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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 15/07/2025, n. 1438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1438 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Davide De Giorgio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 728/2023 Registro Generale affari contenziosi civili vertente
TRA
(P.I. ), con il patrocinio degli avv. Isabella Parte_1 P.IVA_1 GG e LU Mandes, ed elezione di domicilio presso il Servizio Legale dell'Azienda, in via Comunale del Principe n. 13/A, giusta procura in atti Pt_1
OPPONENTE E (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Maria Controparte_1 P.IVA_2 Dominique Enza Feola, presso cui ha eletto domicilio in Milano, via Durini n. 5, giusta procura in atti
OPPOSTA OGGETTO: 143999 - altri contratti atipici
CONCLUSIONI delle parti: Per (come da atto di citazione in opposizione): Parte_1 In via preliminare, dichiarare l'incompetenza territoriale del giudice adito ed in subordine infondata in fatto e in diritto la pretesa creditoria dell'opposta e, conseguentemente, illegittimo, nullo ed inefficace l'opposto decreto ingiuntivo e, per l'effetto, farne revoca. Vittoria di spese e compensi del giudizio, con sentenza esecutiva come per legge.
Per (come da memoria depositata in data 26.07.2023): Controparte_1 Voglia lʼIll.mo Tribunale, disattesa ogni contraria eccezione e deduzione, così giudicare in via preliminare e pregiudiziale
- Accertare e dichiarare la competenza per territorio del Tribunale di Monza adito in sede monitoria da per le ragioni esposte in atti e, per l'effetto, Controparte_1 rigettare l'avversa eccezione di incompetenza territoriale;
1 Tribunale di Monza Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio definitivamente nel merito in via principale
- Confermare il decreto ingiuntivo opposto R.G. 4463/2022, emesso dal Tribunale di Monza (eccettuato che per l'importo capitale portato dalla fattura n. 21043535, ma non per gli interessi maturati sull'importo da essa portato fino al saldo)
- Condannare l' Controparte_2 al pagamento delle somme capitali portate dalle fatture azionate
[...] monitoriamente - eccettuata le fatture n. 21043535 (pagata anteriormente al deposito del ricorso monitorio), e le fatture 21039770 e 22004245 (pagate successivamente al deposito del ricorso monitorio e alla sua emissione) - e per gli interessi di mora portati da tutte le fatture indicate nel ricorso per ingiunzione, dalla scadenza al saldo effettivo, In via parzialmente cumulativa e subordinata
- Nel non creduto caso di revoca del decreto ingiuntivo o di ritenuta insussistenza del credito portato dalle fatture 19007979 e 22008254 azionate in sede monitoria, accertato comunque che ha provveduto a fornire i prodotti in Controparte_1 esse indicati e che essi sono stati utilizzati e impiantati su pazienti, condannare l' a indennizzare della diminuzione patrimoniale Parte_1 Controparte_1 subita per effetto delle forniture rimaste insolute nei limiti dell'arricchimento ricevuto dall' , secondo l'importo ritenuto di giustizia e comunque in Parte_1 misura non inferiore a quanto indicato nelle dette fatture, oltre interessi sulla somma via via rivalutata dalla data della consegna dei prodotti e/o del relativo impianto fino al saldo effettivo In ogni caso:
- Condannare l'attrice opponente all'integrale ristoro delle Parte_1 spese di lite del presente giudizio nonché delle fatture relative alle spese legali stragiudiziali sostenute dall'opponente per la diffida e l'estratto autentico delle scritture contabili, nonché alla rifusione delle spese di lite liquidate in sede monitoria (valutato che l'intervenuto pagamento in fase anteriore alla data di deposito del ricorso non comporta l'applicazione di diverso scaglione), o per i diversi minori importi ritenuti di giustizia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il decreto ingiuntivo opposto, emesso su ricorso di è Controparte_1 stato ingiunto a il pagamento della somma di euro Parte_1 199.265,20 (somma comprensiva dei costi relativi alla diffida stragiudiziale ed alla richiesta dell'estratto autentico notarile), oltre interessi, a titolo di corrispettivo di merci. Con l'atto di citazione in opposizione, ha eccepito Parte_1 l'incompetenza per territorio di questo Tribunale e l'avvenuto pagamento di alcune delle fatture fatte valere dalla società opposta;
la stessa, inoltre, ha sostenuto che altre fatture non erano state pagate per mancanza del relativo ordine e, infine, che non fossero dovute le spese per il rilascio dell'estratto autentico notarile delle scritture contabili. Sulla scorta di quanto precede, l'opponente ha rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe.
costituendosi in giudizio, ha dato atto dell'avvenuto pagamento Controparte_1 di alcune fatture, pagamento peraltro tardivo, e, per il resto, ha domandato il rigetto dell'opposizione e comunque la condanna dell'opponente al pagamento della residua somma ingiunta. La causa è stata istruita mediante assunzione di prova testimoniale, anche in forma scritta.
