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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 31/03/2025, n. 1555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1555 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3821/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale di Torino, composto dagli Ill.mi SInori dott.ssa Serafina Aceto Presidente dott.ssa Daniela Culotta Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3821/2022
avente per oggetto: separazione personale
promossa da:
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. ANTISSO CHRISTIAN e Parte_1 dell'avv. COMMISSO MONICA che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
contro
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. VIGGIANO URSULA Controparte_1
che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente (come da memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. depositata il 27/12/2022):
“CHIEDE
pagina 1 di 10 che l'Ill.mo Tribunale di Torino, disattesa ogni ex adverso richiesta, Voglia accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
NEL MERITO
➢ Dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi con addebito di responsabilità a carico della SInora
per i motivi di cui in narrativa e respingere la richiesta di addebito al marito. Controparte_1
➢ Assegnare la casa coniugale con gli arredi che la compongono al SInor che vi Parte_1
abiterà con il figlio maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente.
➢ Stabilire che la SInora corrisponda per il mantenimento del figlio maggiorenne, ma non CP_1
ancora economicamente autosufficiente, un assegno di mantenimento di € 200,00, con automatica indicizzazione annuale ISTAT, entro il giorno cinque di ogni mese, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, concordate e documentate, quali le spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, le spese necessarie alle attività sportive, secondo il vigente protocollo del Tribunale di Torino.
Con ogni più ampia riserva di carattere istruttorio, di ulteriormente dedurre e produrre.
Con il favore delle spese tutte di causa, oltre IVA, CPA, rimborso forfetario”.
Per parte resistente (come da memoria ex art 183 co. 6 c.p.c. depositata il 12/12/2022):
“insiste per l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
Voglia il Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
IN VIA ISTRUTTORIA
ORDINARE ex art. 210 c.p.c. al convenuto che non vi provveda spontaneamente la produzione in giudizio dei conti correnti e della documentazione reddituale afferente al figlio maggiorenne AN;
Con riserva di ulteriori deduzioni istruttorie e produzioni di documenti nei termini di rito.
NEL MERITO
PRONUNCIARE la separazione personale dei coniugi SI.ra E SI. Controparte_1 Parte_1
con addebito esclusivo al marito
[...]
RIGETTARE la domanda di addebito della separazione alla SI.ra , in quanto Controparte_1
infondata in fatto ed in diritto
ASSEGNARE la casa coniugale sita in Torino, C.so Bramante 58 ter, al SI. che ci Parte_1
vivrà con il figlio AN;
DISPORRE che ciascun genitore si faccia carico del mantenimento diretto del figlio quanto lo tiene con sé;
pagina 2 di 10 DISPORRE che ciascuna genitore si faccia altresì carico del 50% delle spese straordinarie afferenti al figlio, secondo quanto disposto dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Torino;
PORRE a carico del SI. un assegno di mantenimento per la moglie pari ad € 400,00 Parte_1
mensili da corrispondersi alla SI.ra entro e non oltre il 5 di ciascun mese e da rivalutarsi CP_1
annualmente secondo gli indici ISTAT.
Con vittoria delle spese e degli onorari di lite”.
Per il P.M.:
“Visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I SInori e contraevano matrimonio in Torino il Parte_1 Controparte_1
03/09/1994.
Dal matrimonio è nato un figlio: AN il 07/12/1998.
Con ricorso depositato in data 01/03/2022, il SI. chiedeva a questo Tribunale di pronunciare Parte_1
la separazione personale dei coniugi, con addebito a carico della SI.ra . Chiedeva, altresì, CP_1 disporsi l'assegnazione della casa coniugale, nonché un contributo al mantenimento per il figlio pari a
€200,00 mensili in capo alla SI.ra , oltre il 50% delle spese straordinarie. CP_1
Ritualmente fissata udienza di comparizione delle parti, si costituiva in giudizio, con comparsa depositata il 06/07/2022, la SI.ra , non opponendosi alla pronuncia di separazione dei coniugi con CP_1 addebito, tuttavia, al marito. Chiedeva l'assegnazione della casa coniugale al marito, il mantenimento diretto del figlio da parte di entrambi i genitori, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Con successivo atto di integrazione delle conclusioni depositato il 15/07/2022, parte resistente chiedeva, inoltre, porsi a carico di parte ricorrente un assegno di mantenimento in favore della moglie pari a €
400,00 mensili.
All'udienza del 15/07/2022 venivano sentite le parti e veniva esperito, infruttuosamente, il tentativo di conciliazione. Il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati e si riservava in ordine ai provvedimenti provvisori.
A scioglimento della riserva precedentemente assunta, con ordinanza del 15/07/2022, il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati, assegnava la casa coniugale al ricorrente, disponeva che il ricorrente provvedesse al mantenimento del figlio con spese straordinarie al 50% tra i genitori.
pagina 3 di 10 Disponeva, inoltre, un contributo al mantenimento in favore della resistente pari a €200,00 mensili.
Infine, veniva nominato il G.I.. Successivamente, perveniva visto del P.M.
Le parti, nel rispetto dei termini assegnati, depositavano le rispettive memorie integrative.
