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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/06/2025, n. 2698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2698 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO nella persona della dott.ssa Ida Ponticelli, all'udienza cartolare del 16.6.2025 verificata la regolarità della comunicazione del decreto nonché il deposito delle note scritte per la trattazione cartolare del procedimento ex art. 127 ter cpc ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1864/2025 R.G. cui è riunito 7569/2024 (atp)
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio D'Ago presso il cui studio
Parte_1 elettivamente domicilia come in atti
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso come in atti dall'Avvocatura dell'Istituto
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato in data 11.2.2025, parte ricorrente in epigrafe, esponeva di aver presentato domanda per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità ex art. 3 comma 3 lege 104/92, che non avevano avuto esito positivo;
di avere quindi proposto ricorso per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. all'esito del quale il C.T.U. nominato aveva ingiustamente ritenuto non sussistenti i requisiti sanitari per beneficiare delle prestazioni invocate;
di avere tempestivamente formulato atto di dissenso avverso le conclusioni dell'ausiliare.
Tanto premesso, chiedeva, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento del proprio diritto all'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità ex art. 3 comma 3 lege 104/92. CP_ L si costituiva e resisteva alla domanda sulla base delle motivazioni contenute nella memoria di costituzione.
2.- Il ricorso è infondato.
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del
CTU, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Tanto premesso, nel caso di specie, parte ricorrente si limita in realtà a riportare in ricorso le conclusioni rassegnate dal proprio ctp, secondo il quale l'istante avrebbe diritto alle provvidenze richieste.
Ed invero, su tale aspetto il giudicante ritiene di attribuire senz'altro prevalenza alle osservazioni compiute dal C.T.U. nel corso della visita personale, in quanto derivante dall'attività direttamente compiuta dall'ausiliare.
Ciò posto, il CTU, nella fase sommaria, ha adeguatamente riscontrato e valutato le patologie che la parte istante indica nel ricorso, dando atto in perizia, per un verso, della documentazione presente agli atti di causa, delle varie affezioni patite dalla ricorrente (cfr perizia).
A fronte di tali rilievi parte ricorrente, in questo giudizio, non ha offerto alcun argomento idoneo a confutare, sulla base della documentazione medica prodotta, le conclusioni definitive riportate nella relazione peritale, limitandosi a lamentare l'insufficienza delle valutazioni compiute dall'ausiliare, laddove, al contrario, le conclusioni sono analitiche, logiche e adeguatamente motivate.
Ed invero, le conclusioni cui è pervenuto l'ausiliare del giudice – che si sofferma a valutare la sussistenza delle condizioni legittimanti i benefici in parola con profondità di argomentazioni e con motivazioni più che esaustive – chiariscono, innanzitutto, che: “Come rilevato nel corso dei presenti accertamenti medico legali, a tutt'oggi non è presente una compromissione dell'autonomia locomotoria e negli atti quotidiani della vita che soddisfi il diritto all'indennità di accompagnamento.
Difatti, sulla scorta di quanto chiaramente emerso alla visita medico-legale, si ritiene che la ricorrente si trovi, innanzitutto, in discrete condizioni generali di salute, con sufficiente tono-trofismo muscolare. La ricorrente è, quindi, orientata nello spazio-tempo; deambula in autonomia, senza sostegno personale, e senza concrete possibilità di caduta al suolo, con ausilio di coppia di bastoni canadesi;
è in grado di mantenere la stazione eretta prolungata, senza turbe dell'equilibrio; non presenta dispnea a riposo. Pertanto, per quanto detto, le attività basiche della vita quotidiana sono attualmente conservate (ADL = 5/6). Infatti, la IG.ra è autonoma nel vestirsi Parte_1
(autosufficiente, +1); si sposta con ausilio di bastoni, ma senza assistenza di terzi (autosufficiente,
+1); è, quindi, in grado di andare in bagno da sola, di pulirsi e rivestirsi senza assistenza
(autosufficiente +1), e di fare il bagno (autosufficiente, +1); è in grado di alimentarsi da sola
(autosufficiente, +1); è incontinente (0) ma, per quanto detto prima, è in grado di gestire gli ausili per l'assorbenza. La ricorrente, è, quindi, anche in grado di assumere i propri farmaci, e può attendere ad occupazioni non impegnative sul piano fisico” (cfr. perizia pag. 6). Ne consegue pertanto la piena adesione di questo giudice alle conclusioni rassegnate dal ctu, anche perché coincidenti con la valutazione espressa dai sanitari in sede amministrativa.
Da ultimo, va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente(cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003).
3.- La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, atteso il tenore della dichiarazione resa ex art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese di consulenza tecnica di ufficio si pongono, quindi, a carico dell . CP_1
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali;
CP_
3) liquida con separato decreto le spese di CTU che pone definitivamente a carico dell .