2. L'eccezione di incompetenza per territorio è infondata e deve pertanto essere disattesa. In proposito, sotto il profilo giuridico, deve rilevarsi che, come affermato dalla Corte di Cassazione (cfr.: Cass., Sez. 6 - 2, ordinanza n. 11781 del 18.06.2020; in senso conforme, si veda anche: Cass., Sez. 6 - 3, ordinanza n. 270 del 12.01.2015), “ai fini della competenza territoriale, nella controversia avente ad oggetto il pagamento di somme di danaro da parte degli enti pubblici, le norme di contabilità degli enti pubblici, che fissano il luogo di adempimento delle obbligazioni in quello della sede di tesoreria dell'ente, valgono ad individuare il "forum destinatae solutionis" eventualmente in deroga all'art. 1182 cod. civ., ma non rendono detto foro né esclusivo, né inderogabile. La P.A. convenuta che intenda, pertanto, eccepire la incompetenza del giudice adito, diverso da quello della sede della tesoreria, ha l'onere di contestare specificamente tutti i possibili fori, indicando le ragioni giustificative dell'esclusione di ogni momento di collegamento idoneo a radicare la competenza”. Nella specie, premesso che la fornitura dei materiali oggetto di causa si inserisce nel più ampio quadro di un affidamento in forza del D. Lgs. n. 50/2016 a seguito di aggiudicazione, deve osservarsi che i singoli ordini venivano trasmessi presso la sede dell'opposta (sita in Comune di Nova Milanese), che, a sua volta, inviava le merci direttamente all'Amministrazione destinataria. Ora, quanto al luogo in cui il contratto relativo a ciascun ordine è stato concluso, deve rilevarsi che, ai sensi del primo comma dell'art. 1327 c.c., “qualora, su richiesta del proponente o per la natura dell'affare o secondo gli usi, la prestazione debba eseguirsi senza una preventiva risposta, il contratto è concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l'esecuzione”. In particolare, considerato che l'obbligazione di pagamento del corrispettivo delle merci deve considerarsi sorta solo previo invio dei beni, è alla norma sopra indicata che occorre fare riferimento ai fini ai fini dell'individuazione del criterio di collegamento del luogo in cui è sorta l'obbligazione di pagamento dedotta in giudizio. Ne deriva che la competenza deve considerarsi correttamente radicata presso questo Tribunale in virtù dell'art. 20 del codice di rito, con riferimento al criterio di collegamento sopra indicato.
3. Passando all'esame del merito, deve rilevarsi che le fatture fatte valere dall'opposta nell'ambito della fase monitoria sono sei e che cinque di esse sono
3 Tribunale di Monza Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio state già nel frattempo pagate, sia pure in ritardo, da parte dell'Amministrazione opponente, il tutto come da tabella che segue, in cui sono indicati il numero di ciascuna fattura, la data di emissione, l'importo, la scadenza (90 giorni dalla data della fattura), la data del pagamento emergente dagli atti ed i giorni di ritardo rispetto alla scadenza.
N. Data Importo Scadenza Pagamento RI gg. 19007979 05/03/2019 854,00 03/06/2019 25/07/2023 1513 21021189 18/06/2021 963,80 16/09/2021 02/08/2023 685 21039770 23/11/2021 390,40 21/02/2022 07/02/2023 351 21043535 21/12/2021 4.628,00 21/03/2022 02/08/2023 499 22004245 07/02/2022 468,48 08/05/2022 07/02/2023 275
22008254 09/03/2022 191.024,00 07/06/2022
Totale 198.328,68
In relazione alle fatture pagate di cui innanzi sono, dunque, ancora dovuti soltanto gli interessi al tasso di cui all'art. 5 D. Lgs. n. 231/2002, dalla scadenza al giorno del pagamento effettivo, sopra parimenti indicati. L'avvenuto pagamento in assenza di istanza o riserva di ripetizione vale come ammissione del credito nella parte in questione.
4. L'unica fattura rimasta inevasa è la n. 22008254 del 9 marzo 2022 per euro 191.024,00, importo comprensivo di IVA. Il motivo per cui essa non è stata pagata è stato dedotto come segue dall'opponente: “Evidenzia inoltre che la fattura n. 22008254 non è stata pagata poiché manca l'ordine in base a quanto stabilito dal D.M. 27.12.2019 che prevede che i pagamenti relativi alle fatture non conformi non possono essere effettuati. In particolare l'art. 3 comma 4 D.M. 7 dicembre 2018 modificato ed integrato dal D.M. 27.12.2019 dispone che dal I° gennaio 2022 “non si può dar corso alla liquidazione ed al successivo pagamento delle fatture che non riportino gli estremi dei corrispondenti ordini validati da NSO””; inoltre, sempre secondo l'opponente, “per queste ultime fatture si evidenzia come la pretesa creditoria sia sfornita di idonea prova a supporto, in quanto non risulta in alcun modo provata l'esecuzione della prestazione dedotta in fattura” (cfr.: atto di citazione in opposizione, a pagina 7).