All'udienza dell'08/11/2022, il G.I., su richiesta congiunta delle parti, concedeva i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., rinviando a successiva udienza.
Le parti, ritualmente, depositavano le memorie di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.
All'udienza del 14/03/2023 il G.I. si riservava in ordine alle istanze istruttorie. Con ordinanza in pari data, a scioglimento della riserva assunta, il G.I. si pronunciava in ordine all'ammissione delle prove e delegava il GOT per l'assunzione delle prove orali.
Il 26/05/2023 il GOT, come da ordinanza, procedeva all'assunzione delle prove orali. Quindi il G.I., con decreto del 31/05/2023, fissava successiva udienza.
All'udienza del 17/09/2024 le parti precisavano le conclusioni. In particolare, parte ricorrente insisteva nelle conclusioni rassegnate nella memoria di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. depositata in data 27/12/2022 e in epigrafe indicate;
parte resistente si richiamava alle conclusioni rassegnate nella memoria di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. depositata in data 12/12/2022 e in epigrafe indicate. Il G.I. tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Le parti depositavano le rispettive comparse conclusionali e le memorie di replica.
***
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione è accoglibile. Risulta pacificamente configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c. La stessa narrativa e le argomentazioni difensive svolte dalle parti, ancor prima delle rispettive offerte probatorie, evidenziano insanabili contrasti e incompatibilità di carattere insorti tra le parti, tali da ritenere provato il venir meno dell'affectio coniugalis. I coniugi, oramai, vivono separati e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate, si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe, in ogni caso, tollerabile.
Sulla domanda di addebito
Deve preliminarmente rilevarsi l'inamissibilità della produzione documentale (segnatamente post
Instagram depositato da parte ricorrente il 13.11.2024), sub doc. 17, trattandosi di produzione di cui non pagina 4 di 10 è provata la formazione successiva (è priva di data, con riferimento all'anno), anche in relazione alla sua scoperta.
Il ricorrente, come da conclusioni riportate in epigrafe, ha insistito nella richiesta di addebitare la separazione alla moglie per avere ella violato doveri nascenti dal vincolo coniugale. In particolare, la donna avrebbe determinato – con le proprie condotte reiterate nel tempo – la definitiva cessazione dell'affectio coniugalis.
Osserva preliminarmente il Collegio come presupposto essenziale dell'addebito nella procedura separativa sia un comportamento cosciente e volontario, contrario ai doveri che derivano dal matrimonio e come il giudice sia chiamato ad accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal contegno, oggettivamente trasgressivo, di uno o di entrambi i coniugi e, dunque, se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento e il verificarsi delle intollerabilità della convivenza.
In tal senso, dunque, l'inosservanza di uno dei doveri nascenti dal matrimonio rappresenta una violazione particolarmente grave che, determinando l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione. È evidente come tale inosservanza da parte di uno dei coniugi possa essere rilevante ai fini della addebitabilità della separazione solo quando sia stata causa o concausa della frattura definitiva del rapporto coniugale.
Ne consegue che grava sulla parte che richiede l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
mentre, è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda.
Orbene, operate tali premesse, bisogna vagliare, nell'odierno procedimento, la sussistenza di tale duplice presupposto.
Anzitutto, con riguardo al primo profilo concernente l'inosservanza dei doveri nascenti dal matrimonio, viene in rilievo l'art. 143 c.c. che, come noto, enuclea, oltre ai diritti dei coniugi, i doveri nascenti dal matrimonio. In particolare, tra i doveri ivi sintetizzati, nel caso in esame assume peculiare rilevanza l'obbligo reciproco alla fedeltà. Sul punto, occorre specificare come vi siano stati SInificativi arresti giurisprudenziali volti a ridefinire i contorni di tale dovere, riempendolo di un nuovo contenuto e SInificato. L'obbligo alla fedeltà, difatti, strettamente connesso a quello della convivenza, non deve essere inteso solamente come astensione de relazioni extraconiugali, quanto, piuttosto, come impegno ricadente su ciascun coniuge a non tradire la fiducia reciproca, ovvero a non tradire il rapporto di dedizione fisica e spirituale tra gli stessi. Gli hanno progressivamente avvicinato, fino quasi a Parte_2
sovrapporla, la nozione di fedeltà a quella - evidentemente più lata - di lealtà, la quale impone di pagina 5 di 10 sacrificare gli interessi e le scelte individuali di ciascun coniuge che si rivelino in conflitto con gli impegni e le prospettive della vita comune. La fedeltà affettiva, dunque, diventa solo componente di una fedeltà più ampia (“Si condivide in conclusione il consolidato principio della giurisprudenza di legittimità secondo il quale la pronuncia di addebito non può fondarsi soltanto sulla violazione dei doveri coniugali … ma nella specie la violazione del dovere di lealtà ha caratterizzato la condotta continuativa
e le scelte unilaterali e non condivise del G., così da minare il nucleo imprescindibile di fiducia reciproca che deve caratterizzare il vincolo coniugale”, v. Cass. civ.., sentenza n. 7132 del 22/01/2015, pubblicata il 09.04.2015; “In tema di separazione personale, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale. L'apprezzamento circa la responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nel determinarsi della intollerabilità della convivenza è istituzionalmente riservato al giudice di merito e non può essere censurato in sede di legittimità in presenza di una motivazione congrua e logica”, Cass. civ., sez. 1, sentenza n. 18074 del 20/08/2014, Rv. 632263 - 01).
