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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 10/06/2025, n. 1105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1105 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile VERBALE DI UDIENZA (art. 281 sexies c.p.c.) Il giorno 10 del mese di giugno dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il Tribunale di Messina Sez. 2 civile, dott. Paolo Petrolo, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 4713/2017 R.G. E' comparso, per parte attrice l'Avv. Antonella DI Re che precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa. E' comparso, per parte convenuta l'Avv. Vittoria Fazio, si delega dell'Avv. Toffoletto, che precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa. Sono presenti ai fini della pratica forense la dott.ssa Persona_1
Avv. Di Re insiste nelle istanze istruttorie già formulate ed in particola nella richiesta di CTU. Avv. Fazio si oppone.
IL G.U. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. Le parti discutono oralmente la causa. IL G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Paolo Petrolo, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4713 dell'anno 2017 R.G.A.C. vertente TRA
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Messina, Parte_1 C.F._1
Via dei Verdi n. 65, presso lo studio dell'avv. Antonella Di Re, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti,
- attore - contro (P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Messina, Via dell'Arco n. 16, presso lo studio dell'avv. Vittoria Fazio, rappresentata e difesa congiuntamente dagli avv.ti Alberto Toffoletto, Christian Romeo e
Federico Corti, giusta procura in atti,
- convenuta – avente ad oggetto: Mutuo. Conclusioni delle parti I procuratori delle parti insistevano nell'accoglimento delle conclusioni così come rassegnate, nonché in tutti i rispettivi scritti difensivi, negli atti e verbali di causa.
IN FATTO ED IN DIRITTO La presente sentenza è redatta ai sensi dell'art.132 c.p.c., come novellato, in base al quale si richiede soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Preliminarmente, quanto alle istanze istruttorie ribadite all'odierna udienza di discussione orale, deve richiamarsi l'ordinanza già emessa in data 24.4.2025.
1. Sui fatti di causa.
Con atto di citazione ritualmente notificato , premesso di aver concluso con Parte_1
Credito Italiano S.p.a., oggi in data 12.10.1998, un contratto di mutuo ipotecario Controparte_1
a tasso nominale annuo del 4,899% (in Notar , Rep. n. 153.979, Racc. n. Persona_2
21863) per un importo di £. 179.966.251 (pari ad € 92.944,81), agiva in giudizio nei confronti di quest'ultima eccependo l'applicazione di interessi usurari e l'illegittimo utilizzo del piano di ammortamento alla francese. Chiedeva, quindi, la declaratoria di nullità delle clausole contrattuali ritenute illegittime e la condanna della banca convenuta alla restituzione delle somme indebitamente percepite ed al risarcimento dei danni subiti per violazione del principio di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1337, 1338 e 1366 c.c..
costituendosi in giudizio, contestava la fondatezza delle domande, Controparte_1 chiedendone il rigetto.
Concessi i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c. ed in assenza di attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, allorquando il Giudice ha emesso la seguente sentenza.
La domanda è infondata e va rigettata per i motivi che seguono.
2. sul c.d. ammortamento alla francese. Parte attrice ha lamentato come il piano di ammortamento fosse stato previsto “alla francese”, ossia mediante la previsione della restituzione delle somme mutuate attraverso il pagamento di rate di importo costante, ciascuna delle quali composta da una quota di capitale e una di interessi, con previsione che nella parte iniziale del rapporto la quota di interessi inserita nella rata sia prevalente rispetto al capitale e che il rapporto fra tali due componenti vada progressivamente a invertirsi con le rate successive, mediante un aumento costante della quota capitale e corrispondente riduzione della quota di interessi.
Secondo la prospettazione di parte attrice tale modalità di ammortamento nasconderebbe inevitabilmente una prassi anatocistica non pattuita e illegittima, in quanto contrastante con il dettato di cui all'art. 1283 c.c., implicando di fatto l'addebito di interessi a un tasso complessivo maggiore rispetto a quello pattuito.
Il contratto di mutuo oggetto del presente giudizio, tuttavia, indica in maniera specifica i criteri necessari ai fini della determinazione degli interessi da corrispondersi da parte del mutuatario, prevedendo il medesimo sia il regime finanziario sia i tempi di riscossione, oltre che i singoli pagamenti rateali dovuti secondo il piano di ammortamento.
