TRIB
Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 04/02/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
Sentenza con motivazione contestuale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
Il giudice del lavoro, dott.ssa Laura Ciarcia pronunciando nella causa n. 908/2023 promossa da (Avv. Tina Di Girolamo) contro Parte_1
l' (avv. Raffaele ESPOSITO) avente ad oggetto: infortunio sul lavoro, CP_1
osserva quanto segue:
-1-
Con ricorso depositato in data 10.10.2023, la ricorrente, premesso di essere dipendente dell in servizio presso il Controparte_2
Distretto Sanitario di Francavilla al Mare con contratto a tempo indeterminato dall'1/10/1999 con qualifica di Operatore Tecnico EDP Livello B5, deduceva che, con l'avvento della pandemia da OV 19, presso il Distretto Sanitario di Francavilla al
Mare: i dipendenti amministrativi erano dotati solo di mascherine chirurgiche - essendo le mascherine FFP2 riservate solo ai sanitari - gel disinfettante per mani e spray disinfettante per le superfici;
non vi erano in dotazione barriere in plexiglass per l'accoglienza di utenti;
vi era una pulizia ordinaria degli ambienti senza sanificazioni specifiche;
non venivano adottate le misure precauzionali in relazione al materiale lavorato, ovvero documenti vari che venivano trasmessi e trasportati tra i vari uffici. La ricorrente esponeva, quindi, di essere risultata positiva al coronavirus in data 9 ottobre
2020, tanto da doversi assentare dal lavoro per malattia fino al 30 giugno 2021, con rientro in servizio in regime di lavoro agile dal 2 luglio 2021 fino al 30 aprile 2023 e rientro in presenza al 100% dal 2 maggio 2023. Inoltrata la certificazione medica di infortunio lavorativo, l' comunicava la definizione negativa della pratica, esito CP_1
confermato anche a seguito di opposizione, a motivo della ritenuta insussistenza del nesso causale tra l'evento denunciato e la lesione accertata.
La ricorrente concludeva chiedendo di “A) Accertare e dichiarare che il virus
OV -19, contratto dalla ricorrente in data 6 ottobre 2020, costituisce infortunio lavorativo con le modalità descritte nelle premesse del ricorso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del T.U. infortuni;
B) Accertare e dichiarare che l'infortunio lavorativo sofferto dalla Sig.ra in data 6 ottobre 2020, ha causato una Parte_1
menomazione dell'integrità psico fisica nella percentuale che sarà accertata a seguito di CTU di cui si chiede sin da ora l'ammissione e, pertanto, ha diritto ad ottenere il riconoscimento del danno biologico patito e conseguente indennità; C) Per l'effetto, condannare di conseguenza l' in persona del suo legale rappresentante p.t., CP_1
alla corresponsione delle somme dovute per il danno biologico permanente nella misura che risulterà a seguito di CTU oltre interessi legali;
D) Per l'effetto, condannare
l' , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese e dei CP_1
compensi professionali del presente giudizio oltre al rimborso forfettario ed accessori, come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”
L' costituitosi in giudizio, resisteva alla domanda e ne chiedeva il CP_1 rigetto, eccependo l'assenza di nesso eziologico tra il contagio da OV 19 e l'attività lavorativa svolta dalla ricorrente.
Disposta ed espletata la richiesta C.T.U. medica ed escussi i testimoni indicati dalla ricorrente e dall' resistente, la causa veniva alfine decisa mediante adozione CP_3
fuori udienza della presente sentenza con motivazione contestuale, previo deposito di note conclusive autorizzate e deposito in telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.
-2-
Il ricorso è risultato fondato.
