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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 13/06/2025, n. 442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 442 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 878/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati: dott.ssa Elena Fumagalli Presidente Rel. Est. dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nel procedimento iscritto al R.G. n.878/2024 promosso da:
(C.F. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
03/12/1969, rappresentato e difeso dall'Avv. CATENAZZI PAOLA e dell'Avv. ANTONELLA VALENTINI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
RICORRENTE
nei confronti di
(C.F. ) nato a [...] il [...], rappresentato CP_1 C.F._2
e difeso dall'Avv. PIRAS GIANMARCO presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla comparsa;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede.
OGGETTO: “Separazione personale – status”.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 5/06/2025 del seguente tenore: Per parte ricorrente : “chiede che il Giudice rimetta la causa al Collegio Parte_1 per la pronuncia immediata sullo status, salve le ulteriori richieste svolte in ricorso”.
Per parte resistente : “nulla oppone”. CP_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473bis.12, 473bis.40 e 473bis.49 c.p.c. e richiesta di adozione di provvedimenti indifferibili ex art. 473bis. 15 c.p.c. depositato in data 17/04/2024, Parte_1 conveniva in giudizio il coniuge esponendo quanto segue: CP_1
• di aver contratto matrimonio civile con il sig. in Satulung (Romania) in data CP_1
07/01/2006 trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Luino (Va), atto n. 42, Parte
II serie C, anno 2023;
• dall'unione sono nati tre figli: (03/08/2006) ormai maggiorenne, Per_1 Persona_2
(20/11/2009) e (13/03/2011); Persona_3
• che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi era divenuta intollerabile, in quanto la ricorrente allegava di essere stata vittima negli ultimi anni di gravissimi comportamenti integranti fattispecie di reato tenuti dal marito sia nei confronti della moglie, spesso alla presenza dei minori, sia pure verso i figli stessi;
dava atto che il marito, oltre ad essere affetto da un serio problema di ludopatia, era quotidianamente dedito all'abuso di alcol e per questo incline ad atti di violenza fisica e verbale.
Ciò posto ricorreva al Tribunale di Varese per sentire dichiarare la separazione con addebito del marito e con successiva pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile;
domandava l'affidamento super esclusivo in suo favore dei figli con collocamento degli stessi presso di sé, assegnazione in suo favore della casa coniugale sita in Luino, organizzazione degli incontri con il padre in modalità protetta, determinazione di un contributo al mantenimento indiretto della prole a carico del padre, percepimento integrale dell'AU per tutti e tre i figli e riconoscimento a suo favore di un assegno di mantenimento di €. 500,00 al mese. Vinte le spese.
All'udienza in data 14/05/2024, fissata per la discussione della sola istanza ex art. 473-bis.15 c.p.c. formulata da in seno al ricorso depositato in data 17.04.2024, nessuno Parte_1 compariva per il sig. e, constatata la ritualità della notifica del ricorso e del decreto di CP_1 fissazione udienza al resistente, veniva dichiarata la contumacia del resistente e riservata la decisione sull'istanza cautelare. Con ordinanza in pari data il Giudice disponeva il collocamento dei figli minori presso la madre nella casa familiare sita in Luino, il divieto di fare rientro presso la casa familiare nei confronti di e rigettava le ulteriori istanze avanzate dalla ricorrente in fase cautelare. CP_1
La pendenza del procedimento ordinario veniva ritualmente comunicata al P.M., che apponeva il proprio visto in data 06/03/2025 in seno al decreto di fissazione udienza ex art. 473-bis.42 c.p.c. Parte ricorrente depositava memorie ex art. 473-bis.17 c.p.c..
All'udienza in data 18/09/2024, compariva il procuratore di parte ricorrente e la signora
[...]
