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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 14/03/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Giovanni Iannielli, quale Giudice del Lavoro, nella causa iscritta al n. 558/2022 alla udienza del 14/03/2025 , richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti, all'esito di discussione orale, ha pronunciato la seguente::
SENTENZA
Tra
rapp.ta e difesa da avv.ti Ciabattoni e Giansante Parte_1
ricorrente
E
“ ” in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata CP_1
e difesa da avv.to Filiaggi
INPS, rapp. e dif. da avv.to G. Vittori
resistenti
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.5.2022, chiedeva Parte_2 di accertare e dichiarare:
di aver svolto, per tutta la durata del rapporto di lavoro per cui è causa reso alle dipendenze della mansioni superiori CP_1 corrispondenti al Livello IV del CCNL Turismo/Pubblici Esercizi
(Confcommercio) e, per l'effetto, condannare la società resistente corrisponderle, tenuto conto della quantità e qualità di lavoro dalla stessa effettivamente prestata, la complessiva somma di € 17.662,25 o quella diversa maggiore o minore, ritenuta di giustizia ex artt. 432 c.p.c. e 1226 c.c.
o, in subordine la somma di € 14.988,52, con rivalutazione e interessi.
Chiedeva condannarsi la al versamento all CP_1 [...]
dei contributi previdenziali ed assistenziali Parte_3 che risulteranno dovuti e non versati per tutto il periodo per cui è causa.
Esponeva la ricorrente di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della società svolgente attività di ristorazione CP_1 con somministrazione di alimenti e bevande, senza soluzione di continuità, dall'01/12/2017 al 30/09/2020 (salva cassa integrazione Covid con riguardo al periodo di c.d. “lockdown” nei mesi di Marzo-Maggio 2020), in virtù di contratti di lavoro intermittente a tempo determinato, reiteratamente prorogati, formalmente assunta con qualifica di operaia al livello 5 del
CCNL per i dipendenti del settore TURISMO/Pubblici Esercizi
(CONFCOMMERCIO) e con, formali, mansioni di “aiutante di cucina e di sala, professioni assimilate”;
che a fronte del formale inquadramento quale “aiutante di cucina e di sala”, aveva sempre svolto, mansioni di cuoca, incaricata dalla
2 resistente della preparazione, abbattimento termico e conservazione degli alimenti da destinarsi alla vendita d'asporto/somministrazione alla clientela, nonché della preparazione, cottura e impiattamento delle pietanze di cui al menù della detta attività di friggitoria/ristorazione, della gestione delle giacenze/scorte alimentari, dell'impiego e pulizia delle attrezzatura della cucina;
che alle mansioni di cucina di cui al precedente punto n. 4 erano complessivamente addette n. 4/5 dipendenti della società resistente, inclusa la ricorrente, che si alternavano nello svolgimento della propria opera, tutte chiamate all'effettuazione delle medesime mansioni;
che il lavoro di cucina prevedeva, in particolare, che ogni quindici giorni, o talvolta, ogni settimana, a seconda dell'andamento degli affari/affluenza della clientela, si procedeva nel corso di una/due giornate, di norma il Mercoledì e il Giovedì, in orari diversi da quelli di apertura al pubblico, di regola il mattino a partire dalle ore 07/00 – 08/00, circa, sino alle ore 12,00, circa, alla preparazione e all'abbattimento termico degli alimenti che venivano, poi, utilizzati per il servizio quali: timballi, cannelloni, bauletti, olive vegetariane, formaggio fritto, hamburger, straccetti, calzoncini, funghi fritti, ecc. Durante il servizio, poi, le cuoche, inclusa la ricorrente, erano chiamate a dar corso alla preparazione, cucina, e impiattamento delle pietanze così come ordinate dalla clientela, nonché alle operazioni di pulizia e sistemazione della cucina a fine servizio;
che per tutto il periodo in cui la ricorrente ha prestato la propria opera presso la stessa, la friggitoria-wine bar in esame è stata aperta alla clientela sia a pranzo, con formale orario dalle 12.00 alle 15.00, che a cena, con formale orario inizialmente dalle 17:30 e poi, dalle 18.30, dal lunedì al giovedì, e dalle 18:00, il week-end, sino alle 00.00; tutti i giorni della settimana e per tutto l'anno, festività comprese;
3 che le cuoche, inclusa la ricorrente, erano tenute a prendere servizio di regola, un'ora prima, circa, dell'apertura e, quindi, intorno alle 11.00 al mattino e alle 17.30 al pomeriggio, e a prestare lo stesso sino a che vi fossero clienti nel locale con la conseguenza che spesso il turno di servizio si prolungava sino alle 17.00, e oltre, quanto al pranzo, e sino alle 01.00 e/o le 02.00, e oltre, quanto alla sera, in particolar modo, il venerdì e il sabato, in specie con riguardo al turno serale;
che, pertanto, i turni svolti dalla ricorrente in tutto il periodo in contestazione avevano avuto una durata variabile che oscillava dalle 4/5 ore a turno sino alle 7/8 ore, ed oltre, con punte sino a 12/15 ore, in occasione di festività;
di aver svolto anche doppi turni e cioè ad effettuare le preparazioni ad inizio mattino, con presa di servizio intorno le ore 08.00 e, una volta ultimate, a restare in servizio e a continuare a prestare la propria opera anche nel turno del pranzo sino a permanenza della clientela;
che, quanto all'organizzazione del lavoro tra le addette alla cucina, durante la settimana il servizio era prestato, a turno, da una sola cuoca, sia a pranzo che a cena mentre nel fine settimana il turno serale era prestato, di norma, da due cuoche, mentre quello del pranzo da una o da due cuoche in relazione all'afflusso di clientela;
che la datrice di lavoro le aveva sempre corrisposto, per tutta la durata del rapporto, il compenso orario fisso di € 6,00 ad ora;
che il datore di lavoro aveva registrato e indicato in tutte le buste paga relative al periodo per cui è causa un numero di ore inferiore rispetto a quelle effettivamente rese dalla ricorrente;
che la circostanze sopra indicate trovavano conferma dall'esame dei prospetti relativi ai turni di servizio settimanali predisposti dalla parte datoriale (prodotte in atti);
