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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 10/09/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO - Collegio civile - riunita in camera di consiglio, nella seguente composizione: dr. Maria Grazia d'ERRICO presidente rel. dr. Rita CAROSELLA consigliere avv. Eriberto DI BLASIO consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di appello n. 32/2022 R.G. avverso la sentenza n. 485/2021 pronunciata dal Tribunale di Isernia in composizione monocratica, nel procedimento iscritto al n.
455/2018 R.G.
Oggetto : impugnazione di deliberazioni di assemblea condominiale
T R A
(c.f. , (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (c.f. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi dagli avv.ti Antonio Ioffredo e Fabio Internicola in forza di procure allegate all'atto di citazione ed alla comparsa di costituzione di nuovo difensore in primo grado, pec: e Email_1
APPELLANTI Email_2
E
, sito in Castel del Giudice Controparte_1
(IS), via Borgo Sant'Antonio -c.f. in persona dell'amministratore p.t., P.IVA_1 rappresentato e difeso anche disgiuntamente dagli avv.ti Gaetano Biasella e Claudia Iacobucci in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione in appello – pec:
APPELLATO Email_3 Email_4
CONCLUSIONI : disposta la trattazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni mediante deposito di note scritte ai sensi degli artt. 35 del decreto legislativo n. 149 del
10/10/2022 e 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti di costituzione in appello.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.-- Il Tribunale di Isernia in composizione monocratica, con sentenza n. 485 pubblicata il
22/12/2021, pronunciando sulla impugnazione delle delibere del 10/05/2014, del
17/05/2015 e del 18/02/2017 adottate dal supercondominio -o intercondominio- Borgo
Sant'Antonio 1- Fabbricati A, B, C, sito in Castel del Giudice (IS), proposta con citazione notificata il 9/05/2018 da , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
(condòmini del fabbricato C):
a) premesso in motivazione che le delibere impugnate erano da ritenere nulle, essendo state adottate da assemblee costituite illegittimamente dai soli rappresentanti di ciascun condominio e non da tutti i proprietari delle unità immobiliari, ha tuttavia dichiarato cessata la materia del contendere per essere stata rimossa nel corso del giudizio la causa di invalidità -stante l'allegazione da parte del convenuto dell'intervenuta deliberazione assembleare dell'8/07/2018, sostitutiva delle delibere precedenti-;
b) ha dichiarato compensate fra le parti le spese di lite.
Avverso tale pronuncia, notificata 3/01/2022, hanno proposto appello Parte_1
, e con citazione notificata il 24/01/2022,
[...] Parte_2 Parte_3 proponendo due motivi di appello e chiedendo: a) di riformare la sentenza impugnata e per l'effetto di dichiarare la nullità delle delibere in questione ovvero di disporne l'annullamento; b) di riformare il capo relativo alle spese di lite, da porre per il doppio grado a carico dell'appellato, con distrazione.
Il ha chiesto il rigetto dell'impugnazione, con vittoria delle spese Parte_4 del presente grado.
2 Con ordinanza del 17/10/2024 il collegio ha riservato la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, con decorrenza dalla comunicazione del provvedimento.
2.-- Con il primo motivo di appello si imputa al primo giudice la violazione dell'art. 100
c.p.c. e l'errata declaratoria della intervenuta cessazione della materia del contendere.
Secondo gli appellanti, il giudice di primo grado avrebbe errato nel ritenere sussistenti le condizioni per dichiarare cessata la materia del contendere, non essendo stato mai sostenuto dagli attori il sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, idoneo a risolvere ogni posizione di contrasto, ma avendo invece essi manifestato il proprio perdurante interesse alla declaratoria di nullità delle delibere impugnate, per la quale insistono in questa sede.
Secondo i principi affermati dalla S.C. -richiamati dagli appellanti-, la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso, potendo al più persistere un contrasto sulle spese di lite, da risolvere in base al principio della soccombenza virtuale
(Cass.11/01/2006 n.271; Cass. 02/08/2004, n. 14775).
In mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, deve essere valutata dal giudice, il quale, qualora ritenga che tale fatto abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato, e quindi il difetto di interesse ad agire, lo dichiara, regolando le spese giudiziali alla luce del sostanziale riconoscimento di una soccombenza
(tenuto conto del fatto che l'attore è stato costretto al giudizio dal disconoscimento del suo diritto da parte del convenuto, venuto meno solo durante il suo svolgimento e, dunque, della sostanziale esistenza di una soccombenza dello stesso convenuto); qualora, invece, ritenga che il fatto in questione abbia determinato il riconoscimento dell'inesistenza del diritto azionato, pronuncia sul merito dell'azione, dichiarandone l'infondatezza, e statuisce sulle spese secondo le regole generali (cfr. Cass.