L'eccezione di parte attrice sull'illegittimo ed occulto utilizzo del piano di ammortamento alla francese va, pertanto rigettata, considerato che il piano di ammortamento è stato allegato al contratto ed il medesimo risulta così voluto dalle parti, che lo hanno sottoscritto, con la conseguenza che destituita di fondamento appare la deduzione dell'attore, per la quale sarebbe nulla la clausola determinativa degli interessi che non permette una univoca applicazione dei medesimi, secondo il condivisibile orientamento giurisprudenziale, per il quale “si deve escludere che
l'opzione per l'ammortamento alla francese comporti per sé stessa l'applicazione di interessi anatocistici, perché gli interessi che vanno a comporre la rata da pagare sono calcolati sulla sola quota di capitale, e che il tasso effettivo sia indeterminato o rimesso all'arbitrio del mutuante. Infatti, anche nel metodo di capitalizzazione alla francese gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a ciascuna rata, sicché non vi è alcuna discordanza tra il tasso pattuito e quello applicato e non vi è alcuna applicazione di interessi su interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti” (Tribunale Roma sez. XVII, 07.11.2018, n.21423; conf. Tribunale Roma sez. XVII,
09.08.2018, n.16441; Tribunale Busto Arsizio sez. III, 10.10.2018, n. 1586; Tribunale Milano sez.
VI, 26.10.2017, n. 10832; Tribunale Bologna sez. VI, 24.06.2017, n. 1292). Sul tema, sono recentemente intervenute le Sezioni Unite della Cassazione, enunciando il principio di diritto secondo cui “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento «alla francese» di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione
«composto» degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti". (Cass. S.U. n. 15130/2024)
Per quanto concerne l'anatocismo, prosegue la Suprema Corte affermando che "con riferimento ai piani di ammortamento "alla francese" standardizzati tradizionali" non si riscontra "un effetto anatocistico vietato se si ha riguardo alla fisiologia dei rapporti di mutuo a restituzione frazionata, riferendosi il divieto ex art.
1283 c.c. (comunque superabile alle condizioni ivi previste) al momento patologico del rapporto, cioè alla pattuizione (anticipata) avente ad oggetto la produzione di interessi su interessi «scaduti» cioè non pagati alla scadenza” e che "deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo. L'ammortamento alla francese prevede che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato benché quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile» ‒ come accade anche in altri sistemi di ammortamento, come quello c.d. «all'italiana» in cui la quota di interessi è calcolata sin da subito sull'intero importo mutuato e non su quello residuo ‒ «ma non prevede che sugli interessi scaduti [e, si potrebbe aggiungere, non scaduti] maturino altri interessi. Il metodo alla francese è, piuttosto, costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito".
3. sull'usurarietà degli interessi.
Parimenti non merita accoglimento la censura in ordine all'illegittima applicazione da parte della banca convenuta di interessi usurari.
Sul punto, va, preliminarmente, ricordato che, in tema di usura dei rapporti negoziali, ai sensi dell'art. 1815 c.c. “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”; con norma di interpretazione autentica, l'art. 1, comma 1, D.L. n. 394/2000, convertito da L. n.
24/2001, ha stabilito che, ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento
(cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 19.10.2017, n. 24765 in tema di usura sopravvenuta), mentre l'art. 1 della L. n. 108/1996, ha previsto la fissazione di un tasso soglia, per la determinazione del quale si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito. In particolare, l'art. 2 della L. n. 108/1996 ha rimesso la determinazione dei tassi soglia al Ministero del Tesoro, il quale rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Per costante giurisprudenza è onere del cliente, il quale richieda giudizialmente l'accertamento della usurarietà degli interessi applicati al rapporto negoziale, allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del c.d. tasso soglia, indicando in modo puntuale i tassi in concreto applicati dall'istituto di credito e i trimestri nei quali si sarebbe verificato il superamento con le relative percentuali, (cfr., ex multis, Tribunale di Cagliari, 19.07.2017, n. 2399; Tribunale Ferrara,
5.2.2013; Tribunale Teramo, 27.02.2018, n. 178).
Tale impostazione è stata, di recente, ulteriormente confermata dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare
l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.E.G.M. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” (Cass. Civ., Sez. Un., 18.09.2020, n. 19597).
