Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 28/05/2025, n. 855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 855 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2285/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gabriele Patti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2285/2022 promossa da:
(C.F.: ) E (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in Siracusa, via di Villa Ortisi n. 45, presso lo C.F._2 studio dell'avv. NICOLA DI MAURO, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti;
PARTE OPPONENTE
(C.F.: , elettivamente domiciliata in Siracusa, via dell'Olimpiade Parte_3 C.F._3
n. 4, presso lo studio dell'avv. FABRIZIO DI MAURO, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
PARTE OPPONENTE contro
(C.F.: , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, con sede in Milano, viale Brenta n. 18/B, E, PER ESSA, QUALE MANDATARIA, CP_2
(C.F.: , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Verona,
[...] P.IVA_2 viale dell'Agricoltura n. 7, elettivamente domiciliata in Catania, via Caronda n. 136, presso lo studio dell'avv. ANTONELLA SCARDAVILLA, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
PARTE OPPOSTA
La causa è stata assunta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con citazione in opposizione del 9.5.2022 , e Parte_2 Parte_1 Parte_3
hanno chiesto revocarsi il decreto ingiuntivo n. 377/2022, con il quale il Tribunale di Siracusa aveva ingiunto loro il pagamento di €. 200.000,00 in favore di in dipendenza Controparte_1
del mutuo fondiario n. 2703.00271.000.93 concesso in origine da Banco di Sicilia s.p.a. per €.
procedimento monitorio.
Gli opponenti hanno esposto di aver prestato, in seno al menzionato rogito, fideiussione in relazione alla posizione debitoria facente capo alla Jureca s.r.l. e, a sostegno della propria prospettazione, hanno eccepito la decadenza della creditrice da ogni garanzia ai sensi dell'art. 1957 c.c., avendo in particolare – dante causa della società ingiungente - depositato atto di intervento nella Controparte_3 procedura esecutiva n. R.G. Es. Imm. 311/2013 solo l'8.6.2015, ben oltre sei mesi dopo l'inadempimento della debitrice principale risalente al 27.5.2013.
Al fine di argomentare la nullità della clausola di deroga alla sopra richiamata disposizione, contenuta nel testo costitutivo dell'impegno fideiussorio, ha invocato la disciplina prevista Parte_1
dagli artt. 33 e 34 del decr. lgs. n. 206/2005, deducendo di essere consumatore, per non aver mai assunto ruoli significativi nella Jureca s.r.l. e per aver prestato la fideiussione a titolo gratuito.
e , invece, hanno ritenuto nulla la pattuizione derogativa dell'art. Parte_3 Parte_2
1957 c.c. sostenendo che il contratto sotteso all'assunzione della garanzia avrebbe riprodotto le previsioni negoziali dello schema A.B.I. censurate dalla Banca d'TA con il provvedimento n. 55 del 2.5.2005.
Con comparsa di costituzione e risposta del 31.8.2022 si è costituita in giudizio Controparte_1
– e, per essa, quale mandataria, -, chiedendo il rigetto della opposizione.
[...] CP_2
L'opposta ha preliminarmente ritenuto il contratto sotteso al ricorso monitorio riconducibile alla garanzia autonoma.
Per altro verso, ha recisamente contestato la qualificabilità come Controparte_1 consumatore di e la ricorrenza della fattispecie di nullità prevista dall'art. 2 della Parte_1
legge n. 287/1990.
Sospesa l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo, le parti hanno depositato memorie ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c.
Segnatamente, gli opponenti hanno prodotto ulteriori testi costitutivi di garanzie riproduttive delle clausole dello schema A.B.I. censurate dalla Banca d'TA con il provvedimento n. 55 del 2.5.2005 mentre l'opposta, richiamata la previsione negoziale contenuta nel contratto sotteso al ricorso monitorio e contemplante l'obbligo di pagamento a semplice richiesta scritta, ha depositato lettere di revoca delle linee di credito con contestuali richieste di rientro, rivolte agli ingiunti in data 21.9.2010.
Non essendo necessaria istruttoria, la causa è stata rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni, in cui il procedimento è stato trattenuto in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. L'opposizione è infondata e va disattesa per le seguenti ragioni. In via preliminare, occorre ricordare che, in conformità al costante indirizzo del Supremo Collegio, essendo stata proposta da parte creditrice azione fondata sulla mancata o inesatta esecuzione della prestazione, grava sull'odierna opposta – attrice in senso sostanziale – l'onere di provare il titolo fatto valere e di allegare l'inadempimento di controparte, mentre spetta invece a quest'ultima la prova dell'esatto adempimento o di altre circostanze in grado di paralizzare la domanda contrapposta (v., ex multis, Cass. Civ. Sez. Un. 30.10.2001, n. 13533).
2.1. Fin dal ricorso monitorio, ha prodotto il contratto rogato dal notaio Controparte_1
dott. (n. rep. 110604 e n. racc. 25106) con cui, in data 15.5.2008, Banco di Sicilia Persona_1
s.p.a. – nella cui posizione sono subentrate dapprima e successivamente la odierna Controparte_3
opposta - ha concesso a Jureca s.r.l. a titolo di mutuo l'importo di €. 400.000,00, che la mutuataria si
è obbligata a restituire in 180 rate mensili, con interessi corrispettivi al tasso del 6,35% e con interessi di mora dovuti al tasso effettivo globale medio vigente tempo per tempo per la categoria dei mutui, come rilevato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con decreto pubblicato in G.U.R.I. in applicazione della legge n. 108 del 1996, maggiorato del 40% e con arrotondamento ai 5 centesimi superiori (v. all. B del ricorso monitorio).
In merito all'inadempimento, la società ingiungente ha anzitutto evidenziato che alla data del
3.11.2021 il debito correlato al predetto rapporto ammontava ad €. 511.821,78, risultante dalla sommatoria di:
- capitale a scadere per €. 470.857,74;
- interessi successivi al 29.9.2021 per €. 40.964,04 (v. pag. 3 del ricorso monitorio).