In primo luogo, l'istruttoria condotta nel corso del giudizio ha consentito di provare le circostanze dedotte in ricorso. In particolare, la teste , che ha Testimone_1
lavorato dal 2001 al 2022 nello stesso Distretto Sanitario in cui lavora la ricorrente, ha confermato: che la stessa “sin dal 2020 svolge mansioni amministrative inerenti
l'assistenza primaria ovvero la scelta del medico di medicina generale e del pediatra, il rilascio ed i rinnovi delle esenzioni ticket per patologie, invalidità civile, infortuni e malattie professionali”, che “riceve l'utenza presso il proprio ufficio”, precisando che
“alcune volte indirizzavano gli utenti presso l'ufficio della ricorrente. Ad ottobre/novembre 2020 gli utenti venivano ricevuti regolarmente”; che la ricorrente
Pag. 2 di 7 “nel periodo 2020/2021 ha avuto rapporti diretti con i medici della medicina generale e con i pediatri”, aggiungendo che “consegnava ai medici i ricettari”; che “la postazione di lavoro della ricorrente era ed è dotata di apparecchio fax ad uso anche di infermieri, medici e altro personale amministrativo”; che “nel periodo immediatamente precedente il 6.10.2020 la ricorrente ha sostituito gli operatori di sportello ovvero i dipendenti presso la segreteria di direzione per la gestione della posta elettronica e delle attrezzature informatiche in genere anche in merito all'approvvigionamento dei materiali di consumo, gestione parco auto aziendali”; che la ricorrente “aveva in dotazione nel periodo immediatamente precedente il 6.10.2020 la mascherina chirurgica” mentre “la stanza non era dotata di barriera in plexiglass”, circostanza quest'ultima direttamente constatata dalla teste, la quale si recava diverse volte, almeno ogni due giorni, presso la stanza dove si trovava il fax per ritirare referti o altro;
che
“l'utenza servita dal Distretto Sanitario di Francavilla al Mare riguarda l'Ambito
Territoriale comprendente anche gli abitanti dei comuni limitrofi di Miglianico,
Torrevecchia Teatina, S. Giovanni Teatino, Villamagna, Vacri e Ripa Teatina”; che vedeva la ricorrente recarsi a lavoro con la propria auto.
Sostanzialmente sovrapponibile è stata la deposizione della teste la Tes_2
quale ha potuto constatare direttamente le mansioni svolte dalla ricorrente, essendo stata coordinatrice del Distretto Sanitario di Francavilla al Mare dall'anno 2012 fino al 30 settembre 2020. La teste ha precisato che “veniva indossata la mascherina chirurgica”
e che la stanza della ricorrente non era dotata di barriera in plexiglass; in ordine a eventuali misure precauzionali adottate sui documenti che transitavano nella stanza della ricorrente, ha ricordato che “i guanti protettivi erano messi a disposizione dei dipendenti mentre non ricordo di spray igienizzanti o trattamenti di tale tipo”; infine ha Contr chiarito che “la ricorrente collaborava per l'ufficio e scelta e revoca dalla propria postazione;
non era installata la barriera protettiva.”
La circostanza dedotta da parte resistente secondo cui la postazione lavorativa della ricorrente sarebbe stata dotata di schermo parafiato in vetro non può dirsi dimostrata dalla deposizione del teste di parte resistente premesso Testimone_3
che la relativa domanda sulla dotazione di detto schermo era riferita allo sportello Per_1
e mentre è stato confermato dalle testi di parte ricorrente come la stessa Per_2
Pag. 3 di 7 Cont collaborasse per l'ufficio e e dalla propria postazione, ricevendo Per_1 Per_2
l'utenza presso il proprio ufficio, ove non era installata la barriera protettiva, quest'ultimo, Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione aziendale della Pt_2
Contr
, ha dichiarato: “sicuramente presso gli sportelli di e scelta e revoca vi erano
[...] istallati i presidi di protezione;
non ho conoscenza della barriera relativa all'ufficio n.
15.”; in ogni caso lo stesso non ha neanche riferito circostanze dalle quali desumere una sua constatazione diretta delle mansioni della ricorrente e dello stato dei luoghi in cui la stessa ha effettivamente lavorato;
le stesse considerazioni valgono con riferimento alle circostanze riferite in ordine all'uso di mascherine, rispetto alle quali vi è un generico riferimento all' “operatore”.