. Nessuno compariva per il sig. nonostante la ritualità della notifica del Parte_1 CP_1 ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza. Nell'impossibilità di esperire tentativo di conciliazione stante l'omessa comparizione del resistente -che veniva dichiarato contumace- e l'allegazione di fatti di violenza, il Giudice sentiva liberamente la ricorrente e procedeva all'ascolto delle due figlie minori della coppia, e Con ordinanza riservata del Persona_2 Persona_3
15/10/2024, il Giudice Rel. adottava provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473-bis.22 c.p.c., in relazione alle condizioni personali e patrimoniale delle parti;
quindi incaricava i Servizi Sociali del
Comune di Luino di prendere in carico il nucleo familiare e di effettuare un'indagine psicosociale, Per_ ordinava al resistente di rivolgersi al per sottoporsi a monitoraggio tossicologico CP_1
e ordinava allo stesso ex art. 210 c.p.c. di depositare la documentazione relativa alla propria posizione reddituale e lavorativa. Quindi rinviava la causa all'udienza del 25/2/2025.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 21/02/2025, si costituiva tardivamente in giudizio il sig. il quale aderiva tanto alla domanda di separazione quanto a quella di CP_1 divorzio, svolgendo le proprie difese e le proprie domande. In particolare, chiedeva di disporre il regime di affidamento, collocamento e frequentazione delle figlie minori nel rispetto delle esigenze manifestate dalle stesse e a tutela del loro corretto sviluppo psicofisico, anche in accoglimento delle indicazioni sul punto effettuate dal Servizio Tutela Minori di Luino. Dava atto di aver intrapreso il percorso al SerT e presso la Coop Sociale Dorian Gray. Per quanto riguarda l'aspetto patrimoniale, dato atto di essere stato licenziato a seguito di un periodo di carcerazione, chiedeva di rideterminare il contributo al mantenimento delle figlie minori in un importo complessivo di €. 300,00= oltre al
50% delle spese straordinarie, disporre a favore della moglie il 100% dell'AU, nulla invece per il mantenimento della stessa e del figlio maggiorenne attesa la sua autosufficienza economica. In via istruttoria, chiedeva l'esibizione del contratto di lavoro a tempo indeterminato del figlio maggiorenne.
All'udienza del 25/2/2025, comparivano avanti al Giudice Dott.ssa Elena Fumagalli, assegnataria della causa in sostituzione del precedente Giudice Relatore, i procuratori delle parti e il sig. CP_1
personalmente. Eseguito l'interrogatorio libero del resistente, il Giudice, dato atto, riservata
[...]
ogni decisione sulle richieste svolte da parte resistente, concedeva termine a parte ricorrente per il deposito di breve memoria di replica sino al 28/5/2025 e rinviava la causa all'udienza del 4/6/2025, disponendo la prosecuzione dell'attività di presa in carico del nucleo familiare già in precedenza demandata ai Servizi incaricati, con termine per il deposito di relazione di aggiornamento. Alla successiva udienza, i procuratori delle parti chiedevano un rinvio al fine di consentire la prosecuzione dell'attività demandata ai Servizi Sociali e per avere notizia sulla nuova attività lavorativa che il sig. dichiarava essere in procinto di iniziare. CP_1
Il procuratore di parte ricorrente chiedeva la rimessione della causa al Collegio per la pronuncia immediata sullo status, salve le ulteriori richieste svolte in ricorso;
il legale di parte resistente si associava.
Il Giudice, dato atto, rimetteva la causa al Collegio per la decisione sullo status della separazione, con successiva rimessione della causa avanti al Giudice designato.
********
Considerata la presenza nel caso di specie di elementi di transnazionalità, essendo entrambe le parti cittadina rumeni, deve preliminarmente essere verificata ex officio la sussistenza della giurisdizione in capo al giudice italiano.
In particolare, in punto di status deve ritenersi la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) del Regolamento UE 1111/2019, essendo l'ultima residenza abituale dei coniugi ubicata in Italia ove ancora attualmente risiedono in Luino come da documentazione in atti (cfr. certificato di stato di famiglia e di residenza di entrambi i coniugi cfr. doc. 3 e 4 di parte ricorrente).