3 sez. 3, n. 11962 del 08/06/2005; sez. 3, n. 16150 del 08/07/2010; sez. 2 -
n. 21757 del 29/07/2021).
Il Tribunale ha ritenuto ricorrente nella specie l'ipotesi in cui “la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall'assemblea in conformità della legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere, analogamente a quanto disposto dall'art. 2377, comma 8, c.c. dettato in tema di società di capitali, a condizione che la nuova deliberazione abbia un identico contenuto, e che cioè provveda sui medesimi argomenti della deliberazione impugnata, ferma soltanto l'avvenuta rimozione dell'iniziale causa di invalidità” (cfr., oltre a Cass. sez. 6 - 2, n. 10847 dell'08/06/2020, citata dal primo giudice, le precedenti pronunce n. 10445/1998, n.11961/2004, n. 20071/2017 e n. 10445/1998, nonché la più recente n. 5997/2022).
La sentenza appellata ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, reputando meramente formali le contestazioni in proposito dei condòmini impugnanti, i quali le ribadiscono in questa sede (inapplicabilità dell'art. 2377, co. 8, c.c. in caso di delibere nulle;
diversità dell'oggetto della delibera dell'8/07/2018 rispetto a quelle nulle;
pendenza di impugnazione avverso la suddetta delibera dell'8/07/2018).
I-) Sotto il primo profilo, la preclusione prospettata è priva di fondamento: la giurisprudenza di legittimità citata richiama, in via analogica, il meccanismo di sanatoria di cui al co.8 dell'art. 2377 c.c. (relativo all'annullabilità delle deliberazioni dell'assemblea delle società per azioni), a sua volta applicabile anche all'ipotesi di nullità delle delibere (art. 2379, ult. co., c.c., che prevede in tal caso l'applicabilità, in quanto compatibili, del settimo ed ottavo comma dell'art. 2377).
II-) Le deliberazioni del 10/05/2014, del 17/05/2015 e del 18/02/2017 sono state ritenute nulle dal primo giudice (con decisione non oggetto di appello), perché -trattandosi di un supercondominio con meno di 60 partecipanti, cui non è applicabile la previsione dell'art. 67, co.2, disp. att. c.c.-, le decisioni sulla gestione ordinaria delle parti comuni e per la nomina dell'amministratore avrebbero dovuto adottarsi dall'assemblea dei condòmini, e
4 non come invece era avvenuto, dall'assemblea dei soli rappresentanti dei singoli condominii.
Le suddette delibere avevano ad oggetto: la nomina dell'amministratore dell'intercondominio e l'approvazione del bilancio preventivo per il 2014 (delibera del
10/05/2014); l'approvazione del bilancio consuntivo 2014 e del preventivo per il 2015
(delibera del 17/05/2015); l'approvazione del bilancio consuntivo 2015, del preventivo e consuntivo 2016 e del preventivo 2017 (delibera del 18/02/2017).
Con la delibera dell'8/07/2018, adottata previa convocazione sia dei rappresentanti dei tre condominii di Borgo San'Antonio 1- A, B e C, che di tutti i condòmini dell' , sono stati approvati, fra l'altro, i bilanci preventivi e consuntivi per Controparte_1 il 2014, 2015, 2016 e 2017, confermando i poteri dell'amministratore dell'intercondominio sino a nuova nomina.
E' dunque condivisibile la conclusione del tribunale secondo la quale, con tale ultima deliberazione, la causa di invalidità delle delibere precedenti è stata rimossa, e si è provveduto sui medesimi oggetti.
III-) Va premessa la tardività ai sensi dell'art. 345, co.3, c.p.c., come eccepito dall'appellato, della produzione effettuata dagli appellanti -per la prima volta unitamente alla citazione in appello notificata il 24/01/20222- della documentazione relativa al giudizio di impugnazione della deliberazione dell'8/07/2018 promosso dagli stessi appellanti.
Si tratta di documenti che, benchè di formazione successiva alla scadenza dei termini ex art. 183, co.6, n.2) c.p.c. scaduti il 10/01/2019 (trattandosi atti relativi a giudizio pendente dal 2/04/2019), sarebbe stato possibile produrre nel corso del giudizio di primo grado, nel quale l'udienza di precisazione delle conclusioni si è tenuta il 3/02/2021.