In secondo luogo, il C.T.U., all'esito di scrupoloso esame del caso concreto, condotto attraverso attenta valutazione delle produzioni documentali delle parti e delle prove testimoniali assunte nel corso dell'istruttoria e sulla base delle risultanze dell'esame clinico praticato in sede di visita medica sulla persona della ricorrente, considerato che “Il Danno Biologico risultante in capo all'istante si compendia in un interessamento dell'apparato respiratorio con una riduzione delle capacità funzionali in senso restrittivo a causa degli esiti della infezione del parenchima polmonare stante
l'infezione virale. I dati clinici e strumentali danno ragione di quanto affermato”, ha accertato che “ La periziata, è affetta da “Insufficienza Parte_1
respiratoria lieve in esiti long-OV di infezione Sars CoV 2”. La natura tabellata ai sensi del DM 12.07.2000 va ricondotta alla voce 333. Esiste un nesso di compatibilità eziologica tra le mansioni lavorative svolte e la patologia lamentata;
Lo svolgimento dell'attività lavorativa rappresenta un fattore causale preponderante atteso il contatto con l'utenza del Distretto Sanitario di Base presso il quale la ricorrente lavora;
Il grado di incidenza della patologia riscontrata sulla preesistente integrità psico-fisica della ricorrente, sulla base delle previsioni di cui al D.M. del 12.07.2000, è pari al 6%
(sei per cento) della totale.”
Tali risultanze peritali ben possono essere poste alla base dell'odierna decisione, avendo il C.T.U. tenuto conto delle produzioni documentali delle parti, dell'esito delle prove testimoniali assunte nel corso dell'istruttoria del giudizio, dello stato di salute
Pag. 4 di 7 preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso e alle condizioni fisiche generali, nonché di quant'altro utile a tale scopo.
Si ritiene, invero, che il C.T.U. abbia sufficientemente replicato alle osservazioni formulate nell'interesse dell'istituto resistente.
In ordine al nesso di causalità, il C.T.U. ha condivisibilmente replicato che “va premesso che versando il caso specifico in tema di infortunistica del lavoro, vige, per quanto attiene al nesso di causalità, il principio del più probabile che non, come accade per tutte le problematiche relative alla causalità in ambito civilistico, nonché il principio della concausalità anche in presenza delle altre cause. Va anche detto che, come è prassi comune in molti ambienti di lavoro, non sempre le direttive, pur correttamente emanate, vengono poi declinate in maniera ineccepibile, come esattamente nel caso di specie”; sempre sul tema. il CTU ha evidenziato l'esistenza di un mero errore di trascrizione della circostanza dell'“assenza di casi di contagio nel nucleo familiare della Ricorrente”; in ordine alla voce tabellare utilizzata, ugualmente è stato riconosciuto l'errore materiale commesso nell'indicare “il codice 193 invece del
333”; infine il CTU ha opportunamente replicato alle osservazioni critiche sulla valutazione del danno riportato, evidenziando come “ …nella valutazione va tenuto anche conto delle risultanze della scintigrafia polmonare del 24.10.2022 della
[...]
che evidenzia – come la precedente, a dimostrazione di una stazionarietà del Pt_3
quadro clinico – riduzione della perfusione nel lobo superiore sin ed a livello del lobo superiore e di quello medio a dx. Neppure va dimenticato il quadro clinico lamentato costituito da senso di oppressione retrosternale, dispnea per sforzi lievi, nebbia cognitiva, che configurano un quadro di long covid. Come evidenziato dal dott. in data 04.03.2022, la desaturazione ossiemoglobinica da sforzo e la Pt_4
persistenza della sintomatologia possono essere correlate, oltre che coniperreattività bronchiale post virale, con esiti tromboembolici o vasculitici polmonari. Il test respiratorio del 17.01.2022 ha messo in evidenza un consumo di ossigeno ben al di sopra della norma.”
Tali osservazioni appaiono esaustive, né si ritengono scalfite dalle ulteriori critiche formulate dal consulente di parte resistente, allegate alle note depositate in data
16 gennaio 2025, e poste a base della richiesta di rinnovo delle operazioni peritali.
Pag. 5 di 7 Invero, è documentalmente provato l'esito negativo dei test seriologici effettuati sui familiari della ricorrente nel periodo di contrazione del virus da parte della stessa (doc.
n. 23 allegato al ricorso), così come è stata provata l'assenza della barriera in plexiglass nell'ufficio della ricorrente, ove si recava l'utenza. Quanto al referto del dott. Pt_4 del 4.03.2022, che a detta dell' resistente non si troverebbe nella documentazione CP_3
agli atti, lo stesso risulta allegato al ricorso introduttivo (doc. n. 15).
