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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 01/07/2025, n. 1071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1071 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 1895/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Daniela Ronzani Presidente relatore-estensore
Dott. Alessandra Pesci Giudice
Dott. Giulia Civiero Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis.11 e ss cod. proc. civ. promosso con ricorso depositato in data 10/04/2025 da:
Parte_1
con l'avv. MANILDO SILVIA e MANILDO MATILDE
c.f.: C.F._1
contro
CP_1
con l'avv. TOMMASEO PONZETTA ALVISE
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Preso atto delle domande formulate dalla ricorrente, delle difese e richieste avanzate dal convenuto, in merito alla regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali tra questi e i figli minori nati dalla relazione more uxorio intrattenuta tra le parti e oramai cessata;
che all'udienza del 01.07.2025 le parti raggiungeva il seguente accordo, di seguito riportato:
1) “Affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2
collocamento prevalente presso la madre.
2) il padre terrà con sé i figli a settimane alterne, dal giovedì pomeriggio, dall'uscita dall'asilo (o dalle ore 16 quando non sono all'asilo) per poi riaccompagnarli il lunedì
mattina (o sino alle ore 16 nel caso in cui non vadano all'asilo). Nella settimana non di pertinenza del padre potrà tenerli dal giovedì con pernotto dall'uscita dell'asilo (o dalle ore 16 quando non sono all'asilo) fino al venerdì quando li riaccompagnerà a scuola (o sino alle ore 16 nel caso in cui non vadano all'asilo);
- metà delle vacanze natalizie, alternando di anno in anno i periodi dal 25 dicembre al 30
dicembre e dal 31 dicembre al rientro a scuola. Secondo le tradizioni delle rispettive famiglie,
i bambini trascorreranno sempre la Vigilia con la madre ed il giorno di Natale con il padre;
- i genitori alterneranno di anno in anno le vacanze pasquali;
- vacanze estive: ciascun genitore trascorrerà con i figli due settimane, anche non consecutive, in periodo da comunicarsi reciprocamente entro il 30 aprile di ciascun anno. In
caso di sovrapposizione dei periodi, ad anni dispari sceglierà il padre e ad anni pari sceglierà
la madre;
- il signor si impegna a comunicare entro il 20 luglio 2025 il periodo in cui starà con i CP_1
bambini, tendenzialmente una settimana ad agosto e una a settembre.
- ponti e festività nazionali e/o locali, come da calendario ordinario;
- l'intera giornata (con pernotto) della Festa del Papà, della Mamma e i compleanni dei genitori e dei nonni, verranno trascorsi con il genitore a cui la festività è attribuita;
i giorni dei compleanni di e di verrà suddiviso tra i genitori;
Per_1 Per_2
- le frequentazioni ordinarie, a seguito di periodi di vacanza, riprenderanno con il week-end del genitore che non ha tenuto con sé i minori durante detti periodi;
3) il signor dovrà concorrere al mantenimento dei figli minori versando alla CP_1
signora , l'importo mensile di €.600,00= (ovvero €.300,00= per Parte_1
ciascun figlio), dalla data del deposito del ricorso, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso questo tribunale, ivi comprese le spese di baby-sitter e di asilo nido.
4) l'Assegno Unico ed universale verrà integralmente percepito dalla madre.
5) Nelle giornate nelle quali i figli sono affidati ad un genitore l'altro avrà la possibilità di un contatto telefonico per 3 volte alla settimana nella fascia oraria ricompresa tra le ore 19.00 e le 20.00.
6) Si dà atto che i coniugi rilasciano reciprocamente il consenso al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti o dei documenti equipollenti propri e dei minori.
7) spese di lite compensate”.
Che alla suddetta udienza le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2
collocamento prevalente presso la madre.
2) il padre terrà con sé i figli a settimane alterne, dal giovedì pomeriggio, dall'uscita dall'asilo (o dalle ore 16 quando non sono all'asilo) per poi riaccompagnarli il lunedì mattina
(o sino alle ore 16 nel caso in cui non vadano all'asilo). Nella settimana non di pertinenza del padre potrà tenerli dal giovedì con pernotto dall'uscita dell'asilo (o dalle ore 16 quando non sono all'asilo) fino al venerdì quando li riaccompagnerà a scuola (o sino alle ore 16 nel caso in cui non vadano all'asilo); - metà delle vacanze natalizie, alternando di anno in anno i periodi dal 25 dicembre al 30
dicembre e dal 31 dicembre al rientro a scuola. Secondo le tradizioni delle rispettive famiglie,
i bambini trascorreranno sempre la Vigilia con la madre ed il giorno di Natale con il padre;
- i genitori alterneranno di anno in anno le vacanze pasquali;
- vacanze estive: ciascun genitore trascorrerà con i figli due settimane, anche non consecutive, in periodo da comunicarsi reciprocamente entro il 30 aprile di ciascun anno. In
caso di sovrapposizione dei periodi, ad anni dispari sceglierà il padre e ad anni pari sceglierà
la madre;
- il signor si impegna a comunicare entro il 20 luglio 2025 il periodo in cui starà con i CP_1
bambini, tendenzialmente una settimana ad agosto e una a settembre.
- ponti e festività nazionali e/o locali, come da calendario ordinario;
- l'intera giornata (con pernotto) della Festa del Papà, della Mamma e i compleanni dei genitori e dei nonni, verranno trascorsi con il genitore a cui la festività è attribuita;
i giorni dei compleanni di e di verrà suddiviso tra i genitori;
Per_1 Per_2
- le frequentazioni ordinarie, a seguito di periodi di vacanza, riprenderanno con il week-end del genitore che non ha tenuto con sé i minori durante detti periodi;
3) il signor dovrà concorrere al mantenimento dei figli minori versando alla CP_1
signora , l'importo mensile di €.600,00= (ovvero €.300,00= per ciascun Parte_1
figlio), dalla data del deposito del ricorso, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso questo tribunale, ivi comprese le spese di baby-sitter e di asilo nido.
4) l'Assegno Unico ed universale verrà integralmente percepito dalla madre.
5) Nelle giornate nelle quali i figli sono affidati ad un genitore l'altro avrà la possibilità di un contatto telefonico per 3 volte alla settimana nella fascia oraria ricompresa tra le ore
19.00 e le 20.00.
6) Si dà atto che i coniugi rilasciano reciprocamente il consenso al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti o dei documenti equipollenti propri e dei minori.
7) spese di lite compensate.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 01/07/2025.
Il Presidente rel-est
Dott. Daniela Ronzani