TRIB
Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 15/04/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. n. 976/2021 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 15 aprile 2025.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Enna, dott.ssa Daniela Francesca Balsamo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.976/2021 R.G.
tra
FEDERAZIONE Parte_1
CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO (CGIL)
[...]
, in persona del legale rappresentante e segretario provinciale pro- Parte 2
tempore, elettivamente domiciliata in Pt 2 alla Via Sperlinga n.7 presso lo studio dell'avv. M. Lo
Manto che lo rappresenta e difende opponente
contro
CP_1 in persona del Sindaco pro tempore rappresentato e difeso per procura a margine della memoria di costituzione dall'Avv. M. Corbo elettivamente domiciliato in Giarre (CT) Via Nino
Martoglio n. 30, presso lo studio del suddetto legale.
opposto Avente ad oggetto: ricorso in opposizione (ex art.28 legge 20 maggio 1970 n. 300
All'udienza odierna trattata ex art 127 ter cpc, i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti (note sostitutive d'udeinza) depositati telematicamente
MOTIVI
Con ricorso in opposizione al giudice del lavoro del Tribunale di Enna, depositato in cancelleria in data 30-06-21, il sindacato indicato in epigrafe conveniva in giudizio il CP 1 chiedendo
la riforma parziale del Decreto del Giudice del lavoro presso il Tribunale di Enna emesso in data
15/06/2021 nel procedimento n. r.g. 1675/2020 tra l'
[...]
( C.F. 1 Controparte_2
F.P. CP_3 Tribunale di Enna Controparte 4 ed il CP 1
Giudice del Lavoro, avente ad oggetto: repressione della condotta antisindacale ai sensi dell'art. 28
legge 20 maggio 1970 n. 300 e comunicato, alla CP 4 Parte_2 in data '
16/06/2021.
Esponeva che con il decreto in oggetto, in data 15/06/2021, il Giudice del Lavoro presso il Tribunale
di Enna accoglieva parzialmente il ricorso proposto dalla Controparte_4
dichiarando l'antisindacalità della condotta del CP 1 di Pt 2 costituita dalla omessa informazione
/ concertazione sindacale, rispetto alla delibera n. 117 del 03/05/2018 e per l'effetto ordinava al CP 1 di Pt 2 la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti lesivi,
mediante l'annullamento della stessa delibera con effetto ex nunc.
Ritenendo ingiusto ed erroneo l'accoglimento parziale del ricorso, l'
[...]
Parte 3
,, in persona del Segretario Generale
[...] Parte_2
rappresentante legale pro tempore, proponeva opposizione ex art.28 della Legge 20 maggio 1970
n.300, avverso il decreto in oggetto che a dire dell'opponente non rende effettiva la tutela dell' Controparte_2 postergando ex nunc (da ora in poi) la rimozione degli effetti lesivi,
giacchè, sosteneva ancora l'opponente CP 5 l'inefficacia del provvedimento significa non rimuovere alcun effetto lesivo, in violazione dell'art. 28 legge 300 / 1970.
proponeva opposizione avverso il decreto in oggetto CP 1Con autonomo ricorso anche il
(R.G. n. 979/2021) chiedendone la revoca. Contestava infatti l'ente la ravvisata sussistenza della condotta antisindacale, per l'assenza dell'obbligo di concertazione e informazione preventiva ai soggetti sindacali in relazione alla Delibera G.M. 117 del 03/05/2018, essendo dovuta la mera informazione successiva, ritualmente data con email del 04/05/2018.
Veniva disposta la riunione dei due giudizi per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva.
Indi all'odierna udienza trattata ex art 127 ter cpc, la causa è stata decisa come da sentenza.
Entrambe le opposizioni non meritano accoglimento dovendosi confermare le statuizioni di cui all'impugnato decreto.