Parimenti, sussiste la giurisdizione del giudice italiano anche con riguardo alle domande inerenti la responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 7 del medesimo regolamento, avendo i figli minori residenza abituale in Luino, quale luogo del concreto e continuativo svolgimento della vita personale degli stessi. La competenza giurisdizionale del giudice italiano in punto di responsabilità genitoriale deve ritenersi estesa anche alle connesse obbligazioni alimentari ai sensi dell'art. 3, lett. c) e d) del regolamento CE n. 4/2009. È, poi, applicabile ai sensi dell'art. 8 del Regolamento UE 1259/2020, in mancanza di una scelta ai sensi dell'art. 5, in punto di status la legge italiana essendo ubicata in Italia, come già sopra evidenziato, l'ultima residenza abituale dei coniugi.
Venendo, quindi, al merito, la domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ѐ circostanza incontestata, infatti, che la comunione di vita materiale e morale tra i coniugi sia venuta meno, attesa la comune e, quindi, pacifica allegazione sul punto. Anche in udienza entrambe le parti hanno confermato la volontà di separarsi, di talché allo stato non appare possibile una riconciliazione dei coniugi.
Ritiene, pertanto, il Tribunale che ricorrano i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c. per pronunciare la richiesta di separazione personale tra le parti.
Atteso che, in relazione alle domande formulate (anche con cumulo di domanda di divorzio), le parti hanno avanzato istanze sulle quali devono essere ancora espletati approfondimenti, soprattutto a mezzo dei Servizi Sociali già incaricati della presa in carico del nucleo familiare, si provvede come da separata contestuale ordinanza alla remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudicante.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Varese, Sezione I Civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1) DICHIARA la separazione personale fra i coniugi (C.F. Parte_1
) nato a [...] il [...], e (C.F. C.F._1 CP_1
) nato Iasi (Romania) il 06/11/1970, i quali hanno contratto matrimonio in C.F._2
Satulung (Romania) in data 07/01/2006 trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di
Luino (Va), atto n. 42, Parte II serie C, anno 2023;
2) ORDINA al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge in ordine alla presente sentenza.
3) DISPONE con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in relazione alle altre domande;
4) RISERVA la decisione sulle spese di lite alla pronuncia della sentenza definitiva.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 5/6/2025.
Il Presidente rel. Est.
Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati: dott.ssa Elena Fumagalli Presidente Rel. Est. dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nel procedimento iscritto al R.G. n.878/2024 promosso da:
(C.F. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
03/12/1969, rappresentato e difeso dall'Avv. CATENAZZI PAOLA e dell'Avv. ANTONELLA VALENTINI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
RICORRENTE
nei confronti di
(C.F. ) nato a [...] il [...], rappresentato CP_1 C.F._2
e difeso dall'Avv. PIRAS GIANMARCO presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla comparsa;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede.
OGGETTO: “Separazione personale – status”.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 5/06/2025 del seguente tenore: Per parte ricorrente : “chiede che il Giudice rimetta la causa al Collegio Parte_1 per la pronuncia immediata sullo status, salve le ulteriori richieste svolte in ricorso”.
Per parte resistente : “nulla oppone”. CP_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473bis.12, 473bis.40 e 473bis.49 c.p.c. e richiesta di adozione di provvedimenti indifferibili ex art. 473bis. 15 c.p.c. depositato in data 17/04/2024, Parte_1 conveniva in giudizio il coniuge esponendo quanto segue: CP_1
• di aver contratto matrimonio civile con il sig. in Satulung (Romania) in data CP_1
07/01/2006 trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Luino (Va), atto n. 42, Parte
II serie C, anno 2023;
• dall'unione sono nati tre figli: (03/08/2006) ormai maggiorenne, Per_1 Persona_2
(20/11/2009) e (13/03/2011); Persona_3
• che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi era divenuta intollerabile, in quanto la ricorrente allegava di essere stata vittima negli ultimi anni di gravissimi comportamenti integranti fattispecie di reato tenuti dal marito sia nei confronti della moglie, spesso alla presenza dei minori, sia pure verso i figli stessi;
dava atto che il marito, oltre ad essere affetto da un serio problema di ludopatia, era quotidianamente dedito all'abuso di alcol e per questo incline ad atti di violenza fisica e verbale.