2.2. Chiarito quanto sopra, si rileva che gli odierni opponenti , Parte_1 Parte_2
e sono chiamati a rispondere nei confronti della menzionata – Parte_3 Controparte_1
subentrata alla a sua volta avente causa da Banco di Sicilia s.p.a. - in virtù della Controparte_3
garanzia rilasciata in seno allo stesso mutuo del 15.5.2008 (v. pagg.
9-12 dell'all. B del ricorso monitorio).
2.2.1. I superiori garanti hanno eccepito la invalidità del vincolo negoziale di garanzia sopra menzionato, nella parte in cui esso riproduce le clausole dello schema A.B.I. censurato dalla Banca
d'TA con il provvedimento n. 55 del 2.5.2005, realizzando il fine perseguito dalla intesa restrittiva della concorrenza dichiarata illegittima dall'Autorità di vigilanza ed incorrendo dunque nella comminatoria di nullità di cui all'art. 2 della legge n. 287/1990.
Sul tema si sono recentemente espresse le Sezioni Unite del Supremo Collegio, con la pronuncia n.
41994 del 30.12.2021, nella quale, preliminarmente, i giudici di legittimità, nel supremo consesso, hanno circoscritto il campo d'indagine evidenziando che “i rilievi critici dell'Autorità Garante riguardarono, in particolare, le clausole nn. 2, 6 e 8 del citato schema contrattuale, e precisamente: a) la c.d. clausola di reviviscenza, secondo la quale il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo (art. 2); b) la c.d. clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., in forza della quale i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 c.c., che si intende derogato (art. 6); c) la c.d. clausola di sopravvivenza, a termini della quale qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate […]. Sulla scorta di tale parere, e rilevato che dall'istruttoria espletata era emerso che diverse banche avevano ormai adottato lo schema predisposto dall'A.B.I., e che dai dati raccolti era altresì emerso che la maggior parte delle clausole esaminate fosse stata ritenuta dalle banche applicabile anche ai contratti stipulati da soggetti privati, in qualità di fideiussori, la Banca d'TA ha emesso il menzionato provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 […]. Nel provvedimento l'Autorità Garante ha anzitutto osservato che le condizioni generali di contratto comunicate dall' relativamente alla fideiussione a garanzia Pt_4 delle operazioni bancarie, in quanto deliberazioni di un'associazione di imprese, rientrano nell'ambito di applicazione della L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 1, laddove recita: Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari […]. L'Autorità ha, quindi, rilevato che le determinazioni di un'associazione di imprese, costituendo elemento di valutazione e di riferimento per le scelte delle singole associate, possono contribuire a coordinare il comportamento di imprese concorrenti. Relativamente a quest'ultimo profilo, la restrizione della concorrenza derivante da una siffatta intesa risulterebbe significativa nel mercato rilevante, atteso l'elevato numero di banche associate all' […]. Il Pt_4 provvedimento ha posto, infine, l'accento sul fatto che – mentre altre clausole contenute nello schema esaminato non comportano un ingiustificato aggravio della posizione del fideiussore, in quanto funzionali a garantire l'accesso al credito bancario – per la clausola relativa alla rinuncia del fideiussore ai termini di cui all'art. 1957 c.c. e per le c.d. clausole di sopravvivenza della fideiussione non sono emersi elementi che dimostrino l'esistenza di un legame di funzionalità altrettanto stretto.
Tali clausole, infatti, hanno lo scopo precipuo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa […]. Il provvedimento ha disposto, in conclusione: a) gli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussioni omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con la L. 287 del
1990, art. 2, comma 2, lett. a); b) le altre disposizioni dello schema contrattuale non risultano lesive della concorrenza”.
Tutto ciò chiarito, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, assolvendo la funzione nomofilattica e ponendo fine ai contrasti registratisi nella giurisprudenza in ordine alle conseguenze dell'accertamento della illiceità della intesa sui contratti stipulati a valle della stessa, hanno escluso
“la idoneità della sola tutela risarcitoria, disgiunta dalla tutela reale, a garantire la realizzazione delle finalità perseguite dalla normativa antitrust” ed hanno espressamente ed inequivocabilmente aderito alla tesi della nullità parziale, costituente “la forma di tutela più adeguata allo scopo […] che consente di assicurare anche il rispetto degli altri interessi coinvolti nella vicenda, segnatamente quello degli istituti di credito a mantenere in vita la garanzia fideiussoria, espunte le clausole contrattuali illecite”.
In proposito, si evidenzia in dettaglio che, nella ricostruzione operata dal Collegio nella citata pronuncia n. 41994 del 2021, “la nullità dell'intesa a monte determina […] la nullità derivata del contratto di fideiussione a valle, ma limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema A.B.I., dichiarati nulli dal provvedimento della Banca
d'TA n. 55/2005 (nn. 2, 6 e 8) che, peraltro, ha espressamente fatto salve le altre clausole […].
Occorre muovere – in tale prospettiva – dal rilievo che la disciplina dettata dalla L. n. 287 del 1990, art. 2, lett. a), ha per oggetto la protezione, in via immediata, dell'interesse generale alla libertà della concorrenza sancito – come si è detto – dall'art. 41 Cost., nonché, in ambito comunitario, dal Trattato di Maastricht del 1992 e – attualmente – dal Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (artt.
3 e 101). Ai sensi di tale normativa antitrust, qualsiasi fattispecie distorsiva della competizione di mercato, in qualunque forma essa venga posta in essere, anche – come nel caso di specie - mediante una combinazione di atti di natura diversa, costituisce comportamento rilevante ai fini del riscontro della violazione della normativa in parola. In altri termini, il legislatore sia comunitario che nazionale – quest'ultimo adeguatosi al primo, in forza del disposto dell'art. 117 Cost., comma 1 – ha inteso impedire un risultato economico, ossia l'alterazione del gioco della concorrenza, a favore di tutti i soggetti del mercato ed in qualsiasi forma l'intesa concorrenziale venga posta in essere […].
Per tale ragione, i contratti a valle di accordi contrari alla normativa antitrust – in quanto costituenti lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti (Cass. Sez. U., n.
