Articolo 6 della Legge 17 maggio 1985, n. 210
Articolo 5Articolo 7
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14 giugno 1985
Art. 6. Consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione e' composto dal presidente e da dodici consiglieri scelti tra persone di comprovata cultura amministrativa, tecnica ed economica nel settore dei trasporti e/o di particolare capacita' nell'organizzazione e nella gestione di aziende, enti e societa'.
Il consiglio e' integrato, con funzioni consultive, da un rappresentante dello stato maggiore dell'Esercito e da un avvocato dello Stato.
Il presidente ed i componenti del consiglio di amministrazione, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei trasporti, restano in carica cinque anni e possono essere confermati per una sola volta.
I dipendenti dell'ente nominati nel consiglio sono collocati in aspettativa e hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro nella qualifica maturata al momento della nomina, salve le progressioni automatiche previste dai contratti di lavoro.
Nei confronti dei componenti indicati nel primo comma trova applicazione la disciplina prevista dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14 , in materia di controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici.
Entrata in vigore il 14 giugno 1985
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