4.1. Partendo, per comodità di trattazione, dalla seconda questione, vale a dire quella concernente l'asserita mancanza di prova della prestazione, occorre formulare due rilievi. Il primo di essi riguarda il fatto che, come affermato dalla Corte di cassazione (cfr.: Cass., Sez. 6 - 3, ordinanza n. 17889 del 27.08.2020), “in materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.”. Ebbene, nella specie, la semplice deduzione concernente l'insufficiente efficacia probatoria della produzione delle fatture senza la negazione dell'effettiva esecuzione della prestazione non vale come contestazione. Il secondo rilievo, poi, concerne il fatto che la prestazione effettuata dall'opposta risulta dimostrata ben più abbondantemente di quanto affermato dall'opponente. La infatti, ha prodotto in atti non soltanto le fatture, tra cui quella Controparte_1 in esame, ma anche i DDT relativi alla consegna della merce “in conto visione”, i brogliacci della sala operatoria che comprovano quali siano stati i pazienti che hanno beneficiato dell'impianto delle endoprotesi in questione, in tal modo attestandosene l'effettivo utilizzo. Inoltre, ammessa la prova testimoniale su un capitolo di prova relativo all'effettività degli ordini in questione (“Vero che i prodotti di cui alla fattura n. 22008254 sono stati richiesti dall'Ospedale a per il CP_1 CP_3 CP_1 tramite della Farmacia e del Reparto di Chirurgia Vascolare nelle date prossime ai documenti di trasporto costituenti i doc 41”), detta circostanza risulta confermata in primo luogo dal teste dott. Primario del Reparto Testimone_1 di Chirurgia Vascolare dell'Ospedale del Mare di mediante testimonianza Pt_1 scritta. In secondo luogo, il teste dipendente della società opposta Testimone_2 con mansioni di ha dichiarato, in proposito, quanto Controparte_4 segue:
“Confermo che i prodotti di cui alla fattura n. 22008254 sono stati richiesti CP_1 dall'Ospedale del Mare a per il tramite della Farmacia e del Reparto di CP_1 Chirurgia Vascolare in date prossime ai documenti di trasporto costituenti il doc 41. Faccio presente che, in base alle risultanze della TAC, viene condiviso un planning con il responsabile dell'unità operativa complessa, nel caso di specie Chirurgia Vascolare, in ordine alle endoprotesi che dovranno essere impiantate nel corso dell'intervento. Faccio altresì presente che, in vista di eventuali complicanze nel corso dell'intervento, vengono inviate più protesi rispetto a quelle che poi saranno effettivamente impiantate. ADR: all'epoca dei fatti, l'
[...]
era un nostro importante cliente ed io gestivo un centinaio di casi Pt_1 all'anno. Faccio presente altresì che tutto quello che viene effettuato viene da me annotato nel pc in quanto seguiamo la situazione delle protesi impiantate anche successivamente all'intervento con grande attenzione”.
4.2. Una volta assodato quanto precede, va affrontata l'ulteriore tematica sollevata dall' . Controparte_5 In effetti, come innanzi si è visto, le risultanze dell'istruttoria espletata consentono di accertare l'inesistenza di ordini relativi alle endoprotesi in esame, e dunque l'assenza ab origine del titolo in forza del quale sono avvenute le relative consegne. In particolare, con riferimento ai documenti allegati alla testimonianza scritta resa dal teste anche a prescindere da qualunque questione circa la possibilità Tes_1 di utilizzarli ai fini della decisione, deve in ogni caso osservarsi che trattasi di meri atti interni all'Amministrazione opponente (richieste formulate dal primario in questione nei confronti del direttore sanitario dell'ospedale e del direttore della
5 Tribunale di Monza Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio farmacia dell'ospedale medesimo), che dunque non possono sopperire all'assenza degli ordini veri e propri. Inoltre, come si evince dalla documentazione in atti, i beni in questione sono stati inviati all'ospedale “in conto visione”, senza che il relativo utilizzo di fatto sia stato oggetto di un contratto vero e proprio stipulato da chi poteva impegnare la volontà dell'Ente. Ora, come dedotto dall'opponente, ai sensi del D.M. 7 dicembre 2018 modificato ed integrato dal D.M. 27.12.2019, l'Amministrazione opponente sarebbe stata tenuta a trasmettere gli ordini relativi alle endoprotesi mediante il Nodo di Smistamento degli Ordini istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. L'art. 3 del predetto Decreto prevede quanto segue:
“
1. L'emissione dei documenti di cui all'articolo 1 è effettuata esclusivamente in forma elettronica e la trasmissione avviene per il tramite del Nodo di Smistamento degli Ordini.
2. Il comma 1 si applica per i beni, a decorrere dal 1 febbraio 2020 e per i servizi, a decorrere dal 1 gennaio 2021".
3. A decorrere dalle date di cui al comma 2, sulle fatture elettroniche sono obbligatoriamente riportati gli estremi dei documenti secondo le modalità stabilite nelle linee guida di cui all'articolo 2.
4. A decorrere dal 1 gennaio 2021 per i beni e a decorrere dal 1 gennaio 2022 per i servizi, gli enti del SSN e i soggetti che effettuano acquisti per conto dei predetti enti non possono dar corso alla liquidazione e successivo pagamento di fatture non conformi a quanto disposto al comma 3”. Al contrario, nessun ordine è stato trasmesso all'opposta, sicché la domanda di adempimento relativa all'importo di cui alla fattura n. 22008254 del 9 marzo 2022 non può essere accolta, per inesistenza ab origine del titolo in virtù del quale la fornitura è avvenuta.