Nel caso in esame, sebbene non si ravvisi una violazione dell'obbligo di fedeltà strettamente inteso, emerge, invece, una violazione del generico dovere di lealtà di cui sopra. In particolare, parte ricorrente ha fondato la domanda di addebito sulla scorta di due circostanze ritenute espressive della violazione predetta. Trattasi degli inganni reiterati negli anni e perpetrati dalla resistente in ordine ai viaggi e alle esperienze di svago vissute senza il coinvolgimento del coniuge, a tal punto da creare una “doppia vita”, nonché in ordine all'iscrizione della resistente a una piattaforma di incontri.
Siffatte circostanze sono state ampiamente provate.
Con riferimento ai numerosi viaggi nascosti al marito, si rappresenta come sia stato riversato in atti, già con il ricorso introduttivo del ricorrente, un variegato compendio probatorio documentale.
La circostanza, peraltro, ha trovato ulteriore riscontro nel corso del procedimento. Già in sede di comparsa di costituzione della resistente, non vi è stata esplicita contestazione di tale situazione.
All'udienza del 15/07/2022, la stessa ricorrente ha confermato di aver giustificato al marito di viaggi nei weekend adducendo motivi di lavoro. Si trattava, invece - come dalla stessa confermato - di viaggi di piacere insieme ad amici. In sede di assunzione di prova orale, all'udienza del 26/05/2023, la resistente ha ulteriormente rafforzato, per il tramite delle sue dichiarazioni, tale versione.
La suddetta ricostruzione ha trovato ulteriore avallo nelle dichiarazioni testimoniali del figlio della coppia e di una amica della resistente.
pagina 6 di 10 In tale quadro, peraltro, si inserisce la seconda circostanza di cui si è detto, anch'essa da ritenersi compiutamente provata. Trattasi dell'iscrizione della resistente a un sito di incontri. Ancora una volta, in sede di assunzione di prova orale, la resistente medesima non ha sconfessato tale assunto, giustificando la scelta di iscriversi a tale piattaforma per il bisogno di socializzare e di conoscere nuove persone.
Se è vero che le condotte poste in essere dalla resistente, singolarmente intese, non possano considerarsi espressione di una chiara violazione del dovere di fedeltà – rectius lealtà- è la loro lettura complessiva ad assumere un particolare SInificato in ordine alla violazione predetta.
Ritenuto pacificamente provato il presupposto della violazione di uno dei doveri coniugali, il Collegio deve prendere in esame il secondo presupposto necessario ai fini della addebitabilità della separazione.
Come noto, affinché venga pronunciato l'addebito, non è sufficiente il verificarsi di una condotta che violi i doveri matrimoniali, risultando necessario anche il nesso causale tra la condotta colpevole del coniuge e l'intollerabilità della convivenza tale da compromettere, definitivamente, l'affectio coniugalis.
Non ogni violazione dei doveri matrimoniali è, difatti, rilevante.
Come più volte precisato dalla Suprema Corte, qualora il rapporto tra i coniugi avesse già mostrato segni di evidente crisi, la violazione di un dovere matrimoniale non potrebbe considerarsi causalmente collegata alla crisi medesima.
Invero, anche sotto tale profilo, risulta pacifica e provata la circostanza secondo cui la scoperta da parte del marito della natura dei viaggi effettuati dalla moglie, nonché dell'iscrizione alla piattaforma di incontri, avvenuta nel settembre 2021, abbia determinato in lui il proposito separativo. Quanto sostenuto già in sede di ricorso introduttivo e nei complessivi atti difensivi del ricorrente ha trovato puntuale e compiuto riscontro nel deposto testimoniale del figlio della coppia.
Sul punto, il Collegio ritiene non accoglibile la circostanza evidenziata da parte resistente in ordine al lento e progressivo deteriorarsi del rapporto coniugale che avrebbe determinato una intollerabilità della prosecuzione del matrimonio. Si tratta, invero, di una allegazione non supportata da alcun riscontro probatorio. Si evidenzia, infatti, come il deposto dei testi di parte resistente risulti debole sotto il profilo probatorio posto che trattasi di testimonianze de relato ex parte. Si evidenzia, in definitiva, come non vi siano elementi sufficienti e univoci per riscontrare una reale e irreversibile crisi coniugale in un periodo antecedente a quello del settembre 2021.
A parere di questo Collegio, non trova altresì fondamento la domanda di addebito formulata dalla resistente. La SI.ra ascrive infatti la fine dell'affectio coniugalis esclusivamente ai CP_1 comportamenti posti in essere dal marito nei confronti della moglie e, segnatamente, all'allontanamento della resistente dalla casa familiare avvenuto, a suo dire, forzosamente. Oltre a essere stata raggiunta la pagina 7 di 10 prova su tale circostanza, deve altresì osservarsi che l'allontanamento dalla casa coniugale parrebbe, più correttamente, da intendersi quale conseguenza logica e cronologica della scoperta, da parte del marito, delle condotte menzognere della resistente medesima.