Aversa, 17.6.2025
Il Giudice
dott.ssa Ida Ponticelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO nella persona della dott.ssa Ida Ponticelli, all'udienza cartolare del 16.6.2025 verificata la regolarità della comunicazione del decreto nonché il deposito delle note scritte per la trattazione cartolare del procedimento ex art. 127 ter cpc ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1864/2025 R.G. cui è riunito 7569/2024 (atp)
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio D'Ago presso il cui studio
Parte_1 elettivamente domicilia come in atti
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso come in atti dall'Avvocatura dell'Istituto
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato in data 11.2.2025, parte ricorrente in epigrafe, esponeva di aver presentato domanda per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità ex art. 3 comma 3 lege 104/92, che non avevano avuto esito positivo;
di avere quindi proposto ricorso per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. all'esito del quale il C.T.U. nominato aveva ingiustamente ritenuto non sussistenti i requisiti sanitari per beneficiare delle prestazioni invocate;
di avere tempestivamente formulato atto di dissenso avverso le conclusioni dell'ausiliare.
Tanto premesso, chiedeva, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento del proprio diritto all'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità ex art. 3 comma 3 lege 104/92. CP_ L si costituiva e resisteva alla domanda sulla base delle motivazioni contenute nella memoria di costituzione.
2.- Il ricorso è infondato.
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del
CTU, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Tanto premesso, nel caso di specie, parte ricorrente si limita in realtà a riportare in ricorso le conclusioni rassegnate dal proprio ctp, secondo il quale l'istante avrebbe diritto alle provvidenze richieste.
Ed invero, su tale aspetto il giudicante ritiene di attribuire senz'altro prevalenza alle osservazioni compiute dal C.T.U. nel corso della visita personale, in quanto derivante dall'attività direttamente compiuta dall'ausiliare.
Ciò posto, il CTU, nella fase sommaria, ha adeguatamente riscontrato e valutato le patologie che la parte istante indica nel ricorso, dando atto in perizia, per un verso, della documentazione presente agli atti di causa, delle varie affezioni patite dalla ricorrente (cfr perizia).
A fronte di tali rilievi parte ricorrente, in questo giudizio, non ha offerto alcun argomento idoneo a confutare, sulla base della documentazione medica prodotta, le conclusioni definitive riportate nella relazione peritale, limitandosi a lamentare l'insufficienza delle valutazioni compiute dall'ausiliare, laddove, al contrario, le conclusioni sono analitiche, logiche e adeguatamente motivate.
Ed invero, le conclusioni cui è pervenuto l'ausiliare del giudice – che si sofferma a valutare la sussistenza delle condizioni legittimanti i benefici in parola con profondità di argomentazioni e con motivazioni più che esaustive – chiariscono, innanzitutto, che: “Come rilevato nel corso dei presenti accertamenti medico legali, a tutt'oggi non è presente una compromissione dell'autonomia locomotoria e negli atti quotidiani della vita che soddisfi il diritto all'indennità di accompagnamento.
Difatti, sulla scorta di quanto chiaramente emerso alla visita medico-legale, si ritiene che la ricorrente si trovi, innanzitutto, in discrete condizioni generali di salute, con sufficiente tono-trofismo muscolare. La ricorrente è, quindi, orientata nello spazio-tempo; deambula in autonomia, senza sostegno personale, e senza concrete possibilità di caduta al suolo, con ausilio di coppia di bastoni canadesi;
è in grado di mantenere la stazione eretta prolungata, senza turbe dell'equilibrio; non presenta dispnea a riposo. Pertanto, per quanto detto, le attività basiche della vita quotidiana sono attualmente conservate (ADL = 5/6). Infatti, la IG.ra è autonoma nel vestirsi Parte_1
(autosufficiente, +1); si sposta con ausilio di bastoni, ma senza assistenza di terzi (autosufficiente,
+1); è, quindi, in grado di andare in bagno da sola, di pulirsi e rivestirsi senza assistenza
(autosufficiente +1), e di fare il bagno (autosufficiente, +1); è in grado di alimentarsi da sola
(autosufficiente, +1); è incontinente (0) ma, per quanto detto prima, è in grado di gestire gli ausili per l'assorbenza. La ricorrente, è, quindi, anche in grado di assumere i propri farmaci, e può attendere ad occupazioni non impegnative sul piano fisico” (cfr. perizia pag. 6). Ne consegue pertanto la piena adesione di questo giudice alle conclusioni rassegnate dal ctu, anche perché coincidenti con la valutazione espressa dai sanitari in sede amministrativa.
Da ultimo, va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente(cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003).
3.- La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, atteso il tenore della dichiarazione resa ex art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese di consulenza tecnica di ufficio si pongono, quindi, a carico dell . CP_1
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali;
CP_
3) liquida con separato decreto le spese di CTU che pone definitivamente a carico dell .
Aversa, 17.6.2025
Il Giudice
dott.ssa Ida Ponticelli