5. La domanda di indennizzo formulata in via subordinata ex art. 2041 c.c. è fondata. A tale riguardo, deve in primo luogo rilevarsi che, in un caso analogo a quello in trattazione, la Corte di cassazione (cfr.: Cass., Sez. 3, ordinanza n. 3127 del 09.02.2021) ha affermato che “nel processo introdotto mediante domanda di adempimento contrattuale è ammissibile la domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento formulata, in via subordinata, con la prima memoria ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c., qualora si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, trattandosi di domanda comunque connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta”. Nel merito, deve rilevarsi che l'art. 2041 c.c. dispone quanto segue: “Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale. Qualora l'arricchimento abbia per oggetto una cosa determinata, colui che l'ha ricevuta è tenuto a restituirla in natura, se sussiste al tempo della domanda”.
6 Tribunale di Monza Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio Poiché, dato l'utilizzo delle endoprotesi di cui si tratta, la restituzione in natura non è più possibile, va determinato l'ammontare dell'indennità. Al riguardo, in assenza di elementi in senso contrario, deve ritenersi che Parte l'arricchimento dell' con il correlativo impoverimento della società opposta, sia avvenuto in misura corrispondente al prezzo delle endoprotesi in questione emergente dalla fattura in atti, al netto dell'IVA, quest'ultima non rappresentativa del valore della merce, per un importo complessivo pari ad euro 183.400,00. La Corte di cassazione (cfr.: Cass., Sez. 1, ordinanza n. 28930 del 05.10.2022), inoltre, ha affermato in materia che “l'indennizzo ex art. 2041 c.c., in quanto credito di valore, va liquidato alla stregua dei valori monetari corrispondenti al momento della relativa pronuncia ed il giudice deve tenere conto della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla decisione, anche di ufficio, a prescindere dalla prova della sussistenza di uno specifico pregiudizio dell'interessato dipendente dal mancato tempestivo conseguimento dell'indennizzo medesimo. La somma così liquidata produce interessi compensativi, i quali sono diretti a coprire l'ulteriore pregiudizio subito dal creditore per il mancato e diverso godimento dei beni e dei servizi impiegati nell'opera, o per le erogazioni o gli esborsi che ha dovuto effettuare, e decorrono dalla data della perdita del godimento del bene o degli effettuati esborsi, coincidente con quella dell'arricchimento”. Sempre secondo l'orientamento interpretativo della Corte di cassazione (cfr.: Cass., Sez. Un., sentenza n. 1712 del 17.02.1995), gli interessi sono da calcolarsi nella misura legale sulla somma rivalutata anno per anno, come richiesto dall'opposta nelle conclusioni rassegnate, il tutto fino alla data odierna. Ai fini della decorrenza di rivalutazione ed interessi, deve tenersi conto della data della fattura prodotta in atti, vale a dire della data del 09.03.2022. L'indennità in questione risulta dunque pari ad euro 221.436,24. Su quest'ultima somma sono dovuti gli interessi nella misura di cui all'art. 1284, comma quarto, c.c. dalla data della presente decisione e fino al saldo.
6. Oltre a quanto precede, vanno riconosciuti in favore dell'opposta i costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte, il tutto ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 D. Lgs. n. 231/2002. Rientrano in tale voce sia l'importo di euro 735,02 sostenuto per la diffida stragiudiziale (cfr.: doc. 4 del fascicolo della fase monitoria), sia la somma di euro 270,00 (cfr.: doc. 5 del fascicolo della fase monitoria e doc. 24 della fase di opposizione), relativa agli estratti autentici notarili prodotti in atti. In tutto trattasi di euro 1.005,02, al netto della ritenuta d'acconto, su cui sono dovuti gli interessi legali di cui all'art. 1284, comma quarto, c.c. dalla data della domanda giudiziale e fino al saldo.
7. Il decreto opposto, alla luce di quanto sopra, va revocato, sostituendosi l'ingiunzione con la condanna dell'opponente al pagamento delle somme sopra indicate. Le spese processuali, ivi comprese quelle relative alla fase monitoria, seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 delle seguenti somme: a. l'importo di euro 221.436,24, oltre interessi nella misura di cui all'art. 1284, comma quarto, c.c. dalla data della presente decisione e fino al saldo;
b. gli interessi moratori nella misura di cui all'art. 5 D. Lgs. n. 231/2002 sugli importi di cui alle fatture n. 19007979, 21021189, 21039770, 21043535, 22004245, dalle date di scadenza delle singole fatture alle date di effettivo pagamento, date tutte indicate compiutamente nella tabella riportata al paragrafo 3 della motivazione;
c. l'ulteriore somma di euro 1.005,02, al netto della ritenuta d'acconto, oltre interessi legali nella misura di cui all'art. 1284, comma quarto, c.c. dalla data della domanda giudiziale e fino al saldo;
3. rigetta ogni ulteriore domanda, eccezione e deduzione delle parti;
4. condanna a rifondere a le spese Parte_1 Controparte_1 processuali, comprensive di quelle relative alla fase monitoria, che liquida in complessivi euro 406,50 per anticipazioni ed euro 13.403,00 per compensi, oltre 15% spese forfettarie ed accessori di legge, se ed in quanto dovuti. Così deciso in Monza, in data 12 luglio 2025. Il Giudice Davide De Giorgio 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2 Tribunale di Monza Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio
4 Tribunale di Monza Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio
7 Tribunale di Monza Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio
8 Tribunale di Monza Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio
Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Davide De Giorgio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 728/2023 Registro Generale affari contenziosi civili vertente
TRA
(P.I. ), con il patrocinio degli avv. Isabella Parte_1 P.IVA_1 GG e LU Mandes, ed elezione di domicilio presso il Servizio Legale dell'Azienda, in via Comunale del Principe n. 13/A, giusta procura in atti Pt_1
OPPONENTE E (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Maria Controparte_1 P.IVA_2 Dominique Enza Feola, presso cui ha eletto domicilio in Milano, via Durini n. 5, giusta procura in atti
OPPOSTA OGGETTO: 143999 - altri contratti atipici
CONCLUSIONI delle parti: Per (come da atto di citazione in opposizione): Parte_1 In via preliminare, dichiarare l'incompetenza territoriale del giudice adito ed in subordine infondata in fatto e in diritto la pretesa creditoria dell'opposta e, conseguentemente, illegittimo, nullo ed inefficace l'opposto decreto ingiuntivo e, per l'effetto, farne revoca. Vittoria di spese e compensi del giudizio, con sentenza esecutiva come per legge.