Per tutti i motivi che precedono, la domanda di addebito della separazione alla SI.ra risulta CP_1
fondata e meritevole di accoglimento.
Sull'assegno di mantenimento del coniuge
Dall'accoglimento della pronuncia di addebito della separazione alla moglie, avanzata da parte ricorrente, discende il rigetto della domanda di mantenimento formulata dalla resistente, ex artt. 151 e
156 c.c., con la conseguenza che viene revocato, con effetto a far data dal mese di deposito della presente sentenza, l'obbligo contributivo posto a carico del SI. in favore della SI.ra con Parte_1 CP_1
l'ordinanza Presidenziale.
Sul contributo al mantenimento del figlio
Con riguardo al contributo al mantenimento del figlio, il Collegio osserva quanto segue.
Il figlio AN, allo stato, nonostante il raggiungimento della maggiore età (è nato il [...]), risulta economicamente non autosufficiente. Per tale motivo, il ricorrente ha insistito nella richiesta di un contributo al mantenimento per il figlio da parte della resistente pari a €200,00, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Parte resistente, invece, pur evidenziando come non vi siano prove concrete sulla dipendenza economica del figlio, in conclusione insiste affinché ogni genitore si faccia carico del mantenimento diretto del figlio e del 50% delle spese straordinarie.
Si aggiunga una considerazione ulteriore.
Deve evidenziarsi come già in sede di ordinanza presidenziale del 15/07/2022 fosse previsto che il ricorrente provvedesse integralmente al mantenimento del figlio, prevedendosi la partecipazione della resistente al solo 50% delle spese straordinarie.
Successivamente all'ordinanza presidenziale, e alla luce delle difese svolte delle parti, non risulta mutato l'assetto economico delle parti, né, tantomeno, è stata data prova del raggiungimento per AN della indipendenza economica.
La situazione economica delle parti non può, dunque, ritenersi sensibilmente mutata rispetto a quella accertata in sede di assunzione dei provvedimenti provvisori.
Orbene, alla luce delle considerazioni che precedono, il Collegio ritiene che debba disporsi, anche in tale sede, il mantenimento diretto del figlio con ripartizione al 50% tra i genitori delle spese straordinarie.
pagina 8 di 10 Sull'assegnazione della casa coniugale
Occorre al riguardo rilevare come, in sede di precisazione delle conclusioni, entrambe le parti abbiano insistito nell'assegnazione della casa coniugale al SI. stabilmente dimorante con il figlio Parte_1
AN, maggiorenne ancora non economicamente indipendente.
Deve pertanto disporsi l'assegnazione della casa coniugale al SI. non essendovi contrasto da Parte_1
dirimere al riguardo.
Spese di lite
Le spese di giudizio possono essere solo parzialmente compensate, nella misura della metà, dovendosi invece porre la restante parte a carico della SI.ra tenuto conto della maggior soccombenza sulla CP_1
domanda di addebito e di mantenimento per sé.
Esse vengono liquidate come segue, per il loro intero ammontare, sulla base dei parametri di cui alla
Tabella A allegata al D.M. Giustizia n. 55/2014, tenuto conto del valore della domanda (Cass. civ. Sez.
Unite Sent., 11-09-2007, n. 19014, conf. Cass. civ. Sez. III, 12-01-2011, n. 536, Cass. civ. Sez. III, 12-
06-2015, n. 12227), della complessità della fattispecie, dell'impegno profuso per la redazione degli atti difensivi e della funzionalità degli stessi all'efficace svolgimento del processo:
fase di studio € 1.064,00
fase introduttiva € 780,00
fase istruttoria € 1.050,00
fase decisoria € 1.790,00
E dunque in totale € 4.684,00, oltre esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contradditorio delle parti,
Pronuncia la separazione personale tra e ai sensi Parte_1 Controparte_1 dell'art. 151 co. 1 c.c., con addebito nei confronti di . Controparte_1
Revoca l'assegno di mantenimento in favore del coniuge, posto a carico di Parte_1
disposto in via provvisoria con ordinanza del 15.07.2022, a far data dal deposito della presente sentenza;
Assegna la casa coniugale, con gli arredi che la compongono, al SI. che vi abiterà Parte_1
con il figlio AN.
Dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto del figlio AN quando lo ha con sé.
Dispone che le spese straordinarie per il figlio AN siano poste a carico dei genitori al 50% nei termini di cui al Protocollo del Tribunale di Torino del 15/03/2016.
pagina 9 di 10 Rigetta nel resto.
