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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 02/12/2025, n. 1250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1250 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
1. dott. Biagio Politano Presidente
2. dott. Pietro Scuteri Consigliere est.
3. dott.ssa Alessia Dattilo Consigliere
Ha emesso la seguente SENTENZA
Nella causa civile n. 257/20 RGAC, trattenuta in decisione all'udienza dell' 8.10.2025, vertente
TRA
, c.f.: e , Parte_1 C.F._1 Parte_2
c.f.: , rappresentati e difesi dall'avv. Paolo Perrone, giuste separate procure C.F._2 speciali in atti, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Francesco Leone sito in Catanzaro, viale de Filippis 214;
Appellanti
E
(c.f.: ), Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
(c.f.: ) e (c.f.: ), tutti rappresentati C.F._4 CP_3 C.F._5
e difesi dall'avv. Santo Manes ), giusta procura speciale in atti;
C.F._6
Appellati
E
, c.f.: , nato a [...] il [...], ivi residente in [...] CodiceFiscale_7
Caulonia 1, elettivamente domiciliato in OL, alla via S. Rocco n. 2, presso lo studio dell'avv.
EN AN che lo difende e rappresenta in virtù di procura speciale in atti;
Appellato
1 Corte di Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile
____________________________________________________________
Conclusioni: Per l'appellante: «Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, per i motivi tutti di cui in narrativa, in totale accoglimento del presente atto di appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, in riforma dell'impugnata sentenza n. 1259/2019 emessa il 04.07.2019 dal Tribunale Ordinario di OL – Sezione Civile – in composizione monocratica, nella persona del giudice Franco Caroleo, pubblicata mediante depositato in cancelleria il 04.07.2019, mai notificata: - IN VIA PRINCIPALE: condannare gli odierni appellati: , Controparte_4 [...]
, e , in solido tra loro, al pagamento delle spese, degli onorari e delle Controparte_1 Controparte_2 CP_3 competenze del primo grado di giudizio. - IN VIA SUBORDINATA: compensare le spese di lite considerando anche la complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi»
Per gli appellati e : «Voglia l'On.le Corte di Controparte_1 Controparte_2 CP_3
Appello adita, contrariis reiectis, rigettare lo spiegato appello perché infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza n.533/2019 emessa dal Tribunale Ordinario di OL –Sezione Civile- Giudice dott. Franco Caroleo, pubblicata il 04 luglio 2019, relativa al giudizio n.1259/2016 R.G.A.C.. Con vittoria di spese e competenze anche del presente grado del giudizio, da distrarsi»
Per l'appellato : «Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni avversa pretesa e deduzione, Controparte_4 dichiarare inammissibile l'appello proposto. Nel merito voglia rigettare l'impugnazione perché infondata in fatto ed in diritto con conseguente conferma della sentenza di primo grado. Con vittoria di spese e competenze anche del secondo grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario»
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado.
1.1. Con atto di citazione regolarmente notificato, e agivano in Pt_1 Parte_2 giudizio innanzi al Tribunale di OL chiedendo la condanna dei convenuti odierni appellati alla restituzione della somma di euro 75.000,00, oltre rivalutazione ed interessi, “qualora il Tribunale di
OL all'esito del giudizio iscritto al n. 686/2016 di R.G.A.C. dovesse emettere una pronuncia costitutiva di risoluzione del contratto di compravendita a rogito del Notaio in Amantea del 13 settembre 2006 Persona_1
– Rep. 107191 – Racc. 12658 intercorso tra le stesse parti del presente giudizio”.
Si costituivano in giudizio nonché , e Controparte_4 Controparte_1 Controparte_2 contestando le pretese attoree ed eccependo l'inammissibilità della domanda condizionata. CP_3
Con sentenza n.533/2019 pronunciata in data 4 luglio 2029, non notificata, il Tribunale di OL ha:
1) dichiarato la cessazione della materia del contendere;
2) condannato gli attori, in solido, al pagamento, in favore di delle spese processuali, Controparte_4 determinate in euro 4.015,00 per compensi di avvocato oltre IVA, CPA e rimborso ex art. 2 d.m. n.
55/2014, da distrarsi in favore dell'avv. EN AN;
3) condannato gli attori, in solido, al pagamento, in favore di , Controparte_1 CP_2
e delle spese processuali, determinate in euro 4.015,00 per compensi di
[...] CP_3 avvocato oltre IVA, CPA e rimborso ex art. 2 d.m. n. 55/2014, da distrarsi in favore dell'avv. Santo Manes.