Per (come da memoria depositata in data 26.07.2023): Controparte_1 Voglia lʼIll.mo Tribunale, disattesa ogni contraria eccezione e deduzione, così giudicare in via preliminare e pregiudiziale
- Accertare e dichiarare la competenza per territorio del Tribunale di Monza adito in sede monitoria da per le ragioni esposte in atti e, per l'effetto, Controparte_1 rigettare l'avversa eccezione di incompetenza territoriale;
1 Tribunale di Monza Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio definitivamente nel merito in via principale
- Confermare il decreto ingiuntivo opposto R.G. 4463/2022, emesso dal Tribunale di Monza (eccettuato che per l'importo capitale portato dalla fattura n. 21043535, ma non per gli interessi maturati sull'importo da essa portato fino al saldo)
- Condannare l' Controparte_2 al pagamento delle somme capitali portate dalle fatture azionate
[...] monitoriamente - eccettuata le fatture n. 21043535 (pagata anteriormente al deposito del ricorso monitorio), e le fatture 21039770 e 22004245 (pagate successivamente al deposito del ricorso monitorio e alla sua emissione) - e per gli interessi di mora portati da tutte le fatture indicate nel ricorso per ingiunzione, dalla scadenza al saldo effettivo, In via parzialmente cumulativa e subordinata
- Nel non creduto caso di revoca del decreto ingiuntivo o di ritenuta insussistenza del credito portato dalle fatture 19007979 e 22008254 azionate in sede monitoria, accertato comunque che ha provveduto a fornire i prodotti in Controparte_1 esse indicati e che essi sono stati utilizzati e impiantati su pazienti, condannare l' a indennizzare della diminuzione patrimoniale Parte_1 Controparte_1 subita per effetto delle forniture rimaste insolute nei limiti dell'arricchimento ricevuto dall' , secondo l'importo ritenuto di giustizia e comunque in Parte_1 misura non inferiore a quanto indicato nelle dette fatture, oltre interessi sulla somma via via rivalutata dalla data della consegna dei prodotti e/o del relativo impianto fino al saldo effettivo In ogni caso:
- Condannare l'attrice opponente all'integrale ristoro delle Parte_1 spese di lite del presente giudizio nonché delle fatture relative alle spese legali stragiudiziali sostenute dall'opponente per la diffida e l'estratto autentico delle scritture contabili, nonché alla rifusione delle spese di lite liquidate in sede monitoria (valutato che l'intervenuto pagamento in fase anteriore alla data di deposito del ricorso non comporta l'applicazione di diverso scaglione), o per i diversi minori importi ritenuti di giustizia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il decreto ingiuntivo opposto, emesso su ricorso di è Controparte_1 stato ingiunto a il pagamento della somma di euro Parte_1 199.265,20 (somma comprensiva dei costi relativi alla diffida stragiudiziale ed alla richiesta dell'estratto autentico notarile), oltre interessi, a titolo di corrispettivo di merci. Con l'atto di citazione in opposizione, ha eccepito Parte_1 l'incompetenza per territorio di questo Tribunale e l'avvenuto pagamento di alcune delle fatture fatte valere dalla società opposta;
la stessa, inoltre, ha sostenuto che altre fatture non erano state pagate per mancanza del relativo ordine e, infine, che non fossero dovute le spese per il rilascio dell'estratto autentico notarile delle scritture contabili. Sulla scorta di quanto precede, l'opponente ha rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe.
costituendosi in giudizio, ha dato atto dell'avvenuto pagamento Controparte_1 di alcune fatture, pagamento peraltro tardivo, e, per il resto, ha domandato il rigetto dell'opposizione e comunque la condanna dell'opponente al pagamento della residua somma ingiunta. La causa è stata istruita mediante assunzione di prova testimoniale, anche in forma scritta.
