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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/06/2025, n. 2562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2562 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Stefania Coppo, ha pronunciato all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8105/2024 R.G. promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. GAETANO SANTAGATA come Parte_1
da procura in atti
- ricorrente
Contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall' avv. CP_1
FERNANDO BAGNASCO come da procura notarile in atti
in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. FRANCESCO DI STAZIO come da procura notarile in atti
- resistenti
Oggetto: opposizione intimazione di pagamento
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente osservato che con decreto ritualmente comunicato alle parti è stata disposta per l'udienza del 04/06/2025 la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e che le parti hanno depositato note di trattazione scritta.
Con ricorso depositato in data 24/06/2024 parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.028 2023 9008323027 000 notificata il 26.07.2023 in relazione, tra l'altro, ai seguenti avvisi di addebito: n. 32820170002536918 000 e n.
32820170004077579 000.
A fondamento della domanda è stata eccepita la prescrizione del diritto alla corresponsione dei richiesti contributi.
Si sono costituiti in giudizio l' anche per conto della e l' CP_1 CP_3 Controparte_2
eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'opposizione per tardività e
[...]
deducendo la regolare notifica degli avvisi in questione e della successiva intimazione di pagamento. Le resistenti hanno altresì dedotto l'intervenuta sospensione dei termini prescrizionali per effetto delle disposizioni normative emanate in occasione dell'emergenza epidemiologica da covid 19.
2. L'intimazione di pagamento nel sistema di riscossione dei crediti assolve due funzioni: la prima, equivalente a quella del precetto, è quella di accertare il mancato pagamento del debito contributivo ed intimare al contribuente il versamento dovuto entro un termine ristretto, con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata;
la seconda funzione è eventuale, ha natura sostanziale, e consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima volta la pretesa contributiva, ove l'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notifica della cartella esattoriale. Ricevuta
l'intimazione di pagamento, il contribuente che lamenti che la notificazione della stessa non sia stata preceduta dalla regolare notificazione degli atti prodromici, ha la possibilità di promuovere l'azione nei confronti del solo ente concessionario eccependo unicamente la nullità dell'atto consequenziale o impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto
(non notificato) per contestare radicalmente la pretesa contributiva (cfr. Cass. n.
16412/2007; Cass. n. 13483/2007; Cass. n. 3231/2005; Cass. n.7649/2006; Cass. n.
2 10533/2006; Cass. n.24975/2006; Cass. n. 5003/2007; Cass. sez. U.
4.3.2008 n.5791). Tanto premesso, il motivo con il quale parte opponente lamenta l'omessa notifica dell'avviso bonario è inammissibile posto che, integrando un'opposizione agli atti esecutivi, doveva essere fatto valere nei 20 giorni dalla notifica dell'intimazione. Può procedersi all'esame dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente.
Com'è noto, l'art. 3 comma 9, n. 335/95 ha sostituito la previgente disciplina disponendo che i contributi di previdenza ed assistenza sociale si prescrivono nei seguenti termini: “a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte “le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”. Il successivo comma 10 del medesimo art. 3 stabilisce che i predetti termini prescrizionali si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della l. n. 335/95, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente.
Ciò posto, va in primo luogo osservato che risulta documentata la notifica degli avvisi di addebito rispettivamente in data 21.09.2017 e 17.10.2017 (cfr. notifiche a mezzo pec ricevute nella produzione dell' . CP_1
3. In relazione all'avviso di addebito n. 32820170002536918 000 notificato in data
21/09/2017 e all' avviso n. 32820170004077579 000 notificato in data 17/10/2017 non risulta decorso il termine di prescrizione quinquennale alla data di notifica dell'intimazione oggetto di giudizio, avendo l' Controparte_2
documentato l'interruzione della prescrizione in data 26.07.2023 con la notifica dell' intimazione di pagamento n. 028 2023 9008323027 000 e, quindi, prima del decorso del termine di prescrizione quinquennale.
Inoltre, va considerato che trova applicazione nel caso di specie la sospensione del termine di prescrizione dei contributi prevista dall'art. 37 del decreto-legge n. 18/2020,
3 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, il quale al comma 2, ha previsto che:
“I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio
2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”
e dall'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, il quale ha del pari previsto che “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al
30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo”.
Il termine quinquennale di prescrizione dei contributi dovuti anteriormente al 23.2.2020, ove ordinariamente venga a maturare successivamente al 31.12.2020, soggiace dunque ad un periodo complessivo di sospensione di 311 gg. (129 gg. dal 23 febbraio 2020 al 30.6.2020
+ 182 gg. dal 31.12.2020 al 30.6.2021 = 311 gg.). Alla luce di quanto richiamato, rilevato che il termine prescrizione quinquennale risulta interrotto alla notifica dell'intimazione oggetto dell'impugnativa e considerando il periodo di sospensione del termine di prescrizione, il ricorso va rigettato.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata nel dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in favore di ciascuna parte resistente in € 850,00 oltre spese generali IVA e CPA come per legge.
Aversa, 05.06.2025 IL GIUDICE
d.ssa Stefania Coppo
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