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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 30/07/2025, n. 3362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3362 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
N. 9247/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 9247/2018 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente
TRA
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1
Ernesta Iorio e Carla Concilio, con le quali è elett.te dom.to presso l'indirizzo pec dell'Avvocatura comunale, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione dei nuovi difensori
OPPONENTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Adriano Santoro, presso il cui studio è Controparte_1 elett.te domiciliata in Battipaglia (SA), alla via Rosa Iemma n. 2, giusta procura allegata al ricorso monitorio
OPPOSTA avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2365/18, emesso dal Tribunale di Salerno il
06-07/09/18
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con citazione rinotificata il 04/07/24, il proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 2365/18, notificatogli il 12/09/18, con cui il Tribunale di Salerno gli aveva intimato il pagamento, in favore di , della somma di € 8.123,81, oltre interessi e Controparte_1 spese processuali, a titolo di restituzione delle somme residuate all'esito dei lavori di realizzazione di una edicola funeraria presso il cimitero comunale.
Preliminarmente l'opposizione va dichiarata inammissibile, in quanto tardivamente proposta oltre il termine di cui all'art. 641 c.p.c.
pagina 1 di 3 Invero, dalla documentazione in atti risulta che il decreto ingiuntivo n. 2365/18, emesso dal
Tribunale di Salerno il 06-07/09/18, veniva notificato all'ente opponente il 12/09/18.
Il tentava la notifica dell'atto di opposizione a mezzo posta in data 19/10/18 Parte_1 presso il domicilio eletto dai difensori dell'opposta, sito in , alla via Rosa Iemma n. 2. Parte_1
La notifica, però, non si perfezionava, in quanto i destinatari risultavano irreperibili all'indirizzo indicato, come si evince dagli avvisi di ricevimento del 25/10/18. Probabilmente, peraltro, il mancato perfezionamento risultava imputabile allo stesso ente opponente, in quanto sulle buste dei plichi veniva indicato un indirizzo errato, ossia , via Amendola n. 22. Parte_1
A questo punto, l'ente opponente, anziché tempestivamente attivarsi per un nuovo tentativo di notifica, restava del tutto inerte per circa 6 anni, fino a quando, cioè, il sottoscritto giudicante, nelle more divenuto assegnatario del presente giudizio, rilevato che la notifica dell'atto di opposizione non era andata a buon fine, disponeva, con ordinanza del 10/05/24, la rinotifica dell'atto di opposizione ex art. 291 c.p.c., la quale veniva eseguita a mezzo pec in data 04/07/24.
Con comparsa di risposta, depositata il 15/11/24, si costituiva , la quale, in via Controparte_1 preliminare, eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione per tardiva proposizione della stessa, posto che la prima notifica non si era perfezionata per l'erronea indicazione del domicilio eletto nel ricorso monitorio e, comunque, l'opponente non si era tempestivamente attivato per far ripartire il procedimento notificatorio;
nel merito deduceva l'infondatezza dell'opposizione, di cui chiedeva il rigetto con vittoria di spese giudiziali.
Ebbene, ritiene il Tribunale di dover fare applicazione del principio secondo cui, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la notificazione della citazione effettuata presso il domicilio eletto con il ricorso monitorio ma non andata a buon fine per irreperibilità del destinatario, in mancanza di rinnovazione del processo notificatorio con immediatezza e tempestività, è inesistente e, perciò, non suscettibile di sanatoria ex art. 156, co. 3 c.p.c., a seguito della costituzione dell'opposto (Cass. n. 31091/23).
Nella specie, pur volendosi prescindere dall'erronea indicazione dell'indirizzo del destinatario sulle buste della notifica, è dirimente il rilievo per cui l'ente opponente, una volta appreso del mancato perfezionamento della notifica, avrebbe dovuto attivarsi con immediatezza e tempestività, senza neanche attendere l'ordine giudiziale di rinotifica, per far ripartire il procedimento notificatorio dell'atto di opposizione, sicchè appare del tutto inescusabile l'assoluta inerzia che ha caratterizzato la condotta processuale del per circa 6 anni. Parte_1
Come già affermato dalla giurisprudenza in tema di mancato perfezionamento della notifica dell'atto di impugnazione, i cui principi valgono anche per la notifica dell'opposizione ex art. 645 pagina 2 di 3 c.p.c., parimenti prevista a pena di decadenza (cfr. Cass. n. 4663/21), l'opponente aveva l'onere di riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento (Cass. S.U. n. 14594/16; Cass. n. 7246/17; Cass. n. 19059/17; Cass. n.