2. L'eccezione di incompetenza per territorio è infondata e deve pertanto essere disattesa. In proposito, sotto il profilo giuridico, deve rilevarsi che, come affermato dalla Corte di Cassazione (cfr.: Cass., Sez. 6 - 2, ordinanza n. 11781 del 18.06.2020; in senso conforme, si veda anche: Cass., Sez. 6 - 3, ordinanza n. 270 del 12.01.2015), “ai fini della competenza territoriale, nella controversia avente ad oggetto il pagamento di somme di danaro da parte degli enti pubblici, le norme di contabilità degli enti pubblici, che fissano il luogo di adempimento delle obbligazioni in quello della sede di tesoreria dell'ente, valgono ad individuare il "forum destinatae solutionis" eventualmente in deroga all'art. 1182 cod. civ., ma non rendono detto foro né esclusivo, né inderogabile. La P.A. convenuta che intenda, pertanto, eccepire la incompetenza del giudice adito, diverso da quello della sede della tesoreria, ha l'onere di contestare specificamente tutti i possibili fori, indicando le ragioni giustificative dell'esclusione di ogni momento di collegamento idoneo a radicare la competenza”. Nella specie, premesso che la fornitura dei materiali oggetto di causa si inserisce nel più ampio quadro di un affidamento in forza del D. Lgs. n. 50/2016 a seguito di aggiudicazione, deve osservarsi che i singoli ordini venivano trasmessi presso la sede dell'opposta (sita in Comune di Nova Milanese), che, a sua volta, inviava le merci direttamente all'Amministrazione destinataria. Ora, quanto al luogo in cui il contratto relativo a ciascun ordine è stato concluso, deve rilevarsi che, ai sensi del primo comma dell'art. 1327 c.c., “qualora, su richiesta del proponente o per la natura dell'affare o secondo gli usi, la prestazione debba eseguirsi senza una preventiva risposta, il contratto è concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l'esecuzione”. In particolare, considerato che l'obbligazione di pagamento del corrispettivo delle merci deve considerarsi sorta solo previo invio dei beni, è alla norma sopra indicata che occorre fare riferimento ai fini ai fini dell'individuazione del criterio di collegamento del luogo in cui è sorta l'obbligazione di pagamento dedotta in giudizio. Ne deriva che la competenza deve considerarsi correttamente radicata presso questo Tribunale in virtù dell'art. 20 del codice di rito, con riferimento al criterio di collegamento sopra indicato.
3. Passando all'esame del merito, deve rilevarsi che le fatture fatte valere dall'opposta nell'ambito della fase monitoria sono sei e che cinque di esse sono
3 Tribunale di Monza Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio state già nel frattempo pagate, sia pure in ritardo, da parte dell'Amministrazione opponente, il tutto come da tabella che segue, in cui sono indicati il numero di ciascuna fattura, la data di emissione, l'importo, la scadenza (90 giorni dalla data della fattura), la data del pagamento emergente dagli atti ed i giorni di ritardo rispetto alla scadenza.
N. Data Importo Scadenza Pagamento RI gg. 19007979 05/03/2019 854,00 03/06/2019 25/07/2023 1513 21021189 18/06/2021 963,80 16/09/2021 02/08/2023 685 21039770 23/11/2021 390,40 21/02/2022 07/02/2023 351 21043535 21/12/2021 4.628,00 21/03/2022 02/08/2023 499 22004245 07/02/2022 468,48 08/05/2022 07/02/2023 275
22008254 09/03/2022 191.024,00 07/06/2022
Totale 198.328,68
In relazione alle fatture pagate di cui innanzi sono, dunque, ancora dovuti soltanto gli interessi al tasso di cui all'art. 5 D. Lgs. n. 231/2002, dalla scadenza al giorno del pagamento effettivo, sopra parimenti indicati. L'avvenuto pagamento in assenza di istanza o riserva di ripetizione vale come ammissione del credito nella parte in questione.
4. L'unica fattura rimasta inevasa è la n. 22008254 del 9 marzo 2022 per euro 191.024,00, importo comprensivo di IVA. Il motivo per cui essa non è stata pagata è stato dedotto come segue dall'opponente: “Evidenzia inoltre che la fattura n. 22008254 non è stata pagata poiché manca l'ordine in base a quanto stabilito dal D.M. 27.12.2019 che prevede che i pagamenti relativi alle fatture non conformi non possono essere effettuati. In particolare l'art. 3 comma 4 D.M. 7 dicembre 2018 modificato ed integrato dal D.M. 27.12.2019 dispone che dal I° gennaio 2022 “non si può dar corso alla liquidazione ed al successivo pagamento delle fatture che non riportino gli estremi dei corrispondenti ordini validati da NSO””; inoltre, sempre secondo l'opponente, “per queste ultime fatture si evidenzia come la pretesa creditoria sia sfornita di idonea prova a supporto, in quanto non risulta in alcun modo provata l'esecuzione della prestazione dedotta in fattura” (cfr.: atto di citazione in opposizione, a pagina 7).
