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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 26/09/2025, n. 1170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1170 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Cagliari
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del
Lavoro Dott. Giuseppe CARTA, all'esito dell'udienza del 25.09.2025, sostituita interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato, all'esito del deposito delle note scritte, il 26.09.2025, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3944 del ruolo generale per l'anno 2022, promossa da
1. nato a [...], il [...], residente a [...], p.zza Parte_1
Ruggeri, elettivamente domiciliato in Cagliari, via Fadda n. 5, presso lo Studio
dell'Avv. Antonello ARRU e dell'Avv. Lidia ARRU, che lo rappresentano e difendono in forza di procura speciale in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente
contro
2. Controparte_1
, in persona del Presidente pro tempore,
[...]
elettivamente domiciliato in Cagliari, via Sonnino n. 96, presso l'Ufficio di
Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto DI TUCCI e dall'Avv. Paolo SPIGA in forza di procura generale, rogito Notaio FADDA del
05.04.2016;
pagina 1 resistente
CONCLUSIONI
Nell'interesse del ricorrente:
“il sig. Giudice designato del Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice del
lavoro, voglia:
A) Dichiarare che la malattia è di natura professionale, conseguenza delle
mansioni svolte;
B) Dichiarare che la stessa ha reliquato postumi inabilitanti permanenti
indennizzabili nella misura del 12% o in quella maggiore o minore, comunque
indennizzabile, che risulterà dagli accertamenti peritali;
C) Condannare, per l'effetto, l' Controparte_2
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al
[...]
pagamento in favore del sig. delle somme corrispondenti, con interessi e Pt_1
rivalutazione;
D) Con vittoria di spese diritti ed onorari del presente procedimento da distrarsi
a favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di averle anticipate”.
Nell'interesse del resistente:
“L'adito Giudice, voglia, ogni diversa istanza disattesa, respingere la domanda
poiché infondata. Spese, competenze ed onorari rifusi”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto ricorso davanti a questo Tribunale nei Parte_1
confronti dell' Controparte_1
pagina 2 contro gli , al fine di domandare la condanna al Controparte_1
pagamento di un indennizzo per malattia professionale.
In particolare, egli ha esposto:
− di avere lavorato, dal 1989 al 2020, come autista per il C.T.M. s.p.a., alla guida di autobus euro 5 e filobus a trazione elettrica dotati di aste collegate alla linea elettrica che dovevano essere abbassate e rialzate manualmente;
− di essere stato costretto, quotidianamente, per entrare nel mezzo e posizionarsi nel posto di guida, ad azionare una molla piuttosto resistente per chiudere la portina, compiendo ripetuti sforzi;
− che la durata della prestazione lavorativa era articolata in turni, che potevano iniziare alle ore 3:18 e concludersi alle ore 19:23 con una durata media di 6 ore e mezza ovvero 6 ore e 45 giornaliere, con una compensazione dei tempi in eccesso o in difetto ogni diciassette settimane;
− che il continuo svolgimento delle suindicate mansioni, a causa dei ripetuti microtraumi, gesti ripetitivi e posture incongrue, aveva comportato un'esposizione continuata e un sovraccarico biomeccanico della colonna lombare e l'insorgenza della lombosciatalgia bilaterale, per le quali, il 29.08.2019, aveva presentato denuncia di malattia professionale all' CP_3
2. L' ha resistito in giudizio.
[...] CP_2
3. La causa è stata istruita con prova per testi, consulenza tecnica e produzioni documentali ed è stata tenuta a decisione sulle istanze formulate.
4. La domanda è fondata e deve essere accolta.
L'istruzione probatoria ha consentito di accertare lo svolgimento, da parte del ricorrente, delle lavorazioni menzionate nel ricorso introduttivo: si veda la deposizione dei testi e sentiti nell'udienza del Tes_1 Testimone_2
pagina 3 13.12.2023, i quali, colleghi del ricorrente, hanno dichiarato di avere visto svolgere le mansioni descritte in ricorso, secondo le modalità Parte_1
specificamente indicate.
Tenendo conto dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente e delle produzioni documentali, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare e valutare il danno biologico e l'incidenza sulla capacità lavorativa in conseguenza dell'asserita malattia professionale.
Il Consulente dell'Ufficio, con relazione depositata il 02.07.2025, ha ritenuto che
“Il sig. è affetto da: spondilodiscoartrosi lombosacrale con focalità Parte_1
erniaria discale L4-L5 ed L5-S1 e segni di conflitto radicolare, protrusione
discale L3-L4; la forma morbosa si configura come malattia professionale
tabellata con danno biologico permanente del 12%, decorrenza dalla domanda
amministrativa del 30 agosto 2019”.
Le conclusioni del C.T.U. devono condividersi perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici.
Pertanto, può indicarsi un danno biologico complessivo del 12% con decorrenza dalla domanda amministrativa del 30.08.2019.
L' deve perciò essere condannato alla costituzione dell'indennizzo in CP_3
capitale in favore del ricorrente, rapportato a un danno biologico complessivo del
12% con gli interessi legali di mora e rivalutazione monetaria nei limiti di legge con decorrenza dalla domanda amministrativa del 30.08.2019.
In ragione del principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' CP_3
deve essere condannato a rifondere delle spese del presente Parte_1
giudizio, che si liquidano in dispositivo, ai sensi del D.M. 10.03.2014, n. 55,
tenendo conto della tabella per la materia previdenziale.
pagina 4 Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei Difensori, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., essendo agli atti la relativa dichiarazione.
Devono essere definitivamente poste a carico dell' resistente le spese di CP_2
consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
1. dichiara che ha diritto di percepire l'indennizzo in Parte_1
capitale commisurato a un danno biologico complessivo in misura del 12% dal
30.08.2019;
2. condanna l'
[...]
, in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore, alla costituzione dell'indennizzo in capitale in favore di in misura corrispondente al danno biologico accertato nella Parte_1
misura sopra indicata, con gli interessi legali di mora e rivalutazione monetaria nei limiti di legge, con le decorrenze indicate;
3. condanna l'
[...]
, in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore, a rifondere delle spese del giudizio, che Parte_1
liquida in euro 2.905,00 per compensi professionali di Avvocato, oltre spese generali al 15% ed oltre accessori di legge, da corrispondersi direttamente in favore dell'Avv. Antonello ARRU e dell'Avv. Lidia ARRU, dichiaratisi antistatari;
4. pone definitivamente a carico dell'
[...]
, in persona del Controparte_1
pagina 5 Presidente pro tempore, le spese di consulenza tecnica d'ufficio già liquidate in separato decreto.
Cagliari, 26.09.2025
IL GIUDICE Dott. Giuseppe CARTA
pagina 6