Traslando i superiori principi al caso di specie, deve rilevarsi che le doglianze di parte attrice appaiono infondate, non avendo la stessa fornito idonea prova della nullità della relativa clausola contrattuale. Nell'atto di citazione si riscontrano, infatti, delle generiche deduzioni senza alcuna analisi specifica degli elementi dai quali ricavare l'illegittima applicazione, al momento della sottoscrizione del contratto, di interessi usurari, essendosi limitato l'attore ad affermare che il tasso effettivamente applicato ammonta al 48,17%, senza tuttavia indicare i criteri di calcolo utilizzati per determinare tale importo. Va, infatti, osservato che la stessa consulenza di parte depositata in atti appare generica, considerato che la medesima si limita a sostenere che “nel piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo nel corso del medesimo rapporto, la banca ha applicato un tasso effettivo diverso e superiore (Tassio medio annuale 48,17%), rispetto a quello convenuto nella parte letterale del contratto” e ciò sulla base “della capitalizzazione composta degli interessi”. (pag. 2-3)
Né possono condividersi le osservazioni formulate da parte attrice relativamente all'usurarietà dell'interesse laddove calcolato con l'aggiunta dell'importo previsto nel contratto a titolo di commissione di estinzione anticipata, sfuggendo quest'ultima, come rilevato dalla giurisprudenza di merito, alla determinazione del tasso soglia (cfr. Tribunale Milano, sez. VI, 04.11.2020, n.
6927), in quanto l'obbligazione nascente dalla clausola penale non è un corrispettivo dell'obbligazione principale, bensì un effetto derivante da una diversa causa rappresentata dall'inadempimento del debitore (cfr. Tribunale Roma, sez. XVII, 05.08.2019, n. 16100). Tale soluzione appare, d'altronde, corroborata dalla più recente giurisprudenza di legittimità, la quale
(richiamando il principio di simmetria, per cui non sono accomunabili voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni) ha concluso per “l'impossibilità di cumulare, ai fini in esame, la commissione di estinzione anticipata con gli interessi moratori”, osservando che “la prima costituisce infatti una clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio;
i secondi, come noto, costituiscono una clausola penale risarcitoria volta a compensare il ritardo nella restituzione del denaro, così da sostituire, incrementati, gli interessi corrispettivi;
ma, a ben vedere, proprio la natura di penale per recesso, propria della commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà; la commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello;
non si è di fronte, cioè, a una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente (arg. D.L. n. 185 del 2008, ex art.
2-bis, quale convertito), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella” (Cass. Civ., sez. III, 07.03.2022, n. 7352).
Non può, infatti, considerarsi ai fini dell'usurarietà del contratto il tasso effettivo di mora, condividendosi l'orientamento giurisprudenziale per il quale “non sia corretto dal punto di vista metodologico sommare al tasso di mora previsto in contratto l'incidenza percentuale delle spese previste a titolo di remunerazione del costo del finanziamento, al fine di pervenire alla individuazione di un c.d. “tasso effettivo di mora”, giacché i costi del finanziamento convenuti per l'ipotesi dello svolgimento fisiologico del rapporto, al pari degli interessi corrispettivi, sono da considerare separatamente rispetto agli interessi moratori, dei quali è prevista del tutto legittimamente l'applicazione, in ipotesi di ritardo nell'adempimento, sull'intero importo delle rate scadute”
(Tribunale Roma, 11.06.2021, n. 10298; conf. Tribunale Milano, sez. VI, 15.02.2022, n. 1340;
Tribunale Perugia, sez. II, 17.02.2022, n. 237; Corte d'Appello Torino, sez. I, 02.12.2021, n. 1319;
Tribunale Napoli sez. II, 24.09.2021, n. 7705; Tribunale Ancona sez. II, 10/09/2021, n.1053; Tribunale Roma, sez. XVII, 02.07.2021, n. 11495; Tribunale Torino, sez. I, 22.09.2020, n. 3225;
Tribunale Roma, sez. XVII, 13.06.2019, n. 12578; Tribunale Vasto, 03.10.2019, n. 293; Tribunale
Roma sez. XVII, 14.01.2019, n. 920).
