mattina e lo riporterà dopo cena, alle ore 21.00.
Quando spetterà alla madre trascorrere la presente festività con il figlio e tale festività coincida con i giorni in cui il padre ha il diritto di tenere con sé figlio secondo il calendario di cui al punto 2, Ella dovrà rispettare gli stessi orari sopra descritti.
3.6 Festa dell'Immacolata Concezione – 08 dicembre:
Il figlio trascorrerà la presente festività ad anni alternati con la madre o con il padre. Per l'anno 2025 il figlio trascorrerà questa festività con il sig. . Per_1
Quando spetterà al padre trascorrere la presente festività con il figlio, Egli lo preleverà dalla casa della madre alle ore 9.00 della mattina e lo riporterà dopo cena, alle ore 21.00.
Quando spetterà alla madre trascorrere la presente festività con il figlio e tale festività coincida con i giorni in cui il padre ha il diritto di tenere con sé figlio secondo il calendario di cui al punto 2, Ella dovrà rispettare gli stessi orari sopra descritti.
3.7 Natale (24, 25 e 26 dicembre):
Il figlio trascorrerà la presente festività ad anni alternati con la madre o con il padre.
Per l'anno 2025 il figlio trascorrerà questa festività con la signora Pt_1
In parziale deroga a quanto sopra previsto:
- nell'anno in cui il padre ha diritto di tenere con sé il figlio, i genitori convengono che la madre potrà fare visita al figlio la mattina di Natale (25 dicembre), secondo orari concordati con il padre. Inoltre, essi convengono che trascorra il giorno di Santo Stefano (26 dicembre) presso la dimora Per_1 materna. A tale fine la madre lo preleverà da casa del padre alle ore 9.00 della mattina e lo terrà con sé tutta la giornata;
- nell'anno in cui la madre ha diritto di tenere con sé il figlio, i genitori convengono che il padre potrà fare visita al figlio la mattina di Natale (25 dicembre), secondo orari concordati con la madre. Inoltre, essi convengono che trascorra il giorno della Vigilia (24 dicembre) presso la dimora Per_1 paterna. A tale fine il padre lo preleverà da casa della madre alle ore 9.00 della mattina e lo riporterà presso la dimora materna entro le ore 21.00.
3.8 Capodanno: Il figlio trascorrerà la presente festività ad anni alternati con la madre o con il padre. Per il Capodanno 2025/26 il figlio trascorrerà questa festività con il sig. . Per_1
Quando spetterà al padre trascorrere la presente festività con il figlio, Egli lo preleverà dalla casa della madre alle ore 17.00 del 31 dicembre e lo riporterà dopo cena il 01 gennaio, alle ore 21.00.
Quando spetterà alla madre trascorrere la presente festività con il figlio e tale festività coincida con i giorni in cui il padre ha il diritto di tenere con sé figlio secondo il calendario di cui al punto 2, Ella dovrà rispettare gli stessi orari sopra descritti.
3.9 Epifania:
Il figlio trascorrerà la presente festività ad anni alternati con la madre o con il padre. Per l'anno 2026 i figli trascorreranno questa festività con la sig.ra Pt_1
Quando spetterà al padre trascorrere la presente festività con il figlio, Egli lo preleverà dalla casa della madre alle ore 9.00 della mattina e lo riporterà dopo cena, alle ore 21.00.
Quando spetterà alla madre trascorrere la presente festività con il figlio e tale festività coincida con i giorni in cui il padre ha il diritto di tenere con sé figlio secondo il calendario di cui al punto 2, Ella dovrà rispettare gli stessi orari sopra descritti.
3.10 Vacanze estive:
3.10.A. Il periodo estivo inizia con la fine dell'ultimo giorno delle lezioni e finisce con l'inizio del primo giorno di scuola. I figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di due settimane consecutive, da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno.
Tali periodi non dovranno ovviamente sovrapporsi con eventuali impegni scolastici ed extrascolastici (oratorio / centri estivi etc.) dei minori.
Entrambi i genitori possono viaggiare (anche all'estero) durante il periodo in cui hanno con sé i figli, ma dovranno preventivamente fornire all'altro genitore tutte le informazioni al riguardo con almeno 7 giorni di anticipo. Le informazioni includono l'indirizzo della struttura ove la famiglia alloggerà, se disponibile.
3.10.B. Per l'anno 2025 la madre trascorrerà le vacanze estive con il figlio nel mese di settembre dal giorno 01 al giorno 15. Il padre autorizza sin d'ora la madre a trascorrere tale vacanza con il figlio anche all'estero, unitamente a eventuali famigliari e/o terzi soggetti, fatto salvo quanto previsto al successivo punto n. 6.