Compensa per la metà, fra le parti, le spese di lite e, per l'effetto,
Dichiara tenuta e condanna a rifondere a la restante Controparte_1 Parte_1
parte di dette spese (50%) che liquida nella quota di € 2.342,00, oltre esborsi, oltre spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella Camera di ConSIlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 07.02.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Valentina Giuditta Soria Serafina Aceto
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale di Torino, composto dagli Ill.mi SInori dott.ssa Serafina Aceto Presidente dott.ssa Daniela Culotta Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3821/2022
avente per oggetto: separazione personale
promossa da:
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. ANTISSO CHRISTIAN e Parte_1 dell'avv. COMMISSO MONICA che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
contro
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. VIGGIANO URSULA Controparte_1
che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente (come da memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. depositata il 27/12/2022):
“CHIEDE
pagina 1 di 10 che l'Ill.mo Tribunale di Torino, disattesa ogni ex adverso richiesta, Voglia accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
NEL MERITO
➢ Dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi con addebito di responsabilità a carico della SInora
per i motivi di cui in narrativa e respingere la richiesta di addebito al marito. Controparte_1
➢ Assegnare la casa coniugale con gli arredi che la compongono al SInor che vi Parte_1
abiterà con il figlio maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente.
➢ Stabilire che la SInora corrisponda per il mantenimento del figlio maggiorenne, ma non CP_1
ancora economicamente autosufficiente, un assegno di mantenimento di € 200,00, con automatica indicizzazione annuale ISTAT, entro il giorno cinque di ogni mese, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, concordate e documentate, quali le spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, le spese necessarie alle attività sportive, secondo il vigente protocollo del Tribunale di Torino.
Con ogni più ampia riserva di carattere istruttorio, di ulteriormente dedurre e produrre.
Con il favore delle spese tutte di causa, oltre IVA, CPA, rimborso forfetario”.
Per parte resistente (come da memoria ex art 183 co. 6 c.p.c. depositata il 12/12/2022):
“insiste per l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
Voglia il Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
IN VIA ISTRUTTORIA
ORDINARE ex art. 210 c.p.c. al convenuto che non vi provveda spontaneamente la produzione in giudizio dei conti correnti e della documentazione reddituale afferente al figlio maggiorenne AN;
Con riserva di ulteriori deduzioni istruttorie e produzioni di documenti nei termini di rito.
NEL MERITO
PRONUNCIARE la separazione personale dei coniugi SI.ra E SI. Controparte_1 Parte_1
con addebito esclusivo al marito
[...]
RIGETTARE la domanda di addebito della separazione alla SI.ra , in quanto Controparte_1
infondata in fatto ed in diritto
ASSEGNARE la casa coniugale sita in Torino, C.so Bramante 58 ter, al SI. che ci Parte_1
vivrà con il figlio AN;
DISPORRE che ciascun genitore si faccia carico del mantenimento diretto del figlio quanto lo tiene con sé;
pagina 2 di 10 DISPORRE che ciascuna genitore si faccia altresì carico del 50% delle spese straordinarie afferenti al figlio, secondo quanto disposto dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Torino;
PORRE a carico del SI. un assegno di mantenimento per la moglie pari ad € 400,00 Parte_1
mensili da corrispondersi alla SI.ra entro e non oltre il 5 di ciascun mese e da rivalutarsi CP_1
annualmente secondo gli indici ISTAT.
Con vittoria delle spese e degli onorari di lite”.
Per il P.M.:
“Visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I SInori e contraevano matrimonio in Torino il Parte_1 Controparte_1
03/09/1994.
Dal matrimonio è nato un figlio: AN il 07/12/1998.
Con ricorso depositato in data 01/03/2022, il SI. chiedeva a questo Tribunale di pronunciare Parte_1
la separazione personale dei coniugi, con addebito a carico della SI.ra . Chiedeva, altresì, CP_1 disporsi l'assegnazione della casa coniugale, nonché un contributo al mantenimento per il figlio pari a
€200,00 mensili in capo alla SI.ra , oltre il 50% delle spese straordinarie. CP_1
Ritualmente fissata udienza di comparizione delle parti, si costituiva in giudizio, con comparsa depositata il 06/07/2022, la SI.ra , non opponendosi alla pronuncia di separazione dei coniugi con CP_1 addebito, tuttavia, al marito. Chiedeva l'assegnazione della casa coniugale al marito, il mantenimento diretto del figlio da parte di entrambi i genitori, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Con successivo atto di integrazione delle conclusioni depositato il 15/07/2022, parte resistente chiedeva, inoltre, porsi a carico di parte ricorrente un assegno di mantenimento in favore della moglie pari a €
400,00 mensili.
All'udienza del 15/07/2022 venivano sentite le parti e veniva esperito, infruttuosamente, il tentativo di conciliazione. Il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati e si riservava in ordine ai provvedimenti provvisori.
A scioglimento della riserva precedentemente assunta, con ordinanza del 15/07/2022, il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati, assegnava la casa coniugale al ricorrente, disponeva che il ricorrente provvedesse al mantenimento del figlio con spese straordinarie al 50% tra i genitori.
pagina 3 di 10 Disponeva, inoltre, un contributo al mantenimento in favore della resistente pari a €200,00 mensili.
Infine, veniva nominato il G.I.. Successivamente, perveniva visto del P.M.
Le parti, nel rispetto dei termini assegnati, depositavano le rispettive memorie integrative.