2207/2005) – partecipano della stessa natura anticoncorrenziale dell'atto a monte, e vengono ad essere inficiati dalla medesima forma di invalidità che colpisce i primi. Il legislatore nazionale ed
Europeo – infatti – intendendo sanzionare con la nullità un risultato economico, ossia il fatto stesso della distorsione della concorrenza, ha dato rilievo anche a comportamenti non contrattuali o non negoziali. In tale prospettiva, si rende perciò rilevante qualsiasi forma di condotta di mercato, anche realizzantesi in forme che escludono una caratterizzazione negoziale, ed anche laddove il meccanismo di intesa rappresenti il risultato del ricorso a schemi giuridici meramente unilaterali.
Da ciò consegue – come ha rilevato da tempo la giurisprudenza di questa Corte – che, allorché la L.
n. 287 del 1990, art. 2, stabilisce la nullità delle intese, non ha inteso dar rilevanza esclusivamente all'eventuale negozio giuridico originario postosi all'origine della successiva sequenza comportamentale, ma a tutta la più complessiva situazione – anche successiva al negozio originario
– la quale – in quanto tale – realizzi un ostacolo al gioco della concorrenza (Cass. n. 827/1999). Il che equivale a dire che anche la combinazione di più atti, sia pure di natura diversa, può dare luogo, in tutto o in parte, ad una violazione della normativa antitrust, qualora tra gli stessi sussista un collegamento funzionale – non certo un collegamento negoziale, come opina parte della dottrina, attesa la vista possibilità che l'intesa a monte possa essere posta in essere, come nella specie, anche mediante atti che non rivestono siffatta natura – tale da concretare un meccanismo di violazione della normativa nazionale ed Eurounitaria antitrust. In altri termini, detta violazione è riscontrabile in ogni caso in cui tra atto a monte e contratto a valle sussista un nesso che faccia apparire la connessione tra i due atti funzionale a produrre un effetto anticoncorrenziale […]. La funzionalità in parola si riscontra con evidenza quando il contratto a valle (nella specie una fideiussione) è interamente o parzialmente riproduttivo dell'intesa a monte, dichiarata nulla dall'autorità amministrativa di vigilanza, ossia quando l'atto negoziale sia di per se stesso un mezzo per violare la normativa antitrust, ovvero quando riproduca – come nel caso concreto – solo una parte del contenuto dell'atto anticoncorrenziale. Non è certo la deroga isolata – nei singoli contratti tra una banca ed un cliente – all'archetipo codicistico della fideiussione, ed in particolare agli artt. 1939,
1941 e 1957 c.c. a poter, invero, determinare problemi di sorta, come è ormai pacifico nella giurisprudenza di legittimità, in termini di effetto anticoncorrenziale. È, invece, il predetto nesso funzionale tra l'intesa a monte ed il contratto a valle, emergente dal contenuto di tale ultimo atto che
– in violazione dell'art. 1322 c.c. – riproduca quello del primo, dichiarato nullo dall'autorità di vigilanza, a creare il meccanismo distorsivo della concorrenza vietato dall'ordinamento. In siffatta ipotesi, la nullità dell'atto a monte è – per vero – veicolata nell'atto a valle per effetto della riproduzione in esso del contenuto del primo atto […]. E ciò è tanto più evidente quando – come nella specie – le menzionate deroghe all'archetipo codicistico vengano reiteratamente proposte in più contratti, così determinando un potenziale abbassamento del livello qualitativo delle offerte rinvenibili sul mercato. La serialità della riproduzione dello schema adottato a monte – nel caso concreto dall' – viene, difatti, a connotare negativamente la condotta degli istituti di credito, Pt_4 erodendo la libera scelta dei clienti-contraenti e incidendo negativamente sul mercato […]. Sotto tale profilo, è del tutto palese che la previsione di cui alla L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 3, laddove stabilisce che le intese vietate sono nulle ad ogni effetto, costituisce una chiara applicazione del diritto Eurounitario, il quale - come statuito dalla citata giurisprudenza Europea – afferma che la nullità (sancita, dapprima dall'art. 85, n. 2 del Trattato di Roma, dipoi dall'art. 81 del Trattato CE, infine dall'art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea) è assoluta, e che l'accordo che ricada sotto questa disposizione è privo di effetti nei rapporti fra i contraenti e non può essere opposto ai terzi. Si tratta, invero, proprio di quella nullità ad ogni effetto che sancisce la norma nazionale succitata, e che si riverbera sui contratti stipulati a valle dell'intesa vietata anche con soggetti terzi, estranei all'atto a monte, ma ai quali tale atto non è comunque opponibile […]. Si è, pertanto, evidentemente in presenza di una nullità speciale, posta – attraverso le previsioni di cui agli artt. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e della L. n. 287 del 1990, art. 2, lett. a) – a presidio di un interesse pubblico e, in specie, dell'ordine pubblico economico;
dunque nullità ulteriore a quelle che il sistema già conosceva (Cass. n. 827/1999). In tal senso depone la considerazione che siffatta forma di nullità ha una portata più ampia della nullità codicistica (art. 1418 c.c.) e delle altre nullità conosciute dall'ordinamento – come la nullità di protezione nei contratti del consumatore (c.d. secondo contratto), e la nullità nei rapporti tra imprese (c.d. terzo contratto) – in quanto colpisce anche atti, o combinazioni di atti avvinti da un nesso funzionale, non tutti riconducibili alle suindicate fattispecie di natura contrattuale. La ratio di tale speciale regime – come detto – è da ravvisarsi nell'esigenza di salvaguardia dell'ordine pubblico economico, a presidio del quale sono state dettate le norme imperative nazionali ed Europee antitrust”.
Sotto il profilo della estensione della invalidità prospettata, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno infine concluso chiarendo che “alla nullità parziale dell'accordo o della deliberazione a monte corrisponde – per le ragioni suesposte – la nullità parziale del contratto di fideiussione a valle che ne riproduca le previsioni colpite da tale forma di invalidità, e limitatamente alle clausole riproduttive di dette previsioni, salvo che la parte affetta da nullità risulti essenziale per i contraenti, che non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto che è colpita da nullità, secondo quanto prevede – in piena conformità con le affermazioni della giurisprudenza Europea, riferite alla normativa comunitaria – il diritto nazionale (art. 1419, comma 1). E sempre che di tale essenzialità la parte interessata all'estensione della nullità fornisca adeguata dimostrazione.
