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Sentenza 30 maggio 2024
Sentenza 30 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 30/05/2024, n. 1035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1035 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il collegio, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone di magistrati
Dott. Massimo COLTRO Presidente
Dott. Luca BOCCUNI Consigliere rel.
Dott.ssa Raffaella MARZOCCA Consigliere ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2269/2023 R.G. promossa
DA
(c.f. ), rappresentato e difeso in Parte_1 C.F._1 giudizio dall'avv.to Angelica Lucato, con domicilio eletto presso il suo studio in
Jesolo Lido (VE), via Tritone n. 1, in forza di procura rilasciata in primo grado ed unita agli atti;
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. , rappresentata e difesa in Controparte_1 C.F._2 giudizio dall'avv.to Daniela Polizzi, con domicilio eletto presso il suo studio in
1 Venezia - Mestre, viale San Marco n. 49/c, in forza di procura rilasciata in primo grado ed unita agli atti;
APPELLATA
E CON LA CHIAMATA IN CAUSA DEL
PROCURATORE GENERALE PRESSO L'INTESTATA CORTE;
INTERVENIENTE NECESSARIO
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1137/2023 del Tribunale di Venezia, pubblicata in data 28 giugno 2023.
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE:
“Nel merito, in principalità, in riforma della sentenza impugnata, voglia l'adita
Corte stabilire che non ricorrono i presupposti per la liquidazione di un assegno divorzile in capo al signor ed in favore della signora Parte_1 CP_1
Spese di entrambi i gradi rifuse”.
[...]
CONCLUSIONI DELL'APPELLATA:
“In via principale, respingere integralmente le domande avanzate dal reclamante perché infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 1137/2023 del 14.06.2023, pronunciata dal Tribunale di Venezia nel giudizio n. 8331/219. Condannarsi il ricorrente alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria, si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori formulati in primo grado nelle memorie ex art. 183 comma 6 nn. 2 e 3 cpc”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
A seguito di pronuncia non definitiva sullo stato dei coniugi Parte_1
nato il [...], e , nata il [...], con cui era Controparte_1
dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 7 settembre
1985, unione protrattasi sino alla separazione giudiziale pronunciata con sentenza
Per_ di data 8 maggio 2017 e dalla quale era nato il figlio , oramai maggiorenne ed
2 economicamente autosufficiente, la sentenza definitiva impugnata e di cui all'oggetto, in accoglimento della domanda proposta da , Controparte_1
onerava controparte del versamento mensile di euro 500,00.=, oltre rivalutazione annuale , a titolo di assegno di divorzio, condannando alla Org_1 Parte_1
rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 6.500,00.=, oltre accessori.
In particolare, il Tribunale di Venezia, dopo avere rammentato la natura composita, ovvero assistenziale e perequativo - compensativa, dell'assegno di divorzio, procedeva a comparare i redditi e le disponibilità patrimoniali delle parti, osservando che la retribuzione mensile di pari a circa euro Parte_1
2.200,00.=, fosse doppia rispetto a quella di pari a mensili Controparte_1
Per_ euro 1.000,00.=; che fosse pacifico che il figlio maggiorenne convivesse con il padre, godendo egli di proprio reddito mensile di circa euro 1.000,00.=; che entrambe le parti fossero proprietarie al 50 % della ex casa coniugale, nella disponibilità di , ma gravata da mutuo cointestato agli ex coniugi Controparte_1
in pari quota, con rata mensile di circa euro 500,00.= e corrisposta dalla stessa per la metà; che fosse proprietario esclusivo della sua abitazione ed Parte_1 onerato del mutuo, acceso per l'acquisto, con rata mensile di circa euro 350,00.=.
Sulla scorta della considerazione che l'ex casa familiare dovesse essere rilasciata da non avendo ella titolo per la sua esclusiva Controparte_1
occupazione, diversamente essendo la stessa tenuta a pagare relativa indennità di occupazione, il Tribunale ha reputato che la stessa avesse titolo per ottenere l'assegno richiesto nella sua sola dimensione assistenziale e determinato nell'importo mensile già rammentato, tale da poterle garantire una vita dignitosa, non emergendo prova alcuna di diverse e maggiori sue disponibilità economiche, pur allegate da controparte.
Con ricorso depositato il 20 dicembre 2023, ha interposto Parte_1
appello a mezzo di due motivi di impugnazione: il primo, più articolato, riferito alla statuizione di condanna al versamento dell'assegno di divorzio in favore di
3 controparte;
il secondo relativo alla statuizione relativa alla sua condanna al pagamento delle spese di lite. Si è costituita in giudizio Controparte_1
resistendo al gravame e chiedendone il rigetto con il favore delle spese di lite. Gli atti di causa sono stati, quindi, trasmessi all'ufficio del Pubblico Ministero onde sollecitarne l'intervento.
Il primo motivo di gravame censura il provvedimento di prime cure premettendo che, con la sentenza di separazione già citata, era stato riconosciuto alla moglie un assegno di mantenimento, atto a garantirle il medesimo tenore di vita goduto in costanza di convivenza, dell'importo mensile di euro 500,00.=, importo confermato in sede di provvedimenti provvisori adottati nel giudizio di divorzio. afferma che il Tribunale avrebbe scorrettamente valutato Parte_1
il suo reddito, posto che esso sarebbe composto da una importante componente variabile, per circa la metà del suo importo, derivante da ore di lavoro straordinario, reddito comunque ridottosi rispetto all'epoca della separazione.