All'udienza dell'08/11/2022, il G.I., su richiesta congiunta delle parti, concedeva i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., rinviando a successiva udienza.
Le parti, ritualmente, depositavano le memorie di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.
All'udienza del 14/03/2023 il G.I. si riservava in ordine alle istanze istruttorie. Con ordinanza in pari data, a scioglimento della riserva assunta, il G.I. si pronunciava in ordine all'ammissione delle prove e delegava il GOT per l'assunzione delle prove orali.
Il 26/05/2023 il GOT, come da ordinanza, procedeva all'assunzione delle prove orali. Quindi il G.I., con decreto del 31/05/2023, fissava successiva udienza.
All'udienza del 17/09/2024 le parti precisavano le conclusioni. In particolare, parte ricorrente insisteva nelle conclusioni rassegnate nella memoria di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. depositata in data 27/12/2022 e in epigrafe indicate;
parte resistente si richiamava alle conclusioni rassegnate nella memoria di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. depositata in data 12/12/2022 e in epigrafe indicate. Il G.I. tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Le parti depositavano le rispettive comparse conclusionali e le memorie di replica.
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Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione è accoglibile. Risulta pacificamente configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c. La stessa narrativa e le argomentazioni difensive svolte dalle parti, ancor prima delle rispettive offerte probatorie, evidenziano insanabili contrasti e incompatibilità di carattere insorti tra le parti, tali da ritenere provato il venir meno dell'affectio coniugalis. I coniugi, oramai, vivono separati e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate, si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe, in ogni caso, tollerabile.
Sulla domanda di addebito
Deve preliminarmente rilevarsi l'inamissibilità della produzione documentale (segnatamente post
Instagram depositato da parte ricorrente il 13.11.2024), sub doc. 17, trattandosi di produzione di cui non pagina 4 di 10 è provata la formazione successiva (è priva di data, con riferimento all'anno), anche in relazione alla sua scoperta.
Il ricorrente, come da conclusioni riportate in epigrafe, ha insistito nella richiesta di addebitare la separazione alla moglie per avere ella violato doveri nascenti dal vincolo coniugale. In particolare, la donna avrebbe determinato – con le proprie condotte reiterate nel tempo – la definitiva cessazione dell'affectio coniugalis.
Osserva preliminarmente il Collegio come presupposto essenziale dell'addebito nella procedura separativa sia un comportamento cosciente e volontario, contrario ai doveri che derivano dal matrimonio e come il giudice sia chiamato ad accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal contegno, oggettivamente trasgressivo, di uno o di entrambi i coniugi e, dunque, se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento e il verificarsi delle intollerabilità della convivenza.
In tal senso, dunque, l'inosservanza di uno dei doveri nascenti dal matrimonio rappresenta una violazione particolarmente grave che, determinando l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione. È evidente come tale inosservanza da parte di uno dei coniugi possa essere rilevante ai fini della addebitabilità della separazione solo quando sia stata causa o concausa della frattura definitiva del rapporto coniugale.
Ne consegue che grava sulla parte che richiede l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
mentre, è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda.
Orbene, operate tali premesse, bisogna vagliare, nell'odierno procedimento, la sussistenza di tale duplice presupposto.
Anzitutto, con riguardo al primo profilo concernente l'inosservanza dei doveri nascenti dal matrimonio, viene in rilievo l'art. 143 c.c. che, come noto, enuclea, oltre ai diritti dei coniugi, i doveri nascenti dal matrimonio. In particolare, tra i doveri ivi sintetizzati, nel caso in esame assume peculiare rilevanza l'obbligo reciproco alla fedeltà. Sul punto, occorre specificare come vi siano stati SInificativi arresti giurisprudenziali volti a ridefinire i contorni di tale dovere, riempendolo di un nuovo contenuto e SInificato. L'obbligo alla fedeltà, difatti, strettamente connesso a quello della convivenza, non deve essere inteso solamente come astensione de relazioni extraconiugali, quanto, piuttosto, come impegno ricadente su ciascun coniuge a non tradire la fiducia reciproca, ovvero a non tradire il rapporto di dedizione fisica e spirituale tra gli stessi. Gli hanno progressivamente avvicinato, fino quasi a Parte_2
sovrapporla, la nozione di fedeltà a quella - evidentemente più lata - di lealtà, la quale impone di pagina 5 di 10 sacrificare gli interessi e le scelte individuali di ciascun coniuge che si rivelino in conflitto con gli impegni e le prospettive della vita comune. La fedeltà affettiva, dunque, diventa solo componente di una fedeltà più ampia (“Si condivide in conclusione il consolidato principio della giurisprudenza di legittimità secondo il quale la pronuncia di addebito non può fondarsi soltanto sulla violazione dei doveri coniugali … ma nella specie la violazione del dovere di lealtà ha caratterizzato la condotta continuativa
e le scelte unilaterali e non condivise del G., così da minare il nucleo imprescindibile di fiducia reciproca che deve caratterizzare il vincolo coniugale”, v. Cass. civ.., sentenza n. 7132 del 22/01/2015, pubblicata il 09.04.2015; “In tema di separazione personale, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale. L'apprezzamento circa la responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nel determinarsi della intollerabilità della convivenza è istituzionalmente riservato al giudice di merito e non può essere censurato in sede di legittimità in presenza di una motivazione congrua e logica”, Cass. civ., sez. 1, sentenza n. 18074 del 20/08/2014, Rv. 632263 - 01).