Evenienza, questa, di ben difficile riscontro nel caso di specie”.
Per quanto rileva in questa sede, pertanto, deve sottolinearsi come, secondo la ricostruzione fornita dal massimo giudice nomofilattico, la nullità dei contratti a valle, i quali riproducano le clausole censurate dalla Banca d'TA con il provvedimento n. 55 del 2.5.2005, abbia carattere speciale e sia fondata sulla diretta applicazione della fattispecie di cui all'art. 2 della legge n. 287/1990, comma 3.
Ai sensi di tale ultima disposizione di chiara derivazione Eurounitaria, precisamente, le intese vietate
– come è nella specie quella qualificata illegittima dall'autorità di vigilanza nel 2005 – sono nulle
“ad ogni effetto”, riverberandosi l'invalidità su tutta la catena di atti (anche non negoziali) che ne costituiscano lo sbocco e che contribuiscano a perpetuarne gli effetti lesivi della concorrenza.
Da tale angolo visuale, dunque, ciò che rileva ai fini della individuazione del perimetro applicativo della comminatoria di nullità non è la natura dell'atto a valle o il suo nomen juris, bensì la sua idoneità funzionale concreta a determinare una ulteriore compromissione della concorrenza, nel solco di quanto innescato dalla intesa collocatasi a monte.
Ritornando al caso di specie, gli opponenti hanno prodotto in data 9.1.2023 – prima della maturazione delle preclusioni assertive ed istruttorie - il testo del provvedimento n. 55 del 2.5.2005 di Banca
d'TA, che, com'è noto, “costituisce prova privilegiata della condotta anticoncorrenziale, a prescindere dal fatto che siano state irrogate, o meno, sanzioni pecuniarie agli autori della violazione” (v., testualmente, ancora Cass. Civ. Sez. Un. 30.12.2021, n. 41994 cit.; v. anche App.
Catania Sez. I 6.3.2024, n. 406, in cui si legge che “la pedissequa applicazione delle clausole 2, 6 e
8 dello schema ABI oggetto di censura” vale “a ritenere sussistente il nesso funzionale idoneo a produrre l'effetto anticoncorrenziale. Né tale conclusione può essere contraddetta dal fatto che la stipulazione del contratto inter partes sia avvenuta successivamente al provvedimento della Banca
d'TA. Ed invero, posto che la perfetta riproduzione della clausola vietata, lungi dal rappresentare un fatto casuale, costituisce di per sé prova dell'applicazione dello schema ABI e, dunque, veicolazione dell'intesa anticoncorrenziale, incombeva sull'istituto di credito … e ciò, non solo in applicazione del principio di vicinanza della prova, ma altresì dei principi generali in tema di distribuzione del relativo onere … la prova contraria, che siffatta intesa non fosse esistente quando venne stipulata la fideiussione, non potendosi semplicisticamente affermare che il provvedimento della Banca d'TA … il cui contenuto è del resto meramente prescrittivo, non essendo neppure stato allegato che l'ABI vi si sia adeguata … abbia in sé determinato temporalmente una cesura sostanziale fra il precedente sistema, governato dalle intese restrittive, e quello successivo, che ne era immune”).
I garanti hanno poi evidenziato come le clausole di c.d. reviviscenza, di rinuncia ai termini per deroga all'art. 1957 c.c. e di c.d. sopravvivenza, contemplate agli artt. 2, 6 e 8 dello schema censurato, siano state riprodotte, con sovrapponibile formulazione lessicale, nel testo della garanzia oggi azionata dalla
Controparte_1
Orbene, si rileva che, anche qualora la tendenziale riproduzione di tali previsioni dovesse reputarsi idonea ad integrare il collegamento funzionale prefigurato dalle Sezioni Unite del Supremo Collegio, prospettandosi, al più, la nullità parziale delle fideiussioni azionate, in sostituzione delle disposizioni negoziali nulle dovrebbe applicarsi la disciplina prevista in via suppletiva dal codice civile.
Per quanto interessa in questa sede, occorre in particolare fare applicazione dell'art. 1957 c.c., nella parte in cui impone al creditore, a pena di decadenza dalla garanzia prestata in suo favore, di attivarsi entro sei mesi dalla scadenza della obbligazione.
La clausola di cui alla garanzia oggi azionata che ha riprodotto sul punto la censurata intesa restrittiva della concorrenza ed ha dispensato il creditore dall'onere di agire a pena di decadenza entro il termine semestrale (v., in proposito, pag. 10 dell'all. B del ricorso monitorio) risulterebbe, infatti, illegittima.
Secondo quanto autorevolmente precisato dalla dottrina, l'onere di agire, posto dall'art. 1957 c.c. a carico del garantito, ha fondamento nell'esigenza di non far gravare sul fideiussore l'inerzia del titolare del credito che, contando sulla fideiussione, trascuri il suo diritto verso l'obbligato principale e ne metta in pericolo la realizzazione.
Chiarito quanto sopra, la regola che impone al creditore di attivarsi entro il termine semestrale a pena di decadenza dalla garanzia - la cui applicazione consegue all'accertamento della invalidità, ex art. 2, comma 3, della legge n. 287/1990, della clausola derogativa prevista sul punto dal negozio azionato nel presente giudizio – non conduce peraltro nel caso di specie alla estinzione della obbligazione fideiussoria.
Si legge infatti nel testo sotteso all'odierno ricorso monitorio che “i fideiussori pagheranno al Banco di Sicilia Società per Azioni immediatamente, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovuto per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio relativi al presente finanziamento” (v. pag. 11 dell'all. B del ricorso monitorio).
