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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 01/04/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Locri, Sezione civile, in persona del Giudice Unico, dott.ssa
Mariagrazia Galati, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1662 dell'anno 2022
TRA
nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
) elettivamente domiciliato alla via G. Almirante, n. C.F._1
6 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Monteleone che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
-opponente –
E
, già denominata Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2
(Codice Fiscale, Numero di iscrizione nel Registro Imprese di Roma e
Partita IVA: , iscritta presso la C.C.I.A.A. di Roma al n. REA P.IVA_1
1068629), rappresentata e difesa dall'Avvocato Gianluca Mancini nonché dall'Avv. Francesco Clausi ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultimo in Cosenza (CS), Via Capoderose, n. 3;
- opposta –
Oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 312/2022 emesso il
10.11.2022 dal Tribunale di Locri e notificato il 15.11.2022
Conclusioni: con ordinanza del 16.12.2024 resa a scioglimento della riserva assunta alla udienza cartolare del 07.11.2024 la causa è stata riservata in decisione sulle conclusioni delle parti di cui alle note scritte d'udienza depositate telematicamente e da intendersi qui integralmente trascritte con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. FATTO E DIRITTO
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- ha opposto il decreto ingiuntivo n. 312/22 Parte_1 pronunciato dal Tribunale di Locri in data 10.11.2022 (e notificato il
15.11.2022), ad istanza della con cui è Controparte_1 stato intimato il pagamento della complessiva somma di € 15.365,67 (oltre interessi), posta debitoria rinveniente dalle seguenti fatture:
n. 0801821600211216 con scadenza 02/03/2021 dell'importo di euro
11602,13
n. 0801821600211211 con scadenza 31/05/2021 dell'importo di euro 12,19
n. 0801821600211212 con scadenza 30/06/2021 dell'importo di euro
109,29
n. 0801821600211213 con scadenza 12/08/2021 dell'importo di euro
3124,69
n. 0801821600211526 con scadenza 30/08/2021 dell'importo di euro 38,07
080182160021121B con scadenza 24/01/2022 dell'importo di euro 479,3 in relazione ai consumi per gli anni 2021-2022.
Quali motivi di opposizione ha premesso in ordine alla ricezione di cd. bollette pazze nel 2021-2022 (relative a consumi concernenti il periodo
2016-2021) evidenziando che nel detto periodo il contatore era disattivato ovvero non funzionante e poi di fatto oggetto di sostituzione (come da comunicazione a mezzo pec del 23.3.2022). Ha dedotto che gli importi richiesti con la comunicazione di sollecito del 14.6.2022 erano non dovuti perché non reali ma soltanto presunti;
ha eccepito, infine, che le bollette n.
0801821600211216 e n. 0801821600211213 riportano consumi per periodi antecedenti a due anni e, pertanto, non debbano essere pagati al pari di quella n. 080182160021121B in quanto i consumi riportati sono anche antecedenti i due anni mentre la fattura n. 80182160021121C riporta importi a credito.
Pag. 2 di 7 Ha concluso, pertanto, per l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto, vinte le spese di giudizio.
I.2.- La (di seguito, per brevità, Controparte_1 [...]
) costituitasi in giudizio, ha chiesto previa concessione della CP_2 provvisoria esecuzione, il rigetto della opposizione assumendone la infondatezza in fatto ed in diritto per le ragioni meglio esplicate nella comparsa di costituzione e risposta depositata il 21.4.2023 ed alla quale si fa rinvio.
I.3.- Rigettate le richieste istruttorie delle parti, la causa, istruita esclusivamente con produzioni documentali, è stata differita alla udienza del 20.6.2024 per la decisione e successivamente all'udienza del
07.11.2024 per la precisazione delle conclusioni, previo rigetto dell'istanza di revoca dell'ordinanza di rigetto delle istanze istruttorie. Con ordinanza del 16.12.2024, resa a scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza svoltasi con modalità cartolari, la causa è stata riservata in decisione sulle conclusioni dei procuratori di cui alle note scritte per la predetta udienza con concessione dei di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
II.- L'opposizione è infondata e, pertanto, va confermato l'opposto monitorio. Preliminarmente, ritiene questo Giudice di respingere la richiesta delle parti sull'ammissione delle istanze istruttorie riproposte in sede di conclusioni. La causa risulta essere completamente istruita per la decisione e di natura documentale.
II.