4.1. Partendo, per comodità di trattazione, dalla seconda questione, vale a dire quella concernente l'asserita mancanza di prova della prestazione, occorre formulare due rilievi. Il primo di essi riguarda il fatto che, come affermato dalla Corte di cassazione (cfr.: Cass., Sez. 6 - 3, ordinanza n. 17889 del 27.08.2020), “in materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.”. Ebbene, nella specie, la semplice deduzione concernente l'insufficiente efficacia probatoria della produzione delle fatture senza la negazione dell'effettiva esecuzione della prestazione non vale come contestazione. Il secondo rilievo, poi, concerne il fatto che la prestazione effettuata dall'opposta risulta dimostrata ben più abbondantemente di quanto affermato dall'opponente. La infatti, ha prodotto in atti non soltanto le fatture, tra cui quella Controparte_1 in esame, ma anche i DDT relativi alla consegna della merce “in conto visione”, i brogliacci della sala operatoria che comprovano quali siano stati i pazienti che hanno beneficiato dell'impianto delle endoprotesi in questione, in tal modo attestandosene l'effettivo utilizzo. Inoltre, ammessa la prova testimoniale su un capitolo di prova relativo all'effettività degli ordini in questione (“Vero che i prodotti di cui alla fattura n. 22008254 sono stati richiesti dall'Ospedale a per il CP_1 CP_3 CP_1 tramite della Farmacia e del Reparto di Chirurgia Vascolare nelle date prossime ai documenti di trasporto costituenti i doc 41”), detta circostanza risulta confermata in primo luogo dal teste dott. Primario del Reparto Testimone_1 di Chirurgia Vascolare dell'Ospedale del Mare di mediante testimonianza Pt_1 scritta. In secondo luogo, il teste dipendente della società opposta Testimone_2 con mansioni di ha dichiarato, in proposito, quanto Controparte_4 segue:
“Confermo che i prodotti di cui alla fattura n. 22008254 sono stati richiesti CP_1 dall'Ospedale del Mare a per il tramite della Farmacia e del Reparto di CP_1 Chirurgia Vascolare in date prossime ai documenti di trasporto costituenti il doc 41. Faccio presente che, in base alle risultanze della TAC, viene condiviso un planning con il responsabile dell'unità operativa complessa, nel caso di specie Chirurgia Vascolare, in ordine alle endoprotesi che dovranno essere impiantate nel corso dell'intervento. Faccio altresì presente che, in vista di eventuali complicanze nel corso dell'intervento, vengono inviate più protesi rispetto a quelle che poi saranno effettivamente impiantate. ADR: all'epoca dei fatti, l'
[...]
era un nostro importante cliente ed io gestivo un centinaio di casi Pt_1 all'anno. Faccio presente altresì che tutto quello che viene effettuato viene da me annotato nel pc in quanto seguiamo la situazione delle protesi impiantate anche successivamente all'intervento con grande attenzione”.
4.2. Una volta assodato quanto precede, va affrontata l'ulteriore tematica sollevata dall' . Controparte_5 In effetti, come innanzi si è visto, le risultanze dell'istruttoria espletata consentono di accertare l'inesistenza di ordini relativi alle endoprotesi in esame, e dunque l'assenza ab origine del titolo in forza del quale sono avvenute le relative consegne. In particolare, con riferimento ai documenti allegati alla testimonianza scritta resa dal teste anche a prescindere da qualunque questione circa la possibilità Tes_1 di utilizzarli ai fini della decisione, deve in ogni caso osservarsi che trattasi di meri atti interni all'Amministrazione opponente (richieste formulate dal primario in questione nei confronti del direttore sanitario dell'ospedale e del direttore della
5 Tribunale di Monza Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio farmacia dell'ospedale medesimo), che dunque non possono sopperire all'assenza degli ordini veri e propri. Inoltre, come si evince dalla documentazione in atti, i beni in questione sono stati inviati all'ospedale “in conto visione”, senza che il relativo utilizzo di fatto sia stato oggetto di un contratto vero e proprio stipulato da chi poteva impegnare la volontà dell'Ente. Ora, come dedotto dall'opponente, ai sensi del D.M. 7 dicembre 2018 modificato ed integrato dal D.M. 27.12.2019, l'Amministrazione opponente sarebbe stata tenuta a trasmettere gli ordini relativi alle endoprotesi mediante il Nodo di Smistamento degli Ordini istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. L'art. 3 del predetto Decreto prevede quanto segue:
“
1. L'emissione dei documenti di cui all'articolo 1 è effettuata esclusivamente in forma elettronica e la trasmissione avviene per il tramite del Nodo di Smistamento degli Ordini.
2. Il comma 1 si applica per i beni, a decorrere dal 1 febbraio 2020 e per i servizi, a decorrere dal 1 gennaio 2021".
3. A decorrere dalle date di cui al comma 2, sulle fatture elettroniche sono obbligatoriamente riportati gli estremi dei documenti secondo le modalità stabilite nelle linee guida di cui all'articolo 2.
4. A decorrere dal 1 gennaio 2021 per i beni e a decorrere dal 1 gennaio 2022 per i servizi, gli enti del SSN e i soggetti che effettuano acquisti per conto dei predetti enti non possono dar corso alla liquidazione e successivo pagamento di fatture non conformi a quanto disposto al comma 3”. Al contrario, nessun ordine è stato trasmesso all'opposta, sicché la domanda di adempimento relativa all'importo di cui alla fattura n. 22008254 del 9 marzo 2022 non può essere accolta, per inesistenza ab origine del titolo in virtù del quale la fornitura è avvenuta.