La superiore clausola (distinta da quella che ha dispensato il creditore dall'onere di agire a pena di estinzione entro il termine semestrale, contenuta a pag. 10 dell'all. B del ricorso monitorio, da ritenersi invece nulla ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 287/1990), a prescindere dal fatto che essa sia o meno idonea ad attribuire natura autonoma alla garanzia, vale ad introdurre una parziale deroga al disposto dell'art. 1957 c.c., nella parte in cui esso per comune interpretazione impone a chi intenda evitare la decadenza dall'obbligazione fideiussoria di attivarsi in via giudiziale, e consente correlativamente al creditore garantito di salvaguardare i propri diritti nei confronti del garante avanzando semplice richiesta scritta nei confronti di quest'ultimo.
A tal proposito, si osserva che già in passato il Supremo Collegio aveva affermato che “la giurisprudenza di questa Corte (a partire da Cass. Sez. Un. 25.10.1979, n. 5572) ritiene che l'art. 1957 I comma, nell'imporre al creditore l'onere di richiedere giudizialmente entro sei mesi al debitore principale l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, pena la decadenza del diritto verso quest'ultimo, si riferisce all'obbligazione solidale;
in tal caso tuttavia, l'istanza può essere indifferentemente rivolta, a scelta del creditore contro l'uno o contro l'altro dei due condebitori solidali e con effetti ugualmente idonei a impedire l'estinzione della fideiussione. In effetti, imporre al creditore che, come nella specie, esercitando la facoltà di scelta spettantegli in base ai principi sulla solidarietà obbligatoria passiva, abbia tempestivamente proposto le sue istanze nei confronti del fideiussore e le abbia continuate con diligenza, l'ulteriore onere di agire, prima della scadenza del termine fissato dall'art. 1957, anche nei confronti del debitore principale, significherebbe costringere il medesimo creditore, in evidente e non giustificato contrasto con i principi sulla solidarietà passiva, a proporre le sue istanze, e continuarle con diligenza nei confronti di entrambi gli obbligati in solido, anche nel caso in cui, per la dubbia solvibilità del debitore principale, egli non abbia alcun interesse a farlo. Né tale interpretazione contrasta con la ratio della norma, individuata nell'esigenza di impedire che il fideiussore, per l'inerzia del creditore, resti incerto in ordine agli effetti ed alla sorte della sua obbligazione, e possa essere pregiudicato per ciò che attiene al suo rapporto con il debitore principale” (Cass. Civ. Sez. I 19.1.1995, n. 7345).
Ancora, nella medesima pronuncia sopra richiamata, la Corte regolatrice ha riscontrato una “deroga pattizia alla forma con cui l'onere di avanzare istanza entro il termine di cui all'art. 1957 deve essere osservato (vale a dire con la proposizione di azione giudiziaria), essendo contrattualmente previsto che si proceda verso il garante “su semplice richiesta”, ed avendo la Corte di merito operato il riscontro previsto dall'art. 1322, rilevando non potersi “negare alle parti il potere di porre in essere una figura negoziale atipica, quando questa non sia contraria a norme imperative”. Ed invero, secondo quanto era stato ritenuto da una non recentissima sentenza di questa Corte (Cass. 7.9.1968,
n. 2829) la polizza emessa in sostituzione di cauzione (o polizza cauzionale) configura “una figura contrattuale intermedia fra il versamento cauzionale e la fideiussione, differendo dal primo per il fatto che manca il versamento anticipato di una somma di denaro e dalla seconda perché l'impegno di colui che presta la garanzia è così intenso da consentire al creditore principale di soddisfarsi in via autotutelare della somma destinata alla garanzia, anche se questa continua ad essere posseduta dal primo”. Si può non consentire sulla attribuzione, in tal caso, al creditore del potere di
“soddisfarsi” in via “autotutelare”, essendo egli titolare di una pretesa creditoria al pagamento della somma garantita. Ma devesi convenire che, se è consentito alle parti di concedere (o far concedere da un terzo) una somma di denaro o proprietà al creditore a garanzia dell'adempimento della prestazione dovutagli, allo stesso modo deve rientrare nei poteri dell'autonomia negoziale la sostituzione della somma di denaro con l'impegno di un terzo di provvedere a quella prestazione o a quel pagamento a semplice richiesta del creditore (e, se così pattuito, anche indipendentemente dalla vicenda sottostante). Non si tratta, a questo fine, di attribuire al negozio la qualifica di contratto autonomo di garanzia incompatibile con lo schema della fideiussione, in quanto comporti definitiva astrazione del regime di prestazione della garanzia dal rapporto principale (fino ad escludere la praticabilità anche futura di un'azione di ripetizione) -, ma di riconoscere valida espressione di autonomia negoziale la clausola con cui il fideiussore si impegni a soddisfare il creditore su semplice richiesta, a valere anche come osservanza dell'onere di cui all'art. 1957 prescindendo dalla proposizione di azione giudiziaria” (così, ancora, Cass. Civ. Sez. I 19.1.1995, n. 7345).
Le superiori conclusioni sono state integralmente ribadite anche successivamente dal Supremo
Collegio.
Più di recente, quest'ultimo ha ricordato che “è principio consolidato nella giurisprudenza della
Corte di Cassazione quello per cui la deroga all'art. 1957 c.c. non può ritenersi implicita nell'inserimento, nella fideiussione, di una clausola di “pagamento a prima richiesta” o di altra equivalente. E ciò, sia perché detta norma è espressione di un'esigenza di protezione del fideiussore, che prescinde dall'esistenza di un vincolo di accessorietà tra l'obbligazione di garanzia e quella del debitore principale, e può essere considerata meritevole di tutela anche nelle ipotesi in cui tale collegamento sia assente, sia perché, comunque, la presenza di una clausola siffatta non assume rilievo decisivo ai fini della qualificazione di un negozio come contratto autonomo di garanzia o come fideiussione. Tali espressioni, infatti, possono riferirsi, sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita, sia infine a clausole, il cui inserimento nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, (non all'esclusione, ma) a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957
(ad es. limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia), esonerando il creditore dall'onere di proporre azione giudiziaria”
(Cass. Civ. Sez. III 8.1.2010, n. 84, che, a fronte di una clausola così formulata “il pagamento delle somme dovute in base alla presente polizza sarà effettuato dalla società entro il termine massimo di
30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta dell'Ente garantito, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944 c.c. la società non godrà del beneficio della preventiva escussione della ditta obbligata”, ha confermato la sentenza di merito che aveva “ritenuto che il dato testuale … fosse nel senso che le parti avessero inteso, non escludere, ma derogare parzialmente alla disciplina dettata dall'art. 1957 c.c., con l'esonero del creditore dal proporre azione giudiziarie”; in senso analogo, ancora più di recente, v. Cass. Civ. Sez. I 28.2.2020, n. 5598, in cui del pari si legge che la “clausola di pagamento a prima richiesta, o altra equivalente”, può riferirsi anche a forme di garanzia caratterizzate da “una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c. … ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia …, esonerando il creditore dall'onere di proporre l'azione giudiziaria”). I principi testé esaminati, ripetutamente confermati dalla Corte di Cassazione per oltre due decenni, sono stati applicati anche dalla giurisprudenza di merito, con specifico riguardo alla materia oggetto di esame.