L'impugnante ha, poi, censurato la sentenza del Tribunale che non avrebbe Per_ considerato che la convivenza del figlio maggiorenne , pur sussistente al momento dell'introduzione del giudizio e all'epoca della comparizione delle parti avanti al Presidente, era venuta meno, essendo in ogni caso scorretto valorizzare il reddito dello stesso al fine di decidere dell'assegno di divorzio, posto che gli unici redditi rilevanti sarebbero quelli degli ex coniugi. inoltre, ha Parte_1
affermato l'erronea valutazione da parte del Tribunale del reddito dell'appellata, emergendo, dall'estratto conto depositato in atti, che percepisse Controparte_1
introiti maggiori rispetto a quelli dichiarati, per circa una media di euro 350,00.= al mese, quali retribuzioni da considerarsi ragionevolmente in nero, essendo la circostanza emersa anche in ragione degli accertamenti commissionati ad investigatore privato. A fronte di dette circostanze, unite al fatto che l'ex moglie debba considerarsi comproprietaria della casa coniugale, da poter mettere in vendita e di cui sarebbe gravata di quota del mutuo e pur dovendo ella pagare metà del canone di locazione a titolo di indennità di occupazione, a detta dell'appellante,
4 il Tribunale avrebbe dovuto concludere affermando che Controparte_1
disporrebbe di redditi e capacità lavorativa tali da garantirle una esistenza dignitosa, non essendo l'assegno di divorzio funzionale a permettere al beneficiario di mantenere il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, così neppure spiegandosi il motivo per cui l'assegno in questione sia stato riconosciuto in importo pari a quello già statuito in sede di separazione. In argomento, ha concluso chiedendo il rigetto della domanda di Parte_1 controparte, ovvero la riduzione dell'assegno di divorzio in caso di conferma della sua debenza nell'an.
L'appellata, resistendo al motivo di gravame, oltre a reputare corretta la decisione del Tribunale, ha evidenziato come controparte avrebbe già introdotto il giudizio di divisione dell'immobile in comproprietà, con domanda di pagamento dell'indennità di occupazione, così come ha evidenziato che, anche ove non dovesse considerarsi il contributo dato dal figlio maggiorenne con il padre, comunque non muterebbero i presupposti per il riconoscimento dell'assegno di divorzio in suo favore, considerato l'assoluto divario delle condizioni economiche e patrimoniali degli ex coniugi. In ogni caso, ha anche allegato Controparte_1
come, da svariati mesi, il datore di lavoro non pagherebbe gli stipendi ai dipendenti.
Nell'esaminare la fondatezza del riportato motivo di gravame, deve subito premettersi che il Tribunale di Venezia, dopo avere enunciato la funzione del riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore del coniuge richiedente, nelle sue due componenti, assistenziale e perequativo – compensativa, ha attribuito all'odierna appellata detto assegno esclusivamente in ragione della sua funzione assistenziale, atta a garantire una esistenza dignitosa alla parte economicamente svantaggiata, escludendo, invece, espressamente la possibilità di riconoscere a detto assegno nella sua componente perequativa e Controparte_1
compensativa, affermando il primo Giudice che, nel caso di specie, non sarebbero
“ravvisabili in concreto specifici elementi atti a far quantomeno presumere – da
5 parte della moglie – un contributo alla formazione del patrimonio comune o del marito eccedente i limiti dell'assistenza morale e materiale connaturata al rapporto matrimoniale”, in ragione della rinuncia di prospettive di reddito da parte del coniuge svantaggiato secondo condiviso progetto di vita familiare.
Ora pur facendo riferimento alla funzione perequativa Controparte_1 dell'assegno di divorzio nella propria comparsa di costituzione nel presente grado di giudizio, non ha formulato specifici motivi di impugnazione incidentale avverso detta pronuncia del Tribunale che ha escluso espressamente di riconoscere l'assegno secondo detta diversa funzione, di modo che ogni argomentazione in punto deve reputarsi irrilevante, essendo oggetto del giudizio di gravame la sola sussistenza dei presupposti per riconoscere in favore dell'appellata l'assegno di divorzio in funzione meramente assistenziale, funzione che sussiste, non al fine di perequare le condizioni economiche delle parti, ma unicamente al fine di garantire alla parte richiedente una vita dignitosa (non un tenore di vita consimile a quello goduto in costanza di matrimonio, essendo venuto meno l'obbligo di assistenza materiale tra le parti con lo scioglimento del vincolo coniugale), essendo la parte stessa in condizione di non potersi assicurare detta esistenza dignitosa, considerati i suoi redditi, il suo patrimonio e la sua capacità lavorativa.
Sempre in termini di opportuna premessa, deve rilevarsi che, poiché i provvedimenti diretti a regolare i rapporti economici tra coniugi in conseguenza della separazione o del divorzio vengono adottati rebus sic stantibus, “i fatti nuovi che siano idonei ad alterare le condizioni economiche dei coniugi e che possano incidere sull'attribuzione e determinazione dei loro obblighi economici, debbono essere presi in esame nel corso del giudizio ove si verificano, anche nella fase d'appello nel caso in cui emergano successivamente alla conclusione del primo grado, ma prima del passaggio in giudicato della sentenza” (ex multis Cass. n.
