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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 20/10/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI POTENZA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei Magistrati: dott. Rosario BAGLIONI Presidente rel. est. dott.ssa Licia TOMAY Giudice dott.ssa Adelia TOMASETTI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile nr. 549/2025 V.G. introdotta da
, nata a [...] in data [...], rappresentata Parte_1
e difesa dall'avv. Filomena Guarini ed elettivamente domiciliata c/o lo studio del predetto difensore, ubicato in LF (PZ), alla Via Attilio Di Napoli nr. 23
e da
, nato a [...] in data [...], rappresentato e difeso Parte_2 dall'avv. Filomena Guarini ed elettivamente domiciliato c/o lo studio del predetto difensore, ubicato in LF (PZ), alla Via Attilio Di Napoli nr. 23
- ricorrenti -
con
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
- parte necessaria -
Oggetto: separazione consensuale
1 Conclusioni: le parti chiedono l'omologazione della separazione consensuale ai patti ed alle condizioni di cui al ricorso, con le precisazioni di cui al verbale di udienza del 02/10/2025.
Il P.M. ha espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con rituale ricorso del 25/03/2025, e - premesso di aver contratto Parte_2 Pt_1 Parte_1 matrimonio in Lomas De Zamora il 23/05/2002 e che dalla loro unione sono nati i figli Per_1
(il 14/07/2003), (il 10/11/2005) e (in data 11/07/2011)
[...] Persona_2 Persona_3
- hanno dedotto il venir meno dell'affectio maritalis, unitamente all'incompatibilità caratteriale che precludono la prosecuzione della convivenza.
Hanno, dunque, chiesto che venisse dichiarata la loro separazione consensuale alle seguenti, concordate condizioni: “1. I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto.
2. AFFIDAMENTO
E COLLOCAZIONE DELLA MINORE 2.1. La figlia minore rimarrà affidata Persona_3 in forma condivisa ad entrambi i genitori, con residenza e dimora prevalente presso la madre in
LF (PZ). I genitori eserciteranno paritariamente la responsabilità genitoriale sulla stessa, obbligandosi ad assumere congiuntamente ogni decisione rilevante e concernente la minore. Le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
2.2. Ambedue i genitori avranno l'obbligo di garantire alla figlia minore un rapporto equilibrato e continuativo, di provvedere alla loro cura, educazione ed istruzione, di garantire rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale. 3.
DIRITTO DI VISITE 3.1. Il diritto di visita del padre alla figlia minore potrà essere concordato da entrambi i genitori in base alle necessità e agli orari lavorativi del padre, stante il luogo di lavoro distante dalla casa di residenza.
3.2. La minore, trascorrerà, altresì, i fine settimana alternativamente, una volta con la madre ed una volta con il padre.
3.3. La minore trascorrerà inoltre le festività natalizie e pasquali in attuazione del principio della reciprocità dei rapporti genitoriali e, pertanto, ad anni alterni dal 24 al 30 dicembre compreso con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore e, ad anni alterni trascorreranno con un genitore la festività Pasquale e con l'altro quella di Pasquetta, salvo diversi accordi tra i coniugi, anche in relazione alle esigenze della minore stessa;
3.4. La minore potrà trascorrere con il padre quindici giorni durante le vacanze estive, nel periodo intercorrente tra i mesi di giugno, luglio ed agosto (periodo da individuarsi durante le vacanze estive). Tuttavia tale periodo potrà essere modificato di comune accordo tra i coniugi.
4. MANTENIMENTO Il marito corrisponderà mensilmente alla moglie a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie l'assegno mensile di euro 300,00 entro il giorno 20 di
2 ogni mese e tale importo sarà rivalutato annualmente a partire dalla data dell'omologa della separazione secondo gli indici Istat. Il mantenimento comprenderà il fabbisogno alimentare nonché le spese del vivere ordinario.
5. SPESE STRAORDINARIE Entrambi i coniugi provvederanno al pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute purché previamente concordate e debitamente documentate dalla madre/padre;
6. ASSEGNO UNICO L'assegno unico andrà ad integrare la quota di mantenimento, mediante il versamento dello stesso alla moglie, pertanto il mantenimento sarà così determinato euro 300,00 oltre l'intero importo dell'assegno unico;
7. RAPPORTI ECONOMICI TRA CONIUGI Entrambi i coniugi dichiarano di essere indipendenti, pertanto alcun mantenimento verrà corrisposto l'uno a carico dell'altro.
8. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e quindi, ad eccezione di quanto previsto nel presente accordo, e pertanto non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro. 11. I genitori si danno reciproco consenso al rinnovo o rilascio dei rispettivi passaporti o della Carta di Identità valida per l'espatrio proprio della figlia minore.”.
All'udienza del 02/10/2025, in presenza dei coniugi e del difensore, esperito il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato la volontà di addivenire alla separazione. La sig.ra ha, Pt_1 inoltre, dichiarato che a breve sottoscriverà un contratto di lavoro che le consentirà di percepire un reddito di circa 800,00 euro mensili, somma da aggiungersi a quella dell'importo di euro 300,00 a carico del sig. ed all'assegno unico, dell'importo di circa 390,00 euro. Pt_2
Il difensore ha, poi, riservato il deposito del piano genitoriale.
Il Tribunale ha, infine, riservato la causa in decisione.
Come detto, le parti hanno concordato le condizioni regolatrici del rapporto di separazione, come sopra riportate, ed hanno provveduto al deposito del piano genitoriale.
In merito ai rapporti tra i coniugi, l'accordo prospettato non presenta profili di illiceità o contrarietà
a norme imperative.
Esso, inoltre, risponde all'interesse della figlia minore, a giovarsi della Persona_3 responsabilità congiunta di entrambi i genitori nelle principali scelte riguardanti la sua vita, la sua salute e la sua formazione, nonché al suo interesse alla stabilità abitativa ed al mantenimento economico.
Anche la frequentazione con il genitore non collocatario, come concordato nel piano genitoriale a cui si rimanda integralmente, soddisfa l'interesse della minore a mantenere rapporti costanti e significativi con entrambi i genitori.
L'accordo tra i coniugi va qui integrato con l'obbligatoria rivalutazione annuale del contributo ordinario di mantenimento a carico del padre, che avverrà sulla base degli indici Istat-Foi.
3 Va pertanto omologata la separazione consensuale dei coniugi, alle suddette condizioni.
Dopo il passaggio in giudicato la presente sentenza sarà trasmessa all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune di Lainate (MI) per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Le spese processuali vanno interamente compensate, tenuto conto dell'accordo delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla contestuale domanda proposta da e da Parte_2
, con ricorso del 25/03/2025, così provvede: Parte_1
a) omologa la separazione consensuale di e da , i quali Parte_2 Parte_1 hanno contratto matrimonio in Lomas De Zamora (Argentina), il 23/05/2002, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Lainate (MI) dell'anno 2003, Atto nr. 2, Parte II, Serie C.
b) autorizza i coniugi a vivere separatamente.
c) Dispone l'affidamento congiunto della figlia minore, , ad entrambi i Persona_3 genitori, con collocazione della stessa presso la madre, ; Parte_1
d) dispone che il rapporto di separazione sia regolato dalle condizioni concordate dai coniugi, come riportate in motivazione e nel piano genitoriale;
e) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Lainate (MI) per gli adempimenti di competenza;
f) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in camera di consiglio, in Potenza il 09/10/2025.
IL PRESIDENTE
dott. Rosario Baglioni
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