4 Ciò posto in fatto, rassegnava le conclusioni sopra trascritte.
Si costituiva la società resistente, chiedendo il rigetto del ricorso.
Nel corso del processo veniva ammessa ed espletata la prova per testi.
All'udienza del 26.10.2023 veniva sentito il teste , il Testimone_1 quale riferiva di aver lavorato presso la ditta convenuta fino al novembre
2018.
Il teste confermava che la ricorrente stata era incaricata dalla resistente della preparazione degli alimenti per la vendita d'asporto e per la somministrazione alla clientela, oltre che della preparazione, cottura e impiattamento delle pietanze del menù, della gestione delle giacenze/scorte alimentari, dell'impiego e pulizia delle attrezzatura della cucina e che gli orari di lavoro delle cuoche e quindi anche della ricorrente iniziava intorno alle 11.00 al mattino e alle 17.30 al pomeriggio, finché vi erano clienti nel locale, così che il turno di servizio si prolungava sino alle
17.00, e oltre, quanto al pranzo, e sino alle 01.00 e/o le 02.00, e oltre, quanto alla sera;
Nello specifico il teste, tuttavia, prendendo visione del prospetto contenente le giornate lavorative della ricorrente e gli orari di lavoro asseritamente svolti, dichiarava di non essere in grado di confermare la veridicità di quanto ivi riportato.
5 Confermava infine il teste che il titolare comunicava in appositi prospetti, per ogni giorno della settimana, il nominativo del dipendente addetto al servizio di cucina (nonché di sala) del turno di mattina e di quello serale con indicazione dell'orario di inizio turno.
Analoga deposizione veniva resa dal teste Testimone_2 all'udienza dell'8.2.2024.
La teste , sentita all'udienza del 26.10.2023, Testimone_3 premesso di lavorare per la resistente in cucina da dieci anni, confermava che la cucina nella quale venivano evasi gli ordini dei clienti, era strutturata in modo che vi fosse una sola cuoca (inquadrata al IV livello) che sovrintendeva al funzionamento della stessa. Nella specie detta cuoca era la teste medesima, oltre a 4/5 aiutanti che si alternavano nei turni della stessa.
Precisava la teste che gli alimenti, nella maggior parte (80%), venivano acquistati già pronti, trattandosi di una friggitoria.
La teste confermava che la era un'aiutante di cucina e la Tes_4 stessa non aveva fatto altro che prevalentemente friggere olive all'ascolana, patate, mozzarelline, predisporre taglieri di salumi e formaggi e quant'altro di accompagnamento agli aperitivi e, solo occasionalmente, cuoceva ii primi piatti, che venivano acquistati dalla società resistente già preparati da fornitori esterni come peraltro i prodotti da friggere;
che i compiti delle aiutanti di cucina riguardavano prevalentemente la semplice frittura di prodotti surgelati o prodotti freschi acquistati dai fornitori sopra indicati e solo quando i fornitori non riuscivano
6 ad evadere tempestivamente gli ordini, le addette alla cucina provvedevano alla panatura del formaggio, delle cotolette, degli straccetti di pollo e hamburger e, sempre dirette dalla cuoca, al confezionamento dei bauletti di ricotta con sfoglia acquistata da pasta all'uovo esterna e ripieno di ricotta preparato dalla cuoca medesima;
Analoga deposizione veniva resa dalla teste , Testimone_5 svolgente mansioni di addetta alla sala.
Queste le risultanze istruttorie.
Come è ben noto, l'onere della prova in merito allo svolgimento di lavoro straordinario, incombe sul lavoratore che ne chieda la retribuzione.
Il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova. (Nella specie, ai ricorrenti, dipendenti dell'Autorità portuale di
Savona, era convenzionalmente riconosciuto in busta paga un monte ore di straordinario a prescindere dall'effettivo svolgimento della maggiore prestazione, mentre in base alla disciplina recata dal r.d.l. 15 marzo 1923,
n. 692 sarebbe conseguito un trattamento più favorevole, sebbene detta disciplina imponesse di considerare ore straordinarie solo quelle realmente compiute;
la S.C., nel rigettare il ricorso, ha rilevato che, correttamente, il giudice di merito aveva disatteso la domanda per il maggior compenso
7 derivante dall'applicazione della disciplina di fonte legale, a motivo della assenza di ogni prova sull'effettivo svolgimento della prestazione). Sez. L,
Sentenza n. 3714 del 16/02/2009 (Rv. 606783 - 01).