Nel caso in esame, sebbene non si ravvisi una violazione dell'obbligo di fedeltà strettamente inteso, emerge, invece, una violazione del generico dovere di lealtà di cui sopra. In particolare, parte ricorrente ha fondato la domanda di addebito sulla scorta di due circostanze ritenute espressive della violazione predetta. Trattasi degli inganni reiterati negli anni e perpetrati dalla resistente in ordine ai viaggi e alle esperienze di svago vissute senza il coinvolgimento del coniuge, a tal punto da creare una “doppia vita”, nonché in ordine all'iscrizione della resistente a una piattaforma di incontri.
Siffatte circostanze sono state ampiamente provate.
Con riferimento ai numerosi viaggi nascosti al marito, si rappresenta come sia stato riversato in atti, già con il ricorso introduttivo del ricorrente, un variegato compendio probatorio documentale.
La circostanza, peraltro, ha trovato ulteriore riscontro nel corso del procedimento. Già in sede di comparsa di costituzione della resistente, non vi è stata esplicita contestazione di tale situazione.
All'udienza del 15/07/2022, la stessa ricorrente ha confermato di aver giustificato al marito di viaggi nei weekend adducendo motivi di lavoro. Si trattava, invece - come dalla stessa confermato - di viaggi di piacere insieme ad amici. In sede di assunzione di prova orale, all'udienza del 26/05/2023, la resistente ha ulteriormente rafforzato, per il tramite delle sue dichiarazioni, tale versione.
La suddetta ricostruzione ha trovato ulteriore avallo nelle dichiarazioni testimoniali del figlio della coppia e di una amica della resistente.
pagina 6 di 10 In tale quadro, peraltro, si inserisce la seconda circostanza di cui si è detto, anch'essa da ritenersi compiutamente provata. Trattasi dell'iscrizione della resistente a un sito di incontri. Ancora una volta, in sede di assunzione di prova orale, la resistente medesima non ha sconfessato tale assunto, giustificando la scelta di iscriversi a tale piattaforma per il bisogno di socializzare e di conoscere nuove persone.
Se è vero che le condotte poste in essere dalla resistente, singolarmente intese, non possano considerarsi espressione di una chiara violazione del dovere di fedeltà – rectius lealtà- è la loro lettura complessiva ad assumere un particolare SInificato in ordine alla violazione predetta.
Ritenuto pacificamente provato il presupposto della violazione di uno dei doveri coniugali, il Collegio deve prendere in esame il secondo presupposto necessario ai fini della addebitabilità della separazione.
Come noto, affinché venga pronunciato l'addebito, non è sufficiente il verificarsi di una condotta che violi i doveri matrimoniali, risultando necessario anche il nesso causale tra la condotta colpevole del coniuge e l'intollerabilità della convivenza tale da compromettere, definitivamente, l'affectio coniugalis.
Non ogni violazione dei doveri matrimoniali è, difatti, rilevante.
Come più volte precisato dalla Suprema Corte, qualora il rapporto tra i coniugi avesse già mostrato segni di evidente crisi, la violazione di un dovere matrimoniale non potrebbe considerarsi causalmente collegata alla crisi medesima.
Invero, anche sotto tale profilo, risulta pacifica e provata la circostanza secondo cui la scoperta da parte del marito della natura dei viaggi effettuati dalla moglie, nonché dell'iscrizione alla piattaforma di incontri, avvenuta nel settembre 2021, abbia determinato in lui il proposito separativo. Quanto sostenuto già in sede di ricorso introduttivo e nei complessivi atti difensivi del ricorrente ha trovato puntuale e compiuto riscontro nel deposto testimoniale del figlio della coppia.
Sul punto, il Collegio ritiene non accoglibile la circostanza evidenziata da parte resistente in ordine al lento e progressivo deteriorarsi del rapporto coniugale che avrebbe determinato una intollerabilità della prosecuzione del matrimonio. Si tratta, invero, di una allegazione non supportata da alcun riscontro probatorio. Si evidenzia, infatti, come il deposto dei testi di parte resistente risulti debole sotto il profilo probatorio posto che trattasi di testimonianze de relato ex parte. Si evidenzia, in definitiva, come non vi siano elementi sufficienti e univoci per riscontrare una reale e irreversibile crisi coniugale in un periodo antecedente a quello del settembre 2021.
A parere di questo Collegio, non trova altresì fondamento la domanda di addebito formulata dalla resistente. La SI.ra ascrive infatti la fine dell'affectio coniugalis esclusivamente ai CP_1 comportamenti posti in essere dal marito nei confronti della moglie e, segnatamente, all'allontanamento della resistente dalla casa familiare avvenuto, a suo dire, forzosamente. Oltre a essere stata raggiunta la pagina 7 di 10 prova su tale circostanza, deve altresì osservarsi che l'allontanamento dalla casa coniugale parrebbe, più correttamente, da intendersi quale conseguenza logica e cronologica della scoperta, da parte del marito, delle condotte menzognere della resistente medesima.