Si premetta che con ricorso ex art. 28 1. 20.05.1970 n. 300, depositato in data 11.11.2020, 1'
CP 2 sindacale di cui in epigrafe premesso che la Giunta Municipale del CP 1
approvava una serie di deliberazioni e segnatamente:
la deliberazione n. 6 del 20/01/2017 e n. 261 del 03/11/2017 apportanti modifiche al Regolamento
di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi del Comune di Pt 2 (rispettivamente con la prima delibera (n. 6 del 20/01/2017) la Giunta Municipale del Comune di Pt 2 approvava la sostituzione dell'art. 122 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi, mentre con la seconda (n.261 del 03/11/2017)
veniva modificato il comma 6 del suddetto art. 122 e modificati gli art. 60 e 60 bis del Regolamento
di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi).
delibere n. 119 del 16/06/2017 e n. 117 del 03/05/2018 con cui ai introducevano, sempre nel
Regolamento, nuovi articoli e se ne sostituivano altri. Precisamente con quella n. 119 del 16/06/2017 venivano sostituiti ed introdotti nuovi articoli nel Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei
Servizi, mentre con la delibera n. 117 del 03/05/2018 veniva introdotto l'art. 75 bis rubricato
"PROCEDURE SELETTIVE RISERVATE AL PERSONALE INTERNO".
CP 1 conCiò premesso, esponeva ancora il ricorrente che la Giunta Municipale del delibera n. 170 del 29/08/2019, aggiornava il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale per gli anni
2019/2021, in cui veniva prevista la copertura di n. 4 posti di responsabile direttivo cat. D/1, mediante progressione verticale ai sensi dell'art. 22 comma 15 del D. Lgs n. 75/2017 e che si provvedeva,
quindi, a disporre la copertura dei suddetti quattro posti cui seguivano n. 2 bandi uno del 17/10/2019
e l'altro del 06/12/2019, per un posto ciascuno (Istruttore Direttivo Amministrativo cat. D1).
Le procedure si concludevano con l'attribuzione ai candidati vincitori della progressione verticale.
Lamentava che tutte le suddette delibere di modifica ed introduzione di nuovi articoli nel
Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, sono state approvate senza né informazione né concertazione con le Organizzazioni Sindacali ed in ogni caso senza attivazione preventiva delle forme di partecipazione sindacale previste dalla legge;
solo successivamente all'approvazione esse sono state trasmesse alle Organizzazioni Sindacali. inConcludeva chiedendo di “dichiarare l'antisindacalità del comportamento del CP 1
,
persona del legale rappresentante pro tempore, per i motivi sopra illustrati ordinando al CP 1
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, la cessazione dei comportamenti illegittimi e la rimozione degli effetti, ai sensi dell'art. 28 della legge 300 del 1970 se del caso mediante l'annullamento dei provvedimenti e della parte dei provvedimenti integranti una condotta antisindacale e dei provvedimenti ad essi consequenziali, connessi e posti in rapporto di correlazione
(sul punto cfr. TAR Sardegna 6/8/2018 “Per la repressione della condotta antisindacale non vige il divieto per il giudice ordinario di annullamento di atti amministrativi"); - Ordinare al CP 1
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, di provvedere ad avviare le fasi di informazione, consultazione, concertazione, confronto e contrattazione con le Organizzazioni
Sindacali... L'ente resistente, costituendosi in giudizio, sosteneva che trattavasi di materie (quelle oggetto degli atti in contestazione) sottratte alla contrattazione collettiva ed anche alle garanzie invocate dalla parte ricorrente.
Ciò posto, al fine di dirimere la questione in disamina, si tratta ora dunque, come già nella pregressa fase, di verificare se le determine avversate abbiano o meno inciso su materie effettivamente soggette alla previa informazione/ concertazione sindacale.
Occorre prendere le mosse dalle norme invocata dalla parte ricorrente.
Disciplina di riferimento è data innanzitutto dalle norme del TUPI e segnatamente dall':
Art. 6 comma 1 vigente dal 15/8/2012 al 21/06/2017 1 - "Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa informazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9";
nonché dall':
Art. 6 comma 1 vigente dal 22/06/2017 "1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalita' indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformita'
al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali".
L'art 16 del CCNL enti locali del 1999 ( vigente ratione temporis ) prevede poi che:
Relazioni sindacali
1. In attesa di rivedere il sistema delle relazioni sindacali riguardante la contrattazione collettiva integrativa, le parti convengono che, allo stato, le materie di contrattazione decentrata di cui all'art. 5, comma 3, del CCNL del 6.7.1995, sono integrate dalle seguenti:
☐ completamento ed integrazione dei criteri per la progressione economica all'interno della categoria di cui all'art. 5, comma 2; modalità di ripartizione delle eventuali risorse aggiuntive per il finanziamento della progressione economica e per la loro distribuzione tra i fondi annuali di cui all'art. 14.
