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Sentenza 6 aprile 2025
Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 06/04/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice rel. est.
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato l'1.03.2024, da
1) Parte_1
nata a [...] il [...]
cittadina: tedesca Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
con l'Avv. Gerardina Saracino
e
2) Parte_2
nato a [...] il [...]
cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...]
con l'Avv. Gerardina Saracino
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario
1 in Baceno (VB), in data 29.08.2009
(anno 2009, atto n. 6, reg. Atti di matrimonio, parte II, serie A)
SEPARAZIONE:
separati con sentenza n. 106/2024, del 19.08.2024
(passata in giudicato, v. documenti in atti). con i seguenti FIGLI MINORI:
- nata il [...] Persona_1
- nata l'[...] Persona_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 1.03.2024 hanno richiesto pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1. I coniugi continueranno a vivere separati nel mutuo rispetto.
2. Il signor continuerà a risiedere presso l'abitazione familiare sita in Parte_2
Cernobbio (CO), via Cavour, n. 2, ora di sua esclusiva proprietà.
3. Gli arredi e i beni mobili contenuti nella casa coniugale rimarranno al signor Parte_2
Per quanto riguarda i beni e le suppellettili presenti nella casa coniugale, i coniugi dichiarano di aver provveduto alla divisione degli stessi e di non aver a che ulteriormente pretendere l'uno dall'altro.
4. I coniugi danno altresì atto che la signora ha già lasciato la casa coniugale portando Pt_1
con sé i propri beni personali e quanto altro di sua spettanza e risiederà, come già oggi risiede, presso l'abitazione di sua proprietà sita in Cernobbio (CO), alla via per Moltrasio, n. 5, situata a breve distanza dalla casa familiare e dotata di spazi adeguati alla permanenza delle minori ed a loro specificamente dedicati.
5. I coniugi concordano nella scelta dell'affidamento condiviso delle figlie minori e Per_1
Per_
, che saranno pertanto affidate ad entrambi i genitori, con collocamento paritetico alternato presso l'abitazione di entrambi i genitori;
per accordo fra i genitori, la residenza delle minori
è stata medio tempore spostata presso l'abitazione della madre in Cernobbio (CO), alla via per
Moltrasio, n. 5.
6. Riguardo al collocamento delle figlie minori, i signori e hanno optato Pt_1 Parte_2
2 Per_ sin da luglio 2023 per il collocamento paritario alternato di e presso entrambi i Per_1 genitori con i quali trascorreranno tempi paritetici ed equipollenti e manterranno con gli stessi un rapporto continuativo, ricevendo loro cura, educazione ed istruzione.
Tale soluzione sta permettendo alle minori di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori senza alcun cambiamento nelle loro abitudini di vita.
Ciò in considerazione della prossimità delle abitazioni dei genitori, volutamente vicine per volontà degli stessi proprio per permettere un'agevole organizzazione e consentire alle figlie di continuare a vivere senza soluzione di continuità nel proprio quartiere mantenendo le proprie frequentazioni scolastiche, ricreative e amicali, dell'età delle minori (14 e 10 anni compiuti), nonché dei rispettivi impegni lavorativi che consentono ad entrambi i genitori di occuparsi delle figlie quotidianamente potendo anche usufruire entrambi dello Smart working, Per_ 7. In particolare, le minori e , salvo diverso accordo, trascorreranno, come tutt'ora Per_1
trascorrono, a settimane alternate, dal venerdì all'uscita da scuola al venerdì successivo sempre all'uscita da scuola, una settimana con il padre e una settimana con la madre, con libertà di contattare telefonicamente in ogni momento l'altro genitore.
8. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di straordinaria amministrazione inerenti, a titolo esemplificativo, alla salute, all'educazione e all'istruzione delle minori verranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle stesse. Le decisioni di ordinaria amministrazione verranno assunte dal genitore che avrà con sé le minori.
9. In maniera alternata, salvo diverso accordo, le vacanze natalizie e/o pasquali verranno equamente suddivise in modo da alternare il Natale e la Pasqua con le figlie minori, secondo accordi che verranno assunti tra i coniugi anno per anno entro la fine del mese di novembre, garantendo in ogni caso al genitore che avrà con sé il figlio a Natale di averlo con sé a Santo
Stefano o a Capodanno ed il genitore che avrà con sé le figlie il sabato e la domenica di Pasqua di averli con sé il giorno di Pasquetta.
Inoltre, durante le vacanze estive (da intendersi il periodo ricompreso tra la fine e l'inizio della Per_ scuola) e potranno trascorrere con il padre e la madre quindici giorni consecutivi Per_1
o, un periodo superiore, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno, anche in considerazione dei rispettivi impegni di lavoro dei coniugi.
3 Durante i giorni di competenza, il genitore che avrà con sé le minori dovrà occuparsi della Per_ gestione degli eventuali impegni scolastici ed extrascolastici di e , salvo diverso Per_1 accordo tra le parti.
Ogni altro periodo di vacanze scolastiche verrà equamente ripartito tra i coniugi secondo accordi che verranno di volta in volta raggiunti tra le parti almeno una settimana prima del periodo di riferimento.
In caso di contrasto e/o coincidenza dei rispettivi periodi feriali e festivi, la scelta spetterà negli anni pari al padre e negli anni dispari alla madre.
I coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito anche telefonico e comunque gli stessi devono essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località del genitore che avrà con sé le minori.
10. Nell'interesse prevalente delle minori i coniugi concordano nel fatto che le medesime mantengano rapporti continuativi con i rispettivi ascendenti e parenti.