Al fine di consentire al padre di fare visita al figlio nel giorno del suo compleanno (13 settembre), la madre rientrerà dalla vacanza entro la sera del giorno 12.09.2025.
Sempre per l'anno 2025 il padre trascorrerà le vacanze estive con il figlio nel mese di agosto dal giorno 09 al giorno 23.
3.10.C. I genitori concordano per l'anno 2025 che il figlio trascorra n. 4 settimane durante il periodo estivo presso il campo estivo del maneggio ASD Centro Ippico Robbie's team sito in Villa D'Adda (LC), strada Fornace. Il periodo che il figlio trascorrerà presso il suddetto centro estivo o altro diverso che in futuro verrà individuato (in termini di data iniziale e finale) sarà concordato di anno in anno tra i genitori tenendo conto delle esigenze del minore e della programmazione delle vacanze con ciascun genitore.
3.10 Anche per i periodi di vacanza e/o festività, compatibilmente con i propri orari di lavoro, nei weekend in cui il padre terrà con sé il figlio, la signora si impegna ad accompagnare il bambino Pt_1 il sabato mattina presso la casa paterna o, in alternativa (secondo accordo tra i genitori), ad andarlo a prendere la Domenica sera.
4. Attività scolari ed extracurriculari.
In ordine alle attività scolari ed extracurriculari del figlio, i genitori concordano quanto segue:
4.1 - Attività scolari.
Attualmente il figlio frequenta l'ultimo anno di asilo presso la Scuola dell'Infanzia sita in Per_1
LG OR (LC)- Fraz. San Zeno, via Cesare Cantù n. 49.
Con decorrenza settembre 2025, il figlio frequenterà la scuola primaria presso l'Istituto DO MO sita in Airuno (LC), via Vittorio Emanuele II.
Il figlio sarà accompagnato all'asilo e/o a scuola dal genitore presso cui si trova a dimorare in quella data giornata e dal medesimo sarà riportato a casa (nel rispetto del calendario delle visite di cui al punto 2), salvo l'utilizzo di mezzi pubblici concordato dai genitori.
Per quanto attiene al c.d. “post asilo”, ossia alla eventuale permanenza del minore in asilo oltre l'orario ordinariamente previsto, ciascun genitore dovrà reperire il preventivo consenso dell'altro genitore ed in tale ipotesi il relativo costo sarà suddiviso al 50% tra i genitori;
in caso contrario, il relativo esborso sarà sostenuto integralmente dal genitore che ha concesso la permanenza del minore senza reperire il preventivo assenso dell'altro.
4.2 – Attività extra-curricolari.
I genitori devono accordarsi preventivamente in ordine alla scelta delle attività extra-curriculari del figlio e/o per la modifica di quelle attuali.
Il figlio sarà accompagnato alle attività extracurriculari che svolgerà dal genitore presso cui si trova a dimorare in quella data giornata (il quale provvederà a tutte le sue necessità) e dal medesimo sarà riportato a casa (nel rispetto del calendario delle visite di cui al punto 2), salvo l'utilizzo di mezzi pubblici concordato dai genitori.
4.3. Nell'eventualità che il genitore cui spetta uno degli incombenti di cui ai punti 4.1 e 4.2 sia impossibilitato ad attendervi per imprevisti lavorativi e/o di natura emergenziale, ciascun genitore autorizza reciprocamente l'altro ad affidare l'adempimento di tali incombenti, senza necessità di preventivo accordo, ai seguenti soggetti:
, nato a [...] il [...] residente in [...]
n. 33 (nonno paterno)
nata a [...] il [...] residente in [...] Parte_2
(nonna paterna)
nato a [...] il [...] residente in [...]
33 (zio paterno)
nata a [...] il [...] residente a [...]
Battisti, 5 (zia paterna) nata [...] CC residente in [...] Parte_8
ZI (cugina paterna)
nato a [...] il [...] Residente a ZI via Donatello 14 (zio paterno) Parte_9
nata a [...] il 19.021971 residente in [...]
3/A (nonna materna) ato a CC il 26.09.1966 residente in [...] Parte_6
(nonno materno) nata a [...] il [...] residente in [...]
Magno 3/A (zia materna)
nata a [...] il [...] residente in [...] (zia materna) Parte_10
nato a [...] il .03.12.1955 residente in [...] (zio Parte_11 materno) nata a [...] il [...] e residente in [...]. (amica di Persona_3 famiglia)
nata a [...] il [...] residente in [...] (amica di Persona_4 famiglia)
nata a [...] il [...] residente in [...]
IO SC 10 (bis nonna materna) ato a CC il 11.04.1982 residente in [...] Persona_5
(zio materno)
nata a [...] il 2 1.02.1984 residente in [...]