29290/2021).
In primo luogo è, dunque, necessario verificare se sussistono i contestati presupposti per riconoscere a l'assegno di divorzio in funzione Controparte_1
6 assistenziale. In argomento, è bene evidenziare che il noto indirizzo giurisprudenziale introdotto a seguito della pronuncia di Cassazione a Sezioni
Unite (Cass. Sez. Un. n. 18287/2018) non ha segnato una inversione di tendenza o una presa di distanze dal precedente indirizzo (Cass. n. 11504/2017), posto che rimane principio indiscutibile che, sciolto il vincolo matrimoniale, ciascun coniuge, in linea di principio, è tenuto a provvedere al suo mantenimento, principio derogato dalla disciplina dell'assegno divorzile. Secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “l'assegno risponde, anzitutto, ad un'esigenza assistenziale che – occorre ribadire – le Sezioni Unite non hanno affatto inteso cancellare e danno invece per scontata (cfr. Cass. n. 6386 del 2019)”, cosicché “il
Giudice deve quantificare l'assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, ma in misura adeguata innanzitutto a garantire, in funzione assistenziale,
l'indipendenza o autosufficienza economica dell'ex coniuge, intesa in una accezione non circoscritta alla pura sopravvivenza ma ancorata ad un criterio di normalità, avuto riguardo alla concreta situazione del coniuge richiedente nel contesto in cui egli vive, nel qual caso l'assegno deve essere adeguato a colmare lo scarto tra detta situazione ed il livello dell'autosufficienza come individuato dal giudice di merito” (Cass. n. 24250/2021).
Così, il mero divario economico tra le parti non è sufficiente al fine di riconosce l'assegno in funzione assistenziale, dovendo detto divario essere espressione per l'ex coniuge richiedente di una situazione di non autosufficienza economica tale da pregiudicare il diritto ad una vita dignitosa, pur nel senso sopra precisato. Appare, quindi, necessario esplorare, in primo luogo, le disponibilità economiche e patrimoniali della richiedente al fine di verificare Controparte_1
se le stesse le attribuiscano indipendenza o autosufficienza economica, ancorata ad un criterio di normalità, avuto riguardo alla concreta situazione della coniuge richiedente nel contesto in cui ella vive, e se esse condizioni di indipendenza richiedano per essere raggiunte un contributo dell'altro ex coniuge in condizioni economiche migliori, con l'avvertenza, nel caso di specie, che dette condizioni
7 economiche dovranno essere considerate anche in ragione dei fatti sopravvenuti, per quanto già precisato.
In primo luogo e diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, i redditi da lavoro dipendente percepiti dall'appellata risultano in modo adeguato dalle dichiarazioni fiscali prodotte fin dal primo grado di giudizio e relative agli anni di imposta 2016 – 2021: detta documentazione attesta che l'appellata, nel periodo in questione, ha ritratto un reddito annuo netto medio da lavoro dipendente che, come affermato da Tribunale non supera gli euro 1.000,00.= mensili (vedasi anche estratto conto depositato in atti per l'anno 2019). Peraltro, seppure dal richiamato estratto conto risultano gli accrediti in contanti indicati dall'appellante, per complessivi euro 3.775,00.=, da essi non può desumersi, come ritenuto da
[...]
che controparte svolga attività lavorativa in nero, considerato che Pt_1
all'uopo non soccorre quale prova la dimessa relazione dell'investigatore privato, potendo trattarsi di erogazioni liberali di familiari del tutto occasionali, così come affermato dall'appellata. Inoltre, non smentiscono i riportati dati reddituali di neppure le buste paga prodotte dall'appellante in primo grado, Controparte_1
essendo esse espresse in lire e risalenti agli ultimi anni '80 o primi mesi anni '90.
A fronte dei dati reddituali in questione, debbono poi considerarsi gli oneri a cui la richiedente l'assegno deve fare fronte, ovvero, in primo luogo, gli oneri relativi al pagamento della quota parte di mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale, pari all'importo di pertinenza di euro 250,00.= mensili. Correttamente, per quanto evidenziato, va poi considerato che l'appellata ha dato contezza della circostanza che ella, non solo non dispone di alcun titolo per mantenere la disponibilità esclusiva della casa familiare, essendo il figlio maggiorenne, ma anche del fatto, sopravvenuto rispetto all'epoca della separazione, che l'ex marito ha introdotto, come già considerato dal Tribunale, giudizio di divisione del compendio immobiliare in comunione tra i coniugi, chiedendo anche la determinazione dell'indennità dovutagli per il godimento esclusivo del compendio da parte della stessa, tanto da essere disposta consulenza tecnica dell'ufficio volta
8 l'accertamento del valore locativo del bene, essendo ragionevolmente tenuta l'appellata al relativo versamento del 50 % in favore di controparte, a decurtazione ulteriore del proprio reddito, e dovendo ella comunque continuare a onorare la quota parte di mutuo già evidenziata.