Ciò posto ricorreva al Tribunale di Varese per sentire dichiarare la separazione con addebito del marito e con successiva pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile;
domandava l'affidamento super esclusivo in suo favore dei figli con collocamento degli stessi presso di sé, assegnazione in suo favore della casa coniugale sita in Luino, organizzazione degli incontri con il padre in modalità protetta, determinazione di un contributo al mantenimento indiretto della prole a carico del padre, percepimento integrale dell'AU per tutti e tre i figli e riconoscimento a suo favore di un assegno di mantenimento di €. 500,00 al mese. Vinte le spese.
All'udienza in data 14/05/2024, fissata per la discussione della sola istanza ex art. 473-bis.15 c.p.c. formulata da in seno al ricorso depositato in data 17.04.2024, nessuno Parte_1 compariva per il sig. e, constatata la ritualità della notifica del ricorso e del decreto di CP_1 fissazione udienza al resistente, veniva dichiarata la contumacia del resistente e riservata la decisione sull'istanza cautelare. Con ordinanza in pari data il Giudice disponeva il collocamento dei figli minori presso la madre nella casa familiare sita in Luino, il divieto di fare rientro presso la casa familiare nei confronti di e rigettava le ulteriori istanze avanzate dalla ricorrente in fase cautelare. CP_1
La pendenza del procedimento ordinario veniva ritualmente comunicata al P.M., che apponeva il proprio visto in data 06/03/2025 in seno al decreto di fissazione udienza ex art. 473-bis.42 c.p.c. Parte ricorrente depositava memorie ex art. 473-bis.17 c.p.c..
All'udienza in data 18/09/2024, compariva il procuratore di parte ricorrente e la signora
[...]
. Nessuno compariva per il sig. nonostante la ritualità della notifica del Parte_1 CP_1 ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza. Nell'impossibilità di esperire tentativo di conciliazione stante l'omessa comparizione del resistente -che veniva dichiarato contumace- e l'allegazione di fatti di violenza, il Giudice sentiva liberamente la ricorrente e procedeva all'ascolto delle due figlie minori della coppia, e Con ordinanza riservata del Persona_2 Persona_3
15/10/2024, il Giudice Rel. adottava provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473-bis.22 c.p.c., in relazione alle condizioni personali e patrimoniale delle parti;
quindi incaricava i Servizi Sociali del
Comune di Luino di prendere in carico il nucleo familiare e di effettuare un'indagine psicosociale, Per_ ordinava al resistente di rivolgersi al per sottoporsi a monitoraggio tossicologico CP_1
e ordinava allo stesso ex art. 210 c.p.c. di depositare la documentazione relativa alla propria posizione reddituale e lavorativa. Quindi rinviava la causa all'udienza del 25/2/2025.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 21/02/2025, si costituiva tardivamente in giudizio il sig. il quale aderiva tanto alla domanda di separazione quanto a quella di CP_1 divorzio, svolgendo le proprie difese e le proprie domande. In particolare, chiedeva di disporre il regime di affidamento, collocamento e frequentazione delle figlie minori nel rispetto delle esigenze manifestate dalle stesse e a tutela del loro corretto sviluppo psicofisico, anche in accoglimento delle indicazioni sul punto effettuate dal Servizio Tutela Minori di Luino. Dava atto di aver intrapreso il percorso al SerT e presso la Coop Sociale Dorian Gray. Per quanto riguarda l'aspetto patrimoniale, dato atto di essere stato licenziato a seguito di un periodo di carcerazione, chiedeva di rideterminare il contributo al mantenimento delle figlie minori in un importo complessivo di €. 300,00= oltre al
50% delle spese straordinarie, disporre a favore della moglie il 100% dell'AU, nulla invece per il mantenimento della stessa e del figlio maggiorenne attesa la sua autosufficienza economica. In via istruttoria, chiedeva l'esibizione del contratto di lavoro a tempo indeterminato del figlio maggiorenne.