1- Tanto premesso, in via preliminare, è appena il caso di evidenziare che il criterio generale di riparto degli oneri assertivi e probatori della azione di adempimento è quello derivante dal combinato disposto degli artt. 1218 e
2697 cc e dal principio di vicinanza della prova, in forza dei quali incombe al preteso creditore allegare e provare la fonte negoziale dell'obbligazione di pagamento che assume inadempiuta totalmente o parzialmente e, ciò fatto, spetta al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto o altri fatti estintivi o comunque idonei a paralizzare la pretesa creditoria (ex multis: Cass. civ. SS.UU. 30.10.2001 n. 13533; nello stesso senso: Cass. civ. 25.10.2007 n. 22361; Cass. civ.
7.03.2006 n. 4867; Cass. civ.
1.12.2003 n. 18315; Cass. civ.
5.10.1999 n. 11629). E' principio
Pag. 3 di 7 consolidato nella giurisprudenza della Cassazione quello secondo cui, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce per l'adempimento deve soltanto provare la fonte del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento o dell'inesatto adempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Ancora, con riferimento al tipo specifico di contratto dedotto in giudizio (avente ad oggetto fornitura di energia), -in applicazione dell'art. 2697 cc e del principio della vicinanza della prova- la bolletta è idonea a dimostrare l'entità dei consumi della somministrazione in assenza di contestazioni da parte dell'utente mentre, in caso di contestazione dei consumi esposti nella bolletta, spetta alla somministrante provare il quantum dei beni somministrati, ovvero il corretto funzionamento del contatore e la corrispondenza tra quanto riportato in bolletta e quanto emergente dal contatore, e tale onere assolve mediante la produzione della documentazione attestante gli effettivi consumi (ex multis: Cass. civ., sez. 3, 2.12.2002, n. 17041, in parte motiva;
Cass. civ., sez. 3, 28.05.2004, n. 10313; Cass. civ. sez. 3, 16.06.2011, n. 13193). I criteri probatori di cui sopra vanno, naturalmente, coordinati con il principio dell'onere di contestazione specifica, codificato dall'art. 115 cpc, in forza del quale la mancata contestazione specifica del fatto allegato determina l'effetto della relevatio ab onere probandi, in favore di chi ha allegato il fatto incontestato.
II.
2- Ciò posto, applicando le suesposte coordinate giurisprudenziali al caso di specie, che parte opponente non ha negato l'esistenza del rapporto di somministrazione, ma ha lamentato il cattivo funzionamento del contatore con riferimento alla rilevazione dei consumi che successivamente
è stato oggetto di sostituzione.
In questo senso non si pone un problema di insufficienza della prova atteso che – come detto - , in conformità all'art. 2697 cc, al principio della vicinanza della prova e di onere di contestazione specifica di cui all'art. 115 cpc, le bollette sono in linea di massima idonee a fornire la prova dei consumi esposti, salvo contestazione dell'utente, nel qual caso è onere della somministrante fornire prova del quantum della merce somministrata e, segnatamente, la corrispondenza tra i consumi esposti in bolletta e quelli
Pag. 4 di 7 risultanti dal contatore (ex multis: Cass. civ., sez. 3, 2.12.2002, n. 17041;
Cass. civ., sez. 3, 28.05.2004, n. 10313;Cass. civ. sez. 3, 16.06.2011, n.
13193). Detto altrimenti, la fattura è assistita da presunzione – sia pur semplice - di correttezza dei consumi contabilizzati, rimanendo di spettanza dell'utente, “in forza del principio di vicinanza della prova, la contestazione del malfunzionamento del contatore – mediante richiesta di verifica – ed altresì la dimostrazione dell'entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi di energia); incombe, invece, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante e, in questo caso, l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite” (Cass. nn. 297/2020, 15771/2022).
In sostanza, si presume il buon funzionamento del sistema di rilevazione dei consumi mediante i contatori centrali delle società che erogano il servizio, le cui risultanze fanno piena prova dei consumi, in difetto di contestazione da parte dell'utente. Se il buon funzionamento è contestato, costituisce onere della società esercente il servizio offrire la prova dell'affidabilità dei valori registrati da contatori funzionanti. Dunque, in detto ultimo caso, per provare l'entità dei consumi in caso di contestazione dell'utente, il somministrante non potrà limitarsi a produrre la bolletta di fornitura, trattandosi di un mero atto unilaterale di natura meramente contabile (Cass. Civ. 17/02/1986 n. 847, Cass. Civi. 02/12/2002, n.17041), ma dovrà dimostrare il corretto funzionamento del contatore nonché la corrispondenza tra quanto riportato in bolletta e quanto emergente dal contatore (ex multis: Cass. Civ., 2.12.2002, n. 17041; Cass. Civ.,
28.05.2004, n. 10313; Cass. Civ., 16.06.2011, n. 13193).