5. La domanda di indennizzo formulata in via subordinata ex art. 2041 c.c. è fondata. A tale riguardo, deve in primo luogo rilevarsi che, in un caso analogo a quello in trattazione, la Corte di cassazione (cfr.: Cass., Sez. 3, ordinanza n. 3127 del 09.02.2021) ha affermato che “nel processo introdotto mediante domanda di adempimento contrattuale è ammissibile la domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento formulata, in via subordinata, con la prima memoria ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c., qualora si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, trattandosi di domanda comunque connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta”. Nel merito, deve rilevarsi che l'art. 2041 c.c. dispone quanto segue: “Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale. Qualora l'arricchimento abbia per oggetto una cosa determinata, colui che l'ha ricevuta è tenuto a restituirla in natura, se sussiste al tempo della domanda”.
6 Tribunale di Monza Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio Poiché, dato l'utilizzo delle endoprotesi di cui si tratta, la restituzione in natura non è più possibile, va determinato l'ammontare dell'indennità. Al riguardo, in assenza di elementi in senso contrario, deve ritenersi che Parte l'arricchimento dell' con il correlativo impoverimento della società opposta, sia avvenuto in misura corrispondente al prezzo delle endoprotesi in questione emergente dalla fattura in atti, al netto dell'IVA, quest'ultima non rappresentativa del valore della merce, per un importo complessivo pari ad euro 183.400,00. La Corte di cassazione (cfr.: Cass., Sez. 1, ordinanza n. 28930 del 05.10.2022), inoltre, ha affermato in materia che “l'indennizzo ex art. 2041 c.c., in quanto credito di valore, va liquidato alla stregua dei valori monetari corrispondenti al momento della relativa pronuncia ed il giudice deve tenere conto della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla decisione, anche di ufficio, a prescindere dalla prova della sussistenza di uno specifico pregiudizio dell'interessato dipendente dal mancato tempestivo conseguimento dell'indennizzo medesimo. La somma così liquidata produce interessi compensativi, i quali sono diretti a coprire l'ulteriore pregiudizio subito dal creditore per il mancato e diverso godimento dei beni e dei servizi impiegati nell'opera, o per le erogazioni o gli esborsi che ha dovuto effettuare, e decorrono dalla data della perdita del godimento del bene o degli effettuati esborsi, coincidente con quella dell'arricchimento”. Sempre secondo l'orientamento interpretativo della Corte di cassazione (cfr.: Cass., Sez. Un., sentenza n. 1712 del 17.02.1995), gli interessi sono da calcolarsi nella misura legale sulla somma rivalutata anno per anno, come richiesto dall'opposta nelle conclusioni rassegnate, il tutto fino alla data odierna. Ai fini della decorrenza di rivalutazione ed interessi, deve tenersi conto della data della fattura prodotta in atti, vale a dire della data del 09.03.2022. L'indennità in questione risulta dunque pari ad euro 221.436,24. Su quest'ultima somma sono dovuti gli interessi nella misura di cui all'art. 1284, comma quarto, c.c. dalla data della presente decisione e fino al saldo.
6. Oltre a quanto precede, vanno riconosciuti in favore dell'opposta i costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte, il tutto ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 D. Lgs. n. 231/2002. Rientrano in tale voce sia l'importo di euro 735,02 sostenuto per la diffida stragiudiziale (cfr.: doc. 4 del fascicolo della fase monitoria), sia la somma di euro 270,00 (cfr.: doc. 5 del fascicolo della fase monitoria e doc. 24 della fase di opposizione), relativa agli estratti autentici notarili prodotti in atti. In tutto trattasi di euro 1.005,02, al netto della ritenuta d'acconto, su cui sono dovuti gli interessi legali di cui all'art. 1284, comma quarto, c.c. dalla data della domanda giudiziale e fino al saldo.
7. Il decreto opposto, alla luce di quanto sopra, va revocato, sostituendosi l'ingiunzione con la condanna dell'opponente al pagamento delle somme sopra indicate. Le spese processuali, ivi comprese quelle relative alla fase monitoria, seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 delle seguenti somme: a. l'importo di euro 221.436,24, oltre interessi nella misura di cui all'art. 1284, comma quarto, c.c. dalla data della presente decisione e fino al saldo;
b. gli interessi moratori nella misura di cui all'art. 5 D. Lgs. n. 231/2002 sugli importi di cui alle fatture n. 19007979, 21021189, 21039770, 21043535, 22004245, dalle date di scadenza delle singole fatture alle date di effettivo pagamento, date tutte indicate compiutamente nella tabella riportata al paragrafo 3 della motivazione;
c. l'ulteriore somma di euro 1.005,02, al netto della ritenuta d'acconto, oltre interessi legali nella misura di cui all'art. 1284, comma quarto, c.c. dalla data della domanda giudiziale e fino al saldo;
3. rigetta ogni ulteriore domanda, eccezione e deduzione delle parti;
4. condanna a rifondere a le spese Parte_1 Controparte_1 processuali, comprensive di quelle relative alla fase monitoria, che liquida in complessivi euro 406,50 per anticipazioni ed euro 13.403,00 per compensi, oltre 15% spese forfettarie ed accessori di legge, se ed in quanto dovuti. Così deciso in Monza, in data 12 luglio 2025. Il Giudice Davide De Giorgio 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
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