In tale contesto la richiesta consulenza tecnica veniva rigettata, dovendosi ritenere meramente esplorativa. Al difetto di prova della domanda non può, infatti, supplire la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio che, per costante orientamento giurisprudenziale, deve considerarsi inammissibile allorquando tesa a sopperire all'onere di allegazione e prova gravante sull'attore ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati e neanche tempestivamente dedotti (cfr., Cass. Civ., 06.12.2019, n. 31886; Cass. Civ., 01.10.2019,
n. 24487; Cass. Civ., 05.07.2007, n. 15219; Cass. Civ., 13.01.2020, n. 326; Cass. Civ., 26.02.2003,
n. 2887; Tribunale Roma Roma sez. XVII, 09.11.2018, n. 21602, secondo cui “le gravi lacune difensive fin qui evidenziate sotto il profilo assertivo e probatorio non possono essere colmate con la consulenza tecnica d'ufficio che parte attrice ha sollecitato. Ed infatti è appena il caso di osservare che la consulenza tecnica
d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso stretto, ma rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, cui è rimessa la facoltà di valutarne la necessità o l'opportunità ai fini della decisione, nonché l'ambito di estensione.
Essa può essere disposta solo per valutare fatti di cui sia già pacifica la dimostrazione e non può essere funzionale
a soddisfare finalità esclusivamente esplorative: essa non può valere ad eleudere l'onere di allegazione e di prova incombente sulle parti processuali per la dimostrazione dei fatti posti a base delle pretese azionate, specie in un sistema processuale, come è il nostro, caratterizzato da preclusioni istruttorie”).
Come è noto, infatti, è principio consolidato, quello in omaggio al quale “è onere della parte che eccepisca la violazione delle disposizioni dettate in tema di interessi usurari dimostrare la sussistenza nel dettaglio, di detta condotta antigiuridica. Alla luce dei superiori principi la contestazione relativa al superamento del tasso soglia è invero generica e come tale va rigettata. In tale ottica deve essere considerata inammissibile, in quanto meramente esplorativa, la richiesta, di consulenza tecnica di ufficio” (cfr. nella giurisprudenza di merito, tra le tante, Tribunale Bassano del Grappa, n. 102/10; analogamente Tribunale Ferrara, 05.02.2013
“colui che agendo in un giudizio deduca l'applicazione di un tasso usurario ha l'onere di allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del cd. tasso soglia”).
La genericità delle allegazioni dall'attore rende la richiesta di ordine di esibizione ex art. 210
c.p.c. del tutto esplorativa, non potendo le carenze in punto di allegazione e prova essere colmate neppure alla luce di tale istanza istruttoria avanzata. La giurisprudenza, infatti, ha costantemente evidenziato che l'ordine di esibizione ex art. 210
c.p.c. deve essere tenuto distinto dalla produzione in giudizio dei documenti di cui la parte è direttamente onerata ex art. 2697 c.c., pertanto lo stesso non può essere considerato in funzione sostitutiva dell'onere probatorio né l'istanza di parte, cui è subordinata la possibilità di emissione del provvedimento, può avere un effetto modificativo dell'incombenza legale derivante dall'applicazione della richiamata norma (cfr. Cass. civ., n. 17948/2006; Cass. civ. n. 10043/2004).
Non può non evidenziarsi, infine, che, nella specie, la richiesta ex art. 119 t.u.b. è stata inoltrata da parte attrice successivamente alla notifica dell'atto di citazione;
tale circostanza, secondo la giurisprudenza più recente, determina l'esclusione del diritto del cliente ad ottenere copia della documentazione ex art. 119 t.u.b. attraverso l'istanza di cui all'art. 210 c.p.c., in quanto “il diritto spettante al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo o che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dall'art. 119, comma 4, d.lgs. 385/1993, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'articolo
210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca, che senza giustificazione non vi abbia ottemperato;
la stessa documentazione non può essere acquisita in sede di consulenza tecnica d'ufficio contabile, ove essa abbia ad oggetto fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse” (cfr. Cassazione civile, sez. I, 13 settembre 2021, n. 24641)
In ragione del rigetto delle domande principali va anche rigettata la connessa domanda risarcitoria, peraltro formulata in modo generico.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico di parte attrice ed in favore di e liquidate, tenuto conto del valore della controversia e della Controparte_1 semplicità dell'attività difensiva spiegata, applicando i parametri minimi di cui al D.M. 55/14 14 relativi alle controversie di valore compreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00 (fase studio, introduttiva e decisoria, non essendo stata svolta istruttoria)
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice istruttore in funzione di Giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4713/2017 R.G. così provvede:
1. rigetta le domande formulate da parte attrice;
2. condanna , al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1 CP_1
liquidate in € 2.906,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA se dovute
[...] come per legge.
Così deciso in Messina il 10 giugno 2025
Il Giudice
Dott. Paolo Petrolo