Pertanto, in caso di contestazione della fattura da parte dell'utente, grava sulla società di somministrazione la prova sia della corrispondenza tra il dato rilevato e quello indicato in fattura, sia del corretto funzionamento del contatore;
al soggetto somministrato, invece, spetta dimostrare in giudizio con qualsiasi prova – anche solo presuntiva o orale mediante testi – di aver avuto un consumo inferiore a quello documentato nella fattura ed attestato
Pag. 5 di 7 dal contatore, dovendosi attribuire alla rilevazione dei consumi tramite contatore il valore di mera presunzione semplice di veridicità
II.
3- Orbene, tornando al caso di specie, sulla questione del funzionamento del contatore la difesa di non ha fornito una posizione chiara ed CP_2 univoca atteso che per la prima volta - solo in sede di comparsa conclusionale - si rappresenta una circostanza nuova che è quella della manomissione del contatore mentre – secondo la ricostruzione dei fatti contenuti in comparsa di costituzione – il non funzionamento dell'apparecchio era limitato alla circostanza che non fosse in grado di trasmettere i dati 'da remoto'.
Nel caso in esame la odierna parte attrice a più riprese ha contestato le risultanze delle fatture (come da documentazione allegata) mentre non vi è prova che – nel momento in cui il contatore ha omesso di trasmettere i consumi da remoto – tale circostanza sia stata comunicata al cliente odierno opponente in modo da consentire a questi di procedere con l'autolettura.
Anzi, la difesa della odierna società opposta è rimasta silente rispetto alla richiesta di chiarimenti in ordine alla data ed alla motivazione della sostituzione del contatore. Pertanto, pur nella consapevolezza della normativa citata da parte opposta (in specie, articolo 5 dell'allegato A del
TIF delibera ARERA n. 463/2016/R/com che recita: “5.1. Al fine del computo dei consumi contabilizzati nella fattura di periodo, il venditore è tenuto a utilizzare i dati di misura nel rispetto del seguente ordine: a) dati di misura effettivi messi a disposizione dall'impresa di distribuzione;
b) autoletture comunicate dal cliente finale ai sensi dei successivi Articolo 7 e
Articolo 8, validate dall'impresa di distribuzione ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 16 del TIVG e dall'Articolo 15 del TIME;
c) dati di misura stimati.
5.2 Nel caso di utilizzo dei dati di cui al comma 5.1, lettera c), il venditore ha facoltà di utilizzare il dato di misura stimato eventualmente messo a disposizione dall'impresa di distribuzione, ovvero di effettuare una propria stima” e dell'art. 15 (allegato B delibera 654/2015/R/eel) che specifica, poi, che l'autolettura si considera validata, quindi equiparata ad un dato di misura effettivo, ove nel termine di tre giorni non pervenga una comunicazione diversa del gestore le misurazioni) si ritiene che quest'ultima non abbia messo in condizioni la parte opponente di fornire i dati derivanti dall'autolettura né di confrontare i consumi effettivi –
Pag. 6 di 7 registrati dal contatore funzionante – con quelli stimati oggetto di ricalcolo da parte del Distributore nella misura in cui non è stata fornita l'indicazione della data di sostituzione del contatore. In questo modo non è stato consentito all'opponente di formulare in modo specifico una contestazione avverso i consumi oggetto di ricalcolo. Peraltro, l'opposta non ha prodotto né le rilevazioni del contatore, né tantomeno le comunicazioni dei consumi effettuate dal Distributore.
Nulla prova, pertanto, che le rilevazioni dei consumi siano state effettivamente eseguite e che, in ogni caso, i consumi riportati nella fattura corrispondano a quelli effettivamente rilevati.
Per le suesposte ragioni il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Assorbite le ulteriori questioni.