Orbene, alla luce di tutto quanto precede ed in accoglimento della domanda in questa sede proposta, deve senza dubbio dichiararsi che il virus OV 19 contratto dalla ricorrente in data 6 ottobre 2020 costituisce infortunio lavorativo e che il grado di incidenza della patologia riscontrata sulla preesistente integrità psico-fisica della ricorrente, sulla base delle previsioni di cui al D.M. del 12.07.2000, è pari al 6% (sei per cento) a far data dal primo giorno del mese successivo a quello della proposizione della domanda amministrativa, al cui pagamento deve essere condannato l' in CP_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore, con gli accessori di legge, a partire dalla medesima data sino al saldo.
- 3 -
In applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., parte resistente va infine condannata al rimborso delle spese processuali sostenute dalla controparte che, tenuto conto del valore e della natura della controversia dell'importanza e del numero delle questioni trattate, e con speciale riferimento all'attività svolta innanzi al giudice (ex d.m.
55/2014), si liquidano in complessivi euro 2695,00 per compensi professionali, euro
43,00 per spese, oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, nonché ancora al pagamento delle spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione ed in accoglimento del ricorso: dichiara che il virus OV -19, contratto da in Parte_1
data 6 ottobre 2020 costituisce infortunio lavorativo e il suo diritto ad ottenere di percepire l'indennizzo in capitale per inabilità permanente nella misura del 6 % a far data dal primo giorno del mese successivo a quello della proposizione della domanda
Pag. 6 di 7 amministrativa;
per l'effetto, condanna l' in persona del suo legale CP_1
rappresentante pro tempore: al pagamento di quanto dovuto a tale titolo nella misura di legge, con interessi su ogni singolo rateo dalla data delle singole scadenze al saldo;
nonché al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 2695,00 per compensi professionali, euro 43,00 per spese, oltre al rimborso forfettario delle spese al
15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
al pagamento delle spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
Chieti, li 4 febbraio 2025
Il giudice del lavoro
(dott.ssa Laura Ciarcia)
Pag. 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
Il giudice del lavoro, dott.ssa Laura Ciarcia pronunciando nella causa n. 908/2023 promossa da (Avv. Tina Di Girolamo) contro Parte_1
l' (avv. Raffaele ESPOSITO) avente ad oggetto: infortunio sul lavoro, CP_1
osserva quanto segue:
-1-
Con ricorso depositato in data 10.10.2023, la ricorrente, premesso di essere dipendente dell in servizio presso il Controparte_2
Distretto Sanitario di Francavilla al Mare con contratto a tempo indeterminato dall'1/10/1999 con qualifica di Operatore Tecnico EDP Livello B5, deduceva che, con l'avvento della pandemia da OV 19, presso il Distretto Sanitario di Francavilla al
Mare: i dipendenti amministrativi erano dotati solo di mascherine chirurgiche - essendo le mascherine FFP2 riservate solo ai sanitari - gel disinfettante per mani e spray disinfettante per le superfici;
non vi erano in dotazione barriere in plexiglass per l'accoglienza di utenti;
vi era una pulizia ordinaria degli ambienti senza sanificazioni specifiche;
non venivano adottate le misure precauzionali in relazione al materiale lavorato, ovvero documenti vari che venivano trasmessi e trasportati tra i vari uffici. La ricorrente esponeva, quindi, di essere risultata positiva al coronavirus in data 9 ottobre
2020, tanto da doversi assentare dal lavoro per malattia fino al 30 giugno 2021, con rientro in servizio in regime di lavoro agile dal 2 luglio 2021 fino al 30 aprile 2023 e rientro in presenza al 100% dal 2 maggio 2023. Inoltrata la certificazione medica di infortunio lavorativo, l' comunicava la definizione negativa della pratica, esito CP_1
confermato anche a seguito di opposizione, a motivo della ritenuta insussistenza del nesso causale tra l'evento denunciato e la lesione accertata.