2. Nell'ambito della revisione del sistema delle relazioni sindacali, da attuarsi in sede di rinnovo del
CCNL del quadriennio 1998-2001, le parti convengono che le procedure di concertazione tra gli enti e le rappresentanze sindacali devono comunque riguardare la definizione dei criteri generali per la disciplina delle seguenti materie:
a) svolgimento delle selezioni per i passaggi tra qualifiche;
b) valutazione delle posizioni organizzative e relativa graduazione delle funzioni;
c) conferimento degli incarichi relativi alle posizioni organizzative e relativa valutazione periodica;
d) metodologia permanente di valutazione di cui all'art. 6;
e) individuazione delle risorse aggiuntive per il finanziamento del fondo per la progressione economica interna alla qualifica di cui all'art. 5;
f) individuazione dei nuovi profili di cui all'art. 3, comma 6;
g) attuazione delle regole relative agli aggiornamenti e/o modificazioni di cui all'art. 14, comma 2.
Le procedure di concertazione di cui al presente comma sono effettuate attraverso un confronto che deve comunque concludersi entro il termine massimo di trenta giorni dalla sua attivazione. 19 (...)
Ora, è evidente che tutte le delibere citate in premessa riguardano l'Organizzazione degli Uffici,
giacchè, si tratta di norme di modifica del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.
D'altra parte (e sul punto coglie nel segno la difesa dell'ente resistente laddove, alla pag 3 della memoria di costituzione della fase sommaria, osserva che "Parte avversa muove altresì dall'errato presupposto che tutte le materie disciplinate e raccolte nel Regolamento di Organizzazione degli
Uffici e dei Servizi debbano essere oggetto di relazioni sindacali" ), la necessità della previa informazione/concertazione sindacale sussiste solo in presenza di espressa previsione in tal senso nei contratti collettivi nazionali e non in relazione a qualunque modifica afferente all'Organizzazione
degli Uffici. Ed invero, per quanto concerne le delibere che hanno modificato l'art 122 del Reg. (nn. 6 e 261),
afferendo quest'ultimo articolo del regolamento alla c.d. mobilità esterna, non si rinviene una norma della contrattazione collettiva, tampoco il calendato articolo 16, che ne subordini la regolamentazione alla preventiva informazione/concertazione sindacale.
Non altrettanto può dirsi rispetto alla materia oggetto della delibera n. 117 del 03/05/2018 con cui veniva introdotto l'art. 75 bis rubricato "PROCEDURE SELETTIVE RISERVATE AL PERSONALE
INTERNO".
Sullo specifico punto (Sulla mancanza di condotta antisindacale in materia di criteri generali per le progressioni verticali (Delibera GM n. 117/2018), le difese dell'ente locale sia nella fase sommaria che nella presente fase a cognizione piena si fondano essenzialmente su due ordini di argomentazioni:
1) nello specifico, il CP 1 si sarebbe trovato costretto ad adottare le delibere in oggetto per adeguarsi ed uniformarsi all'evoluzione normativa in materia (riforma Madia);
2) le modifiche del regolamento riguardano materie la cui disciplina è sottratte alla contrattazione collettiva e riservata alla competenza legislativa, in tal guisa prospettando in ordine alla regolamentazione delle stesse una sorta di riserva di legge.
Afferma l'ente resistente nella fase sommaria che le riforme Per 1 e Per 2 hanno, infatti, inciso notevolmente sulla concertazione sindacale già prevista nell'art. 16 comma 2 CCNL 31/03/1999, non essendo più possibile alcuna concertazione stante la sottrazione della materia delle progressioni verticali alla contrattazione collettiva, affidata - senza possibilità di deroghe - alla sovranità
-
legislativa in quanto trattate, come progressioni di carriera, come concorsi pubblici con riserva di posti per gli interni.