Ritenuto che
ragionevolmente CP_1
sarà tenuta al versamento dell'indennità di occupazione per tutto il periodo
[...] in cui ella ha occupato in via esclusiva l'immobile in comproprietà, e che, all'esito del giudizio di divisione, l'appellata sarà verosimilmente tenuta a trovarsi altra sistemazione abitativa, con conseguente ulteriore onere economico, essendo irragionevole ritenere che ella possa restare assegnataria del bene, visti suoi redditi ed essendo tenuta in ipotesi a versare conguaglio, deve rilevarsi che il reddito mensile netto di circa 950,00.= ritratto da , detratta quota parte Controparte_1
del mutuo e delle ulteriori ragionevoli spese relative al suo sostentamento e cura, è tale da non consentire una vita dignitosa per l'appellata a cui neppure può essere richiesto maggiore impegno lavorativo, essendo la stessa già occupata a tempo pieno e vista la sua età. Posto che l'assegno divorzile non deve essere commisurato alla pura sopravvivenza, ma ancorato ad un criterio di normalità, avuto riguardo alla concreta situazione del coniuge richiedente nel contesto in cui egli vive, deve concludersi che sussistono i presupposti affinché l'appellante si tenuto al versamento dell'assegno in questione.
Venendo a considerare la quantificazione dell'assegno imposto a
[...]
deve osservarsi che le condizioni economiche e patrimoniali di Pt_1 quest'ultimo sono nettamente migliori rispetto a quelle della ex moglie. A parte l'identica situazione relativa alla comproprietà della casa familiare, con relativo onere di quota parte del mutuo, va osservato che dispone di propria Parte_1
casa di abitazione, pur gravata di mutuo per l'importo mensile di euro 350,00.=, onere che potrà essere compensato ragionevolmente dal riconoscimento del credito vantato verso l'ex moglie per l'occupazione dell'immobile in comunione. Inoltre, i redditi che attualmente l'appellante ritrae dal proprio lavoro si attestano in circa
2.200,00.= euro mensili netti, ivi compresi gli straordinari che lo stesso ha
9 dichiarato, in sede di udienza presidenziale, di essere costretto a fare, integrando essi una retribuzione sostanzialmente costante, espressione della sua capacità lavorativa, redditi peraltro sostanzialmente e costantemente confermati dalle dichiarazioni fiscali per gli anni 2018, 2019, 2020 e 2021 versate in atti, e non essendo indicativa di redditi annuali diversi ed inferiori la sola busta paga prodotta dall'appellante per il mese di febbraio 2021. Per_
Indipendentemente dalla asserita convivenza del figlio maggiorenne con il padre, convivenza che appare essere ora venuta meno, considerato il certificato di residenza prodotto nella presente sede, appare indubbio che la situazione patrimoniale delle parti è a tutto vantaggio dell'appellante, potendo egli essere onerato del pagamento dell'assegno divorzile che può essere quantificato secondo l'importo già riconosciuto in prime cure, considerate le disponibilità dell'appellata e le sue esigenze di vita. Peraltro, nel caso di specie, non può ritenersi che l'assegno divorzile riconosciuto per l'importo mensile di euro
500,00.=, di pari importo rispetto all'assegno di mantenimento previsto in sede di separazione, contravvenga al principio secondo cui l'assegno di divorzio non può assolvere alla funzione di garantire all'ex coniuge lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo l'obbligo di mantenimento tra le parti venuto meno con la cessazione degli effetti del vincolo matrimoniale. In effetti, l'assegno di mantenimento previsto in sede di separazione era stato quantificato tenendo conto, in ogni caso, del fatto che aveva la disponibilità di fatto Controparte_1
della casa familiare in cui ella conviveva con il figlio, disponibilità avente di per sé rilevanza anche economica, di modo che, per quanto già evidenziato ed in ragione delle iniziative giudiziali dell'ex marito, le condizioni patrimoniali dell'appellata debbono obiettivamente ritenersi peggiorate e tali da porla nella condizione di necessitare di assistenza economica da parte dell'ex marito, per quanto già evidenziato.
Infondato è anche il secondo motivo di gravame sollevato dall'appellante per il quale la sentenza del Tribunale sarebbe erronea nella parte in Parte_1
10 cui ha regolato le spese di lite secondo soccombenza. In effetti, pur a fronte del fatto che abbia richiesto in primo grado un assegno di divorzio Controparte_1 per importo maggiore rispetto a quello riconosciutole, l'accoglimento di detta domanda, osteggiata dall'ex marito, ha comportato la prevalente soccombenza nel merito del giudizio di divorzio del medesimo, non sussistendo motivi per la compensazione delle spese di lite, così come pretesa dall'impugnante.
In definitiva, l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Venezia n. 1137/2023, pubblicata in data 28 giugno 2023, deve essere rigettato, dovendosi regolare le spese del grado secondo soccombenza, in applicazione D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, considerato il valore indeterminabile e la complessità bassa del giudizio di gravame. Infine, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della L.n. 228/2012, essendo tenuto l'appellante a versare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra domanda e difesa, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale Parte_1
di Venezia n. 1137/2023, pubblicata il 28 giugno 2023;
2. conferma, per l'effetto, la ridetta sentenza;
3. condanna l'appellante a pagare in favore dell'appellata Parte_1
le spese del grado che si liquidano in euro 4.500,00.= per Controparte_1
compensi professionali, oltre accessori di legge;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della L.n.
11 228/2012, essendo tenuto l'appellante a versare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto;
5. dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deciso in Venezia, nella camera di Consiglio del 21 maggio 2024
Il Presidente
Dott. Massimo Coltro
Il Consigliere est.