11485/18).
Nessuna deroga poteva discendere dall'unitarietà del procedimento per decreto ingiuntivo:
l'opposizione costituisce una fase del procedimento la cui proposizione è subordinata al rispetto di un termine di decadenza e richiede la notificazione dell'opposizione, in mancanza della quale, in quanto non materialmente perfezionata, il decreto passa in giudicato;
lo stesso principio di scissione degli effetti della notifica vale ad escludere ogni decadenza allorquando la parte abbia provveduto nei termini alla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario o postale, ma sempre che la notifica si sia finalmente perfezionata con la consegna dell'atto in una delle forme previste dal codice di rito (Cass. S.U. n. 13394/22; Cass. n. 14916/16).
Non essendosi l'ente opponente attenuto ai predetti principi, la spiegata opposizione va dichiarata inammissibile, con conseguente declaratoria di esecutività del decreto ingiuntivo.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo in base ai valori minimi del D.M. n. 147/22
(scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00), attesa la semplicità della lite, seguono la soccombenza dell'opponente, con attribuzione in favore del difensore antistatario.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando nel proc. n. 9247/18 R.G., così provvede:
a) dichiara inammissibile l'opposizione e, per l'effetto, esecutivo il decreto ingiuntivo n. 2365/18, emesso dal Tribunale di Salerno il 06-07/09/18;
b) condanna il al pagamento, in favore di , delle spese del Parte_1 Controparte_1 presente giudizio, che si liquidano in € 2.540,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Adriano Santoro.
Salerno, 30 luglio 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 9247/2018 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente
TRA
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1
Ernesta Iorio e Carla Concilio, con le quali è elett.te dom.to presso l'indirizzo pec dell'Avvocatura comunale, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione dei nuovi difensori
OPPONENTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Adriano Santoro, presso il cui studio è Controparte_1 elett.te domiciliata in Battipaglia (SA), alla via Rosa Iemma n. 2, giusta procura allegata al ricorso monitorio
OPPOSTA avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2365/18, emesso dal Tribunale di Salerno il
06-07/09/18
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con citazione rinotificata il 04/07/24, il proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 2365/18, notificatogli il 12/09/18, con cui il Tribunale di Salerno gli aveva intimato il pagamento, in favore di , della somma di € 8.123,81, oltre interessi e Controparte_1 spese processuali, a titolo di restituzione delle somme residuate all'esito dei lavori di realizzazione di una edicola funeraria presso il cimitero comunale.
Preliminarmente l'opposizione va dichiarata inammissibile, in quanto tardivamente proposta oltre il termine di cui all'art. 641 c.p.c.
pagina 1 di 3 Invero, dalla documentazione in atti risulta che il decreto ingiuntivo n. 2365/18, emesso dal
Tribunale di Salerno il 06-07/09/18, veniva notificato all'ente opponente il 12/09/18.
Il tentava la notifica dell'atto di opposizione a mezzo posta in data 19/10/18 Parte_1 presso il domicilio eletto dai difensori dell'opposta, sito in , alla via Rosa Iemma n. 2. Parte_1
La notifica, però, non si perfezionava, in quanto i destinatari risultavano irreperibili all'indirizzo indicato, come si evince dagli avvisi di ricevimento del 25/10/18. Probabilmente, peraltro, il mancato perfezionamento risultava imputabile allo stesso ente opponente, in quanto sulle buste dei plichi veniva indicato un indirizzo errato, ossia , via Amendola n. 22. Parte_1
A questo punto, l'ente opponente, anziché tempestivamente attivarsi per un nuovo tentativo di notifica, restava del tutto inerte per circa 6 anni, fino a quando, cioè, il sottoscritto giudicante, nelle more divenuto assegnatario del presente giudizio, rilevato che la notifica dell'atto di opposizione non era andata a buon fine, disponeva, con ordinanza del 10/05/24, la rinotifica dell'atto di opposizione ex art. 291 c.p.c., la quale veniva eseguita a mezzo pec in data 04/07/24.
Con comparsa di risposta, depositata il 15/11/24, si costituiva , la quale, in via Controparte_1 preliminare, eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione per tardiva proposizione della stessa, posto che la prima notifica non si era perfezionata per l'erronea indicazione del domicilio eletto nel ricorso monitorio e, comunque, l'opponente non si era tempestivamente attivato per far ripartire il procedimento notificatorio;
nel merito deduceva l'infondatezza dell'opposizione, di cui chiedeva il rigetto con vittoria di spese giudiziali.
Ebbene, ritiene il Tribunale di dover fare applicazione del principio secondo cui, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la notificazione della citazione effettuata presso il domicilio eletto con il ricorso monitorio ma non andata a buon fine per irreperibilità del destinatario, in mancanza di rinnovazione del processo notificatorio con immediatezza e tempestività, è inesistente e, perciò, non suscettibile di sanatoria ex art. 156, co. 3 c.p.c., a seguito della costituzione dell'opposto (Cass. n. 31091/23).
Nella specie, pur volendosi prescindere dall'erronea indicazione dell'indirizzo del destinatario sulle buste della notifica, è dirimente il rilievo per cui l'ente opponente, una volta appreso del mancato perfezionamento della notifica, avrebbe dovuto attivarsi con immediatezza e tempestività, senza neanche attendere l'ordine giudiziale di rinotifica, per far ripartire il procedimento notificatorio dell'atto di opposizione, sicchè appare del tutto inescusabile l'assoluta inerzia che ha caratterizzato la condotta processuale del per circa 6 anni. Parte_1
Come già affermato dalla giurisprudenza in tema di mancato perfezionamento della notifica dell'atto di impugnazione, i cui principi valgono anche per la notifica dell'opposizione ex art. 645 pagina 2 di 3 c.p.c., parimenti prevista a pena di decadenza (cfr. Cass. n. 4663/21), l'opponente aveva l'onere di riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento (Cass. S.U. n. 14594/16; Cass. n. 7246/17; Cass. n. 19059/17; Cass. n.
11485/18).
Nessuna deroga poteva discendere dall'unitarietà del procedimento per decreto ingiuntivo:
l'opposizione costituisce una fase del procedimento la cui proposizione è subordinata al rispetto di un termine di decadenza e richiede la notificazione dell'opposizione, in mancanza della quale, in quanto non materialmente perfezionata, il decreto passa in giudicato;
lo stesso principio di scissione degli effetti della notifica vale ad escludere ogni decadenza allorquando la parte abbia provveduto nei termini alla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario o postale, ma sempre che la notifica si sia finalmente perfezionata con la consegna dell'atto in una delle forme previste dal codice di rito (Cass. S.U. n. 13394/22; Cass. n. 14916/16).
Non essendosi l'ente opponente attenuto ai predetti principi, la spiegata opposizione va dichiarata inammissibile, con conseguente declaratoria di esecutività del decreto ingiuntivo.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo in base ai valori minimi del D.M. n. 147/22
(scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00), attesa la semplicità della lite, seguono la soccombenza dell'opponente, con attribuzione in favore del difensore antistatario.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando nel proc. n. 9247/18 R.G., così provvede:
a) dichiara inammissibile l'opposizione e, per l'effetto, esecutivo il decreto ingiuntivo n. 2365/18, emesso dal Tribunale di Salerno il 06-07/09/18;
b) condanna il al pagamento, in favore di , delle spese del Parte_1 Controparte_1 presente giudizio, che si liquidano in € 2.540,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Adriano Santoro.
Salerno, 30 luglio 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
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