11. Considerata l'equa ripartizione del tempo che le minori trascorreranno con entrambi i genitori, le parti concordano che non verrà versato alcun contributo per il mantenimento di Per_ e in quanto ogni genitore procederà con mantenimento diretto delle stesse. Per_1
12. Poiché la signora è attualmente occupata in Svizzera con rapporto di lavoro a Pt_1 tempo indeterminato e ad oggi risulta avere un reddito superiore al signor la Parte_2 stessa, salvo diverso accordo tra le parti, provvederà al pagamento nella misura del 100% delle spese straordinarie per figlie minori identificate secondo il Protocollo del Tribunale di Como del 24.05.2018 e consistenti in:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte al pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche, cure oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
4 - spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) mensa scolastica;
e) dotazione informativa (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); f) assicurazione scolastica;
g) fondo cassa richiesto dalla scuola;
h) gite scolastiche senza pernottamento;
i) spese di scuola bus per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico, in caso di impossibilità da parte dei genitori o familiari ad accompagnare e riprendere i figli da scuola;
- spese scolastiche (da documentare) che chiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private previa consultazione degli insegnanti;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro e indisponibilità di altri familiari;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Dovrà in ogni caso essere valutata concordemente dai genitori l'opportunità delle predette spese e la scelta di eventuali professionisti cui affidare le minori anche per eventuali necessarie cure.
Come concordato in sede di separazione, la signora si è occupata sino al 30 giugno Pt_1
2024 anche del pagamento della tata che già da alcuni anni coadiuva i signori e Pt_1 nella cura delle minori e della casa e che ha cessato il proprio impiego a tale data. Parte_2
5 Il successivo impiego di una nuova tata, tenuto conto dell'età delle minori (14 e 10 anni) e dei loro impegni extrascolastici, oltre che della disponibilità dei genitori che hanno la possibilità di lavorare in Smart working, sarà rimesso alla discrezionalità di ciascuno dei coniugi che, nel caso la reputi utile/necessaria, si assumerà i relativi costi.
Considerato che la signora essendo occupata in Svizzera, non ha diritto alle detrazioni Pt_1 fiscali in Italia, il signor potrà usufruire per le figlie delle detrazioni fiscali al Parte_2
100%.
La signora si impegna pertanto a far pervenire al signor le fatture Pt_1 Parte_2 originali intestate, ove possibile al signor in tempo utile per usufruire di tali Parte_2 detrazioni.
13. Le parti concordano che l'Assegno Unico per le figlie minori viene percepito dal signor mentre gli assegni familiari per le minori continueranno ad essere percepiti dalla Parte_2 signora per differenza con l'assegno unico, in quanto occupata in Svizzera. Pt_1
14. L'autovettura Toyota Verso targata FA224DA intestata al signor rimarrà nella Parte_2 disponibilità della signora mentre l'autovettura Toyota Corolla targata GC780DA Pt_1 rimarrà nella disponibilità del signor Le parti, stante la responsabilità del Parte_2 conducente, si impegnano a sostenere ogni spesa ordinaria e/o straordinaria e ogni onere derivante dall'utilizzo di tali autovetture, ivi compresi i costi dei bolli e dell'assicurazione, nonché a tenersi indenni a risarcirsi reciprocamente da qualsiasi responsabilità e/o spesa dovesse sorgere a carico degli stessi, nella loro qualità di proprietari, derivante dall'uso delle autovetture de quibus.
15. I signori e concordano che a partire da settembre 2025 costituiranno Pt_1 Parte_2
Per_ un fondo a favore delle figlie e per le spese universitarie e/o scolastiche e/o per Per_1 ogni altra esigenza economica futura delle figlie secondo le modalità e per importi che verranno concordati tra gli stessi, stabilendo sin da ora che contribuiranno economicamente a tale fondo in proporzione ai rispettivi redditi lavorativi.
16. Le parti dichiarano di aver già provveduto a risolvere ogni altra questione patrimoniale e di avere conti correnti non cointestati, fatto salvo il c/c aperto presso BANCO BPM, agenzia di Como, Via Lungo Lario Trento, n. 11, IBAN [...], nel quale confluiscono somme versate dai coniugi nell'interesse esclusivo delle figlie minori e che potrà essere utilizzato per la costituzione del fondo di cui sopra.
17. I coniugi dichiarano di non avere pretese economiche da rivolgersi Parte_3 per il proprio mantenimento, essendo ciascuno di essi economicamente indipendente e che
6 nulla hanno a che pretendere per qualsiasi titolo o ragione l'uno nei confronti dell'altro.
18. Considerato che la signora è occupata presso un'azienda svizzera e che il signor Pt_1
dipendente presso un'azienda italiana, risulterà avere una propria pensione, Parte_2 quest'ultimo rinuncia sin da ora a tutti i diritti ad esso spettanti in relazione al Secondo Pilastro maturato dalla signora e a tal fine si impegna sin da ora a sottoscrivere tutte le Pt_1 opportune istanze e/o a porre in essere ogni adempimento utile a tal fine presso le Autorità italiane e svizzere e/o presso il Tribunale svizzero competente.
19. Gli accordi di cui sopra sono stati raggiunti sulla base dell'attuale situazione economica/lavorativa dei coniugi e, in caso di variazione della stessa, saranno oggetto di revisione.
20. I coniugi prestano sin da ora assenso reciproco per il rilascio ed il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio (passaporto e carta di identità) per loro e loro figlie minori e Per_1 [...]
Per_2
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c., cpc, tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
7
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili
in data 29.08.2009, in Baceno (VB),
con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Baceno
(anno 2009, atto n. 6, reg. Atti di matrimonio, parte II, serie A)
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Baceno perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 4.4.2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Dott.ssa Barbara Cao
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