A dire del CP 1 il più rigoroso regime delle progressioni di carriera introdotto con la suddetta riforma imponeva all'Ente l'obbligo di adeguare l'ordinamento interno al nuovo quadro normativo.
Tali argomenti non hanno alcun pregio, giacchè, il fatto che si sia trattato dell'adozione di atti dovuti,
non esime l'ente dal rispettare le forme di partecipazione sindacale eventualmente prescritte. Ed invero, una cosa è la necessità di uniformarsi ad una data disciplina legislativa sopravvenuta, altra quella di rispettare le prerogative sindacali nell'adozione delle relative determinazioni laddove queste vertano su questioni e materie per le quali la tutela di tali prerogative sia espressamente garantita.
Infatti, tale esigenza di uniformazione normativa, non escludeva l'altra (tutela delle prerogative sindacali), salvo a voler propugnare un'interpretatio abrogans delle norme della contrattazione collettiva sopra richiamate.
A ragione, pertanto, l'opponente invoca il tenore dell'art 16 del CCNL, nella parte in cui si fa riferimento allo svolgimento delle selezioni per i passaggi tra qualifiche, con tale espressione facendosi inequivoco riferimento a procedure di mobilità verticale svolgentisi all'interno della stessa amministrazione, come di fatto accaduto nella fattispecie a mani.
Non è infatti in dubbio che, il Comune di Pt 2 con la determina adottata (n.117) ha inciso sui criteri generali per lo svolgimento delle selezioni per i passaggi tra qualifiche.
Ciò è vero nella misura in cui con la suddetta delibera viene introdotto l'art. 75 bis del Regolamento
degli uffici e dei servizi, rubricato "PROCEDURE SELETTIVE RISERVATE AL PERSONALE
INTERNO".) con cui si prevede che la Commissione di concorso debba essere composta e presieduta con le modalità previste dall'art. 122 del predetto Regolamento (a sua volta modificato con le delibere nn. 6 e 261).
Ora l'argomento che fa leva sulla esistenza di una sopravvenuta riserva di legge nella materia de qua non convince.
Argomenta il comune nella memoria con riconvenzionale del 07.07.2022 che... Il D. Lgs. 150/2009
ha modificato gli art. 2, 5 comma 2 e 40 del D. Lgs. 165/2001, escludendo dalla contrattazione collettiva l'organizzazione degli uffici e la gestione dei rapporti di lavoro.
In particolare, il novellato art. 40 del D. Lgs. 165/2001 ha escluso dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell'articolo 9, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonchè quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Pertanto, sono esplicitamente escluse della contrattazione collettiva le materie relative a “2) gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi;
3) i princìpi fondamentali di organizzazione degli uffici;
4) i procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro;
5) i ruoli e le dotazioni organiche nonché la loro consistenza complessiva..." (art. 2, comma 1, lettera c), legge
421/1992). L'art. 29 del D. Lgs. 150/2009 ha stabilito che le disposizioni del Titolo III, nel quale è
compreso l'art. 24, hanno carattere imperativo, non possono essere derogate dalla contrattazione collettiva e sono inserite di diritto nei contratti collettivi ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e
1419, secondo comma, del codice civile, fermo restando quanto previsto dall'articolo 31 (anche) per gli enti locali, e cioè il termine di adeguamento del proprio ordinamento alle disposizioni di legge,
ad oggi spirato. Tale inderogabilità è confermata dall'art. 2 comma 2 del D. Lgs. 165/2001
(modificato dal D. Lgs. 150/2009 e dal D. Lgs. 75/2017), ai sensi del quali le disposizioni contenute nel D. Lgs. 165/2001 hanno carattere imperativo, pertanto deriva la nullità ex legge di ogni disposizione contrattuale che le violi;
nonché del comma 3 bis prevede che in caso di nullità delle disposizioni contrattuali per violazioni di norme imperative o dei limiti fissati alla contrattazione collettiva, si applicano gli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. In tale contesto,
sono stati modificati gli artt. 5 e 6 D. Lgs. 165/2001, stabilendo che in tutte le materie in essi rientranti le forme di partecipazione sindacale, anche se già previste dai contratti nazionali, devono considerarsi retrocesse alla sola informazione;
mentre le "ulteriori forme di partecipazione" di cui al predetto art. 5 avrebbero dovuto essere previste dalle parti stipulanti i contratti collettivi nazionali in sede di rinnovo contrattuale.