III.- Sussistono i presupposti per la integrale compensazione delle spese di lite atteso che parte opponente ha contestato sì la quantificazione dei consumi per come calcolati ma non anche che vi sia stato un consumo di energia ed è pacifico che non abbia corrisposto nulla in relazione ai periodi coperti dalle predette fatture.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'opposizione proposta da e per l'effetto Parte_1 revoca il decreto ingiuntivo n. 312/2022 emesso il 10.11.2022 dal
Tribunale di Locri;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Locri, 01.4.2025
Il Giudice – Mariagrazia Galati
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Locri, Sezione civile, in persona del Giudice Unico, dott.ssa
Mariagrazia Galati, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1662 dell'anno 2022
TRA
nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
) elettivamente domiciliato alla via G. Almirante, n. C.F._1
6 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Monteleone che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
-opponente –
E
, già denominata Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2
(Codice Fiscale, Numero di iscrizione nel Registro Imprese di Roma e
Partita IVA: , iscritta presso la C.C.I.A.A. di Roma al n. REA P.IVA_1
1068629), rappresentata e difesa dall'Avvocato Gianluca Mancini nonché dall'Avv. Francesco Clausi ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultimo in Cosenza (CS), Via Capoderose, n. 3;
- opposta –
Oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 312/2022 emesso il
10.11.2022 dal Tribunale di Locri e notificato il 15.11.2022
Conclusioni: con ordinanza del 16.12.2024 resa a scioglimento della riserva assunta alla udienza cartolare del 07.11.2024 la causa è stata riservata in decisione sulle conclusioni delle parti di cui alle note scritte d'udienza depositate telematicamente e da intendersi qui integralmente trascritte con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. FATTO E DIRITTO
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- ha opposto il decreto ingiuntivo n. 312/22 Parte_1 pronunciato dal Tribunale di Locri in data 10.11.2022 (e notificato il
15.11.2022), ad istanza della con cui è Controparte_1 stato intimato il pagamento della complessiva somma di € 15.365,67 (oltre interessi), posta debitoria rinveniente dalle seguenti fatture:
n. 0801821600211216 con scadenza 02/03/2021 dell'importo di euro
11602,13
n. 0801821600211211 con scadenza 31/05/2021 dell'importo di euro 12,19
n. 0801821600211212 con scadenza 30/06/2021 dell'importo di euro
109,29
n. 0801821600211213 con scadenza 12/08/2021 dell'importo di euro
3124,69
n. 0801821600211526 con scadenza 30/08/2021 dell'importo di euro 38,07
080182160021121B con scadenza 24/01/2022 dell'importo di euro 479,3 in relazione ai consumi per gli anni 2021-2022.
Quali motivi di opposizione ha premesso in ordine alla ricezione di cd. bollette pazze nel 2021-2022 (relative a consumi concernenti il periodo
2016-2021) evidenziando che nel detto periodo il contatore era disattivato ovvero non funzionante e poi di fatto oggetto di sostituzione (come da comunicazione a mezzo pec del 23.3.2022). Ha dedotto che gli importi richiesti con la comunicazione di sollecito del 14.6.2022 erano non dovuti perché non reali ma soltanto presunti;
ha eccepito, infine, che le bollette n.
0801821600211216 e n. 0801821600211213 riportano consumi per periodi antecedenti a due anni e, pertanto, non debbano essere pagati al pari di quella n. 080182160021121B in quanto i consumi riportati sono anche antecedenti i due anni mentre la fattura n. 80182160021121C riporta importi a credito.
Pag. 2 di 7 Ha concluso, pertanto, per l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto, vinte le spese di giudizio.
I.2.- La (di seguito, per brevità, Controparte_1 [...]
) costituitasi in giudizio, ha chiesto previa concessione della CP_2 provvisoria esecuzione, il rigetto della opposizione assumendone la infondatezza in fatto ed in diritto per le ragioni meglio esplicate nella comparsa di costituzione e risposta depositata il 21.4.2023 ed alla quale si fa rinvio.
I.3.- Rigettate le richieste istruttorie delle parti, la causa, istruita esclusivamente con produzioni documentali, è stata differita alla udienza del 20.6.2024 per la decisione e successivamente all'udienza del
07.11.2024 per la precisazione delle conclusioni, previo rigetto dell'istanza di revoca dell'ordinanza di rigetto delle istanze istruttorie. Con ordinanza del 16.12.2024, resa a scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza svoltasi con modalità cartolari, la causa è stata riservata in decisione sulle conclusioni dei procuratori di cui alle note scritte per la predetta udienza con concessione dei di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
II.- L'opposizione è infondata e, pertanto, va confermato l'opposto monitorio. Preliminarmente, ritiene questo Giudice di respingere la richiesta delle parti sull'ammissione delle istanze istruttorie riproposte in sede di conclusioni. La causa risulta essere completamente istruita per la decisione e di natura documentale.
II.
