Sentenza 22 agosto 2003
Massime • 1
La parte risultata vittoriosa in primo grado, pur non avendo l'onere di proporre appello incidentale per fare valere le domande ed eccezioni non accolte in primo grado, deve manifestare in modo chiaro e preciso l'intenzione di riproporle indicando altresì le ragioni in base alle quali viene al riguardo censurata la decisione del primo giudice
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/08/2003, n. 12345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12345 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2003 |
Testo completo
Dott. PONTORIERI Franco - Presidente -
Dott. ELEFANTE Antonino - Consigliere -
Dott. COLARUSSO Vincenzo - Consigliere -
Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere -
Dott. GOLDONI Umberto - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN ET SPA, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. ANGELO ET, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FILIPPO CORRIDONI 15, presso lo studio dell'avvocato PAOLO AGNINO, che lo difende unitamente all'avvocato CARLO DONGO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IT VI DI IN & C SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore IN SE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ASIAGO 8, presso lo studio dell'avvocato LUDOVICO VILLANI, che lo difende unitamente all'avvocato GIORGIO PIZZORNI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 603/99 della Corte d'Appello di GENOVA, depositata il 29/07/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/04/03 dal Consigliere Dott. Umberto GOLDONI;
udito l'Avvocato AGNINO Paolo, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento;
udito l'Avvocato VILLANI Ludovico, difensore del resistente che ha chiesto rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione in appello, notificata in data 20.4.1995, la ditta MO di TO G. e C. snc, in persona del legale rappresentante, impugnava, nei confronti di RA RE SP la sentenza del Tribunale di Genova 25.1/29.3.95 che aveva respinto la sua domanda volta al pagamento di L. 9.389.850, per lavori di sbancamento di una roccia prospiciente l'ingresso della predetta società.
Lamentava l'appellante che il primo Giudice si era richiamato ad un inesistente accordo tra le parti, per cui i lavori avrebbero dovuto essere pagati dalla Provincia.
Costituitosi regolarmente il contraddittorio, la RE SP chiedeva confermarsi la sentenza impugnata.
Con sentenza in data 4.3/29.7.1999, la Corte di appello di Genova accoglieva l'appello e regolava le spese.
Osservava la Corte territoriale che era pacifico che tra le parti fosse stipulato un contratto per la parziale demolizione della roccia in località "Prato Matte", che tale demolizione soddisfaceva un preciso interesse della RE SP, in quanto la roccia stessa ostacolava l'ingresso nel suo stabilimento.
Tale contratto non poteva che qualificarsi come appalto, con cui, ai sensi dell'art. 1665 c.c., una parte (la MO) assunse, con organizzazione dei mezzi necessari il compimento di un'opera. La demolizione fu testualmente e puntualmente eseguita, e nulla al riguardo ha rimproverato la RE alla controparte;
essa tuttavia affermava (attraverso l'interrogatorio formale del suo legale rappresentante) che vi era un accordo per cui il compenso per l'attività eseguita non sarebbe stato pagato da essa, ma dalla Provincia che avrebbe bandito un appalto per i lavori di miglioramento della strada comunale di Val Cesella. Di tale accordo, al di là delle affermazioni del legale rappresentante della RE, che ovviamente non costituiscono prova (di fatti favorevoli ad essa) non era stata fornita prova alcuna. Il TO, legale rappresentante della MO, aveva invece affermato che il prezzo era stato pattuito in base ad un certo numero di ore di lavoro, ma che la roccia si era rivelata più dura. E tale affermazione, del tutto contrastante con la tesi del presunto accordo circa il pagamento da parte della Provincia era pienamente suffragata dalla deposizione del teste BI, indicato dalla RE, che ricordava l'accordo RE - MO e le lagnanze del TO per il prezzo pattuito.
La MO aveva fatturato un importo per L. 9.389.850, e su tale importo ne' precedentemente ne' in corso di causa la RE aveva mai effettuato contestazione alcuna.
L'appellato non aveva svolto appello incidentale, e tuttavia, pur chiedendo la conferma della sentenza impugnata, osservava che il contratto tra le parti avrebbe dovuto essere ritenuto nullo per illiceità dell'oggetto essendo stata la roccia in questione bene demaniale.
Al riguardo si era pronunciato il primo Giudice, respingendo l'assunto, e il punto era ormai coperto da giudicato. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la RA RE SP con tre motivi;
resiste con controricorso la VE snc, che ha altresì presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I primi due motivi su cui si articola il ricorso della RA RE SP (error in procedendo per violazione o falsa applicazione degli artt. 100, 343 e 346 epe e omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia) concernono entrambi, sotto diversi aspetti, la questione relativa alla nullità del contratto per illiceità dell'oggetto, che l'odierna ricorrente aveva sollevato e che il giudice di prime cure aveva motivatamente respinto. Si duole la RE del fatto che erroneamente la Corte genovese avesse ritenuto, stante il fatto che sul punto non era stato proposto appello incidentale, che sul punto si fosse formato giudicato;
stante che la ricorrente era risultata pienamente vittoriosa in primo grado essa, secondo la tesi sostenuta in ricorso, non aveva alcun onere di proporre l'appello incidentale ed era sufficiente riproporre la questione in appello.
Questo rilievo è fondato: una situazione di soccombenza che risulti soltanto teorica in ragione dell'accoglimento, per altre ragioni, della domanda proposta, non fa sorgere interesse ad appellare, difettando il presupposto della soccombenza, ma impone l'onere di provocare il riesame della domanda od eccezioni respinte, manifestando in maniera chiara e precisa l'intenzione di riproporle (cons.
Orbene, deve concludersi nel senso che il significato dell'appello consiste nel sottoporre sulla base di argomentazioni specifiche al vaglio del giudice preposto le ragioni su cui si basa la sentenza di primo grado, segnatamente ed indefettibilmente ove la stessa abbia motivatamente respinto (e non dichiarata assorbita) una tesi su cui si basava una domanda accolta per altre ragioni.
Ove, come nella specie, ci si limiti ad indicare la questione respinta, senza contestare specificamente le ragioni della reiezione della stessa, viene meno il presupposto stesso dell'impugnazione e pertanto non sorge per il giudice di secondo grado l'obbligo di motivare sul punto.
Così corretta la motivazione adottata (cons.
Con il terzo mezzo (insufficiente, contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti) la ricorrente contesta il significato della deposizione del teste BI e lamenta che la Corte genovese non avrebbe preso in considerazione altri elementi che avrebbero militato a favore della sua tesi.
Trattasi di una censura che attiene evidentemente al merito della controversia: ricordato che la valutazione delle risultanze della prova testimoniale costituisce apprezzamento di fatto (cons.
sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese relative al presente procedimento per Cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 24 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 22 agosto 2003