Difatti sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice. (Sez. L - , Sentenza n. 16150 del
19/06/2018, Rv. 649482 - 01).
Ciò premesso, si rileva che la prova testimoniale esperita nel corso del processo non ha fornito elementi univoci ed oggettivi sulla base dei quali ritenere la fondatezza del ricorso.
I testi ed per confermando genericamente che Tes_1 Tes_2 si doveva prendere servizio circa un'ora prima dell'apertura e che l'orario di chiusura variava a seconda dell'affluenza della clientela, non sono stati in grado di riferire specificamente gli orari della ricorrente.
Chiesti di confermare se la stessa aveva svolto l'attività lavorativa analiticamente riassunta nel prospetto contenuto nel capitolo n. 17 de l ricorso, entrambi chiaramente riferivano di non poter confermare se la avesse o meno effettivamente lavorato nei giorni e per le ore indicate Pt_2 nel capitolato.
Dunque non vi è prova certa in ordine allo svolgimento di un orario diverso e maggiore rispetto a quello effettivamente prestato da parte della ricorrente.
Quanto ai prospetti comunicati dal titolare della società resistente, gli stessi in sé non forniscono la prova dell'avvenuta prestazione dell'attività lavorativa ivi indicata, ben potendo la ricorrente essere stata
8 concretamente assente in un dato giorno o per alcune ore o addirittura essere stata sostituita da altra collega.
La domanda, in parte qua, dunque, non può essere accolta.
Quanto invece all'inquadramento richiesto, questo è subordinato all'esame delle mansioni specificate nel CCNL di riferimento;
esame che prevede, come noto, un accertamento trifasico.
In ordine a ciò, la giurisprudenza ha affermato, difatti, che “Il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini” (Ord. Cassazione n. 30580 del 2019).
Secondo il CCNL applicabile al caso di specie, al quarto livello appartengono i lavoratori che, “in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico pratica o di vendita e relative operazioni complementari virgola che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite”, mentre al quinto livello appartengono i lavoratori che virgola in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico pratiche svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro.
9 Ciò posto, è emerso che la ricorrente lavorava in una friggitoria e che la quasi totalità delle pietanze servite era già preparata da terzi. La ricorrente sostanzialmente friggeva olive all'ascolana, patate, mozzarelline già preparati da terzi, predisponeva taglieri di salumi e formaggi e, occasionalmente, cuoceva ii primi piatti, acquistati già pronti da cuocere da fornitori esterni.
Orbene, dall'analisi delle mansioni effettivamente svolte, le stesse non sembrano rientrare nel livello quarto del CCNL.
Infatti appartengono al quarto livello figure professionali quali il cuoco capo partita, figura dotata di alto livello di professionalità che. LO stesso infatti dirige un gruppo di cuochi specializzati e si occupa di tutta una serie di preparazioni culinarie (pesce, carne, salse, ecc.).
E' da ritenersi dunque che lo svolgimento di tali mansioni presuppone approfondita conoscenza degli ingredienti, delle materie prime, delle ricette.
Così come assimilabile a tale qualifica è quella di cuoco di cucina non organizzata in partite, la quale presuppone comunque le conoscenze e le capacità tecniche dello chef, ancorché la cucina non sia organizzata in partite.
L'attività lavorativa della ricorrente (friggere o scaldare alimenti già preparati da terzi o predisporre taglieri di salumi o formaggi), appare invece rientrare nelle mansioni tipiche del quinto livello, nel quale rientrano figure quali la sfoglina (colei che appronta pasta fresca, tortellini, ravioli, etc.), il cameriere bar, tavola calda, self-service, il secondo cuoco mensa aziendale, intendendosi per tale colui che, in subordine ad un cuoco e/o
10 in sua assenza, procede all'approntamento dei pasti sulla base del lavoro già predisposto o ancora l'operatore pizza (lavoratore che presta la propria attività in aziende nelle quali la natura e la struttura del servizio di ristorazione, per la semplicità dei modelli organizzativi adottati, ovvero per i processi operativi standardizzati, non ha caratteristiche tali da richiedere l'impiego delle figure professionali previste ai livelli superiori, in quanto, sulla base delle specifiche fornite e di limitate ricette, provvede alla preparazione e cottura di impasti già predisposti).
Alla luce dell'istruttoria svolta, dunque, la domanda non può che essere rigettata.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso b) pone a carico della ricorrente le spese del giudizio, che liquida in complessivi € 2.400,00, oltre iva e cap come per legge e rimborso forfettario in favore della compensa le spese tra le altre parti CP_1 del giudizio.
Ascoli Piceno, li 14.3.2025
Il Giudice del Lavoro
(Dott. Giovanni Iannielli)
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