All'udienza del 25/2/2025, comparivano avanti al Giudice Dott.ssa Elena Fumagalli, assegnataria della causa in sostituzione del precedente Giudice Relatore, i procuratori delle parti e il sig. CP_1
personalmente. Eseguito l'interrogatorio libero del resistente, il Giudice, dato atto, riservata
[...]
ogni decisione sulle richieste svolte da parte resistente, concedeva termine a parte ricorrente per il deposito di breve memoria di replica sino al 28/5/2025 e rinviava la causa all'udienza del 4/6/2025, disponendo la prosecuzione dell'attività di presa in carico del nucleo familiare già in precedenza demandata ai Servizi incaricati, con termine per il deposito di relazione di aggiornamento. Alla successiva udienza, i procuratori delle parti chiedevano un rinvio al fine di consentire la prosecuzione dell'attività demandata ai Servizi Sociali e per avere notizia sulla nuova attività lavorativa che il sig. dichiarava essere in procinto di iniziare. CP_1
Il procuratore di parte ricorrente chiedeva la rimessione della causa al Collegio per la pronuncia immediata sullo status, salve le ulteriori richieste svolte in ricorso;
il legale di parte resistente si associava.
Il Giudice, dato atto, rimetteva la causa al Collegio per la decisione sullo status della separazione, con successiva rimessione della causa avanti al Giudice designato.
********
Considerata la presenza nel caso di specie di elementi di transnazionalità, essendo entrambe le parti cittadina rumeni, deve preliminarmente essere verificata ex officio la sussistenza della giurisdizione in capo al giudice italiano.
In particolare, in punto di status deve ritenersi la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) del Regolamento UE 1111/2019, essendo l'ultima residenza abituale dei coniugi ubicata in Italia ove ancora attualmente risiedono in Luino come da documentazione in atti (cfr. certificato di stato di famiglia e di residenza di entrambi i coniugi cfr. doc. 3 e 4 di parte ricorrente).
Parimenti, sussiste la giurisdizione del giudice italiano anche con riguardo alle domande inerenti la responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 7 del medesimo regolamento, avendo i figli minori residenza abituale in Luino, quale luogo del concreto e continuativo svolgimento della vita personale degli stessi. La competenza giurisdizionale del giudice italiano in punto di responsabilità genitoriale deve ritenersi estesa anche alle connesse obbligazioni alimentari ai sensi dell'art. 3, lett. c) e d) del regolamento CE n. 4/2009. È, poi, applicabile ai sensi dell'art. 8 del Regolamento UE 1259/2020, in mancanza di una scelta ai sensi dell'art. 5, in punto di status la legge italiana essendo ubicata in Italia, come già sopra evidenziato, l'ultima residenza abituale dei coniugi.
Venendo, quindi, al merito, la domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ѐ circostanza incontestata, infatti, che la comunione di vita materiale e morale tra i coniugi sia venuta meno, attesa la comune e, quindi, pacifica allegazione sul punto. Anche in udienza entrambe le parti hanno confermato la volontà di separarsi, di talché allo stato non appare possibile una riconciliazione dei coniugi.
Ritiene, pertanto, il Tribunale che ricorrano i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c. per pronunciare la richiesta di separazione personale tra le parti.
Atteso che, in relazione alle domande formulate (anche con cumulo di domanda di divorzio), le parti hanno avanzato istanze sulle quali devono essere ancora espletati approfondimenti, soprattutto a mezzo dei Servizi Sociali già incaricati della presa in carico del nucleo familiare, si provvede come da separata contestuale ordinanza alla remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudicante.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Varese, Sezione I Civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1) DICHIARA la separazione personale fra i coniugi (C.F. Parte_1
) nato a [...] il [...], e (C.F. C.F._1 CP_1
) nato Iasi (Romania) il 06/11/1970, i quali hanno contratto matrimonio in C.F._2
Satulung (Romania) in data 07/01/2006 trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di
Luino (Va), atto n. 42, Parte II serie C, anno 2023;
2) ORDINA al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge in ordine alla presente sentenza.
3) DISPONE con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in relazione alle altre domande;
4) RISERVA la decisione sulle spese di lite alla pronuncia della sentenza definitiva.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 5/6/2025.
Il Presidente rel. Est.
Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03.