Si legge infatti in una recentissima pronuncia che “deve ritenersi – in conformità all'orientamento della Suprema Corte - che l'art. 1957 c.c., nell'imporre al creditore di proporre le sue istanze contro il debitore entro i sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa. Pertanto, il termine istanza si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire il risultato sperato, tanto che non può costituire “istanza” ai fini dell'art. 1957 c.c. il precetto non seguito da esecuzione (v. Cass. nn. 25197/2023, 1724/2016,
6823/2001, 203/1997 e 6604/1994). Epperò, la presenza della clausola di pagamento a semplice richiesta, se non costituisce indice della stipulazione di un contratto autonomo di garanzia, induce comunque a ritenere pattiziamente stabilito che l'iniziativa che il beneficiario della garanzia deve assumere al fine di evitare la decadenza non debba necessariamente rivestire le forme dell'azione giudiziale, ben potendo costui avanzare “semplice richiesta scritta” al fideiussore il quale, in forza di essa, è obbligato a pagare. Del resto, la Suprema Corte ha chiarito che: “La deroga all'art. 1957 cod. civ. non può ritenersi implicita nell'inserimento, nella fideiussione, di una clausola di
“pagamento a prima richiesta” o di altra equivalente, sia perché detta norma è espressione di un'esigenza di protezione del fideiussore, che prescinde dall'esistenza di un vincolo di accessorietà tra l'obbligazione di garanzia e quella del debitore principale e può essere considerata meritevole di tutela anche nelle ipotesi in cui tale collegamento sia assente, sia perché, comunque, la presenza di una clausola siffatta non assume rilievo decisivo ai fini della qualificazione di un negozio come
“contratto autonomo di garanzia” o come “fideiussione”, potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome) sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita, sia infine a clausole, il cui inserimento nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, (non all'esclusione, ma) a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 (ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia), esonerando il creditore dall'onere di proporre azione giudiziaria. Ne consegue che, non essendo la clausola di pagamento a prima richiesta di per sé incompatibile con l'applicazione dell'art. 1957 cod. civ., spetta al giudice di merito accertare, di volta in volta, la volontà in concreto manifestata dalle parti con la stipulazione della detta clausola” (v. Cass. n. 84/2010). In conclusione, nel quadro dell'attività di interpretazione del contenuto del contratto devoluta al giudice di merito, ritiene la Corte che le parti, con la clausola sopra richiamata, stabilendo che il fideiussore sia tenuto a pagare “immediatamente a semplice richiesta scritta della Banca”, abbiano voluto escludere la decadenza con la semplice, purché tempestiva, richiesta di pagamento in forma scritta, sussistendo – ove si opinasse diversamente – un'evidente contraddizione fra l'adempimento a prima richiesta e quello subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio” (così, testualmente, App. Catania Sez. I 21.2.2024, n. 328; in senso analogo v. le successive App. Catania Sez. I 6.3.2024, n. 406, App. Catania Sez. I 11.3.2024, n. 433, e App.
Catania Sez. I 9.4.2024, n. 606, tutte relative a fideiussioni riproduttive delle clausole dello schema
A.B.I. censurato dalla Banca d'TA con il provvedimento n. 55 del 2.5.2005).
Si è poi aggiunto che “in ipotesi di fideiussione senza beneficio di escussione (c.d. fideiussione solidale - art. 1944 c.c., comma 1), il creditore, esercitando la facoltà di scelta che è propria delle obbligazioni solidali, potrà promuovere le sue “istanze” indifferentemente nei confronti del debitore principale fallito (mediante domanda di ammissione al passivo del fallimento) ovvero nei confronti del garante (nelle forme ordinarie) (Cass. 24296/17). Tale regola, è coerente con la ratio della decadenza prevista dall'art. 1957 c.c. in quanto la situazione di incertezza che si vuol evitare viene meno anche nel caso in cui il creditore rivolga la sua istanza direttamente nei confronti del fideiussore (adempimento questo che non rende più necessario attivarsi tempestivamente nei confronti del debitore principale)” (così testualmente App. Catania Sez. I 11.3.2024, n. 433 cit.; inoltre, v. anche la citata Cass. Civ. Sez. III 16.10.2017, n. 24296, in cui si chiarisce, in linea generale, che “l'equipollenza fra le istanze rivolte nei confronti del debitore principale … testualmente previste dall'art. 1957 cod. civ. … e le analoghe iniziative intraprese direttamente nei confronti del fideiussore discende direttamente dal principio di solidarietà posto dall'art. 1944 cod. civ. Ragionando diversamente, il creditore sarebbe costretto ad escutere il debitore principale – peraltro nel breve termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita – anche se nel frattempo avesse già agito, addirittura in sede giudiziaria, nei confronti del fideiussore. Una tale conclusione non può essere condivisa perché, per un verso, imporrebbe al creditore un onere accessorio che frustrerebbe il principio della solidarietà presuntiva che impronta il regime legale della garanzia fideiussoria, facendo venire meno il diritto del creditore di agire anche solo verso il fideiussore;
per altro verso, perché non avrebbe senso logico né giuridico ipotizzare l'esistenza di un onere di decadenza in relazione ad una azione giudiziaria già avviata”).