La ricorrente concludeva chiedendo di “A) Accertare e dichiarare che il virus
OV -19, contratto dalla ricorrente in data 6 ottobre 2020, costituisce infortunio lavorativo con le modalità descritte nelle premesse del ricorso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del T.U. infortuni;
B) Accertare e dichiarare che l'infortunio lavorativo sofferto dalla Sig.ra in data 6 ottobre 2020, ha causato una Parte_1
menomazione dell'integrità psico fisica nella percentuale che sarà accertata a seguito di CTU di cui si chiede sin da ora l'ammissione e, pertanto, ha diritto ad ottenere il riconoscimento del danno biologico patito e conseguente indennità; C) Per l'effetto, condannare di conseguenza l' in persona del suo legale rappresentante p.t., CP_1
alla corresponsione delle somme dovute per il danno biologico permanente nella misura che risulterà a seguito di CTU oltre interessi legali;
D) Per l'effetto, condannare
l' , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese e dei CP_1
compensi professionali del presente giudizio oltre al rimborso forfettario ed accessori, come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”
L' costituitosi in giudizio, resisteva alla domanda e ne chiedeva il CP_1 rigetto, eccependo l'assenza di nesso eziologico tra il contagio da OV 19 e l'attività lavorativa svolta dalla ricorrente.
Disposta ed espletata la richiesta C.T.U. medica ed escussi i testimoni indicati dalla ricorrente e dall' resistente, la causa veniva alfine decisa mediante adozione CP_3
fuori udienza della presente sentenza con motivazione contestuale, previo deposito di note conclusive autorizzate e deposito in telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.
-2-
Il ricorso è risultato fondato.
In primo luogo, l'istruttoria condotta nel corso del giudizio ha consentito di provare le circostanze dedotte in ricorso. In particolare, la teste , che ha Testimone_1
lavorato dal 2001 al 2022 nello stesso Distretto Sanitario in cui lavora la ricorrente, ha confermato: che la stessa “sin dal 2020 svolge mansioni amministrative inerenti
l'assistenza primaria ovvero la scelta del medico di medicina generale e del pediatra, il rilascio ed i rinnovi delle esenzioni ticket per patologie, invalidità civile, infortuni e malattie professionali”, che “riceve l'utenza presso il proprio ufficio”, precisando che
“alcune volte indirizzavano gli utenti presso l'ufficio della ricorrente. Ad ottobre/novembre 2020 gli utenti venivano ricevuti regolarmente”; che la ricorrente
Pag. 2 di 7 “nel periodo 2020/2021 ha avuto rapporti diretti con i medici della medicina generale e con i pediatri”, aggiungendo che “consegnava ai medici i ricettari”; che “la postazione di lavoro della ricorrente era ed è dotata di apparecchio fax ad uso anche di infermieri, medici e altro personale amministrativo”; che “nel periodo immediatamente precedente il 6.10.2020 la ricorrente ha sostituito gli operatori di sportello ovvero i dipendenti presso la segreteria di direzione per la gestione della posta elettronica e delle attrezzature informatiche in genere anche in merito all'approvvigionamento dei materiali di consumo, gestione parco auto aziendali”; che la ricorrente “aveva in dotazione nel periodo immediatamente precedente il 6.10.2020 la mascherina chirurgica” mentre “la stanza non era dotata di barriera in plexiglass”, circostanza quest'ultima direttamente constatata dalla teste, la quale si recava diverse volte, almeno ogni due giorni, presso la stanza dove si trovava il fax per ritirare referti o altro;
che
“l'utenza servita dal Distretto Sanitario di Francavilla al Mare riguarda l'Ambito
Territoriale comprendente anche gli abitanti dei comuni limitrofi di Miglianico,
Torrevecchia Teatina, S. Giovanni Teatino, Villamagna, Vacri e Ripa Teatina”; che vedeva la ricorrente recarsi a lavoro con la propria auto.
Sostanzialmente sovrapponibile è stata la deposizione della teste la Tes_2
quale ha potuto constatare direttamente le mansioni svolte dalla ricorrente, essendo stata coordinatrice del Distretto Sanitario di Francavilla al Mare dall'anno 2012 fino al 30 settembre 2020. La teste ha precisato che “veniva indossata la mascherina chirurgica”
e che la stanza della ricorrente non era dotata di barriera in plexiglass; in ordine a eventuali misure precauzionali adottate sui documenti che transitavano nella stanza della ricorrente, ha ricordato che “i guanti protettivi erano messi a disposizione dei dipendenti mentre non ricordo di spray igienizzanti o trattamenti di tale tipo”; infine ha Contr chiarito che “la ricorrente collaborava per l'ufficio e scelta e revoca dalla propria postazione;
non era installata la barriera protettiva.”