1- Tanto premesso, in via preliminare, è appena il caso di evidenziare che il criterio generale di riparto degli oneri assertivi e probatori della azione di adempimento è quello derivante dal combinato disposto degli artt. 1218 e
2697 cc e dal principio di vicinanza della prova, in forza dei quali incombe al preteso creditore allegare e provare la fonte negoziale dell'obbligazione di pagamento che assume inadempiuta totalmente o parzialmente e, ciò fatto, spetta al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto o altri fatti estintivi o comunque idonei a paralizzare la pretesa creditoria (ex multis: Cass. civ. SS.UU. 30.10.2001 n. 13533; nello stesso senso: Cass. civ. 25.10.2007 n. 22361; Cass. civ.
7.03.2006 n. 4867; Cass. civ.
1.12.2003 n. 18315; Cass. civ.
5.10.1999 n. 11629). E' principio
Pag. 3 di 7 consolidato nella giurisprudenza della Cassazione quello secondo cui, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce per l'adempimento deve soltanto provare la fonte del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento o dell'inesatto adempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Ancora, con riferimento al tipo specifico di contratto dedotto in giudizio (avente ad oggetto fornitura di energia), -in applicazione dell'art. 2697 cc e del principio della vicinanza della prova- la bolletta è idonea a dimostrare l'entità dei consumi della somministrazione in assenza di contestazioni da parte dell'utente mentre, in caso di contestazione dei consumi esposti nella bolletta, spetta alla somministrante provare il quantum dei beni somministrati, ovvero il corretto funzionamento del contatore e la corrispondenza tra quanto riportato in bolletta e quanto emergente dal contatore, e tale onere assolve mediante la produzione della documentazione attestante gli effettivi consumi (ex multis: Cass. civ., sez. 3, 2.12.2002, n. 17041, in parte motiva;
Cass. civ., sez. 3, 28.05.2004, n. 10313; Cass. civ. sez. 3, 16.06.2011, n. 13193). I criteri probatori di cui sopra vanno, naturalmente, coordinati con il principio dell'onere di contestazione specifica, codificato dall'art. 115 cpc, in forza del quale la mancata contestazione specifica del fatto allegato determina l'effetto della relevatio ab onere probandi, in favore di chi ha allegato il fatto incontestato.
II.
2- Ciò posto, applicando le suesposte coordinate giurisprudenziali al caso di specie, che parte opponente non ha negato l'esistenza del rapporto di somministrazione, ma ha lamentato il cattivo funzionamento del contatore con riferimento alla rilevazione dei consumi che successivamente
è stato oggetto di sostituzione.
In questo senso non si pone un problema di insufficienza della prova atteso che – come detto - , in conformità all'art. 2697 cc, al principio della vicinanza della prova e di onere di contestazione specifica di cui all'art. 115 cpc, le bollette sono in linea di massima idonee a fornire la prova dei consumi esposti, salvo contestazione dell'utente, nel qual caso è onere della somministrante fornire prova del quantum della merce somministrata e, segnatamente, la corrispondenza tra i consumi esposti in bolletta e quelli
Pag. 4 di 7 risultanti dal contatore (ex multis: Cass. civ., sez. 3, 2.12.2002, n. 17041;
Cass. civ., sez. 3, 28.05.2004, n. 10313;Cass. civ. sez. 3, 16.06.2011, n.
13193). Detto altrimenti, la fattura è assistita da presunzione – sia pur semplice - di correttezza dei consumi contabilizzati, rimanendo di spettanza dell'utente, “in forza del principio di vicinanza della prova, la contestazione del malfunzionamento del contatore – mediante richiesta di verifica – ed altresì la dimostrazione dell'entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi di energia); incombe, invece, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante e, in questo caso, l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite” (Cass. nn. 297/2020, 15771/2022).
In sostanza, si presume il buon funzionamento del sistema di rilevazione dei consumi mediante i contatori centrali delle società che erogano il servizio, le cui risultanze fanno piena prova dei consumi, in difetto di contestazione da parte dell'utente. Se il buon funzionamento è contestato, costituisce onere della società esercente il servizio offrire la prova dell'affidabilità dei valori registrati da contatori funzionanti. Dunque, in detto ultimo caso, per provare l'entità dei consumi in caso di contestazione dell'utente, il somministrante non potrà limitarsi a produrre la bolletta di fornitura, trattandosi di un mero atto unilaterale di natura meramente contabile (Cass. Civ. 17/02/1986 n. 847, Cass. Civi. 02/12/2002, n.17041), ma dovrà dimostrare il corretto funzionamento del contatore nonché la corrispondenza tra quanto riportato in bolletta e quanto emergente dal contatore (ex multis: Cass. Civ., 2.12.2002, n. 17041; Cass. Civ.,
28.05.2004, n. 10313; Cass. Civ., 16.06.2011, n. 13193).
