Articolo 2260 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 2207Articolo 2208
Versione
9 ottobre 2010
Art. 2260. Trattamento economico dei volontari in ferma breve 1. Fino a esaurimento del ruolo dei volontari in ferma breve, anche trattenuti in servizio, si applicano nei confronti dei medesimi le disposizioni in materia di retribuzione base e accessoria previste per i volontari in ferma prefissata dagli articoli 1791 e 1792.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente