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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 25/07/2025, n. 690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 690 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente relatore
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 1063/2023 R.G. promosso
DA
( ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. F. C. Rizzo;
Reclamante - reclamato
CONTRO
( ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti F. Andronico e C. Ferro;
Reclamata - reclamante
OGGETTO: impugnativa di licenziamento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 4840/2023 il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, pronunciando sulla opposizione all'ordinanza ex l. 92/2012 con la quale era stato dichiarato risolto il rapporto di lavoro alle dipendenze della Controparte_1
e la società era stata condannata al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, confermava la pronuncia del giudice della fase sommaria, tranne che per l'indennità risarcitoria determinata in 16 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
Il primo giudice confermava la sussistenza dei fatti addebitati con le contestazioni disciplinari del 12.12.2019 e del 14.1.2020, ma non anche di quello oggetto della contestazione del 24.1.2020, relativa all'assenza alla visita di controllo disposta dall'INPS in data 17.1.2020 e alla conseguente violazione dell'obbligo di reperibilità in costanza di malattia, osservando che l'attestazione redatta dal Direttore del P.T.A.
San Giorgio-NO e ritenuta idonea dall'istituto a giustificare l'assenza predetta, rendeva non rilevante ex art. 185 CCNL, sotto il profilo della buona fede,
l'allontanamento del lavoratore dalla propria abitazione.
Riteneva sproporzionata la sanzione del licenziamento in relazione alle circostanze nelle quali si era verificato il primo fatto e quanto al secondo poiché rappresentava “un singolo episodio di rilievo disciplinare, non potendo rilevare precedenti disciplinari risalenti nel tempo (al 2014 ed al 2015)”.
Accoglieva la doglianza relativa alla quantificazione della indennità risarcitoria in relazione alle rilevanti dimensioni della società datrice di lavoro, con capitale sociale di € 5.000.000,00 e un numero di dipendenti al 30.6.2022 di 1922.
Avverso la sentenza proponeva reclamo con atto depositato Parte_1
in data 28.12.2023; resisteva al gravame la società reclamata, proponendo, a sua volta, reclamo incidentale.
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 26 giugno 2025 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il reclamante principale censura la valutazione del primo giudice riguardo alla fondatezza e rilevanza disciplinare del fatto oggetto della contestazione del 12.12.2019 per avere errato nella valutazione delle prove riguardanti la posizione di caporeparto macelleria di e le direttive dallo stesso Persona_1
impartite. Evidenzia che provenendo dal punto vendita di Acireale ed assegnato a quello di
Aci Catena a partire dalla giornata del 25.11.2019, non poteva avere il controllo delle procedure di shelf-life e di idoneità alla vendita applicate al reparto di macelleria di quest'ultimo punto vendita.
Rileva che l'istruttoria testimoniale ha fatto emergere che quel giorno si trovava di fatto sottoposto alle direttive del macellaio stabilmente addetto a quel supermercato.
2. Con la seconda censura critica la sentenza per aver ritenuto fondata, Parte_1
disciplinarmente rilevante e comunque idonea a giustificare il recesso la seconda contestazione disciplinare del 14.1.2020, relativa all'allontanamento, in data
10.1.2020, dalla propria abitazione durante le fasce orarie di reperibilità ed al fatto che era stato visto passeggiare presso il centro commerciale “Centro Sicilia”.
Rileva di aver dato prova dell'insussistenza del fatto disciplinare contestato rappresentando di aver lasciato la propria abitazione per recarsi presso il
Poliambulatorio di NO al fine di sottoporsi ad esami diagnostici come attestato dalla struttura e di essersi recato successivamente presso il Centro commerciale
“Centro Sicilia”, distante 4 km dal predetto Poliambulatorio per la necessità di fruire dei servizi igienici;
che di tale circostanza, idonea alla valutazione della rilevanza disciplinare dei fatti contestati, avrebbe potuto riferire la moglie ove fosse stata ammessa la relativa prova testimoniale.
3. Lamenta, infine, l'applicazione alla fattispecie della tutela indennitaria di cui all'art. 18 co. 5 della L. n. 300/1970 in luogo della tutela reintegratoria di cui al co. 4 stessa legge, ritenendo che, pur ammettendo la rilevanza disciplinare dei fatti oggetto delle contestazioni sopra esposte, gli stessi siano al più suscettibili di essere puniti con sanzione conservativa.
Richiama in merito l'art. 238 del ccnl che attribuisce rilevanza, ai fini della individuazione delle sanzioni da applicare, all'entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano, osservando come le circostanze che hanno accompagnato le due contestazioni disciplinari non sono tali da integrare gli estremi della giusta causa di recesso. In particolare, sostiene che il fatto addebitato con la contestazione del 12.12.2019 sarebbe stato tutt'al più punibile con la multa, mentre quello oggetto della contestazione del 14.1.2020 avrebbe dovuto essere sanzionato con la multa (assenza fino a tre giorni) o al massimo con la sospensione dal servizio e dalla retribuzione.
In ordine a tale ultima contestazione in particolare fornisce una diversa lettura dell'art. 185 del ccnl, che non può imporre un obbligo di rientro al lavoro incompatibile con lo stato di salute del dipendente e rileva che, in ogni caso, tale obbligo può scattare solo dopo che l'assenza a visita di controllo sia stata rappresentata al lavoratore.
Richiama, ancora, l'art. 35 comma 3 del ccnl applicato al rapporto secondo il quale l'obbligo di immediato rientro in servizio è previsto per il caso in cui il lavoratore abbia impedito l'accertamento dello stato di infermità, con ciò facendo presupporre la simulazione della malattia, malattia di cui è stata dimostrata l'effettività, essendo stato il certificato prolungato.
Insiste, pertanto, nell'applicabilità del 4° comma dell'art. 18 l. n. 300 del 1970.
4. In subordine censura la sentenza per non avere il giudice dell'opposizione rilevato l'illegittimità del licenziamento intimato in costanza di malattia (18.03.2020), ossia durante il periodo di conservazione del posto.
5. Infine, impugna la statuizione sulla misura della indennità risarcitoria omnicomprensiva determinata in sedici mensilità, rilevando che il giudice avrebbe dovuto disporla nella misura massima prevista dalla legge, ciò alla luce del comportamento e delle condizioni delle parti, delle dimensioni rilevanti dell'azienda e del numero di dipendenti occupati.
6. Con reclamo incidentale la società censura la sentenza nella parte in cui ha negato la sussistenza della giusta causa.
Quanto alla contestazione disciplinare del 12.12.2019 ritiene che il tribunale abbia commesso un errore di valutazione in quanto, essendo pacifico che il controllo su alcuni prodotti della macelleria avrebbe dovuto essere effettuato prima del termine ultimo dell'apertura al pubblico, “rimane ferma la gravità della negligente condotta attuata dal ricorrente, il quale era tenuto a conoscere la relativa procedura …in virtù della sua qualifica ed a prescindere dal fatto che si trovava al primo giorno di servizio in quel punto vendita;
cosicché giammai avrebbe dovuto consentire la messa in vendita di prodotti da gestire come scarti”.
La reclamante incidentale censura poi la motivazione del tribunale relativa alla contestazione del 24.1.2020.
Argomenta in merito che: “La valenza attribuita dal tribunale alla nota dell'INPS, che ha ritenuto giustificata l'assenza dal domicilio del lavoratore al solo fine del riconoscimento dell'indennità di malattia, non rileva sul piano disciplinare che invece tale assenza riveste nei confronti dell'Azienda datrice di lavoro” e richiama pronunce del giudice di legittimità riguardanti la giustificazione dell'assenza durante le fasce di reperibilità.
Evidenzia, piuttosto, la genericità della causale indicata nell'attestazione proveniente dal Poliambulatorio di NO (quanto alla sottoposizione del lavoratore ad “accertamenti e richieste di chiarimenti su prestazioni diagnostiche”) a riprova del fatto che si trattava di accertamenti espletabili anche in fasce orarie diverse da quelle di reperibilità e la mancanza di prova dell'assoluta indifferibilità delle assenze dal domicilio durante le fasce di reperibilità in entrambe le occasioni contestate (10 e 17 gennaio 2020).
7. Censura, infine, quanto statuito sul quantum dell'indennità risarcitoria riconosciuta in favore del reclamante: il tribunale avrebbe dovuto valutare anche il comportamento del lavoratore, attribuendo rilevanza al fatto che lo stesso, in un breve arco temporale, aveva posto in essere più fatti rilevanti sul piano disciplinare.
Chiede, dunque, in via subordinata, la riduzione dell'importo dell'indennità risarcitoria di cui all'art. 18 co.5 della l. 300/1970 nella misura minima di dodici mensilità.
8. Preliminarmente vanno effettuate alcune osservazioni.
L'art. 18 l. n. 300 del 1970 al quarto comma prevede che “Il giudice, nelle ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato ovvero perchè il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro di cui al primo comma e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino
a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonchè quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria non può essere superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione, per un importo pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di lavoro risolto dall'illegittimo licenziamento e quella accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre attività lavorative. In quest'ultimo caso, qualora i contributi afferiscano ad altra gestione previdenziale, essi sono imputati d'ufficio alla gestione corrispondente all'attività lavorativa svolta dal dipendente licenziato, con addebito dei relativi costi al datore di lavoro…….”.
La norma riguarda l'ipotesi in cui il giudice accoglie l'impugnativa di licenziamento perché ritiene che non ricorrano la giusta causa o il giustificato motivo soggettivo e deve individuare la tutela applicabile per il recesso illegittimo.
Questo ha fatto il giudice di primo grado: ha ritenuto che i fatti addebitati, esaminati uno per uno, non costituissero giusta causa di licenziamento ed ha individuato la tutela applicabile non in quella prevista dal comma 4° sopra riportato, quanto piuttosto nella tutela indennitaria di cui al comma 5 (“Il giudice, nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo
o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, dichiara risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, in relazione all'anzianità del lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attività economica, del comportamento e delle condizioni delle parti, con onere di specifica motivazione a tale riguardo”).
Date queste premesse sono irrilevanti i motivi del reclamo principale con i quali si contesta la valutazione del tribunale riguardo la sussistenza della giusta causa di recesso, atteso che il primo giudice sul punto ha effettuato una valutazione di sproporzione della sanzione più grave ed ha, quindi, escluso che i fatti oggetto di addebito disciplinare siano riconducibili al concetto di giusta causa o giustificato motivo oggettivo.
Pertanto, vanno esaminati preliminarmente i motivi del reclamo incidentale e, ove rigettati, le censure del reclamante principale che acquistano rilievo al fine dell'applicabilità della tutela prevista dal comma 4 dell'art. 18.
9. Orbene, con la prima contestazione, quella del 12.12.2019, al dipendente vengono addebitate alcune inosservanze di obblighi lavorativi, in particolare l'esposizione al pubblico di merce che andava rimossa e gestita come scarto, la mancanza di alcune referenze e di un cartello prezzo, la mancata effettuazione della pulizia sotto il bancone macelleria.
Con la successiva contestazione del 14.1.2020 gli si imputa di essersi trovato, alle ore 11.10 circa del 10.1.2020, mentre era in malattia e all'interno delle fasce di reperibilità presso un centro commerciale;
si legge nella comunicazione : “L'evidente allontanamento dalla sua residenza nel detto periodo, oltre a rilevare ex se dal punto di vista disciplinare, anche sub specie di violazione dei principi di correttezza e buona fede funzionali, peraltro, anche al più sollecito recupero, Le imponeva per c.c.n.l. e regolamento disciplinare l'immediato rientro in servizio, di talché l'assenza stessa deve considerarsi ingiustificata dal 10.01.2020 almeno sino a tutto il 13.01.2020 (data fine malattia)”. Infine, con lettera del 24.1.2020 la società contesta l'assenza dal domicilio nelle fasce di reperibilità in data 17.1.2020, comunicata dall'Inps, il cui medico non aveva potuto effettuare la visita di controllo. La società, con una dizione analoga a quella sopra letteralmente riportata, sostiene che il comportamento del dipendente comporti l'assenza ingiustificata sino a tutto il 20.1.2020, richiamando la previsione dell'art. 185 del CCNL.
viene, poi, licenziato per gli addebiti contestati. La società nella lettera Parte_1
di licenziamento richiama gli artt. 185, 235 e 238 del ccnl, nonché il regolamento disciplinare aziendale, e rileva che “in data 17.01.2010 la S.V. non è stata rinvenuta dal medico incaricato di effettuare i controlli per l'accertamento dello stato di malattia, essendo assente alla visita fiscale. In definitiva la S.V. ha, tra l'altro, omesso la necessaria collaborazione finalizzata all'accertamento della malattia, disarticolando i relativi controlli, omettendo ogni comunicazione dell'allontanamento, venendosi così
a determinare l'obbligo dell'immediato rientro in servizio con la conseguenza che le assenze stesse devono considerarsi ingiustificate dal 17.01.2020 fino alla data del
20.01.2020 (data di fine malattia), avendosi così n. 4 giorni di assenza ingiustificata”.
Ugualmente l'azienda sostiene che si siano verificati ulteriori 4 giorni di assenza ingiustificata dal 10.1.2020 al 13.1.2020 per il fatto contestato il 14.1.2020 e ritiene che “a prescindere della qualificazione dell'assenza come ingiustificata,
l'allontanamento dal domicilio durante la reperibilità integra, comunque, una grave violazione degli obblighi di legge e di contrato e dei principi di correttezza e buona fede, una palese insubordinazione;
ed infatti, la violazione da Lei consumata dell'obbligo di rendersi disponibile per l'espletamento della visita domiciliare entro le fasce di reperibilità assume rilevanza di per sé ed è , peraltro, reiterata”.
Nella lettera di licenziamento viene preso in considerazione anche il fatto contestato il 12.12.2019, ritenuto una gravissima violazione della normativa in materia alimentare e di tutela del consumatore, anche per il gravissimo danno arrecato all'immagine del supermercato e rilevante per l'ipotesi dell'art. 238 ccnl che prevede il licenziamento senza preavviso per le “infrazioni alle norme di legge circa la sicurezza per la lavorazione, deposito, vendita e trasporto”, nonché integrante grave violazione degli obblighi di cui all'art. 220, 1° e 2° comma.
10. Ciò posto, ritiene il collegio che la valutazione di gravità delle condotte contestate, inidonee a giustificare il recesso sia corretta.
Per quanto riguarda la contestazione del 12.12.2019, pur condividendosi la motivazione del tribunale che ha ritenuto sussistente il fatto, dovendo il ricorrente, sebbene al primo giorno di applicazione al supermercato di Acicatena, conoscere le procedure di gestione dei prodotti, vigendo in tutti i supermercati le medesime norme di sicurezza alimentare ed escludendosi, perché non provato, che l'altro dipendente avesse la qualifica di capo reparto e che avesse impartito delle direttive, tuttavia il fatto non rappresenta, per le circostanze in cui si è verificato, un inadempimento così grave da giustificare la sanzione disciplinare del licenziamento. In particolare, rileva la circostanza che il controllo in virtù del quale è stata verificata la violazione è avvenuto alle ore 9.00 del primo giorno di lavoro del presso il supermercato di Parte_1
Acicatena e, dunque, poco dopo l'apertura al pubblico, nonché la circostanza che l'altro collega aveva iniziato il turno un'ora prima, per cui ragionevolmente il ha Parte_1
fatto affidamento sul fatto che tale controllo fosse già stato espletato dallo stesso;
inoltre nessun danno all'immagine dell'azienda risulta essersi verificato, pur essendo stato oggetto di contestazione.
In ordine alle due assenze durane le fasce di reperibilità, si osserva che l'azienda ha sostanzialmente contestato e licenziato per assenza ingiustificata, in quanto l'art. 185 del ccnl stabilisce che il lavoratore in malattia deve trovarsi presso il proprio domicilio nelle fasce di reperibilità al fine di consentire le visite di controllo e che il mancato rispetto di tale obbligo comporta l'obbligo immediato di rientro in azienda e, in caso di mancato rientro, l'assenza ingiustificata.
Ora, è indubbio che a fronte di uno stato certificato di malattia (nel caso di specie si è avuta la continuazione della malattia dopo il primo episodio e l'attestazione di idoneità al rientro in data 20.1.2020, successivamente al secondo episodio)
l'allontanamento dal domicilio nelle fasce orarie di reperibilità non può comportare la presunzione di guarigione con conseguente possibilità di rientro in azienda e l'assenza ingiustificata in caso di mancato rientro, in virtù di una previsione del contratto collettivo. Peraltro, in entrambi gli episodi risulta che il si fosse recato Parte_1
presso il Poliambulatorio di NO per esami diagnostici (il 10.1.2010) e per accertamenti e richieste di chiarimenti su prestazioni diagnostiche il 17.1.2020, circostanze che sicuramente incidono sulla valutazione, dal punto di vista della rilevanza disciplinare, dei comportamenti in esame. Così come rileva che l'ente deputato alla verifica dello stato di malattia abbia ritenuto idoneo ad evitare la perdita della relativa indennità l'attestazione del poliambulatorio successivamente presentata dal dipendente e sopra menzionata.
11. Per quanto riguarda la tutela applicabile, l'orientamento consolidato del giudice di legittimità, che il collegio condivide, è nel senso di ritenere che “In tema di licenziamento disciplinare, al fine di selezionare la tutela applicabile tra quelle previste dall'art. 18, commi 4 e 5, della l. n. 300 del 1970, come novellato dalla l. n.
92 del 2012, il giudice può sussumere la condotta addebitata al lavoratore, e in concreto accertata giudizialmente, nella previsione contrattuale che, con clausola generale ed elastica, punisca l'illecito con sanzione conservativa…” (Cassazione civile sez. lav., 11/04/2022, n.11665).
Nel caso in esame l'addebito oggetto della prima contestazione è sicuramente sussumibile nell'ipotesi del dipendente che esegua con negligenza il lavoro affidatogli, che il ccnl punisce con la multa.
Quanto alle altre due contestazioni ricorre l'ipotesi di insussistenza del fatto contestato, ossia l'assenza ingiustificata per un periodo superiore a tre giorni, espressamente richiamata dalla società quale ipotesi che l'art. 238 sanziona con il licenziamento senza preavviso.
In ogni caso, i comportamenti contestati, non potendo, per quanto detto, far presumere la guarigione e dunque far scattare l'obbligo di rientro in azienda, potrebbero essere inquadrati nella fattispecie dell'assenza fino a tre giorni nell'anno solare, considerandosi solo il giorno di assenza nelle fasce orarie di reperibilità, comportamento sanzionato espressamente con la multa (per una ipotesi in cui la
Suprema Corte ha confermato la correttezza della riconducibilità dell'assenza durante le fasce di reperibilità all'ipotesi di assenze ingiustificate entro il limite sanzionato con sanzione conservativa si veda Cass. n. 19758/2019).
Per tutte le fattispecie contestate ricorrono, dunque, le ipotesi di insussistenza del fatto o di comportamento sanzionato dal contratto collettivo con sanzione conservativa, che ai sensi del comma quarto prevedono la tutela reintegratoria.
12. Il reclamo principale va, pertanto, accolto e, in riforma della sentenza impugnata, la società va condannata a reintegrare Parte_1
nel posto di lavoro occupato al momento del licenziamento, al pagamento di un'indennità risarcitoria pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto
(oltre accessori ex art. 420 c.p.c.) e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi legali.
13. Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo i parametri del DM n. 55/2014 per le cause di valore indeterminabile complessità bassa;
va disposta la distrazione di quelle del primo grado in favore del procuratore che ha reso la dichiarazione ex art. 93 c.p.c., mentre quelle del presene grado vanno versate all'Erario, stante l'ammissione del al Parte_1
patrocinio a spese dello Stato.
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante incidentale.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando: accoglie il reclamo principale e, in riforma della sentenza impugnata, condanna a reintegrare nel posto di lavoro, Controparte_1 Parte_1
al pagamento in suo favore di un'indennità risarcitoria pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi legali;
rigetta il reclamo incidentale;
condanna la società al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio che liquida in € 6.500,00, oltre spese generali IVA e CPA come per legge quanto al giudizio di primo grado, da distrarre in favore del procuratore antistatario ed in € 6.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge quanto al giudizio di appello, da versare in favore dell'Erario; ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della reclamante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 12 giugno 2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Graziella Parisi