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In estrema sintesi, il Tribunale ha ritenuto:
-- cessata la materia del contendere, per la sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire e a contraddire ex art. 100 c.p.c. atteso che, con le dichiarazioni rese dai procuratori delle parti all'udienza del
27.9.2018, è venuto meno ogni contrasto tra le parti in ordine all'oggetto della controversia. Ed invero, in tale udienza è stata allegata la sopravvenienza di un fatto (estinzione del procedimento cui era condizionata la domanda attorea) suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere;
-- che la domanda proposta dagli attori sarebbe stata da respingere per inammissibilità per la mancanza del necessario carattere dell'attualità dell'interesse che non può riconoscersi nel caso in cui
(come quello di specie) il medesimo risulti condizionato dall'esito di altro giudizio (profilo valutato secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale per regolare il regime delle spese di lite)
1.2. Avverso tale sentenza hanno proposto appello e Parte_1 Parte_2 affidato a due motivi di gravame (di cui meglio e diffusamente si dirà infra), strettamente connessi e conseguenziali, con cui hanno dedotto illogicità, errata interpretazione e travisamento dell'art. 100
c.p.c. – omesso esame dei fatti storici e conseguente errata determinazione della soccombenza della parte.
Radicatosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio, con separati atti, e Controparte_4 [...]
, , resistendo all'appello e chiedendone il rigetto. Controparte_1 Controparte_2 CP_3
Instaurato il giudizio innanzi alla terza sezione civile e acquisito il fascicolo di ufficio del giudizio di primo grado, dopo un rinvio preliminare, all'esito dell'udienza del 09.02.2021 la causa veniva rinviata al 28 novembre 2023 per la precisazione delle conclusioni e, quindi, alla predetta udienza rinviata per i medesimi incombenti all'udienza del 25.11.2025.
Con decreto presidenziale del 29.10.2024 la causa veniva riassegnata alla seconda sezione civile e veniva fissata l'udienza del 08.10.2025.
All'udienza del 08.10.2025, sulle note di trattazione scritte depositate, la Corte assegnava la causa in decisione previa concessione dei termini ridotti di venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
Appellato e appellante hanno depositato le comparse conclusionali.
§ 2. Le valutazioni della Corte.
2.1. Preliminarmente, quanto all'errore contenuto nell'atto introduttivo del presente giudizio - evidenziato da parte appellata- in cui si si chiede la riforma della sentenza n.1259/2019, recante un numero diverso da quello della pronuncia (n.533/2019), appare necessario rilevare che trattasi, all'evidenza, di un mero errore materiale che non incide sull'ammissibilità dell'appello posto che il tenore dello stesso rende evidente e chiara la volontà degli appellanti di impugnare la sentenza emessa all'esito del giudizio n.1259/2016 R.G.A.C. (peraltro, prodotta in allegato all'appello stesso).
2.2. Ciò chiarito, passando alla valutazione del merito, i motivi di appello -che, in quanto strettamente connessi devono essere analizzati congiuntamente- sono infondati.
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Con il primo motivo di appello, gli appellanti contestano la lettura del giudice di primo grado che ha ritenuto inammissibile la domanda di restituzione proposta dagli appellanti perché priva di attualità, sostenendo che: -- l'interesse ad agire deve essere valutato al momento della proposizione della domanda, e non in base all'esito di un altro processo;
-- la domanda era giuridicamente fondata, poiché il pagamento era già avvenuto nel 2006 e la richiesta di restituzione era legata alla risoluzione del contratto;
-- la giurisprudenza riconosce che l'interesse può essere condizionato, purché sia personale, attuale e concreto.
Deducono, inoltre, che la domanda di restituzione può essere proposta autonomamente, anche in un giudizio distinto e che è legittimo agire separatamente per evitare la prescrizione, come fatto dagli appellanti.
Contestano, ancora, che il giudice ha ignorato un elemento decisivo ossia che il giudizio presupposto
(R.G. n. 686/2016) si è estinto per inattività degli appellati, che non hanno integrato il contraddittorio nei termini assegnati, deducendo che questo fatto dimostra che:
-- gli appellanti hanno agito per tutelare un diritto che rischiava di essere pregiudicato;
--la cessazione della materia del contendere è conseguenza del comportamento degli appellati, e non degli attori.
Il giudice di prime cure, avrebbe, dunque, confuso la natura accessoria della domanda con una pretesa subordinata, mentre si trattava di una azione autonoma fondata su un diritto già maturato.