Pertanto, in caso di contestazione della fattura da parte dell'utente, grava sulla società di somministrazione la prova sia della corrispondenza tra il dato rilevato e quello indicato in fattura, sia del corretto funzionamento del contatore;
al soggetto somministrato, invece, spetta dimostrare in giudizio con qualsiasi prova – anche solo presuntiva o orale mediante testi – di aver avuto un consumo inferiore a quello documentato nella fattura ed attestato
Pag. 5 di 7 dal contatore, dovendosi attribuire alla rilevazione dei consumi tramite contatore il valore di mera presunzione semplice di veridicità
II.
3- Orbene, tornando al caso di specie, sulla questione del funzionamento del contatore la difesa di non ha fornito una posizione chiara ed CP_2 univoca atteso che per la prima volta - solo in sede di comparsa conclusionale - si rappresenta una circostanza nuova che è quella della manomissione del contatore mentre – secondo la ricostruzione dei fatti contenuti in comparsa di costituzione – il non funzionamento dell'apparecchio era limitato alla circostanza che non fosse in grado di trasmettere i dati 'da remoto'.
Nel caso in esame la odierna parte attrice a più riprese ha contestato le risultanze delle fatture (come da documentazione allegata) mentre non vi è prova che – nel momento in cui il contatore ha omesso di trasmettere i consumi da remoto – tale circostanza sia stata comunicata al cliente odierno opponente in modo da consentire a questi di procedere con l'autolettura.
Anzi, la difesa della odierna società opposta è rimasta silente rispetto alla richiesta di chiarimenti in ordine alla data ed alla motivazione della sostituzione del contatore. Pertanto, pur nella consapevolezza della normativa citata da parte opposta (in specie, articolo 5 dell'allegato A del
TIF delibera ARERA n. 463/2016/R/com che recita: “5.1. Al fine del computo dei consumi contabilizzati nella fattura di periodo, il venditore è tenuto a utilizzare i dati di misura nel rispetto del seguente ordine: a) dati di misura effettivi messi a disposizione dall'impresa di distribuzione;
b) autoletture comunicate dal cliente finale ai sensi dei successivi Articolo 7 e
Articolo 8, validate dall'impresa di distribuzione ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 16 del TIVG e dall'Articolo 15 del TIME;
c) dati di misura stimati.
5.2 Nel caso di utilizzo dei dati di cui al comma 5.1, lettera c), il venditore ha facoltà di utilizzare il dato di misura stimato eventualmente messo a disposizione dall'impresa di distribuzione, ovvero di effettuare una propria stima” e dell'art. 15 (allegato B delibera 654/2015/R/eel) che specifica, poi, che l'autolettura si considera validata, quindi equiparata ad un dato di misura effettivo, ove nel termine di tre giorni non pervenga una comunicazione diversa del gestore le misurazioni) si ritiene che quest'ultima non abbia messo in condizioni la parte opponente di fornire i dati derivanti dall'autolettura né di confrontare i consumi effettivi –
Pag. 6 di 7 registrati dal contatore funzionante – con quelli stimati oggetto di ricalcolo da parte del Distributore nella misura in cui non è stata fornita l'indicazione della data di sostituzione del contatore. In questo modo non è stato consentito all'opponente di formulare in modo specifico una contestazione avverso i consumi oggetto di ricalcolo. Peraltro, l'opposta non ha prodotto né le rilevazioni del contatore, né tantomeno le comunicazioni dei consumi effettuate dal Distributore.
Nulla prova, pertanto, che le rilevazioni dei consumi siano state effettivamente eseguite e che, in ogni caso, i consumi riportati nella fattura corrispondano a quelli effettivamente rilevati.
Per le suesposte ragioni il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Assorbite le ulteriori questioni.
III.- Sussistono i presupposti per la integrale compensazione delle spese di lite atteso che parte opponente ha contestato sì la quantificazione dei consumi per come calcolati ma non anche che vi sia stato un consumo di energia ed è pacifico che non abbia corrisposto nulla in relazione ai periodi coperti dalle predette fatture.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'opposizione proposta da e per l'effetto Parte_1 revoca il decreto ingiuntivo n. 312/2022 emesso il 10.11.2022 dal
Tribunale di Locri;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Locri, 01.4.2025
Il Giudice – Mariagrazia Galati
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