Deve peraltro darsi atto dell'inconferenza della circostanza della proposizione dell'impugnazione della delibera dell'8/07/2018 (comunque emersa in prime cure, avendo le parti dedotto in ordine alla proposizione della relativa istanza di mediazione), stante la previsione dell'art. 1137, co.3, c.c. secondo cui l'azione di annullamento non
5 sospende l'esecuzione della deliberazione, salvo che la sospensione sia ordinata dall'autorità giudiziaria, il che nel caso non risulta.
Ne deriva: che la delibera dell'8/07/2018, intervenuta nella pendenza del giudizio di primo grado, ha determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda attorea, ritenuta fondata dal tribunale (stante la correttezza della prospettazione dell'invalidità delle delibere impugnate); che tuttavia tanto ha comportato che, all'epoca della decisione, era venuta meno la condizione dell'azione consistente nell'interesse ad agire degli attori, con conseguente inammissibilità sopravvenuta della domanda di dichiarazione della nullità delle delibere impugnate.
La richiesta di pronuncia della nullità di tali delibere reiterata dagli appellanti deve dunque disattendersi, a conferma sul punto della sentenza impugnata, sia pure per la motivazione del sopravvenuto difetto di interesse ad agire della parte attrice, in luogo di quella di cessazione della materia del contendere adottata dal primo giudice: cfr. Cass.
2003/n. 15185; Cass. 2014/n.3594 e Cass. 2017/n.352, sul potere/dovere del giudice di appello di adottare una motivazione diversa da quella contenuta nella sentenza impugnata, la cui conclusione sia conforme a diritto, nei limiti delle risultanze acquisite al processo e del devolutum, senza violare i principi di cui agli artt. 112, 342 e 345 c.p.c.
3.--Il secondo motivo di appello concerne laviolazione dell'art. 92 c.p.c., l'errato governo delle spese di lite ed il difetto di motivazione al riguardo.
Il Tribunale ha ritenuto ricorrente la reciproca soccombenza fra le parti, in considerazione
-da un lato- dell'acquiescenza del convenuto, con la delibera dell'8/07/2018, alla domanda degli attori, e -dall'altro- della condotta oppositiva di questi ultimi rispetto alla cessazione della materia del contendere, tale da determinare la prosecuzione del giudizio, altrimenti definibile fin dalla prima udienza.
Alla luce dell'indirizzo espresso dalla S.C., nella valutazione sulle spese del giudizio definito per sopravvenuto difetto di interesse dell'attore deve come già osservato tenersi conto del fatto che questi è stato costretto al giudizio dal disconoscimento del suo diritto, venuto meno solo durante il suo svolgimento e, dunque, dell'esistenza della soccombenza sostanziale del convenuto.
6 E' dunque da escludere la reciproca soccombenza delle parti, né la declaratoria di compensazione delle spese di lite può dirsi giustificata da novità delle questioni trattate, da mutamento giurisprudenziale sulle questioni dirimenti o da ricorrenza di gravi ed eccezionali ragioni (v. Corte costituzionale n. 77 del 2018), o infine dall'avere dato causa da parte degli attori al protrarsi della lite, che anche in caso di eventuale riconoscimento da parte degli stessi attori della cessazione della materia del contendere sarebbe stato necessario definire relativamente alle spese -stante il mancato accordo in proposito- mediante disamina della soccombenza virtuale.
4.-- La sentenza impugnata deve dunque essere riformata per quanto di ragione, con condanna dell'appellato al rimborso in favore degli appellanti delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in dispositivo -stante la non particolare complessità delle controversia- in base ai parametri minimi di cui al D.M. n.55/'14 quanto al primo grado ed alle successive modifiche ex D.M. n. 147/2022 per il presente appello, in riferimento al valore indeterminabile della controversia ed all'attività svolta.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Campobasso - Collegio civile, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da , Parte_1 Parte_2
e , con citazione notificata il 24/01/2022, nei confronti
[...] Parte_3 dell' , in persona Controparte_1 dell'amministratore p.t., avverso la sentenza n. 485/2021 pronunciata dal Tribunale di
Isernia in composizione monocratica, così provvede: accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, condanna l' a Controparte_1 rimborsare agli appellanti le spese del giudizio di primo grado, che liquida in € 125,00 per esborsi ed in € 3.972,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa, nonché di quelle del presente grado che liquida in € 777,00 per esborsi ed in € 4.996,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa, da versare agli avv.ti
Antonio Ioffredo e Fabio Internicola, antistatari.
7 Così deciso nella camera di consiglio della Corte del 18 luglio 2025.
dr. Maria Grazia d'Errico - presidente est.
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