Quanto sopra ha infine trovato ulteriore riconoscimento in una recentissima pronuncia del Supremo
Collegio, che ha osservato che, in tema di contratto autonomo di garanzia, la presenza di una clausola a c.d. prima richiesta, in concorrenza con la previsione di cui all'art. 1957 c.c., che trova applicazione a seguito della pronuncia di nullità parziale della clausola derogatoria, in quanto conforme allo schema A.B.I. giudicato anticoncorrenziale dall'autorità garante, non determina l'elisione del termine semestrale per agire nei confronti del debitore, ma solo il venir meno dell'obbligo di esperire un'azione giudiziale in quel termine, essendo sufficiente, per evitare la decadenza, una mera iniziativa stragiudiziale nei confronti del garante (così Cass. Civ. Sez. II 27.2.2025, n. 5179).
Ritornando al caso di specie, con memoria depositata ai sensi dell'art. Controparte_1
183, comma 6, n. 2 c.p.c., ha prodotto la raccomandata del 21.9.2010 con cui ha comunicato agli opponenti di aver revocato ogni facilitazione creditizia – compresa quella, espressamente richiamata, correlata al mutuo oggetto di causa - e, contestualmente, ha chiesto ai medesimi il pagamento di quanto dovuto (v. all. 7 della memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte opposta).
In relazione alla superiore comunicazione, gli ingiunti non hanno mosso alcuna contestazione nella terza memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c. (v. pag. 5), riconoscendone anzi essi stessi la data sopra indicata negli scritti conclusivi (v. pag. 4 della memoria di replica, ove si fa menzione della “diffida stragiudiziale inviata il 21.09.2010 da controparte”).
Per quanto sopra esposto, dunque, deve ritenersi che la creditrice garantita – nella cui posizione è poi subentrata - abbia evitato la decadenza di cui all'art. 1957 c.c., avendo Controparte_1
richiesto il pagamento del residuo del mutuo oggetto di causa nello stesso giorno in cui è maturata la scadenza dell'obbligazione restitutoria (cfr. App. Catania Sez. I 21.2.2024, n. 328 cit.; App. Catania
Sez. I 6.3.2024, n. 406 cit.; App. Catania Sez. I 11.3.2024, n. 433 cit.; App. Catania Sez. I 9.4.2024,
n. 606 cit., in ciascuna delle quali si è fatta applicazione dei medesimi principi).
Va ancora ricordato che, secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, nel nostro ordinamento le eccezioni in senso stretto, cioè quelle rilevabili soltanto ad istanza di parte, si identificano o in quelle per le quali la legge espressamente riservi il potere di rilevazione alla parte o in quelle in cui il fatto integratore dell'eccezione corrisponde all'esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio da parte del titolare e, quindi, per svolgere l'efficacia modificativa, impeditiva o estintiva di un rapporto giuridico suppone il tramite di una manifestazione di volontà della parte, da sola o realizzabile attraverso un accertamento giudiziale (così, tra le tante, Cass. Civ. Sez. I 13.4.2023, n. 9810).
In applicazione di tali principi, il Supremo Collegio ha ripetutamente affermato, ad esempio, che la l'eccezione di interruzione della prescrizione integra un'eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata d'ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti, dovendosi escludere, altresì, che la rilevabilità ad istanza di parte possa giustificarsi in ragione della normale rilevabilità soltanto ad istanza di parte dell'eccezione di prescrizione, giacché non ha fondamento di diritto positivo assimilare al regime di rilevazione di una eccezione in senso stretto quello di una controeccezione, qual è l'interruzione della prescrizione;
ne consegue che il rilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte (così, ancora Cass. Civ. Sez. I 13.4.2023, n. 9810 cit.).
Medesime conclusioni sono state raggiunte anche in relazione alla materia sottoposta all'odierno esame.
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha affermato, in un caso sovrapponibile a quello di specie, che
“onerato della prova della verificazione del fatto impeditivo della decadenza in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel quale l'opponente […] è il convenuto sostanziale che eccepisce l'esistenza di un fatto negativo […], è il soggetto opposto che assume la veste di attore sostanziale
[…]. Ciò deriva dalla doppia inversione che caratterizza la peculiare fattispecie processuale oggetto di questo giudizio: sotto il profilo soggettivo l'opponente […] dovrebbe provare il fatto costitutivo della sua eccezione, la quale, però, sotto il profilo oggettivo riguarda un fatto negativo, la cui natura inverte l'onere di provarne la verificazione, caricandolo sulla controparte, cioè sul convenuto formale e attore sostanziale” (così Cass. Civ. Sez. V 29.4.2004, n. 8229).
Quanto all'ulteriore “problema” relativo alla “sufficienza, a fini probatori, della mera produzione, tra gli atti processuali, di documenti dimostrativi dell'esistenza di fatti impeditivi della decadenza”, la Corte di Cassazione ha aggiunto che “l'inerzia dichiarativa della parte onerata della prova del fatto impeditivo della decadenza, ma attiva sul piano della produzione documentale, non esime il giudice dal vincolo di effettuare pienamente la rilevazione d'ufficio della (in)fondatezza dell'eccezione di decadenza ex art. 2969 c.c., esaminando tutti i documenti processuali, prodotti in giudizio, rappresentativi dei fatti (non) fondanti la pretesa delle parti, senza fermarsi di fronte alla
(eventuale) mancanza di dichiarazioni di volontà della parte onerata illustrative dei fatti e strumentali rispetto all'esigenza di contrastare specifiche eccezioni. Né ciò contrasta con il principio dispositivo che regola il processo civile, perché il potere-dovere della rilevazione d'ufficio di un'eccezione, una volta che tale potere sia conferito e se ne riconoscano esistenti i presupposti per il suo esercizio, non può essere esercitato in maniera parziale e in misura dimezzata, come avverrebbe se il giudice pretendesse dalla parte onerata della prova, oltre alla produzione di documenti, anche la dichiarazione espressa di volersene avvalere per una specifica funzione di opposizione all'eccezione della controparte” (così, ancora, Cass. Civ. Sez. V 29.4.2004, n. 8229 cit., che, in applicazione di tali principi, ha cassato la sentenza di merito che aveva accolto l'eccezione di decadenza pur in presenza di documenti, prodotti in giudizio e rappresentativi di fatti che portavano a respingere l'eccezione di decadenza del diritto del creditore, solo perché quest'ultimo, in opposizione all'eccezione di controparte, non aveva dichiarato di volersene avvalere).