La circostanza dedotta da parte resistente secondo cui la postazione lavorativa della ricorrente sarebbe stata dotata di schermo parafiato in vetro non può dirsi dimostrata dalla deposizione del teste di parte resistente premesso Testimone_3
che la relativa domanda sulla dotazione di detto schermo era riferita allo sportello Per_1
e mentre è stato confermato dalle testi di parte ricorrente come la stessa Per_2
Pag. 3 di 7 Cont collaborasse per l'ufficio e e dalla propria postazione, ricevendo Per_1 Per_2
l'utenza presso il proprio ufficio, ove non era installata la barriera protettiva, quest'ultimo, Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione aziendale della Pt_2
Contr
, ha dichiarato: “sicuramente presso gli sportelli di e scelta e revoca vi erano
[...] istallati i presidi di protezione;
non ho conoscenza della barriera relativa all'ufficio n.
15.”; in ogni caso lo stesso non ha neanche riferito circostanze dalle quali desumere una sua constatazione diretta delle mansioni della ricorrente e dello stato dei luoghi in cui la stessa ha effettivamente lavorato;
le stesse considerazioni valgono con riferimento alle circostanze riferite in ordine all'uso di mascherine, rispetto alle quali vi è un generico riferimento all' “operatore”.
In secondo luogo, il C.T.U., all'esito di scrupoloso esame del caso concreto, condotto attraverso attenta valutazione delle produzioni documentali delle parti e delle prove testimoniali assunte nel corso dell'istruttoria e sulla base delle risultanze dell'esame clinico praticato in sede di visita medica sulla persona della ricorrente, considerato che “Il Danno Biologico risultante in capo all'istante si compendia in un interessamento dell'apparato respiratorio con una riduzione delle capacità funzionali in senso restrittivo a causa degli esiti della infezione del parenchima polmonare stante
l'infezione virale. I dati clinici e strumentali danno ragione di quanto affermato”, ha accertato che “ La periziata, è affetta da “Insufficienza Parte_1
respiratoria lieve in esiti long-OV di infezione Sars CoV 2”. La natura tabellata ai sensi del DM 12.07.2000 va ricondotta alla voce 333. Esiste un nesso di compatibilità eziologica tra le mansioni lavorative svolte e la patologia lamentata;
Lo svolgimento dell'attività lavorativa rappresenta un fattore causale preponderante atteso il contatto con l'utenza del Distretto Sanitario di Base presso il quale la ricorrente lavora;
Il grado di incidenza della patologia riscontrata sulla preesistente integrità psico-fisica della ricorrente, sulla base delle previsioni di cui al D.M. del 12.07.2000, è pari al 6%
(sei per cento) della totale.”
Tali risultanze peritali ben possono essere poste alla base dell'odierna decisione, avendo il C.T.U. tenuto conto delle produzioni documentali delle parti, dell'esito delle prove testimoniali assunte nel corso dell'istruttoria del giudizio, dello stato di salute
Pag. 4 di 7 preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso e alle condizioni fisiche generali, nonché di quant'altro utile a tale scopo.
Si ritiene, invero, che il C.T.U. abbia sufficientemente replicato alle osservazioni formulate nell'interesse dell'istituto resistente.