Con il secondo motivo di appello, strettamente connesso al primo e conseguenziale dello stesso, contestano che il Tribunale ha condannato gli appellanti alle spese, applicando il criterio della soccombenza virtuale.
Gli appellanti contestano questa decisione, richiamando l'art. 91 c.p.c. e il principio di causalità sul presupposto che secondo tale principio: -- le spese devono gravare su chi ha dato causa al giudizio;
-
- in questo caso, gli appellanti sono stati costretti ad agire per tutelare un diritto, e il giudizio presupposto si è estinto per colpa degli appellati.
Deducono che anche volendo seguire la logica del giudice, si sarebbe dovuta almeno disporre la compensazione delle spese, tenendo conto della complessità della causa e della condotta delle parti.
2.2.1. La premessa in fatto è univoca e incontestata.
Dagli atti processuali emerge quanto segue:
i) Con atto di citazione in giudizio -iscritto al n.1259/2016 R.G.A.C.- gli odierni appellanti hanno adito il Tribunale di OL chiedendo la condanna dei convenuti alla restituzione del prezzo della compravendita nell'ipotesi in cui il Tribunale Ordinario di OL avesse emesso all'esito del procedimento n. 686/2016 R.G.A.C. una pronuncia costitutiva di risoluzione di detto negozio.
Il tenore inequivoco dell'atto di citazione rende evidente, dunque, che il giudizio di primo grado n.1259/2016 R.G.A.C. era condizionato all'esito dell'altro giudizio n.686/2016 R.G.A.C., poi dichiarato estinto ex art.307 c.p.c. con sentenza n. 862/2017 del Tribunale Ordinario di OL.
ii) Le parti, concordemente, all'udienza del 27 settembre 2018 del giudizio di primo grado, hanno rilevato l'intervenuta estinzione del giudizio presupposto, tale da determinare la cessazione della materia del contendere con riferimento al procedimento n.1259/2016 R.G.A.C. (nel verbale di
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____________________________________________________________ udienza citato si legge, testualmente: “…per EN l'avv. Leonetti Pietro, oggi sostituito Parte_1 dall'avv. Perrone, il quale deposita sentenza n. 862/2017 del Tribunale di OL, con cui è stata dichiarata
l'estinzione del giudizio n. 686/16; chiede quindi che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere poiché la domanda attorea era condizionata al giudizio oggi estinto […] Gli avv.ti Manes e AN si associano alla richiesta di cessazione della materia del contendere ma insistono per la pronuncia sulle spese di lite...”).
2.2.2. A fronte di tali circostanze fattuali -oggettive e incontestate- corretta è la valutazione del
Tribunale.
2.2.3. Corretta è, innanzitutto, la valutazione del primo giudice nella parte in cui ha ritenuto la domanda giudiziale carente sotto il profilo dell'interesse ad agire.
Come chiarito dalla costante giurisprudenza di legittimità, condivisa dalla Corte e dalla quale non vi
è ragione di discostarsi, infatti, “l'interesse ad agire deve essere concreto ed attuale e richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l'attore, senza che siano ammissibili questioni di interpretazioni di norme …”(cfr. Cassazione Civile, 12733 del 2024).
Detto interesse, quindi, a pena di inammissibilità della domanda, deve essere concreto ed attuale e tale non è l'interesse in caso di sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
È fin troppo evidente che la cessazione della materia del contendere determina una sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire e a contraddire.
La pronuncia di "cessazione della materia del contendere" costituisce, infatti, in seno al rito contenzioso ordinario (privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio (cfr. Cass., 1048 del 2000).
Che sia così nel caso concreto si desume, peraltro, dallo stesso tenore della dichiarazione del difensore degli appellanti, riportata nel verbale dell'udienza di primo grado del 27.10.2018 nel quale, come detto, il patrocinante stesso ha chiesto “che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere poiché la domanda attorea era condizionata al giudizio oggi estinto”.
Ergo, immune da censure è la valutazione sul punto compiuta dal primo giudice.
Parimenti corretta è la valutazione del Tribunale in ordine alla astratta inammissibilità della domanda, difettando un interesse concreto ed attuale ad agire nella causa quando lo stesso -come nel caso di specie- risulti condizionato all'esito di altro giudizio.
