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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 20/03/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 28/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile - procedure concorsuali
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lucia Schiaretti Presidente dott.ssa Costanza Comunale Giudice dott. Enrico Capanna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso depositato, ex art. 268 CCII da MA AN (cf [...]), residente a [...], diretto a ottenere l'apertura della liquidazione controllata nei propri confronti;
Esaminata la documentazione allegata e quella acquisita nel corso del presente procedimento;
Rilevato che il debitore ha rappresentato di ritrovarsi in stato di sovraindebitamento in ragione delle obbligazioni, per lo più nei confronti dell'Erario, contratte nell'esercizio della propria attività imprenditoriale con la ditta individuale “Kristall Bijoux”, le quali, alla luce degli attuali e pronosticabili redditi futuri, non appaiono onorabili integralmente;
Esaminata l'attestazione dell'OCC, che in particolare ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei ricorrenti ed attestando la completezza della documentazione fornita a corredo della domanda e la veridicità delle informazioni fornite;
Rilevato che il ricorrente ha rinunciato alla preventiva audizione ed esaminata la documentazione allegata al ricorso e quella acquisita nel corso del presente procedimento;
Ritenuta la competenza del Tribunale di Prato;
pagina 1 di 4 Ritenuto che ricorrano i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata nei confronti del ricorrente e, in particolare, che lo stesso sia in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett.
c) CCII, a fronte dell'assenza di patrimonio liquidabile sufficiente e dell'inettitudine dei flussi reddituali idonei a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le obbligazioni dei ricorrenti.
Ritenuto che, debba essere nominato il liquidatore, confermando l'OCC che ha assistito il ricorrente nella presentazione della domanda in esame.
Ritenuto che nella procedura di liquidazione controllata l'art. 268 co.4 let. b) siano esclusi dalla liquidazione “i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia”, rimettendo la determinazione di tale entità al prudente apprezzamento del Giudice Delegato, sulla base delle necessità evidenziate dai ricorrenti, senza possibilità per il ricorrente di vincolare l'apertura della procedura concorsuale a una predeterminazione dell'entità delle somme escluse dall'apprensione alla massa attiva.
Infatti, l'esclusione di tale possibilità di predeterminazione e negoziazione di tale somma debba essere individuata nella natura di cessio bonorum della procedura concorsuale utilizzata che si fonda su un principio di universalità del patrimonio presente e futuro del debitore e che non lascia spazi di negoziazione consensuale;
tenuto peraltro conto che con il riferimento al “quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia” il Legislatore ha espresso la necessità di adeguare l'individuazione della somma appresa/esclusa alle mutevoli (in aumento o in diminuzione) esigenze personali del debitore nonché alle possibili fluttuazioni (in aumento o in diminuzione) dei redditi disponibili, non consentendone una predeterminazione originaria;
Ritenuto che la valutazione della condotta indicata dal debitore ricorrente quale origine del proprio sovraindebitamento, ovvero il debito erariale maturato negli anni 1995-1999, sebbene non sia un requisito per l'apertura della liquidazione controllata del debitore ricorrente, costituisca un tema necessitante un apposito approfondimento da parte dell'OCC ai fini e per gli effetti di cui all'art. 282 CCII, tenuto conto che né la giovane età del ricorrente né la gestione fiduciaria di altri parenti possa costituire ex se una ragionevole giustificazione e vada, invece, rapportata la genesi di tale ingente debito rispetto ai volumi dell'attività imprenditoriale esercitata al fine di escludere la negligenza del debitore nei confronti dei diritti del creditore erariale.
P.Q.M.
Visti gli artt. 268, 269 e 270 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14),
DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA nei confronti di DR MA (C.F. [...]) residente a [...],
NOMINA
Giudice Delegato il dott. Enrico Capanna;
pagina 2 di 4 NOMINA
Liquidatore l'OCC Prato nella persona del dott. Giovanni Pieri;
ORDINA al liquidatore:
a) di attivare il domicilio digitale per le comunicazioni inerenti alla presente procedura;
b) di predisporre, entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, l'elenco aggiornato dei creditori e di notificare a questi ultimi la sentenza ai sensi dell'art. 270, comma 4, CCII;
c) di completare l'inventario dei beni del debitore e di redigere il programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione – tale da assicurare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 272, comma 3, CCII, la ragionevole durata della presente procedura - entro novanta giorni;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato da liquidatore giudiziale un termine di novanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza da parte del liquidatore
(ai sensi dell'art. 270, comma 1, CCII) entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere a quest'ultimo, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, mandando al liquidatore per l'esecuzione del presente provvedimento;
DISPONE
l'inserimento (a cura del liquidatore) della sentenza nel sito internet del Tribunale
ORDINA per l'ipotesi in cui l'attivo sia composto da beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti, a cura del liquidatore
DISPONE che la somma di € 100/mese siano appresi dalla procedura dai redditi percepiti da MA AN, quale misura temporanea finché la maggiore o minore somma da apprendere all'attivo della procedura, a decorrere dall'apertura della stessa, non sia determinata dal nominato Giudice Delegato, su istanza del liquidatore, acquisite le necessarie informazioni dai debitori.
AVVISA
pagina 3 di 4 il liquidatore che al momento dell'accettazione dell'incarico - e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina - deve depositare presso la cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n.
159, i.e. di non essere legato da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge
20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, nonché coloro i quali hanno con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione (si intende per frequentazione assidua quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali) e che, in caso di violazione di tale incombente il Tribunale provvederà d'urgenza alla sua sostituzione.