In ordine al nesso di causalità, il C.T.U. ha condivisibilmente replicato che “va premesso che versando il caso specifico in tema di infortunistica del lavoro, vige, per quanto attiene al nesso di causalità, il principio del più probabile che non, come accade per tutte le problematiche relative alla causalità in ambito civilistico, nonché il principio della concausalità anche in presenza delle altre cause. Va anche detto che, come è prassi comune in molti ambienti di lavoro, non sempre le direttive, pur correttamente emanate, vengono poi declinate in maniera ineccepibile, come esattamente nel caso di specie”; sempre sul tema. il CTU ha evidenziato l'esistenza di un mero errore di trascrizione della circostanza dell'“assenza di casi di contagio nel nucleo familiare della Ricorrente”; in ordine alla voce tabellare utilizzata, ugualmente è stato riconosciuto l'errore materiale commesso nell'indicare “il codice 193 invece del
333”; infine il CTU ha opportunamente replicato alle osservazioni critiche sulla valutazione del danno riportato, evidenziando come “ …nella valutazione va tenuto anche conto delle risultanze della scintigrafia polmonare del 24.10.2022 della
[...]
che evidenzia – come la precedente, a dimostrazione di una stazionarietà del Pt_3
quadro clinico – riduzione della perfusione nel lobo superiore sin ed a livello del lobo superiore e di quello medio a dx. Neppure va dimenticato il quadro clinico lamentato costituito da senso di oppressione retrosternale, dispnea per sforzi lievi, nebbia cognitiva, che configurano un quadro di long covid. Come evidenziato dal dott. in data 04.03.2022, la desaturazione ossiemoglobinica da sforzo e la Pt_4
persistenza della sintomatologia possono essere correlate, oltre che coniperreattività bronchiale post virale, con esiti tromboembolici o vasculitici polmonari. Il test respiratorio del 17.01.2022 ha messo in evidenza un consumo di ossigeno ben al di sopra della norma.”
Tali osservazioni appaiono esaustive, né si ritengono scalfite dalle ulteriori critiche formulate dal consulente di parte resistente, allegate alle note depositate in data
16 gennaio 2025, e poste a base della richiesta di rinnovo delle operazioni peritali.
Pag. 5 di 7 Invero, è documentalmente provato l'esito negativo dei test seriologici effettuati sui familiari della ricorrente nel periodo di contrazione del virus da parte della stessa (doc.
n. 23 allegato al ricorso), così come è stata provata l'assenza della barriera in plexiglass nell'ufficio della ricorrente, ove si recava l'utenza. Quanto al referto del dott. Pt_4 del 4.03.2022, che a detta dell' resistente non si troverebbe nella documentazione CP_3
agli atti, lo stesso risulta allegato al ricorso introduttivo (doc. n. 15).
Orbene, alla luce di tutto quanto precede ed in accoglimento della domanda in questa sede proposta, deve senza dubbio dichiararsi che il virus OV 19 contratto dalla ricorrente in data 6 ottobre 2020 costituisce infortunio lavorativo e che il grado di incidenza della patologia riscontrata sulla preesistente integrità psico-fisica della ricorrente, sulla base delle previsioni di cui al D.M. del 12.07.2000, è pari al 6% (sei per cento) a far data dal primo giorno del mese successivo a quello della proposizione della domanda amministrativa, al cui pagamento deve essere condannato l' in CP_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore, con gli accessori di legge, a partire dalla medesima data sino al saldo.
- 3 -
In applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., parte resistente va infine condannata al rimborso delle spese processuali sostenute dalla controparte che, tenuto conto del valore e della natura della controversia dell'importanza e del numero delle questioni trattate, e con speciale riferimento all'attività svolta innanzi al giudice (ex d.m.
55/2014), si liquidano in complessivi euro 2695,00 per compensi professionali, euro
43,00 per spese, oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, nonché ancora al pagamento delle spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione ed in accoglimento del ricorso: dichiara che il virus OV -19, contratto da in Parte_1
data 6 ottobre 2020 costituisce infortunio lavorativo e il suo diritto ad ottenere di percepire l'indennizzo in capitale per inabilità permanente nella misura del 6 % a far data dal primo giorno del mese successivo a quello della proposizione della domanda
Pag. 6 di 7 amministrativa;
per l'effetto, condanna l' in persona del suo legale CP_1
rappresentante pro tempore: al pagamento di quanto dovuto a tale titolo nella misura di legge, con interessi su ogni singolo rateo dalla data delle singole scadenze al saldo;
nonché al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 2695,00 per compensi professionali, euro 43,00 per spese, oltre al rimborso forfettario delle spese al
15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
al pagamento delle spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
Chieti, li 4 febbraio 2025
Il giudice del lavoro
(dott.ssa Laura Ciarcia)
Pag. 7 di 7