Fatti tali premesse, sostiene il Comune che Pertanto, rimane definitivamente esclusa dall'ambito di competenza della contrattazione collettiva la materia delle progressioni di carriera, sin dalla data del 01/01/2010. Tant'è vero che, nel rispetto della normativa sopra riportata, il vigente CCNL Funzioni Locali 21 maggio 2018 non reca alcuna disciplina inerente criteri e procedure di progressione verticale.
In realtà a ben vedere le norme citate dallo stesso CP 1 non autorizzano una lettura ed una conclusione di tal fatta.
Innanzitutto contrariamente a quanto sostenuto dal CP 1 non risponde la vero che tutte le forme di partecipazione sindacale devono considerarsi retrocesse alla sola informazione giacchè l'art
5 del d.lgs 165/2001 prevede testualmente quanto segue:
2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, nel rispetto del principio di pari opportunità, e in particolare la direzione e l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatte salve la sola informazione ai sindacati ovvero le ulteriori forme di partecipazione, ove previsti nei contratti di cui all'articolo 9.
A sua volta l'Art.
9. Partecipazione sindacale recita:
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, i contratti collettivi nazionali disciplinano le modalità e gli istituti della partecipazione
Dal combinato disposto delle due norme calendate si trae che, oltre all'informazione, ulteriori forme di partecipazione possono essere contemplate dai contratti di cui all'art 9, ovvero dai contratti collettivi nazionali. E nel caso di specie si è in presenza di una forma ulteriore di partecipazione
(concertazione) espressamente prevista da una norma della contrattazione collettiva nazionale (l'art
16 più volte citato).
Circa la supposta riserva di legge si osserva quanto segue.
La riserva opera in materia di principi generali sulla organizzazione degli uffici.
Trattasi di una dizione assai generica che non esclude che in capo alla contrattazione collettiva possano residuare margini di competenza nella regolamentazione di dettaglio dell'organizzazione stessa. Né convince il riferimento ai procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro, giacchè anche a voler ricondurre le progressioni verticali con passaggio di qualifica all'alveo concorsuale è incontestato che non si sia in presenza di forme di selezione per l'accesso al lavoro (
espressione che inequivocamente evoca concorsi riservati ad esterni diretti cioè alla costituzione ex novo di un rapporto di lavoro).
Ne segue che la materia affrontata e regolamentate dalla delibera in oggetto ovvero quella afferente alle "PROCEDURE SELETTIVE RISERVATE AL PERSONALE INTERNO” dunque alle progressioni verticali, attiene ad aspetti che non sono coperti da riserva di legge sottratti in quanto tali alla contrattazione collettiva.
CP 1 osta aNe discende anche che nessuna norma, tra quelle indicate ed invocate dal che possa trovare piena operatività la norma di cui al CCNL sopra citata (art 16) in particolare nella parte in cui prescrive che le parti convengono che le procedure di concertazione tra gli enti e le rappresentanze sindacali devono comunque riguardare la definizione dei criteri generali per la disciplina delle seguenti materie:
a) svolgimento delle selezioni per i passaggi tra qualifiche;
Si conferma pertanto quanto già accertato in fase sommaria ovvero che la antisindacalità della condotta così ricostruita appare evidente quanto meno con riferimento alla delibera da ultimo citata.
L'omissione rilevata, infatti, viola i diritti sindacali propri della sigla sindacale ricorrente che si vede lesa in prerogative che le sono riconosciute dalla disposizione della contrattazione collettiva a fini di tutela dell'interesse collettivo proprio del personale.
Alla stregua delle argomentazioni esposte, ritenuta la infondatezza dei motivi di opposizione del va pertanto confermata la dichiarazione di antisindacalità della condotta dell'ente CP 1
locale, costituita dall'omessa preventiva informazione/concertazione con la parti sindacali,
nell'adozione degli atti prodromici alle disposte progressioni verticali e, per l'effetto, va confermato l'ordine rivolto allo stesso di cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti lesivi. La condotta omissiva, destinata ad ostacolare ed a limitare la libertà e l'attività organizzativa delle organizzazioni sindacali ricorrenti postula, affinchè vengano concretamente rimosse le conseguenze del vulnus datoriale, l'annullamento degli effetti delle determinazioni unilaterali prese dalla resistente nelle materie che dovevano formare oggetto di adeguata concertazione e partecipazione sindacale.