Dott. Luca Boccuni
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il collegio, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone di magistrati
Dott. Massimo COLTRO Presidente
Dott. Luca BOCCUNI Consigliere rel.
Dott.ssa Raffaella MARZOCCA Consigliere ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2269/2023 R.G. promossa
DA
(c.f. ), rappresentato e difeso in Parte_1 C.F._1 giudizio dall'avv.to Angelica Lucato, con domicilio eletto presso il suo studio in
Jesolo Lido (VE), via Tritone n. 1, in forza di procura rilasciata in primo grado ed unita agli atti;
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. , rappresentata e difesa in Controparte_1 C.F._2 giudizio dall'avv.to Daniela Polizzi, con domicilio eletto presso il suo studio in
1 Venezia - Mestre, viale San Marco n. 49/c, in forza di procura rilasciata in primo grado ed unita agli atti;
APPELLATA
E CON LA CHIAMATA IN CAUSA DEL
PROCURATORE GENERALE PRESSO L'INTESTATA CORTE;
INTERVENIENTE NECESSARIO
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1137/2023 del Tribunale di Venezia, pubblicata in data 28 giugno 2023.
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE:
“Nel merito, in principalità, in riforma della sentenza impugnata, voglia l'adita
Corte stabilire che non ricorrono i presupposti per la liquidazione di un assegno divorzile in capo al signor ed in favore della signora Parte_1 CP_1
Spese di entrambi i gradi rifuse”.
[...]
CONCLUSIONI DELL'APPELLATA:
“In via principale, respingere integralmente le domande avanzate dal reclamante perché infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 1137/2023 del 14.06.2023, pronunciata dal Tribunale di Venezia nel giudizio n. 8331/219. Condannarsi il ricorrente alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria, si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori formulati in primo grado nelle memorie ex art. 183 comma 6 nn. 2 e 3 cpc”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
A seguito di pronuncia non definitiva sullo stato dei coniugi Parte_1
nato il [...], e , nata il [...], con cui era Controparte_1
dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 7 settembre
1985, unione protrattasi sino alla separazione giudiziale pronunciata con sentenza
Per_ di data 8 maggio 2017 e dalla quale era nato il figlio , oramai maggiorenne ed
2 economicamente autosufficiente, la sentenza definitiva impugnata e di cui all'oggetto, in accoglimento della domanda proposta da , Controparte_1
onerava controparte del versamento mensile di euro 500,00.=, oltre rivalutazione annuale , a titolo di assegno di divorzio, condannando alla Org_1 Parte_1
rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 6.500,00.=, oltre accessori.
In particolare, il Tribunale di Venezia, dopo avere rammentato la natura composita, ovvero assistenziale e perequativo - compensativa, dell'assegno di divorzio, procedeva a comparare i redditi e le disponibilità patrimoniali delle parti, osservando che la retribuzione mensile di pari a circa euro Parte_1
2.200,00.=, fosse doppia rispetto a quella di pari a mensili Controparte_1
Per_ euro 1.000,00.=; che fosse pacifico che il figlio maggiorenne convivesse con il padre, godendo egli di proprio reddito mensile di circa euro 1.000,00.=; che entrambe le parti fossero proprietarie al 50 % della ex casa coniugale, nella disponibilità di , ma gravata da mutuo cointestato agli ex coniugi Controparte_1
in pari quota, con rata mensile di circa euro 500,00.= e corrisposta dalla stessa per la metà; che fosse proprietario esclusivo della sua abitazione ed Parte_1 onerato del mutuo, acceso per l'acquisto, con rata mensile di circa euro 350,00.=.
Sulla scorta della considerazione che l'ex casa familiare dovesse essere rilasciata da non avendo ella titolo per la sua esclusiva Controparte_1
occupazione, diversamente essendo la stessa tenuta a pagare relativa indennità di occupazione, il Tribunale ha reputato che la stessa avesse titolo per ottenere l'assegno richiesto nella sua sola dimensione assistenziale e determinato nell'importo mensile già rammentato, tale da poterle garantire una vita dignitosa, non emergendo prova alcuna di diverse e maggiori sue disponibilità economiche, pur allegate da controparte.
Con ricorso depositato il 20 dicembre 2023, ha interposto Parte_1
appello a mezzo di due motivi di impugnazione: il primo, più articolato, riferito alla statuizione di condanna al versamento dell'assegno di divorzio in favore di
3 controparte;
il secondo relativo alla statuizione relativa alla sua condanna al pagamento delle spese di lite. Si è costituita in giudizio Controparte_1
resistendo al gravame e chiedendone il rigetto con il favore delle spese di lite. Gli atti di causa sono stati, quindi, trasmessi all'ufficio del Pubblico Ministero onde sollecitarne l'intervento.
Il primo motivo di gravame censura il provvedimento di prime cure premettendo che, con la sentenza di separazione già citata, era stato riconosciuto alla moglie un assegno di mantenimento, atto a garantirle il medesimo tenore di vita goduto in costanza di convivenza, dell'importo mensile di euro 500,00.=, importo confermato in sede di provvedimenti provvisori adottati nel giudizio di divorzio. afferma che il Tribunale avrebbe scorrettamente valutato Parte_1
il suo reddito, posto che esso sarebbe composto da una importante componente variabile, per circa la metà del suo importo, derivante da ore di lavoro straordinario, reddito comunque ridottosi rispetto all'epoca della separazione.