Ed invero, è stato specificato che l'interesse ad agire ha carattere attuale quando trascende il piano di una mera prospettazione soggettiva dell'agente assurgendo ad una consistenza giuridicamente oggettiva. Così, emerge la sua caratterizzazione nella necessità di una decisione del giudice che non si limiti ad un'affermazione di puro principio, di massima o accademica, ma che sia invece idonea ad
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____________________________________________________________ accertare, costituire, modificare o estinguere una situazione giuridica direttamente ed effettivamente incidente sulla sfera patrimoniale dell'agente (cfr. Cass. n. 12548/2002).
Tale non è e non può essere l'interesse condizionato all'esito del giudizio.
Ed allora, non sussistendo l'attualità dell'interesse ad agire in ipotesi di controversia condizionata all'esito di altro giudizio, è evidente la inammissibilità della relativa domanda (correttamente e legittimamente dichiarata dal Tribunale).
E ciò a prescindere dalle ragioni per le quali sia stato dichiarato estinto il giudizio presupposto n.
686/2016 R.G.A.C. del Tribunale Ordinario di OL.
Né, tantomeno, a conclusioni diverse può pervenirsi per la paventata lesione del diritto che si sostanzierebbe nel pericolo di prescrizione della domanda restitutoria atteso che tale pericolo appare scongiurato proprio dall'art. 2935 cc., secondo cui la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere.
Nel caso di specie, il dies a quo della fattispecie estintiva coincide, evidentemente, con la dichiarazione giudiziale di risoluzione per inadempimento, da cui consegue il diritto alla restituzione.
Inoltre, non può sottacersi, che “la domanda giudiziale ha efficacia interruttiva e sospensiva della prescrizione riguardo a tutti i diritti che si ricolleghino in stretto nesso di causalità, al rapporto cui inerisce, senza che occorra proporre, nello stesso o in altro giudizio, una specifica domanda diretta a farli valere e anche quando, in quello pendente, tale domanda non sia proponibile” (v. Cassazione Civile, Sezione III, sentenza 04 agosto 2016 n.16293).
Per cui, anche sotto tale profilo, il paventato pericolo della prescrizione era insussistente.
In ogni caso, è appena il caso di osservare che le pretese restitutorie degli appellanti avrebbero ben potuto trovare legittimo sfogo attraverso la proposizione di apposita domanda riconvenzionale nel giudizio principale di risoluzione contrattuale, successivamente, riassunto ed estinto.
Circostanza mai avvenuta.
Appurata, quindi, la carenza di attualità dell'interesse ad agire ex art.100 c.p.c. (con conseguente inammissibilità della relativa domanda), è corretta la statuizione del giudice di prime cure anche sulle spese del giudizio.
Infatti, “…il giudice che dichiara cessata la materia del contendere dovrà, comunque, pronunciarsi sulle spese secondo il cosiddetto principio della soccombenza virtuale, laddove tale soccombenza dovrà essere individuata in base ad una ricognizione della normale probabilità di accoglimento della pretesa della parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito” (v., tra le altre, Cass. 21459/2020; Cass. 24234/2016).
Dalle suesposte considerazioni discende il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
§ 3. Le spese di lite.
3.1. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri medi tenuto conto dello scaglione di riferimento in relazione al valore della controversia
(euro 8.030,00), avuto riguardo alla complessità della causa e delle difese e operato l'aumento percentuale in favore del difensore di e Controparte_1 Controparte_2 CP_3 stante il numero delle parti assistite.
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____________________________________________________________
3.2. Visto il tenore della decisione sull'appello (integrale rigetto), si dà atto che sussistono i presupposti per condannare gli appellanti, in solido, al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ex art. 13, comma 1-quater,
d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da e avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1 Parte_2
OL n.533/2019 pronunciata in data 4 luglio 2029, non notificata, così provvede:
Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
Condanna e in solido fra loro, alla rifusione delle spese Parte_1 Parte_2 di lite in favore di , che si liquidano, in complessivi € 5.809,00 per compensi Controparte_4 professionali oltre rimborso forfetario delle spese generali in misura del 15% ed accessori come per legge con distrazione in favore del difensore;
Condanna e in solido fra loro, alla rifusione delle spese Parte_1 Parte_2 di lite in favore di e , che si liquidano, in Controparte_1 Controparte_2 CP_3 complessivi € 7.551,00 per compensi professionali oltre rimborso forfetario delle spese generali in misura del 15% ed accessori come per legge con distrazione in favore del difensore;
Dà atto che sussistono i presupposti per condannare e Parte_1 Parte_2 al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in data 26.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Pietro Scuteri dott. Biagio Politano
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