In tal caso, attraverso l'ordine di cessazione dell'attività sindacale, il Giudice impone alla pubblica amministrazione un "facere" (o un "non facere") che esula dalla competenza prevista dall'art. 4 della legge n. 2248 del 1865, allegato E;
tale deroga, peraltro, deve ritenersi perfettamente legittima in quanto, come hanno affermato le Sezioni Unite Civili, l'art. 4 non costituisce una norma costituzionale e ben può essere derogato da una norma di legge ordinaria, quale l'art. 28 dello statuto dei lavoratori (Cass. Sezioni Unite Civili n. 592 del 24 agosto 1999).
D'altra parte tale potere giudiziale, atto a garantire la effettività della tutela delle ragioni del ricorrente, incontra una limitazione nella speculare necessità di tutelare le posizione dei terzi (nel caso i soggetti risultati destinatari della progressione estranei al presente giudizio). La Cassazione ha in diverse occasioni stabilito la sussistenza di un interesse meritevole di tutela al mero accertamento della natura antisindacale della condotta posta in essere dal datore di lavoro, quando non siano possibili azioni inibitorie per l'esaurimento del comportamento lesivo;
ma dall'antisindacalità delle condotte non discende necessariamente l'annullamento, o comunque l'invalidità, degli atti e dei negozi giuridici posti in essere per effetto di tali condotte, specie se riguardanti la posizione di terzi
(Cassazione civile, sez. lav., 04 gennaio 2000, n. 23, Bertuletti e altro c. Soc. New Interlitho Italia, e
Cassazione civile, sez. lav., 08 ottobre 1998, n. 9991, Federaz. it. lav. servizi enti loc. c. Com.
Gambellara, cit.).
Quindi, la possibilità di rimuovere gli effetti lesivi della condotta antisindacale deve essere limitata alle conseguenze che non abbiano già determinato il consolidamento di posizioni soggettive di vantaggio in capo a terzi.
Ne discende che gli effetti dell'annullamento della delibera de qua decorrono ex nunc e non retroattivamente (sulla derogabilità dell'efficacia retroattiva dell'annullamento dell'atto amministrativo con possibilità per il giudice di disporre la decorrenza ex nunc degli effetti della pronuncia di annullamento vedi C.d.S, sez VI, n.2755/2011).
Tra l'altro l'odierno ricorrente in opposizione invocando il principio di effettività della tutela, non può dolersi della mancata rimozione integrale degli effetti dannosi già prodottosi, potendo e dovendo imputare tale conseguenza (divenuta) obbligata a causa del notevole lasso di tempo trascorso, solo e soltanto al ritardo con cui si è attivato in via giudiziale per ottenere il risultato sperato. Ed invero le delibere incriminate, sono state adottate rispettivamente ben 3 anni (quelle del 2017) e 2 anni (quelle del 2018) antecedenti il deposto del ricorso (11.11.2020), mentre la pubblicazione dei bandi,
momento in cui è divenuta effettiva la lesione lamentata (giacchè ivi venivano trasfusi i criteri di selezione adottati ed elaborati in assenza di preventiva consultazione) risale a più di un anno prima (
rispetto alla data di deposito del ricorso). Tale inerzia protrattasi per anni, ha determinato il consolidarsi delle posizioni di vantaggio in capo ai soggetti risultati destinatari degli incarichi messi a bando, ed ha reso necessaria se non inevitabile l'adozione di una pronuncia (solo) parzialmente satisfattiva delle ragioni delle sigle sindacali.
Anche per tali ravvisate ragioni l'opposizione dei sindacati va rigettata.
La reciproca soccombenza induce a compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando;
rigetta entrambe le opposizioni confermando in toto il decreto opposto.
Compensa le spese.
Enna, 15 aprile 2025