Prato, 19/03/2025
Il Giudice Estensore dott. Enrico Capanna
La Presidente dott.ssa Lucia Schiaretti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile - procedure concorsuali
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lucia Schiaretti Presidente dott.ssa Costanza Comunale Giudice dott. Enrico Capanna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso depositato, ex art. 268 CCII da MA AN (cf [...]), residente a [...], diretto a ottenere l'apertura della liquidazione controllata nei propri confronti;
Esaminata la documentazione allegata e quella acquisita nel corso del presente procedimento;
Rilevato che il debitore ha rappresentato di ritrovarsi in stato di sovraindebitamento in ragione delle obbligazioni, per lo più nei confronti dell'Erario, contratte nell'esercizio della propria attività imprenditoriale con la ditta individuale “Kristall Bijoux”, le quali, alla luce degli attuali e pronosticabili redditi futuri, non appaiono onorabili integralmente;
Esaminata l'attestazione dell'OCC, che in particolare ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei ricorrenti ed attestando la completezza della documentazione fornita a corredo della domanda e la veridicità delle informazioni fornite;
Rilevato che il ricorrente ha rinunciato alla preventiva audizione ed esaminata la documentazione allegata al ricorso e quella acquisita nel corso del presente procedimento;
Ritenuta la competenza del Tribunale di Prato;
pagina 1 di 4 Ritenuto che ricorrano i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata nei confronti del ricorrente e, in particolare, che lo stesso sia in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett.
c) CCII, a fronte dell'assenza di patrimonio liquidabile sufficiente e dell'inettitudine dei flussi reddituali idonei a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le obbligazioni dei ricorrenti.
Ritenuto che, debba essere nominato il liquidatore, confermando l'OCC che ha assistito il ricorrente nella presentazione della domanda in esame.
Ritenuto che nella procedura di liquidazione controllata l'art. 268 co.4 let. b) siano esclusi dalla liquidazione “i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia”, rimettendo la determinazione di tale entità al prudente apprezzamento del Giudice Delegato, sulla base delle necessità evidenziate dai ricorrenti, senza possibilità per il ricorrente di vincolare l'apertura della procedura concorsuale a una predeterminazione dell'entità delle somme escluse dall'apprensione alla massa attiva.
Infatti, l'esclusione di tale possibilità di predeterminazione e negoziazione di tale somma debba essere individuata nella natura di cessio bonorum della procedura concorsuale utilizzata che si fonda su un principio di universalità del patrimonio presente e futuro del debitore e che non lascia spazi di negoziazione consensuale;
tenuto peraltro conto che con il riferimento al “quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia” il Legislatore ha espresso la necessità di adeguare l'individuazione della somma appresa/esclusa alle mutevoli (in aumento o in diminuzione) esigenze personali del debitore nonché alle possibili fluttuazioni (in aumento o in diminuzione) dei redditi disponibili, non consentendone una predeterminazione originaria;
Ritenuto che la valutazione della condotta indicata dal debitore ricorrente quale origine del proprio sovraindebitamento, ovvero il debito erariale maturato negli anni 1995-1999, sebbene non sia un requisito per l'apertura della liquidazione controllata del debitore ricorrente, costituisca un tema necessitante un apposito approfondimento da parte dell'OCC ai fini e per gli effetti di cui all'art. 282 CCII, tenuto conto che né la giovane età del ricorrente né la gestione fiduciaria di altri parenti possa costituire ex se una ragionevole giustificazione e vada, invece, rapportata la genesi di tale ingente debito rispetto ai volumi dell'attività imprenditoriale esercitata al fine di escludere la negligenza del debitore nei confronti dei diritti del creditore erariale.
P.Q.M.
Visti gli artt. 268, 269 e 270 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14),
DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA nei confronti di DR MA (C.F. [...]) residente a [...],
NOMINA
Giudice Delegato il dott. Enrico Capanna;
pagina 2 di 4 NOMINA
Liquidatore l'OCC Prato nella persona del dott. Giovanni Pieri;
ORDINA al liquidatore:
a) di attivare il domicilio digitale per le comunicazioni inerenti alla presente procedura;
b) di predisporre, entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, l'elenco aggiornato dei creditori e di notificare a questi ultimi la sentenza ai sensi dell'art. 270, comma 4, CCII;
c) di completare l'inventario dei beni del debitore e di redigere il programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione – tale da assicurare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 272, comma 3, CCII, la ragionevole durata della presente procedura - entro novanta giorni;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato da liquidatore giudiziale un termine di novanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza da parte del liquidatore
(ai sensi dell'art. 270, comma 1, CCII) entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere a quest'ultimo, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, mandando al liquidatore per l'esecuzione del presente provvedimento;
DISPONE
l'inserimento (a cura del liquidatore) della sentenza nel sito internet del Tribunale
ORDINA per l'ipotesi in cui l'attivo sia composto da beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti, a cura del liquidatore
DISPONE che la somma di € 100/mese siano appresi dalla procedura dai redditi percepiti da MA AN, quale misura temporanea finché la maggiore o minore somma da apprendere all'attivo della procedura, a decorrere dall'apertura della stessa, non sia determinata dal nominato Giudice Delegato, su istanza del liquidatore, acquisite le necessarie informazioni dai debitori.
AVVISA
pagina 3 di 4 il liquidatore che al momento dell'accettazione dell'incarico - e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina - deve depositare presso la cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n.
159, i.e. di non essere legato da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge
20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, nonché coloro i quali hanno con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione (si intende per frequentazione assidua quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali) e che, in caso di violazione di tale incombente il Tribunale provvederà d'urgenza alla sua sostituzione.
Prato, 19/03/2025
Il Giudice Estensore dott. Enrico Capanna
La Presidente dott.ssa Lucia Schiaretti
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