Per tutti i motivi che precedono, la domanda di addebito della separazione alla SI.ra risulta CP_1
fondata e meritevole di accoglimento.
Sull'assegno di mantenimento del coniuge
Dall'accoglimento della pronuncia di addebito della separazione alla moglie, avanzata da parte ricorrente, discende il rigetto della domanda di mantenimento formulata dalla resistente, ex artt. 151 e
156 c.c., con la conseguenza che viene revocato, con effetto a far data dal mese di deposito della presente sentenza, l'obbligo contributivo posto a carico del SI. in favore della SI.ra con Parte_1 CP_1
l'ordinanza Presidenziale.
Sul contributo al mantenimento del figlio
Con riguardo al contributo al mantenimento del figlio, il Collegio osserva quanto segue.
Il figlio AN, allo stato, nonostante il raggiungimento della maggiore età (è nato il [...]), risulta economicamente non autosufficiente. Per tale motivo, il ricorrente ha insistito nella richiesta di un contributo al mantenimento per il figlio da parte della resistente pari a €200,00, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Parte resistente, invece, pur evidenziando come non vi siano prove concrete sulla dipendenza economica del figlio, in conclusione insiste affinché ogni genitore si faccia carico del mantenimento diretto del figlio e del 50% delle spese straordinarie.
Si aggiunga una considerazione ulteriore.
Deve evidenziarsi come già in sede di ordinanza presidenziale del 15/07/2022 fosse previsto che il ricorrente provvedesse integralmente al mantenimento del figlio, prevedendosi la partecipazione della resistente al solo 50% delle spese straordinarie.
Successivamente all'ordinanza presidenziale, e alla luce delle difese svolte delle parti, non risulta mutato l'assetto economico delle parti, né, tantomeno, è stata data prova del raggiungimento per AN della indipendenza economica.
La situazione economica delle parti non può, dunque, ritenersi sensibilmente mutata rispetto a quella accertata in sede di assunzione dei provvedimenti provvisori.
Orbene, alla luce delle considerazioni che precedono, il Collegio ritiene che debba disporsi, anche in tale sede, il mantenimento diretto del figlio con ripartizione al 50% tra i genitori delle spese straordinarie.
pagina 8 di 10 Sull'assegnazione della casa coniugale
Occorre al riguardo rilevare come, in sede di precisazione delle conclusioni, entrambe le parti abbiano insistito nell'assegnazione della casa coniugale al SI. stabilmente dimorante con il figlio Parte_1
AN, maggiorenne ancora non economicamente indipendente.
Deve pertanto disporsi l'assegnazione della casa coniugale al SI. non essendovi contrasto da Parte_1
dirimere al riguardo.
Spese di lite
Le spese di giudizio possono essere solo parzialmente compensate, nella misura della metà, dovendosi invece porre la restante parte a carico della SI.ra tenuto conto della maggior soccombenza sulla CP_1
domanda di addebito e di mantenimento per sé.
Esse vengono liquidate come segue, per il loro intero ammontare, sulla base dei parametri di cui alla
Tabella A allegata al D.M. Giustizia n. 55/2014, tenuto conto del valore della domanda (Cass. civ. Sez.
Unite Sent., 11-09-2007, n. 19014, conf. Cass. civ. Sez. III, 12-01-2011, n. 536, Cass. civ. Sez. III, 12-
06-2015, n. 12227), della complessità della fattispecie, dell'impegno profuso per la redazione degli atti difensivi e della funzionalità degli stessi all'efficace svolgimento del processo:
fase di studio € 1.064,00
fase introduttiva € 780,00
fase istruttoria € 1.050,00
fase decisoria € 1.790,00
E dunque in totale € 4.684,00, oltre esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contradditorio delle parti,
Pronuncia la separazione personale tra e ai sensi Parte_1 Controparte_1 dell'art. 151 co. 1 c.c., con addebito nei confronti di . Controparte_1
Revoca l'assegno di mantenimento in favore del coniuge, posto a carico di Parte_1
disposto in via provvisoria con ordinanza del 15.07.2022, a far data dal deposito della presente sentenza;
Assegna la casa coniugale, con gli arredi che la compongono, al SI. che vi abiterà Parte_1
con il figlio AN.
Dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto del figlio AN quando lo ha con sé.
Dispone che le spese straordinarie per il figlio AN siano poste a carico dei genitori al 50% nei termini di cui al Protocollo del Tribunale di Torino del 15/03/2016.
pagina 9 di 10 Rigetta nel resto.
Compensa per la metà, fra le parti, le spese di lite e, per l'effetto,
Dichiara tenuta e condanna a rifondere a la restante Controparte_1 Parte_1
parte di dette spese (50%) che liquida nella quota di € 2.342,00, oltre esborsi, oltre spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella Camera di ConSIlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 07.02.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Valentina Giuditta Soria Serafina Aceto
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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