L'impugnante ha, poi, censurato la sentenza del Tribunale che non avrebbe Per_ considerato che la convivenza del figlio maggiorenne , pur sussistente al momento dell'introduzione del giudizio e all'epoca della comparizione delle parti avanti al Presidente, era venuta meno, essendo in ogni caso scorretto valorizzare il reddito dello stesso al fine di decidere dell'assegno di divorzio, posto che gli unici redditi rilevanti sarebbero quelli degli ex coniugi. inoltre, ha Parte_1
affermato l'erronea valutazione da parte del Tribunale del reddito dell'appellata, emergendo, dall'estratto conto depositato in atti, che percepisse Controparte_1
introiti maggiori rispetto a quelli dichiarati, per circa una media di euro 350,00.= al mese, quali retribuzioni da considerarsi ragionevolmente in nero, essendo la circostanza emersa anche in ragione degli accertamenti commissionati ad investigatore privato. A fronte di dette circostanze, unite al fatto che l'ex moglie debba considerarsi comproprietaria della casa coniugale, da poter mettere in vendita e di cui sarebbe gravata di quota del mutuo e pur dovendo ella pagare metà del canone di locazione a titolo di indennità di occupazione, a detta dell'appellante,
4 il Tribunale avrebbe dovuto concludere affermando che Controparte_1
disporrebbe di redditi e capacità lavorativa tali da garantirle una esistenza dignitosa, non essendo l'assegno di divorzio funzionale a permettere al beneficiario di mantenere il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, così neppure spiegandosi il motivo per cui l'assegno in questione sia stato riconosciuto in importo pari a quello già statuito in sede di separazione. In argomento, ha concluso chiedendo il rigetto della domanda di Parte_1 controparte, ovvero la riduzione dell'assegno di divorzio in caso di conferma della sua debenza nell'an.
L'appellata, resistendo al motivo di gravame, oltre a reputare corretta la decisione del Tribunale, ha evidenziato come controparte avrebbe già introdotto il giudizio di divisione dell'immobile in comproprietà, con domanda di pagamento dell'indennità di occupazione, così come ha evidenziato che, anche ove non dovesse considerarsi il contributo dato dal figlio maggiorenne con il padre, comunque non muterebbero i presupposti per il riconoscimento dell'assegno di divorzio in suo favore, considerato l'assoluto divario delle condizioni economiche e patrimoniali degli ex coniugi. In ogni caso, ha anche allegato Controparte_1
come, da svariati mesi, il datore di lavoro non pagherebbe gli stipendi ai dipendenti.
Nell'esaminare la fondatezza del riportato motivo di gravame, deve subito premettersi che il Tribunale di Venezia, dopo avere enunciato la funzione del riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore del coniuge richiedente, nelle sue due componenti, assistenziale e perequativo – compensativa, ha attribuito all'odierna appellata detto assegno esclusivamente in ragione della sua funzione assistenziale, atta a garantire una esistenza dignitosa alla parte economicamente svantaggiata, escludendo, invece, espressamente la possibilità di riconoscere a detto assegno nella sua componente perequativa e Controparte_1
compensativa, affermando il primo Giudice che, nel caso di specie, non sarebbero
“ravvisabili in concreto specifici elementi atti a far quantomeno presumere – da
5 parte della moglie – un contributo alla formazione del patrimonio comune o del marito eccedente i limiti dell'assistenza morale e materiale connaturata al rapporto matrimoniale”, in ragione della rinuncia di prospettive di reddito da parte del coniuge svantaggiato secondo condiviso progetto di vita familiare.
Ora pur facendo riferimento alla funzione perequativa Controparte_1 dell'assegno di divorzio nella propria comparsa di costituzione nel presente grado di giudizio, non ha formulato specifici motivi di impugnazione incidentale avverso detta pronuncia del Tribunale che ha escluso espressamente di riconoscere l'assegno secondo detta diversa funzione, di modo che ogni argomentazione in punto deve reputarsi irrilevante, essendo oggetto del giudizio di gravame la sola sussistenza dei presupposti per riconoscere in favore dell'appellata l'assegno di divorzio in funzione meramente assistenziale, funzione che sussiste, non al fine di perequare le condizioni economiche delle parti, ma unicamente al fine di garantire alla parte richiedente una vita dignitosa (non un tenore di vita consimile a quello goduto in costanza di matrimonio, essendo venuto meno l'obbligo di assistenza materiale tra le parti con lo scioglimento del vincolo coniugale), essendo la parte stessa in condizione di non potersi assicurare detta esistenza dignitosa, considerati i suoi redditi, il suo patrimonio e la sua capacità lavorativa.
Sempre in termini di opportuna premessa, deve rilevarsi che, poiché i provvedimenti diretti a regolare i rapporti economici tra coniugi in conseguenza della separazione o del divorzio vengono adottati rebus sic stantibus, “i fatti nuovi che siano idonei ad alterare le condizioni economiche dei coniugi e che possano incidere sull'attribuzione e determinazione dei loro obblighi economici, debbono essere presi in esame nel corso del giudizio ove si verificano, anche nella fase d'appello nel caso in cui emergano successivamente alla conclusione del primo grado, ma prima del passaggio in giudicato della sentenza” (ex multis Cass. n.