NO 1 (zia materna)
5. Cure mediche ed affini.
I genitori discuteranno preventivamente di tutte le cure mediche, psicologiche, terapeutiche, oculistiche, odontoiatriche, dentali, ortodontiche che il figlio dovesse necessitare.
In caso di malattia, incidenti e/o ospedalizzazioni del figlio, il genitore che ne è al corrente avvertirà immediatamente l'altro genitore.
Il genitore che programma gli appuntamenti per il figlio informerà l'altro genitore almeno 2 giorni prima in modo che costui possa partecipare, salvo urgenze.
6. Frequentazione di eventuali nuovi partner dei genitori.
Al fine di preservare quanto più possibile la serenità del figlio nelle immediatezze dell'interruzione della convivenza dei genitori, questi ultimi concordano che per il primo anno decorrente dalla data di omologa della sentenza di primo grado né il padre né la madre consentirà, durante i periodi in cui avrà con sé , il pernottamento di eventuali partner nella stessa dimora del figlio e/o in altra Per_1 abitazione o struttura alberghiera.
Durante il giorno il figlio minore potrà frequentare l'eventuale nuovo partner del genitore solo alla presenza di quest'ultimo.
I genitori si impegnano a rispettare tale onere sin dalla sottoscrizione del presente ricorso.
7. Assegno di mantenimento.
Il signor verserà alla signora tramite accredito in c/c, entro e non oltre Controparte_1 Parte_1 il giorno 15 di ogni mese, l'assegno di mantenimento per il figlio, pari ad € 275,00; assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della sentenza di primo grado.
8. Spese straordinarie.
Le spese straordinarie nell'interesse del figlio sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
8.1-A Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c
) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/ o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/ o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
8.1 -B Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/ o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/ o medico curante.
8.1 - C Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/ o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto. 8.1 - D Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero;
f) gite scolastiche con pernottamento.
8.1 - E Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) gruppo estivo comunale e/ o parrocchiale, tempo prolungato, pre- scuola e dopo- scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e / o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
8.1 - F Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall' attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni);
g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
8.2 Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di sette giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
8.3 La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno).
9. Patente di guida e/o acquisto veicoli. Qualora il figlio volesse conseguire il patentino di guida per il motorino e/o l'automobile ciascun genitore dovrà reperire il preventivo assenso dell'altro. I costi per il conseguimento del patentino saranno ripartiti al 50% tra i genitori. Anche l'acquisto dei veicoli dovrà essere necessariamente concordato preventivamente tra i genitori;
in caso contrario l'esborso sostenuto resterà a carico del genitore che ha proceduto all'acquisto senza premunirsi del consenso dell'altro genitore. 10. Utilizzo e gestione dei Social Network.
Ciascun genitore acconsente affinché l'altro genitore pubblichi nel rispetto della legge sui propri social network (Facebook, Instagram, Twitter, Whatsapp) immagini e/o video del proprio figlio, nel rispetto del buon costume e della dignità dei minori. Essi tuttavia convengono che per il primo anno decorrente dalla data di omologa della sentenza di primo grado né il padre né la madre potranno postare sui propri social network o app di messaggistica fotografie del figlio unitamente al proprio eventuale nuovo partner. I genitori si impegnano a rispettare tale onere sin dalla sottoscrizione del presente ricorso.
I ricorrenti convengono che il figlio potrà in futuro utilizzare i social network, nel rispetto della legge, previo accordo dei genitori.
11. Tatuaggi e/o piercing.
Qualora in futuro il figlio chieda di potersi tatuare e/o apporre piercing, il genitore cui venga rivolta la richiesta dovrà necessariamente reperire il consenso dell'altro genitore prima di assecondare l'istanza del figlio. I costi saranno ripartiti al 50% tra i genitori, con diritto di rimborso nel termine di 15 giorni dalla richiesta scritta in favore del genitore che avesse anticipato al spesa.
12. Assegno unico.
I genitori concordano espressamente che a beneficiare in via esclusiva del c.d. assegno unico per i figli sia la madre.
13. Espatrio.
Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio ai fini della validità per l'espatrio.
****
Spese di giudizio interamente compensate tra le parti.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
e hanno intrattenuto una relazione more uxorio dalla Parte_1 Controparte_1 quale è nato il figlio , nato il [...] nel Comune di CC, minorenne. Persona_1
Con ricorso ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 23/05/2025, le parti, dato atto della fine della loro relazione sentimentale, hanno chiesto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio nato fuori dal matrimonio in conformità alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo le parti fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. il quale ha chiesto di pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni concordate tra le parti. Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio minore non sono in contrasto con l'interesse dello stesso, stima Per_1 sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici concordate tra le parti, come sopra riportate, e provvede in conformità alle stesse, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
CC, 29/06/2025
Il Presidente relatore dott. Marco Tremolada