2.2.2. L'opponente ha invocato la nullità delle clausole derogative dell'art. 1957 Parte_1
c.c. contenute nel testo costitutivo della garanzia azionata nei suoi confronti dalla opposta anche alla luce degli artt. 33 e 34 del decr. lgs. n. 206/2005.
A tale scopo, il predetto ingiunto ha sostenuto di essere consumatore, per non aver mai assunto ruoli significativi nella Jureca s.r.l. e per aver prestato la fideiussione a titolo gratuito.
In proposito, si rileva che “la figura del fideiussore di riflesso è ormai da tempo superata valendo il contrario principio per cui “Nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, , e 14 settembre 2016, in causa C-534/15, , Per_2 Tes_1
dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (C.D. atti strumentali in senso proprio)” (tra le tante, così Cass. 5868/23) […]. In linea di principio “…. la circostanza che i fideiussori svolgessero ruoli o possedessero partecipazioni in società collegate con la debitrice principale, e fossero pertanto portatori di un interesse al buon andamento della società garantita dal quale possono trarre utili o benefici, non fosse sufficiente ad attribuire al rilascio della fideiussione il valore di un vero e proprio atto strumentale all'attività del debitore principale che invece si avrebbe ove il garante fosse coinvolto nella effettiva gestione dell'impresa […]. Una conferma di ciò può essere tratta da quanto osservato nella citata ordinanza della Corte di Giustizia (punto 29) dove si afferma che “Nel caso di una persona fisica che abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta quindi al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata” […]. Il legame funzionale tra il fideiussore e la società debitrice principale, rilevante ai fini riconoscimento al primo della qualità di professionista, non può quindi essere un collegamento societario generico ma deve avere i connotati di qualificato rapporto costituito o da un potere gestorio o da “una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale” (Cass. 429/2023)” (così, testualmente, App. Catania Sez. I 11.3.2024, n. 433 cit.).
Ancora, la Corte regolatrice, in linea con i superiori principi, ha ad esempio reputato incompatibile con la qualifica di consumatore la titolarità di una quota pari al 25% del capitale sociale (così Cass.
Civ. Sez. II 30.8.2023, n. 25459, ove si legge che “l'ordinanza impugnata, che ha negato l'applicazione della disciplina consumeristica, si è attenuta alla giurisprudenza di riferimento, unionale e di legittimità, alla luce di due elementi, positivi e concreti, il primo dei quali indicato dal giudice di merito”, tradottosi nel fatto che “il ricorrente era titolare della quota, “consistente” e
“non trascurabile”, di un quarto del capitale sociale”).
Infine, in un altro recente precedente il Supremo Collegio ha escluso l'applicabilità della disciplina di cui al decr. lgs. n. 206/2005 tenuto conto del raggiungimento della prova – anche presuntiva – del coinvolgimento dei figli nell'attività di impresa esercitata dai genitori (Cass. Civ. Sez. III 2.9.2024,
n. 23533).
Premesso quanto sopra, si rileva nel caso di specie che l'opponente – l'unico ad Parte_1
aver dedotto di avere la qualifica di consumatore – è titolare nella società debitrice principale Jureca
s.r.l. della tutt'altro che trascurabile partecipazione del 24% (v. pag. 5 dell'all. 8 della memoria depositata da parte opposta ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.).
Gli stessi opponenti hanno poi prodotto testi – ulteriori rispetto a quello costitutivo della garanzia azionata con l'odierno ricorso monitorio – che, comprovando l'assunzione di svariati impegni fideiussori da parte del medesimo , denotano come quest'ultimo abbia con Parte_1 frequenza e dunque con regolarità mostrato interesse significativo all'andamento dell'ente societario partecipato (v., in particolare, il mutuo – prodotto il 9.1.2023 - concesso in favore di Jureca s.r.l. il
6.5.2004 da Banco di Sicilia, rogato dal notaio dott. – n. rep. 92816 e n. racc. 21319 Persona_1
-, nell'ambito del quale ha rilasciato fideiussione;
v. anche il mutuo – prodotto con Parte_1 la memoria depositata dagli opponenti ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c. – concesso in favore di Jureca s.r.l. il 14.6.2006 da Monte dei Paschi di Siena Banca per l'impresa s.p.a., rogato dal notaio dott. – n. rep. 56230 e n. racc. 11286 -, nell'ambito del quale ha Persona_3 Parte_1
rilasciato fideiussione).
Tutti i superiori elementi, letti congiuntamente, depongono per la esclusione della qualifica di consumatore.
Da ciò consegue la impossibilità di applicare, a tutela dell'opponente , la disciplina Parte_1
prevista dagli artt. 33 e ss. del decr. lgs. n. 206/2005.
3. Stante il rigetto integrale della opposizione, le spese di lite vanno poste a carico degli ingiunti.
La liquidazione viene effettuata, come da dispositivo, secondo i parametri minimi del D.M. n.
55/2014 – per come modificati dal D.M. n. 147/2022 -, tenuto conto dell'attività difensiva espletata e del livello di complessità delle questioni giuridiche trattate, avuto riguardo all'entità del credito riconosciuto in favore di parte opposta (scaglione di riferimento: €. 52.001,00 - €. 260.000,00).
P.Q.M.
Il Giudice, dott. Gabriele Patti, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. R.G.
2285/2022, ogni altra istanza disattesa:
- rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 377/2022 emesso dal Tribunale di Siracusa, per le ragioni di cui in motivazione;
- condanna in solido , e a pagare in favore di Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
– e, per essa, quale mandataria, – le spese di lite, che liquida in Controparte_1 CP_2
€. 7.052,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A., come per legge.
Così deciso in Siracusa, il 27.5.2025
Il Giudice dott. Gabriele Patti