29290/2021).
In primo luogo è, dunque, necessario verificare se sussistono i contestati presupposti per riconoscere a l'assegno di divorzio in funzione Controparte_1
6 assistenziale. In argomento, è bene evidenziare che il noto indirizzo giurisprudenziale introdotto a seguito della pronuncia di Cassazione a Sezioni
Unite (Cass. Sez. Un. n. 18287/2018) non ha segnato una inversione di tendenza o una presa di distanze dal precedente indirizzo (Cass. n. 11504/2017), posto che rimane principio indiscutibile che, sciolto il vincolo matrimoniale, ciascun coniuge, in linea di principio, è tenuto a provvedere al suo mantenimento, principio derogato dalla disciplina dell'assegno divorzile. Secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “l'assegno risponde, anzitutto, ad un'esigenza assistenziale che – occorre ribadire – le Sezioni Unite non hanno affatto inteso cancellare e danno invece per scontata (cfr. Cass. n. 6386 del 2019)”, cosicché “il
Giudice deve quantificare l'assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, ma in misura adeguata innanzitutto a garantire, in funzione assistenziale,
l'indipendenza o autosufficienza economica dell'ex coniuge, intesa in una accezione non circoscritta alla pura sopravvivenza ma ancorata ad un criterio di normalità, avuto riguardo alla concreta situazione del coniuge richiedente nel contesto in cui egli vive, nel qual caso l'assegno deve essere adeguato a colmare lo scarto tra detta situazione ed il livello dell'autosufficienza come individuato dal giudice di merito” (Cass. n. 24250/2021).
Così, il mero divario economico tra le parti non è sufficiente al fine di riconosce l'assegno in funzione assistenziale, dovendo detto divario essere espressione per l'ex coniuge richiedente di una situazione di non autosufficienza economica tale da pregiudicare il diritto ad una vita dignitosa, pur nel senso sopra precisato. Appare, quindi, necessario esplorare, in primo luogo, le disponibilità economiche e patrimoniali della richiedente al fine di verificare Controparte_1
se le stesse le attribuiscano indipendenza o autosufficienza economica, ancorata ad un criterio di normalità, avuto riguardo alla concreta situazione della coniuge richiedente nel contesto in cui ella vive, e se esse condizioni di indipendenza richiedano per essere raggiunte un contributo dell'altro ex coniuge in condizioni economiche migliori, con l'avvertenza, nel caso di specie, che dette condizioni
7 economiche dovranno essere considerate anche in ragione dei fatti sopravvenuti, per quanto già precisato.
In primo luogo e diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, i redditi da lavoro dipendente percepiti dall'appellata risultano in modo adeguato dalle dichiarazioni fiscali prodotte fin dal primo grado di giudizio e relative agli anni di imposta 2016 – 2021: detta documentazione attesta che l'appellata, nel periodo in questione, ha ritratto un reddito annuo netto medio da lavoro dipendente che, come affermato da Tribunale non supera gli euro 1.000,00.= mensili (vedasi anche estratto conto depositato in atti per l'anno 2019). Peraltro, seppure dal richiamato estratto conto risultano gli accrediti in contanti indicati dall'appellante, per complessivi euro 3.775,00.=, da essi non può desumersi, come ritenuto da
[...]
che controparte svolga attività lavorativa in nero, considerato che Pt_1
all'uopo non soccorre quale prova la dimessa relazione dell'investigatore privato, potendo trattarsi di erogazioni liberali di familiari del tutto occasionali, così come affermato dall'appellata. Inoltre, non smentiscono i riportati dati reddituali di neppure le buste paga prodotte dall'appellante in primo grado, Controparte_1
essendo esse espresse in lire e risalenti agli ultimi anni '80 o primi mesi anni '90.
A fronte dei dati reddituali in questione, debbono poi considerarsi gli oneri a cui la richiedente l'assegno deve fare fronte, ovvero, in primo luogo, gli oneri relativi al pagamento della quota parte di mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale, pari all'importo di pertinenza di euro 250,00.= mensili. Correttamente, per quanto evidenziato, va poi considerato che l'appellata ha dato contezza della circostanza che ella, non solo non dispone di alcun titolo per mantenere la disponibilità esclusiva della casa familiare, essendo il figlio maggiorenne, ma anche del fatto, sopravvenuto rispetto all'epoca della separazione, che l'ex marito ha introdotto, come già considerato dal Tribunale, giudizio di divisione del compendio immobiliare in comunione tra i coniugi, chiedendo anche la determinazione dell'indennità dovutagli per il godimento esclusivo del compendio da parte della stessa, tanto da essere disposta consulenza tecnica dell'ufficio volta
8 l'accertamento del valore locativo del bene, essendo ragionevolmente tenuta l'appellata al relativo versamento del 50 % in favore di controparte, a decurtazione ulteriore del proprio reddito, e dovendo ella comunque continuare a onorare la quota parte di mutuo già evidenziata.
Ritenuto che
ragionevolmente CP_1
sarà tenuta al versamento dell'indennità di occupazione per tutto il periodo
[...] in cui ella ha occupato in via esclusiva l'immobile in comproprietà, e che, all'esito del giudizio di divisione, l'appellata sarà verosimilmente tenuta a trovarsi altra sistemazione abitativa, con conseguente ulteriore onere economico, essendo irragionevole ritenere che ella possa restare assegnataria del bene, visti suoi redditi ed essendo tenuta in ipotesi a versare conguaglio, deve rilevarsi che il reddito mensile netto di circa 950,00.= ritratto da , detratta quota parte Controparte_1
del mutuo e delle ulteriori ragionevoli spese relative al suo sostentamento e cura, è tale da non consentire una vita dignitosa per l'appellata a cui neppure può essere richiesto maggiore impegno lavorativo, essendo la stessa già occupata a tempo pieno e vista la sua età. Posto che l'assegno divorzile non deve essere commisurato alla pura sopravvivenza, ma ancorato ad un criterio di normalità, avuto riguardo alla concreta situazione del coniuge richiedente nel contesto in cui egli vive, deve concludersi che sussistono i presupposti affinché l'appellante si tenuto al versamento dell'assegno in questione.
Venendo a considerare la quantificazione dell'assegno imposto a
[...]
deve osservarsi che le condizioni economiche e patrimoniali di Pt_1 quest'ultimo sono nettamente migliori rispetto a quelle della ex moglie. A parte l'identica situazione relativa alla comproprietà della casa familiare, con relativo onere di quota parte del mutuo, va osservato che dispone di propria Parte_1
casa di abitazione, pur gravata di mutuo per l'importo mensile di euro 350,00.=, onere che potrà essere compensato ragionevolmente dal riconoscimento del credito vantato verso l'ex moglie per l'occupazione dell'immobile in comunione. Inoltre, i redditi che attualmente l'appellante ritrae dal proprio lavoro si attestano in circa
2.200,00.= euro mensili netti, ivi compresi gli straordinari che lo stesso ha
9 dichiarato, in sede di udienza presidenziale, di essere costretto a fare, integrando essi una retribuzione sostanzialmente costante, espressione della sua capacità lavorativa, redditi peraltro sostanzialmente e costantemente confermati dalle dichiarazioni fiscali per gli anni 2018, 2019, 2020 e 2021 versate in atti, e non essendo indicativa di redditi annuali diversi ed inferiori la sola busta paga prodotta dall'appellante per il mese di febbraio 2021. Per_
Indipendentemente dalla asserita convivenza del figlio maggiorenne con il padre, convivenza che appare essere ora venuta meno, considerato il certificato di residenza prodotto nella presente sede, appare indubbio che la situazione patrimoniale delle parti è a tutto vantaggio dell'appellante, potendo egli essere onerato del pagamento dell'assegno divorzile che può essere quantificato secondo l'importo già riconosciuto in prime cure, considerate le disponibilità dell'appellata e le sue esigenze di vita. Peraltro, nel caso di specie, non può ritenersi che l'assegno divorzile riconosciuto per l'importo mensile di euro
500,00.=, di pari importo rispetto all'assegno di mantenimento previsto in sede di separazione, contravvenga al principio secondo cui l'assegno di divorzio non può assolvere alla funzione di garantire all'ex coniuge lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo l'obbligo di mantenimento tra le parti venuto meno con la cessazione degli effetti del vincolo matrimoniale. In effetti, l'assegno di mantenimento previsto in sede di separazione era stato quantificato tenendo conto, in ogni caso, del fatto che aveva la disponibilità di fatto Controparte_1
della casa familiare in cui ella conviveva con il figlio, disponibilità avente di per sé rilevanza anche economica, di modo che, per quanto già evidenziato ed in ragione delle iniziative giudiziali dell'ex marito, le condizioni patrimoniali dell'appellata debbono obiettivamente ritenersi peggiorate e tali da porla nella condizione di necessitare di assistenza economica da parte dell'ex marito, per quanto già evidenziato.
Infondato è anche il secondo motivo di gravame sollevato dall'appellante per il quale la sentenza del Tribunale sarebbe erronea nella parte in Parte_1
10 cui ha regolato le spese di lite secondo soccombenza. In effetti, pur a fronte del fatto che abbia richiesto in primo grado un assegno di divorzio Controparte_1 per importo maggiore rispetto a quello riconosciutole, l'accoglimento di detta domanda, osteggiata dall'ex marito, ha comportato la prevalente soccombenza nel merito del giudizio di divorzio del medesimo, non sussistendo motivi per la compensazione delle spese di lite, così come pretesa dall'impugnante.
In definitiva, l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Venezia n. 1137/2023, pubblicata in data 28 giugno 2023, deve essere rigettato, dovendosi regolare le spese del grado secondo soccombenza, in applicazione D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, considerato il valore indeterminabile e la complessità bassa del giudizio di gravame. Infine, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della L.n. 228/2012, essendo tenuto l'appellante a versare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra domanda e difesa, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale Parte_1
di Venezia n. 1137/2023, pubblicata il 28 giugno 2023;
2. conferma, per l'effetto, la ridetta sentenza;
3. condanna l'appellante a pagare in favore dell'appellata Parte_1
le spese del grado che si liquidano in euro 4.500,00.= per Controparte_1
compensi professionali, oltre accessori di legge;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della L.n.
11 228/2012, essendo tenuto l'appellante a versare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto;
5. dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deciso in Venezia, nella camera di Consiglio del 21 maggio 2024
Il Presidente
Dott. Massimo Coltro
Il Consigliere est.
Dott. Luca Boccuni
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